Corso integrativo al Corso di Diritto Costituzionale
Nuovi diritti di libertà
Anno Accademico 2008-2009
Prof.ssa Valentina Sellaroli
LE APPLICAZIONI DELLA
GENETICA TRA FAMILIARITA’ E
DISCRIMINAZIONE
PROFILI DI CARATTERE GENERALE
I CONFINI DEL CORPO UMANO E LA SOVRANITA’
SU DI ESSO
LA FAMILIARITA’ DELLE CARATTERISTICHE
EREDITARIE
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APPLICAZIONI DELLA GENETICA
RISVOLTI GIURIDICI
1953: Francis Crick e James Watson chiariscono
la struttura tridimensionale del DNA
1963: viene decifrato il codice genetico e le
triplette che lo costituiscono
inizio anni ’70: la biologia molecolare vive una
svolta epocale
il clonaggio molecolare
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APPLICAZIONI DELLA GENETICA
RISVOLTI GIURIDICI
Diventa possibile isolare i geni, studiarne la
struttura, la funzione e la regolazione e
manipolarne a piacimento la natura
cd INGEGNERIA GENETICA
Before cloning
21 aprile 2009
after cloning
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APPLICAZIONI DELLA GENETICA
RISVOLTI GIURIDICI
iniziano ad essere scritte dagli Stati le regole per la cd manipolazione
genetica
•
•
•
•
•
Conferenza di Asilomar, California (1975
Commissione governativa in Canada (1980)
Commissioni sulla manipolazione genetica nel Regno Unito: Rapporto
Ashby (1975) e Rapporto Williams (1976)
Commissione per la genetica sperimentale, Svizzera
Commissioni Falaschi e Polli, Italia (1975-1980) per l’esame dei problemi
connessi alle ricerche di manipolazione genetica in vitro
raccomandazioni che sollecitano forme di autocontrollo della comunità
scientifica o l’istituzione di organismi ad hoc per l’esame e la verifica
permanente dei problemi del settore o per le ricerche più pericolose
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Non si sente ancora la necessità di leggi ad hoc
Quel che è in gioco è ancora solo materiale genetico
e non diritti e libertà degli individui
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APPLICAZIONI DELLA GENETICA
RISVOLTI GIURIDICI
PROFILI CIVILISTI
PROFILI PENALISTICI
•
Accertamento paternità
•
•
Banche dati genetici, assicurazioni
e datori di lavoro
Dati genetici condivisi
Privacy genetica
Terapie geniche
Test genetici
Counselling genetico e diagnosi
prenatale
Studi di popolazione
Clonazione umana
Cellule staminali
Biotecnologie e proprietà
intellettuale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Uso del dna a fini di identificazione
criminale e banche dati genetiche
Applicazioni forensi e cooperazione
internazionale
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APPLICAZIONI DELLA GENETICA
RISVOLTI GIURIDICI
I LIMITI DEL CORPO UMANO COME TERRENO DI
SCOPERTA E DI SCONTRO TRA DISCIPLINE
Le nuove applicazioni della genetica, le novità in materia di biotecnologie e tecniche
mediche, la ricerca biologica in generale coinvolgono sempre più da vicino gli
individui nella loro realtà biologica
Si moltiplicano i modi di concepire, si sceglie come e quando morire, si cambia la
propria condizione fisica a prescindere da uno stato di vera patologia
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APPLICAZIONI DELLA GENETICA
RISVOLTI GIURIDICI
I LIMITI DEL CORPO UMANO COME TERRENO DI
SCOPERTA E DI SCONTRO TRA DISCIPLINE
CHI DEFINISCE I CONFINI DEL CORPO UMANO?
CHI DECIDE SE ESISTE E QUALE SIA IL CONFINE DA NON
SUPERARE?
E QUESTO CONFINE, SE ESISTE, È FISSATO UNA VOLTA
PER TUTTE? È QUESTIONE
SCIENTIFICA/SOCIALE/RELIGIOSA/LEGALE/ETICA?
DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO QUALE AUTORITA’ SE NE
DEVE OCCUPARE ?
(legislatore nazionale, internazionale, sovranazionale)
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APPLICAZIONI DELLA GENETICA
RISVOLTI GIURIDICI
I LIMITI DEL CORPO UMANO COME TERRENO DI SCOPERTA E
DI SCONTRO TRA DISCIPLINE
LA VITA E LA PERSONA FISICA COME REALTA’ BIOLOGICHE E LE
LORO IMPLICAZIONI GIURIDICHE
Inizio e fine della vita
•
European Court of Human Rights: "firstly, that the
issue of such protection has not been resolved within
the majority of the contracting States themselves […]
and, secondly, that there is no European consensus on
the scientific and legal definition of the beginning of
life“…“neither desirable, nor even possible to answer
in the abstract the question of whether a foetus
constitutes a person in this case”[1].
•
[1] Vo, No. 53924/00, 85 (Eur. Ct. H.R. July 8, 2004), available
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2009
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at
http://www.echr.coe.int.
APPLICAZIONI DELLA GENETICA
RISVOLTI GIURIDICI
I LIMITI DEL CORPO UMANO COME TERRENO DI
SCOPERTA E DI SCONTRO TRA DISCIPLINE
LA VITA E LA PERSONA FISICA COME REALTA’ BIOLOGICHE E LE LORO
IMPLICAZIONI GIURIDICHE
Disponibilità di parti del corpo umano
VISTO CHE NON SI TRATTA DI DECISIONI INERENTI L’INIZIO O LA FINE DELLA
VITA, QUALE E’ LA GIUSTIFICAZIONE DEI LIMITI POSTI ALLA
AUTODETERMINAZIONE DEGLI INDIVIDUI IN CASO DI SCELTA DI
INTERVENTI RADICALI MA NON LETALI (es. cambiamenti di sesso)?
No interesse generale o di terzi
No SUPERDIRITTO ALLA VITA
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APPLICAZIONI DELLA GENETICA
RISVOLTI GIURIDICI
I LIMITI DEL CORPO UMANO COME TERRENO DI
SCOPERTA E DI SCONTRO TRA DISCIPLINE
LA VITA E LA PERSONA FISICA COME REALTA’ BIOLOGICHE E LE LORO
IMPLICAZIONI GIURIDICHE
-
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Il corpo e le sue informazioni: i dati genetici
…
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 Rischio di discriminazione sul lavoro, nella vita
sociale, nella salute
 Rischio di lesione o danni cagionati da errata
effettuazione o interpretazione dei test genetici
 Rischio derivante dalla “manipolazione genetica”
 Rischi derivanti dalla ricerca scientifica
 Rischio di essere coinvolti in indagini penali senza
le garanzie procedimentali e processuali
riconosciute ai soggetti indagati, imputati o
condannati
(RISCHI FISICI)
RISCHIO INFORMATIVO (o informazionale)
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IL CITTADINO TRASPARENTE?
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• Quali campi del diritto sono coinvolti?
• Quali settori della società?
• Quali tipi di norme giuridiche vengono in rilievo?
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Occorrono norme speciali per regolare questioni e
conflitti speciali nascenti da nuove ed eccezionali
situazioni?
•
•
•
“The sentiment that genetic data are different from other medical information (“genetic
exceptionalism”) is inappropriate. Genetic information is part of the entire spectrum of all health
information and does not represent a separate category as such. All medical data, including genetic
data, must be afforded equally high standards of quality and confidentiality at all times. However, the
current public perception that genetic information is somehow different is acknowledged by the
Group. This perception is due to a number of factors. These include historical reasons (eugenics), the
current predominance of predictive genetic tests for rare monogenic diseases which may give rise to
particularly sensitive information affecting patients’ relatives, the fact that no treatment is available
yet for most monogenic diseases, potential loss of control over samples, plus a number of other
reasons. Current efforts to establish guidelines, recommendations, rules, regulatory texts and laws
that apply specifically to genetic testing and data handling should be viewed as an understandable
response to specific public concerns. They are, however, only acceptable as a stepping stone to more
considered and inclusive legal and regulatory frameworks that encompass all medical data and
testing, and which reflect advancements made in healthcare provision. Recommendation 3
a. ’genetic exceptionalism’ should be avoided, internationally, in the context of the EU and at the level
of its Member States. However, the public perception that genetic testing is different needs to be
acknowledged and addressed;
b. all medical data, including genetic data, must satisfy equally high standards of quality and
confidentiality”
25 Recommendations on the ethical, legal and social implications of genetic testing,
released by an Expert Group appointed by the UE Commission,
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http://ec.europa.eu/research/conferences/2004/genetic/pdf/recommendations_en.pdf
Occorrono norme speciali per
regolare questioni e conflitti
speciali nascenti da nuove ed
eccezionali situazioni?
• “non c’è ragione di ritenere che l’informazione genetica sia
qualitativamente diversa da ogni altra informazione medica. La natura
dell’informazione generata da un test medico è la chiave per
considerare le sue implicazioni, non se essa coinvolga dati genetici.
Fanno eccezione i test genetici presintomatici, gli unici test che
possono predire con certezza ed in anticipo il futuro manifestarsi di
una malattia. Sono questi i test genetici che hanno le maggiori
implicazionidi tipo etico-sociale-legale e per essi si può anche
ipotizzare che l’informazione generata sia qualitativamente diversa
dall’informazione generata dagli altri test genetici e dai test non
genetici”
Linee Guida per i protocolli clinici di Ricerca Genetica –
Raccomandazioni
per la realizzazione e la valutazione14dei
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protocolli di ricerca clinica in campo genetico
I. Esistono norme specifiche in grado di regolare le
questioni menzionate?
II. Esiste una omogeneità di queste situazioni tale da
rendere sufficiente e possibile una legislazione
unitaria (magari a livello europeo) di tutte le
questioni analoghe in tema di applicazioni della
genetica e diritti personali coinvolti?
III.Quali sono i pericoli insiti nella considerazione
delle applicazioni della genetica come qualcosa di
eccezionale che richiede sempre e comunque una
legislazione speciale e specifica?
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ECCEZIONALISMO
VS
SOTTOVALUTAZIONE
(di quello che è realmente speciale in
queste materie (se qualcosa lo è) con il rischio di creare un pericoloso
vuoto legislativo in materia di protezione dei diritti fondamentali degli
individui, potenzialmente lesi o limitati in simili situazioni)
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Quali sono le caratteristiche “peculiari” delle nuove
applicazioni della genetica sotto il profilo delle
possibili implicazioni legali e sociali?
 Potenzialità medico-scientifiche nuove e non ancora del tutto conosciute o
prevedibili ?
 Crescente utilizzo in procedimenti penali e civili ?
 Caratteristiche uniche ed ineliminabili del dato genetico (che è alla base di
tutte le applicazioni della genetica) ?
 Informatività
 Ereditabilità
 Condivisione
Quali sono invece le caratteristiche “comuni” ad altri
campi tradizionali della diagnostica clinica o della
ricerca scientifica?
• Sensibilità
• Informatività
• …
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- Informatività del dato genetico
È un dato di fatto, ma va esaminata a fondo
senza pregiudizi, per scoprire analogie e
differenze con il potere informativo di altri
dati medico e/o sensibili
Ciò su cui il dato genetico può rendere
informazioni riservate non sempre è
qualcosa di nuovo, non previsto o non
prevedibile dalle leggi preesistenti
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- Ereditabilità del dato genetico
È anch’essa un dato oggettivo
Spesso viene dato per assunto nei procedimenti
giudiziari senza l’assunzione di specifiche prove
scientifiche al riguardo
ma potrebbe l’assunzione corretta di prove
scientifiche al riguardo portare ad esiti differenti in
un giudizio?
(vedi caso Islanda)
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- Condivisione del dato genetico
Scientificamente è un concetto acquisito e
innegabile. Ma la scienza non ne trae conclusioni
nette: è solo un elemento che insieme ad altri
concorre ad un risultato.
Trarne implicazioni e conseguenze sul piano sociale
(ed approntare i rimedi necessari contro i possibili
rischi) è compito del diritto e di chi lo applica
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Ma se tutti gli individui sono simili almeno per il 99.9 % del
loro patrimonio genetico dovremmo forse concludere che
in fondo “siamo tutti biologicamente legati” e quindi
decisioni come quelle adottate dalla corte suprema
islandese possono in realtà portare a conseguenze non
volute ed inaccettabili?
Da un punto di vista strettamente scientifico non è corretto
(due individui che hanno un vincolo di parentela sono
effettivamente più simili tra loro che con tutti gli altri esseri
umani con i quali non intercorre alcun vincolo di parentela
biologica)
Da un punto di vista giuridico è irrilevante: se un rischio per i
diritti dell’individuo c’è (in questo caso il diritto alla
privacy) va affrontato con i mezzi più appropriati, tenendo
anche nel dovuto conto le possibili conseguenze ulteriori
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nuovo concetto di identità e di individuo
L’identità, le sue caratteristiche e i suoi
diritti non sono più propri e solo di
ogni individuo, ma appartengono
all’intera sua linea genetica e, perciò, in
certa misura all’intero gruppo biologico
ed a tutti i suoi membri
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Implicazioni
- Ogni membro del gruppo biologico è comproprietario dei
dati genetici condivisi anche da tutti gli altri ?
- Ogni membro del gruppo biologico è titolare di diritti e
corrispondenti obblighi sui dati genetici della sua linea
genetica ?
- Esiste ormai un doppio livello di aspettativa di privacy a
seconda che i dati in questione riguardino anche altri
appartenenti al bio-gruppo e che gli altri membri del
gruppo vogliano concretamente esercitare i loro diritti in
merito ?
(privacy individuale/privacy familiare)
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Lo “stato dell’arte”:
 norme specifiche di livello primario
(ad es. normativa sulla privacy dei dati genetici)
 Direttive e dichiarazioni di principi di livello
sovranazionale e internazionale
Inevitabilmente molto ampie e generali
 In base a questi principi occorre un bilanciamento
caso per caso che tenga conto dei reali interessi
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in gioco o in conflitto
In gioco sono gli stessi concetti di individuo e
persona come elaborati dal diritto sino ad
oggi
Centro di imputazione di diritti, doveri e
posizioni giuridicamente rilevanti
E
Confine della persona fisica nei rapporti
rilevanti per il diritto
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dematerializzazione del corpo
rectius
debiologizzazione delle relazioni che si costruiscono a partire
dal corpo
Queste relazioni in passato sembravano determinate da un
fondamento biologico
Ora si esprimono sempre più in termini non biologici
Di che tipo di relazioni stiamo parlando?
(orizzontali/verticali)
attinenti al “corpo” e all’individuo nel complesso delle sue
manifestazioni verso l’affermazione del sè
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Problema:
Se questo individuo e queste relazioni si sono
debiologizzate che cosa viene meno?
La materialità del corpo?
La normatività del vecchio concetto di corpo…
(trapianti transgenici, nanotecnologie, i.a., collegamenti brain-machine-brain…)
Implicazioni concrete per la società e il diritto:
Nuova chance di autodefinizione di sé, anche dei
confini della corporeità
(non solo le cose fuori di sé, non solo che cosa può essere fatto sul corpo, ma
anche i suoi stessi confini spaziali e temporali)
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L’approccio più realistico al problema è
 Non meramente individualistico
 Complesso e basato su una corretta osservazione
delle specifiche situazioni e degli interessi in
conflitto
 Flessibile nell’esaminare i nuovi problemi o quelli
che potrebbero essere solo vecchi problemi con
una nuova forma e nuovi aspetti
Il problema è essenzialmente come questi nuovi
aspetti possano essere assorbiti dalle prassi
ordinarie imparando ad aggiornare le regole
esistenti
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Le applicazioni della genetica in definitiva
rilevano a tre livelli diversi
I.
UNIVERSALE
“…in a symbolic sense it is the heritage of humanity”
art. 1 of the UNESCO Universal Declaration on the Human Genome and Human
Rights, 1997
II.
FAMILIARE
il gruppo biologico e i suoi diritti
III.
INDIVIDUALE
secondo un nuovo concetto di individuo e di invidualità
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In definitiva, vecchi e nuovi problemi sembrano strettamente correlati
Non sembra esserci alcuna necessità assoluta di creare nuove norme
solo perché i problemi esaminati hanno aspetti di novità
d’altronde la sottovalutazione di ciò che è davvero nuovo in queste
questioni non è ragionevole né giustificata
Vecchi diritti e libertà fondamentali costituiscono una eredità
irrinunciabile anche a fronte di aspetti di novità
L’unico approccio produttivo e realistico è quello di un esame della realtà,
nei suoi vecchi e nuovi aspetti problematici, secondo una visione
complessa e flessibile
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APPLICAZIONI DELLA GENETICA
RISVOLTI GIURIDICI
DATO GENETICO
INFORMATIVITA’
definizione, natura, implicazioni
CONDIVISIONE
?
» RIGHT TO KNOW E RIGHT NOT TO KNOW sia con riferimento al singolo
individuo che con riferimento ai suoi parenti prossimi
» I possibili conflitti circa l’effettuazione del test e la comunicazione dei
risultati, implicando la conoscenza di dati genetici condivisi all’interno del
gruppo biologico, vanno risolti:
 Secondo un bilanciamento caso per caso
 Tenendo conto delle indicazioni date a livello di direttive internazionali circa la natura di
terzi non estranei che rispetto ai diritti di chi effettua il test hanno i prossimi congiunti ed
alla tutela ibrida che deve essere loro garantita
European Union Recommendation 1997(5). Point 58 of the Memorandum
 Tenendo conto che “the sentiment that genetic data are different from other medical
information (“genetic exceptionalism”) is inappropriate. Genetic information is part of
the entire spectrum of all health information and does not represent a separate category
as such. All medical data, including genetic data, must be afforded equally high
standards of quality and confidentiality at all times”
25 Recommendations on the ethical, legal and social implications of genetic31testing by
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European Commission
APPLICAZIONI DELLA GENETICA
RISVOLTI GIURIDICI
DALLA DISPONIBILITA’ DEL CORPO UMANO
ALLA CREAZIONE DI INDIVIDUI
Il caso Dolly
Nature, 27 febbraio 1997: Ian Wilmut (Roslin Institute, Edimburgo) annunzia di
aver clonato una pecora a partire da una cellula adulta differenziata.
La rilevanza: dal 1970 viviamo nell’epoca after cloning, ma è solo dal 1997 che
siamo entrati nell’epoca della clonazione di mammiferi e quindi, potenzialmente,
dell’uomo.
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APPLICAZIONI DELLA GENETICA
RISVOLTI GIURIDICI
clonazione
I divieti
•
Consiglio d’Europa: Racc. n. 1046 (1986): chiede di vietare “la creazione di esseri umani
identici mediante clonazione o con altri mezzi, a fini di selezione della razza o per altri fini,
e la creazione di gemelli identici”.
Comitato Nazionale per la Bioetica: i documenti su Le tecniche di procreazione assistita
(1994) e su Identità e statuto dell’embrione umano (1996), raccomandano che la
clonazione umana sia vietata.
Parlamento europeo (12 marzo) “chiede una esplicita messa al bando, a livello mondiale,
della clonazione di esseri umani”;
OMS (18 MARZO): Dichiarazione sulla clonazione, di tono cauto;
Convensione di Oviedo, Protocollo aggiuntivo (12 gennaio 1998) on the Prohibition of
Cloning Human Beings: “ogni intervento teso a creare un essere umano geneticamente
identico a un altro essere umano, sia vivo che morto, è vietato”;
National Bioethics Advisory Commission (US 1997): “al momento attuale è moralmente
inaccettabile che chiunque, in ambito pubblico o privato, sia in contesto clinico che di
ricerca, tenti di creare un bambino usando la clonazione con trasferimento di cellule
somatiche”, in quanto costituisce una tecnica non sicura per essere usata sugli umani;
Carta di Nizza (2000): “divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani” (art. 3);
Legge n. 40/2004 (art. 13):
•
•
•
•
•
•
•
–
–
[…[ 3. Sono comunque vietati:
[…] c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce
dell’embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
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reclusione da due a sei anni (aumentata)
APPLICAZIONI DELLA GENETICA
RISVOLTI GIURIDICI
clonazione
L’errore
l’identificazione di geni e persone
Componenti di una individualità:
»
»
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21 aprile 2009
Patrimonio genetico
Esperienze di vita
Il caso
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Le applicazioni della genetica - profili generali