CEI, Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici
Università Cattolica di Milano, Cesen
Il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio
D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Roma, 25- 26 novembre 2004
Parte prima: Aspetti generali
a cura di
Alberto Roccella
1
1. Tre linee di riforma,
intrecciate:
1.
2.
3.
Ridefinizione del ruolo dello Stato e di
quello delle Regioni
Riforma della disciplina sostanziale
(regime dei beni culturali)
Riordinamento del Ministero
2
1.1. La legislazione: il ruolo
dello Stato e delle Regioni.
Art. 117 Cost.: La Regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,
sempreché le norme stesse non siano in contrasto
con l'interesse nazionale e con quello di altre
Regioni (..): musei e biblioteche di enti locali, (…);
altre materie indicate da leggi costituzionali.
3
1.2. L’amministrazione: il
ruolo di Stato e Regioni
Art. 118 Cost.: Spettano alla Regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel
precedente articolo, salvo quelle di interesse
esclusivamente locale, che possono essere attribuite
dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o
ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio
di altre funzioni amministrative.
4
1.3. L’autonomia speciale.
La Sicilia


Art. 116 Cost.
L’autonomia legislativa nello statuto siciliano
(r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 )
Art. 14. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei
limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza
pregiudizio delle riforme agrarie e industriali
deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha
la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
omissis; n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela
del paesaggio; conservazione delle antichità e delle
opere artistiche;
5
1.3.1. Regione Sicilia e
autonomia amministrativa
Art. 20 Statuto
 Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana
in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti
(D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637).
Art. 1. L'amministrazione regionale esercita nel territorio della
regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e
musei, nonché di tutela del paesaggio.
A tal fine tutti gli atti previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e
29 giugno 1939, n. 1497, e da ogni altra disposizione comunque
concernente le materie sopra indicate sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne dà bimestrale comunicazione, per
conoscenza, al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

6
1.3.2. Le Province di Trento e
Bolzano (1)
L’autonomia legislativa
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige.
Articolo 8. Le province hanno la potestà di emanare
norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle
seguenti materie: omissis 3) tutela e conservazione del
patrimonio storico, artistico e popolare;
Il principio di continuità della legislazione statale (art.
105 St. T.-A.A) (anche per le altre Regioni speciali)

7
1.3.3. Le Province di Trento e
Bolzano (2)
L’autonomia amministrativa (art. 16 Statuto)

D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 48 (art. 68 St.)

D.P.R. 1° novembre 1973, n. 690 – Norme di
attuazione dello Statuto speciale per il T.-A.A. (…)
Art.1. Le attribuzioni degli organi centrali e periferici
dello Stato in materia di ordinamento, tutela,
vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione
del patrimonio storico artistico e popolare sono
esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di
Trento e di Bolzano con l'osservanza delle
disposizioni contenute nel presente decreto
8
1.4. L’attuazione delle
Regioni ordinarie
L’amministrazione.
Il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, artt. 7-11.
Le soprintendenze librarie e la delega alle
Regioni ordinarie delle funzioni statali
residue
9
1.5. Gli sviluppi del sistema
Il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 48.
Le iniziative di studio, ricerca e spesa
delle Regioni.
La giurisprudenza della Corte
costituzionale: restauro, esportazione,
manutenzione di beni immobili
10
1.6. La ridefinizione del
ruolo di Stato e Regioni

XIII legislatura (1996-2001):
“a Costituzione invariata”. Il c.d. “federalismo
amministrativo”. L. 15 marzo 1997, n. 59 (Bassanini 1),
art. 1; d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112

XIII e XIV legislatura (2001-2006)
a) riforma del titolo V (parte II) Cost. (l.c. 18 ottobre
2001, n. 3)
b) l. 6 luglio 2002, n. 137, art. 10; Codice dei beni
culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n.
42)
11
1.7. L. 59/1997, art. 1
Art. 1. 1. Il Governo è delegato ad emanare, omissis, uno o più
decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali,
omissis funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e
dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. omissis
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del
principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della
presente legge, omissis, tutte le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo
delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti
amministrativi
localizzabili
nei rispettivi territori in atto
esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato,
centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i
compiti riconducibili alle seguenti materie: omissis; d) tutela dei beni
culturali e del patrimonio storico artistico; omissis
12
1.8. L. 15 maggio 1997, n. 127
(cd Bassanini 2)
Art. 17. - Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell'attività amministrativa
e
di
snellimento dei
procedimenti di decisione e di controllo.
omissis
131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il
Governo può prevedere il trasferimento della gestione di
musei statali alle regioni, alle province o ai comuni.
13
1.9. D lgs. 31 marzo 1998, n.
112, artt. 148-155




Art. 148: tutela, gestione,
valorizzazione
Art. 149: funzioni riservate allo Stato
Art. 150: la gestione (art. 17 l.
127/1997)
Art. 152: la valorizzazione
14
1.10. La riforma costituzionale.
La potestà legislativa.
La l.c. 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione
Il nuovo art. 117 Cost.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: omissis s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. (secondo
comma)
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: omissis
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; omissis (terzo comma). Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
15
1.11. La riforma costituzionale.
L’amministrazione.


Il nuovo art. 118 Cost.. I princìpi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza.
Le forme di intesa e coordinamento per la tutela dei
beni culturali (3° comma).
16
1.12. L’attuazione della
riforma costituzionale
Il codice Urbani e la rinnovata distinzione tra tutela e
valorizzazione dei beni culturali: artt. 3, 4, 5, 6 e 7.
L’abrogazione degli artt. 148, 150, 152 e 153 d.lgs.
112/1998 (art. 184, co. 1, sesto trattino)
17
1.13. Gli sviluppi della
riforma costituzionale


Attuazione del nuovo art. 116, 3° comma,
Cost. L’iniziativa della Toscana.
Il ddlc del Governo (APS, XIV legislatura, n.
2544-B, Modifiche alla parte II della Cost.)
18
1.14. La riforma e la Corte
costituzionale




La tutela dei locali storici in Lazio (94/2003)
I requisiti di qualificazione dei restauratori:
9/2004.
La difficile distinzione della gestione da tutela
e valorizzazione: 26/2004.
Il nuovo statuto della Regione Toscana: il
ricorso del Governo
19
2.1. Riforma della disciplina
sostanziale

1.
2.

1.
2.
XIII legislatura, 1996-2001, ministri
Melandri:
L. 8 ottobre 1997, n. 352, art. 1
Testo unico: d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490
Veltroni,
XIV legislatura, 2001-2006, ministro Urbani:
l. 6 luglio 2002, n. 137, art 10
Il Codice Urbani (d. lgs. 28 gennaio 2004, n. 42), con
ridefinizione del ruolo di Stato e Regioni, in
adeguamento alla l.c. 3/2001 nonché modifiche al d.
lgs. 112/1998
20
2.2. Il testo unico del 1999




I criteri della legge di delega (l.
352/1997)
Il testo unico
La mancata emanazione del
regolamento di attuazione (art. 12)
Il mancato aggiornamento del testo
unico
21
2.3. Il codice “Urbani”

La nuova delega legislativa (l. 6 luglio 2002, n. 137,
art. 10): pluralità di oggetti e novità dei criteri
La formazione del codice

La struttura del codice:

Parte I (1-9)– Disposizioni generali
Parte II (10-130) – Beni culturali
Parte III (131-159) – Beni paesaggistici
Parte IV (160-181) – Sanzioni
Parte V (182-184) – Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in
vigore
22
2.4. Gli sviluppi del codice





Nuove leggi statali, sempre possibili
Disposizioni correttive e integrative, entro il
1° maggio 2006 (art. 10, co. 4, l. 137/2002)
Nuovo regolamento statale, per la sola tutela
Leggi regionali di dettaglio, per la
valorizzazione, a sviluppo dei princìpi
fondamentali (artt. 7, 111 -121)
Operatività di Arcus s.p.a.
23
3.1. Le riforme del Ministero


XIII legislatura (1996-2001):
disegno generale di riforma dell’amm.ne statale:
l. 59/1997, art. 1 e 10; d. lgs. 20 ottobre 1998,
n. 368 e s.m. i.; d. lgs. 10 luglio 1999, n. 300
XIV legislatura (2001-2006)
l. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1; d. lgs. 8 gennaio
2004, n. 3; d.P.R. 10 giugno 2004, n. 173
24
3.2. Le aree funzionali del
Ministero






Beni culturali
Paesaggio
Archivi e e biblioteche
Spettacolo
Sport
Ricerca, innovazione e organizzazione
25
3.3. Le strutture dirigenziali
generali




Dipartimenti (4)
Direzioni generali (10) + 2 presso il
gabinetto
Presso il Servizio di controllo interno: 2
incarichi
Direzioni regionali (17)
26
4. I beni culturali d’interesse
religioso




Evoluzione della normativa statale
La normativa canonica
La normativa pattizia
L’attuazione dell’Accordo del 1984 di
revisione del Concordato del 1929
27
4.1. La normativa statale





La soppressione degli ordini religiosi e
degli enti ecclesiastici (1866-1867)
La tutela sui corpi morali
L’inalienabilità nella prima legge di
tutela: l. 12 giugno 1902, n. 185
La l. 20 giugno 1909, n. 364
La l. 1° giugno 1939, n. 1089, art. 8
28
4.2. La normativa canonica




Il Concilio Vaticano II
Codex, can. 1284
Le Norme della Cei del 1974
Gli Orientamenti della Cei del 1992
29
4.3. La normativa pattizia





I Patti lateranensi del 1929. Il Trattato e
il Concordato
La “prima bozza” di nuovo Concordato
L’accordo del 18 febbraio 1984: l’art. 12
Il valore dell’art. 12 dell’Accordo
I beni culturali delle altre confessioni
religiose
30
4.4. L’attuazione dell’Accordo





L’intesa Veltroni-Ruini del 1996
L’intesa su archivi e biblioteche (2000)
La convenzione Cei-ICC del 2002
Accordi e intese locali
L’ art. 19 t.u. e, ora, l’art. 9 del Codice
31
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