CORSO DI METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D’AZIENDA La Fusione STEFANO AZZALI RAGIONI ECONOMICHE Ragioni Economiche dell’operazione di fusione Maggior valore dell’azienda Crescita e sviluppo dell’azienda Riassetto della struttura organizzativa Aumento delle dimensioni dell’impresa Sviluppo interno esterno Sviluppo Accresce gradualmente l’apparato produttivo, amministrativo dell’impresa all’interno di essa. Si tende a maggiori dimensioni acquisendo imprese (formazione di gruppi). Oppure “inserendo nel tessuto aziendale nuovi organismi mediante fusioni. Con la fusione il rapporto di scambio si basa non sul denaro ma sul titolo azionario 2 RAGIONI ECONOMICHE Il beneficio economico derivante dall’operazione di fusione: 1.Riduzione di costi 2.Rafforzamento nel potere di mercato 3.Maggiore razionalità nell’utilizzo delle risorse 4.Più competitività 5.Redditività crescente Esito finale operazione di fusione Beneficio economico misurabile in un maggiore valore complessivo assunto dal sistema aziendale. 3 TIPOLOGIE Art. 2501 primo comma Cod. Civ. Fusione Orizzontale: se l’aggregazione è tra aziende operanti negli stessi settori o con legami rilevanti a livello produttivo o distributivo; Fusione Verticale: se le aziende agiscono in stadi produttivi contigui; Fusione conglomerale: se l’operazione riguarda aziende operanti in settori e in mercati sostanzialmente differenti. Fusioni nell’ambito di un gruppo: solitamente sono motivate dall’esigenza di realizzare un riassetto organizzativo o una ristrutturazione finanziaria. 4 TIPOLOGIE Art. 2501 primo comma Cod. Civ. Fusione per concentrazione due o più imprese si compenetrano e costituiscono una nuova società (newco). Per incorporazione delle due o più imprese partecipanti una rimane in “vita” (incorporante), l’altra/e viene estinta (incorporata). Nella fusione per incorporazione si distingue Fusione inversa: la società partecipata incorpora la propria partecipante. 5 TIPOLOGIE Art. 2501 primo comma Cod. Civ. Eterogenee fusione tra due società che non hanno omogeneità causale. Esempi : * Società di capitale (a scopo di lucro) con società cooperative (scopo mutualistico). * Società di persone con società di capitali. Omogenee fusione tra due società che hanno omogeneità causale. Esempio : * Società di capitali con società di capitali. 6 ASPETTI CIVILISTICI La fusione è regolata da diciannove articoli del Codice Civile dall’art. 2501 all’art. 2505-quater C.C. E trova attuazione in due tempi: 1) Approvazione del progetto di fusione 2) Stipula dell’atto di fusione 7 ASPETTI CIVILISTICI Il progetto di fusione (art. 2501-ter) Il progetto di fusione, redatto dagli amministratori in modo unitario da tutte le società che vi partecipano, va iscritto nel registro delle imprese almeno 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea e deve contenere: 1. Tipo, denominazione, ragione sociale e sede società coinvolte; 2. atto costitutivo nuova società o incorporante; 3. rapporto di cambio ed eventuale conguaglio in denaro; 4. modalità di assegnazione delle quote o azioni; 5. data dalla quale quote/azioni partecipano agli utili; 6. data dalla quale contabilmente ha effetto la fusione; 7. trattamento di alcuni soci o possessori di titoli diversi da azioni (es. obbligazionisti); 8. Eventuali vantaggi amministratori. 8 ASPETTI CIVILISTICI Situazione patrimoniale di fusione (art. 2501-quater) Situazione patrimoniale di fusione •Predisposto dall’organo amministrativo di ciascuna società partecipante. •Non deve essere anteriore ai 120 giorni rispetto la data in cui viene depositato il progetto di fusione. •Può essere sostituita con l’ultimo bilancio d’esercizio se questo risulta chiuso non oltre 6 mesi prima rispetto al deposito del progetto di fusione. 9 ASPETTI CIVILISTICI Situazione patrimoniale di fusione (art. 2501-quinquies) Relazione degli amministratori •Predisposto dall’organo amministrativo di ciascuna società partecipante. •Non deve essere anteriore ai 120 giorni rispetto la data in cui viene depositato il progetto di fusione •Nel caso di fusione per incorporazione con partecipazione detenuta al 100% la relazione degli amministratori non è necessaria(Art. 2505 comma 1) 10 ASPETTI CIVILISTICI Situazione patrimoniale di fusione (art. 2501-quinquies) Relazione degli amministratori •Da presentare in sede di delibera assembleare di fusione; •Deve contenere informazioni : • Di tipo strategico Vantaggi • Di tipo operativo Aspetti giuridici e tempistica • Rapporto di concambio Metodi di valutazione ed eventuali difficoltà nella valutazione 11 ASPETTI CIVILISTICI Situazione patrimoniale di fusione (art. 2501-sexies) Relazione degli esperti •Certifica la congruità del rapporto di cambio e svolge la funzione informativa nei confronti dei soci •Deve contenere : Descrizione metodo utilizzato per determinare rapporto di cambio Parere sull’adeguatezza del metodo utilizzato Eventuali difficoltà di valutazione Se fusione tra società di persone e società di capitali deve contenere la relazione di stima del patrimonio della società di persone 12 ASPETTI CIVILISTICI Situazione patrimoniale di fusione (art. 2501-sexies) Gli esperti devono essere : Revisori contabili o società di revisione; Se S.p.A o S.A.P.A. nominati dal tribunale; Se società quotate obbligatorio società di revisione Nel caso di fusione per incorporazione con partecipazione detenuta al 100% la relazione degli esperti non è necessaria (Art. 2505 comma 1) 13 ASPETTI CONTABILI La società incorporante oPer la società incorporante o risultante dalla fusione, la fusione comporta, in termini generali, la rilevazione dell’acquisizione degli elementi patrimoniali attivi e passivi delle società incorporate o fuse. oCon la produzione degli effetti reali della fusione l’incorporante deve rilevare: 1. da un lato l’acquisizione degli elementi patrimoniali delle società incorporate o fuse sulla base dei rispettivi valori contabili; 2. dall’altro lato, in corrispondenza, l’aumento del capitale sociale al servizio del concambio e/o l’annullamento delle eventuali partecipazioni nelle società incorporate 14 ASPETTI CONTABILI La società incorporante oPer la società incorporante o risultante dalla fusione, la fusione comporta, in termini generali, la rilevazione dell’acquisizione degli elementi patrimoniali attivi e passivi delle società incorporate o fuse. oCon la produzione degli effetti reali della fusione l’incorporante deve rilevare: 1. da un lato l’acquisizione degli elementi patrimoniali delle società incorporate o fuse sulla base dei rispettivi valori contabili; 2. dall’altro lato, in corrispondenza, l’aumento del capitale sociale al servizio del concambio e/o l’annullamento delle eventuali partecipazioni nelle società incorporate 15 ASPETTI CONTABILI La società incorporata Per la società incorporata o fusa la fusione comporta, in termini generali, la rilevazione dell’estinzione e, quindi, la chiusura dei conti. Chiusura dei conti alla data di efficacia reale della fusione (Art. 2504 bis c.c.) Costituiscono la base per le rilevazioni iniziali della società incorporante o risultante dalla fusione Effetti contabili Effetti reali Effetti contabili RETRODATAZIONE CONTABILE Effetti reali BILANCIO INFRANNUALE 16 ASPETTI CONTABILI Retrodatazione contabile Retrodatazione contabile Con retrodatazione contabile le componenti reddituali della incorporata andranno ad unirsi con quelli della incorporante il cui risultato d’esercizio comprenderà perciò anche quello che deriva dalle operazioni compiute dalla incorporata nell’ultimo periodo della sua esistenza. Passano nella contabilità dell’incorporante i saldi dei vari conti dell’incorporata e, il cosiddetto “patrimonio netto di fusione” ,non subirà alcuna modifica dovuta al risultato di periodo della incorporata. 17 ASPETTI CONTABILI Retrodatazione contabile Retrodatazione contabile Senza retrodazione contabile Oltre che a chiudere i conti della società incorporata è necessario assestarli per ottenere il risultato di periodo che parte dall’inizio dell’esercizio e termina con la data dell’atto di fusione. Tale risultato di periodo confluirà nella contabilità dell’incorporante andando a comporre, con il capitale sociale e con le eventuali riserve dell’incorporata, il cosiddetto “patrimonio netto di fusione” 18 ASPETTI CONTABILI Le differenze di fusione Nel primo bilancio successivo la fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione (Art. 2504-bis comma 4 Cod. Civ) DIFFERENZE DI FUSIONE Le differenze di fusione sono originate dalla divergenza tra il patrimonio netto contabile delle società incorporate o fuse e l’importo dell’aumento del capitale sociale dell’incorporante (o del capitale sociale di costituzione della società risultante dalla fusione) o del valore di carico delle partecipazioni nelle incorporate. 19 ASPETTI CONTABILI Le differenze di fusione – da annullamento Presuppone la detenzione da parte della società incorporante di partecipazioni nella società incorporata. Le differenze di fusione da annullamento sono originate dalla differenza tra il valore della partecipazione dell’incorporata iscritta nel bilancio dell’incorporante e la quota del patrimonio netto contabile dell’incorporata di competenza dell’incorporante. Valore contabile della partecipazione > Corrispondente quota di P.N. dell’incorporata Valore contabile della partecipazione < Corrispondente quota di P.N. dell’incorporata 20 = = DIFFERENZA POSITIVA (DISAVANZO DA ANNULAMENTO) DIFFERENZA NEGATIVA (AVANZO DA ANNULAMENTO) ASPETTI CONTABILI Le differenze di annullamento – disavanzo di fusione – trattamento contabile Se il maggior valore riconosciuto alla partecipazione nella società incorporata al momento del suo acquisto, rispetto al suo effettivo valore contabile è effettivo, il trattamento contabile prevede che la differenza positiva sia IMPUTATA 1. AD INCREMENTO DEL VALORE DEGLI ELEMENTI DELL’ATTIVO O A RIDUZIONE DEL VALORE DEL PASSIVO DELLE SOCIETA’ INCORPORATA OPPURE 2. AD AVVIAMENTO 21 ASPETTI CONTABILI Le differenze di annullamento – disavanzo di fusione – trattamento contabile Se il valore non trova riscontro effettivo nel valore della società acquisita (CATTIVO AFFARE), tale valore va imputato: 1. A RIDUZIONE DEL VALORE DEGLI ELEMENTI DELL’ATTIVO O AD AUMENTO DEL VALORE DEL PASSIVO DELLE SOCIETA’ INCORPORATA Se il valore, INVECE, trova riscontro effettivo nel valore della società acquisita, tale valore va imputato AD UNA RISERVA DEL PATRIMONIO NETTO della società incorporante 22 ASPETTI CONTABILI Le differenze da concambio DIFFERENZE DA CONCAMBIO Presuppone l’assenza di un rapporto partecipativo tra la società incorporante e la società incorporata o tra le società partecipanti alla fusione. In questo caso, infatti, non vi sono partecipazioni da annullare ma solo da sostituire Le differenze da concambio sono originate dalla differenza tra il valore dell’aumento di capitale e la quota del la quota del patrimonio netto contabile dell’incorporata di competenza dei soci terzi. Valore aumento di capitale > quota di P.N. dell’incorporata Valore aumento di capitale < quota di P.N. dell’incorporata 23 = = DISAVANZO DA CONCAMBIO AVANZO DA CONCAMBIO ASPETTI CONTABILI avanzo da concambio – trattamento contabile Le differenze da concambio derivano dalla mancata coincidenza nei rapporti tra valori economici effettivi e valori contabili dei patrimoni netti delle società interessate e dal rapporto esistente, alla data di efficacia della fusione, tra il capitale dell’incorporante e patrimonio netto contabile dell’incorporata. Il disavanzo da concambio, se ricorrono i presupposti, va imputato al maggior valore dei beni e/o dell’avviamento della società incorporata (o fusa); nel caso contrario deve o invece essere portato a riduzione del patrimonio netto post-fusione o imputato al conto economico L’avanzo da concambio va imputato a riserva quando il maggior valore del patrimonio netto contabile della società incorporata o fusa rispetto all’aumento del capitale sociale di costituzione della società risultante dalla fusione trova fondamento in un effettivo maggior valore della società acquisita. In questo caso, l’avanzo assume una natura assimilabile a quella della riserva per sovrapprezzo di azioni. In caso contrario va attribuito ad un fondo per rischi e oneri. 24 ESERCITAZIONE Fusione per incorporazione di società posseduta al 80% SOCIETA' A. (INCORPORANTE) SITUAZIONE ANTE FUSIONE attività Partecipazione in Beta Debiti Capitale sociale 800 Riserve 1.000 Totale 1.800 Totale 300 900 600 1.800 SOCIETA' B. (INCORPORATA) SITUAZIONE ANTE FUSIONE Debiti 200 attività 900 Capitale sociale Riserve e Utili 400 300 Totale 900 Totale 900 25 ESERCITAZIONE Determinazione del rapporto di cambio SOCIETA’ ALFA SOCIETA’ BETA Rapporto di Valore B n. Azioni A Cambio Valore A n. Azioni B Se A (incorporante) vale 12000 (con un Capitale sociale di 900 diviso in azioni da 1 euro) e B (incorporata) vale 8000 (con con capitale sociele di 400 diviso in azioni da 1 euro), il Rapporto di concambio = 8000/12000 x 1500/400 = 3/2 ai soci di B spettano 3 azioni della società A ogni 2 azioni B possedute L’Aumento di capitale sociale di A si determina con il vincolo di mantenere inalterato il rapporto tra i valori economici delle società. A pesa al 60% mentre B al 40%. Il capitale sociale di B dunque dovrebbe aumentare di 600 ed arrivare ad un totale di 1500 complessivi. In questo caso, tuttavia, A già detiene una partecipazione in B dell’80% e quindi, ai fini della determinazione della differenza da concambio, di considera solo il 20%. 26 ESERCITAZIONE Determinazione avanzo e disavanzo da fusione Costo partecipazione iscritta a bilancio della società incorporante A 80% del P.N. della società incorporata B (700) DISAVANZO DA ANNULAMENTO 1000 560 440 20% dell’Aumento di Capitale sociale della società incorporante A (600) 20% del patrimonio netto della società incorporata Beta AVANZO DA CONCAMBIO 140 -20 > < 120 27 ESERCITAZIONE Rilevazione Contabile da parte di A: aumento di Capitale Sociale destinato al concambio delle azioni in possesso degli azionisti di minoranza di Beta Azionisti c/sottoscrizione a Diversi a Capitale Sociale a Avanzo di Fusione 28 € 140,00 € 120,00 € 20,00 ESERCITAZIONE Rilevazione contabile da parte di Alfa : rilevazione delle attività e delle passività dell’incorporata B Diversi Attività Disavanzo da fusione a Diversi 900 440 Passività Partecipazione in B Azionisti C/sottoscrizione 29 200 1000 140 ESERCITAZIONE Rilevazione contabile da parte di Alfa : rilevazione delle attività e delle passività dell’incorporata Beta SOCIETA' A S.P.A. (INCORPORANTE) SITUAZIONE POST FUSIONE attività di A attività di B disavanzo da partecipazione Totale 800 passività di A 900 passività di B 440 Capitale sociale riserve Avanzo da concambio 2.140 Totale 30 300 200 1.020 600 20 2.140