Il mercato del lavoro in Italia:
storia di una involuzione/1
“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”
E' la prima e fondamentale affermazione della nostra
Costituzione; nasce da ragioni anche politiche ed ideali, ma
soprattutto dalla consapevolezza che in un Paese come il
nostro lo sviluppo umano ed il benessere materiale sono
strettamente connessi con la possibilità di accesso ad un
lavoro dignitoso per tutti/e
Per questo, la Costituzione stessa e la legislazione che si è
sviluppata nell'arco di alcuni decenni hanno teso a stabilire
principi di protezione del lavoro e di limitazione all'iniziativa
imprenditoriale sui due aspetti fondamentali dell'accesso al
lavoro e del mantenimento del lavoro
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storia di una involuzione/2
Il principio alla base delle norme costituzionali e della
legislazione successiva è che lavoratore/
lavoratrice (=persona che vive del proprio lavoro) e
datore di lavoro sono su un piano non paritario dal
punto di vista dei rapporti di forza contrattuali
Da alcuni anni ed anche attualmente si sta invece
cercando di rovesciare questo principio, con il
pretesto del tutto mistificatorio di eliminare pastoie
burocratiche, semplificare le procedure, per
affermare un presunto obiettivo di maggiore libertà
per tutti
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Di seguito, un rapido ed incompleto excursus su
alcune delle principali norme, dalla Costituzione
della Repubblica agli anni più recenti, in materia di
regolazione prima e deregolazione poi del mercato
del lavoro in Italia; oltre alle norme qui non citate,
occorre tenere presente che esiste un vasto mondo
della dottrina e della giurisprudenza che
concorrono a determinare orientamenti rilevanti
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Principi fondamentali della Costituzione:
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese. (art. 3, c. 2)
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto. (art. 4, c. 1)
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società. (art. 4, c. 2)
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Principi fondamentali della Costituzione:
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali. (art. 41, cc. 1-2-3)
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Legge 29 aprile 1949 n. 264: “Provvedimenti in
materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei
lavoratori involontariamente disoccupati”
Vi si affermano alcuni principi di fondo:



Il collocamento è funzione pubblica, esercitata dallo
Stato
E' vietata l'intermediazione privata, anche gratuita
Salvo le eccezioni espressamente citate, chi
intende assumere personale deve farne richiesta
numerica al competente ufficio di collocamento
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Legge 19 gennaio 1955 n. 25: “Disciplina
dell'apprendistato”
Si tratta della prima legge organica in materia di
apprendistato, con una regolamentazione alquanto
limitativa ai casi in cui il ricorso a tale contratto era
giustificato dall'apprendimento di un vero e proprio
“mestiere”.
I limiti di età per l'accesso sono fissati tra i 15 ed i 20
anni; l'assunzione di apprendisti era numerica,
salvo casi particolari, e preceduta
dall'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro
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Legge 23 ottobre 1960 n. 1369: “Divieto di
intermediazione e interposizione nelle prestazioni di
lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano
d'opera negli appalti di opere e di servizi”
Si tratta di una legge molto importante che ha sancito
per alcuni decenni il principio generale per cui non
si può essere dipendenti di tizio e lavorare di fatto
per caio; è stata data una regolamentazione
dell'appalto legittimo, con vincoli precisi e
responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore
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Legge 18 aprile 1962 n. 230: “Disciplina del contratto
di lavoro a tempo determinato”
Si tratta della prima legge organica in materia,
contenente alcuni principi importanti:



Il contratto di lavoro è a tempo indeterminato salvo
le eccezioni tassativamente elencate nella legge
La proroga è consentita con limiti precisi
Se il rapporto di lavoro prosegue oltre il termine
previsto o prorogato, lo stesso si considera a tempo
indeterminato
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Legge 2 aprile 1968 n. 482: “Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private”
Rappresenta una legge di grande valore sociale e
civile, che ha introdotto un sistema di riserva di posti
di lavoro a favore di particolari categorie di lavoratori
e lavoratrici in condizioni soggettive di svantaggio:
invalidi civili, invalidi del lavoro, orfani e vedove di
deceduti per cause di lavoro ecc.
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Legge 20 maggio 1970 n. 300: “Statuto dei diritti dei
lavoratori”
Questa legge fondamentale per la tutela dei diritti dei
lavoratori ha introdotto anche alcune norme sul
collocamento (artt. 33 e 34). In particolare:


ha ripuntualizzato la distinzione tra avviamenti
numerici ed avviamenti nominativi
ha ampliato il ruolo delle Commissioni di
collocamento, composte da rappresentanti del
Ministero del Lavoro e delle parti sociali
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Legge 9 dicembre 1977 n. 903: “Parità di trattamento
tra uomini e donne in materia di lavoro”
Viene sancita la totale illegittimità di qualsiasi
discriminazione legata al genere in materia di
accesso al lavoro, inquadramento professionale,
trattamento economico e normativo.
Questa legge, unitamente al permanere all'epoca
dell'obbligo di avviamento numerico per le qualifiche
medio-basse, ha consentito a migliaia di donne di
essere avviate anche nell'industria a lavori
tradizionalmente riservati agli uomini
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Legge 19 dicembre 1984 n. 863: “Misure a sostegno
ed incremento dei livelli occupazionali”
Questa legge, che ha tra l'altro il merito di avere
introdotto i contratti di solidarietà, si presta ad una
valutazione duplice:
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
Da un lato ha introdotto una positiva regolamentazione
del lavoro a tempo parziale
Dall'altro ha avviato il processo di destrutturazione,
introducendo l'istituto del contratto di formazione e
lavoro e riducendo al 50% l'ambito degli avviamenti
numerici
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Legge 28 febbraio 1987 n. 56: “Norme sull'organizzazione
del mercato del lavoro”
Questa legge, oltre a modificare la struttura amministrativa
del sistema del collocamento, ha introdotto due
importanti novità:
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
Istituzione dell'avviamento numerico presso la pubblica
amministrazione per le qualifiche per le quali è richiesta
la sola scuola dell'obbligo (cosa che teoricamente
sopravvive ancora oggi)
Attribuzione alla contrattazione collettiva della facoltà di
individuare casistiche, in aggiunta a quelle stabilite dalla
legge, nelle quali è possibile il contratto a termine
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Legge 24 giugno 1997 n. 196 (“Pacchetto Treu”): “Norme
in materia di promozione dell'occupazione”
Si tratta di un provvedimento che apre decisamente nella
direzione della flessibilizzazione, in particolare con
alcune misure:
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

Introduzione del lavoro interinale, con una normativa
garantista, ma legalizzando il principio dell'appalto di
mano d'opera
Estensione della possibilità di ricorso all'apprendistato
Forte alleggerimento delle norme sanzionatorie in
materia di contratti a tempo determinato
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D. Lgs. 469/97 e 181/00:
Viene rivista totalmente la normativa in materia di
collocamento. Tra le novità più importanti:


Attribuzione alle regioni ed alle province dell'intera
gestione amministrativa del mercato del lavoro
Superamento definitivo dell'avviamento numerico, salvo
che per le pubbliche amministrazioni per le qualifiche
per le quali è richiesto il solo titolo della scuola
dell'obbligo (di fatto, per tali figure non esistono più
assunzioni)
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Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 61: Attuazione
della Direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul
lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP
e dalla CES”
In attuazione di una direttiva della Commissione Europea,
a sua volta derivante da un accordo sindacale europeo,
vine ridefinita una normativa organica in materia di
lavoro a tempo parziale
Il decreto sostituisce la precedente regolamentazione di
cui all'art. 5 della L. 863/84 ed introduce il principio della
possibilità di introdurre le clausole elastiche e flessibili
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Legge 3 aprile 2001 n. 142: “Revisione della legislazione
in materia cooperativistica, con particolare riferimento
alla figura del socio lavoratore”
La figura del socio lavoratore di cooperativa è sempre
stata particolarmente debole e con poche tutele. La
legge qui richiamata ha teso a rafforzare diritti e tutele
del socio lavoratore, affermando il principio della
distinzione tra la veste di socio e quella di lavoratore.
Questo principio, di grande rilevanza, è stato solo
parzialmente applicato e vi è stato un esplicito tentativo
di rimessa in discussione con le modifiche apportate alla
142 dalla successiva legge 30/03.
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Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368: “Attuazione
della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal
CEEP e dal CES”
Il decreto, che ha visto numerose modifiche successive
alla prima emanazione, ridefinisce la disciplina generale
in materia di contratti a tempo determinato. La versione
attualmente in vigore estende notevolmente, rispetto
all'originaria L. 230/62, le casistiche di possibile ricorso
al contratto a termine, ed anche la durata massima.
Solo con una modifica introdotta con L. 247/07 si è teso
a ridurre la possibilità di reiterazione infinita del contratto
a termine.
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Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”
Il decreto, cui sono seguiti negli anni vari altri
provvedimenti, rappresenta la summa della filosofia
della destra politica in materia di lavoro. Vengono
introdotte in numero esorbitante nuove tipologie di
rapporti di lavoro atipici, ma sopratutto si afferma nei
fatti il principio secondo cui il rapporto di lavoro va
ricondotto ad un normale rapporto commerciale
stipulato tra soggetti pari; principio che viene oggi
ribadito in termini espliciti dall'attuale Ministro del Lavoro
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storia di una involuzione/considerazione
finale
Del presunto principio di libertà, sostenuto dal Ministro
Sacconi, in base al quale occorre abbandonare regole
legislative e contrattuali collettive per lasciare il libero
dispiegarsi della contrattazione individuale tra padrone e
lavoratore, abbiamo esempi concreti attuali e storici:
Attuali: il popolo delle cocopro, partite iva, associazioni in
partecipazione, soci di cooperative fasulle ecc.
Storici: ai tempi della prima rivoluzione industriale (1850-1900 ca.)
non esistevano né legislazioni sociali né contratti collettivi; ed
infatti le giornate lavorative di 12-14 ore, il lavoro minorile, le
paghe da fame ecc. sono un'invenzione dei soliti comunisti;
purtroppo in tante parti del mondo questa è ancora una tragica
realtà. Vogliono farci tornare tutti lì?
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