Rovigo, 20 Giugno 2012
Il Modello 770 / 2012
Semplificato
Parte V
Prospetti
ST – SV ; SX
SY
Relatore: dott. Paolo Meneguzzo
1
ST – SV
Compilazione del Modello F24
/1
L’ Anno di riferimento da inserire nel mod.F24
corrisponde al periodo d’imposta dei redditi
a cui si riferisce il tributo.
Esempi:
- versamento di Ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente
corrisposti entro il 12 gennaio 2012 e riferiti al 2011: anno
di riferimento “ 2011 ” ;
- versamento di Addizionale regionale su redditi di lavoro
dipendente corrisposti nel periodo d’imposta 2010: indicare
come anno di riferimento “ 2010 ”;
-versamento di Addizionale comunale su redditi di lavoro
dipendente corrisposti nel periodo d’imposta 2010: indicare
come anno di riferimento il “ 2010 ”.
(cfr. Istruzioni, pagg. 60-ST e 66-SV)
PM-2012
2
ST – SV
Compilazione del Modello F24
/2
Il Mese di riferimento da inserire nel mod.F24
è il mese di pagamento delle retribuzioni per le quali si
effettua il versamento, indipendentemente dall’anno
d’imposta a cui si riferisce l’adempimento.
(Risoluzione n.395/E/2007 e Comunicato 14.02.2008)
Esempi del Comunicato (attualizzati)
1. saldo Addiz.le com.le trattenuta su emolumenti correnti a marzo 2012,
versamento entro il 16.04.2012  “0003” mese e “2011” anno;
2. acconto Addiz.le com.le trattenuta su emolumenti corr.ti a marzo 2012,
versamento entro il 16.04.2012 “0003” mese e “2012” anno;
3. somme corrisposte entro il 12.01.2012, riferite al 2011, indicare nel
modello F24, “0012” mese e “2011” anno, conformemente alle istruzioni
per la compilazione del modello 770-2011. Tali versamenti si evidenziano
nell’ST del modello 770/2012, indicando nel campo 10 il codice “B”.
4. 1712, 1713: mese convenzionale “0012”; anno, quello a cui si riferisce
la rivalutazione.
PM-2012
3
ST – SV
Compilazione del Modello F24
Versamento dell’Addizionale comunale
/3
Il versamento dell’Addizionale comunale va direttamente ai Comuni di
riferimento.
Nel Mod. F24, vanno compilati tanti righi quanti sono i Comuni
interessati al versamento.
Nell’ SV, l’esposizione dei versamenti va, invece, effettuata in forma
aggregata, in base alla data di versamento: tutte le Addizionali
comunali versate nella stessa data si riepilogano in un unico rigo,
ancorché riferibile a diversi Comuni.
Nell’ SV, vanno comunque compilati più righi per i versamenti delle
Addizionali comunali anche se effettuati nella stessa data, in presenza
di:
 difformità di periodo di riferimento e di codici-tributo,
 versamenti per ravvedimento,
 versamenti codificati con diverse note (punto 10)
 versamenti effettuati in tesoreria.
(cfr. Istruzioni, pag.66-SV)
PM-2012
4
ST : Ritenute su Indennità di fine rapporto dei
collaboratori coordinati: il corretto codice-tributo
Istruzione ufficiale per l’ F24: rettifica del codice-tributo
• Codice tributo-errato 1040 (…a maggior ragione, è errato
il 1012 );
• Codice tributo corretto 1004
(art.16, co.1, lett.c), TUIR ; art.24, co.1,DPR n.600/1973 ).
In caso di errore, rettificare con comunicazione agli Uffici
e indicare in ST il codice-tributo corretto, es. “ 1004 ”
(vedi fac-simile in Circ. Ag.E. n. 5/E/2002).
Errore del dato dell’ “anno”
Possibile la rettifica con comunicazione agli uffici: cfr C.re n.16/E
19.04.2011, p.to 1.5 (caso: errata indicazione “anno” nell’utilizzo del credito
annuale IVA, cod.-trib. 6099).
PM-2012
5
ST, Ravvedimento: compilazione
mm
2011
Riten.+ int.ssi
Ritenuta
interessi
x
nnnn
Entro la
present.ne
Campo 7: Ritenuta + Interessi di mora
ATTENZIONE: fino al 31.12.2011 1,5%; dall’1.1.12: 2,5%
Campo 8: Interessi di mora
(il c.8 è un “di cui” del c.7)
Campo 9: da barrare ;
Campo 10-Note: impossibilità di effettuare e di
manifestare versamenti cumulativi ( vedi diapositive
seguenti ).

PM-2012
6
ST: Ravvedimento contestuale di più versamenti
omessi dello stesso codice tributo
/1
Compilazione per l’F24 ( pag.60, Istruzioni Semplificato )
* uno stesso codice-tributo, ma riferito a più mesi;
* un distinto rigo di F24 per ciascun rigo dell’ST;
(… per l’ ST, già dal 2007, non si utilizza più il vecchio
codice “C” del campo “Note”, per denotare il rigo parte di un
“versamento cumulativo” );
* la sanzione ridotta (codice-tributo 8906) nel Mod.F24
va esposta separatamente per ciascun adempimento
cioè, per ciascuna ritenuta
( questo, anche per effetto della Risoluzione n.395/E/2007
che ha istituito l’indicazione del “mese” nei versamenti
“00MM” ).
PM-2012

7
ST: Ravvedimento contestuale di più versamenti
omessi dello stesso codice tributo
/2
Esempio:
Ritenute cod. 1001, marzo 2011 : 100
• “
“ 1001, maggio 2011 : 50
• “
“ 1001, giugno 2011 : 20
• da versare entro il giorno 16 del mese
successivo (aprile, giugno, luglio 2011)
• Versamento tardivo in ravvedimento al 16
aprile 2012.

PM-2012
8
Ravvedimento – Istruzioni, Appendice, pag.82
PM-2012
Se le ritenute alla fonte operate non sono state versate, in tutto o in parte, nei
termini previsti, la violazione può essere regolarizzata entro 30 giorni dalle
prescritte scadenze con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi
interessi calcolati al tasso legale (1,5 per cento dal 1° gennaio 2011 al 31
dicembre 2011 e 2,5 per cento dal 1° gennaio 2012) con maturazione giorno per
giorno, nonché di una sanzione pari al 3 per cento (pari ad 1/10 del 30 per
cento). Se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a quindici
giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del
comma 1 dell’art.13 del d.lgs.18.12.1997, n.472, è ulteriormente ridotta ad un
importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Tale riduzione della
sanzione opera anche in sede di contestazione da parte dell’ufficio. Le
violazioni non regolarizzate entro i predetti 30 giorni possono essere sanate entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale
sono state commesse, con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi
interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, nonché di una
sanzione pari al 3,75 per cento (pari ad 1/8 del 30 per cento) delle ritenute non
tempestivamente versate per le violazioni commesse.
L’eventuale violazione degli obblighi di esecuzione delle ritenute – che precede
il mancato versamento – può essere regolarizzata con il pagamento, entro il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale
è stata commessa, di una sanzione pari al 2,5 per cento (1/8 del 20%)
dell’ammontare delle ritenute non operate per le violazioni commesse.
9
ST: Ravvedimento contestuale di più versamenti
omessi dello stesso codice tributo
/3
In F24
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA
 3 righi per le ritenute 
In ST
 1001- 0003.2011, 100 + int.ssi
 c.1 03.2011 , c.2, c.7, c.8, c.9,
c.11, c.14
 1001- 0005.2011, 50 + int.ssi
 c.1 05.2011 , c.2, c.7, c.8, c.9,
c.11, c.14
 1001- 0006.2011, 20 + int.ssi
 c.1 06.2011 c.2, c.7, c.8, c.9,
c.11, c.14
 3 righi per la sanzione ridotta
● 8906- 0003.2011, ……. 3,75
● 8906- 0005.2011, ……. 1,87
● 8906- 0006.2011, ……. 0,75
PM-2012
La sanzione non si
indica nell’ST

10
ST: Ravvedimento contestuale di più versamenti
omessi dello stesso codice tributo
/4
03 2011
(101,78)101
05 2011
(50,76) 50
06 2011
(20,27) 20
100
(1,78) 1
x
1001
16 04 2012
x
1001
16 04 2012
x
1001
16 04 2012
50
(0,76)
20
(0,27)
PM-2012
11
ST: Passaggio di dipendenti con prosecuzione rapporto
di lavoro senza estinzione del precedente datore
/1
Caso: esposizione delle rate residue di
• di addizionale Regionale (saldo 2010) e
di addizionale Comunale (saldo 2010, acconto 2011),
nel pr.tto SV;
• del Saldo e del 1° e o 2° Acconto dell’IRPEF, delle
Addizionali regionale e comunale all’IRPEF (SV), da
Assistenza fiscale 2011 …
• … Determinate dal sostituto “ cedente ”;
• … Trattenute dal sostituto “ cessionario ” ; 
PM-2012
12
ST: Passaggio di dipendenti con prosecuzione rapporto di
lavoro senza estinzione del precedente datore:
/2
Esempio ufficiale : Passaggio del dipendente a ottobre 2011 con le
due ultime rate di 3802 da trattenere, di 100 cadauna
ST sostituto cessionario ( indica gli importi prelevati e versati ) :
● punto 1, 10/2011; punto 2, 100; punto 7, 100; punto 10, N; punto 11,
3802; punto 13, 21; punto 14, 16/11/2011;
● punto 1, 11/2011; punto 2, 100; punto 7, 100; punto 10, N; punto 11,
3802; punto 13, 21; punto 14, 16/12/2011;
● per gli altri dipendenti non interessati all’operazione straordinaria,
compilare un distinto rigo senza codice N al punto 10 (II. pag.62….
 F24 distinti …).
Il sostituto cedente indica nei cc. da 1 a 9 (10) del rigo SS4 il totale
delle residue rate delle Addizionali Irpef, del saldo e del primo acconto
IRPEF, delle Addizionali Irpef, del secondo acconto IRPEF dovuto a
seguito di conguaglio da assistenza fiscale, non prelevate per effetto
della predetta operazione straordinaria.
In passato si utilizzava un rigo convenzionale con nota M (oggi con altro significato).
PM-2012
13
ST: Passaggio di dipendenti con prosecuzione rapporto di
lavoro senza estinzione del precedente datore
/3
CESSIONARIO
10 2011
100
100
N
10 2011
3802
300
11 2011
16 11 2011
100
N
3802
21
300
16 12 2011
300
3802
PM-2012
21
100
200
16 11 2011
300
3802
11 2011
21
21
16 12 2011
CEDENTE
14
ST: Operazioni societarie straordinarie con estinzione del
datore e successioni, es. fusione per incorporazione: / 1
Per talune mensilità, le ritenute sono state operate dalla società
Incorporata-estinta. L’ Incorporante ha eseguito il versamento e ora
presenta anche il quadro ST intestato alla società incorporata-estinta.
Esempio :
- fusione per incorporazione avvenuta il 10.06.2011,
- la ritenuta IRPEF 1001 (100 euro), operata prima della operazione
straordinaria dall’incorporata, é versata dall’ incorporante.
ST intestato all’ Incorporata : compilare
I cc. 1, 2, 11 (e 13, Sez.II) , c.10-Note con codice “K”.
ST intestato all’Incorporante : ogni punto è compilato con le
ordinarie modalità, ma
- c. 2 non compilato;
- c. 7 (differenza tra c.2 del ST intestato all’ incorporata ed i cc.
4, 5 e 6 (eventuali…) dell’ ST dell’ incorporante;
- c.10 con codice “L” .

PM-2012
15
ST: Operazioni societarie straordinarie con estinzione del
datore e successioni, es. fusione per incorporazione: / 2
INCORPORANTE
Incorporata
06
2011
100
K
1001
06
2011
100 ( 85 )
PM-2012
INCORPORANTE
( 15 )
L
1001
16 07 2011
16
ST: Ulteriori Casi particolari per il punto 10 – Note /1
Somme erogate entro il 12.01.2012 e riferite al 2011
12 2011
B
16 02 2012
Conguaglio fine anno 2011 eseguito a gennaio (D), a febbraio (E) 2012
12 2011
16 02 2012
16 03 2012
1013
D,E
Addizionali 2011 (anno corrente) nelle cessazioni del rapporto
MM 2011
S
Importi minori di 1 € non esposti per il troncamento
PM-2012
F
17
ST: Ulteriori Casi particolari per il punto 10 – Note /2
M : utilizzo in compensazione interna del credito derivante dal differimento di
17 punti percentuali dell’acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per
il periodo d’imposta 2011, disposto dal D.P.C.M. del 21 novembre 2011.
M
U:
il versamento si riferisce alla differenza tra l’importo dell’imposta
sostitutiva applicato su voci variabili della retribuzione in assenza di accordi o
contratti collettivi di II livello (già versato per i mesi di gennaio e febbraio 2011) e
l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui
redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi, da versare entro il 16
dicembre 2011 (Circolari n. 19/E del 10 maggio 2011 e n. 36/E del 28 luglio 2011)
01-02 2011 ?
Differ.za
Totale versato Interessi
PM-2012
U
1001
16 12 2011
ST-SV,c.4: Crediti utilizzati a scomputo dei debiti di c.2 e 3
 Rimborsi di ritenute Irpef o Addiz.li locali da conguaglio (fine anno o
fine rapporto) di lav. dipend.te/assim.ti, eseguiti con:
 ritenute del mese, diverse dal 1001 o 1004;
 trattenute Addizionale regionale (anche stessa Regione);
 trattenute di Addizionale comunale;
 importi anticipati dal sostituto stesso;
Rimborsi di crediti da conguaglio di assistenza fiscale;
Credito per compenso per l’assistenza fiscale prestata;
Crediti di imposta sostitutiva da conguaglio su somme di cui al DL
93/2008 “straordinari e premi” assoggettate prima ad imposta sostitutiva e
in seguito a tassazione ordinaria;
 Credito per differimento 17 p.ti perc.li acconto Irpef nov.bre 2011
 Crediti per famiglie numerose, ex art.12,c.3,Tuir; e per canoni di
locazione, ex art.16,co.1-sexies, Tuir;
 Versamenti in eccesso
PM-2012

19
ST-SV e SX; Rappresentazione dei Crediti utilizzabili a
scomputo o compensazione interna
Credito del 770-2011 (Sx 32,33, 34) al netto degli utilizzi in F24 in
compensazione esterna;
Per l’Sx1, cas. 3, Non c’è alcun codice da indicare nelle Note c.10
dell’ST (dal 2007, è stato soppresso il vecchio codice P -oggi con altro
signicato- delle Note dell’ST).
PM-2012
20
ST-SV: Crediti di imposta sostitutiva 10% DL n.93/2008 da
conguaglio su somme assoggettate prima ad imposta sostitutiva e in
seguito a tassazione ordinaria nel conguaglio di fine anno.
Es. Tassazione iniziale di “premi” di 2.300 € al 10% 230 € versati col
“1053” ; Richiesta/segnalazione del dip.te per la tassazione ordinaria
10 2011
230
12
2011
1053
3.000
16 11 2011
230
P
2.770
1001
16 01 2012
230
230
230
PM-2012
21
ST: Passaggio all’imposta sostitutiva 10% nel conguaglio
di fine anno su somme tassate prima con ritenuta ordinaria
Es. Tassazione iniziale di “straordinari” di 1.000 € al 23% 230 € versati col
“1001” : applicazione in conguaglio d. imp.ta s.va 10%  100 € e rimborso
di 130 “netti”…. Mancano istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle entrate …
Un’ Ipotesi di procedura:
• Conguaglio di fine anno a credito di 230 (cod. trib. 1001);
• “Rimborso” di 230 (credito di 1001);
• Ritenuta di 100 (da versare con cod. trib. 1053).
CONSEGUENZE di compilazione
 Nel mese di dicembre: riduzione pari a 230 delle ritenute
cod.1001, che non viene evidenziata in ST, dove crediti e debiti
di 1001 si elidono (in ipotesi: il debito > credito);
 Versamento di cod.1053 come, ad es. 0012-2011;
 Rimborso “netto” di 130.
PM-2012
22
ST: Crediti x Famiglie numerose e x Canoni, Recuperati
PREMESSA
I 1.200 € per Famiglie Numerose cc. 35-36-37-38:
/a
Art.12, c.1-bis a),TUIR (art.1,c.15,a),l.244/2008), DM 31.1.2008
- numero di figli a carico pari o superiore a 4 , in base alla
- comunicazione della spettanza delle detrazioni (dal 2008, la richiesta è
annuale, con indicazione obbligatoria del Cod. Fiscale dei familiari )
- attestazione assenza altri redd.i ≠ lav. dip.te/ass.to+ ab.ne principale
- questa dei “1.200 €” è una “ulteriore detrazione ”,
- ripartita al 50 per cento, tra i genitori non separati,
- ripartita in proporzione agli affidamenti tra genitori separati,
- tali ripartizioni sono fisse per legge, non modificabili dai genitori,
- con coniuge a carico, compete all’altro coniuge per tutto l’importo,
- l’importo
non
è
influenzato
dal
reddito
del
beneficiario,
- il bonus è unitario, e riconosciuto per 1/12 al mese,
- a scomputo del monte-ritenute mensile disponibile, e
- se incap.te… a scomputo del monte-ritenute dei mesi successivi, con
ripartizione proporzionale alle ritenute disponibili se vi sono più aventi
diritto:
 23
PM-2012
ST,c.3:Crediti x Famiglie numerose e x Canoni, Recuperati
I 1.200 € per Famiglie Numerose ,
Art.12, c.1-bis a)TUIR , DM 31.1.2008; cc. 35-36-37-38, Parte B
in conguaglio, viene ridefinito nell'importo spettante in via definitiva:
l’importo non spettante recuperato c.106 Parte B
Detrazione per Canoni Locazione Abitazione principale,
Art.16 TUIR, DM 11.2.2008: cc. 41-42-43-44, Parte B
in conguaglio, viene ridefinito nell'importo spettante in via definitiva:
l’importo non spettante recuperato c.112 Parte B
c.3, Sez.I.a : DEBITO da crediti per famiglie numerose e per canoni di
locazione prima riconosciuti e poi recuperati in sede di conguaglio.
PM-2012
24
ST,c.4:Crediti Attribuiti per Famiglie numerose e per Canoni
Se la detrazione spettante > Imposta “netta” delle altre detrazioni, si
genera un credito attribuito dal sostituto, a scomputo delle ritenute.
n.b.T (vedi Istruzioni pag.65)
Sx38 c.1, Sx39 c.1;
queste somme
attribuite ai
dipendenti restano
fuori della quadratura
del Prospetto SX
PM-2012
(istruzioni pag. 74-75)
25
ST,SV,SX: Eccesso di versamento (cc.St,5 - Sx1,4)
05 2011
300
500
06 2011
1040
1000
16 06 2011
200
800
1001
16 07 2011
200
200
200
PM-2012
26
ST-SV, SX 2012
LE DIAPOSITIVE SUCCESSIVE
DESCRIVONO in GENERALE
LA LOGICA DELL’ ST e dell’SV
E LE
RELAZIONI CON L’SX
PM-2012
27
ST-SV : Ritenute, Importi e Crediti a scomputo, e
versamento
7=
2
Debiti 11
3
–4
Debiti 11 Utilizzi 11
–5
–6
Utilizzi 11 Utilizzi 11
= Versamenti
Gli utilizzi di imposte a credito per “compensazione esterna” in F24
non compaiono nell’ST-SV; il campo 7 coincide con l’importo della
colonna “ Importi a debito versati ” dell’F24;
Nel campo 6, indicare i crediti d’imposta utilizzati in compensazione
interna direttamente a scomputo del campo 2 (es. anticipo ritenute
sul TFR, versato nel 1997 e 1998). Non indicare i crediti d’imposta da
utilizzare esclusivamente nell’ambito del modello di pagamento F24.
PM-2012
28
Debiti 11
Debiti 11 Utilizzi 11 Utilizzi 11 Utilizzi 11
Versamenti
Credito residuo al 31.12.11
Crediti 10 - Comp.F24 Crediti 11 Utilizzi 11 2 -3 +4 - 5
6782
6781
SX38,1 e SX39,1: queste somme attribuite
ai dipendenti restano fuori della quadratura
del Prospetto SX (istruzioni pag. 74-75)
PM-2012
29
SX 32 e il Codice 6781
Dubbio: per il credito prodotto, di
norma, da eccesso di versamento
del codice 1712, l’utilizzo nel
mod.F24 avviene con quale codice ?
* con il codice 6781 ?
* o con il codice 1713 indicato a
credito ?
La migliore dottrina suggerisce il
6781 per ottenere la corrispondenza
con il mod.770
PM-2012
30
Sx5-Sx30: Compensazioni tra Enti diversi:
Esempio ufficiale *
(* Nota: è stata sostituita la Regione Lazio -08- con la Regione Veneto -21-)
04
2011
100
30
70
3802
21
18 05 2011
Ritenute ( 1001 ) Irpef a credito
30
30
Erario : Ente debitore
21
PM-2012
30
30
30
Ente creditore : Veneto
31
SY : la RITENUTA 20% sulle SOMME PIGNORATE presso TERZI /1
* art.15 D.L. n.78/2009
(modifica l’art.21,c.15,
L. n.449/1997);
“A”
sostituto d’imposta
e debitore di “B”
“C”
Creditore di B”
* Provv.to Dir.le 3.03.2010;
* Risoluzione n.18/E/2010,
Codice-tributo 1049;
credito
pagamento
* Circolare n.8/E, 2.3.2011
“B”
Debitore di “C” e
creditore di “A”
PRESUPPOSTI DELLA DISCIPLINA
a. somma (CB) soggetta a ritenuta ex Titolo III del DPR n. 600/1973,
b. “C” creditore pignoratizio soggetto IRPEF (persona fisica o società di
persone): semplificazione del Provv.to (art.1, co.1) (mentre la norma di legge
si riferisce genericamente ad una “ritenuta d’acconto” ),
c.“A” terzo erogatore riveste la qualifica di sostituto di imposta.
PM-2012
32
SY : la RITENUTA 20% sulle SOMME PIGNORATE presso TERZI /2
1) Adempimenti di “A” sostituto - terzo erogatore
a. nessun obbligo d’indagine sulla qualificazione reddituale delle somme;
….. di conseguenza …
b. obbligo di applicare la ritenuta del 20%, (salvo eccezioni:
 il creditore pignoratizio “C” attesta con dich.ne sost.va di atto notorio
secondo artt.47e76 DPR 445/2000, l’insussistenza, in tutto o in parte, delle
condizioni per la ritenuta (es. comunica l’IVA inclusa nella somma);
 assegni periodici di mantenimento ex coniuge (ritenute specifiche);
 assegni mantenimento figli (no ritenuta; no SY)
 assegno mant.to “misto per figli e coniuge (no ritenuta; sì SY)
c. corrisponde al creditore l’esatto ammontare delle somme assegnate, al netto
della ritenuta prevista;
d. effettua “prima” la ritenuta sul reddito AB da corrispondere al debitore “B”;
e. Comunica sempre al debitore “B” le somme erogate al creditore “C” e le
ritenute effettuate (comunicazione in forma libera, purchè sia comprovabile
l’invio, e nei termini per l’eventuale Mod.770-S di “B”);
f. Certifica al creditore pignoratizio “C” le somme erogate e le ritenute
effettuate
g. Compila il Prospetto SY del Mod. 770-S
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SY : la RITENUTA 20% sulle SOMME PIGNORATE presso TERZI /3
2) Gli adempimenti di “ B ” debitore se sostituto d’imposta
a) Se B è a sua volta è sostituto d’imposta, indica i dati di “C” creditore
pignoratizio e del rapporto controverso nel proprio Mod. 770-S, Sezione II;
b) B non è tenuto a effettuare operazioni di conguaglio che abbiano ad oggetto
le somme pagate dal terzo, quando si tratti di redditi di lavoro dipendente o
assimilati
E’ il caso del dipendente “C” del debitore “B” che abbia agito presso “A”
terzo erogatore per il pagamento di proprie spettanze non riconosciutegli dal
datore di lavoro “B”.
“C” dipendente di B, creditore pignoratizio, potrebbe però richiedere di
inserire nel conguaglio di fine anno o fine rapporto anche le somme ottenute per
mezzo del pignoramento presso il terzo erogatore “A”, consegnando al datore
“B” la certificazione emessa da “A”.
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SY : la RITENUTA 20% sulle SOMME PIGNORATE presso TERZI /4
“A” sostituto
terzo erogatore
“ B ” sostituto d’i. debitore che
ha subito il pignoramento
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SY : la RITENUTA 20% sulle SOMME PIGNORATE presso TERZI /5
La Sezione II
per “ B ”
Debitore e
sostituto
d’imposta
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