Bisogni educativi speciali Per i nostri alunni possiamo fare molto. Per alcuni di loro questo non basta. Alunni disabili Il disabile è colui che, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,che comporta difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, vive una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione nel contesto sociale di riferimento. (Così come definito dall’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992). Il disabile in situazione di gravità È colui che necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età. (Così come definito dall’art. 3,comma 3, della legge n. 104/1992). La Disabilità Mentale, quella che prima si chiamava “ritardo mentale”, deriva da una compromissione del cervello per cause genetiche e prenatali, per sofferenza durante il parto o per cause morbose o traumatiche a livello neonatale. Nella Disabilità Mentale, che può andare da lieve a gravissima o profonda, si osserva l’incapacità del soggetto di affrontare e risolvere problemi nuovi, anche estremamente semplici, se non attraverso un’ampia famigliarizzazione con le cose e un’istruzione specializzata. Alla Disabilità Mentale sono in genere associati più o meno gravi disturbi del linguaggio. La Disabilità Psichica é associata alla disabilità mentale rientra in una definizione di “doppia diagnosi”, esprime i sintomi tipici della psicosi e della malattia mentale; troviamo così tra gli altri: elementi deliranti, allucinazioni, paranoie, autismo, comportamenti aggressivi incontrollati verso sé stessi e verso gli altri, ecc.. La Disabilità Motoria deriva anch’essa da una compromissione del cervello (paralisi cerebrale) o da traumi del sistema nervoso periferico. Può dar luogo all’impossibilità di movimento degli arti superiori, di quelli inferiori o di tutti e quattro insieme. Alla Disabilità Motoria è spesso associata una disabilità mentale, ma non sempre e ci sono individui affetti da tetraparesi spastica che sono in grado di laurearsi e/o di lavorare utilizzando ovviamente ausilii a volte molto complessi. Disabilità e integrazione scolastica In Italia Il processo dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità: Nasce a garanzia di diritti previsti nella costituzione Ha fondamento scientifico in ricerche pedagogiche Si pone come modello della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (2007) È irreversibile ( non ha valide alternative) Presenta fattori di criticità I principi costituzionali e la legislazione italiana in materia di alunni con disabilità L’art. 34 Cost. dispone infatti che la scuola sia aperta a tutti. all’art. 3 Cost., al primo comma, recita: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Il secondo comma del citato art. 3 recita: <<E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana>> Dalle classi speciali all'Integrazione scolastica Negli anni Sessanta una serie di disposizioni legislative istituivano le classi o sezioni speciali per i bambini e le bambine affetti da disturbi dell’intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali (in particolare Legge 31 dicembre 1962, n. 1859). Negli anni Settanta, questo indirizzo viene sostanzialmente ribaltato con la legge 118/71 che prevede l’istruzione dell’obbligo nelle classi normali della scuola pubblica per i mutilati ed invalidi civili . La C.M. 227/1975 estende agli handicappati psichici quanto previsto dall’art. 28 della L 118/1971, aprendo la scuola comune al graduale inserimento di questi alunni. Finalmente, con la L. 517/1977, appare l’abolizione esplicita delle classi differenziali e si consentono, nella scuola elementare e nella scuola media, forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap mediante la presenza di un docente di sostegno assegnato alla classe che accoglie l’alunno disabile. Realizzazione integrazione scolastica La legge 270/82 estende alla scuola materna statale l’istituzione dei posti di sostegno. La sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 costituisce una sorta di “pietra miliare” per gli effetti sulla legislazione in tema di integrazione degli allievi in situazione di handicap; sino alla sua pronunzia, infatti, il diritto all’integrazione è sancito soltanto per la scuola dell’obbligo, rimane esclusa quindi tutta la scuola secondaria superiore. In seguito alla sentenza viene emanata la C.M. 262/88 che assicura la frequenza alle scuole medie superiori ai soggetti portatori di handicap e istituzionalizza la presenza di insegnanti specializzati di sostegno per gli allievi disabili iscritti nella scuola secondaria superiore. Il punto di svolta nella normativa per l’handicap, non solo in campo scolastico, è la legge-quadro 104/92 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Legge 104/92 L’articolo 12 sancisce il diritto all’integrazione in ogni ordine e grado di scuola, sottolineando che il diritto all’educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né altre difficoltà. Prevede, la predisposizione di una serie di atti quali la diagnosi funzionale e il profilo-dinamico funzionale. L’art. 13 è il più importante dell’intera legge 104/92, per la parte specifica dell’integrazione scolastica. Si ribadisce che l’integrazione stessa si realizza nelle classi “comuni” e che in tutte le scuole di ogni ordine e grado sono garantite le attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati. Nella scuola secondaria superiore le attività di sostegno sono strutturate secondo aree disciplinari. Infine si conferisce la con-titolarità delle sezioni e classi in cui insegnano, ai docenti specializzati, specificando inoltre che essi partecipano a tutte le attività scolastiche degli organi collegiali, secondo la loro competenza. L’art. 14 stabilisce l’obbligo da parte del Ministero della PI di provvedere alla formazione e all’aggiornamento del personale docente in tema di integrazione. E’ da sottolineare il fatto che non si parla solo del personale docente di sostegno ma la disposizione deve intendersi riferita a tutto il personale docente. Pedagogia speciale Il maggior esponente italiano in questo campo è stato Maria Montessori, che dopo una prima fase di studi e di sperimentazioni nell'ambito della pedagogia speciale mostrerà come le metodologie dedicate ai soggetti svantaggiati siano in realtà valide per tutti. Nella seconda parte del XX secolo si sono avuti molti contributi, tra i quali, in Italia, quelli di Leonardo Trisciuzzi, Andrea Canevaro, Luigi D'Alonzo ed Elisa Frauenfelder. Alunni disabili della scuola secondaria di II grado, anno scolastico 2009-2010. Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale Liceo Classico Valori assoluti 926 Valori percentuali 0,3 Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale Liceo Linguistico Valori assoluti 128 Valori percentuali 0,7 Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale Liceo Scientifico Valori assoluti 1.756 Valori percentuali 0,3 Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale Istituto/Scuola Magistrale Valori assoluti 3.066 Valori percentuali 1,4 Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale Totale Valori assoluti 5.876 Valori percentuali 0,5 Istruzione Tecnica Totale Valori assoluti 10.411 Valori percentuali 1,2 Istruzione Professionale Totale Valori assoluti 26.826 Valori percentuali 4,8 Istruzione Artistica Istituto d'Arte Valori assoluti 2.905 Valori percentuali 5,5 Istruzione Artistica Liceo Artistico Valori assoluti 984 Valori percentuali 2,3 Istruzione Artistica Totale Valori assoluti 3.889 Valori percentuali 4,1 Scuola secondaria di II grado Totale Valori assoluti 47.002 Valori percentuali 1,7 GLI STRUMENTI DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA La piena integrazione dell’alunno disabile costituisce un arricchimento dell’esperienza educativa del resto della classe. Questo risultato può essere conseguito solo attraverso l’attivazione di risorse umane e materiali previste dalla normativa. Assistenza specialistica nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione. Si tratta dei c.d. assistenti ad personam. Cosa fare Sollecitare il dirigente scolastico a farne richiesta all'ente locale competente. Competenza Comune (per le scuole materne, elementari e medie) e Provincia (scuole superiori) – art. 139 D.Lgs 112/1998). Assistenza di base Comprende l'assistenza nell'accompagnare l'alunno in situazione di handicap dall'esterno all'interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale. Chi la svolge: devono provvedervi i collaboratori scolastici; per svolgere questa mansione hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante (CCNL Comparto Scuola 15/02/01; nota MIUR n. 3390 del 30/11/01). Responsabilità. E' il dirigente scolastico che, nell'ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento, deve assicurare in ogni caso il diritto all'assistenza (nota MIUR n. 3390 del 30/11/01). Aspetti logistici Trasporto scolastico: per gli alunni disabili costituisce un supporto essenziale alla frequenza scolastica. Questo servizio di competenza del Comune è pertanto strumentale alla realizzazione del diritto allo studio. Barriere architettoniche: gli edifici scolastici progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo il 28.2.1986 devono essere accessibili (art. 32 Legge 41/1986). Gli edifici costruiti precedentemente dovranno comunque essere adeguati e resi accessibili (art. 1 comma 4 DPR 503/96). L’insegnante di sostegno La figura dell‘insegnante “di sostegno” è nata giuridicamente con il D.P.R. 970/1975, ed è stata ulteriormente definita dalla Legge 517/77. L'insegnante "di sostegno" prima di tutto è un insegnante. L'insegnante "di sostegno” condivide con tutti gli altri colleghi i compiti professionali e le responsabilità sull'intera classe. Non "ha" un suo alunno disabile, tutto per sé, in possesso esclusivo. Nella scuola secondaria, l’insegnante di sostegno, può lavorare, in caso di necessità, anche al di fuori della propria area disciplinare, in quanto è un “mediatore di contenuti” e deve, quindi, possedere strategie didattico-metodologiche specifiche, non necessariamente contenuti specifici L'insegnante "di sostegno", in realtà, è un insegnante "per" il sostegno o, meglio, per attivare le varie forme di sostegno che la comunità scolastica deve offrire. Competenze e funzioni dell’insegnante “di sostegno” L'insegnante per il sostegno deve essere in grado di tessere reti di relazioni significative a livello professionale con i colleghi curricolari, con gli educatori, con il personale assistenziale, con i familiari, con gli operatori sociali e sanitari, con le figure importanti di un territorio, con i rappresentanti degli Enti locali, di varie amministrazioni, di cooperative sociali, ecc. Deve essere un conoscitore delle dinamiche dei gruppi, capace di attivare rituali istituenti alleanze professionali nuove. Deve essere un mediatore che non si stanca di connettere, avvicinare, limare, fondere, trovare un filo di raccordo, di progetto comune, di impegno collettivo, di decisione condivisa, di patto operativo. Il rapporto con le famiglie L'insegnante per il sostegno può essere una fonte importante di aiuto e di supporto anche per la famiglia dell'alunno disabile, che ancora troppo spesso è da sola nel suo ciclo di vita. Le famiglie possono fronteggiare il loro stress in modo problematico, oppure possono essere una fonte inesauribile di risorse e di coinvolgimento, di stimolo all'autonomia e alla crescita. Comunque sia, la famiglia va sempre trattata come un alleato prezioso nel percorso di integrazione scolastica e sociale. E’ necessario rapportarsi con i familiari con considerazione, ascolto, empatia, comunicazione, mediazione e coinvolgimento continuo. Ma è anche importante fissare assieme regole, confini, limiti e tutele della professionalità degli insegnanti, che non dovrebbero, in nome di un eccesso di "familismo“, essere al servizio di ogni capriccio dei genitori e colludere con alcune scelte "tecniche" della famiglia che possono essere addirittura controproducenti per l'alunno. Adempimenti particolari Ricordiamo che, nel caso non l’abbiano già fatto, i Dirigenti Scolastici debbono immediatamente avanzare richiesta di deroghe per i casi certificati in situazione di gravita (ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92), secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 78/10 (Manovra Finanziaria Correttiva) che ha confermato quanto previsto dalla sentenza di Corte Costituzionale n. 80/2010. Il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.) è un documento conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del PEI. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell'alunno. Viene redatto per la prima volta all'inizio del primo anno di frequenza dal c.d. GLH operativo, composto dal Consiglio di classe, dagli operatori della ASL e dai genitori (art. 4 DPR 22/4/1994). Il Progetto Educativo Individuale (PEI) Il PEI - Progetto Educativo Individuale è il progetto di vita scolastica di ogni alunno con disabilità. La sua redazione spetta al GLH.O, composto da: gli insegnanti del consiglio della classe frequentata dall’alunno, l’insegnante di sostegno (se già assegnato), i genitori, l’assistente all’autonomia e la comunicazione (se presente/assegnato) e gli operatori del distretto socio sanitario che ha in carico l’alunno. Redazione del PEI Tempistica: il PEI deve essere redatto entro il 30 luglio (in bozza da integrare entro le prime settimane di frequenza scolastica per gli alunni iscritti al primo anno di ogni ciclo scolastico, a seguito della prima fase di conoscenza dell’alunno). N.B. Ricordiamo che le famiglie degli alunni con disabilità, oltre ad essere coinvolte nella stesura del PEI, devono sottoscriverlo e riceverne copia. PEI differenziato Per alcuni alunni con disabilità è possibile prevedere un PEI differenziato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali. In tal caso, l’alunno con disabilità sarà sottoposto, durante gli esami conclusivi del ciclo scolastico, a prove differenziate. PEI semplificato (solo per le scuole secondarie di II grado) E’ possibile prevedere che l’alunno acquisisca gli stessi contenuti previsti dai programmi ministeriali, anche se in maniera semplificata. In tal caso l’alunno avrà la possibilità, di sostenere prove equipollenti che gli permettano di avere modalità più agevoli (per es.utilizzo del sistema di videoscrittura) e tempi più lunghi. PEI differenziato Qualora il Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata deve darne immediata notizia alla famiglia fissando un termine per esprimere un formale assenso. In caso di diniego da parte della famiglia, l’alunno può non essere considerato in situazione di handicap (ai sensi della L. 104/92) ai soli fini della valutazione. La valutazione è un diritto E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie (art. 12/2 della L. 104/92:). La valutazione degli apprendimenti è una componente indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento intenzionale e questo vale certamente anche in caso di disabilità. Per questo è importante sottolineare che ogni alunno, anche con disabilità grave, e la sua famiglia hanno diritto a veder seriamente valutati i risultati dell’azione educativa e didattica svolta a scuola. La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al loro PEI La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle potenzialità della persona e alla situazione di partenza definiti nella individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento. Si useranno pertanto per loro delle scale valutative riferite non a profili standard ma a quanto predisposto nel Piano Educativo Individualizzato. Ovviamente può succedere che il PEI preveda gli stessi obiettivi della classe, eventualmente raggiunti o valutati in modo diverso. Questo dovrebbe essere la norma per gli alunni che presentano solo minorazioni di tipo motorio o sensoriale, ma è possibile anche in altri casi. L’obbligo di riferimento della valutazione al PEI è valido per tutti gli ordini di scuola. Unica eccezione si ha, quando nella scuola secondaria di secondo grado la famiglia rifiuta la programmazione differenziata. La valutazione è compito di tutti gli insegnanti Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità sono corresponsabili dell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell’azione didattica-educativa. La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno.