INTRODUZIONE AL DIRITTO CANONICO FONDAMENTO TEOLOGICO DEL DIRITTO CANONICO PREMESSE Il fondamento teologico del diritto ecclesiale è costituito dalla natura della Chiesa, la quale, per disposizione del suo Fondatore, non è soltanto comunità carismatica, ma anche organismo visibile, società gerarchicamente organizzata. Il diritto ecclesiale è l'ordinamento della vita sociale. 2. La società è l'unione morale e costante di più persone sotto la stessa autorità, per conseguire con gli stessi mezzi un bene comune proprio. 1. La Chiesa è una comunità: Necessaria Giuridica Perfetta Ineguale Coordinata Monarchica NECESSARIA se non ha origine dalla volontà dei soci: per diritto divino naturale, se è comandata dalla natura che stabilisce diritti e doveri e dà i mezzi necessari per conseguire il fine sociale: lo STATO per diritto divino positivo se è comandata dalla positiva volontà di Dio: la CHIESA LIBERA se ha origine dalla libera volontà dei soci: associazione religiosa, professionale, economica ecc. GIURIDICA se i rapporti sociali vengono regolati da norme giuridiche: statuti, costituzioni ecc. AMICHEVOLE se i rapporti sociali vengono regolati amichevolmente, bonariamente: associazione di alunni, professori ecc. PERFETTA se ha un fine in genere suo supremo e possiede, realmente o virtualmente, tutti i mezzi necessari per conseguire il fine: lo STATO, la CHIESA ecc. IMPERFETTA se non ha un fine in genere suo supremo, né mezzi sufficienti per conseguirlo, ma dipende da un'altra società cui domanda mezzi per vie non giuridiche. INEGUALE se l'autorità risiede in determinate persone escluse tutte le altre. Viene chiamata anche società gerarchica. EGUALE se tutta l'autorità è nel complesso dei soci presi come tali: Concili, Capitoli, o Assemblee ecc. COORDINATA se reciprocamente una è indipendente dall'altra: gli Stati. SUBORDINATA se una dipende dall'altra: Istituti religiosi nella Chiesa, le Regioni, i Comuni nello Stato ecc. MONARCHICA se la sovranità (supremum imperium) è nelle mani di una sola persona fisica che non rappresenta una collettività: Sovrano. Si hanno diverse forme di monarchia: Assoluta, se il supremo governo è concentrato nel monarca senza la rappresentanza di categorie di cittadini. Il Sovrano non è obbligato da legge alcuna. Costituzionale, se accanto al Monarca si hanno altri governanti che rappresentano categorie di consoci. Il Sovrano deve esercitare l'autorità conforme alla costituzione. Ereditaria, se il titolo di Sovrano si trasmette per successione ereditaria agli appartenenti alla dinastia. Elettiva, se il titolo di Sovrano si trasmette per REPUBBLICANA se la sovranità è nella collettività: Popolo sovrano. Per collettività si può intendere: Tutti i consociati: in questo caso si ha la Repubblica democratica. Molti consociati = Rep. Aristocratica(Nobili) in questo caso si ha la Poliarchia = Rep. Plutocratica (Ricchi) Pochi consociati: in questo caso si ha la Oligarchia = Decemvirato = Triumvirato = Diarchia DEFINIZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO Il codice di Diritto Canonico è la collezione delle leggi canoniche. Si tratta di una collezione con le seguenti caratteristiche: AUTENTICA: approvata e promulgata dal supremo legislatore, che è il Romano Pontefice. UNIVERSALE: ha valore in tutta la Chiesa Latina. UNICA: non si può arguire la correzione di un canone precedente dai canoni seguenti: è un'unica legge composta di 1752 canoni. ESCLUSIVA: ha abrogato tutto il diritto precedente. GIURIDICA: riguarda l'ordine giuridico, ossia le azioni esterne intersubiettive e non l'ordine morale, che abbraccia tutta la vasta e complessa attività umana. PECULIARE: il fine è la salvezza delle anime (salus animarum suprema lex): il bonum spirituale e non quello puramente temporale. L'attuale CIC è stato promulgato da Papa Giovanni Paolo II in data 25 febbraio 1983, con la Cost. Ap. «Sacrae disciplinae leges», ed è andato in vigore nel novembre successivo, con la prima Domenica di Avvento. DIVISIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO COMPRENDE 7 LIBRI: I Norme generali (1-203) II Il Popolo di Dio (204-746) III La funzione di insegnare della Chiesa (747-833) IV La funzione di santificare della Chiesa (834-1253) V I beni temporali della Chiesa (1254-1310) VI Le sanzioni nella Chiesa (1311-1399) VII I processi (1400-1752) LE LEGGI ECCLESIASTICHE DEFINIZIONE La legge è un comando obbligatorio, ragionevole, comune, stabile, promulgato ad una comunità alquanto perfetta da chi ha su di essa giurisdizione ecclesiastica. «Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punire». (Modest. 1.7, de lege 1, 3) QUALITA’ DELLA LEGGE QUALITA’ COMUNI ONESTA: conforme alle leggi divine, naturali e positive, conforme alla religione, alla giustizia. POSSIBILE: fisicamente e moralmente, perché in caso contrario non potrebbe obbligare: «Ad impossibilia nemo tenetur» (Celsus iun., Lex 185, Dig. 50, 17); NECESSARIA O UTILE: il legislatore ha il potere di comandare soltanto i mezzi necessari o utili al conseguimento del fine sociale. PERPETUA: ossia stabile. Si richiede la perpetuità negativa (durata indefinita) assenza di limiti temporali; non si richiede la perpetuità positiva (durata infinita). CHIARA: espressa in forma breve e facilmente intelligibile, perché «Quod non est clarum non est ius»; «Leges ab omnibus intelligi debent» (D. 1,9 De lege). OBBLIGATORIA: per tutti. QUALITA’ SPECIALI TERRITORIALITÀ: (efficacia nello spazio). Sono territoriali le leggi che immediatamente riguardano il territorio e solo mediatamente le persone: esse non obbligano fuori del territorio. Ogni legge si presume territoriale se non consta diversamente. PERSONALITÀ. Sono personali le leggi che immediatamente riguardano le persone e mediatamente il territorio: legge sul celibato, sulla recita della liturgia delle ore ecc. Sono leggi miste quelle che immediatamente riguardano il territorio e mediante il territorio tutte le persone dimoranti: obbligano la persona e la seguono dovunque. IRRETROATTIVITÀ (efficacia nel tempo). Le leggi riguardano il futuro e non il passato. Si dicono irretroattive quelle che riguardano esclusivamente il futuro; Si dicono retroattive quelle che riguardano anche il passato: leggi dichiarative o penali favorevoli (9). IRRITABILITÀ O INABILITÀ. Sono irritanti o inabilitanti esclusivamente quelle che prevedono l'atto irrito (nullo) o la persona inabile (10). DIVISIONE DELLE LEGGI La legge può essere considerata riguardo al territorio, alle persone, alla norma ed agli effetti. TERRITORIO Universale, se si estende a tutto il territorio della Chiesa. Particolare, se si estende ad un territorio determinato: diocesi, provincia, regione ecclesiastica ecc. Generale, se obbliga tutti i membri della Chiesa. Speciale, se obbliga soltanto alcune classi di persone: chierici, religiosi ecc. PERSONE Territoriale, se obbliga solo nel territorio del legislatore. Si presume sempre tale (13). Personale, se tocca direttamente la persona e l'obbliga dovunque: “adhaeret ossibus” (13). NORMA Comune, se costituisce la regola da osservarsi ordinariamente; riguarda indistintamente tutti i sudditi. Proprio, se costituisce l'eccezione: il privilegio. EFFETTI Precipiente, se comanda di fare, dare, omettere qualche cosa: partecipare alla Messa festiva, comunicarsi a Pasqua, confessarsi almeno una volta durante l'anno, ecc. Proibente, se proibisce qualche cosa: astenersi dalle carni, astenersi dal contrarre matrimonio ecc. Permittente, se permette qualche cosa: ricevere l'ostia consacrata sulla mano, predicare, confessare ecc. Morale, se obbliga sotto peccato. Penale, se commina una pena contro i trasgressori: puramente penale, se obbliga solo alla pena penale mista, se obbliga alla pena e sotto peccato. Irritante, se rende nullo l'atto per sé valido (10): la forma del matrimonio. Inabilitante, se rende inabile la persona per sé capace, per diritto di natura, a porre un atto (10): per esempio la legge sulla inabilità del rapitore a contrarre matrimonio con la rapita. LA LEGGE SI DIFFERENZIA Dal Consiglio Dal Precetto Dagli Statuti Dai Decreti Dalle Istruzioni DAL CONSIGLIO La legge presuppone necessariamente il rapporto di subordinazione tra il soggetto attivo e quello passivo e genera l'obbligo in questo. Il Consiglio non presuppone necessariamente il rapporto di subordinazione e non genera alcun obbligo nel soggetto passivo. DAL PRECETTO La legge proviene dall'organo del potere legislativo, viene emanata per il bene comune, ed è per natura sua perpetua. Il precetto proviene dall'organo del potere esecutivo, viene dato anche per il bene privato, se viene dato per il bene comune non è perpetuo. DAGLI STATUTI La legge proviene dal potere giurisdizionale, viene emanata da organi individuali o collegiali. Gli statuti vengono emanati in forza della potestà dominativa, vengono emanati da persone esclusivamente collegiali. DAI DECRETI La legge viene emanata per cose importanti, è comune e perpetua; Il decreto quando viene emanato per cose di minore importanza è particolare; se universale è temporaneo; DALLE ISTRUZIONI La legge impone di: fare omettere dare subire una pena Le istruzioni contengono norme pratiche per eseguire l'obbligo imposto dalla legge. LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI La promulgazione è la solenne ed autentica intimazione della legge fatta alla comunità. Differisce dalla semplice divulgazione, la quale non è né solenne né autentica. La promulgazione è necessaria perché la legge acquisti forza di obbligare. MODI DI PROMULGAZIONE Le leggi emanate dalla Sede Apostolica vengono promulgate mediante la pubblicazione sulla rivista «Acta Apostolicae Sedis», eccetto che in casi particolari non venga disposto diversamente. Le leggi emanate dai legislatori inferiori vengono promulgate secondo le formalità da essi stabilite. *pubblicazione sul Bollettino Diocesano VACAZIONE DELLA LEGGE È un conveniente lasso di tempo concesso dal legislatore affinché la legge venga sufficientemente conosciuta dai sudditi prima che incominci l'obbligo della sua osservanza. Le leggi della Sede Apostolica hanno 3 mesi di vacazione dalla data della pubblicazione su AAS, se sono leggi universali (8/1) se sono leggi particolari hanno la vacazione di un mese, eccetto il caso che non venga stabilito diversamente nella stessa legge (8/2) Le leggi dei legislatori inferiori non hanno vacazione, tranne che non venga stabilito diversamente. MATERIA DELLA LEGGE Costituiscono materia della legge ecclesiale le azioni, le omissioni, i diritti soggettivi e le cose che giovano al bene comune della Chiesa. La Chiesa: *probabilmente non può comandare atti puramente interni; *può prescrivere solo indirettamente atti interni, in quanto connessi con atti esterni, per es. precetto della Comunione pasquale; precetto di fare una degna Comunione; ecc. Le leggi riguardano le cose future e non le passate, tranne che in esse non si parli nominatamente di cose passate (9). Per tale motivo sono conservati i diritti quesiti, gli indulti e i privilegi (4). SOGGETTO ATTIVO Per le leggi universali: Romano Pontefice e Concilio Ecumenico. Per le leggi particolari: Legati pontifici, Congregazioni Romane (nei limiti del mandato ricevuto), Concili plenari e provinciali, Vescovi diocesani, da soli e col Sinodo, Capitoli generali ecc. INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI L’interpretazione è la spiegazione del senso dubbio ovvero oscuro del unti nulo nella legge: “Quod non est clarum non est ius”. La legge deve essere breve ma chiara perché i sudditi devono facilmente conoscere ciò che il legislatore comanda, proibisce o permette. Ciononostante, a volte bisogna chiarire dubbi che possono sorgere sulla natura o sulla estensione della legge. Una legge si dice dubbia quando “probati auctores” non concordano nella loro spiegazione INTERPRETAZIONE AUTENTICA Se fatta dal legislatore, dal successore, dal superiore o da colui al quale è stato affidato il compito. Essa è: Generale, se procede dal potere legislativo ed obbliga tutti i sudditi. Nella Chiesa generalmente viene fatta dal «Pontificium Consilium de legum textibus interpretandis» (Const. Ap. Pastor Bonus, artt. 154 - 158); Particolare, se procede dal potere giudiziario o amministrativo ed obbliga soltanto gli interessati direttamente (con Sentenze o Decreti). INTERPRETAZIONE NON AUTENTICA se viene fatta da altri: Dottrinale, se viene fatta dai periti; Usuale, se viene fatta dalla consuetudine del popolo cristiano. Dichiarativa, se dichiara solo le parole della legge in sé certe, ma soggettivamente (nella mente dei sudditi) oscure “ob inadvertentiam vel ignorantiam subditorum”. Esplicativa, se spiega le parole della legge oggettivamente dubbie ovvero oscure, termini tecnici usati dal legislatore. Comprensiva, se espone il senso oggettivamente dubbio entro la forza delle parole.