INTRODUZIONE
AL DIRITTO CANONICO
FONDAMENTO TEOLOGICO
DEL DIRITTO CANONICO
PREMESSE
Il fondamento teologico del diritto
ecclesiale è costituito dalla natura della
Chiesa, la quale, per disposizione del suo
Fondatore, non è soltanto comunità
carismatica, ma anche organismo
visibile, società gerarchicamente
organizzata. Il diritto ecclesiale è
l'ordinamento della vita sociale.
2. La società è l'unione morale e costante di
più persone sotto la stessa autorità, per
conseguire con gli stessi mezzi un bene
comune proprio.
1.
La Chiesa è una comunità:






Necessaria
Giuridica
Perfetta
Ineguale
Coordinata
Monarchica
NECESSARIA


se non ha origine dalla volontà dei soci:
per diritto divino naturale, se è comandata
dalla natura che stabilisce diritti e doveri e
dà i mezzi necessari per conseguire il fine
sociale: lo STATO
per diritto divino positivo se è comandata
dalla positiva volontà di Dio: la CHIESA
LIBERA
se ha origine dalla libera volontà dei
soci: associazione religiosa, professionale,
economica ecc.
GIURIDICA

se i rapporti sociali vengono regolati da
norme giuridiche: statuti, costituzioni
ecc.
AMICHEVOLE

se i rapporti sociali vengono regolati
amichevolmente, bonariamente:
associazione di alunni, professori ecc.
PERFETTA

se ha un fine in genere suo supremo e
possiede, realmente o virtualmente,
tutti i mezzi necessari per conseguire il
fine: lo STATO, la CHIESA ecc.
IMPERFETTA

se non ha un fine in genere suo
supremo, né mezzi sufficienti per
conseguirlo, ma dipende da un'altra
società cui domanda mezzi per vie non
giuridiche.
INEGUALE

se l'autorità risiede in determinate
persone escluse tutte le altre.
Viene chiamata anche società
gerarchica.
EGUALE

se tutta l'autorità è nel complesso dei
soci presi come tali: Concili, Capitoli, o
Assemblee ecc.
COORDINATA

se reciprocamente una è indipendente
dall'altra: gli Stati.
SUBORDINATA

se una dipende dall'altra: Istituti
religiosi nella Chiesa, le Regioni,
i Comuni nello Stato ecc.
MONARCHICA
se la sovranità (supremum imperium) è nelle mani di una
sola persona fisica che non rappresenta una collettività:
Sovrano. Si hanno diverse forme di monarchia:




Assoluta, se il supremo governo è concentrato
nel monarca senza la rappresentanza di
categorie di cittadini. Il Sovrano non è obbligato
da legge alcuna.
Costituzionale, se accanto al Monarca si hanno
altri governanti che rappresentano categorie di
consoci. Il Sovrano deve esercitare l'autorità
conforme alla costituzione.
Ereditaria, se il titolo di Sovrano si trasmette
per successione ereditaria agli appartenenti alla
dinastia.
Elettiva, se il titolo di Sovrano si trasmette per
REPUBBLICANA
se la sovranità è nella collettività:
Popolo sovrano.
Per collettività si può intendere:
Tutti i consociati: in questo caso si ha la
Repubblica democratica.
 Molti consociati
= Rep. Aristocratica(Nobili)
in questo caso si ha la Poliarchia = Rep. Plutocratica (Ricchi)


Pochi consociati:
in questo caso si ha la Oligarchia
= Decemvirato
= Triumvirato
= Diarchia
DEFINIZIONE DEL CODICE
DI DIRITTO CANONICO
Il codice di Diritto Canonico è la collezione
delle leggi canoniche.
Si tratta di una collezione con le seguenti
caratteristiche:



AUTENTICA: approvata e promulgata
dal supremo legislatore, che è il Romano
Pontefice.
UNIVERSALE: ha valore in tutta la
Chiesa Latina.
UNICA: non si può arguire la correzione
di un canone precedente dai canoni
seguenti: è un'unica legge composta di
1752 canoni.


ESCLUSIVA: ha abrogato tutto il diritto
precedente.
GIURIDICA: riguarda l'ordine
giuridico, ossia le azioni esterne
intersubiettive e non l'ordine morale,
che abbraccia tutta la vasta e
complessa attività umana.


PECULIARE: il fine è la salvezza delle anime
(salus animarum suprema lex): il bonum
spirituale e non quello puramente temporale.
L'attuale CIC è stato promulgato da Papa
Giovanni Paolo II in data 25 febbraio 1983,
con la Cost. Ap. «Sacrae disciplinae leges», ed
è andato in vigore nel novembre successivo,
con la prima Domenica di Avvento.
DIVISIONE DEL CODICE DI
DIRITTO CANONICO
COMPRENDE 7 LIBRI:
I Norme generali (1-203)
II Il Popolo di Dio (204-746)
III La funzione di insegnare della Chiesa (747-833)
IV La funzione di santificare della Chiesa (834-1253)
V I beni temporali della Chiesa (1254-1310)
VI Le sanzioni nella Chiesa (1311-1399)
VII I processi (1400-1752)
LE LEGGI ECCLESIASTICHE
DEFINIZIONE
La legge è un comando obbligatorio,
ragionevole, comune, stabile, promulgato
ad una comunità alquanto perfetta da chi
ha su di essa giurisdizione ecclesiastica.
«Legis virtus haec est: imperare, vetare,
permittere, punire».
(Modest. 1.7, de lege 1, 3)
QUALITA’ DELLA LEGGE
QUALITA’ COMUNI


ONESTA: conforme alle leggi divine,
naturali e positive, conforme alla
religione, alla giustizia.
POSSIBILE: fisicamente e moralmente,
perché in caso contrario non potrebbe
obbligare: «Ad impossibilia nemo tenetur»
(Celsus iun., Lex 185, Dig. 50, 17);

NECESSARIA O UTILE: il legislatore ha
il potere di comandare soltanto i mezzi
necessari o utili al conseguimento del
fine sociale.


PERPETUA: ossia stabile. Si richiede la
perpetuità negativa (durata indefinita)
assenza di limiti temporali;
non si richiede la perpetuità positiva
(durata infinita).
CHIARA: espressa in forma breve e
facilmente intelligibile, perché «Quod non
est clarum non est ius»; «Leges ab omnibus
intelligi debent» (D. 1,9 De lege).

OBBLIGATORIA: per tutti.
QUALITA’ SPECIALI

TERRITORIALITÀ: (efficacia nello
spazio). Sono territoriali le leggi che
immediatamente riguardano il territorio
e solo mediatamente le persone:
esse non obbligano fuori del territorio.
Ogni legge si presume territoriale se
non consta diversamente.

PERSONALITÀ. Sono personali le
leggi che immediatamente riguardano le
persone e mediatamente il territorio:
legge sul celibato, sulla recita della
liturgia delle ore ecc.
Sono leggi miste quelle che
immediatamente riguardano il territorio
e mediante il territorio tutte le persone
dimoranti: obbligano la persona e la
seguono dovunque.


IRRETROATTIVITÀ (efficacia nel
tempo). Le leggi riguardano il futuro e
non il passato.
Si dicono irretroattive quelle che
riguardano esclusivamente il futuro;
Si dicono retroattive quelle che
riguardano anche il passato: leggi
dichiarative o penali favorevoli (9).
IRRITABILITÀ O INABILITÀ. Sono
irritanti o inabilitanti esclusivamente
quelle che prevedono l'atto irrito (nullo)
o la persona inabile (10).
DIVISIONE DELLE LEGGI
La legge può essere considerata
riguardo al territorio, alle persone,
alla norma ed agli effetti.
TERRITORIO




Universale, se si estende a tutto il
territorio della Chiesa.
Particolare, se si estende ad un
territorio determinato: diocesi,
provincia, regione ecclesiastica ecc.
Generale, se obbliga tutti i membri
della Chiesa.
Speciale, se obbliga soltanto alcune
classi di persone: chierici, religiosi ecc.
PERSONE


Territoriale, se obbliga solo nel
territorio del legislatore.
Si presume sempre tale (13).
Personale, se tocca direttamente la
persona e l'obbliga dovunque:
“adhaeret ossibus” (13).
NORMA


Comune, se costituisce la regola da
osservarsi ordinariamente;
riguarda indistintamente tutti i sudditi.
Proprio, se costituisce l'eccezione:
il privilegio.
EFFETTI

Precipiente, se comanda di fare, dare,
omettere qualche cosa:
partecipare alla Messa festiva, comunicarsi a Pasqua,
confessarsi almeno una volta durante l'anno, ecc.


Proibente, se proibisce qualche cosa:
astenersi dalle carni, astenersi dal contrarre
matrimonio ecc.
Permittente, se permette qualche
cosa:
ricevere l'ostia consacrata sulla mano, predicare,
confessare ecc.

Morale, se obbliga sotto peccato.
Penale, se commina una pena contro i
trasgressori:
puramente penale, se obbliga solo alla
pena
penale mista, se obbliga alla pena e
sotto peccato.
 Irritante, se rende nullo l'atto per sé
valido (10): la forma del matrimonio.
 Inabilitante, se rende inabile la
persona per sé capace, per diritto di
natura, a porre un atto (10):

per esempio la legge sulla inabilità del rapitore a
contrarre matrimonio con la rapita.
LA LEGGE SI DIFFERENZIA





Dal Consiglio
Dal Precetto
Dagli Statuti
Dai Decreti
Dalle Istruzioni
DAL CONSIGLIO


La legge presuppone necessariamente
il rapporto di subordinazione tra il
soggetto attivo e quello passivo e
genera l'obbligo in questo.
Il Consiglio non presuppone
necessariamente il rapporto di
subordinazione e non genera alcun
obbligo nel soggetto passivo.
DAL PRECETTO


La legge proviene dall'organo del
potere legislativo, viene emanata per
il bene comune, ed è per natura sua
perpetua.
Il precetto proviene dall'organo del
potere esecutivo, viene dato anche
per il bene privato, se viene dato per
il bene comune non è perpetuo.
DAGLI STATUTI


La legge proviene dal potere
giurisdizionale, viene emanata da
organi individuali o collegiali.
Gli statuti vengono emanati in forza
della potestà dominativa, vengono
emanati da persone esclusivamente
collegiali.
DAI DECRETI


La legge viene emanata per cose importanti,
è comune e perpetua;
Il decreto quando viene emanato per cose di
minore importanza è particolare;
se universale è temporaneo;
DALLE ISTRUZIONI
La legge impone di:
fare
omettere
dare
subire una pena
Le istruzioni contengono
norme pratiche
per eseguire l'obbligo
imposto dalla legge.
LA PROMULGAZIONE
DELLE LEGGI
La promulgazione è la solenne ed
autentica intimazione della legge fatta
alla comunità.
Differisce dalla semplice divulgazione, la
quale non è né solenne né autentica.
La promulgazione è necessaria perché
la legge acquisti forza di obbligare.
MODI DI PROMULGAZIONE


Le leggi emanate dalla Sede
Apostolica vengono promulgate
mediante la pubblicazione sulla rivista
«Acta Apostolicae Sedis», eccetto che in
casi particolari non venga disposto
diversamente.
Le leggi emanate dai legislatori
inferiori vengono promulgate secondo
le formalità da essi stabilite.
*pubblicazione sul Bollettino Diocesano
VACAZIONE DELLA LEGGE
È un conveniente lasso di tempo concesso dal
legislatore affinché la legge venga sufficientemente
conosciuta dai sudditi prima che incominci l'obbligo
della sua osservanza.



Le leggi della Sede Apostolica hanno 3 mesi di
vacazione dalla data della pubblicazione su AAS,
se sono leggi universali (8/1)
se sono leggi particolari hanno la vacazione di
un mese, eccetto il caso che non venga stabilito
diversamente nella stessa legge (8/2)
Le leggi dei legislatori inferiori non hanno
vacazione, tranne che non venga stabilito
diversamente.
MATERIA DELLA LEGGE

Costituiscono materia della legge ecclesiale
le azioni, le omissioni, i diritti soggettivi e le
cose che giovano al bene comune della Chiesa.
La Chiesa:
*probabilmente non può comandare atti puramente
interni;
*può prescrivere solo indirettamente atti interni, in quanto
connessi con atti esterni, per es. precetto della
Comunione pasquale; precetto di fare una degna
Comunione; ecc.

Le leggi riguardano le cose future e non le
passate, tranne che in esse non si parli
nominatamente di cose passate (9).
Per tale motivo sono conservati i diritti quesiti,
gli indulti e i privilegi (4).
SOGGETTO ATTIVO


Per le leggi universali: Romano
Pontefice e Concilio Ecumenico.
Per le leggi particolari: Legati
pontifici, Congregazioni Romane (nei limiti
del mandato ricevuto), Concili plenari e
provinciali, Vescovi diocesani, da soli e
col Sinodo, Capitoli generali ecc.
INTERPRETAZIONE DELLE
LEGGI
L’interpretazione è la spiegazione del senso dubbio
ovvero oscuro del unti nulo nella legge: “Quod non
est clarum non est ius”.
La legge deve essere breve ma chiara perché i sudditi
devono facilmente conoscere ciò che il legislatore
comanda, proibisce o permette.
Ciononostante, a volte bisogna chiarire dubbi che
possono sorgere sulla natura o sulla estensione
della legge.
Una legge si dice dubbia quando “probati auctores”
non concordano nella loro spiegazione
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Se fatta dal legislatore, dal successore, dal
superiore o da colui al quale è stato affidato il
compito. Essa è:
Generale, se procede dal potere
legislativo ed obbliga tutti i sudditi.
Nella Chiesa generalmente viene fatta
dal «Pontificium Consilium de legum
textibus interpretandis»
(Const. Ap. Pastor Bonus, artt. 154 - 158);
Particolare, se procede dal potere
giudiziario o amministrativo ed obbliga
soltanto gli interessati direttamente
(con Sentenze o Decreti).
INTERPRETAZIONE NON AUTENTICA
se viene fatta da altri:



Dottrinale, se viene fatta dai periti;
Usuale, se viene fatta dalla consuetudine del
popolo cristiano.
Dichiarativa, se dichiara solo le parole della
legge in sé certe, ma soggettivamente (nella
mente dei sudditi) oscure “ob inadvertentiam vel
ignorantiam subditorum”.


Esplicativa, se spiega le parole della legge
oggettivamente dubbie ovvero oscure,
termini tecnici usati dal legislatore.
Comprensiva, se espone il senso
oggettivamente dubbio entro la forza delle
parole.
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fondamento teologico del diritto canonico