RESCISSIONE DEL CONTRATTO
• Art. 1447 c.c.-1448 c.c.
• C. concluso in stato di pericolo (1447)
• 1) Obbligazioni a condizioni inique 2)
necessità di salvare sé o altri da pericolo
attuale 3) danno grave alla persona 4) noto
alla controparte
• Iniquità valutata dal giudice
• Equo compenso in caso di rescissione
ART. 1448 C.C.
• C. concluso in stato di bisogno
• 1) grave sproporzione fra le prestazioni 2) stato di
bisogno di un contraente 3) approfittamento
dell’altra parte
• Gravità: ultra dimidium
• Stato di bisogno: anche momentanea difficoltà
economica
• Approfittamento: non serve specifico
comportamento attivo, è sufficiente la
consapevolezza
• C. aleatori esclusi – art. 763 c.c. c. di divisione
Cass. 13 febbraio 2009, n.3646
• L'azione generale di rescissione per lesione, prevista
dall'art. 1448 c.c., richiede la simultanea ricorrenza di
tre requisiti e, cioè, la eccedenza di oltre la metà della
prestazione rispetto alla controprestazione, l'esistenza di
uno stato di bisogno, inteso come una situazione di
difficoltà economica che incide sulla libera
determinazione a contrattare e funzioni, cioè, come
motivo dell'accettazione della sproporzione tra le
prestazioni da parte del contraente danneggiato e,
infine, l'avere il contraente avvantaggiato tratto profitto
dall'altrui stato di bisogno del quale era consapevole.
AZIONE DI RESCISSIONE
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Termine di prescrizione di 1 anno
Decorre dalla conclusione del contratto
Si estingue anche l’eccezione
Possibile riconduzione del contratto ad equità x evitare la
rescissione.
Sentenza costitutiva con effetto retroattivo
Non pregiudica i diritti dei terzi salvo effetto di
trascrizione della domanda di rescissione.
Approfittamento spesso coincide con usura: l.108/96
In giurisprudenza il caso del mutuo giudicato con interessi
usurari:1) quando superano limite del tasso medio praticato
dalle banche x quell’operazione aumentato della metà 2) se
inferiori caso x caso:obiettiva sproporzione e difficoltà
economica, prevede applicazione dell’art. 1815 comma 2 e
non la rescissione
Cass. 20 marzo 2009 n. 6891
• La pronuncia di rescissione, come quella di risoluzione
del contratto, produce un effetto liberatorio, relativo
alle prestazioni non ancora eseguite, che non dovranno
più eseguirsi né dall'una né dall'altra parte, e un effetto
restitutorio relativo alle prestazioni già eseguite, che
ciascuna parte ha vicendevolmente diritto di ripetere
dall'altra. Mentre l'effetto liberatorio si manifesta "ex
nunc", l'effetto restitutorio si impone retroattivamente:
pertanto, le somme o le cose ricevute devono essere
restituite con tutti gli accessori e le utilità che frattanto
esse abbiano prodotto e, in particolare, per le somme
ricevute e da restituire, devono corrispondersi gli
interessi legali maturati dalla data in cui le somme
stesse vennero ricevute.
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