RESCISSIONE DEL CONTRATTO • Art. 1447 c.c.-1448 c.c. • C. concluso in stato di pericolo (1447) • 1) Obbligazioni a condizioni inique 2) necessità di salvare sé o altri da pericolo attuale 3) danno grave alla persona 4) noto alla controparte • Iniquità valutata dal giudice • Equo compenso in caso di rescissione ART. 1448 C.C. • C. concluso in stato di bisogno • 1) grave sproporzione fra le prestazioni 2) stato di bisogno di un contraente 3) approfittamento dell’altra parte • Gravità: ultra dimidium • Stato di bisogno: anche momentanea difficoltà economica • Approfittamento: non serve specifico comportamento attivo, è sufficiente la consapevolezza • C. aleatori esclusi – art. 763 c.c. c. di divisione Cass. 13 febbraio 2009, n.3646 • L'azione generale di rescissione per lesione, prevista dall'art. 1448 c.c., richiede la simultanea ricorrenza di tre requisiti e, cioè, la eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l'esistenza di uno stato di bisogno, inteso come una situazione di difficoltà economica che incide sulla libera determinazione a contrattare e funzioni, cioè, come motivo dell'accettazione della sproporzione tra le prestazioni da parte del contraente danneggiato e, infine, l'avere il contraente avvantaggiato tratto profitto dall'altrui stato di bisogno del quale era consapevole. AZIONE DI RESCISSIONE • • • • • • • • Termine di prescrizione di 1 anno Decorre dalla conclusione del contratto Si estingue anche l’eccezione Possibile riconduzione del contratto ad equità x evitare la rescissione. Sentenza costitutiva con effetto retroattivo Non pregiudica i diritti dei terzi salvo effetto di trascrizione della domanda di rescissione. Approfittamento spesso coincide con usura: l.108/96 In giurisprudenza il caso del mutuo giudicato con interessi usurari:1) quando superano limite del tasso medio praticato dalle banche x quell’operazione aumentato della metà 2) se inferiori caso x caso:obiettiva sproporzione e difficoltà economica, prevede applicazione dell’art. 1815 comma 2 e non la rescissione Cass. 20 marzo 2009 n. 6891 • La pronuncia di rescissione, come quella di risoluzione del contratto, produce un effetto liberatorio, relativo alle prestazioni non ancora eseguite, che non dovranno più eseguirsi né dall'una né dall'altra parte, e un effetto restitutorio relativo alle prestazioni già eseguite, che ciascuna parte ha vicendevolmente diritto di ripetere dall'altra. Mentre l'effetto liberatorio si manifesta "ex nunc", l'effetto restitutorio si impone retroattivamente: pertanto, le somme o le cose ricevute devono essere restituite con tutti gli accessori e le utilità che frattanto esse abbiano prodotto e, in particolare, per le somme ricevute e da restituire, devono corrispondersi gli interessi legali maturati dalla data in cui le somme stesse vennero ricevute.