Il senso della cittadinanza:
Parlamentarismo e Costituzione
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Nel sistema politico detto repubblica parlamentare il parlamento è l'unica
istituzione a detenere la rappresentanza della volontà popolare, in quanto tale
elegge in modalità differenti sia il governo sia il presidente.
Il presidente ha una funzione di garanzia verso le parti politiche e di
rappresentanza dell'unità nazionale, perciò usualmente non ha forti poteri di
influenza politica sulle istituzioni.
Il parlamento si rapporta con il governo tramite il voto di fiducia, in questo
modo esso ha perennemente il controllo sull'agire dell'esecutivo con la
possibilità di revocarlo e nominarne un altro.
Il giudizio sull'operato di una certa maggioranza parlamentare e del suo
governo viene quindi espresso dai cittadini solo tramite il rinnovo
dell'assemblea legislativa, diversamente da quanto avviene nelle repubbliche
presidenziali.
Tale forma di governo è quella attualmente dominante in Europa.
Italia: repubblica parlamentare
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L'Italia è un esempio di repubblica parlamentare. Il Parlamento italiano è diviso in Camera dei deputati e Senato della
Repubblica e viene eletto ogni cinque anni dai cittadini. Esso detiene il potere di nomina del Presidente della
Repubblica e di concessione o revoca della fiducia al Governo.
Il Presidente della Repubblica viene eletto ogni sette anni dal Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati
regionali dei rispettivi Consigli (3 per ogni Regione ad eccezione della Valle D'Aosta che ne ha uno solo), tramite
voto segreto e con la maggioranza qualificata (2/3 dell'Assemblea) o con la maggioranza assoluta dalla quarta
votazione in poi (cioè con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto). Egli ha il potere di sciogliere le
camere e di nominare il governo ma non può essere sfiduciato dal parlamento, anche se in seguito a gravi violazioni
della Costituzione può essere messo sotto accusa dalle camere per alto tradimento. La sua eventuale destituzione,
però, deve essere decisa dalla Corte costituzionale.
Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai vari ministri; una volta nominato dal Presidente
della Repubblica esso deve presentarsi alle camere per ottenere la fiducia. Una mozione di sfiducia può essere
presentata in qualsiasi momento da un decimo dei componenti di una camera, e nel caso il governo sia sfiduciato il
Presidente della Repubblica può nominarne un altro o convocare i presidenti di Camera e Senato per formare un
nuovo governo, se non riesce a trovare nessuna coesione tra le forze politiche di maggioranza, firma il decreto di
scioglimento anticipato delle due camere rinviando il paese ad elezioni, per costituire un nuovo governo.
Come si può dedurre la vita politica dei governi italiani è sempre stata molto legata a quella del Parlamento. Il profilo
di garanzia del Presidente e il potere del Parlamento sull'intero governo hanno reso i governi italiani suscettibili alle
maggioranze parlamentari, tanto che nessun governo è mai giunto alla fine di una legislatura. Il record di durata
appartiene al Governo Berlusconi II, durato per quasi quattro anni (dal 2001 al 2005) e successivamente sostituito dal
Governo Berlusconi III. Questi problemi, che non si presentano solo in Italia, erano già presenti sin dai tempi della
monarchia.
monarchia parlamentare
La monarchia parlamentare rappresenta l'evoluzione storica della monarchia costituzionale. Con il consolidarsi della prassi
parlamentare, infatti, quest’ultima forma istituzionale si è evoluta nella monarchia “parlamentare”.
La monarchia parlamentare può essere considerata di fatto una vera e propria forma di governo democratico repubblicano
camuffato grazie alla persistenza di un monarca, il quale viene ridotto ad una pura figura cerimoniale rappresentante
dell'unità nazionale.
La figura del re è ridotta a quella di un presidente della repubblica, le differenze sono nella non scadenza del suo mandato,
la successione ereditaria del suo mandato, e nel fatto che, in teoria, il re può riavere tutti i poteri (ad esempio in
momenti di gravi crisi sociali o di governo), trasformando la monarchia parlamentare in monarchia assoluta.
Nel Regno di Sardegna, per esempio, ai tempi del "connubio" tra Cavour e Rattazzi, si poté evidenziare quanto fosse
difficile per un Gabinetto, pur sostenuto dalla fiducia del Re, governare contro la maggioranza del Parlamento.
Perciò, con la chiamata a Capo del Governo di Cavour nel 1852, che chiese subito dopo, esplicitamente, la fiducia
delle Camere, si aprì anche nella nostra penisola una stagione nuova, in cui, per dirla con Adolphe Thiers, "Il
Re regna, e non governa".
Questo significa che il governo diviene espressione del Parlamento, mentre il Sovrano è di fatto tenuto ad
incaricarne il leader, che governerà sostenuto non più tanto dalla fiducia del Re, ma da quella delle camere.
Il Re rimane, tuttavia, il rappresentante dell'unità nazionale, custode della costituzione e, in misura diversa a seconda delle
diverse costituzioni, contribuisce a nominare i giudici nelle più alte corti di giustizia. Inoltre, in qualità di Capo dello
Stato, ha il compito di promulgare le leggi con una firma che non sempre è un atto dovuto; per esempio, il Granduca
del Lussemburgo gode ancora attualmente di un diritto di veto assoluto.
Il passaggio tra le due forme di governo è pertanto, come si è visto, incentrato sull'istituto del voto di fiducia del parlamento
verso il governo, che sottrae progressivamente al monarca ogni discrezionalità nella scelta del Primo ministro.
Normalmente, il passaggio fra le due forme di governo avvenne solitamente in modo del tutto informale, tramite
meccanismi politici non sanzionati giuridicamente da espresse modifiche costituzionali, anche se non mancano casi
contrari come quello della Svezia che nel 1975 con una riforma istituzionale ha tolto al re anche il formale diritto di
nomina del Premier, affidandolo al Presidente del parlamento, mentre la Costituzione spagnola del 1978 definisce
esplicitamente il regime politico della Spagna, al comma 3 dell'articolo 1, una monarchia parlamentare.
Se l'accoglimento di tale forma di governo nei vari sistemi istituzionali fu il portato della transizione dallo Stato liberale
alla democrazia, la sua prima manifestazione storica, quella della Gran Bretagna ottocentesca, si sviluppò quando
ancora il parlamento era eletto a suffragio ristretto.
La durata vitalizia della carica del Capo dello Stato, insieme alla sua indipendenza da ogni origine politica, costituiscono i
principali elementi di distinzione dalla repubblica parlamentare.
18 GIUGNO 1946
La Corte di Cassazione comunica che l'Italia diventa per scelta di popolo una
repubblica democratica. Dopo l'assegnazione dei seggi del collegio unico
nazionale, la composizione dell'Assemblea Costituente che ha il compito di
elaborare il testo della Costituzione risulta come segue:
Democrazia
Cristiana
207
Partito Socialista
Mov. Indip. Sicilia
4
115
Concentr. Dem
Repub.
2
Partito Comunista
104
Partito Sardo
d'Azione
2
Unione Dem. Naz,
41
Movim. Unionista
It.
1
Uomo Qualunque
30
Partito
Repubblicano
23
Blocco Naz. Libertà
16
Part. Contadini
Italiani
1
7
Fr. Dem. Progres.
Rep.
1
Partito d'Azione
Part. Cristiano
Sociale
Part. Democr.
Lavoro
1
1
Si riapre
Montecitorio
NASCE LA COSTITUENTE
L'Assemblea Costituente della Repubblica italiana, composta di 556 deputati, fu eletta il 2 giugno
1946 e si riunì in prima seduta il 25 giugno nel palazzo Montecitorio. L'Assemblea continuò i suoi
lavori fino al 31 gennaio 1948. Durante tale periodo si tennero 375 sedute pubbliche, di cui 170
furono dedicate alla discussione e all'approvazione della nuova Costituzione.
27 DICEMBRE 1947
Presentata il 23 corrente, è avvenuta
oggi a palazzo Giustiniani, la firma
dell'atto di promulgazione della nuova
Carta Costituzionale della Repubblica
Italiana. Il testo sarà pubblicato domani
28 dicembre in un numero speciale della
"Gazzetta Ufficiale" ed entrerà in vigore
il 1° gennaio 1948.
(Ag. Ansa, 27 dicembre 1947, ore 18.40).
Il Capo dello Stato promulga la Costituzione, 27 dicembre 1947
Il bozzetto del nuovo emblema della Repubblica Italiana
scelto dalla Costituente fra 197 bozzetti
Il Presidente del
Consiglio dei ministri
convalida,
il 28 dicembre il simbolo
si staglia nella nuova
Costituzione.
L'opera è del pittore Paolo Paschetto.
Le firme apposte in calce al testo della Costituzione
Il Parlamento
riunito in
seduta
comune
Le forme di governo nello Stato
di diritto liberale
• A) la monarchia costituzionale
dal principio di “separazione dei poteri”
alla “monarchia dualistica”
segue
• al Re (principio monarchicoereditario)
- potere esecutivo e di nomina e revoca
dei membri del Governo
• al Parlamento (principio elettivo)
- potere legislativo
- potere di controllo della spesa
B) la monarchia parlamentare
• La lenta trasformazione dalla
monarchia costituzionale alla
monarchia parlamentare
• Alcuni elementi:
- l’affermazione del Governo quale
organo “costituzionale” autonomo;
- l’imporsi del rapporto di fiducia tra
Governo e Parlamento
Segue: dal “parlamentarismo dualista”
al “parlamentarismo monista”
Parlamentarismo “dualista”:
 potere esecutivo
Capo dello Stato
Governo
 il Governo deve avere la fiducia:
- dal Re
- dal Parlamento
 il Capo dello Stato:
- nomina e revoca i ministri
- può sciogliere anticipatamente il
Parlamento
il parlamentarismo “monista”
• al Capo dello Stato
funzione di garanzia
• il Capo dello Stato
esce dal circuito della
decisione politica
(mediante la trasformazione della cd
controfirma)
• potere di direzione politica
al Parlamento-Governo (legati dal
rapporto di fiducia)
Le forme di governo nelle
democrazie pluralistiche
• A) la forma di governo parlamentare
Elementi distintivi:
- Rapporto di fiducia fra Governo e
Parlamento (il Governo è emanazione
permanente del Parlamento);
- Capo dello Stato (Re e Presidente della
Repubblica): potere “neutro”
Varianti (volte a garantire la “stabilità del
Governo):
- Elementi di “razionalizzazione”
Elementi di razionalizzazione: un
esempio
• Il “cancellierato” tedesco:
- Il “Cancelliere federale” (Capo del Governo) :
 è eletto dalla Camera politica (Bundestag) senza dibattito
su proposta del Presidente federale (Capo dello Stato) a
maggioranza assoluta;
 è il solo a ricevere la fiducia del Parlamento;
 propone al Capo dello Stato la nomina e la revoca dei
ministri;
 è titolare del potere di determinare le direttive della politica
del Governo di cui si assume la responsabilità;
 può essere sfiduciato dalla Camera solo se essa elegge, a
maggioranza assoluta, un nuovo cancelliere (cd sfiducia
costruttiva)
Segue: l’esempio inglese
 il Primo ministro è nominato dal Sovrano, in
quanto leader del partito che ha “vinto” le
elezioni (dispone, pertanto, della
maggioranza parlamentare);
propone sia la nomina che la revoca dei
ministri;
può essere sfiduciato dal Parlamento, ma
con conseguente scioglimento anticipato
dello stesso e ricorso a nuove consultazioni
elettorali (cd regime di gabinetto o di
“primo ministro”)
Segue:
• La forma di governo parlamentare in
Italia:
la “debole razionalizzazione”
RINVIO
B) La forma di governo
presidenziale
• Elementi caratterizzanti:
il Presidente (Capo dello Stato):

è eletto dal corpo elettorale
nazionale

non può essere sfiduciato dal
Parlamento
 presiede e dirige i Governi da lui
nominati (è anche Capo del Governo)
segue: il modello degli Stati
Uniti d’America
• il Presidente:
 è eletto (insieme al Vicepresidente) mediante elezioni popolari di
“secondo grado”;
 nomina i suoi collaboratori (“segretari di Stato”) che formano il
“Gabinetto” (non esiste un organo chiamato “Governo”);
 non può essere sfiduciato;
 non può sciogliere anticipatamente le Camere;
• il Parlamento (il “Congresso”):
 è titolare del potere legislativo;
 approva il bilancio annuale.
Le interferenze tra i due :
 il Presidente ha il potere di “veto sospensivo” sulle leggi del
Parlamento;
 il Parlamento può mettere in stato di accusa il Presidente
(“impeachment”) per tradimento, corruzione o altri gravi reati
C) La forma di governo
“semipresidenziale”
• Elementi caratterizzanti:
 Il Capo dello Stato (il Presidente) è eletto
direttamente dal corpo elettorale nazionale
e dura in carico per un tempo prestabilito;
 il Presidente non ha bisogno della fiducia
del parlamento, ma deve servirsi di un
Governo dal medesimo nominato
(presieduto dal Primo ministro);
 il Governo deve avere la fiducia del
Parlamento
Segue: l’esempio francese
il Presidente:
Nomina il Primo ministro e, su
proposta di quest’ultimo, nomina e
revoca i ministri;
può sciogliere l’Assemblea nazionale;
presiede le riunioni del Consiglio dei
ministri
D) La forma di governo “direttoriale” (v.
la Confederazione svizzera)
• Elementi caratterizzanti:
il Parlamento elegge un “direttorio”,
composto da sette membri e non
revocabile;
il “direttorio” svolge le funzioni di
Governo e di Capo dello Stato
La forma di governo
parlamentare vigente in Italia
• Alle origini della scelta (sul cd ordine del
giorno Perassi)
• Il modello delineato dalla Costituzione del
1948
a) Il rapporto di fiducia fra Parlamento e
Governo:
La mozione di fiducia (art.94, commi 1, 2 e 3,
Cost.)
La mozione di sfiducia (art.94, quinto
comma, Cost.)
La “questione di fiducia” (art.94, comma
quarto, Cost.)
segue
• b) il procedimento di formazione del
Governo:
la disciplina contenuta nella Costituzione
(artt.92 e ss.):
 nomina del Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di quest’ultimo, dei
ministri da parte del Presidente della
Repubblica;
 giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica
voto di fiducia
segue
La fase che precede la nomina presidenziale
(consuetudini costituzionali):
Le “consultazioni” del Presidente della
Repubblica;
Il conferimento dell’incarico (altre ipotesi :
il preincarico; il mandato esplorativo)
L’accettazione con riserva
Lo scioglimento della riserva e la lista dei
ministri
Come incide la legge elettorale ? rinvio
segue
c) Il ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri e
dei ministri (art.95 Cost.):
il Presidente del Consiglio dei ministri:
 dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile;
 mantiene l’unità dell’indirizzo politico ed
amministrativo del Governo, promuovendo e
coordinando l’attività dei ministri
I ministri:
 rispondono collegialmente degli atti del Consiglio
dei ministri e individualmente degli atti dei loro
ministeri
segue
• c) il ruolo del Capo dello Stato:
 La nomina del Presidente del Consiglio dei ministri
e dei ministri;
 Lo scioglimento anticipato delle Camere (art.88
Cost.)
 La disciplina della cd “controfirma ministeriale”
(art.89 Cost.)
 Il regime della responsabilità del Capo dello Stato
(art.90 Cost.)
 Il meccanismo di elezione del Capo dello Stato
(art.83 Cost.)
segue
• Di alcune questioni:
• A) può il Parlamento votare la
“sfiducia” ad un singolo Ministro? (il
caso Mancuso)
• B) in caso di crisi del governo, il Capo
dello Stato deve cercare di formare
una nuova maggioranza di governo?
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forme di governo semplif - Calamandrei Corso Ct+Et, Prof. N