DIRITTO AMBIENTALE 2009
VIA – VAS – EMAS - AUDIT
Prof. Giovanni Cordini
LA VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE
AMBITO INTERNAZIONALE E UNIONE
EUROPEA

A) Il processo formativo 1973-1985

B) La direttiva n. 337/1985 e la direttiva n. 11/1997

C) La convenzione di ESPOO del 1991

D) Gli svolgimenti successivi fino alla direttivaVAS del 2001
Primo programma d'azione comunitario in
materia ambientale 1973
Esigenza di conciliare l'espansione economica con
"l'imperiosa necessità di preservare l'ambiente naturale."
Secondo programma d'azione comunitario in
materia ambientale (1977-1981)
Estende l'azione preventiva, indicando tra gli obiettivi la
valutazione d'impatto ambientale in tutti i processi di
programmazione e di decisione che riguardavano le politiche
comuni
direttiva n. 337 del 1985
….Approfondita successivamente
DIRETTIVA 85/337/CEE
del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati
SOMMARIO
1. Campo di applicazione
2. Obbligo di recepimento da parte degli Stati membri
3. Definizione della V.I.A.
4. Progetti nel dettaglio da sottoporre a V.I.A.
5. Documentazione a corredo della domanda di V.I.A.
6. Pubblicità della documentazione
7. Partecipazione di più Stati comunitari alla V.I.A.
8. Pubblicità della decisione
9. Report degli Stati alla Commissione
CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 1):

Progetti pubblici o privati che possono avere
un impatto ambientale IMPORTANTE
SONO ESCLUSI:

I progetti destinati a scopi di difesa nazionale.

I progetti adottati mediante un atto legislativo
nazionale specifico.
QUALI SONO NEL DETTAGLIO I PROGETTI
DA SOTTOPORRE A V.I.A.? – art. 4
i progetti elencati
nell‘ALLEGATO I
sono sottoposti a
V.I.A.
Per i progetti elencati
nell‘ALLEGATO II gli
Stati membri
determinano se
sottoporre gli stessi a
V.I.A., mediante:
a) un esame caso per caso;
b) soglie o criteri fissati dagli
Stati membri

Nell'esaminare
caso per caso o
nel fissare soglie
o criteri si tiene
conto dei relativi
criteri di
selezione
riportati
nell'allegato III.
SEGUE DIRETTIVA
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Allegato I
Raffinerie di petrolio greggio Centrali termiche ed altri impianti di combustione
centrali e reattori
Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati.
Impianti destinati:
alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare,
al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi,
acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.
impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o
materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
Impianti per l'estrazione di amiant
Allegato II
1) Progetti di ricomposizione rurale.
2. Industria estrattiva
3. Industria energetica
4. Produzione e trasformazione dei metalli
1. Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura
5. Industria dei prodotti minerali
SEGUE DIRETTIVA
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
6. Industria chimica (progetti non compresi nell'allegato I)
7. Industria dei prodotti alimentari
8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta
9. Industria della gomma
Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.
10. Progetti di infrastruttura
11. Altri progetti
Allegato III
1. Caratteristiche dei progetti
Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:
- delle dimensioni del progetto,
- del cumulo con altri progetti,
- dell'utilizzazione di risorse naturali,
- della produzione di rifiuti,
- dell'inquinamento e disturbi ambientali,
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie
utilizzate.
2. Localizzazione dei progetti
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire…………..
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai
criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:
- della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
…….
25 febbraio 1991 a Espoo (Finlandia)
Commissione Economica delle Nazioni Unite
Convenzione multilaterale sulla valutazione
d'impatto ambientale in ambito transfrontaliero
(Convention on Enviromental Impact Assessment in a Transboundary Context )
è stata sottoscritta da 27 Stati (richiesti almeno 16)
Valutazione d‘Impatto, con riferimento ad
attività che possono avere ripercussioni ambientali in più Stati,
assumendo rilievo in un ambito transfrontaliero
Per impatto si intende qualsiasi effetto sull'ambiente,
dovuto ad una attività sottoposta alla procedura VIA nazionale
prevede forme di partecipazione pubblica alla procedura di valutazione e
che sia assicurata l'informazione più ampia e diffusa dei soggetti interessati
Primo allegato elenca 17 tipi di attività "significative“ Per altre attività non
è indicata una specifica dimensione ma si parla con
termine generico di "grandi attività"
Secondo allegato descrive il contenuto minimo della documentazione
predisposta dagli Stati interessati dalla VIA
Terzo allegato indica dei criteri generali per determinare la rilevanza
ambientale delle attività che non compaiono nel primo elenco
Quarto allegato stabilisce una procedura d'inchiesta affidata ad una
apposita commissione multilaterale
Quinto allegato specifica gli obiettivi dell'analisi post-progettuale da intraprendere
in seguito ad accordo tra le Parti interessate
Sesto e Settimo allegato contengono quelle disposizioni che sono
generalmente previste dalle Convenzioni internazionali, in
ordine alla cooperazione tra le parti contraenti, alle
procedure d'arbitrato alla quale fare ricorso in caso di
controversia, ove non s'intenda sottoporre il giudizio alla
Corte internazionale di giustizia dell'Aja
Sollecita gli Stati ad inserire nel proprio ordinamento la procedura d'impatto ambientale
per tutte le attività che possono avere rilevanti effetti ambientali
Direttiva 97/11/CEE
Ha esteso da nove a ventuno le categorie di progetti che devono
essere sottoposte alla VIA
Il terzo allegato definisce una procedura selettiva per la
determinazione delle soglie, dalle quali si deve applicare
obbligatoriamente il procedimento di valutazione
dell'impatto ambientale
Il quarto allegato dettaglia le informazioni che devono essere
fornite dal committente
Estende l'applicazione della VIA al contesto transfrontaliero
recependo nell'ordinamento comunitario le direttive contenute
nella Convenzione di Espoo
VIA
- strumento preventivo della politica ambientale
- misura dello sviluppo "sostenibile"
"sostenibilità" di un progetto già nella fase della sua impostazione teorica
Nel trattato dell'Unione Europea trova conferma la necessità di
prevenire il danno ambientale,
Intervenendo prima dell'evento dannoso, per quanto possibile,
allo scopo di rimuovere il rischio ed evitare i costi degli interventi riparatori
La VIA si può configurare come
un utile strumento di attuazione del principio "precauzionale"
e dell’azione preventica posti tra i fondamenti della politica comunitaria
dall'art. 174 del trattato sull'Unione Europea
Commissione Europea il 2 febbraio 2000
Criteri per la valutazione del rischio, secondo il "metodo precauzionale". L'azione
deve basarsi sulla convinzione che:
a)
non siano adeguate e convincenti le prove scientifiche relative al rischio per
la salute umana o per l'ambiente determinati da un'attività, da un progetto,
da un procedimento, dall'uso di una sostanza, da un prodotto finale di
consumo;
b)
vi siano prove scientifiche obiettive di pericolo;
c)
il livello di protezione in atto non risulti commisurato al potenziale rischio
per l'uomo e per l'ambiente.
Ogni circostanza che impone all'Unione e agli Stati membri l'adozione di misure
precauzionali deve essere portata a conoscenza della Commissione e deve sempre
essere assicurata una corretta informazione sia ai soggetti direttamente interessati,
sia alla pubblica opinione
La prevenzione del Danno Ambientale:
Metodo "precauzionale“ e Principio di "prevenzione"
Dichiarazione di Rio
-
-
«Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile e ad una qualità di
vita migliore per tutti i popoli, gli Stati dovranno ridurre ed
eliminare i modi di produzione e di consumo insostenibili e
promuovere politiche demografiche adeguate". (Principio ottavo)
"Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno
largamente, secondo le loro capacità, il metodo precauzionale».
(Principio quindicesimo)
Criterio "precauzionale" impegna i pubblici poteri ad intervenire in presenza di
possibili pericoli e rischi, senza attendere di avere prove scientifiche certe del
danno arrecato all'uomo o all'ambiente
Modello che si basa sulla "ragionevolezza" della misura adottata e ammette
una valutazione discrezionale dell'autorità competente
Tra il principio di prevenzione e il metodo precauzionale si può
riconoscere una corrispondenza , in quanto nel disporre un'efficace
azione preventiva l'agente applica un criterio "precauzionale" che gli
consente di prefigurare il danno che potrebbe derivare dalla sua
inoperosità
Recepimento della procedura per la VIA da
parte degli Stati membri dell'Unione Europea
- Normativa statale uniforme in materia (Francia, Germania, Grecia, Italia,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna)
- Regolamentazioni distinte per i diversi ambiti territoriali lasciando margini
più ampi d'intervento ai poteri locali (Belgio, Danimarca, Irlanda, Regno
Unito)
Adattamenti e revisioni dei modelli originari della legislazione in merito alla
valutazione d'impatto, già applicata prima dell'entrata in vigore della direttiva
comunitaria
- Nuovo procedimento integrato nell'ordinamento
-
In tutti i casi:
- Ruolo rilevante alle Regioni e agli Enti locali
- Riconoscimento a determinati soggetti (associazioni di protezione
ambientale, comitati di cittadini ed utenti) della possibilità di partecipare ad
alcune fasi del procedimento per la valutazione d'impatto:
a) formulazione di osservazioni e proposte
b) formale contraddittorio
c) strumenti di negoziazione
Viene sancito l’obbligo d'informare correttamente il pubblico sulle decisioni
adottate dall‘Amministrazione ed è assicurata un'ampia divulgazione dei
progetti sottoposti a VIA, soprattutto, mediante la pubblicazione sulla stampa
dei principali elementi valutativi richiesti
La preventiva V.I.A. è decisiva per l'autorizzazione del progetto
Se negativa o mancante comporta la revoca della concessione.
Diversi i mezzi d'impugnazione ed è differente l'esito immediato del ricorso:
- l'impugnazione sospende la realizzazione dell'opera (Germania )
- Sospensione richiesta e motivata dall'esigenza di
evitare un pericolo o un danno grave (Italia, Regno Unito)
- sospensione dell'opera, in seguito ad un sommario giudizio di merito
(Francia)
L'UE non ha imposto una valutazione di impatto uniforme in ambito comunitario.
Gli Stati membri hanno potuto conservare le discipline differenziate con il vincolo di
conseguire gli obiettivi stabiliti in ambito europeo e di applicare la procedura d'impatto
in tutti i casi previsti
Dal riesame dell'attuazione e dell'applicazione della
REPORT di ATTUAZIONE direttiva 97/11/CE è emerso che
nessuno Stato membro ha ancora provveduto
ogni 5 anni (art 11 direttiva 85)
ad attuare completamente le nuove misure
introdotte dalla direttiva
IMPOSIZIONE AGLI STATI MEMBRI DI INSERIRE LA V.I.A.
ALL’INTERNO DELLE PROPRIE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE
DEI PROGETTI
ART. 2 - Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del
rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un
notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro
dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una
valutazione del loro impatto…… La valutazione dell'impatto
ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di
autorizzazione
dei
progetti
negli
Stati
membri……
Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in
parte un progetto
specifico
dalle disposizioni
della
presente direttiva
IN COSA
CONSISTE
LA
V.I.A.?
ART. 4: La valutazione dell'impatto ambientale INDIVIDUA, DESCRIVE E
in modo appropriato, per ciascun caso particolare ……., gli
effetti
indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
l'uomo
la fauna
la flora
il suolo - l'acqua
l'aria - il clima
il paesaggio
i beni materiali
il patrimonio
culturale
VALUTA,
diretti
e
l'interazione
tra i fattori
elencati
Documentazione a corredo della domanda di
V.I.A. - Art. 5
-
-
-
-
-
LE INFORMAZIONI CHE IL COMMITTENTE DEVE
FORNIRE [….] COMPRENDONO ALMENO:
una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua
ubicazione, concezione e dimensioni;
una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che
il progetto può avere sull'ambiente;
una descrizione sommaria delle principali alternative prese in
esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni
della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
una sintesi non tecnica delle informazioni indicate nei precedenti
trattini;
PUBBLICITA’! – art. 6
Gli Stati membri si adoperano affinché ogni domanda di
autorizzazione nonché le informazioni raccolte siano
messe a disposizione del pubblico […] per dare la
possibilità agli interessati di esprimere il proprio parere
prima del rilascio dell'autorizzazione.[……] Le modalità
di informazione e consultazione sono definite dagli Stati
membri.
PUBBLICITA’ DELLA VALUTAZIONE – art. 9
All'adozione di una decisione di rilascio o di diniego di un'autorizzazione,
la o le autorità competenti informano al riguardo i cittadini …. e
mettono a loro disposizione le seguenti informazioni:
il contenuto della decisione….
i motivi principali… su cui è basata la decisione;
..una descrizione delle principali misure utili per pervenire, ridurre e, se
possibile, compensare gli effetti negativi gravi.
OPERE IL CUI IMPATTO RIGUARDA PIU’
STATI – art. 7
Qualora uno Stato membro sia a conoscenza che un progetto possa influire
sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato ne faccia
richiesta, lo Stato membro sul cui territorio è prevista la realizzazione del
progetto comunica all'altro Stato membro una descrizione del progetto e
lascia all'altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se
desidera partecipare alla procedura di V.I.A.
VALUTAZIONE ABIENTALE STRATEGICA
DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente
Obiettivi e punti di forza
•(art. 1) - garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente
•contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere
lo sviluppo sostenibile,
•effettuare la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che
possono avere effetti significativi sull'ambiente .
sostanziale partecipazione del "pubblico" nel processo valutativo dove per
pubblico si intende "una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la
normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi"
(art. 2),
misure previste per il monitoraggio durante l'attuazione del piano al fine di
contrastare gli effetti negativi derivanti dall'attuazione degli stessi.
IPOTESI DI PIANI E PROGRAMMI
da sottoporre a VAS
verifica della necessità
di effettuare la VAS
Art. 3.2
Art. 3.3 - 3.4 - 3.5
Principio di sussidiarietà
NO
Informazione sugli
esiti delle verifica
Tutti i Piani Progetti sono sottoposti
a VIA per i settori:
•Agricolo
•Forestale
•Energetico
•Industriale
•Trasporti
•Gestione rifiuti
•Telecomunicazioni
•Turistico
•Pianificazione Territoriale
o delle destinazione dei suoli
Tutti i Piani o Progetti sui siti SIC e ZPS
Consultazione
Autorità Ambientali
Art. 3.6
SI
Informazione sugli
esiti delle verifica
Gli Stati membri determinano
la necessità di effettuare la VAS per :
- Piani o programmi di cui all’art. 3.2
che riguardano aree di piccole
dimensioni;
- Quali piani o programmi diversi da
quelli definiti all’ Art. 3.2 possono
essere sottoposti a VAS
-Quali piani o programmi definiti
ai punti precedenti attraverso
l’esame caso per caso specificando
i tipi di piani o programmi.
- Casi di esclusione
Individuare
Descrivere
Valutare
Rapporto ambientale
(Art. 5 e All. I)
effetti significativi
del piano o
programma
sull’ambiente
nonché alternative
(All. I)
(Art. 6)
Gli stati membri
designano le
autorità e i settori
del pubblico che
devono essere
consultati
Modalità per
l’informazione e la
consultazione
delle autorità e del
pubblico
(Art. 7)
Consultazione delle
Autorità e pubblico (Art. 6)
Eventuali
Consultazioni Transfrontaliere
(Art. 7)
Se possono
esistere effetti
significativi
sull’ambiente di un
altro stato membro
occorre
trasmettere il
piano e il rapporto
ambientale prima
dell’iter legislativo
In fase di
preparazione del
piano o del
programma e prima
della sua adozione
si prendono in
considerazione il
rapporto ambientale
redatto ai sensi
dell'art. 5, i pareri
espressi ai sensi
dell'art. 6 nonché i
risultati di ogni
consultazione
transfrontaliera
sensi dell'art. 7.
(Art. 8)
Preparazione del Piano o del
Programma
(Art. 8)
Adozione del Piano o del
Programma
Informazione alle autorità ed al
pubblico (art. 9)
Stati membri stabiliscono le specifiche modalità per trasmettere le informazioni
relative ad un piano o un programma adottato, a tutti i soggetti interpellati e mette a
disposizione:
a) il piano o il programma adottato;
b) una dichiarazione di sintesi che illustra in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o
programma e come si è tenuto conto di:
•rapporto ambientale,
•dei pareri espressi
Monitoraggio (art. 10)
•dei risultati delle consultazioni transfrontaliere,
•le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato,
alla luce delle alternative possibili che erano state individuate,
•le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10.
Art. 11 Relazione con altre disposizioni della normativa comunitaria in
particolare gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o
comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa
comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione.
Art. 12 Scambio delle informazioni sull’applicazione della direttiva e
sull’esperienza maturata prevedendone una relazione ogni sette anni al
Parlamento europeo e al Consiglio sull’efficacia dal 210luglio 2006.
Art.13 Attuazione della direttiva in tutti gli stati membri prima del 21 luglio
2004.
Si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è
successivo al 21 luglio 2004. I piani e i programmi il cui primo atto
preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati approvati o
sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data
sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli
Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il
pubblico di tale decisione
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
VAS
DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente
OBBIETTIVI
Art.1
Valutare gli effetti ambientali che determinati piani e
programmi hanno sull’ambiente
Tra gli obbiettivi si evidenzia la promozione dello
sviluppo sostenibile
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DIRETTIVA 2001/42/CE
DEFINIZIONI
Art.2
“piani e programmi”
Compresi quelli finanziati dalla Comunità europea
Elaborati e/o adottati da un’autorità a livello
Nazionale
Regionale
Locale
Predisposti da un’autorità per essere approvati mediante procedura legislativa
dal Parlamento
o dal Governo
“valutazione ambientale”
Comporta l’elaborazione di un rapporto d’impatto ambientale
lo svolgimento di consultazioni
l’esame del rapporto ambientale e dei risultati nelle consultazioni nell’iter
decisionale
e la messa a disposizione del pubblico delle informazioni
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DIRETTIVA 2001/42/CE
DEFINIZIONI
Art.2
“rapporto ambientale”
Devono essere
Valutati
Descritti
Valutati
Gli effetti significativi che l’attuazione di un piano o del programma
potrebbe avere sull’ambiente
nonché le ragionevoli alternative
Alla luce degli obbiettivi e dell’ambito territoriale dell’intervento
L’ allegato I della direttiva riporta le informazioni da fornire a tale scopo
“pubblico”
S’intendono una o più persone fisiche o giuridiche
Secondo la normativa o la prassi nazionale
E le loro associazioni organizzazioni o gruppi
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DIRETTIVA 2001/42/CE
Articolo 5
Rapporto ambientale
ALLEGATO I
Informazioni
Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto
con altri piani o programmi
Aspetti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza
l’attuazione del piano o del programma
Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate
Problemi ambientali esistenti, in particolare quelli relativi ad aree di particolare
importanza ambientale in particolare
Quelle individuate da:
direttiva 79/409/CEE conservazione degli uccelli selvatici
direttiva 92/43/CEE conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DIRETTIVA 2001/42/CE
Articolo 5
Rapporto ambientale
ALLEGATO I
Informazioni
obbiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello a livello internazionale
possibili effetti significativi sull’ambiente
misure per impedire, ridurre, compensare gli eventuali effetti negativi sull’ambiente
sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e descrizione di come è
stata fatta la valutazione
descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio
sintesi non tecnica delle informazioni
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DIRETTIVA 2001/42/CE
Articolo 3
Ambito d'applicazione
ALLEGATO II
Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi
Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in
particolare dei seguenti elementi:
 in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed
altre attività
 in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi
 la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
 problemi ambientali pertinenti al piano o la programma
la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel
settore dell’ambiente
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DIRETTIVA 2001/42/CE
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere
interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi
 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti
 carattere cumulativo degli effetti
 natura trasfrontaliera degli effetti
 rischi per la salute umana o per l’ambiente
 entità ed estensione nello spazio degli effetti
 valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale
del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite
dell’utilizzo intensivo del suolo
•effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale
Che cos’è EMAS?

EMAS: Eco-Management and Audit Scheme
Il Sistema di ecogestione ed audit è un sistema di adesione volontaria
per le imprese e le organizzazioni di tutti i settori che desiderano
impegnarsi a valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.

EMAS è stato lanciato nel 1993 ed è stato sottoposto a revisione con il
Regolamento CE n. 761/2001 e con la Decisione della Commissione
2006/193/CE del 1 Marzo 2006.

EMAS è uno strumento di valutazione e gestione dell'impatto
ambientale di una organizzazione destinato a favorire la
razionalizzazione e la riorganizzazione delle organizzazioni che vogliono
aderire per aumentarne la competitività e l’efficienza riducendo gli
impatti e gli sprechi generati.

Scopo prioritario dell’EMAS è contribuire alla realizzazione di uno
sviluppo economico sostenibile, ponendo in rilievo il ruolo e le
responsabilità delle imprese

Chi può partecipare ad EMAS?
EMAS è aperto a qualsiasi organizzazione del settore pubblico e privato che
intenda migliorare la propria efficienza ambientale.

Al sistema, definito dal Regolamento (CE) 761/2001 (legge della UE),
aderiscono gli Stati membri della Unione Europea, quelli dello spazio economico
europeo e quelli candidati alla adesione alla UE.
•
Obiettivi EMAS
L’obiettivo di EMAS consiste nel promuovere miglioramenti continui delle
prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante:
Delineazione delle caratteristiche per una corretta introduzione ed
implementazione della gestione ambientale nelle organizzazioni e per la
definizione degli obiettivi di miglioramento al fine di attribuire all’azienda
un pubblico riconoscimento del suo impegno in campo ambientale

Rispetto della normativa in campo ambientale da parte dell’azienda che
vuole aderire ad EMAS: il vertice aziendale doveva puntare al
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali con obiettivi di
miglioramento


Previsione di uno strumento di comunicazione Dichiarazione Ambientale.
La valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell’efficacia di tali
sistemi;


la partecipazione attiva dei dipendenti all’organizzazione
Principi cardine EMAS
Le organizzazioni devono adempiere ai seguenti principi se vogliono
registrarsi/certificare ambientalmente:
efficienza
impegnandosi a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali;
dando evidenza della conformità alla normativa ambientale applicabile;
trasparenza
rendendo disponibili al pubblico le proprie politiche, gli obiettivi e i relativi
programmi di miglioramento ambientale, il sistema di gestione ed il compendio
dei dati significativi sulle prestazioni ambientali;
attivando un dialogo aperto con tutte le parti interessate (dipendenti, azionisti,
autorità locali, fornitori, etc.);
credibilità
ottenendo la convalida da un verificatore indipendente accreditato;
registrandosi presso l'organismo competente nazionale.
Schema per la registrazione EMAS
Politica Ambientale
ANALISI AMBIENTALE INIZIALE
Obiettivi di miglioramento e
Programma ambientale
SGA
Audit
Dichiarazione Ambientale
Diffusione
Valutazione
REGISTRAZIONE
Politica ambientale
Esprime gli obiettivi e i principi generali di
un’organizzazione rispetto all’ambiente, compresi
la conformità a tutte le disposizioni
regolamentari sull’ambiente e l’impegno al
miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali; tale politica ambientale costituisce il
quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e
target ambientali.
Analisi ambientale iniziale
I Fase:
Esauriente analisi iniziale dei problemi,
dell’impatto e delle prestazioni ambientali
connesse all’attività di un’organizzazione,
esaminando tutti gli impatti ambientali delle
attività svolte: processi produttivi, prodotti e
servizi, metodi di valutazione, quadro normativo,
prassi e procedure di gestione ambientale già in
uso.
Programma ambientale
Descrizione delle misure (responsabilità e
mezzi) adottate o previste per raggiungere
obiettivi e target ambientali e relative
scadenze.
Sistemi di gestione ambientale
II Fase:
Sulla base dei risultati dell'analisi ambientale,
creare un efficace sistema di gestione ambientale
che punti a sviluppare, mettere in atto, realizzare,
riesaminare e mantenere la politica ambientale
dell'organizzazione ed a conseguire gli obiettivi di
miglioramento definiti dal vertice aziendale. Il
sistema deve specificare la struttura organizzativa,
le attività di pianificazione, le responsabilità, i
mezzi, le procedure operative, i processi e le
risorse esigenze di formazione, provvedimenti di
monitoraggio e controllo, sistemi di
comunicazione.
Audit ambientale
III Fase:
Strumento di gestione comprendente una
valutazione sistematica, documentata, periodica
e obiettiva delle prestazioni ambientali
dell’organizzazione, dell’efficacia del sistema di
gestione e dei processi destinati a proteggere
l’ambiente al fine di valutare la conformità alla
politica ambientale, agli obiettivi di
miglioramento, ai programmi ambientali
dell'organizzazione, e alle norme vigenti.
Dichiarazione ambientale
IV Fase:
Descrive i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi
ambientali prefissati ed indica in che modo e con quali
programmi l'organizzazione prevede di migliorare
continuamente le proprie prestazioni in campo
ambientale. Fornisce al pubblico e ad altri soggetti
interessati informazioni sull’impatto, sulle prestazioni
ambientali e sul continuo miglioramento di esse.
(Contiene una descrizione chiara dell’organizzazione e un
sommario delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi,
la politica ambientale dell’organizzazione e una breve
illustrazione del suo sistema di gestione ambientale; una
descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi,
diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali
significativi).
Valutazione
V Fase:
Un verificatore accreditato da un organismo di
accreditamento EMAS di uno Stato membro deve
esaminare e verificare l'analisi ambientale, il
sistema di gestione ambientale, la procedura e
le attività di audit, la dichiarazione ambientale.
Registrazione
VI Fase:
La dichiarazione ambientale convalidata
dal verificatore deve essere inviata
all'Organismo competente dello Stato
membro per la registrazione. Ottenuta la
registrazione, l'organizzazione riceve un
numero che la identifica nel registro
europeo, ha diritto ad utilizzare il logo
EMAS e mette a disposizione del pubblico
la dichiarazione ambientale.
Vantaggi della partecipazione ad EMAS





Miglioramenti gestionali derivanti da procedure di autocontrollo,
monitoraggio e garanzia e conformità alla normativa ambientale con
conseguente risparmio di risorse e riduzione dei costi
Aumento di credibilità nei confronti delle autorità con possibilità di elaborare
delle semplificazioni amministrative
Maggiore motivazione dei dipendenti, derivante dal coinvolgimento e
partecipazione del personale e da un miglior ambiente di lavoro
Aumento del vantaggio competitivo derivante da nuove opportunità del
mercato e da un’immagine credibile dell’organizzazione dovuta alla
produzione rispettosa dell'ambiente
Acquisto della fiducia dei portatori d’interesse (consumatori, clienti, cittadini,
autorità di controllo, ecc.)

Aumento dei canali finanziari ed agevolazioni creditizie

Impiego del logo EMAS come strumento di marketing
“Piccole, ecologiche, competitive: un
programma inteso ad aiutare le piccole e
medie imprese a conformarsi alla normativa
ambientale”
Comunicazione della Commissione
dell’8 ottobre 2007
COM(2007)379
PMI: imprese che occupano meno di 250 persone ed il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR o il cui
totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR
(definizione raccomandazione 2003/361/CE)
Notevole incidenza
sull’economia a livello
comunitario
Rappresentano il
99% delle imprese
ed il 57% del valore
aggiunto
dell’economia
COM(2007)379
Notevole incidenza
sull’ambiente
Gran parte della legislazione
europea in materia di ambiente
non è applicata da queste
imprese (perché le stesse si
situano al di sotto della soglia
minima di applicazione
normativa o per
disinformazione)
COM(2007)379
Obiettivi del programma
Ostacoli alla
conformazione delle PMI
alla normativa
ambientale
•il rispetto della legislazione
ambientale da parte delle PMI
• scarsa consapevolezza e
conoscenza dei problemi
•l’aumento dell’eco-efficienza
delle PMI
• ignoranza dei potenziali
vantaggi connessi alla gestione
ambientale
•il miglioramento del rapporto
costi/efficacia della politica
ambientale
•il rafforzamento dell’ecoinnovazione e la competitività
delle PMI.
• accesso insufficiente alle
informazioni
• mancanza di risorse
finanziarie ed umane
• mancanza di incentivi
Piano di azione del
programma per le PMI
1.
COM(2007)379
Legiferare meglio
LEGIFERARE MEGLIO
Elaborazione
Attuazione
delle politiche ambientali
• ridurre i costi amministrativi ad ogni livello
• raggruppare e diffondere le migliori pratiche
in materia di rispetto della normativa
ambientale
• aumentare il coinvolgimento delle PMI nel
processo di elaborazione delle politiche
ambientali e nella relativa attuazione.
COM(2007)379
Piano di azione del
programma per le PMI
SISTEMI DI GESTIONI AMBIENTALI
ACCESSIBILI ALLE PMI
1.
Legiferare meglio
2.
Sistemi di gestione La Commissione intende facilitare l’accesso delle
ambientale più
PMI ai sistemi di gestione ambientale su base
accessibili alle PMI volontaria, in particolare l’EMAS, in quanto più
proficui rispetto al sistema dei controlli, tramite:
•riduzione delle
amministrativi
formalità
e
degli
oneri
•rafforzamento e applicazione su ampia scala degli
strumenti esistenti per l’attuazione dell’EMAS nelle
PMI (come l’EMAS Easy)
•incoraggiamento e sostenimento di iniziative volte a
promuoverne il ricorso da parte di gruppi o poli
industriali di PMI
•incentivi a favore delle PMI registrate.
Piano di azione del
programma per le PMI
1.
Legiferare meglio
2.
Sistemi di gestione
ambientale più
accessibili alle PMI
COM(2007)379
ASSISTENZA FINANZIARIA MIRATA
Il futuro rapporto tra PMI ed ambiente sarà diretta
3. Assistenza finanziaria conseguenza degli investimenti nelle migliori
tecniche e tecnologie eco-compatibili.
mirata
Si rende pertanto necessario sostenere tali forme
di investimento.
Il quadro finanziario europeo 2007-2013 prevede
diverse possibili risorse per le PMI e la politica
ambientale.
Piano di azione del
programma per le PMI
1.
Legiferare meglio
2.
Sistemi di gestione
ambientale più
accessibili alle PMI
3.
COM(2007)379
ASSISTENZA FINANZIARIA MIRATA
Strumenti finanziari specifici per l’ambiente
LIFE+ (regolamento n.614/2007)
Assistenza finanziaria Offre un sostegno mirato, a livello comunitario,
mirata
alle misure e ai progetti per l'attuazione,
l'aggiornamento e lo sviluppo della politica e
della normativa comunitaria in materia di
ambiente.
Prevede una dotazione di bilancio per il periodo
2008-2013 destinata a sostenere le misure di
assistenza alla conformità ambientale delle PMI.
Piano di azione del
programma per le PMI
1.
Legiferare meglio
2.
Sistemi di gestione
ambientale più
accessibili alle PMI
COM(2007)379
ASSISTENZA FINANZIARIA MIRATA
Strumenti finanziari rivolti all’innovazione ed
alla competitività delle PMI
•JEREMIE (Joint European Resources for Micro
3. Assistenza finanziaria
to Medium Enterprises)
mirata
•CIP (programma competitività ed innovazione decisione n.1639/2006/CE)
Altri strumenti di finanziamento
•Fondi strutturali
•Aiuti di Stato
COM(2007)379
Piano di azione del
programma per le PMI
1.
Legiferare meglio
2.
Sistemi di gestione
ambientale più
accessibili alle PMI
SVILUPPO DELLE COMPETENZE LOCALI
IN MATERIA DI AMBIENTE
Necessità di esperti locali in materia di politica
ambientale a sostegno delle PMI
3.
Assistenza finanziaria
La Commissione prevede a tal fine:
mirata
4.
Sviluppo delle
competenze
locali in materia
di ambiente per
le PMI
•l’organizzazione di appositi seminari volti a
creare negli Stati membri una rete di esperti in
materia di ambiente nelle organizzazioni di
sostegno e riferimento per le PMI.
•la promozione di una collaborazione attiva con
le PMI anche per il tramite degli Eurosportelli e
della costituenda rete di sostegno alle imprese ed
all’innovazione.
Piano di azione del
programma per le PMI
COM(2007)379
1.
Legiferare meglio
2.
Sistemi di gestione
ambientale più
accessibili alle PMI
3.
Assistenza finanziaria Occorre rendere le imprese più consapevoli
mirata
4.
5.
Sviluppo delle
competenze
locali in materia
di ambiente per
le PMI
Miglioramento della
comunicazione ed
informazione mirata
COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
La situazione attuale delle PMI evidenzia una
diffusa carenza di informazione sulle questioni
concernenti l’ambiente.
affinché siano maggiormente rispettose della
legislazione in materia ambiente.
Il programma prevede:
•la creazione, a cura della Commissione, di un sito
web di informazione multilingue, collegato al
portale delle PMI
•L’elaborazione di linee guida operative per
assistere le PMI passo a passo nel controllo del
loro impatto ambientale
COM(2007)379
Verifica del Piano di azione
del programma per le PMI
1.
Legiferare meglio
2.
Sistemi di gestione
ambientale più
accessibili alle PMI
3.
Assistenza finanziaria
mirata
4.
Sviluppo delle
competenze
locali in materia
di ambiente per
le PMI
5.
Miglioramento della
comunicazione ed
informazione mirata
Il programma e la sua
attuazione saranno oggetto
di periodica verifica da
parte della Commissione di
concerto con gli Stati
membri
Una prima valutazione
sull’attuazione del
programma è prevista per il
2010.
MARCHIO DI QUALITA’
ECOLOGICA ECOLABEL
Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio,del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato,
di assegnazione di un marchio di qualità ecologica
COSA E’ IL MARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICA?

Il marchio comunitario di qualità ecologica o
Ecolabel, il cui logo è rappresentato da un fiore, è
uno speciale sistema di certificazione creato per:


fornire ai consumatori informazioni
e indicazioni precise e
scientificamente accertate sui
prodotti.
aiutare i consumatori europei a scegliere
prodotti e servizi piu’ ecologici e piu’
rispettosi dell’ambiente
REQUISITI AMBIENTALI DEL MARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICA
I requisiti ambientali
considerati sono:
qualità dell’aria e
dell’acqua,
protezione del suolo,
riduzione dei rifiuti,
risparmio energetico,
gestione delle risorse
naturali,
prevenzione del
riscaldamento globale,
protezione dello strato di
ozono,
sicurezza ambientale,
inquinamento acustico e
biodiversità
CATEGORIE DI PRODOTTI







Attualmente
l'Ecolabel può essere
assegnato a 26 gruppi
di prodotti, che
corrispondono a 12
grandi settori
produttivi e a
un’attività di servizi.











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




Materassi
Calzature
Rivestimenti duri per pavimenti
Pitture e vernici per interni
Lampadine
Ammendanti del suolo
Substrati di coltivazione
Lavastoviglie
Frigoriferi
Aspirapolveri
Lavatrici
Pompe di calore
Detersivi multiuso
Detersivi per lavastoviglie
Detersivi per piatti
Detersivi per il bucato
Saponi, shampoo, balsami per capelli
Lubrificanti
Personal computer
Computer portatili
Televisori
Abbigliamento, biancheria da letto, prodotti tessil
per interno
Tessuto-carta
Carta per copie e grafici
Servizi di ricezione turistica
Servizio di campeggio
QUALI CONDIZIONI RISPETTARE PER QUESTE CATEGORIE DI
PRODOTTI?




rappresentare un volume
importante sul mercato
interno;
avere un impatto importante
sull'ambiente;
presentare importanti
prospettive di miglioramento
dell'ambiente a seguito della
scelta dei consumatori;
una parte importante del
volume di vendita deve essere
destinata al consumo finale.
COME VIENE ASSEGNATO IL MARCHIO DI QUALITA’
EUROPEO?
a) il fabbricante, importatore, prestatore di
servizi, dettagliante o commerciante, presenta
una domanda di assegnazione all'organismo
competente designato dallo Stato membro nel
quale il prodotto è fabbricato, immesso sul
mercato per la prima volta o importato da un
paese terzo;
b) l'organismo competente controlla se il
prodotto è conforme ai criteri del marchio di
qualità ecologica e decide l'assegnazione del
marchio;
c) l'organismo competente conclude un contratto
tipo con il richiedente relativo alle condizioni di
uso del marchio.

Le domande di assegnazione del marchio di
qualità ecologica sono soggette al pagamento di
un importo. Anche l'uso del marchio è
subordinato al pagamento di un diritto annuo da
parte dell'utilizzatore.
RICONOSCIMENTO DEL PRODOTTO CON IL MARCHIO DI QUALITA’
ECOLOGICO

Qualsiasi prodotto cui è assegnato il
marchio di qualità ecologica può
essere riconosciuto dal logo che
rappresenta una margherita, quale
descritto nell'allegato III del
regolamento
PROMOZIONE DEL MARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICO

La Commissione e gli Stati membri
incoraggiano l'uso del marchio di
qualità ecologica organizzando
campagne di sensibilizzazione e di
informazione. Essi assicurano il
coordinamento tra il sistema
comunitario di marchio di qualità
ecologica e i sistemi nazionali
esistenti.
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assistenza finanziaria mirata - Università degli Studi di Pavia