SICUREZZA nell’ambiente di LAVORO L’Italia ha storicamente affrontato il problema della sicurezza sul lavoro con un approccio deterministico di tipo tecnico-legislativo cioè seguendo un criterio guida del tipo: “ad un rischio si provvede con una norma la cui inapplicazione prevede sanzioni amministrative o penali”. La nuova concezione della sicurezza sul lavoro adottata in ambito europeo e recepita con il D.Lgs. 626/94 segue un ottica diversa, di tipo sistemico proattivo, ossia punta verso un sistema in cui la ricerca delle ottimali condizioni di lavoro viene spostata al campo progettuale-organizzativo-gestionale e alla ricerca di un allargamento della cultura della sicurezza a tutte le componenti aziendali. Il vecchio criterio guida viene cioè sostituito con il seguente: “valuta e quantifica il rischio, individua le misure di prevenzione e protezione, informa e forma i lavoratori in relazione ai rischi che corrono, sottoponili, quando necessario, alla sorveglianza sanitaria preventiva e consultali periodicamente e sistematicamente per la definizione delle politiche e dei programmi di miglioramento aziendali in materia di sicurezza e prevenzione. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti.” 1 L’azienda deve: • definire una sua politica e un suo programma di miglioramento in materia di sicurezza e prevenzione • introdurre un sistema organizzativo permanente e coordinato di gestione del problema • dotarsi di un proprio servizio di prevenzione e protezione per progettare e coordinare tutte le operazioni valutative, attuative e di controllo. Il lavoratore diventa non solo il destinatario delle misure di sicurezza e di prevenzione ma un attore partecipe del nuovo processo organizzativo e gestionale che le individua e le pone in essere e, attraverso la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, può incidere in modo significativo nella definizione delle politiche e dei programmi di prevenzione che l’azienda è chiamata ad elaborare per legge. Il nuovo approccio alla sicurezza va inquadrato nell’ottica dalle direttive comunitarie che puntano all’avvio di politiche aziendali finalizzate ad accrescere la competitività delle imprese e la qualità della vita attraverso il miglioramento della qualità dei servizi, delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e di tutela dell’ambiente anche e soprattutto mediante la graduale introduzione nelle aziende di veri e propri sistemi di gestione integrata “sicurezza-qualità-ambiente”. 2 3 Chi fa cosa: funzioni e responsabilità giuridiche • Datore di lavoro (Dirigente; Preposti) • Servizio di prevenzione e protezione aziendale (SPPA) • Medico competente (MC) • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) • Lavoratori 4 Datore di lavoro: Il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Bologna, quale responsabile aziendale, è tenuto ad osservare le misure generali di tutela della salute in relazione alle varie attività e deve valutare in modo globale i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il DdL, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, è il principale destinatario degli obblighi di sicurezza ed ha il potere di rendere l’attività lavorativa sicura e conforme alle prescrizioni di legge. E’ il responsabile del sistema sicurezza aziendale essendo il regista, il promotore e controllore dei processi di attuazione della sicurezza ed il DLgs 626 lo obbliga a dotarsi di una rete organizzativa e gestionale che prescinde dai livelli di sicurezza esistenti in Azienda (Servizio di prevenzione e protezione e nomina del suo responsabile, Medico Competente, designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione rapida, di pronto soccorso e gestione dell’emergenza). Risponde anche penalmente delle eventuali inadempienze. Lavoratore: Come obbligo il lavoratore: “deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro…, conformememente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” “deve usare correttamente le attrezzatute e i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione” “non puo’ manomettere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo” “non deve compiere di propria iniziativa operazione fuori dalla propria competenza” “si sottopone ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti” 5 Come diritto il lavoratore: “non puo’ subire pregiudizio e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa se, nel caso di pericolo grave, immediato e che non puo’ essere evitato, si allontana dal posto di lavoro, ovvero da una zona pericolosa” “non puo’ subire pregiudizio se, nel caso di pericolo grave, immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, a meno che non abbia commesso una grave negligenza” Il 626 rimarca il principio di autotutela per il quale “ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti su luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni...”. Ha l’obbligo di rispettare disposizioni, istruzioni, utilizzare correttamente macchine ed attrezzature, usare i dispositivi di protezione, segnalare carenze, effettuare le visite sanitarie periodiche. Risponde anche penalmente delle eventuali inadempienze se adeguatamente formato ed informato circa i rischi connessi con lo svolgimento della sua attività e sull’adeguato uso dei dispositivi di protezione, delle procedure e delle metodiche. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato… nonchè gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti , i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati quando frequentino laboratori … e, in ragione dell’attività specificamentre svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione 6 DIRIGENTE: è espressione di una categoria di lavoratori che, a causa della loro notevole e specifica qualificazione professionale, sono idonei ad assumere le funzioni e le responsabilità connesse alla direzione di un reparto, settore o intero stabilimento. E’ inteso come colui che guida un’attività impartendo disposizioni e vigilando sul suo buon andamento, ha anche il compito fondamentale di assicurare il rispetto del precetto di cui all’art. 2087 c.c., operando un costante controllo sull’andamento dell’attività, segnalando (al DdL o agli organi preposti) le eventuali disfunzioni e carenze nella prevenzione, suggerendo l’adozione di misure, accorgimenti e precauzioni volte a garantire la tutela dell’incolumità fisica del lavoratore. Spetta al dirigente vigilare in concreto sul rispetto delle disposizioni normative da parte dei lavoratori anche quando manchi la loro collaborazione e, addirittura, contro la loro volontà. Risponde anche penalmente delle eventuali inadempienze. PREPOSTO: il preposto è colui che sovrintende all’attività cui siano addetti lavoratori subordinati con compiti di vigilanza e controllo sul lavoro svolto. La vigilanza del preposto verte essenzialmente sugli sviluppi esecutivi, sulla realizzazione del programma di lavoro predisposto dai superiori gerarchici con i mezzi, le attrezzature, i presidi di sicurezza esistenti. Il preposto, privo del potere - dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge compiti di sorveglianza e controllo con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari. Grava sul preposto l’obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa, siano pericolosi per l’incolumità del lavoratore che li manovra con obbligo di segnalazione attenta e tempestiva di situazioni di rischio o eventuale rischio che si possono verificare. Ha inoltre il compito di controllare che il comportamento dei lavoratori, a causa di imprudenza o negligenza, possa provocare danni a sé o ad altri. Risponde anche penalmente delle eventuali inadempienze 7 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Insieme delle persone, sistemi e mezzi interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Eletti per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro. (la totalità dei lavoratori dell’azienda ospedaliera è rappresentata da 21 RLS). MEDICO COMPETENTE Si occupa della sorveglianza sanitaria del personale con controlli preventivi e accertamenti periodici per l’idoneità del lavoratore; valuta i rischi per la salute e l’igiene degli ambienti di lavoro e partecipa all’attività di formazione e informazione dei lavoratori sui rischi specifici. 8 Definizione della VALUTAZIONE DEI RISCHI Valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza 9 10 11 ANALISI DEI RISCHI Una strategia strutturata dell'analisi dei rischi nell'ambito del luogo di lavoro comprende tre elementi fondamentali: la valutazione, la gestione, la comunicazione del rischio. La valutazione del rischio è lo strumento fondamentale che permette al datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificarne l'attuazione. Il rischio va valutato sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo; il primo aspetto è più facilmente individuabile, esistono strumenti, sufficientemente validati e strutturati per diverse situazioni, che sono di grande aiuto nella valutazione dei rischi lavorativi. La valutazione quantitativa è sicuramente più complessa da attuare, specie per i rischi per i quali non esiste il riferimento a un qualche tipo di misurazione. I risultati della valutazione dei rischi sono fondamentali per pianificare una corretta gestione. La valutazione del rischio, inteso come probabilità che si verifichi un evento dannoso conseguente all'esposizione ad un pericolo, è l'insieme delle complesse operazioni che devono essere effettuate per stimare qualsiasi esposizione ad un pericolo, in relazione con le modalità di svolgimento delle procedure lavorative. In base alle linee guida che l'ISPESL ha predisposto per la valutazione dei rischi devono essere previsti alcuni criteri procedurali: • preliminare ricognizione dei rischi lavorativi, per quanto possibile approfondita • svolgimento delle tre fasi operative della valutazione: - identificazione delle sorgenti di rischio presenti nelle procedure - individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni - stima dell'entità dei rischi • definizione di un programma di prevenzione e delle misure di protezione da adottare 12 I fase: identificazione delle sorgenti di rischio Descrizione dell'attività lavorativa (procedure sperimentali, processi lavorativi, attrezzature, macchine ed impianti, modelli organizzativi e operativi) + Analisi delle fasi operative per il rilevamento di fattori di rischio Rischi per la sicurezza •Strutture •Macchine •Uso di energia elettrica •Impiego di sostanze pericolose •Incendio, Esplosione Rischi per la salute •Agenti Chimici •Agenti Fisici •Agenti Biologici •Materiali Radioattivi Rischi trasversali o organizzativi •Organizzazione del lavoro •Fattori psicologici •Fattori ergonomici •Condizioni di lavoro difficili II Fase: individuazione dei rischi di esposizione Quadro delle sorgenti di potenziali fattori di rischio + Misure di sicurezza attuate: protezione macchine, processo a ciclo chiuso, impianti aspiranti (cappe o altro tipo di aspiratori), schermature, piani di lavoro, automazione, dispositivi di protezione individuali, controlli sanitari, informazione, formazione. III fase: stima dei rischi di esposizione o residui Verifica del rispetto delle norme di legge e/o di buona tecnica prevenzionistica durante il funzionamento delle macchine Verifica dell'accettabilità delle condizioni igienico-ambientali Misura dei parametri di rischio e loro quantificazione nel caso di specifiche norme di legge o obiettive situazioni di elevato rischio potenziale Risultati della valutazione dei rischi residui Programma di prevenzione e protezione Documento della sicurezza 13 Quali “strumenti di prevenzione” -Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): analisi approfondita e specifica, per ogni tipologia di lavoro eseguita nell’unità operativa, con evidenza della struttura ambientale, impiantistica, strumentale, fattori di rischio legati alla lavorazione ed alle materie utilizzate e all’organizzazione del lavoro, microclima, gestione dell’emergenza relativamente anche rispetto all’impatto dell’unità produttiva con l’ambiente esterno. - Il Piano di Emergenza (PE) è l’insieme delle misure straordinarie da attuare in caso di emergenza incendio e comprende anche l’individuazione precisa di ruoli e compiti che, a qualunque livello gerarchico, ogni operatore è chiamato a svolgere, allo scopo di ridurre i pericoli alle persone, ai beni aziendali, prestare soccorso, circoscrivere e contenere l’evento, limitare i danni all’ambiente esterno. - Dispositivi di prevenzione collettivi ed individuali: il DdL, in relazione a quanto emerso dal DVR e delle strategie programmate, sceglie e mette a disposizione dei lavoratori misure, procedure, strumenti, dispositivi atti alla loro tutela informandoli adeguatamente sul loro uso. La preferenza deve essere data ai dispositivi collettivi e, se non sufficienti, a quelli individuali. - Formazione e Informazione. La conoscenza specifica del lavoro da svolgere e dei rischi ad esso correlati, la corretta percezione delle proprie capacità e del rischio a cui si è esposti, il corretto addestramento e la formazione continua e specifica, la conoscenza del sistema relazionale e delle proprie ed altrui responsabilità, la capacità di comunicare fanno sì che la Formazione ed Informazione, di tutti gli attori della prevenzione, siano uno dei punti cardine del sistema di prevenzione. - Sorveglianza Sanitaria: i lavoratori esposti a fattori di rischio sono sottoposti a visite ed accertamenti periodici, a cura del Medico competente, al fine di controllare e monitorare il loro stato di salute. I lavoratori non possono esimersi da tali controlli. - Schede tecniche di sicurezza : il SPP ha predisposto schede tecniche informative con indicazione precisa delle caratteristiche alle quali le attrezzature in uso devono corrispondere ed indicazioni circa il loro corretto utilizzo (es. scala a mano, bombole gas medicinali....) - Schede tecniche utilizzo macchine/Foglietto informativo sulle sostanze: conoscenza delle caratteristiche tecniche degli strumenti da utilizzare e conoscenza della composizione delle sostanze manipolate - Procedure/Istruzioni operative/piani di lavoro: devono essere predisposti in conformità con il rispetto delle norme di tutela e sicurezza e devono contenere adeguata informazione per il corretto svolgimento delle attività, l’utilizzo di strumenti ed attrezzature , corretto utilizzo di DPI idonei. 14 Addestramento del personale Il responsabile del laboratorio è obbligato ad istruire adeguatamente il personale che afferisce al proprio laboratorio, compresi studenti, tirocinanti, borsisti, ospiti e altro personale non strutturato, in relazione alle attività che questi andranno a svolgere, in modo che tutti siano informati su: i rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni; possibili danni derivanti dall'utilizzo di sostanze nocive o apparecchiature pericolose; misure di prevenzione e protezione da attuare in ogni specifica situazione; misure antincendio e vie di fuga. Il responsabile si impegna a fornire ogni strumento al fine di conseguire tali scopi. Tutto il personale, strutturato e non strutturato, afferente al laboratorio deve: fare costante riferimento al proprio Responsabile; osservare le norme operative di sicurezza vigenti e sottostare a tutte le disposizioni che vengono impartite ai fini della protezione collettiva e individuale; segnalare immediatamente al Responsabile qualsiasi malfunzionamento delle attrezzature e dei presidi di protezione. In particolare il personale non strutturato afferente al laboratorio deve: collaborare attivamente con il personale strutturato al fine di mantenere efficiente il sistema di sicurezza predisposto; partecipare a tutti i corsi organizzati dalla struttura, compresi quelli per la radioprotezione; prendere visione del presente regolamento al momento di fare richiesta di afferenza ai laboratori della struttura. 15 Schema di ricognizione dei pericoli per la verifica di eventuali esposizioni dei lavoratori a rischi lavorativi specifici Rischi fisici meccanici cadute dall'alto urti, colpi impatti, compressioni punture, tagli, abrasioni scivolamenti, cadute a livello vibrazioni termici calore radiante, fiamme libere freddo microclima elettrici e/o magnetici contatto con elementi in tensione rischi da campi statici campi a frequenza industriale campi a frequenze superiori radiazioni non ionizzanti ultravioletti, radiofrequenze laser ionizzanti raggi X radioisotopi microscopi elettronici rumore e/o ultrasuoni altri rischi fisici non individuati sopra Rischi chimici aerodispersi polveri, fibre fumi nebbie liquidi immersioni areosol, schizzi gas, vapori sostanze irritanti e/o sensibilizzanti sostanze corrosive sostanze tossiche e/o nocive sostanze cancerogene sostanze mutagene sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo sostanze pericolose per l'ambiente piombo, amianto fitofarmaci farmaci farmaci antiblastici sostanze che causano sonnolenza e calo dell'attenzione altri rischi chimici non individuati sopra 16 Rischi biologici batteri virus funghi endoparassiti umani altri parassiti colture cellulari agenti biologici gruppo 1 gruppo 2 gruppo 3 gruppo 4 microrganismi geneticamente modificati gruppo 1 gruppo 2 attività particolari con rischio biologico altri rischi biologici non individuati sopra Altri rischi videoterminali >= 4h continuative al giorno per tutto l'anno >= 20h alla settimana in media per tutto l'anno movimentazione manuale dei carichi da 20 a 30 Kg da 3 a 20 Kg rischi d'incendio sostanze combustibili sostanze infiammabili sostanze esplosive sostanze comburenti locali particolari altri rischi non individuati sopra 17 Rischio biologico 18 Le più importanti attività lavorative che possono comportare rischio di esposizione ad agenti biologici nell'ambito dei laboratori universitari o dell'azienda ospedaliera sono le seguenti: •Attività in cui vi è impiego di biotecnologie •Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem •Attività dei laboratori clinico-biologici, veterinari, diagnostici •Attività di raccolta e conferimento di rifiuti speciali potenzialmente infetti •Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o prodotti di origine animale Gli agenti biologici, definiti secondo il D.Lgs 626/94 (titolo VIII) come "qualsiasi microrganismo anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie., intossicazioni" , sono stati classificati secondo un criterio di pericolosità: Agente biologico di gruppo 1 (nessuno o basso rischio individuale e collettivo) Un agente che con poca probabilità è causa di malattie nell’uomo o negli animali. Agente biologico di gruppo 2 (moderato rischio individuale, limitato rischio collettivo) Un agente patogeno che può causare malattie nell’uomo o negli animali, ma che è poco probabile che costituisca un serio pericolo per chi lavora in laboratorio, per la comunità, per il bestiame e per l’ambiente. Le esposizioni in laboratorio possono causare patologie, ma sono disponibili trattamenti efficaci e misure preventive e il rischio di diffusione è limitato. Agente biologico di gruppo 3 (elevato rischio individuale, basso rischio collettivo) Un agente patogeno che usualmente causa gravi patologie nell’uomo o negli animali e costituisce un serio rischio per i lavoratori. Difficilmente si propaga nella comunità e comunque sono disponibili efficaci misure terapeutiche e preventive. Agente biologico di gruppo 4 (elevato rischio individuale e collettivo) Un agente patogeno che normalmente provoca gravi patologie nell’uomo e negli animali, costituisce un serio rischio per i lavoratori e può propagarsi rapidamente nella comunità . Non sono di norma disponibili efficaci misure terapeutiche e preventive. 19 In ambiente ospedaliero i microorganismi patogeni con il maggior grado di pericolosità con i quali gli operatori sanitari entrano più frequentemente in contatto sono: • HBV • HCV • HIV • mycobacterium tubercolosis Appartengono tutti al gruppo 3, possono quindi causare malattie gravi e costituiscono un serio rischio per i lavoratori. 20 21 22 Gli obblighi del datore di lavoro e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori sono condizionati dalla differente patogenicità dei microrganismi. Gli adempimenti sono diversi a seconda che si utilizzino agenti biologici rispettivamente dei gruppi 2 e 3 da un lato e 4 dall'altro. Nel primo caso il datore di lavoro dovrà limitarsi a darne comunicazione alla Unità Sanitaria Locale almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività; invece nel caso di microrganismi del gruppo 4 è necessaria una specifica autorizzazione da parte del Ministero della Sanità. L'utilizzo di microrganismi geneticamente modificati è regolamentato con il Decreto Legislativo 206/01 Norme generali • Proibito fumare, mangiare, bere e tenere cibo o tabacco in tutte le zone dove sono tenuti o maneggiati materiali biologici pericolosi. • Ogni volta che si maneggiano sangue, liquidi biologici e qualsiasi altro materiale proveniente dall'uomo o dagli animali indossare guanti monouso in lattice o in vinile (questi ultimi da preferire perchè non provocano allergie), indumenti protettivi quali camice con maniche lunghe e eventuale sovracamice idrorepellente in TNT (tessuto non tessuto), occhiali e visiera. • Togliersi gli indumenti protettivi e i guanti quando si lascia il laboratorio. • Non toccare le maniglie delle porte e altri oggetti del laboratorio con i guanti con cui si è maneggiato materiale potenzialmente infetto. • Rispettare le norme igieniche, lavarsi le mani frequentemente e ogni qualvolta ci si contamini o immediatamente dopo aver rimosso i guanti. • Non pipettare con la bocca, usare solo pipettatrici meccaniche. • E' vietato reincappucciare gli aghi: è necessario riporli direttamente negli appositi contenitori. • Eliminare le punte delle micropipette in contenitori di plastica rigida. • Usare cappe adeguate per il livello di contenimento, in relazione al grado di pericolosità dei microrganismi e per tutte quelle procedure che possono provocare aerosol. • Decontaminare le superfici di lavoro e gli strumenti ogni giorno o dopo uno spandimento. Si possono utilizzare diluizioni di ipoclorito di sodio (conc.1:5) (varechina comune) o altri disinfettanti in alternativa. • Nel caso si maneggi materiale di provenienza umana si consiglia la vaccinazione antiepatite B. • Nelle aree dove sono utilizzati materiali biologici pericolosi, devono essere posti segnali di avvertimento per rischio biologico. 23 PRINCIPI GERARCHICI DELLA PREVENZIONE • Evitare i rischi • Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno • Controllare i rischi alla fonte • Privilegiare la protezione collettiva/ambientale rispetto a quella individuale/personale • Adeguarsi al progresso tecnologico e delle conoscenze • Garantire un continuo miglioramento dei livelli di protezione 24 Dispositivi di Protezione Individuale INTRODUZIONE Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I DPI devono essere prescritti solo quando non sia possibile attuare misure di prevenzione dei rischi (riduzione dei rischi alla fonte, sostituzione di agenti pericolosi con altri meno pericolosi, utilizzo limitato degli stessi), adottare mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Il lavoratore è obbligato a utilizzare correttamente tali dispositivi, ad averne cura e a non apportarvi modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici. Per alcuni DPI è fatto obbligo di sottoporsi a programmi di formazione e di addestramento. L'art. 42 del D.Lgs. n. 626/94 indica le caratteristiche che devono avere i DPI per poter essere utilizzati: • devono essere adeguati ai rischi da prevenire e alla loro entità senza comportare di per sé un rischio aggiuntivo • devono essere rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore • devono essere adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità • devono essere in possesso dei requisiti essenziali intrinseci di sicurezza, cioé essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (marcatura CE) I DPI sono classificati in base alle parti del corpo che devono proteggere (allegato IV del D.Lgs. n. 626/94): dispositivi di protezione della testa dispositivi di protezione dell'udito dispositivi di protezione degli occhi e del viso dispositivi di protezione delle vie respiratorie dispositivi di protezione delle mani e delle braccia dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe dispositivi di protezione della pelle dispositivi di protezione del tronco e dell'addome dispositivi di protezione dell'intero corpo indumenti di protezione 25 DOTAZIONE MINIMA DI DPI NEI LABORATORI (da adottare a seconda delle esigenze specifiche) Occhiali: a stanghetta con ripari laterali a mascherina con valvole per protezione chimica per protezione alle alte/basse temperature per raggi UV per raggi laser per raggi X Visiera, maschera facciale per la protezione da schizzi e areosol Maschere protettive: mascherine igieniche per polveri innocue di diametro >=5 micron FFP1 per la protezione da polveri nocive, aerosol a base acquosa di materiale particellare (>=0,02 micron) quando la concentrazione di contaminante è al massimo 4,5 volte il corrispondente TLV (valore limite di soglia) FFP1 per la protezione da vapori organici e vapori acidi per concentrazione di contaminante inferiore al rispettivo TLV FFP2 per la protezione da polveri a media tossicità, fibre e areosol a base acquosa di materiale particellare (>= 0,02 micron), fumi metallici per concentrazioni di contaminante fino a 10 volte il valore limite (buona efficienza di filtrazione) FFP3 per la protezione da polveri tossiche, fumi aerosol a base acquosa di materiale particellare tossico con granulometria >=0,02 micron per concentrazioni di contaminante fino a 50 volte il TLV (ottima efficienza di filtrazione) maschere con filtri antigas di classe 1, 2, 3, rispettivamente con piccola, media e grande capacità di assorbimento e con colorazioni distinte dei filtri: marrone per gas e vapori organici grigio per gas e vapori inorganici giallo per anidride solforosa, altri gas e vapori acidi verde per ammoniaca e suoi derivati organici blu/bianco per ossidi di azoto rosso/bianco per mercurio maschere combinate con filtri in grado di trattenere sia particelle in sospensione solide e/o liquide che gas e vapori respiratori isolanti. Guanti: monouso di materiale compatibile con le sostanze manipolate e di materiale anallergico guanti in cotone (sottoguanti) per alte temperature per azoto liquido Grembiule per azoto liquido e visiera per criogeni Copriscarpe Calzature da lavoro a norma In ogni caso in laboratorio si deve sempre operare con indumenti protettivi (camici). 26 Rischio chimico Le principali vie di penetrazione degli agenti chimici nell’organismo sono: • inalazione • Ingestione • contatto con cute e mucose 27 28 SIMBOLI DI PERICOLO 29 30 Limiti di esposizione professionale: • TLV-TWA (Threshold Limit Value-Time Weight Average), limite di esposizione giornaliero. È la concentrazione media ponderata nel tempo, per una giornata lavorativa di 8 ore e per 40 ore lavorative settimanali, a cui quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno senza effetti negativi. • TLV-STEL (Threshold Limit Value-Short Term Exposure Limit), limite per breve tempo di esposizione. È la concentrazione a cui i lavoratori possono essere esposti continuativamente, per un breve periodo di tempo, senza che insorgano irritazioni, alterazioni croniche o irreversibili. • TLV-C (Threshold Limit Value-Ceiling), limite istantaneo. È la concentrazione che non deve essere superata durante l’esposizione lavorativa nemmeno per un istante. • BEI (Biological Exposure Index), indice di esposizione biologica. È la concentrazione di un agente, o dei suoi metaboliti, in un liquido biologico al di sotto della quale si ritiene che l’avvenuta esposizione non comporti alterazioni croniche o irreversibili. 31 Sostanza chimica Effetti acuti Effetti cronici Acetone Leggere irritazioni degli occhi, del naso, della gola Acido acetico Irritante per cute e mucose Acido cloridrico Irritante per cute e mucose Acrilammide Irritante per occhi, cute e mucose Danneggia il sistema nervoso, riduce la fertilità, probabile cancerogeno Cloroformio Mal di testa, nausea, lieve itterizia Danni al fegato e ai reni, disturbi gastrointestinali Fenolo Dolori addominali; vomito diarrea; irritazione della pelle; dolori agli occhi; azione corrosiva. Disturbi al sistema nervoso centrale, coma Formaldeide Irritazione delle vie respiratorie, della pelle e delle mucose Edema polmonare Metanolo Effetti narcotici, irritazione della pelle e delle mucose Danni alla retina e al nervo ottico Congiuntiviti, dermatiti, ulcere mucose 32 Etichettatura, frasi di rischio e consigli di prodenza 33 Principali regole pratiche di sicurezza nei laboratori chimici • Mantenere pulito ed in ordine il laboratorio, non introdurre sostanze ed oggetti estranei alle attività di lavoro. • Le persone che indossano lenti a contatto devono toglierle prima di accedere al laboratorio o in alternativa indossare maschere facciali o occhiali di sicurezza (che impediscano il possibile contatto dell'agente con le lenti a contatto). • Nel laboratorio è vietato fumare, conservare ed assumere cibi e bevande. • Rispettare le elementari norme igieniche, per es. lavarsi le mani alla fine del lavoro. • Non portare oggetti alla bocca; è vietato l'uso di pipette a bocca, utilizzare le propipette. • Indossare sempre il camice e, ove previsto, i dispositivi di protezione individuali (DPI): guanti, occhiali, maschere ecc. • Togliere il camice e i dispositivi individuali di protezione all'uscita dei laboratori. • Informarsi sulle procedure di sicurezza, l'uso delle attrezzature e la loro dislocazione. • Nel laboratorio utilizzare un abbigliamento personale adeguato (evitare tacchi alti, scarpe aperte e sandali) e tenere i capelli lunghi raccolti. • Prima di utilizzare qualsiasi apparecchio leggere il manuale delle istruzioni; non utilizzare apparecchiature elettriche non a norma e tenerle il più lontano possibile da fonti di umidità e/o vapori di solventi infiammabili. • Non manomettere o rimuovere i dispositivi di sicurezza delle apparecchiature. • Prima di utilizzare qualsiasi prodotto chimico acquisire le informazioni sulle sue caratteristiche attraverso le schede di sicurezza, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza ed attenersi alle indicazioni riportate per la manipolazione, stoccaggio e smaltimento. • Etichettare correttamente tutti i recipienti in modo che sia possibile riconoscerne il contenuto anche a distanza di tempo. • Mantenere le bombole legate, in particolare quelle senza cappuccio. • Utilizzare sempre le cappe chimiche per le reazioni chimiche giudicate a rischio ed il travaso o prelievo di solventi, specie se volatili. • Conservare in laboratorio solo quantitativi minimi di sostanze infiammabili o di solventi; usare solo frigoriferi antideflagranti. • Custodire gli agenti pericolosi sotto chiave e con relativa registrazione, in particolare quelli cancerogeni (R45 - R49). • Evitare di utilizzare i laboratori al di fuori dei normali orari di lavoro. Non lavorare mai soli quando si utilizzano apparecchiature o reagenti pericolosi. • Non lasciare mai senza controllo reazioni in corso o apparecchi in funzione e nel caso munirli di opportuni sistemi di sicurezza. • Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti chimici, solidi e liquidi, prodotti nei laboratori; è vietato scaricarli in fogna e nei cassonetti. 34 Linee Guida per il Personale Norme generali • Qualsiasi attività di ricerca è soggetta a leggi e regolamenti che devono essere considerati già nella fase progettuale; per eventuali consulenze ci si può rivolgere al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università o dell'Azienda Ospedaliera. • Essere sempre preparati e aggiornati sui regolamenti e leggere attentamente le schede di sicurezza dei prodotti chimici che vengono utilizzati, di cui ogni laboratorio deve essere fornito, nonchè le frasi di rischio e i consigli di sicurezza presenti sull'etichetta. • Etichettare correttamente tutti i contenitori in modo da poterne riconoscere in ogni momento il contenuto. • Usare in laboratorio dispositivi individuali di protezione appropriati per ogni livello di rischio (camici, guanti a perdere, occhiali e nel caso si utilizzino gas criogeni, opportune maschere protettive, calzature) che devono essere utilizzati correttamente e tenuti sempre in buono stato di manutenzione. • Verificare se i guanti utilizzati per la manipolazione delle sostanze chimiche sono compatibili con le stesse. • Comunicare con i colleghi per avvisare dell'esperimento in corso nel caso in cui si manipolino sostanze pericolose. • Mantenere in ordine e pulito il laboratorio. Rimuovere prontamente vetreria e attrezzature quando non servono più. Non introdurre sostanze ed oggetti estranei all'attività lavorativa. • Astenersi dal mangiare, bere, masticare chewing gum e truccarsi in laboratorio. • Non fumare. • Riferire sempre prontamente al Responsabile eventuali incidenti o condizioni di non sicurezza. • Non lavorare da soli, specialmente fuori orario, in cella fredda, in stanze radioattive e quando si effettuano operazioni complesse e pericolose. Verificare sempre se specifiche procedure richiedono particolari attenzioni (questo particolarmente se si lavora in cella frigorifera). • Non lasciare senza controllo reazioni chimiche in corso. • Non abbandonare materiale non identificabile nelle aree di lavoro. • Non pipettare con la bocca. • Non toccare le maniglie delle porte e altri oggetti del laboratorio con i guanti con cui si sono maneggiate sostanze chimiche e isotopi radioattivi. • E' assolutamente vietato l'uso dei guanti al di fuori dei laboratori. • Non tenere nelle tasche forbici, spatole di acciaio, provette di vetro o materiale contundente. • Non reincappucciare gli aghi e non spostarsi con aghi scoperti in mano. • E` sconsigliato l'uso dei tacchi alti e delle scarpe aperte. I capelli lunghi devono essere tenuti raccolti. I gioielli penzolanti (orecchini, bracciali e altro) potrebbero rappresentare fattori di rischio. • Non bloccare le uscite di emergenza, i pannelli elettrici e le attrezzature di soccorso. • Si sconsiglia l'uso di lenti a contatto poichè possono essere causa di accumulo di sostanze nocive e, in caso di incidente, possono peggiorare l'eventuale danno o pregiudicare le operazioni di primo soccorso. Nei casi in cui queste devono essere necessariamente indossate, per motivi di salute, è obbligatorio utilizzare occhiali di protezione. • Impedire l'accesso alle zone pericolose a personale non addetto. • L'eventuale stato di gravidanza va notificato quanto prima al responsabile del laboratorio; saranno seguite le procedure per la tutela delle lavoratrici madri in relazione alla valutazione dei rischi, inclusa l'astensione obbligatoria dall'attività lavorativa che esponga a rischi per la gravidanza o l'allattamento. Affollamento nei laboratori • Evitare il più possibile l'affollamento nei laboratori • Si consiglia una disponibilità di spazio di 10 m3 al lordo degli arredi per ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente. 35 Sostanze chimiche pericolose • Tutti i reagenti devono essere etichettati con l'esatto nome chimico e i simboli di tossicità; e nocività, nonchè le frasi di rischio e i consigli di sicurezza. • Conservare le sostanze particolarmente pericolose (veleni, stupefacenti, cianuri) entro appositi armadi chiusi a chiave. • Sostituire nelle lavorazioni, quando possibile, i prodotti pericolosi con prodotti meno nocivi. • Tenere un inventario aggiornato di tutte le sostanze chimiche in particolare per quanto riguarda quelle cancerogene (R 45 e R 49) e mutagene (R 46). • Compilare con cura il registro di esposizione alle sostanze cancerogene e mutagene ogni volta che vengono utilizzate. • Nei laboratori non devono essere detenute sostanze infiammabili, tranne che durante l'attività sperimentale. • Alla fine della giornata le sostanze chimiche infiammabili devono essere sempre riposte negli appositi armadi a norma antincendio. In tali armadi, come in qualsiasi altro luogo, le sostanze chimicamente incompatibili non devono trovarsi vicine tra loro. • Sostanze infiammabili non devono essere conservate in frigoriferi di tipo domestico e in altre situazioni in cui ci siano possibili fonti di scintille. E' opportuno affiggere un avviso sui frigoriferi non idonei, in cui sia scritto: "Non mettere solventi infiammabili in questo frigorifero". • Per ogni tipo di lavorazione di materiali nocivi o presunti tali deve essere utilizzata una cappa con una adeguata aspirazione. • Le pesate delle polveri di sostanze pericolose devono essere effettuate sotto cappa aspirante o in locale adibito all'uso delle bilance in condizioni di calma d'aria e, possibilmente, dopo aver protetto con della carta la zona operativa, così da raccogliere eventuali residui. Nel caso di composti molto tossici, carcinogenici o mutageni conviene effettuare una pesata unica ed aggiustare il volume del solvente per ottenere la concentrazione desiderata. • Le sostanze stupefacenti, acquistate o detenute, sono soggette a normativa per cui è necessario richiedere l'autorizzazione (di durata biennale) al Ministero della Sanità, che va rinnovata con domanda presentata almeno tre mesi prima della data di scadenza, ed essere muniti di apposito registro di carico e scarico. Tali sostanze devono, inoltre, essere tenute in un armadietto chiuso a chiave, sotto la responsabilità di un incaricato. • Tutte le sostanze chimiche conosciute o sospette di essere tossiche o dannose per l'ambiente devono essere smaltite seguendo le procedure di smaltimento dei rifiuti pericolosi. • Nessuna sostanza chimica tossico-nociva per l'ambiente deve essere eliminata attraverso le fognature. • Pulire immediatamente gli spandimenti. • Prodigare le prime cure alle persone contaminate, se necessario. • Sostituire i mezzi di protezione o gli abiti contaminati. • Decontaminare la cute eventualmente esposta con acqua corrente, docce, lavaggi oculari, antidoti, neutralizzanti, ecc..., a seconda della sostanza. E' importante, comunque, affidarsi a un esperto. • Non disperdere le sostanze contaminanti nell'ambiente. • Allontanare le persone non indispensabili. 36 in • Rimuovere la contaminazione dalle superfici con appositi materiali assorbenti indossando guanti compatibili con la sostanza chimica questione. Protezione da agenti cancerogeni e mutageni In riferimento al Decreto Legislativo n. 626/94 e al D.Lgs. 25 febbraio 2000 riguardante, tra l'altro le attività lavorative nelle quali i lavoratori possono essere esposti ad agenti cancerogeni e mutageni si dispone che: Tutte le lavorazioni con prodotti recanti la dicitura: "R45: può provocare il cancro", "R49: può provocare il cancro per inalazione" oppure R46: mutageno, devono essere evitate, sostituendo detti prodotti con altri meno nocivi per la salute. Le sostanze R45, R49, R46 devono essere manipolate rigorosamente sotto cappa (classe A), indossando camice protettivo con maniche lunghe ed elastici a polsi e guanti protettivi (vinile, lattice o altro). Nel caso di particolari esigenze e per motivi eccezionali per cui devono essere eseguite operazioni fuori cappa (es: pesatura di precisione o in calma d'aria) devono essere utilizzati come mezzi di protezione individuale, camice completo con maniche lunghe ed elastici, maschera filtro FFP3S. • Le quantità di prodotto da utilizzare non dovrà essere superiore a quella necessaria. • Dovrà essere ridotto al minimo il numero dei lavoratori esposti. • L'operatore dovrà provvedere, dopo l'uso, alla sistematica pulizia dei locali, dei banchi da lavoro, delle attrezzature. • In caso di esposizione non prevedibile, si raccomanda di abbandonare immediatamente l'area interessata ed avvertire il Responsabile. • Nei laboratori ove non sono installate cappe aspiranti idonee, cioè rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, è fatto assoluto divieto di uso di detti prodotti. • Ogni volta che un operatore utilizza una sostanza cancerogena o mutagena deve effettuare con cura la compilazione dell'apposito registro seguendo attentamente tutte le istruzioni. • E' inoltre necessaria la registrazione di tutti gli operatori che manipolano tali sostanze (sia personale strutturato che non strutturato) compilando le schede individuali allegate al registro. • Durante le esercitazioni didattiche gli studenti non possono manipolare sostanze cancerogene e mutagene (frasi di rischio R45, R46, R49), in quanto non sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Per protocolli nei quali tali sostanze non possono essere in nessun modo sostituite, la manipolazione deve essere fatta esclusivamente dal docente, che deve anche assicurarsi che lo studente non venga in nessun modo a contatto con la sostanza. • Gli studenti di lauree triennali, che frequentano per la tesi di laurea i laboratori chimici e biologici per un periodo di tempo inferiore a 6 mesi, non sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e quindi non possono manipolare sostanze cancerogene e mutagene. • Si ricorda che la trasgressione delle norme di sicurezza del lavoro comporta sanzioni civili e penali. 37 Le classificazioni e valutazioni sulla cancerogenicità delle sostanze Classificazione CEE (direttiva 93/21/CEE) Nella direttiva si ritrovano i criteri per la classificazione di una sostanza come cancerogena. L’Unione Europea distingue tre categorie: Categoria 1 sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso casuale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori. Categoria 2 sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di: •adeguati studi a lungo termine effettuati su animali •altre informazioni specifiche. Categoria 3 sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull’uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente. Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella categoria 2. Per le sostanze classificate come cancerogene in categoria 1 e 2 si usa il simbolo T e la frase R45 che indica "può provocare il cancro". Tuttavia per sostanze che presentino un rischio cancerogeno soltanto per inalazione, ad esempio sotto forma di polveri, vapori o fumi, (altre vie di esposizione, quali ingestione o contatto con la pelle, non presentano alcun rischio cancerogeno) vanno utilizzati il simbolo T e la frase R49 "Può provocare il cancro per inalazione". Per le sostanze classificate nella categoria 3 si usa il simbolo Xn e la frase R40 che indica "Possibilità di effetti irreversibili". 38 Principali regole pratiche di sicurezza per la manipolazione di sostanze cancerogene • Sostituire le sostanze cancerogene con sostanze meno pericolose. • Utilizzare e manipolare piccole quantità o quantità molto diluite di sostanze cancerogene (Questo riduce la potenziale esposizione in caso di incidente). • Evitare l'esposizione per via inalatoria. • Lavorare sempre sotto cappa o in glove box. • Evitare di svolgere attività che possono produrre aerosol tossici (svuotare pipette, scaldare, agitare, versare, sonicare, e pesare sotanze o miscele cancerogene). Tali operazione devono essere svolte obbligatoriamente in sistema chiuso o in sistemi di contenimento (cappa o glove box). • Evitare l'esposizione per contatto con la pelle. • Indossare guanti idonei all'attività che si deve svolgere. Buona prassi è cambiare i guanti spesso e toglierli prima di lasciare il laboratorio. • Indossare sempre il camice e toglierlo prima di lasciare il laboratori. Mantenere le superfici di lavoro sempre pulite. Effettuare le operazioni di pulizia in caso di spandimenti e/o contaminazioni e comunque al termine di ogni attività o al termine della giornata. • Nel laboratorio è vietato fumare, conservare ed assumere cibi e bevande. • Rispettare le elementari norme igieniche, per es. lavarsi le mani alla fine del lavoro e comunque prima di mangiare, bere o fumare. • Non portare oggetti alla bocca; è vietato l'uso di pipette a bocca, utilizzare le propipette. • Etichettare correttamente tutti i recipienti in modo che sia possibile riconoscerne il contenuto anche a distanza di tempo. • Conservare in laboratorio solo quantitativi minimi di sostanze. • Evitare di utilizzare i laboratori al di fuori dei normali orari di lavoro. Non lavorare mai soli quando si utilizzano apparecchiature o reagenti pericolosi. Nel caso ci siano difficoltà nella valutazione della pericolosità si deve contattare il responsabile del laboratorio. • Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti, solidi e liquidi, prodotti nei laboratori; è vietato scaricarli in fogna e nei cassonetti. 39