X Edizione Corso di Perfezionamento per
Esperti in Legislazione Ambientale
Siena, 31 Marzo 2009
La legislazione UE applicabile ai
Grandi Siti Industriali
Alessandra Barreca
Università degli Studi di Siena
ELT
[email protected]
Environmental Legal Team
Environment and Beyond
Principali obblighi del gestore
• Implementazione della legislazione
Seveso (prevenzione incidenti rilevanti);
• Emissioni;
• Gestione Rifiuti;
• IPPC (autorizzazione Integrata);
• Norme sulla Sicurezza sul Lavoro.
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La Prevenzione e Riduzione Integrate
Dell’inquinamento (IPPC) e la Normativa Seveso sugli
Incidenti Rilevanti Connessi con Determinate Sostanze
Pericolose
• NORMATIVA RILEVANTE:
• Base giuridica: art. 174 TCE;
• DIRETTIVA CE 96/61 IPPC modificata dalla Dir. CE
2008/01;
• REGOLAMENTO CE 166/2006 istitutivo di un registro
europeo delle emissioni e trasferimenti di sostanze
inquinanti (PRTR);
• DIRETTIVA CE 82/501 “SEVESO I”;
• DIRETTIVA CE 96/82 “SEVESO II”;
• DIRETTIVA CE 2003/105 “SEVESO III”;
• DECISIONE CONSIGLIO CE 98/685 sulla adesione
dell’UE alla CONVENZIONE SUGLI EFFETTI
TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI
INDUSTRIALI.
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Caratteri distintivi
• Instaurazione rapporti giuridici gestore vis a
vis Pubbliche Autorità;
• Alto livello burocratizzazione;
• Principali obblighi nascenti dal Diritto
Ambientale UE implementazione da parte
della legislazione nazionale e regionale degli
Stati Membri UE;
• Approccio del tipo Command and Control.
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Obiettivi generali
• Eliminare l’inquinamento (prevenire/ridurre)
intervenendo alla fonte;
• Garantire gestione accorta risorse naturali;
• Applicazione principio “chi inquina paga”;
=
Raggiungimento Sviluppo Sostenibile
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DIRETTIVA CE 2008/01 IPPC (I)
• BASE GIURIDICA: ART. 174 TCE;
• OGGETTO: Prevenzione, Riduzione ed Eliminazione
Integrate dell’Inquinamento
INTEGRATE= riguardanti aria, acqua e terreno ossia
l’ambiente nel suo complesso ( c.d. “legislazione
orizzontale”)
OBIETTIVO:
PREAMBOLO- IX CONSIDERANDO + ART 1
=
raggiungimento di un elevato livello di protezione dell’ambiente
nel suo complesso.
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Priorità Dir. IPPC
• Approccio di riduzione integrata
dell’inquinamento per raggiungere un
equilibrio sostenibile tra attività umane e
sviluppo socio economico da un lato e
risorse e capacità rigenerativa della natura
dall’altro.
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Quadro di riferimento
• Dir.CE 84/360 impone autorizzazione per impianti
industriali in grado di provocare inquinamento
atmosferico;
• Dir. CE 2006/01 obbligo di autorizzazione per lo
scarico di sostanze pericolose nell’ambiente idrico;
• Approccio distinto nel controllo delle emissioni in aria,
acqua e suolo possono favorire il trasferimento
dell’inquinamento tra i vari settori e non favorire la
protezione ambiente nel suo complesso;
• Approccio integrato per favorire sviluppo sostenibile.
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DIRETTIVA CE 2008/01 IPPC (II)
• ART 1: AMBITO APPLICAZIONE OGGETTIVA
TUTTE le installazioni industriali che esercitano le attività
in Allegato I (es: impianti combustione, raffinerie petrolio,
industrie prodotti minerari, impianti chimici, concerie e
allevamenti bestiame di determinate dimensioni);
• INTRODUCE la c.d. Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA);
• ARTT. 4-5: PRINCIPI GENERALI gli impianti della
tipologia di cui sopra già esistenti/nuovi NON possono
funzionare senza apposita autorizzazione
amministrativa (N.B.: gli impianti preesistenti devono
adeguarsi entro il 30.10.07).
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Dir. CE IPPC (III)
Principio Generale:
• Le Pubbliche Autorità competenti
devono rilasciare AIA solo se sono state
previste misure globali di protezione
ambientale relative all’aria, acqua e
suolo.
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DIRETTIVA CE 2008/01 IPPC
(IV)
• ART 3: OBBLIGHI DEL GESTORE DELL’IMPIANTO
INDUSTRIALE (I) adottare le misure atte a
prevenire/ridurre l’inquinamento e gli incidenti,
evitare/ridurre la produzione di rifiuti, utilizzare
l’energia in modo efficace, evitare impatti ambientali
negativi e fenomeni di inquinamento “significativi”,
evitare rischi di inquinamento dopo la cessazione
della attività e ripristinare il sito “in modo
soddisfacente”, applicare le migliori tecniche
disponibili (BAT);
• ART 14: OBBLIGHI DEL GESTORE (II) rispettare
condizioni autorizzazione, trasmettere info rilevanti
alle Autorità competenti.
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Dir. EC IPPC: definizione
Inquinamento
• Introduzione diretta o indiretta a seguito
di attività umana di sostanze, calore,
vibrazioni, rumore, nell’aria, acqua o
suolo.
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DIRETTIVA CE 2008/01
IPPC(V)
• ART 6: DOMANDA AUTORIZZAZIONE-REQUISITItipo
impianto, sito in cui sorge, tipo attività, fonti, tipo ed entità
emissioni, materie e sostanze usate, tecnologie previste per
ridurre l’inquinamento (BAT), sintesi non tecnica dei dati di cui
sopra;
• ARTT 8-9: AUTORIZZAZIONE-CONTENUTO condizioni e
modalità basate sulle BAT per garantire conformità dell’impianto
industriale alle finalità della direttiva IPPC (riduz./prevenz.
integrate inquinam.+tutela ambiente), valori limite emissioni
consentite (ART. 19), metodologia e frequenza controllo scarichi;
• ARTT 12-13: eventuali modifiche impianto devono essere
autorizzate e le condizioni dell’autorizzaz. devono essere
aggiornate e riesaminate dalle Autorita’ competenti.
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DIRETTIVA IPPC E SCAMBIO
DI INFORMAZIONI (I)
• ART 15: accesso all’informazione e partecipazione
del pubblico alla procedura di autorizzazione;
• ART 17: la Commissione UE organizza lo scambio di
info tra Stati Membri e industrie sulle migliori tecniche
disponibili (BAT), le prescrizioni in materia di controllo
ed i relativi sviluppi per “correggere il grado di
consapevolezza tecnologica nella Comunità e
diffondere i valori limite e le tecniche applicate nella
stessa per aiutare gli stati membri ad attuare in modo
efficiente la direttiva IPPC” (Preambolo - 27
Considerando).
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DIRETTIVA IPPC E SCAMBIO DI
INFORMAZIONI (II): IL BUREAU
EUROPEO IPPC (EIPPCB)
• IL BUREAU EUROPEO IPPC: base
giuridicaART 17.2 dir. CE IPPC;
• Sede Siviglia;
• ComposizioneTechnical Working Groups
(TWG) formati da Esperti degli Stati UE, Stati
candidati UE, Industrie e Ong. Ambientali;
• Competenze organizzare lo scambio di
informazioni in materia di BAT attraverso la
produzione dei BREF.
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DIRETTIVA IPPC E SCAMBIO
DI INFORMAZIONI (III): I BREF
• KEYWORDS: 1) BAT = tecniche di gestione degli impianti
industriali più efficaci, efficienti ed avanzate in termini di
costi/vantaggi per determinare valori limite di emissioni ed
ottenere un elevato livello di tutela ambientale (ART 2.12
dir.IPPC);
• 2) BREF BAT REFERENCE DOCUMENTS
=
documenti di riferimento relativi alle BAT per ciascun settore di
attività coperto dalla dir. CE IPPC sprovvisti di efficacia
vincolante , frutto dello scambio di info all’interno dell’IPPC
BUREAU e redatti in base a linee guida della DG AMBIENTE.
svolgono un importante ruolo di ausilio nel supportare le
Autorità statali competenti nella procedura di rilascio
dell’autorizzazione IPPC e fornendo info attendibili sulle BAT
rappresentano un rilevante strumento guida per le performance
ambientali.
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REGOLAMENTO CE 166/2006
• istituisce un registro UE (PRTR=POLLUTANT
RELEASE AND TRANSFER REGISTER) sulle
emissioni ed i trasferimenti di sostanze inquinanti
eccedenti determinati limiti e conseguenza delle
attività coperte dalla dir. CE IPPC( cfr. Allegati I e II
Reg. CE 166/2006);
• i dati vengono trasmessi dalle installazioni
industriali agli Stati Membri che le inoltrano alla
Commissione UE che, in cooperazione con la
Agenzia Ambiente UE (EEA) gestisce il database
PRTR;
• il database PRTR e’ accessibile al pubblico
gratuitamente on line e abroga sostituendolo il
registro EPER istituito precedentemente dalla
IPPC.
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La Normativa Seveso
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Legislazione rilevante
• Direttive EC (Seveso II e Seveso
III);
• Legislazione Italiana (Decreto
Legislativo 152/2006 e succ.
modifiche).
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GLI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON
DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE:
LA NORMATIVA SEVESO
• DIRETTIVA CE 82/501 “SEVESO I”
introduce la normativa applicabile alla
prevenzione degli incidenti industriali e alla
limitazione delle loro conseguenze;
-modificata ed abrogata dalla• DIRETTIVA CE 96/82 “SEVESO II”:
• obiettivo immutato rispetto alla SEVESO I =
prevenzione incidenti rilevanti e limitazione
loro conseguenze per uomo ed ambiente;
• ambito applicativo tutti gli stabilimenti in cui
sono presenti o possono essere generate
sostanze pericolose di cui all’Allegato I.
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Definizioni rilevanti
• sostanze pericolose => sostanze, miscele,
preparazioni ex Allegato I, presenti come materie
prime, prodotti o sottoprodotti, residui o prodotti
intermedi, comprese quelle che possono essere
generate in caso di incidente;
• Incidente rilevante => evento quale emissione,
esplosione o incendio di grande entità che dia luogo
a pericolo grave, immediato o differito per la salute
umana/ambiente all’interno o all’esterno dello
stabilimento.
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Normativa Seveso:
considerazioni preliminari
• Gli incidenti industriali hanno un costo
economico ed ecologico;
• Necessità prevenzione/adeguata reazione
agli incidenti rilevanti come conseguenza
degli incidenti industriali verificatisi (learning
by doing) e di evitare “l’effetto domino”;
• Esigenza riduzione danni e conseguenze
negative incidenti industriali;
• Instaurazione obblighi all’interno e all’esterno
del sito industriale.
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DIRETTIVA CE 96/82
“SEVESO II”
•
•
•
•
•
OBBLIGHI DEL GESTORE:
ART 5: adozione misure necessarie a
prevenire/limitare conseguenze/impatti incidenti
rilevanti sull’ambiente e sulla salute umana;
ART 6: trasmissione notifica (contenente
descrizione impianto, attività svolta e sostanze
pericolose usate) alle Autorità competenti;
ART 7. redazione documento politica prevenzione
incidenti rilevanti in base all’Allegato III;
ART 9: redazione rapporto sicurezza (All.II);
ART 11: predisposizione del piano emergenza
interno che consenta la redazione del piano
emergenza esterno da attuare in caso di incidente
rilevante.
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Obblighi delle P.A.
• Art. 11 redigere il piano di evacuazione esterna
(basato su quello interno) e renderlo disponibile al
pubblico;
• Assicurare che siano adottate le misure di
emergenza e di sicurezza;
• Procedere ad ispezioni;
• Determinare politiche urbanistiche e di sviluppo
coerenti con la localizzazione e l’operatività dei siti
interessati dalla Normativa Seveso;
• Consentire la partecipazione del pubblico alle
decisioni rilevanti;
• Sanzionare i siti non in regola.
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Incidenti rilevanti ed effetto domino
• Art. 8: le Autorità competenti devono
individuare gli stabilimenti a maggior
rischio di subire conseguenze degli
incidenti rilevanti a causa della loro
vicinanza con altri stabilimenti;
• Art 8: obbligo facilitazione
collaborazione e scambio info tra gli
stabilimenti così individuati.
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DIRETTIVA CE 96/82 SEVESO II”:
ALCUNE PRECISAZIONI
• politica prevenzione incidenti rilevanti (ART 7 e Allegato III):
contiene principi ed obiettivi di intervento generali, procedure di
sicurezza e prassi di manutenzione;
• rapporto di sicurezza (ART 9, Allegato II): prevede descrizione
sito, attività e sostanze pericolose ed individuazione di rischi
incidenti e metodi di prevenzione;
• piano emergenza interno (ART 11, Alleg. IV): identifica persone
responsabili, regole generali e norme comportamento da attuarsi
all’interno dell’impianto in caso di incidente;
• piano emergenza esterno (ART 11, Alleg. IV): elaborato dalle
Autorità Pubbliche contiene norme di allarme, informazione e
condotta da divulgarsi presso la popolazione interessata in caso
di incidente rilevante.
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Normativa Seveso: obblighi
in caso di incidente
• Operatore: attuare piano di sicurezza e di
emergenza (piani interni), informare
immediatamente le P.A. e mantenerle
aggiornate sugli sviluppi e le conseguenze
dell’incidente;
• Autorità Pubbliche: ricevere info
dall’operatore, allertare la popolazione
coinvolta; attuare piani emergenza esterni,
monitorare le conseguenze e gli sviluppi
dell’incidente.
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“SEVESO III”
• In seguito ad alcuni importanti incidenti industriali
connessi con l’uso di sostanze pericolose (Baia
Mare-Romania, 2000 raccolta sterili; EnschedePaesi Bassi, 2000 fabbricazione esplosivi;
Tolosa, 2001 nitrato di ammonio) amplia l’ambito
applicativo della “Seveso II” estendendolo alle
attività di deposito e lavorazione nell’industria
mineraria (smaltimento sterili), pirotecnici ed
esplosivi e fertilizzanti e materiali petroliferi dal
potere cancerogeno(Allegato Direttiva 2003/105).
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Il Reporting System EU sugli
incidenti rilevanti
• Il EU Commision’s Major Accident reporting System
(MARS) è stato istituito in risposta alle disposizioni
della legisl. Seveso II ed è finalizzato a ricevere e
analizzare i dati sugli incidenti rilevanti coperti dalla
normativa in esame;
• Si articola in e funziona attraverso un Bureau
(MAHBMajor Acc. Hazards Bureau) all’interno della
Commissione UE-Istituto di Ricerca per la Protezione
e la Sicurezza dei Cittadini;
• Il ruolo del MAHB è di supporto tecnico e scientifico
per la Commissione UE nelle misure volte al controllo
degli incidenti industriali.
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Number of Ind.
Accidents reported
Source:
European
Commission
reporting system
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Normativa Seveso: riflessioni
conclusive
• Alto livello di coinvolgimento delle Pubbliche
Autorità
 Devono redigere, promuovere ed attuare il
Piano di evacuazione esterno sulla base delle
info trasmesse dal gestore;
• Necessità di bilanciare l’obbligo di informazione
con il segreto industriale.
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LA CONVENZIONE SUGLI EFFETTI
TRANSFRONTALIERI DEGLI
INCIDENTI INDUSTRIALI
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CONVENZIONE SUGLI EFFETTI
TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI
INDUSTRIALI (I)
• firmata nel 1992, l’UE ne è parte dal 1998 (Cfr.
Decisione CE 98/685);
• ambito applicativoincidenti industriali in grado di
generare conseguenze transfrontaliere;
• OBBLIGHI DELLE PARTI:
a) identificare le attività industriali pericolose svolte nella
propria giurisdizione e le misure (piani di prevenzione
e piani di emergenza) per prevenire/ridurre il rischio
di incidenti e limitarne le conseguenze.
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CONVENZIONE SUGLI EFFETTI
TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI
INDUSTRIALI (II)
• OBBLIGHI DELLE PARTI:
b) informare le altre Parti delle attività e dei piani sub a);
c) in caso di imminente pericolo di incidente industriale
notificare tempestivamente gli Stati interessati e assicurare
che i piani di emergenza siano attuati prontamente ed
efficacemente per contenere i rischi;
d) prestare assistenza alla parte richiedente in caso di incidente
(mutua assistenza);
e) partecipare attivamente attraverso i punti di contatto nazionali,
i meeting annuali e lo scambio di info, alla cooperazione
tecnico-scientifica con le altre Parti finalizzata a migliorare le
performances di prevenzione/reazione incidenti industriali;
f) garantire la partecipazione del pubblico interessato.
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Siena, 31 Marzo 2009
La legislazione UE applicabile ai
Grandi Siti Industriali
Alessandra Barreca
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