Lo schema di decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2008/8/CE
Unità Fiscale dell’ Università di Pisa
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Premessa
• Dopo le prime slides nelle quali sarà usato un
linguaggio corretto si intenderà – per brevità per articoli 7 – 7-bis- 7-ter, 7-quater, 7quinquies, 7-sexies, 7-septies, 30-bis, 38-bis1,
38-bis2, 38-ter le norme del DPR 633/72
modificate dallo schema legislativo di
recepimento delle direttive 2008/8/CE,
2008/9/CE 2008/117/CE , e con le dizioni art.
XY Dir. 2008/8/CE le norme della direttiva
2006/112/CE risultanti dalla modifica.
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Il soggetto passivo
• Art. 7 comma 1 lettera d) dello schema di D.lgs:
modificativo del DP 633/72 in recepimento della direttiva
2008/8/CE :
• d) per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello stato”
si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio
dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito domicilio
all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio
dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’ estero,
limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i
soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio
il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui
si trova la sede effettiva.”
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Art 7 -bis
• Disciplina il presupposto territoriale delle cessioni
di beni lasciando invariate le disposizioni già
contenute nel preesistente articolo 7.
• In generale le cessioni di beni sono territoriali se
hanno per oggetto beni, mobili o immobili,
nazionali, comunitari, vincolati al regime della
temporanea esportazione, esistenti nel territorio
dello Stato o beni spediti da altro Stato membro
installati, montati o assemblati nel territorio
dello Stato da parte del fornitore.
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Una precisazione sui beni installati, montati o
assemblati in Italia per conto del fornitore UE
 Queste operazioni non costituiscono acquisti
intracomunitari (art. 38 c. 5 lett. b) Dl 331/93)
 Rilevano invece come fornitura di beni all’interno
dello Stato: l’IVA va assolta dal cessionario
soggetto di imposta con reverse-charge o
idenitificazione diretta/rappresentante fiscale del
fornitore UE
 Ai fini INTRA solo parte statistica
 Se il fornitore è EXTRA UE avremo una
importazione e successiva prestazione di servizi
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Art. 7 ter - (1)
• Recepisce le disposizioni dell’art. 44 della
2008/8/CE:
• “Le prestazioni di servizi si considerano
effettuate nel territorio dello Stato:
a. quando sono rese a soggetti passivi
stabiliti nello Stato
b. quando sono rese a committenti non
soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti
nel territorio dello Stato”
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Art. 7 – ter (2)
• 2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo
di effettuazione delle prestazioni di servizi si considerano
soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:
• a. i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
le persone fisiche si considerano soggetti passivi
limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono
nell’esercizio di tali attività
• b. gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui
all’articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di
fuori delle attività commerciali o agricole
• c. gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non
soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto
7
La relazione illustrativa sul punto
• “..gli enti che svolgono anche attività non
commerciali, nonché quelli che non svolgono
alcuna attività commerciale ma che risultano
comunque identificati ai fini dell’IVA sono da
considerarsi soggetti passivi quando acquistano
servizi, indipendentemente dalla circostanza che
li utlizzino
per lo svolgimento di attività
istituzionali o commerciali; si rileva che le
disposizioni comunitarie sono state riviste in tal
senso nel recepimento dei principi espressi dalla
Corte di Giustizia nella sentanza 6 Novembre
2008 causa C-291/07
8
Gli enti pubblici sono quindi soggetti passivi
quando ricevono servizi dall’estero nei seguenti
casi:
• a) nel caso che svolgano sia attività commerciali che
istituzionali
• b) nel caso che svolgano solo attività istituzionali ma
risultino identificati ai fini dell’ IVA avendo effettuato
acquisti intracomunitari di beni al di sopra della soglia
fissata in 10.000 euro dall’articolo 38, comma 5, lettera
c) del decreto – legge 30 Agosto 1993 n.331, convertito
dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, soglia così innalzata
dalla legge 7 luglio 2009, n.88 (legge comunitaria 2008)
9
Modifiche alla fatturazione
• L’introduzione generalizzata del “principio del
committente” per localizzare la territorialità
dell’imposta ha imposto anche una modifica
dell’articolo 21 riguardante la fatturazione in
quanto, in aggiunta alla fatturazione di cessioni di
beni non imponibili è ora prevista l’emissione di
fattura anche per le operazioni “a norma
dell’articolo 7-bis comma 1, e per le prestazioni di
servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti
nel territorio di un altro Stato membro della
comunità, non soggette all’imposta ai sensi
dell’articolo 7-ter.” (art. 1 D.lgs. Di recepimento)
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Art. 7 – quater 1 comma lett a)
• Recepisce integralmente la norma dell’art. 47
della 8/2008/CE prevedendo che le prestazioni
relative a beni immobili nell’ampia dizione usata
dalla norma comunitaria (compresa quindi la
“fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in
settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di
alloggi in campi vacanza o in terreni attrezzati per
il campeggio”) si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando l’immobile è situato
nel territorio dello Stato sia se rese a soggetti
passivi sia se rese a privati.
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Art. 7 – quater 1 comma lett b)
• Il trasporto di passeggeri è localizzato ai fini
IVA in Italia in funzione delle distanze
percorse, reso sia a soggetti passivi che a
privati
• Piena conformità con l’art. 48 della 2008/8/CE.
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Art. 7 – quater 1 comma lett c)
• Le prestazioni di ristorazione e di catering
(escluse quelle fornite su nave, aereo, treno)
si considerano effettuate nel territorio dello
Stato se ivi materialmente eseguite rese sia a
soggetti passivi sia a privati.
• Riferimento art. 55 Direttiva 8/2008/CE
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Art. 7 – quater 1 comma lett d)
• I servizi di ristorazione e catering se svolti a
bordo di una nave, un aereo o un treno nel
corso della parte di un trasporto di passeggeri
effettuata all’ interno della Comunità , sono
rilevanti territorialmente in Italia se il luogo di
partenza del trasporto è situato nel territorio
dello Stato, resi sia a soggetti passivi di imposta
che a privati.
• Riferimento: articolo 57 della Direttiva 8/2008/CE
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Definizione di parte di un trasporto di
passeggeri effettuata all’ interno della
Comunità
• E’ specificata dall’art. 7 c. 1 lettera e) come “parte
di trasporto che non prevede uno scalo fuori della
comunità tra il luogo di partenza e quello di
arrivo del trasporto passeggeri “
• Riferimento al comma 2 dell’art. 57 della Direttiva
2008/8/CE secondo cui è “parte di un trasporto
di passeggeri effettuata all’interno della
Comunità” la parte di trasporto effettuata senza
scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza
ed il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri.
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Art. 7 – quater 1 comma lett e)
• Le prestazioni di locazione finanziaria , noleggio e
simili a breve termine di mezzi di trasporto(definizione
illustrata nell’art. 7 comma 1 lettera g) come il
“possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto
per un periodo non superiore a trenta giorni o novanta
per i natanti) , resi sia a soggetti passivi che a privati,
si considerano effettuata in Italia quando i mezzi sono
messi a disposizione in Italia ed utilizzati nel territorio
della comunità.
• Le prestazioni relative a questi mezzi se messi a
disposizione in paesi extra UE ed utlizzati in Italia
sono territoriali in Italia, rese sia a soggetti passivi sia a
privati.
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Nel caso di locazione a breve termine
riappare il criterio dell’ “utilizzo”
• La Relazione illustrativa così si esprime sul
punto:
“ Sul piano sostanziale delle norme si deve
rilevare l’abbandono , salvo specifiche
fattispecie, del criterio di “utilizzo” del servizio
, tenuto conto dei numerosi problemi
applicativi che le norme attualmente vigenti
che lo prevedevano hanno dato in passato.”
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Art. 7 – quinquies
• Le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali,
artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative
e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni
di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le
prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si
considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando le medesime attività sono ivi materialmente
svolte sia se rese a soggetti passivi d’imposta sia a
privati fino ai 31.12.2010
• Stesso regime applicabile all’ accesso alle medesime
prestazioni.
• Riferimento: art. 53 della direttiva 2008/8/CE in vigore
fino al 31.12.2010.
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Art 7 – quinquies a partire dal 2011
• Le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali,
artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative
e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni
di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le
prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a
committenti non soggetti passivi si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando le
medesime attività sono ivi materialmente svolte.
• Nel i committenti soggetti passivi di imposta il luogo
di imposizione IVA è quello del committente.
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Possibile contrasto nel 2011 con la
Direttiva
• Dal 2011 la legge di recepimento prevede che le
prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni
culturali , artistiche, sportive, scientifiche, educative ,
ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni
accessorie sia territoriale nel territorio dello Stato
quando le medesime attività sono ivi svolte (o
equivalente quando ivi si svolgono le manifestazioni)
sia per i soggetti passivi che per i non soggetti passivi.
• La Direttiva 2008/8/CE, invece, prevede che la
territorialità si radichi nel luogo dove le manifestazioni
si svolgono solo per i soggetti passivi mentre per i
privati doveva applicarsi il principio generale del luogo
del prestatore.
20
Art. 7 – sexies comma 1 lett. a)
• Le prestazioni di intermediazione rese a
committenti non soggetti passivi si
considerano effettuate nello Stato se le
operazioni oggetto di intermediazione si
considerano effettuate nel territorio dello
Stato.
• Rese a soggetti passivi si considerano
territoriali nel paese del committente
• Riferimento: art. 46 della direttiva 2008/8/CE
21
Art. 7 – sexies comma 1 lett. b)
• Le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto
intracomunitario rese a committenti non soggetti
passivi si considerano effettuate nello Stato in
proporzione alla distanza percorsa nel territorio.
• La definizione di trasporto intracomunitario si trova
nell’art 7 1^ comma lett. f) laddove si intende “il
trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di
arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri
diversi.”
• Se resi a soggetti IVA vale la regola della territorialità
nel paese del committente.
• Riferimento: art. 49 della Direttiva 2008/8/CE
22
Art. 7 – sexies comma 1 lett. c)
• Invece le prestazioni di trasporto intracomunitario di
beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato
se rese a soggetti non passivi di imposta quando la
relativa esecuzione ha avuto inizio nel territorio dello
Stato.
• Le prestazioni di trasporto di beni (sia all’interno che
fuori dell’Unione Europea) rese nei confronti di
soggetti passivi saranno imponibili nel paese del
committente
• Riferimento. Articoli 50 – 51 – 52 della Direttiva
2008/8/CE
23
Art. 7 – sexies comma 1 lett. d)
• Se rese a committenti non soggetti passivi di
imposta le prestazioni di lavorazione, nonché le
perizie, relative a beni mobili materiali e le
operazioni rese in attività accessorie ai trasporti
quali quelle di carico, scarico, movimentazione e
simili si considerano territoriali in Italia se ivi
svolte.
• Le prestazioni in oggetto rese nei confronti di
soggetti passivi saranno imponibili nel paese del
committente
• Riferimento: articolo 54 della Direttiva 2008/8/CE
24
Esempio
• Il Sole24 Ore di domenica Novembre 2009 proponeva un
esempio su come cambierà radicalmente il regime delle
lavorazioni:
Società francese effettua in Germania la riparazione di un
macchinario su incarico di una società italiana ed al termine
il macchinario resta in Germania.
Fino al 31.12.2009 l’operazione è territorialmente rilevante in
Germania (luogo dove si trova il bene) e per assolvere
l’imposta la società francese o italiana doveva identificarsi.
Con le nuove regole l’IVA andrà assolta in Italia, paese del
committente, con il meccanismo del reverse charge,
indipendentemente dal luogo dove si trova il bene. La società
italiana dovrà inoltre adempiere agli obblighi Intrastat-servizi
per la prestazione ricevuta.
25
Ulteriore esempio prestazioni di
lavorazione
• Una società italiana X effettua servizi di
manutenzione su macchinari installati in
Svizzera per conto della società italiana Y.
• Fino al 31.12.2009 la prestazione è fuori campo
IVA poiché il lavoro viene eseguito fuori del
territorio italiano. Dal 1^ gennaio 2010 la
prestazione sarà assoggettata ad IVA in Italia in
quanto rileva esclusivamente la residenza del
committente. Il prestatore X emetterà fattura con
IVA al 20% al cliente Società Italiana Y.
26
Art. 7 – sexies comma 1 lett. e)
• Se rese a committenti non soggetti passivi di imposta
le prestazioni di locazione , anche finanziaria,
noleggio e simili, non a breve termine , di mezzi di
trasporto si considerano territoriali in Italia se rese da
prestatori
stabiliti nel territorio dello Stato e
utilizzate nella comunità.
• Se rese da soggetti passivi stabiliti fuori del territorio
della Comunità si considerano effettuate nel territorio
dello Stato se ivi utilizzate .
• Se rese a committenti soggetti passivi di imposta la
territorialità si radica nel luogo di stabilimento del
committente.
27
E’più chiara la relazione illustrativa…
• “In particolare, per i servizi non a breve termine di locazione, anche
finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto..è previsto che:
– Nell’ipotesi che siano resi da un soggetto stabilito nel territorio
dello Stato, e quindi secondo la regola generale rileverebbero ai fini
dell’IVA in Italia, sono esclusi dal campo di applicazione
dell’imposta se utilizzati fuori dal territorio della Comunità
– Nel caso che essi siano resi da soggetto stabilito fuori della
Comunità, e quindi secondo il criterio generale sarebbero
irrilevanti ai fini dell’IVA, rientrano nel campo di applicazione
dell’imposta se utilizzati nel territorio dello Stato.”
– VIENE QUINDI UTILIZZATA LA FACOLTA’ PREVISTA DALLA’RTICOLO
59 –BIS DELLA DIRETTIVA 2008/8/ce
28
Art. 7 - sexies comma 1 lettera e) dal
2013
• Se rese a soggetti non passivi di imposta sono territoriali
in Italia le prestazioni di noleggio , locazione finanziaria e
simili a lungo termine se utilizzate nell’ambito della
Comunità qualunque sia il prestatore sempre che il
soggetto non passivo sia domiciliato nel territorio dello
Stato e – se non domiciliato – le usi comunque nel
territorio dello Stato.
• Per le imbarcazioni da diporto vi è territorialità in Italia se
l’imbarcazione è messa a disposizione in italia da
prestatori italiani ed utilizzata nella Comunità. Se è messa
a disposizione in uno Stato extra – UE ed il prestatore è
stabilito in quello Stato si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Quando l’
imbarcazione è messa a disposizione in uno stato diverso
da quello di stabilimento del prestatore si applica il primo
capoverso.
29
Anche qui è più chiara la relazione
illustrativa…
• “Con il primo periodo della lettera e) si prevede
che le prestazioni di servizi non a breve termine
di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di
mezzi di trasporto rese ad un committente che
non riveste la qualità di soggetto passivo, le quali,
con la norma in vigore nel 2010 sono tassate nel
luogo di stabilimento del prestatore dal primo
gennaio 2013 sono rilevanti ai fini IVA in Italia se
ivi è residente o domiciliato il committente del
servizio sempre che siano utilizzate nel territorio
della Comunità”
30
Art. 7 – sexies comma 1 lettera f)
• Le prestazioni di servizi elettronici resi a soggetti non
passivi di imposta da soggetti stabiliti al di fuori del
territorio della Comunità sono territoriali in Italia
quando il committente è domiciliato nel territorio
dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero
• Conferma dell’attuale criterio dell’art. 7 comma 1
lettera f-ter) del DPR633/72
• Se rese a soggetti passivi di imposta residenti nello
Stato queste prestazioni saranno territoriali parimenti
in Italia per il criterio generale.
• Riferimento: art. 58 della Direttiva 2008/8/CE
31
Art. 7 – sexies comma 1 lettera g)
• Se rese a committenti non soggetti passivi si
considerano effettuate nel territorio dello Stato le
prestazioni di telecomunicazione e di
teleradiodiffusione quando sono rese da
prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a
committenti residenti o domiciliati nel territorio
della Comunità e sempre che siano utlizzate nel
territorio della Comunità.
• Se rese da soggetti stabiliti fuori dalla Comunità si
considerano effettuate nel territorio dello Stato
se ivi utilizzate.
32
Ci viene in aiuto ancora la circolare illustrativa
• “Il ricorso al criterio dell’utilizzo nella tassazione dei servizi di
telecomunicazione ha prodotto una disciplina più complessa in quanto:
• Nell’ipotesi in cui siano resi da soggetto stabilito nel territorio dello Stato
nei confronti di committenti comunitari (compresi quelli residenti o
domiciliati nel territorio dello Stato), e pertanto rileverebbero agli effetti
dell’IVA in Italia, sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta se
utilizzati fuori dal territorio della Comunità
• Nel caso in cui i medesimi siano resi da prestatore stabilito in Italia a
committente residente e domiciliato fuori dal territorio della Comunità ,
che sarebbero irrilevanti ai fini dell’IVA in Italia in applicazione del
particolare criterio indicato dall’articolo 59 della Direttiva 2008/8/CE, ai
sensi del successivo articolo 7 septies rientrano nel campo di applicazione
dell’imposta se utilizzati nel territorio dello Stato; analoga imposizione ad
Iva si avrà anche nella specifica ipotesi in cui detti servizi siano resi ad un
commitente extracomunitario da un soggetto prestatore stabilito in un
paese terzo o in un altro Stato membro della comunità semprechè,
naturalmente siano utilizzati nel territorio dello Stato
• Infine , nel caso in cui i servizi in questione siano resi da un soggetto
stabilito fuori della Comunità, e dovrebbero quindi essere irrilevanti ai fini
dell’IVA in Italia, rientrano nel campo dell’allicazione dell’ imposta se
utilizzati nel territorio dello Stato.
33
•












Articolo 7-septies
Le prestazioni di:
cessioni e concessioni di diritti d’autore di cui all’art. 3,secondo comma, numero 2
b. prestazioni pubblicitarie
c. prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed
altre prestazioni analoghe nonché elaborazione di dati e fornitura d’informazioni
d. obblighi di astenersi interamente o parzialmente dall’esercitare un’attività
professionale o un diritto di cui al presente articolo
e. operazioni bancarie, finanziarie, e assicurative, ccomprese le operazioni di
riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti
f. messa a disposizione del personale
g..locazione di bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto
h. fornitura dell’accesso a sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica,
nonché del servizio di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e fornitura di altri
servizi direttamente collegati
I .servizi di telecomunicazione
J.servizi di teleradiodiffusione
K. Servizi prestati per via elettronica,
le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente un’attività
o un diritto di cui alle lettere precedenti
RESE A PRIVATI EXTRACOMUNITARI NON SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO
DELLO STATO
Riferimento: articolo 59 della direttiva 2008/8/CE
34
REGOLE DI TERRITORIALITA’ DEL COMMERCIO ELETTRONICO
Dal 1.1.2015:Cliente Ue o non
UE: luogo dove è
stabilito il cliente
Cliente Ue
Luogo dove il prestatore è stabilito
35
Il nuovo articolo 17 del D.P.R. 633/72
• Con il nuovo provvedimento ogni cessione di
beni o prestazione di servizi resa in Italia da
soggetti non residenti nei confronti di soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato,
compresi gli enti pubblici e non commerciali
indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
c) dovrà essere adempiuta dal cessionario
(colui che riceve il bene) o dal committente
(colui che riceve il servizio) con il sistema del
reverse charge, l’inversione contabile.
36
In pratica il reverse charge in attività
commerciale
• Il prestatore non residente emette una fattura
per il bene ceduto od il servizio prestato senza
addebito di IVA.
• Il cessionario o committente integrerà al
ricevimento la fattura provvedendo al
versamento dell’ IVA con annotazione sul registro
di cui all’ art. 23 del DPR 633/72 (registro delle
fatture emesse) per contabilizzare l’imposta a
debito e sul registro di cui all’articolo 25 (registro
degli acquisti) per l’eventuale esercizio del diritto
di detrazione
37
Operazioni residue
• Nell’ipotesi che il cessionario o committente
non possa attivare il reverse charge (come nel
caso di prestazioni a privati oppure di
operazioni verso committenti situati fuori dal
territorio dello Stato) allora il 2^ terzo comma
dell’articolo 17 del DPR 633/72 – nello schema
di
decreto
legislativo
–
prevede
l’identificazione diretta o la nomina del
rappresentante fiscale da parte del soggetto
non residente.
38
La realizzazione del reverse charge nei confronti degli
enti identificati IVA che però acquistano beni e servizi
nell’ambito dell’attività istituzionale
• Lo schema di decreto legislativo recepisce quello che la
prassi dell’ Agenzia delle Entrate, a seguito delle
problematiche emerse dopo la sentenza della Corte
Europea del 6 Novembre 2008, causa C-291/07 TRR, già
aveva suggerito (vedi interpello reso all’Università di
Padova).
• L’art 30-bis dello schema di decreto legislativo infatti
prevede gli oneri di annotazione della relativa fattura nel
registro vero e proprio degli acquisti intracomunitari (fino
ad oggi si usava un registro a parte) nel mese successivo
al ricevimento ai sensi dell’articolo 47 comma 3 del DL
331/1993 dichiarando l’imposta nel modello INTRA 12 da
presentare all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese
ai sensi dell’articolo 49 del medesimo DL dopo averla
versata con modello F24 codice 6099.
39
Modifiche apportate al DPR 633/72 dalla direttiva 2008/117/CE
• Lo schema di decreto legislativo – all’articolo 2 – introduce l’
obbligo dell’ INTRASTAT per i servizi modificando l’articolo 50
comma 6 del DL 331/1996
• “I contribuenti presentano in via telematica all’ Agenzia delle
Dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle
di cui agli articolo 7-quater e 7-quinquis del Decreto del Presidente
della Repubblica 26 Ottobre 1972, n.633, rese nei confronti di
soggetti passivi in un altro Stato membro della Comunità e quelle
da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all’art. 7-ter, comma 2 ,
lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del
1972, presentano
l’elenco
riepilogativo
degli acquisti
intracomunitari di beni delle prestazioni di servizi di cui al comma 1
dello stesso articolo 7-ter ,ricevute da soggetti passivi stabiliti in un
altro Stato membro della Comunità.Gli elenchi ripelogativi delle
prestazioni di servizi non comprendono le operazioni per le quali
non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il
beneficiario.
• Previste ulteriori specifiche con DM del Ministro dell’Economia di
concerto con l’ISTAT e del Direttore dell’Agenzia delle Dogane di
concerto con quello delle Entrate e con l’ISTAT.
40
I rimborsi dell’ IVA ai non residenti (solo cenni)
• L’applicazione generalizzata del meccanismo del reverse –
charge porterà ad una situazione di credito di molti
operatori non residenti che effettuano operazioni in Italia.
• Per questo la direttiva 2008/9/CE ha riformulato e snellito
le procedure di rimborso che avvengono ora dietro richiesta
con sistemi telematici e in un periodo ordinario di quattro
mesi estendibile al massimo fino ad otto.
• Lo schema di decreto legislativo prevede quindi :
 L’art. 38 bis-1 per il rimborso IVA di operatori italiani
che
hanno effettuato acquisti assolvendo l’IVA in altri paesi
della comunità
 L’art. 38-bis 2 per gli operatori di altri paesi membri della
Comunità che hanno effettuato acquisti con IVA detraibile
in Italia
 - l’art. 38-ter per i rimborsi ai non residenti extra UE che
non sono toccati dalle disposizioni della 2008/9/CE
41
Dichiarazioni INTRA:com ’è –come sarà 1/2
•Com ’è :
gli elenchi riepilogativi comprendono le informazioni
relative agli acquisti e/o alle cessioni di beni in ambito
comunitario.
•Dal 1 gennaio 2010:
gli elenchi riepilogativi conterranno anche le
informazioni relative alle prestazioni di servizio rese e/o
ricevute in ambito comunitario a partire dal 01/01/2010.
•Com ’è :
Cartaceo supporto magnetico (floppy) telematico
•Dal 1 gennaio 2010:
Telematico
Questo adempimento è affidato all’ Amministrazione Centrale
Dichiarazioni INTRA :com ’è –come sarà 2/2
Com ’è :
mensile: entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento
trimestrale: entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento
annuale: entro la fine di gennaio dell ’anno successivo a quello di riferimento
•Dal 1 gennaio 2010:
mensile: entro il 19 del mese successivo al mese di riferimento (es. mensile di gennaio 2010
entro il 19 febbraio 2010)
trimestrale: entro il 19 del mese successivo al trimestre di riferimento (es. I trimestre 2010
entro il 19 aprile 2010)
Noi saremo contribuenti mensili: la data del 19 è oggetto di discussione
I nuovi modelli prevedono
•
•
•
•
•
•
•
Frontespizio unico per beni e servizi
Intra1 (Cessioni di beni e servizi resi)
Intra2 (Acquisti di beni e Servizi ricevuti)
SEZIONE 1 E SEZIONE 2: BENI
Intra1Bis (cessioni di beni nel periodo di riferimento)
Intra2Bis (acquisti di beni nel periodo di riferimento)
..continua…
I nuovi modelli prevedono
• SEZIONE 3 E SEZIONE 4: SERVIZI
• Intra1Quater (Servizi resi nel periodo di riferimento)
• Intra2Quater (Servizi ricevuti nel periodo di
riferimento)
• Intra 1 Quinquies (Rettifiche a servizi resi in periodi
precedenti)
• Intra 2 Quinquies (Rettifiche a servizi ricevuti in
periodi precedenti)
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