D. Lgs. 231/2001:
da novità normativa a strumento gestionale
Torino, 25 marzo 2010 – Torino Incontra
Modello di organizzazione, gestione
e controllo ex D.Lgs. 231/2001
Reati informatici
(art.24-bis)
Dott. Carlo Salomone
REATI INFORMATICI E D.LGS 231/2001
La legge 18/03/2008 n. 48
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a
Budapest il 23 novembre 2001, e norme di
adeguamento dell'ordinamento interno”
ha introdotto nel D.Lgs. 8/06/2001 n 231 il nuovo
art. 24-bis
(Delitti informatici e trattamento illecito di dati quali
reati presupposto)
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ART. 24-BIS. c.1 - ESTRATTO DELLA NORMA
(reati presupposto e sanzioni)
accesso abusivo a sistema informatico o telematico,
intercettazione , impedimento, interruzione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche
installazione di apparecchiature atte a intercettare
comunicazioni informatiche o telematiche
danneggiamento di informazioni dati programmi sistemi
informatici o telematici,
sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote
interdittive: di esercizio attività,
sospensione/revoca licenze, ecc. funzionali illecito,
divieto pubblicizzare beni e servizi
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ART. 24-BIS. c.2 - ESTRATTO DELLA NORMA
(reati presupposto e sanzioni)
detenzione abusiva di codici di accesso
installazione di apparecchiature (…) atte a interrompere
e danneggiare – sistemi informatici e telematici
sanzione pecuniaria sino a trecento quote
interdittive: sospensione/revoca licenze, ecc. funzionali illecito,
divieto pubblicizzare beni e servizi
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ART. 24-BIS. c.3 - ESTRATTO DELLA NORMA
(reati presupposto e sanzioni)
falsità relative a documento informatico
frode del certificatore
sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
interdittive: divieto contrattare con PA, eccetto per
ottenimento pubblico servizio
esclusione agevolazioni, finanziamenti, ecc.
eventuale revoca dei concessi
divieto pubblicizzare beni e servizi
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REATI INFORMATICI E D.LGS 231/2001
Altri reati informatici (non inseriti nell’art. 24 bis)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.) ai danni di Stato o ente pubblico
(in art. 24 D.Lgs 231/2001)
- Violazione diritto d’autore (artt. 171 …, -bis, -ter, -septies, -octies
(Legge 22/04/1941) (in art. 25-novies D.Lgs 231/2001, introdotto
dalla legge 23 luglio 2009 n. 99)
Reati informatici non inclusi nel D.LGS 231/2001
- Frode informatica non ai danni di Stato o ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di
comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-sexies c.p).
- Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica
sull’identità o su qualità personali proprie o di altri (Art. 495-bis)
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REATI INFORMATICI E D.LGS 231/2001
ALCUNE DEFINIZIONI
REATO INFORMATICO
Reato commesso per mezzo di sistemi informatici e/o telematici
e/o per cui vi siano prove in formato elettronico (“Convenzione di
Budapest”)
SISTEMA INFORMATICO
Qualsiasi apparato in grado di svolgere funzioni autonome di
elaborazione, anche se minime
SISTEMA TELEMATICO
Gruppo di apparecchiature interconnesse, una o più delle quali,
per mezzo di un programma, compiono l’elaborazione
automatica di dati (“Convenzione di Budapest”)
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REATI INFORMATICI E D.LGS 231/2001
COLLOCAZIONE
- falsità: riferita ai documenti informatici
- violazione di domicilio: accesso abusivo, detenzione/diffusione
di codici di accesso, diffusione di hardware/software atti a
danneggiare/interrompere sistemi informatici/telematici
- inviolabilità dei segreti: intercettazione, interruzione,
impedimento di comunicazioni informatiche/telematiche,
installazione di apparecchiature di intercettazione
- danneggiamento: di informazioni, dati, sistemi informatici e
telematici, “semplici” e di “pubblica utilità”
- truffa: frode informatica, effettuata alterando/operando su
informazioni, dati sistemi informatici/telematici
frode informatica del certificatore di firma elettronica
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REATI PRESUPPOSTO
Falsità in documenti informatici
(art. 491-bis c.p.)
E’ il delitto di commissione di falsità, secondo i seguenti articoli del c. p.
476-481 Falsità materiale, ideologica commessa da pubblico ufficiale
482-483 Falsità materiale, o ideologica in atto pubblico, di privato
484-488 Falsità in registri, scritture private, fogli firmati in bianco
489
Uso di atto falso
490
Soppressione di atto vero
su un documento informatico, definito dal D.Lgs 7/03/2005 n. 82 Art. 1 P
(Codice Amministrazione Digitale) e successive integrazioni,
“... la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”
Punti rilevanti del nuovo art. 491-bis (da Legge 18/03/2008 n. 48)
• non più legame al supporto fisico
• efficacia probatoria: allineamento al C.A.D.: “firma elettronica qualificata”
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REATI PRESUPPOSTO
Accesso abusivo ad un sistema informatico o
telematico
(art. 615-ter c.p.)
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o
telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene
contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è
punito con la reclusione fino a tre anni.
Aumenti di pena (da uno da uno a cinque anni) se reo
1) è pubblico ufficiale (…), abusa dei poteri / viola doveri di funzione o
servizio, è investigatore privato (anche abusivo), operatore del sistema;
2) usa violenza sulle cose o alle persone, è palesemente armato;
3) distrugge o danneggia il sistema, ne interrompe il funzionamento,
distrugge o danneggia dati, informazioni programmi in esso contenuti.
Se si tratta di sistemi informatici o telematici di interesse militare o
pubblico pena rispettivamente da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
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REATI PRESUPPOSTO
Accesso abusivo ad un sistema informatico o
telematico
(art. 615-ter c.p.)
Figure che accedono abusivamente a rete informatica:
• hacker: accede al sistema solo per dimostrarne la violabilità
• cracker: vi accede per danneggiarlo o utilizzarlo indebitamente
Tipologie di accesso abusivo:
a) Accesso a sistema interconnesso a rete (Lan, WAN, Internet) cui NON si è
autorizzati
- caso hacker:
“traccia imbarazzante” per IT, che ripristina / tende a nascondere il fatto
- caso cracker: come hacker, ed inoltre
presenza di danno, talvolta di difficile valutazione, meno nascondibile
In ogni caso esiste un’insufficiente protezione all’accesso (tecnica o pratica)
oppure dolo dall’“interno”, che ha rivelato/facilitato le modalità di accesso
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REATI PRESUPPOSTO
Accesso abusivo ad un sistema informatico o
telematico
(art. 615-ter c.p.)
Tipologie di accesso abusivo (segue):
b) Accesso a sistema di cui si dispone validamente delle credenziali, ma per
funzioni diverse dall’accesso effettuato
- normalmente può essere un dipendente o collaboratore infedele
- frequentemente: è “impersonamento” di collega autorizzato, conoscendone
illecitamente le credenziali
- è restare all’interno di un sistema contro la volontà (“policy”) del
responsabile (amministratore IT)
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REATI PRESUPPOSTO
Detenzione e diffusione abusiva di codici di
accesso a sistemi informatici o telematici
(art. 615-quater c.p.)
ottenere illecitamente, riprodurre, diffondere codici, parole chiave, ecc. per
oppure
fornire indicazioni idonee a
accedere a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di
sicurezza
per ottenere profitto o arrecare danno
Sanzioni:
reclusione sino ad un anno e multa sino a euro 5.164
aggravanti (pubblico ufficiale, operatore di sistema, sistemi di “pubblica utilità”)
reclusione da uno a due anni e multa da euro 5.164 a euro 10.329
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REATI PRESUPPOSTO
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o
programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o
telematico
(art. 615-quinquies)
procurare produrre riprodurre diffondere apparecchiature, dispositivi,
programmi informatici (“virus” e “malware” in generale)
con lo scopo di
- danneggiare sistema informatico o telematico, informazioni,
dati programmi
- interromperne/alterarne il funzionamento
Sanzioni:
reclusione fino a due anni, multa sino a euro 10.329.
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REATI PRESUPPOSTO
Art. 615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a
sistemi informatici o telematici )
Art. 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o
programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un
sistema informatico o telematico )
- permettono l’accesso abusivo (615-ter)
- cui può seguire danneggiamento (artt. 635-bis, ter, quater, quinquies), o
intercettazione di comunicazioni (617-quater) , o installazione di
apparecchiature di intercettazione di comunicazioni (617-quinquies)
- in particolare il 617-quinquies, in quanto si installino dispositivi, può indicare
una insufficiente protezione fisica di sistema e rete.
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REATI PRESUPPOSTO
Intercettazione, impedimento, interruzione
illecita di comunicazioni
informatiche/telematiche (art. 617-quater c.p.)
intercettare, impedire, interrompere comunicazioni da/tra sistema/i
informatici o telematici
rivelare al pubblico il contenuto parziale/totale delle comunicazioni
NB
- comunicazioni: trasmissioni di dati suoni immagini programmi via
sistemi ICT
- requisiti: fraudolenza; rivelazione “al pubblico”
Sanzioni: (querela) reclusione da sei mesi a quattro anni.
ma procedimento d’ufficio se pubblico ufficiale, operatore di sistema,
sistemi di “pubblica utilità”, investigatore privato (anche abusivo)
reclusione da uno a cinque anni
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REATI PRESUPPOSTO
Installazione di
apparecchiature atte ad intercettare, impedire
o interrompere comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
illegalmente installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire
o interrompere comunicazioni di sistema informatico o telematico o di
più sistemi
NB
- comunicazioni: trasmissioni di dati suoni immagini programmi via
sistemi ICT
- installazione: è sufficiente la funzionalità dell’apparato, anche se non
attivo o utilizzato
Sanzione: reclusione da uno a quattro anni
Aggravanti: pubblico ufficiale, operatore di sistema, sistemi di
“pubblica utilità”, investigatore privato (anche abusivo):
reclusione da uno a cinque anni
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REATI PRESUPPOSTO
Danneggiamento
di dati e sistemi informatici e telematici
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici
(art. 635-bis c.p.)
distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni,
dati o programmi informatici altrui
Sanzione (querela) reclusione da 6 mesi a tre anni
Aggravanti (d’ufficio) violenza, oper sistema, reclusione da uno a quattro anni
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
(art. 635-quater c.p.)
tramite condotte di cui all’art. 635-bis, o con introduzione/trasmissione di dati,
informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere inservibili
sistemi informatici o telematici altrui, ostacolarne il funzionamento
Sanzione reclusione da uno a cinque; aumento per aggravante
Nb: sono reati di evento (è necessario il verificarsi del danno)
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REATI PRESUPPOSTO Danneggiamento dati o
sistemi informatici/telematici di pubblica utilità
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici di pubblica utilità
(art. 635-ter c.p.)
commettere fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o
sopprimere informazioni, dati o programmi informatici usati da / pertinenti a
Stato, ente pubblico o di pubblica utilità
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di
pubblica utilità
(art. 635-quinquies c.p.)
commettere azioni di cui art. 635-quater dirette a distruggere, danneggiare,
rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Nb
- delitto di attentato (non necessario il verificarsi dell’evento dannoso)
- delitto aggravato se l’evento si verifica;
aggravanti: violenza / operatore di sistema
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REATI PRESUPPOSTO
Art. 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche)
Art. 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare,
impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)
Art. 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici)
Art. 635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di
pubblica utilità)
Art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Art. 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di
pubblica utilità)
- Presuppongono l’accesso abusivo (615-ter)
- In sintesi si prevengono se la protezione del sistema ne regola l’ingresso e
l’uscita
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REATI PRESUPPOSTO
Frode informatica del soggetto che presta
servizi di certificazione di firma elettronica
(art. 640-quinquies c.p.)
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica,
il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla
legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro
ELEMENTI CARATTERIZZANTI:
- reato proprio (possibilità di concorso), dolo specifico
- si riferisce ad ente che rilasci certificati digitali qualificati ai sensi del
D.Lgs 7/03/2005 n. 82 (Codice Amministrazione Digitale)
- norme rilascio certificato: (…) identificazione soggetto, pubblicazione,
CRL, non essere depositario dati per creazione firma digitale titolare
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CORRELAZIONE E CONCORSO TRA I REATI
detenzione
codici
615-quater
accesso
abusivo
615-ter
diffusione
hw/sw dannosi
615-quinquies
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CORRELAZIONE E CONCORSO TRA I REATI
danneggiamento
dati/programmi
635 bis ter
intercettazione
interr comunic
617 quater
accesso
abusivo
615 ter
danneggiamento
sistemi info/tele
installazione
appar intercett
617 quinquies
635 quater quinquies
Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001” 25 marzo 2010 – Torino –
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CORRELAZIONE E CONCORSO TRA I REATI
accesso
abusivo
615-ter
Falsità
Documento
informatico
491-bis
detenzione
codici
615-quater
frode
informatica
640-ter
Reati compiuti attraverso l’uso di sistema informatico
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CORRELAZIONE E CONCORSO TRA I REATI
Alcune Sentenze Cassazione 1993-2009 su reati informatici
41
viste, di cui
18
7
con attribuzione responsabilità penale per un solo reato informatico
con attribuzione responsabilità penale per due reati informatici, tutte con 615-ter
Frequenza
5
11
5
0
4
1
articolo
491-bis
615-ter
615-quater
615-quinquies
617-quater
617-quinquies,
Frequenza
1
0
0
0
5
0
articolo
635-bis
635-ter
635-quater
635-quinquies
640-ter
640-quinquies
Fonte: interrogazione non esaustiva di banche dati giurisprudenza
Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001” 25 marzo 2010 – Torino –
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AREE A RISCHIO – ASPETTI GENERALI
LA POSSIBILITA’ DI COMMETTERE REATI INFORMATICI
E’ CONNESSA ALL’USO DEI SISTEMI INFORMATICI E
TELEMATICI,
DIFFUSI IN OGNI AMBITO AZIENDALE E
ORGANIZZATIVO.
Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001” 25 marzo 2010 – Torino –
Relazione del Dott. Carlo Salomone
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AREE A RISCHIO – PRESUPPOSTI
falsità di documenti informatici (art. 491-bis)
Presenza di documenti informatici nei processi
dell’ente
di enti esterni cui vi è prassi di accesso
reati connessi all’accesso (art. 615-ter, art. 615-quater)
Accesso dall’esterno al sistema da parte di soggetti esterni al’ente (es.
siti web informativi, di e-commerce; di consultazione ed interazione)
Accesso dall’esterno al sistema da parte di soggetti appartenenti
all’ente (es. reti private virtuali, o “ VPN”)
Prassi nei processi dell’ente di accesso a ambienti informatici e
telematici interni e/o esterni
Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001” 25 marzo 2010 – Torino –
Relazione del Dott. Carlo Salomone
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AREE A RISCHIO – PRESUPPOSTI
reati di intercettazione, interruzione, impedimento di
comunicazioni
(art. 617 quater, art. 617-quinquies)
reati di danno a sistemi informatici e telematici in senso lato
(art. 615-quinquies) (virus informatici e simili)
(art. 635-bis, art.635-quater) (danneggiamento a soggetti privati)
(art. 635-ter, art.635-quinquies) (danneggiamento a soggetti
pubblici o di pubblica utilità)
i presupposti sono gli stessi dei reati di accesso
frode informatica del certificatore (art.640-quinquies)
sussistenza dello status di ente certificatore (DPR 28/12/2000, n. 445)
(al fine della possibilità di commissione del reato proprio)
nb: il reato può essere commesso in concorso da altri soggetti
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MODELLO ORGANIZZATIVO
CODICE ETICO
• inserire nel Codice Etico-Comportamentale principi e valori per l’utilizzo della
strumentazione informatica nello svolgimento della sua attività;
• recepire nel Codice Etico-Comportamentale, almeno come richiamo, le
modalità di utilizzo e le linee-guida di impiego degli strumenti informatici
contenute nel Documento di Policy Aziendale sull’informatica
• inserire nei contratti con “esterni” l’impegno al rispetto del Codice Etico
In particolare occorre
a) definire e regolamentare affidamento/custodia degli strumenti informatici;
b) definire e regolamentare i limiti di utilizzo degli strumenti informatici (di
norma solo per attività lavorative e non per personali)
c) disporre regole sull’utilizzo di dispositivi e di credenziali di accesso e loro
utilizzazione, compreso l’uso delle aree dei server aziendali;
d) definire e regolamentare le modalità di produzione della documentazione,
anche in forma cartacea, e della loro custodia;
e) definire e regolamentare l’impiego della rete internet e della posta elettronica
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MODELLO ORGANIZZATIVO
ANALISI DEI RISCHI
Nell’effettuare la mappatura delle aree di rischi occorre considerare che
a) l’utilizzo della strumentazione informatica coinvolge ogni area
e processo
b) sono rilevanti le capacità informatiche singole
c) la commissione di reati informatici presupposti può avvenire sia con i
mezzi informatici aziendali che di proprietà singola
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MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONE DEI RISCHI
Introdurre limitazioni all’uso degli strumenti informatici tramite strumenti
tecnici:
a) Limiti navigazione internet, via proxy, firewall, filtri accesso siti web
b) blocco chat e messaging, programmi social network
c) impedire installazione programmi da parte utenti (nb “licenze”)
d) registrazione delle attività (Log) cfr. provvedimento Garante Privacy
del 27/11/2008 (Misure … prescritte ai titolari dei trattamenti … circa
… attribuzione funzioni a amministratori di sistema)
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MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONE DEI RISCHI
Definizione dei protocolli penal-preventivi:
• definizione e pubblicizzazione di specifiche deleghe nelle varie
aree aziendali (in particolare, nell’area Informatica), con
precisa specificazione di poteri e responsabilità dell’amministratore
di sistema e dei suoi collaboratori;
• proceduralizzazione delle attività informatiche, nonché delle altre
attività da considerarsi a rischio-reato, svolte con strumenti informatici;
• definizione di un processo continuo di informazione e di formazione
generalizzato su commissibilità di reati informatici presupposti,
e relative misure di prevenzione
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AREE A RISCHIO – PRINCIPALI RIFERIMENTI
0) TUTTE LE AREE
Accesso ai sistemi ICT aziendali
Uso di posta elettronica
1) CORPORATE GOVERNANCE E DIREZIONE GENERALE
gestione documenti informatici
gestione dati riservati
gestione credenziali e certificati digitali
2) AMMINISTRAZIONE – LEGALE – AFFARI SOCIETARI
gestione documenti informatici
gestione dati riservati
gestione credenziali e certificati digitali per comunicazioni a uffici
pubblici
3) FINANZA E CONTROLLO
processi di pagamento
accesso a sistemi di banche e istituzioni finanziarie
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AREE A RISCHIO – PRINCIPALI RIFERIMENTI
4) COMMERCIALE E VENDITE
accesso a sistemi di clienti e partner commerciali
gestione documenti informatici
5) R&S
accesso a sistemi esterni
gestione documenti informatici
gestione dati riservati
gestione credenziali e certificati digitali
6) RISORSE UMANE
gestione dati riservati, sensibili
7) APPROVVIGIONAMENTO E ACQUISTI
accesso a sistemi di fornitori e partner commerciali
gestione credenziali e certificati digitali per accesso a gare e
processi di e-procurement
gestione documenti informatici
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AREE A RISCHIO – PRINCIPALI RIFERIMENTI
8) PRODUZIONE & LOGISTICA
accesso a sistemi di fornitori, clienti e partner commerciali
gestione credenziali e certificati digitali per comunicazioni a uffici
pubblici (es. dichiarazione al registro INES – EPER [“emissioni
inquinanti industriali”])
10) SICUREZZA FISICA
presidio e protezione fisica infrastrutture ICT
11) ICT
presidio e protezione logica sistemi ICT
gestione documenti informatici
gestione credenziali di accesso ai sistemi ICT interni, esterni
gestione procedure assegnazione credenziali e certificati digitali
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reato informatico - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti