PRINCIPI E STRUMENTI PER GESTIRE UN'ASSOCIAZIONE - 1 2° incontro FARE ASSOCIAZIONE – tutte le informazioni necessarie per aprire e gestire la vostra associazione 21 novembre 2009 GLI ORGANI SOCIALI L’ordinamento interno, (organi sociali, i loro compiti, i loro poteri) delle associazioni, viene stabilite dallo Statuto. (art. 36 c.c.) Di norma sono: 1. L’Assemblea dei soci 2. Il Consiglio direttivo 3. Il Collegio dei revisori dei conti (collegio sindacale) 4. Il Collegio dei probiviri. L’ASSEMBLEA DEI SOCI (1) • L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione poiché rappresenta l’universalità dei soci. • Essa può tenersi in seduta ordinaria e in seduta straordinaria. • L’assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulle modificazioni statutarie, dell’atto costitutivo e dell’oggetto sociale, nonché sullo scioglimento dell’associazione. L’ASSEMBLEA DEI SOCI (2) L’Assemblea ordinaria viene convocata per deliberare (stabilito dallo statuto): • gennaio: approvazione del valore delle quote associative annuali • aprile: approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del consiglio direttivo allegata al bilancio • dicembre: approvazione del bilancio preventivo e del programma sul prossimo anno sociale FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA (1) • L’Assemblea è convocata dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice presidente o da un altro consigliere. • Gli avvisi di convocazione dovranno essere pubblicati con il relativo ordine del giorno presso la sede sociale almeno 15 gg prima di quello fissato dall’assemblea. FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA (2) • Nell’avviso di convocazione dell’assemblea potrà essere già fissato un secondo giorno, in caso la prima convocazione andasse deserta. • L’Assemblea sono presiedute dal Presidente , o in sua assenza, dal Vice presidente o dal consigliere più anziano . FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA (3) • L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti i due terzi dei soci in regola con le quote sociali. • L’Assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il n. dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti. FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA (4) • L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti i due terzi dei soci in regola con le quote sociali. • L’Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita con l’intervento di almeno un terzo e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti. FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA (5) • Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario. • Ad ogni assemblea si dovrà redigere un verbale firmato dal Presidente e dal segretario. • Regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa adottate in conformità allo Statuto, vincolano i soci assenti o dissenzienti. • Possono intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con le quote sociali; ogni socio ha diritto ad un voto (tranne i soci allievi perché minorenni) CONSIGLIO DIRETTIVO (1) • Provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell’associazione. • Viene eletto dall’Assemblea ordinaria. • E’ composto da un numero di soci precisato nello Statuto, che sono rieleggibili e durano in carica usualmente un triennio. • Nella prima riunione il consiglio elegge il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere ed il Segretario. CONSIGLIO DIRETTIVO (2) • Lo statuto attribuisce ad esso i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per buon funzionamento dell’associazione. • Lo statuto fissa le modalità di convocazione, l’eventuale cadenza minima delle riunioni, le maggioranze necessarie per le delibere. CONSIGLIO DIRETTIVO (3) Il Consiglio direttivo delibera: 1. ammissione, recesso ed esclusione dei soci; 2. sull’assunzione, sulle mansioni e sui poteri dei collaboratori; 3. su tutti gli atti di gestione della vita associativa demandati dallo statuto o dall’assemblea. CONSIGLIO DIRETTIVO (4) Compiti del Consiglio direttivo: 1. redigere la bozza del Bilancio preventivo; 2. redigere la bozza del Bilancio consuntivo; 3. redigere la bozza del programma di attività sociale; 4. proporre il valore della quota annuale di iscrizione dei soci. Il PRESIDENTE del Consiglio Direttivo (1) I poteri attribuiti al presidente devono risultare nello Statuto. Di diritto gli spetta: – la firma sociale; – la rappresentanza sociale dell’associazione. Il PRESIDENTE del Consiglio Direttivo (2) Gli spettano i seguenti compiti: – il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione; – eseguire ed accertare l’avvenuta esecuzione delle delibere prese dal consiglio e dall’assemblea. In caso di assenza o impedimento del presidente tali funzioni verranno svolte dal vice presidente. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (1) • Il codice civile non prevede l’obbligo di imporre la nomina del collegio dei revisori dei conti nelle associazioni non riconosciute. • Il collegio dei revisori dei conti è l’organo deputato al controllo della contabilità, dei bilanci consultivi e preventivi. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (2) • Ha l’obbligo di redigere una relazione da allegare al bilancio consuntivo da presentare all’assemblea. • Il collegio dovrà verificare se l’associazione svolge sola attività istituzionale o svolge anche attività commerciale (per quest’ultima sono previste specifiche disposizioni fiscali che comportano pertinenti impegni anche di natura contabile). COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (3) • Il Collegio dei revisori viene nominato dall’assemblea ordinaria, si compone di tre membri effettivi, uno dei quali è presidente e due membri supplenti; normalmente dura in carica un triennio ed è rieleggibile. • Le associazioni che prevedono la presenza di revisori di conti, devono avere statuti sociali che regolamentino questo organo sociale, per evitargli l’impossibilità di operare per mancanza di adeguate disposizioni statutarie. COLLEGIO DEI PROBIVIRI • Il collegio dei probiviri in genere è chiamato a decidere in via inappellabile sulle controversie sorte fra i soci e l’associazione a seconda del dettato dello statuto sociale. LIBRI SOCIALI (1) • Vanno numerati, creare l’intestazione con il nome dell’associazione, la sede legale ed il codice fiscale, il nome del libro. Libri Sociali LIBRO SOCI LIBRO SOCI: è necessario riportare annualmente l’elenco dei soci con i relativi dati anagrafici e la relativa residenza; consigliabile è anche l’iscrizione dell’importo della quota associativa pagata da ciascun socio per garantire una maggiore trasparenza visto che il bilancio annuale dell’associazione, predisposto dagli amministratori e sottoposto all’approvazione dei soci, dovrà contenere il totale delle quote associative incassate che rappresentano una tipica voce dell’attività istituzionale. Libri Sociali LIBRO ASSEMBLEA DEI SOCI (1) • LIBRO ASSEMBLEA DEI SOCI: è in questo libro che devono essere riportate tutte le risultanze delle deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci; ciò significa che sullo stesso dovranno essere trascritti i verbali delle adunanze assembleari. Le deliberazioni dell’assemblea devono infatti constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Libri Sociali LIBRO ASSEMBLEA DEI SOCI (2) Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Pur non essendoci uno specifico obbligo in tal senso, auspicabile è che il libro delle decisioni dei soci includa il rendiconto delle raccolte fondi organizzate dall’ente se presenti, per soddisfare, ancora una volta, esigenze di una sempre maggiore correttezza e trasparenza amministrativa oltre che organizzativa. Libri Sociali LIBRO ASSEMBLEA DEI SOCI (3) Si rammenta che le deliberazioni ricorrenti dell’assemblea dei soci, che devono essere riportate nel libro in oggetto, sono quelle relative all’approvazione del bilancio di esercizio (una volta all’anno), nonché quelle elettive dei rappresentanti dell’associazione. Libri Sociali LIBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO • LIBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: in questo libro, devono essere riportate tutte le risultanza delle deliberazioni assunte dal consiglio stesso. Questo significa che dovrà essere riportato il verbale redatto in occasione della predisposizione del bilancio di esercizio consuntivo e preventivo dell’associazione, le deliberazioni di ingresso di nuovi soci, nonché le deliberazioni di revoca di questi ultimi. Sostanzialmente nel libro degli amministratori dovrà trovare menzione tutto ciò che per statuto è attribuito alla decisione del Consiglio degli amministratori.