La tutela della privacy: gli adempimenti per le aziende Il codice sulla protezione dei dati personali decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 Dr. Giuseppe Trivisonno – Associazione industriali di Vicenza dicembre 2007 Il nuovo “testo unico” legislativo La legge delega n. 676/1996 prevedeva la successiva integrazione e modificazione della legge base n. 675/1996. La legge 24.3.2001 n.127 prevedeva l’emanazione di un testo unico per coordinare tutte le norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali (il termine ultimo alla fine era stato fissato al 30 giugno 2003). In attuazione di queste deleghe è stato emanato il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. “Codice in materia di protezione dei dati personali” Il nuovo “testo unico” legislativo Caratteristiche: Il decreto 196/2003 costituisce un testo unico di norme di rango legislativo (per il solo disciplinare tecnico allegato contenente le norme di sicurezza, l’adeguamento avverrà con decreto ministeriale). Per una serie di materie (tra cui lavoro -art.111- ; internet –art.133- ; marketing -art.140- ) rinvia ad un sistema futuro di autoregolamentazione, mediante “codici di deontologia e buona condotta” (art.12): il rispetto di questi codici costituirà requisito essenziale per la liceità del trattamento. Il nuovo “testo unico” legislativo Caratteristiche: Diviso in tre parti (oltre agli allegati): 1) Principi e regole generali validi per tutti i trattamenti; 2) Disposizioni particolari per specifici trattamenti (lavoro e previdenza sociale; comunicazioni elettroniche ed internet; marketing diretto); 3) Disposizioni sulle azioni a tutela dell’interessato e sistema sanzionatorio. 4) Allegati: fondamentale l’allegato B con il “disciplinare tecnico” sulle misure minime di sicurezza Le principali disposizioni di legge e regolamento ora riunificate, integrate e modificate legge generale sulla privacy (legge n.675/1996 - testo aggiornato e coordinato); regolamento sulle misure di sicurezza minime obbligatorie (Dpr n.318/1999); regolamento per l'ufficio del Garante (Dpr. n. 501/1998); privacy e dichiarazioni fiscali (legge n. 135/1998); privacy e telecomunicazioni (decreto legislativo n.171/1998 – testo aggiornato e coordinato); Altre fonti –non legislative- allegate al codice: i codici deontologici già emanati ed i futuri nuovi codici Le altre disposizioni del Garante: il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea deliberazione del Garante 10 ottobre 2001 n. (clausole contrattuali – tipo); deliberazione del Garante 10 ottobre 2001 n. (trasferimento negli USA e accordo “safe harbor”); deliberazione del Garante 10 ottobre 2001 n. (trasferimento dati in Svizzera); deliberazione del Garante 10 ottobre 2001 n. (trasferimento dati in Ungheria) Deliberazione del Garante 30 aprile 2003 (trasferimento dati in Canada) 35 36 37 38 Le altre disposizioni del Garante: il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (artt. 26 e 27) Autorizzazioni generali del Garante (art.40 e 41 – 1°comma): sono le “linee guida” per il lecito trattamento dei dati. Il rispetto di tali condizioni costituisce sempre condizione di legittimità nel trattamento di questo tipo di dati in azienda. Il campo di applicazione del codice (art. 5) I trattamenti di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuati da chi è stabilito nel territorio italiano. I trattamenti effettuati da chi è stabilito in un paese extra UE, ma che impiega strumenti ubicati nel territorio italiano (designazione di un rappresentante stabile nel territorio italiano) Le definizioni (art.4) "Dato personale": qualunque informazione su persone, società, enti od associazioni identificato od identificabile (art. 4 lett. b), anche di tipo valutativo (art. 8-4°comma). “dati sensibili” (art.4 lett. d), tra cui quelli sullo stato di salute, l'adesione a partiti, sindacati, sulle convinzioni religiose…; “dati giudiziari” ricavati dal casellario giudiziale (art.4 lett. e) o idonei a rivelare la qualità di imputato od indagato; Le definizioni altri dati che presentano rischi specifici”: I dati che presentano rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità dell’interessato. Questi dati possono essere trattati solo nel rispetto di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante : l’interpello (art. 17); "trattamento": qualsiasi operazione su dati personali (tra i quali la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la consultazione la comunicazione, la cancellazione ....) Le definizioni “Comunicazione”: il dare conoscenza dei dati a uno o più soggetti determinati, diversi dallo stesso interessato, dal rappresentante nello stato del titolare, dal responsabile del trattamento e dagli incaricati (Il dato “esce” definitivamente dall’impresa). Nuove definizioni per le misure di sicurezza e per il trattamento nell’ambito delle “comunicazioni elettroniche”. I dati sensibili in azienda I dati sensibili possono essere trattati in azienda per assolvere ad obblighi: ƒ previsti dalla normativa previdenziale ed assistenziale, ƒ in materia di igiene e sicurezza, ƒ di tutela della salute, ƒ fiscale. I dati sensibili in azienda A seconda della tipologia di dati, possono essere trattati diversi dati sensibili: ƒ per le "convinzioni religiose" : i dati per la fruizione di permessi e festività religiose o di servizi mensa; ƒ per l' "adesione a partiti o sindacati" : i dati per la fruizione di permessi od aspettative per incarichi politici, i dati per gli incarichi sindacali, per le tratttenute sindacali; ƒ per i "dati sullo stato di salute" : i dati per malattie anche professionali, infortuni; Le definizioni: le figure aziendali principali “interessato”: la persona fisica, la società, l’ente cui si riferiscono I dati (titolari dei diritti di tutela); "titolare del trattamento“ (artt.4 lett.f e.28): l'impresa (ovviamente, sul piano penale, tramite il legale rappresentante dell'impresa); "responsabile del trattamento“ (artt. 4 lett.g e 29): la/le persone fisiche o giuridiche idonee eventualmente preposte dal titolare all'applicazione della legge ivi compreso il profilo della sicurezza (il caso dei gruppi di aziende). Le definizioni: le figure aziendali principali "incaricato del trattamento“ (artt. 4 lett. h e 30): solo persone fisiche ( dipendenti, collaboratori…) incaricate per iscritto dal titolare o dal responsabile di compiere un determinato trattamento; Incaricati della custodia delle copie delle credenziali per l’autenticazione (punto 10 disciplinare tecnico all. B). Principi Diritto alla protezione dei dati personali Tutela dei diritti delle persone alla riservatezza nel trattamento dei loro dati (art. 2); Principi di semplificazione nell’attuazione degli obblighi di legge e di necessità nel trattamento (art.3); n.b: i dati trattati in violazione dei principi e delle regole fondamentali non possono essere utilizzati (art. 11-2°comma). Principi Regole precise nel modo di trattare i dati (art.11); Introduzione obbligatoria di un sistema complesso di misure di sicurezza (artt. 31-36 e disciplinare); Responsabilita' civile per danni da“attività pericolosa”e per danni non patrimoniali in caso di violazione dei principi dell’art.11 (art.15 ). Opportunità Razionalizzazione del sistema di gestione e trattamento dati aziendali; Tutela del know-how aziendale e del patrimonio aziendale; Riduzione rischi penali e patrimoniali (pirateria informatica, reati informatici, responsabilità amministrativa delle società – d.lgs. n. 231/2001) Gli ambiti di intervento in azienda Rapporti con l'interessato Rapporti con l'autorita' garante Organizzazione aziendale Rapporti con l'interessato Informazione (art.13) Consenso (artt.23-24 e 26) Diritti dell’interessato e accesso ai dati (artt. 7-8-9-10) Rapporti con l'interessato: il consenso N.B. L'adempimento dell’obbligo del consenso è determinato dalla natura dei dati particolari ( sensibili e del casellario) o "comuni“ che vengono trattati. Previsti casi di esonero dal consenso che possono riguardare anche i dati sensibili (art. 26-4°comma). N.B.: il Garante può individuare prescrizioni e misure per il trattamento degli “altri dati che presentano rischi specifici” (art. 17), anche a seguito di uno specifico atto di interpello. Informazione all'interessato (art.13) Preventiva, orale o scritta. Contenuti: finalità e modalità del trattamento; natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere; ambito di comunicazione e/o diffusione dei dati e le categorie di incaricati e/o responsabili che trattano i dati (novità del codice ); Informazione all'interessato (art.13) diritti riconosciuti all'interessato - art.7; Identificazione del titolare (eventuale rappresentante nel territorio); analoghe indicazioni del responsabile del trattamento (se nominato); se più di uno è sufficiente indicarne uno,eventualmente quello designato a curare I rapporti con gli interessati. Per i dati raccolti presso terzi: specificate le categorie di dati trattati (novità del codice). Consenso dell'interessato - dati “comuni” non sensibili (artt. 23 e 24) Il consenso: deve essere espresso e specifico determinati trattamenti individuati; documentato per iscritto; collegata alla informazione fornita; consenso totale o parziale. per Consenso dell'interessato - dati “comuni” non sensibili (artt.23 e 24) in molti casi non è necessario: dati trattati per adempiere ad obblighi normativi; esecuzione di obblighi derivanti da un contratto o per l’esecuzione di specifiche richieste precontrattuali dell’interessato; dati di "pubblica conoscibilità"; dati relativi all‘attività economica (dati per finalità "normali" su clienti e fornitori); “legittimo interesse” del titolare del trattamento ( le ipotesi vengono individuate dal Garante per singole situazioni): il “bilanciamento degli interessi” Consenso dell'interessato e trattamento lecito dei dati sensibili (art.26) In via generale, deve essere sempre prestato e scritto; deve essere collegato e coerente con la informazione fornita; deve rispettare i casi ammessi e le prescrizioni disposte con le autorizzazioni generali del Garante (art.40): in alcuni casi il trattamento è ammesso anche senza consenso, ma sempre nel rispetto delle autorizzazioni del Garante (per i rapporti di lavoro, è una novità del codice). Area aziendale principalmente interessata: area personale; Consenso e attività pubblicitaria e di comunicazione commerciale (art. 130) Alcuni sistemi particolarmente “invasivi” (sistemi automatizzati) di invio di materiale pubblicitario, di comunicazione commerciale e di vendita diretta sono sottoposti a particolari cautele: a) è sempre necessario il consenso del destinatario b) il destinatario ha il diritto di opporsi al trattamento in ogni momento (art.7-4°) Consenso e attività pubblicitaria e di comunicazione commerciale (art. 130) Queste regole valgono anche per le comunicazioni con e-mail, telefax, sms e mms (consenso preventivo: sistema “opt-in”); Tuttavia, nel caso di uso di e-mail di clienti per proporre nuovi servizi o beni analoghi a quelli già forniti non è necessario un preventivo consenso (art. 130-4°), purchè l’interessato sia adeguatamente informato, fin dal momento della raccolta iniziale dell’indirizzo, anche del diritto gratuito di opporsi. Trattamento dati giudiziari (art.27) Il trattamento di dati giudiziari è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge od autorizzazione del Garante (ora: autorizzazione n.7) Principio: trattamento strettamente necessario ad obblighi previsti dalla legge, da norme comunitarie, regolamenti, contratti collettivi anche aziendali, ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro. Diritti dell’interessato e accesso ai dati (art. 7) Accesso ai dati (art.7) Cancellazione, trasformazione, blocco, aggiornamento e rettifica (rettifica esclusa per i dati valutativi); opposizione al trattamento. Modalità: richiesta informale al titolare o responsabile; riscontro alla richiesta Rapporti con il Garante; la notificazione – regime “vecchio” legge n. 675/1996 Notificazione generale preventiva (art.7) Notificazione per trasferimento dati all'estero (art.28) Notificazione cessazione trattamento (art.16) Comunicazione obbligatoria delle variazioni Collaborazione con il garante (artt.29-32-37-39) La notificazione – il nuovo regime (artt. 37-39) Non esiste più un obbligo generalizzato, bensì un adempimento limitato ad alcuni casi di trattamento tra i quali (art. 37); a) dati che indicano la posizione geografica di persone ed oggetti mediante reti di comunicazione elettronica (badgecarte aziendali-teleallarme…?); b) dati sensibili in banche dati per selezione del personale per conto terzi (servizi per gruppi aziendali ?), dati sensibili per ricerche di mercato, per profilo o personalità dell’interessato(fidelizzazione clienti-qualità fornitori ?), per monitorare i servizi di comunicazione elettronica (utilizzi di internet e della posta elettronica ?) c) Dati in banche dati specifiche per solvibilità,situazione patrimoniale -“centrali rischi”- (gestione recupero crediti e scadenzari ?). La notificazione – il nuovo regime (artt. 37-39)- esoneri Il Garante, avvalendosi della facoltà prevista al 2°comma dell’art.37, ha emanato un provvedimento generale (delibera n.1 del 31.3.2004 e provv. 23.4.2004), per escludere espressamente una serie di ipotesi che –potenzialmente- rientravano nei trattamenti soggetti a notifica, tra gli altri: a) Lett.a: trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di mezzi di trasporto, per garantire la sicurezza; b) Lett d: trattamenti elettronici di dati valutativi dei dipendenti per la gestione del rapporto di lavoro; c) Lett. d: Utilizzo di cookies temporanei per facilitare la navigazione nel sito; Segue - esoneri d) Lett. e: trattamento di dati sensibili per la selezione del personale per gruppo societario; e) lett.f: trattamenti su banche dati elettroniche per la gestione “economica” del cliente; f) lett. f: trattamenti su banche dati per la gestione “economica” del rapporto di lavoro; g) Lett f: : sistemi di videosorveglianza per la tutela del patrimonio e delle persone; La notificazione – il nuovo regime Notifica unica iniziale (entro il 30.4.2004 per i trattamenti antecedenti al 1.1.2004) per tutti i trattamenti (anche per I trasferimenti all’estero); variazione di notifica in caso di variazione elementi notificati o cessazione trattamento; solo in forma telematica con firma digitale su modello predisposto dal Garante (diritti di segreteria: 150 €); in assenza dell’obbligo di notifica, le notizie del modello devono essere a disposizione di chi ne fa richiesta (art. 38 - 6°comma). Il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea (artt.43, 44 e 45) Il trasferimento è consentito: consenso espresso dell’interessato (scritto per i dati sensibili); necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto (di lavoro o commerciale) o per l’esecuzione di specifiche richieste precontrattuali dell’interessato o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato; dati di persone giuridiche, enti od associazioni, Il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea (artt.43, 44 e 45) In alternativa: autorizzazioni del Garante (individuazione di clausole contrattuali-tipo da parte della UE, e dei Paesi con livelli di protezione adeguato): 1. Accordo “safe harbor” per le imprese USA (provv. n.36); 2. Autorizzazione Ungheria, Svizzera e Canada (nn. 37 e 38 del 2001; n. 6 del 2003); 3. Clausole contrattuali tipo tra “esportatore” di dati e il destinatario nel Paese extra UE (n. 35/2001 e 3/2002 per il trasferimento a responsabili). N.B.: notifica al Garante solo insieme all’eventuale notifica generale del trattamento (se dovuta) le autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili Attuazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali periodiche del Garante per il trattamento di dati sensibili (art.26 e 40); Le autorizzazioni rappresentano le “linee guida” per effettuare trattamenti leciti e legittimi di questi particolari dati; Per le aziende sono rilevanti sopratutto le autorizzazioni n.1 (rapporti di lavoro) e n. 2 (dati sanitari) del 2007. N.B.: le autorizzazioni generali del 2007 sono valide fino al 30 giugno 2008 L’ autorizzazione n. 1 (rapporti di lavoro) Dati relativi a: 1. Dipendenti (anche lavoro a progetto, formazione e lavoro, apprendistato, di inserimento, tirocinio…); 2. Collaboratori, agenti e rappresentanti,collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi in genere); 3. Persone munite di cariche sociali; 4. Terzi danneggiati nell’attività lavorativa. Finalità: Adempimento di obblighi legislativi (norme comunitarie, leggi, regolamenti,contratti collettivi di lavoro anche aziendali) compresa la materia fiscale, previdenziale,antinfortunistica , la tutela della salute. L’ autorizzazione n. 1 (rapporti di lavoro) Finalità: In genere per scopi legittimi connessi alla contabilità ed alla corrsponsione di stipendi, assegni, premi, emolumenti; Per far valere un diritto in sede giudiziaria, nelle procedure di conciliazione ed arbitrato e nelle sedi amministrative; Per obblighi connessi a contratti di assicurazione su rischi (antinfortunistica,malattie professionali o per r.c. terzi); Per pari opportunità. Per sopi legittimi individuati negli statuti delle associazioni dei datori di lavoro o nei contratti colletivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro L’ autorizzazione n. 1 (rapporti di lavoro) Categorie di dati: dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati per fruire di permessi e festività religiose o di servizi di mensa, nonchè la manifestazione dell'obiezione di coscienza; dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale, i dati concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici (ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali), nonchè i dati sull’ attività o sugli incarichi sindacali, ovvero alle trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali; L’ autorizzazione n. 1 (rapporti di lavoro) Categorie di dati: dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati raccolti in riferimento a malattie anche professionali, invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all'idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni o all'appartenenza a categorieprotette, i dati contenuti nella certificazione sanitaria attestante lo stato di malattia, anche professionale, o comunque relativi anche all’indicazione della malattia come specifica causa di assenza del lavoratore. L’ autorizzazione n. 1 (rapporti di lavoro) Modalità di trattamento: il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalitàindicate; La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato, in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenirne la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati. I dati sullo stato di salute possono essere comunicati solo tramite un medico; I dati che non risultano più pertinenti o necessari non possono più essere utilizzati, salvo per l’eventuale conservazione imposta da legge o dall’atto che li contiene. L’autoregolamentazione: i“codici di deontologia” (art. 12) Il rispetto dei codici costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento Alcuni settori (regolati nella parte II del codice privacy) interessati: Rapporto di lavoro (trattamenti necessari per finalita' previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, comprese le modalita' per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso, e per la ricezione di “curricula” contenenti dati personali anche sensibili (art.111); L’autoregolamentazione: i“codici di deontologia” (art. 12) Direct marketing e pubblicità (invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, prevedendo anche forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni (art.140); Videosorveglianza: trattamento dati con strumenti elettronici di rilevamento delle immagini (art. 134); “centrali rischi” e banche dati sul comportamento debitorio (artt.117 e 119); L’autoregolamentazione: i“codici di deontologia” (art. 12) servizi telematici e di comunicazione elettronica (internet e telefonia) (regole per garantire un’adeguata informazione agli utenti mediante informative on line interattive- art. 133); Informazione commerciale (anche mediante forme semplificate di informativa – art. 118). Tutti I “codici deontologici” dovranno seguire le indicazioni contenute in una serie di raccomandazioni del consiglio d’europa Organizzazione aziendale: adempimenti Adozione di idonee misure di sicurezza (art.31); adozione minima obbligatoria di alcune misure fissate dal codice, (con le modalità del disciplinare tecnico allegato: artt. 33 – 36); Inosservanza: sanzioni penali ed amministrative: art. 169; responsabilità patrimoniale: art. 15; Organizzazione aziendale: adempimenti designazione ed istruzioni scritte da parte del titolare o responsabile degli incaricati (art.30); Eventuale nomina per iscritto del/i responsabile/i del trattamento(art.29); nomina del custode delle chiavi (disciplinare tecnico punto 10); Obbligo di verifica periodica del titolare sull’operato del/dei responsabili (art. 29 u.c.) organizzazione aziendale le funzioni interne Titolare del trattamento (art.28): la persona giuridica; responsabile del trattamento (art.29); ƒ nomina facoltativa, ƒ capacità professionale, ƒ responsabilità penale, ƒ Poteri (delega aziendale) organizzazione aziendale le funzioni interne incaricati del trattamento (art.30); ƒ funzione obbligatoria, ƒ Designazione ed istruzioni scritte relative anche alle misure di sicurezza (punti 9 e 10 del disciplinare); In alternativa alla designazione nominale ed individuale: preposizione di una persona ad un’unità per la quale sono state date per iscritto istruzioni (es. mansionari) sull’ambito del trattamento “istruzioni per funzioni” (art.302°comma) organizzazione aziendale le funzioni interne amministratore di sistema: figura prevista dal dpr. 318/1999 ora abrogato; opportuno, comunque attribuire compiti specifici al responsabile del sistema informatico; custode delle chiavi; ƒ gestione del sistema delle password (all. B disciplinare, punto 10); ƒ Accesso “necessario” ai dati ed informativa all’incaricato dell’intervento effettuato. organizzazione aziendale - le misure di sicurezza (art. 31) i dati devono essere custoditi in modo da ridurre al minimo i rischi di: ƒ distruzione e perdita anche accidentale; ƒ accesso non autorizzato; ƒ trattamento non consentito o difforme dalle finalità dichiarate. la tutela si ottiene con misure di sicurezza adeguate alle conoscenze tecniche organizzazione aziendalele misure di sicurezza in generale le misure di sicurezza minime sono elencate nel codice (parte I, tit. V, capo II, artt. 33 e ss.) e dettagliate nelle modalità di attuazione nel disciplinare tecnico (all. B), che può essere aggiornato, in base all'evoluzione della tecnica, con decreto ministeriale; l'adozione di un sistema idoneo di misure di sicurezza (non solo di quelle minime) garantisce l'integrità dei dati trattati in azienda e riduce il rischio di responsabilità civile. organizzazione aziendale - le nuove misure di sicurezza minime Termine per l'adeguamento alle nuove misure minime obbligatorie individuate con il codice (e non previste nel precedente dpr 318/1999): 31 marzo 2006 (anche per la redazione o l’aggiornamento del DPS); In caso di difficoltà “tecniche”oggettive all’adeguamento: a) Autodichiarazione con data certa; b) Adozione, comunque, entro il 31 marzo 2006 di tutte le misure tecnicamente possibili e adozione delle restanti entro il 30.6.2006. organizzazione aziendale - le nuove misure di sicurezza minime Sistema di autenticazione informatica: punti 111(“abbinata” user id e password); Sistema di autorizzazione: punti 12-14(definizione dei profili di autorizzazione anche per funzioni e/o gruppi omogenei) Altre misure informatiche: punti 15-18(antivirus, back up…); Documento programmatico sulla sicurezza: punto 19; Altre misure informatiche per dati sensibilie giudiziari: punti 20-24; Misure legali-societarie: punti 25-26;(relazione bilancio e dichiarazione conformità); Misure per trattamenti cartacei: punti 27-29. Le situazioni particolari più ricorrenti in azienda La videosorveglianza; Le linee guida sul rapporto di lavoro privato; La regolamentazione di internet e della posta elettronica; I curricula e gli annunci di lavoro; L’utilizzo delle impronte digitali e dei dati biometrici in genere; Il marketing e la profilazione. Le situazioni particolari più ricorrenti in azienda I provvedimenti “generali “del Garante • Emanati in base all’art. 154 – 1°comma lettere c) e d) e in base all’art. 24, lett g) “bilanciamento degli interessi”. Le pronunce del Garante su casi singoli • Basati su specifici ricorsi, reclami o segnalazioni (artt. 141 e 143) I provvedimenti “generali” del Garante sul rapporto di lavoro In assenza dei “codici deontologici”, il Garante è intervenuto su alcune delle materie inerenti il rapporto di lavoro con propri provvedimenti destinati ad una serie indeterminata di destinatari (art. 154 – 1°comma, lett.c e d). Videosorveglianza (29.4.2004): detta prescrizioni e individua il bilanciamento di interessi; Rapporto di lavoro privato ( 23.11.2006 in GU n. 285 del 7.12.2006): detta prescrizioni; Internet e posta elettronica aziendale (1.3.2007 in GU n. 58 del 10.3.2007): detta prescrizioni, pone divieti, e individua il bilanciamento di interessi Le regole per la videosorveglianza I sistemi di videosorveglianza dei privati devono rispettare alcune regole e principi: Liceità: rispetto di tutte le norme di legge (compreso l’art. 4 Statuto lavoratori); Necessità e proporzionalità: va evitato qualsiasi uso superfluo od eccessivo, ed utilizzato solo per aree soggetto a concreto pericolo e quando altre misure siano inidonee (importante anche la durata dell’eventuale registrazione); Finalità del trattamento: esclusivamente per la tutela del patrimonio o delle persone e per migliorare la sicurezza delle aree. Informativa: in prossimità della video camera va riportato un cartello; inoltre per il sistema interno vanno adottate idonea policy aziendale e informativa ai dipendenti. Le regole nel rapporto di lavoro privato Il Garante ha riassunto in apposite linee guida (deliberazione n. 53 del 23.11.2006) le indicazioni già fornite in precedenti deliberazioni sui trattamenti previsti da norme e contratti di lavoro: Rispetto dei principi: • liceità e necessità (artt. 11 e 3) del trattamento. • Informativa preventiva al dipendente (art. 13). • Eventuale consenso (artt 23,24 e 26). • Rispetto delle autorizzazioni generali sui dati sensibili (art. 26). Adozione delle misure di sicurezza, comprese le istruzioni scritte agli incaricati ( artt. 15 e 31); Finalità del trattamento : per assolvere ad obblighi previsti da contratto individuale, da contratto collettivo, dalla legge; Le regole nel rapporto di lavoro privato L’individuazione del titolare del trattamento e la posizione di • • responsabile. I casi : Gruppi di imprese; il medico competente in base agli obblighi del d.lgs. n. 626/1994; Dati biometrici ed accesso ad aree aziendali: Utilizzo di tali sistemi solo in casi eccezionali per presidiare accessi ad aree “sensibili” anche in relazione al particolare tipo di attività svolta. I sistemi non devono essere centralizzati (dati memorizzati solo su smart card). I dati devono essere conservati massimo sette giorni; Le regole nel rapporto di lavoro privato Comunicazione dati: a parenti e familiari, e ad associazioni di datori di lavoro con il consenso dell’interessato; Dati sullo stato di salute: L’assenza per malattia è, in sè, un dato sensibile anche in assenza di diagnosi. Comunicazione mediante modulistica con la sola prognosi. Comunicazioni all’Inps ed all’Inail. I dati sanitari vanno conservati separatamente (anche nel fascicolo del dipendente); Sicurezza nel trattamento: conservazione separata dati sensibili anche nel fascicolo personale; Accesso del dipendente ai dati: riscontro e tempestività. Le regole per posta elettronica e navigazione internet Con un provvedimento generale (1.3.2007) il Garante ha dettato le linee guida per la gestione della posta elettronica e della navigazione internet nelle aziende. Finalità del provvedimento: contemperamento degli interessi dell’azienda alla funzionalità del sistema, alla sicurezza e disponibilità dei dati ed alla prevenzione da reati e da responsabilità patrimoniali, con quelli della riservatezza del dipendente (artt. 4 e 8 Statuto lavoratori): applicazione dei principi di necessità (riduzione al minimo dell’utilizzazione di dati) e correttezza (informazione ai dipendenti dei trattamenti e dei controlli); Lo strumento suggerito: il regolamento aziendale che disciplina l’utilizzo di questi strumenti e i casi e modalità del controllo. Le regole per posta elettronica e navigazione internet Le questioni critiche delle linee guida: • I controlli a distanza leciti (art. 4-2°comma Statuto lavoratori). L’applicazione del “bilanciameno degli interessi” mediante l’accordo sindacale (o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro). • I controlli sistematici vietati (prescrizione di divieto del Garante – art.154 lett. d) , 143 lett.c) e 170) • Trattamento dei “log “di navigazione solo aggregati od anonimi. • “Delega a fiduciario" del dipendente alla lettura della corrispondenza elettronica in caso di assenza. • Le misure tecnologiche ed organizzative preventive (black list e white list per internet; caselle uleriori personali; uso personale autorizzato a pagamento o in orari extra lavorativi). Le regole per posta elettronica e navigazione internet: il regolamento aziendale Contenuti: • le regole sull’utilizzo del personal computer e della rete informatica aziendale. • Le regole per l’utilizzo della posta elettronica. La natura esclusivamente lavorativa dello strumento (il rischio del reato ex art. 616 c.p.). • Le regole per l’utilizzo del sistema di navigazione in internet. I rischi • I casi, le modalità e I soggetti incaricati ad accedere ai dati informatici, di navigazione e di posta dei dipendenti. • Le conseguenze disciplinari delle violazioni al regolamento (pubblictà: art. 7 Statuto lavoratori). Le regole per posta elettronica e navigazione internet: il regolamento aziendale Obbiettivi concreti e positivi: • Adempiere agli obblighi di informativa sui trattamenti dei dati e sui controlli informatici (art.13 d.lgs. 196/2003 e all. VII, par.3 d.lgs. 626/1994). • Proteggere il sistema informatico e la sua funzionalità. • Tutelare le informazioni aziendali ed il know-how residente nel sistema informatico. • Tutelare l’azienda da responsabilità anche patrimoniali legate al diritto d’autore (legge n. 633/1941) ed alla responsabilità amministrativa delle società (d.lgs. n.231/2001) • Escludere la configurabilità del reato di violazione della corrispondenza (art. 616 c.p.) Le regole per posta elettronica e navigazione internet: orientamenti giurisprudenziali Ordinanza 10.5.2002 di archiaviazione Gip di Milano • "personalita'"dell'indirizzo non significa necessariamente “privatezza" del medesimo ; • l'indirizzo aziendale, proprio perche' tale, puo'sempre essere nella disponibilita' di accesso e lettura da parte di persone diverse dall'utilizzatore consuetudinario; • la finalita' della password non e' certo quella di "proteggere" la segretezza dei dati personali contenuti negli strumenti a disposizione del singolo lavoratore, bensi' solo quella di impedire che ai predetti strumenti possano accedere persone estranee alla società; • Il mittente trova tutela se si rende chiaro all’ interlocutore che l'indirizzo di posta elettronica e'esclusivamente aziendale. Le regole per posta elettronica e navigazione internet: orientamenti giurisprudenziali Tribunale di Torino sez. Chivasso 15.9.2006 n. 143 • "personalita'"dell'indirizzo non significa necessariamente “privatezza" del medesimo; • Il lavoratore poteva invocare il diritto alla riservatezza solo fino a quando il datore di lavoro non avesse chiarito formalmente che i testi erano pubblici in ambito aziendale; • Esimente dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) • Inesistenza dell’elemento soggettivo del dolo (accesso per esigenze lavorative in assenza del dipendente). Le regole per posta elettronica e navigazione internet: orientamenti giurisprudenziali Cassazione - sez. V^ penale 19.12.2007 n. 47096 (conferma Trib. Sez. Chivasso n.143/2006) • reato di violazione di corrispondenza “chiusa”: è tale solo nei confronti dei soggetti NON legittimati all’accesso dei sistemi informatici di posta elettronica; • La corrispondenza custodita nel sistema proetto da password è lecitamente conoscibile da parte di chi dispone delle chiavi informatiche di accesso; • L’informazione ai dipendenti del diritto dell’organizzazione aziendale di accedere alle caselle, legittima alla conoscenza della corripondenza che non può configurarsi come “chiusa” (uso del regolamento aziendale). I curricula e gli annunci di lavoro Provvedimento del Garante del 10 gennaio 2002 • obbligo di informativa completa preventiva; • Rinvio negli annunci ad un’informativa su sito web (vedi anche art. 9 –3°comma d.lgs. n. 276/2003); • Inesistenza di un obbligo generalizzato di acquisire il consenso (salvo che per i dati sensibili); • Pertinenza del trattamento: indicazione del tempo strettamente congruo per la conservazione dei dati; • Modello di informativa per anche per gli annunci di lavoro. L’utilizzo dei dati biometrici (le impronte digitali) “Linee guida” sul rapporto di lavoro – deliberazione n. 53 del 23.11.2006 (e precedenti delibere 21.7.2005, 23.11.2005, 26.7.2006, e 1.2.2007) o criterio fondamentale: applicazione del principio di necessità e proporzionalità nel trattamento; di conseguenza: • solo in casi particolari (accesso ad aree sensibili ed esigenze di sicurezza); • divieto di centralizzazione in banca dati (solo memorizzazionesu smart card) • sistema volontario (previsione di sistemi alternativi); • informativa e consenso preventivo, • Notifica al garante (art. 37) • Termine di conservazione : massimo 7 giorni. Il marketing e la profilazione “e-marketing (informazioni commerciali non sollecitate per e-mail, provv. 20.4.2006 su ricorso): • consenso preventivo fin dal primo invio (art.130 “opt.in”); • obbligo di avviso in ogni e-mail del diritto di opposizione e cancellazione (art. 7-4° lett.b, e 130 - 4°); • la reperibilità su internet degli indirizzi e-mail non li rende disponibilli. Fax indesiderati per comunicazioni commerciali (provv. 23.11.2006 su segnalazione): • assenza di consenso specifico ed informato (divieto ex art. 143 lett.c e 154 lett d) Il marketing e la profilazione segue “spamming (provv. “generale” ex art. 154 lett.c): • Consenso preventivo prima dell’inoltro dei messaggi differenziato rispetto alle altre finalità; • Divieto di accomunare nelle stesso invio sia la richiesta di consenso preventivo sia un contenuto promozionale; • Divieto di uso di banche dati illecite Igli indirizzi reperiti su internet non sono “pubblici”). Il marketing e la profilazione segue “fidelity card e profilazione (provv. “generale” 24.2.2005 ex art. 154 lett.c): • tre distinte finalità: a) fidelizzazione; b) profilazione; c)marketing diretto; • consensi distinti ed autonomi ( e distinti dalla sottoscrizione delle condizioni generali di contratto); • termini massimi di conservazione: a) profilazione 12 mesi; b) marketing 24 mesi. • notificazione dei trattamenti di profilazione mediante strumenti elettronici (art. 37 lett.d). La tutela amministrativa e gurisdizionale (artt. 141-152) Reclamo circostanziato su specifica violazione (141 - 143); Segnalazione (in caso di impossibilità di reclamo specifico); Ricorso (alternativo a quello giurisidizionale) a tutela dei diritti dell’interessato elencati all’art.7. In tutti i casi il Garante può dettare prescrizioni per adeguare i trattamenti, disporre il blocco od il divieto del trattamento illecito (143): questi provvedimenti sono anche pubblicabili in Gazzetta, se I destinatari sono difficilmente identificabili per il loro numero. La responsabilità e le sanzioni (artt. 15 e 161-172) responsabilità civile (risarcimento) per danni derivanti dal trattamento (anche danni morali in caso di violazione dei principi fondamentali, in base all’art.15-2°comma e art. 11); trattare dati è una "attività pericolosa“( art. 2050 cc): solo adottando tutte le misure idonee ad evitare il danno viene meno la responsabilità (il documento programmatico può costituire un utile elemento probatorio - punto 19); La responsabilità e le sanzioni (artt. 15 e 161-172) sanzioni pecuniarie amministrative comminate dal Garante per: omessa o incompleta notifica (art.37 e 163); Violazione obbligo di informativa dell’interessato (art. 13 e 161); Violazione dell’obbligo di fornire informazioni o documenti al Garante (art. 157 e 164); violazioni residuali (art.162). Per tutte: possibile sanzione accessoria della pubblicazione sui giornali dell’ordinanza ingiunzione (art. 165). La responsabilità e le sanzioni penali (art. 15 e 161- 172) sanzioni penali tra cui: Trattamento illecito dei dati derivante da violazione di alcuni articoli – tra cui 23 e 26-; richiede sempre il dolo specifico del profitto o danno altrui e l’effettivo nocumento (art.167) Falsità nelle dichiarazioni al garante e nella notificazione ( art. 168); Per tutte le condanne: sentenza (art.172) pubblicazione della La responsabilità e le sanzioni penali (art. 15 e 161- 172) sanzioni penali tra cui: mancata adozione delle misure minime di sicurezza ( art. 169, applicazione, tuttavia, dell’istituto del “ravvedimento operoso”); Inosservanza dei provvedimenti di blocco o divieto di trattamento (art.170) Per tutte le condanne: sentenza (art.172) pubblicazione della Tabella principali sanzioni penali ed amministrative fattispecie Falsità nelle notificazioni, comunicazioni, atti e dichiarazioni al Garante Omessa adozione delle misure di sicurezza minime obbligatorie previste dall’art.33 fonte Art. 168 sanzione Reclusione da 6 mesi a tre anni. Art. 169 Arresto sino a 2 anni o ammenda da 10.000 a 50.000 euro. “Ravvedimento operoso”: la regolarizzazione entro termini fissati dal garante con il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al quarto del massimo dell’ammenda (12.500 euro), estingue il reato. Reati con dolo specifico ( “al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno”): Art. 167 Trattamento di dati illecito (violazione 1°comma artt.18-19-23-123-126- 129-130) Trattamento in violazione alle prescrizioni su dati che presentano rischi specifici (art.17), sui dati sensibili (art.20,21,22,26), sui dati giudiziari (art.27), e sui divieti di trasferimento dei dati all’estero(art.45). Mancata osservanza provvedimenti del Garante Violazione dell’obbligo di fornire informazioni o documenti al Garante Art. 167 – 2° comma Art. 170 Art. 164 Reclusione da 6 a 18 mesi purchè vi sia nocumento; trattamento con comunicazione o diffusione del dato: da 6 a 24 mesi. Reclusione da 1 a 3 anni, purchè dal fatto derivi nocumento. Reclusione da 3 mesi a 2 anni. Sanzione pecuniaria amministrativa 4.000 a 24.000 euro. Tabella principali sanzioni penali ed amministrative fattispecie Violazione artt. 4 (controlli a distanza) e 8 (divieto di indagini sulle opinioni) dello Statuto dei lavoratori Violazione dell’obbligo di informazione dell’interessato fonte sanzione Art. 171 Ammenda da 154 a 1549 euro od arresto da 15 gg. a 1 anno Art. 161 Sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 a 18.000 euro; nei casi più gravi o relativi ai dati sensibili, giudiziari ad agli altri dati con particolari rischi da 5.000 a 30.000 euro. Possibilità di aumento fino al triplo. Sanzione pecuniaria amministrativa da 10.000€ a 60.000 € Sanzione pecuniaria amministrativa 4.000 a 24.000 euro. Omessa od incompleta Art. 163 notificazione (se dovuta) Violazione dell’obbligo di fornire Art. 164 informazioni o documenti al Garante N.B. : pena accessoria della pubblicazione della sentenza per i delitti previsti (art. 172). Anche per le sanzioni pecuniarie amministrative degli articoli 161,162, 163 e 164 è prevista la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento. Responsabilità civile (artt. 15): anche per danni morali e con presunzione di responsabilità. Il Garante è competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie amministrative Organizzazione aziendale Titolare del trattamento (l’ impresa) ( art. 28) Nomina eventuale nomina Custode delle credenziali (disciplinare tecnico) Responsabile / i del trattamento (anche suddivisi per aree, funzioni …; individuati all’interno od all’esterno dell’impresa; scelti tra persone fisiche o società (art. 29) Designazione Istruzioni autorizzazioni Incaricati del trattamento (art. 30) Gli adempimenti per le aziende Ambito Rapporti con gli interessati Rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali Organizzazione aziendale Obblighi Modalità Informativa (art. 13 e 161); Consenso (artt. 23 e 24); Rispetto dei diritti esercitati dagli interessati (artt. 7,8,9 e 10). N.B. : i dati vanno trattati in base ai principi di liceità, correttezza e pertinenza, anche temporali (art. 25) fissati all’art.11. Predisposizione della modulistica e sua conservazione; Previsione di procedure celeri di risposta. Eventuale notifica preventiva per i trattamenti (art.37); e per il trasferimento dei dati all’estero fuori dall’Unione Europea (art. 28). N.B obbligo previsto solo nei casi elencati all’art. 37. Obbligo di collaborare con il Garante Utilizzo della modulistica ufficiale e delle procedure predisposte dal Garante Definire un organigramma aziendale funzionale agli adempimenti (artt28,29 e 30); Predisposizione di un sistema di sicurezza idoneo (artt. 31-36 e disciplinare tecnico). Predisposizione modulistica (nomine, istruzioni, autorizzazioni….); Attuazione delle singole misure minime obbligatorie (DPS) e delle ulteriori necessarie, per garantire la sicurezza dei dati. Rapporti con l’interessato di cui si trattano i dati Titolare Del trattamento (l’impresa) Obbligo generale di informativa (art. 13) Obbligo generale di acquisizione del consenso (art. 23, salvo i casi di esonero) Dipendenti Collaboratori ……………… (per i dati “sensibili”: consenso scritto – art. 26),salvo esoneri Clienti Fornitori …………… La mancanza di informativa all’interessato comporta sanzioni amministrative pecuniarie La mancanza del consenso può, in caso di dolo specifico e di effettivo nocumento, comportare l’applicazione di sanzioni penali (art. 167), o determinare, in presenza di danni, la richiesta di risarcimento.