L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI VEICOLO PER UNA
SCELTA CONSAPEVOLE DEI
CONSUMATORI
Maria Severina Liberati
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Contesto
• Anni ’90: emergenze alimentari (BSE, diossina…);
• Esigenza di approntare efficaci sistemi di allerta e
rafforzare gli organismi di controllo;
• Nuova sensibilitá dei consumatori verso le garanzie di
salubritá degli alimenti lungo l’intera catena alimentare.
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Contesto
• Nuova ratio che sancisce il primato della sicurezza
alimentare, prerequisito della qualitá;
• L’etichettatura diventa uno degli obiettivi strategici
della politica comunitaria e nazionale ai fini della tutela
del consumatore;
• Massima tutela del consumatore, controllo di filiera,
valorizzazione produzioni agroalimentari.
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Sicurezza alimentare: quadro normativo
• Libro Verde del 1997 sui principi generali della
legislazione alimentare;
• Libro Bianco del 2000 sulla sicurezza alimentare;
• Regolamento (CE) n. 178/2002 (c.d. General Food
Law) “che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per
la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo
della sicurezza alimentare”.
• D.lgs. 190/2006 “Disciplina sanzionatoria per le
violazioni del Reg. (CE) n. 178/2002”.
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Fiducia e informazione
• Il quadro normativo deve far sì che i consumatori, gli
altri soggetti interessati e le controparti commerciali
abbiano fiducia nei processi decisionali alla base della
legislazione alimentare, nel suo fondamento scientifico e
nell’indipendenza delle istituzioni;
• “La legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli
interessi dei consumatori e di costituire una base per
consentire ai consumatori di compiere scelte
consapevoli in relazione agli alimenti che consumano”
(Reg. n. 178/2002, art. 8).
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Informazione lungo la filiera agroalimentare
• Produttori e trasformatori hanno necessità di regole
chiare rispetto a pratiche di concorrenza sleale;
• La distribuzione mira alla fidelizzazione del cliente;
• I consumatori hanno bisogno di comprendee le
caratteristiche degli alimenti loro proposti;
• Le Autorità di controllo devono garantire il cittadinoconsumatore e il buon funzionamento del mercato.
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Finalità
• Garantire un alto livello di protezione dei consumatori
attraverso una corretta informazione;
• Aumentare la sicurezza giuridica degli operatori
economici e la correttezza delle operazioni commerciali;
• Facilitare la libera circolazione dei prodotti alimentari
all'interno della UE ;
• Garantire trasparenza sul mercato comunitario.
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Strumenti di informazione
- ETICHETTA;
- PUBBLICITÁ (RADIO, TV, STAMPA…);
- SITI INTERNET;
ALTERNATIVE
MEANS
- OPUSCOLI E LOCANDINE;
Tutte le informazioni connesse alla presentazione dei
prodotti sono soggette alle prescrizioni generali di
trasparenza e veridicitá.
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Etichettatura
L’etichetta dei prodotti alimentari rappresenta il più
diretto veicolo informativo al consumatore e in quanto
tale deve essere trasparente strumento di tutela;
Infatti un’etichettatura adeguata in merito all’esatta
denominazione merceologica dei prodotti e delle loro
caratteristiche qualitative consente al consumatore di
operare effettivamente una ”scelta”, con cognizione di
causa.
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Etichettatura: quadro normativo
• D.lgs. 109/92 “attuazione delle direttive CEE n. 89/395
e 89/396 concernenti etichettatura, presentazione e
pubblicità dei prodotti alimentari”;
• Direttiva 2000/13/CE “ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa
pubblicità”;
• D.lgs. 181/03: “attuazione della direttiva 2000/13/CE”.
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Etichettatura OGM: quadro normativo
- Regolamento (CE) 1829/2003 “relativo agli alimenti e
mangimi
geneticamente
modificati”;
- Regolamento (CE) 1830/2003 “concernente
tracciabilità ed etichettatura degli OGM e la tracciabilità
di alimenti e mangimi ottenuti da OGM;
- D.lgs. 70/2005: sanzioni per le violazioni dei Regg.
1829/03 e 1830/03/CE.
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Etichettatura: quadro normativo
• D.lgs. 114/06 “attuazione delle direttive 2003/89/CE,
2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli
ingredienti contenuti nei prodotti alimentari”;
• Reg. (CE) 1924/2006 “relativo alle indicazioni
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari”;
• Reg. (CE) 1925/2006 “sull’aggiunta di vitamine e
minerali e di talune altre sostanze agli alimenti”.
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Etichettatura
• La forte valenza comunicativa assegnata all’etichetta è
mutuata direttamente dalle produzioni a qualitá
regolamentata (Regg. (CE) n. 2092/91, 2081/92 ora
510/06, 2082/92 ora 509/06, 1760/2000);
• Un quadro normativo in materia di etichettatura è infatti
necessario non solo a tutelare il prodotto alimentare in
quanto tale, ma anche ad assicurare la trasparenza del
processo produttivo, elemento centrale negli alimenti
con disciplinare di produzione.
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Etichettatura
• Infatti l’etichettatura, se accompagnata da un efficace
sistema di controllo, è necessaria a garantire
concorrenza leale, trasparenza, credibilitá dei prodotti
e tutela del consumatore;
• Il sistema dei logo comunitari è un esempio di efficace
strategia comunicativa: sono di facile individuazione,
concentrano significati complessi e sono di
comprensione internazionale.
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Direttiva 2000/13/CE
• Stabilisce le norme comunitarie di carattere generale
ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari
immessi in commercio, definendo anche i criteri delle
indicazioni facoltative;
• Le norme di carattere specifico e verticale riguardanti
soltanto determinati prodotti alimentari devono invece
essere stabilite nell’ambito delle disposizioni che
disciplinano tali prodotti.
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Direttiva 2000/13/CE
• Qualsiasi regolamentazione relativa all’etichettatura dei
prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla
necessità d’informare e tutelare i consumatori;
• È necessario stabilire l’elenco delle diciture che devono
figurare in linea di principio nell’etichettatura di tutti i
prodotti alimentari.
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Direttiva 2000/13/CE
• È necessario assicurare un’informazione adeguata dei
consumatori, in particolare indicando tutti gli ingredienti
in etichettatura;
• Le norme di etichettatura devono comportare anche il
divieto di indurre in errore l’acquirente o di attribuire ai
prodotti alimentari proprietà medicamentose.
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Direttiva 2000/13/CE
• La necessitá di informare i consumatori implica di
imporre, fra l’altro, requisiti linguistici;
• Tutte le informazioni devono venire riportate nella
lingua del paese ove avviene la commercializzazione,
ma nulla vieta che possano esere riportate anche in più
lingue.
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Direttiva 2000/13/CE: art. 1
• La direttiva riguarda l’etichettatura dei prodotti
alimentari destinati ad essere consegnati come tali al
consumatore finale, ma anche a ristoranti, ospedali,
mense ed altre collettività;
• “Etichettatura”: le menzioni, indicazioni, marchi di
fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi
ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi
imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o
fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che
ad esso si riferisca.
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Direttiva 2000/13/CE: art. 2
L’etichettatura e le relative modalitá di realizzazione non
devono essere tali da indurre in errore l’acquirente :
• per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto
alimentare e in particolare la natura, l’identità, le qualità,
la composizione, la quantità, la conservazione, l’origine
o la provenienza, il modo di fabbricazione o di
ottenimento;
• attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che
non possiede.
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Direttiva 2000/13/CE: art. 3 – indicazioni obbligatorie
•
•
•
•
•
Denominazione di vendita;
Elenco ingredienti;
Quantità di taluni ingredienti;
Se in imballaggi preconfezionati, il quantitativo netto;
Termine minimo di conservazione (data di scadenza per
i più deperibili);
• Conservazione e utilizzazione;
• Nome e indirizzo di fabbricante o condizionatore o
venditore;
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Direttiva 2000/13/CE: art. 3 – indicazioni obbligatorie
• Se necessarie, le istruzioni per l’uso;
• Luogo d’origine o provenienza, qualora l’omissione
possa indurre in errore il consumatore (circa origine o
provenienza)
Problematica dell’origine
geografica delle materie prime
in etichetta
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Etichettatura d’origine
Decreto intermin. 14/01/05: linee guida per la stesura del
manuale aziendale di rintracciabilitá;
Dal 7 giugno 2005 è obbligatorio indicare in etichetta anche
il riferimento territoriale degli allevamenti di origine:
Decreto intermin. 23/09/05: denominazione di vendita
“passata di pomodoro”;
Decreto intermin. 17/02/06: obbligo di indicare l’origine
del pomodoro impiegato nella passata, a decorrere dal 15
giugno 2006.
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Legge 3 agosto 2004, n. 204 "conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 24 giugno 2004, n. 157, recante
disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti
agroalimentari, nonchè in materia di agricoltura e pesca“
• Attualmente la legge è stata abrogata a seguito del
contrasto con la normativa comunitaria in quanto
considerata ostacolo tecnico al mercato;
• L’importanza della sensibilità relativa all’origine in
etichetta ha un ruolo centrale ai fini della valorizzazione
del made in Italy;
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Etichettatura d’origine e made in Italy
• Globalizzazione dei mercati, nuovi equilibri dei circuiti
commerciali e in sede di negoziazione WTO;
• Evoluzione tecnologica dei processi produttivi e
conseguente affinamento delle tecniche di sofisticazione;
• Rischio agropirateria;
Valore della denominazione d’origine italiana;
made in Italy come volano di competitività
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
Legge 11 marzo 2006 n. 81 “Conversione del DL n.
2/2006 recante interventi urgenti per I settori
dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca,
nonchè in materia di fiscalità d’impresa
• 4-quater: al fine di prevenire le frodi nel commercio
dell'olio di oliva ed assicurare una migliore
informazione ai consumatori, e' fatto divieto ai pubblici
esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di
cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in
contenitori non etichettati conformemente alla normativa
vigente.
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Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori
“IN REALTÁ NON PUÓ SUSSISTERE
UNA SITUAZIONE DI SICUREZZA
ALIMENTARE SE NON C’È UN
EFFICACE SISTEMA DI CONTROLLO,
MONITORAGGIO E VIGILANZA”
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