L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI VEICOLO PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE DEI CONSUMATORI Maria Severina Liberati Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 1 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Contesto • Anni ’90: emergenze alimentari (BSE, diossina…); • Esigenza di approntare efficaci sistemi di allerta e rafforzare gli organismi di controllo; • Nuova sensibilitá dei consumatori verso le garanzie di salubritá degli alimenti lungo l’intera catena alimentare. 2 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Contesto • Nuova ratio che sancisce il primato della sicurezza alimentare, prerequisito della qualitá; • L’etichettatura diventa uno degli obiettivi strategici della politica comunitaria e nazionale ai fini della tutela del consumatore; • Massima tutela del consumatore, controllo di filiera, valorizzazione produzioni agroalimentari. 3 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Sicurezza alimentare: quadro normativo • Libro Verde del 1997 sui principi generali della legislazione alimentare; • Libro Bianco del 2000 sulla sicurezza alimentare; • Regolamento (CE) n. 178/2002 (c.d. General Food Law) “che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”. • D.lgs. 190/2006 “Disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. (CE) n. 178/2002”. 4 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Fiducia e informazione • Il quadro normativo deve far sì che i consumatori, gli altri soggetti interessati e le controparti commerciali abbiano fiducia nei processi decisionali alla base della legislazione alimentare, nel suo fondamento scientifico e nell’indipendenza delle istituzioni; • “La legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano” (Reg. n. 178/2002, art. 8). 5 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Informazione lungo la filiera agroalimentare • Produttori e trasformatori hanno necessità di regole chiare rispetto a pratiche di concorrenza sleale; • La distribuzione mira alla fidelizzazione del cliente; • I consumatori hanno bisogno di comprendee le caratteristiche degli alimenti loro proposti; • Le Autorità di controllo devono garantire il cittadinoconsumatore e il buon funzionamento del mercato. 6 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Finalità • Garantire un alto livello di protezione dei consumatori attraverso una corretta informazione; • Aumentare la sicurezza giuridica degli operatori economici e la correttezza delle operazioni commerciali; • Facilitare la libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno della UE ; • Garantire trasparenza sul mercato comunitario. 7 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Strumenti di informazione - ETICHETTA; - PUBBLICITÁ (RADIO, TV, STAMPA…); - SITI INTERNET; ALTERNATIVE MEANS - OPUSCOLI E LOCANDINE; Tutte le informazioni connesse alla presentazione dei prodotti sono soggette alle prescrizioni generali di trasparenza e veridicitá. 8 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Etichettatura L’etichetta dei prodotti alimentari rappresenta il più diretto veicolo informativo al consumatore e in quanto tale deve essere trasparente strumento di tutela; Infatti un’etichettatura adeguata in merito all’esatta denominazione merceologica dei prodotti e delle loro caratteristiche qualitative consente al consumatore di operare effettivamente una ”scelta”, con cognizione di causa. 9 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Etichettatura: quadro normativo • D.lgs. 109/92 “attuazione delle direttive CEE n. 89/395 e 89/396 concernenti etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari”; • Direttiva 2000/13/CE “ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità”; • D.lgs. 181/03: “attuazione della direttiva 2000/13/CE”. 10 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Etichettatura OGM: quadro normativo - Regolamento (CE) 1829/2003 “relativo agli alimenti e mangimi geneticamente modificati”; - Regolamento (CE) 1830/2003 “concernente tracciabilità ed etichettatura degli OGM e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM; - D.lgs. 70/2005: sanzioni per le violazioni dei Regg. 1829/03 e 1830/03/CE. 11 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Etichettatura: quadro normativo • D.lgs. 114/06 “attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari”; • Reg. (CE) 1924/2006 “relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari”; • Reg. (CE) 1925/2006 “sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti”. 12 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Etichettatura • La forte valenza comunicativa assegnata all’etichetta è mutuata direttamente dalle produzioni a qualitá regolamentata (Regg. (CE) n. 2092/91, 2081/92 ora 510/06, 2082/92 ora 509/06, 1760/2000); • Un quadro normativo in materia di etichettatura è infatti necessario non solo a tutelare il prodotto alimentare in quanto tale, ma anche ad assicurare la trasparenza del processo produttivo, elemento centrale negli alimenti con disciplinare di produzione. 13 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Etichettatura • Infatti l’etichettatura, se accompagnata da un efficace sistema di controllo, è necessaria a garantire concorrenza leale, trasparenza, credibilitá dei prodotti e tutela del consumatore; • Il sistema dei logo comunitari è un esempio di efficace strategia comunicativa: sono di facile individuazione, concentrano significati complessi e sono di comprensione internazionale. 14 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Direttiva 2000/13/CE • Stabilisce le norme comunitarie di carattere generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio, definendo anche i criteri delle indicazioni facoltative; • Le norme di carattere specifico e verticale riguardanti soltanto determinati prodotti alimentari devono invece essere stabilite nell’ambito delle disposizioni che disciplinano tali prodotti. 15 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Direttiva 2000/13/CE • Qualsiasi regolamentazione relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d’informare e tutelare i consumatori; • È necessario stabilire l’elenco delle diciture che devono figurare in linea di principio nell’etichettatura di tutti i prodotti alimentari. 16 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Direttiva 2000/13/CE • È necessario assicurare un’informazione adeguata dei consumatori, in particolare indicando tutti gli ingredienti in etichettatura; • Le norme di etichettatura devono comportare anche il divieto di indurre in errore l’acquirente o di attribuire ai prodotti alimentari proprietà medicamentose. 17 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Direttiva 2000/13/CE • La necessitá di informare i consumatori implica di imporre, fra l’altro, requisiti linguistici; • Tutte le informazioni devono venire riportate nella lingua del paese ove avviene la commercializzazione, ma nulla vieta che possano esere riportate anche in più lingue. 18 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Direttiva 2000/13/CE: art. 1 • La direttiva riguarda l’etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale, ma anche a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività; • “Etichettatura”: le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca. 19 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Direttiva 2000/13/CE: art. 2 L’etichettatura e le relative modalitá di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l’acquirente : • per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l’identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l’origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento; • attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede. 20 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Direttiva 2000/13/CE: art. 3 – indicazioni obbligatorie • • • • • Denominazione di vendita; Elenco ingredienti; Quantità di taluni ingredienti; Se in imballaggi preconfezionati, il quantitativo netto; Termine minimo di conservazione (data di scadenza per i più deperibili); • Conservazione e utilizzazione; • Nome e indirizzo di fabbricante o condizionatore o venditore; 21 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Direttiva 2000/13/CE: art. 3 – indicazioni obbligatorie • Se necessarie, le istruzioni per l’uso; • Luogo d’origine o provenienza, qualora l’omissione possa indurre in errore il consumatore (circa origine o provenienza) Problematica dell’origine geografica delle materie prime in etichetta 22 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Etichettatura d’origine Decreto intermin. 14/01/05: linee guida per la stesura del manuale aziendale di rintracciabilitá; Dal 7 giugno 2005 è obbligatorio indicare in etichetta anche il riferimento territoriale degli allevamenti di origine: Decreto intermin. 23/09/05: denominazione di vendita “passata di pomodoro”; Decreto intermin. 17/02/06: obbligo di indicare l’origine del pomodoro impiegato nella passata, a decorrere dal 15 giugno 2006. 23 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Legge 3 agosto 2004, n. 204 "conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonchè in materia di agricoltura e pesca“ • Attualmente la legge è stata abrogata a seguito del contrasto con la normativa comunitaria in quanto considerata ostacolo tecnico al mercato; • L’importanza della sensibilità relativa all’origine in etichetta ha un ruolo centrale ai fini della valorizzazione del made in Italy; 24 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Etichettatura d’origine e made in Italy • Globalizzazione dei mercati, nuovi equilibri dei circuiti commerciali e in sede di negoziazione WTO; • Evoluzione tecnologica dei processi produttivi e conseguente affinamento delle tecniche di sofisticazione; • Rischio agropirateria; Valore della denominazione d’origine italiana; made in Italy come volano di competitività 25 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori Legge 11 marzo 2006 n. 81 “Conversione del DL n. 2/2006 recante interventi urgenti per I settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonchè in materia di fiscalità d’impresa • 4-quater: al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, e' fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente. 26 Etichettatura per una scelta consapevole dei consumatori “IN REALTÁ NON PUÓ SUSSISTERE UNA SITUAZIONE DI SICUREZZA ALIMENTARE SE NON C’È UN EFFICACE SISTEMA DI CONTROLLO, MONITORAGGIO E VIGILANZA” 27