ing. Domenico Mannelli www.mannelli.info Il corso modulo C LO SCHEMAD.DEL D. LGS. 81/08 Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 TITOLO II LUOGHI DI LAVORO TITOLO III ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Misure di tutela e obblighi Valutazione dei rischi Servizio di prevenzione e protezione Formazione, informazione e addestramento Sorveglianza sanitaria Gestione delle emergenze Consultazione e partecipazione dei RLS Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle M. P. CAPO IV DISPOSIZINI PENALI Sanzioni Disposizioni in tema di procedura penale TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI 2010 TITOLO XII DISPOSIZIONI PROC. PENALE TITOLO V SEGNALETICA SICUREZZA TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MAN. CARICHI TITOLO VII ATTREZZATUREMU NITE DI VDT TITOLO VIII AGENTI FISICI TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE TITOLO X AGENTI BIOLOGICI TITOLO XI ATMOSFERE ESPLOSIVE Allegati dal I al LI 306 Articoli Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento delle funzioni è necessario essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione moduli A-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9 Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso modulo C di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni 2010 3/83 NOVITA’ 5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: °L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi §8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 , ovvero nella classe 4* di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo (per ASPP). °L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE.L-8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE.L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE.L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA.L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA- § 4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile 8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale 9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione 10 Classe delle lauree in ingegneria industriale *CLASSE DELLE LAUREE NELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE 2008 4/147 Il Consiglio Universitario Nazionale, interpellato in merito alla corrispondenza tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria ed in Architettura e le lauree di cui alle classi 4, 8, 9 e 10 previste dal D.M. 4.8.2000, ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo dell’art. 32 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, nell’adunanza dell’8 ottobre 2008 ha espresso un parere favorevole che il Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca Direzione Generale per l'Università Ufficio II ha fatto proprio . 2010 5/83 NOVITA’ A. B. C. 6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. RSPP 40 ore in cinque anni moduli B1-B2- B6-B8-B9 60 ore in cinque anni moduli B3-B4-B5-B7 100 ore in cinque anni per combinazione A-B ASPP 28 ore in cinque anni moduli • 2008 6/147 2010 7/83