ing. Domenico Mannelli
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Il corso modulo C
LO SCHEMAD.DEL
D. LGS. 81/08
Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO
TITOLO III
ATTREZZATURE DI
LAVORO E DPI
TITOLO IV
CANTIERI
TEMPORANEI
TITOLO I
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO
Misure di tutela e obblighi
Valutazione dei rischi
Servizio di prevenzione e protezione
Formazione, informazione e addestramento
Sorveglianza sanitaria
Gestione delle emergenze
Consultazione e partecipazione dei RLS
Documentazione tecnico amministrativa e
statistiche degli infortuni e delle M. P.
CAPO IV DISPOSIZINI PENALI
Sanzioni
Disposizioni in tema di procedura penale
TITOLO XIII
DISPOSIZIONI
FINALI
2010
TITOLO XII
DISPOSIZIONI
PROC. PENALE
TITOLO V
SEGNALETICA
SICUREZZA
TITOLO VI
MOVIMENTAZIONE
MAN. CARICHI
TITOLO VII
ATTREZZATUREMU
NITE DI VDT
TITOLO VIII
AGENTI FISICI
TITOLO IX
SOSTANZE
PERICOLOSE
TITOLO X
AGENTI BIOLOGICI
TITOLO XI
ATMOSFERE
ESPLOSIVE
Allegati dal I al LI
306
Articoli
Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative.

Per lo svolgimento delle funzioni è necessario essere in possesso di
 titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
superiore
 attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi
di formazione moduli A-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e
protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario
possedere
un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso modulo
C di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di
natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma
1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di
tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni
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NOVITA’
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:
°L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi §8, 9, 10, 4, di cui al

decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000
, ovvero nella classe 4* di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001,
ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della
normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di
formazione di cui al comma 2, primo periodo (per ASPP).
°L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE.L-8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE.L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE.L-17
SCIENZE DELL'ARCHITETTURA.L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA- § 4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e
dell'ingegneria edile 8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale 9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione 10
Classe delle lauree in ingegneria industriale *CLASSE DELLE LAUREE NELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE
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Il Consiglio Universitario Nazionale, interpellato in
merito alla corrispondenza tra i diplomi di laurea del
vecchio ordinamento in Ingegneria ed in Architettura e le
lauree di cui alle classi 4, 8, 9 e 10 previste dal D.M.
4.8.2000, ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di
formazione di cui al comma 2, primo periodo dell’art. 32
del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 prescritti per i responsabili e gli
addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o
esterni, nell’adunanza dell’8 ottobre 2008 ha espresso un
parere favorevole che il Ministero dell’Istruzione, dell’
Università e della Ricerca Direzione Generale per
l'Università Ufficio II ha fatto proprio .

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NOVITA’
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

A.
B.
C.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione
sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi
definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2.
RSPP
40 ore in cinque anni moduli B1-B2- B6-B8-B9
60 ore in cinque anni moduli B3-B4-B5-B7
100 ore in cinque anni per combinazione A-B
ASPP
28 ore in cinque anni moduli
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presentazione tipo - Formazione della sicurezza sul lavoro