Assistente sociale
storia e disciplina giuridica di una
professione..
Dott. Emilia Luigia Pulitanò
15 Gennaio 2015
Ogni professione ha i suoi segreti. Se non li
avesse non sarebbe una professione
Hector Hugh Munro
«Gutta cavat lapidem»
La goccia scava la pietra
proverbio latino
Alcuni step essenziali in Italia…

Legge 23 marzo 1993, n.84  Ordinamento
della professione di Assistente Sociale e
dell’Albo professionale

D.M. 615 del 1994 e D.P.R. 169/2005 
Istituzione dell’Ordine e del Consiglio
Nazionale degli Assistenti Sociali, procedimenti
elettorali, iscrizione e cancellazione dall’Albo

Codice Deontologico dell’Assistente Sociale
(1998 e 2002)

Legge 3 aprile 2001, n. 119  segreto
professionale per l’Assistente Sociale

D.P.R 328/2001  modifica ed integrazione
della disciplina dell’Esame di Stato per
l’esercizio di alcune professioni (tra cui quella
di AS)

Regolamento disciplinare approvato dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine il 16
novembre 2007
Legge n. 84/93
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI
ASSISTENTE SOCIALE
E ISTITUZIONE DELL'ALBO PROFESSIONALE
L’esigenza di costituirsi come gruppo professionale fu
sentita dagli AA SS sin dagli anni ’40 del secolo
scorso ma si dovettero attendere decenni prima
che vi fosse un riconoscimento di ordine pubblico.
È solo quando lo Stato riconosce la pregnanza di un
gruppo che ne sancisce il riconoscimento
istituzionale.
“nei suoi cinque brevi articoli
contiene la mappa genetica della
professione ed è punto di
riferimento dell’identità
professionale.
In essa vi sono le parole chiave per
definire lo spazio di competenza e
di potere proprio della professione”
Dorigo, 2002
In sostanza…
1.
“L’assistente sociale opera con autonomia tecnicoprofessionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento per
la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone,
famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di
disagio e può svolgere attività didattico-formative.

L’assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre
all’organizzazione e alla programmazione e può
esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi
sociali.
La professione di assistente sociale può essere esercitata in
forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.


Nella collaborazione con l’autorità giudiziaria, l’attività
dell’assistente sociale ha esclusivamente
funzione tecnico-professionale e propositiva
 L’
Autonomia professionale, si articola su due
versanti: quello tecnico-professionale e quello di
giudizio.
 Il primo ambito nel concreto stabilisce che non vi
siano intromissioni negli aspetti procedurali di
conduzione di un caso, l’Assistente Sociale ha la
responsabilità di decidere e definire, in relazione ai
suoi principi, valori, alle sue conoscenze ed alla sua
esperienza il percorso operativo più idoneo alla
specifica situazione. È il professionista a dover
stabilire, dopo una valutazione delle circostanze,
quanti e quali interventi porre in essere. Nessun altro
soggetto, sia esso fisico o istituzionale, possiede la
facoltà di stabilire, indicare o imporre le modalità di
conduzione di un progetto di aiuto.
 L’Autonomia
di giudizio si rivolge al fatto che
l’A. S. abbia, nella pratica professionale, la
capacità e la responsabilità di cogliere quali
siano gli aspetti generali ed i punti focali di un
problema .
 Ciò
differisce da quello che è il potere
decisionale, il quale non compete sempre
all’A.S. basti pensare all’esempio di un
provvedimento di collocamento in struttura
sancito dal Tribunale per i Minorenni o ad un
provvedimento dell’Ente di appartenenza.
Da
ciò si desume pertanto come
l’autonomia di giudizio debba essere
coniugata con quella degli altri
soggetti, e primariamente con quella
dell’utente, il quale deve essere
supportato nella sua
autodeterminazione, e con il potere
decisionale delle istituzioni ed
organizzazioni.
continua
2. Requisiti indispensabili per l’esercizio della
professione (Laurea /Laurea Magistrale +
iscrizione all’Albo)
3. L’Albo e l’Ordine degli Assistenti Sociali
4. Norme relative all’istituzione dei due
organismi
5. Norme transitorie
D.M. 615 del 1994 e D.P.R.
169/2005

In Italia vi sono un Ordine Nazionale e 2o Ordini
Regionali. Il primo ha sede a Roma e ciascuno dei
secondi nel capoluogo di ciascuna Regione;

Ogni Ordine Regionale ha un Consiglio i cui
membri sono eletti dagli iscritti: il numero dei
membri varia in base al numero di iscritti all’Albo di
un contesto;

I Consigli territoriali restano in carica quattro anni e
sono formati da un numero di componenti iscritti
nelle sezioni A e B dei rispettivi Albi;
 sette,
se il numero totale degli iscritti non
supera i 100,
 nove, se tale numero supera i 100 ma non i
500,
 undici, se gli appartenenti sono compresi in
numero fra 500 e 1500,
 quindici, se in tutto vi sono più di 1500 iscritti.
Codice deontologico :
Diomede Canevini, 2002
“ha segnato la completezza del percorso della
formazione per entrare nel mondo
socialmente riconosciuto delle professioni”
“è stato il primo atto ufficiale del primo Consiglio
dell’Ordine Nazionale, insediato nel 1996, con
il quale tale organo ha voluto restituire e
riaffidare alla professione i contenuti etici che
da sempre, nella forza della sua tradizione,
hanno accompagnato nel nostro e negli altri
paesi l’evoluzione storica del servizio sociale e
dei suoi professionisti”
deve essere considerato non un atto obbligatorio
disposto dalla Legge, ma un atto dovuto alla
professione.
Esso deve essere interpretato come un dettato che
definisce
nel senso che afferma una tappa essenziale per lo
sviluppo di un percorso di ulteriore evoluzione della
professione, e al contempo
chiarisce
i principi ed i valori a cui la professione medesima si
ispira nella sua pratica.
Articolazione…







Titolo I: Definizione e potestà disciplinare;
Titolo II: Principi;
Titolo III: Responsabilità dell’assistente sociale nei
confronti della persona/cliente;
Titolo IV: Responsabilità dell’assistente sociale nei
confronti della società;
Titolo V: Responsabilità dell’assistente sociale nei
confronti di colleghi ed altri professionisti;
Titolo VI: Responsabilità dell’assistente sociale nei
confronti dell’organizzazione di lavoro;
Titolo VII: Responsabilità dell’assistente sociale nei
confronti della professione.
Titolo II


La professione si fonda sul valore, dignità, unicità di
tutte le persone, sul rispetto dei diritti… e
sull’affermazione delle qualità…
libertà, uguaglianza, sociabilità, solidarietà,
partecipazione (Art. 5)

L’assistente sociale pone la persona al centro di
ogni intervento (Art. 7)

… L’assistente sociale ha il dovere di difendere la
propria autonomia da pressioni e condizionamenti
(Art. 10)
Titolo III Capo III
Riservatezza e segreto professionale

23 La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga
l’assistente sociale a trattare con riservatezza in ogni atto
professionale le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui
uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere
l’esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali
rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

24 L’assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere
testimonianza al giudice e non può essere obbligato a deporre su
quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell’esercizio della
professione, salvo i casi previsti dalla legge.

25 L’assistente sociale deve curare la riservatezza della
documentazione relativa agli utenti ed ai clienti
salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi
ex utenti o clienti, anche se deceduti.
27 L’assistente sociale che
nell’esercizio della professione venga a conoscenza di
fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non
rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti
casi:
1.
rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a
terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite
a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali;
2.
richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del
minore o dell’incapace nell’esclusivo interesse degli
stessi;
3.
autorizzazione dell’interessato o degli interessati o dei
loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze
della rivelazione;
4.
rischio grave per l’incolumità dell’assistente sociale.

 32
La sospensione dall’esercizio della
professione
non esime l’assistente sociale dagli obblighi
previsti dal Capo III del presente Titolo ai
quali è moralmente e giuridicamente
vincolato anche in caso di cancellazione
dall’Albo.
"Disposizioni concernenti l’obbligo del segreto
professionale per gli assistenti sociali“
Legge 119/2001


Gli assistenti sociali iscritti all’albo professionale
istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84,
 hanno l’obbligo del segreto professionale
su quanto hanno conosciuto per ragione
della loro professione esercitata sia in regime
di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia
in regime di lavoro autonomo liberoprofessionale.
D.P.R. 328 del 2001
Disciplina dell’esame di stato per la
professione di Assistente Sociale:
Art. 22: Assistente Sociale Specialista
Art. 23: Assistente Sociale
Regolamento disciplinare
Art. 1
“All’iscritto all’albo che si rende colpevole
di abuso o mancanza nell’esercizio della
professione o che comunque tiene un
comportamento non conforme alle
norme del Codice Deontologico, al
decoro o alla dignità della professione,
il Consiglio dell’Ordine Regionale infligge,
tenuto conto della gravità del fatto, una
delle seguenti sanzioni adeguata e
proporzionata alla violazione delle norme
deontologiche […]”.
sanzioni
a) ammonizione;
b) censura;
c) sospensione dall’esercizio
della professione;
d) radiazione dall’albo.
criteri
a) intenzionalità del comportamento;
b) grado di negligenza, imprudenza, imperizia,
tenuto conto della prevedibilità dell’evento;
c) responsabilità connessa alla posizione di lavoro;
d) grado di danno o di pericolo causato;
e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
f) concorso fra più professioni e/o operatori in
accordo tra loro;
g) recidiva e/o reiterazione.
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Assistente sociale - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali