Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato) …. 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di………………………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n………. 2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro ………………………………., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio…………………………… Euro…………… pari al………% del capitale sociale - il socio…………………………… Euro …….……… pari al………% del capitale sociale - …….. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig…………………………… che ha anche la rappresentanza della società 8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società 9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. ….. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE NATURA CONTRATTO verbalmente CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO FORMA NON È NECESSARIA LA FORMA SCRITTA consenso manifestato per comportamenti concludenti SE NON PER LA NATURA DEI BENI CONFERITI es., conferimento di un immobile 1350 n.9 con sottoscrizione autenticata dei contraenti forma scritta atto pubblico ai fini dell‘iscrizione DEPOSITO del contratto entro 30 gg. dalla stipulazione ad iniziativa degli amministratori nel R.I. del luogo in cui la società ha sede no pubblicità dichiarativa „società irregolare“ snc/sas -minore autonomia patrimoniale - regime particolare in materia di rappresentanza società di fatto snc irregolare no esplicitazione del contenuto conclusa per fatti concludenti attività commerciale principio di effettività Cass., sez. lav., 20-04-1998, n. 4013. In un complesso musicale sono ravvisabili i requisiti strutturali del contratto di società, vale a dire l’esercizio in comune dell’attività economica, il patrimonio comune e lo scopo di lucro; la produzione dei servizi nei quali si sostanziano le esecuzioni di un complesso musicale dà luogo ad un’attività commerciale ex art. 2195 c.c.; ed ove non sia diversamente costituito il complesso può essere ritenuto società in nome collettivo irregolare, ed il nome sotto il quale esso si presenta ed opera con i terzi costituisce la sua ragione sociale. CONTENUTO snc regolare generalità dei soci persone fisiche persone giuridiche ragione sociale nome di almeno un socio indicazione del rapporto sociale soci che hanno l‘amministrazione e la rappresentanza sede della società oggetto sociale conferimenti di ciascun socio, valore ad essi attribuito e modo di valutazione prestazioni cui sono obbligati i soci d‘opera norme di attribuzione di utili e perdite durata della società „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE MISURA ammontare/investimento di ciascuno pattuizione dei soci CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO doppia presunzione semplice ammontare quanto oggettivamente necessario per il conseguimento dell‘oggetto sociale investimento di ciascuno in parti uguali fra loro socio d‘opera contratto se manca: dal giudice secondo equità es., crediti, garanzie reali e personali, servizi, opera TIPOLOGIA qualunque apporto suscettibile di valutazione economica --nome (inserito nella ragione sociale) se nulla è previsto dal contratto denaro CREDITI socio risponde della eventuale insolvenza del debitore nei limiti del valore attribuito al credito (pro solvendo) STIMA conferimenti diversi dal denaro criteri fissati contrattualmente dai soci indicati nell‘atto costitutivo „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO quota di patrimonio non si può riprendere quanto conferito non si possono utilizzare le cose appartenenti al patrimonio sociale per fini esterni a quelli della società PARTECIPAZIONE AGLI UTILI AGLI UTILI EVIDENZIATI DA BILANCIO salvo pattuizione diversa dei soci ripartizione degli utili pattuizione delle parti, ma due DIVIETI divieto di distribuzione di utili non realmente conseguiti restituzione se non in buona fede divieto di esclusione (totale o equiparabile) dalla partecipazione agli utili (nei rapporti fra i soci) patto nullo ripartizione degli utili secondo pattuizione dei soci se manca la pattuizione si presume proporzionale ai conferimenti PARTECIPAZIONE ALLE PERDITE divieto di esclusione (totale o equiparabile) dalla partecipazione alle perdite (nei rapporti fra i soci) ripartizione delle perdite secondo pattuizione dei soci se manca la pattuizione si presume proporzionale ai conferimenti se solo pattuita ripartizione degli utili nella stessa misura determinazione della partecipazione alle perdite socio d‘opera partecipazione ai guadagni e alle perdite contratto se manca: dal giudice secondo equità RESPONSABILITÀ PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ ILLIMITATA SOLIDALE escutere C Z V X Y azione di regresso però beneficio di escussione società X escutere escutere C esercitato azione esecutiva o dimostrata incapienza del patrimonio sociale I creditori « accorti » (banche) chiedono as es. fideiussioni ai Soci direttamente) Cass., sez. I, 18-08-2006, n. 18185. Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall’art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall’art. 2304 c.c., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali. receduto socio USCITO dalla società eredi del socio defunto (che hanno accettato l‘eredità) escluso cessione della quota responsabilità illimitata per i debiti sorti fino al momento della cessazione del rapporto sociale debito sorti successivamente se scioglimento iscritto nel registro delle imprese ex socio/eredi liberati scioglimento non iscritto no liberazione salvo prova che il terzo era a conoscenza della vicenda socio ENTRANTE quota A risponde illimitatamente anche per i debiti sociali sorti in precedenza B escutere C POSIZIONE DEI CREDITORI PARTICOLARI DEI SOCI C non può chiedere la liquidazione della quota può rivalersi sugli utili può compiere atti conservativi sulla quota no società X si U C deve attendere lo scioglimento della società se proroga espressa tre mesi per fare opposizione se proroga tacita opposizione senza limiti di tempo può ottenere la dichiarazione di fallimento del socio esclusione automatica liquidazione quota acquisizione quota alla massa attiva Art. 2297. Mancata registrazione. Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese i rapporti tra la società e i terzi ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice beneficio di escussione „affievolito“ società semplice snc regolare indicazione beni sui quali agevolmente soddisfarsi società X escutere escutere C società X esercitato azione esecutiva o dimostrata incapienza del patrimonio sociale escutere X escutere C Snc irregolare/ss C POSIZIONE DEI CREDITORI PARTICOLARI DEI SOCI può chiedere la liquidazione della quota può rivalersi sugli utili può compiere atti conservativi sulla quota si società X si U ove dimostri che gli altri beni sono insufficienti a soddisfare il proprio credito C quota da liquidare entro tre mesi dalla domanda socio escluso oppure deliberazione di scioglimento della società CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE modificazione del contratto sociale necessario il consenso di tutti gli altri soci se non pattuito diversamente es., maggioranza es., liberamente trasferibile Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio) 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., …… via………………………., n………. 2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio……………X……………… Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale - il socio……………Y……………… Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale - il socio ……………Z……………….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: - al socio X il 50% degli utili - al socio Y il 40% degli utili - al socio Z il 10% degli utili.. 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società 8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società 9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. ….. „GRIGLIA“ decisioni dei soci COSTITUZIONE CONFERIMENTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO sull‘organizzazione sociale BILANCIO Pr.: unanimità o maggioranza ? MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO talvolta la legge lo indica es.:decisione di sciogliere la società maggioranza eccezionale? spesso, no es., esclusione della ripartizione degli utili es., approvazione del rendiconto d1 maggioranza, molto spesso d3 d2 unanimità, quasi sempre organizzazione modifica della pattuizione di base, incidendo sui diritti individuali dei soci unanimità funzionamento dell‘organizzazione maggioranza RAPPORTI FRA SOCI DIVIETO DI CONCORRENZA 2301. Divieto di concorrenza. — Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. Il consenso si presume se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’articolo 2286. AMMINISTRAZIONE principio ogni socio ha pieno potere di gestione anche nell‘interesse degli altri soci AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA ATTO immediatamente efficace per la società PRIMA del compimento dell‘atto opposizione decisione presa a maggioranza secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA maggioranza unanimità salvo necessità di evitare un danno alla società regimi diversi ciascuno può compiere l‘atto pattuizione es., amministrazione riservata solo ad alcuni fra i soci diritti e obblighi degli amministratori norme sul mandato amministrare con la diligenza del buon padre di famiglia (!) atti di ordinaria e straordinaria amm. responsabilità per inadempimento ai loro obblighi nei confronti della società è solidale salvo prova di essere esente da colpa disg.: non era a conoscenza cong a magg.: non poteva impedire decisione revoca degli amministratori se nomina con contratto se nomina con atto separato anche senza giusta causa unanimità immediatamente efficace se ricorre giusta causa ciascun socio se giusta causa, può chiedere giudizialmente la revoca però diritto al risarcimento del danno T. Torre Annunziata, 21-10-2003. Nella società in nome collettivo, ciascun socio può, in caso di inerzia della società o di disaccordo tra i soci, chiedere giudizialmente la revoca dell’amministratore ricorrendone una giusta causa; la giusta causa ricomprende, da un lato, tutti quei comportamenti dell’amministratore che compromettono l’esistenza stessa dell’impresa collettiva e il suo funzionamento, dall’altro, le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell’amministratore, non garantiscono la puntuale gestione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi. T. Torre Annunziata, 21-10-2003. Nella società in nome collettivo, in caso di amministratore unico, conseguenza della revoca giudiziale dell’amministratore stesso sarà l’applicazione del modello legale di amministrazione disgiuntiva, per cui ogni socio deterrà poteri gestori e rappresentativi, non potendo il giudice nominare un amministratore giudiziario in sostituzione di quello revocato, giacché quando lo si è voluto consentire il legislatore lo ha espressamente previsto, come per le società di capitali (art. 2409 c.c.) e nell’ambito della comunione (art. 1105 c.c.). RAPPRESENTANZA spetta a tutti gli amministratori estesa a TUTTI GLI ATTI che rientrano nell‘oggetto sociale salvo diversa pattuizione salvo limitazioni ex contratto o ex procura opponibili ai terzi solo se iscritte nel registro delle imprese però prova che il terzo ne era a conoscenza Cass., sez. III, 12-11-2004, n. 21520. Nelle società in nome collettivo, in base al combinato disposto degli art. 2293, 2266 c.c., la rappresentanza dell’ente spetta, disgiuntamente, a ciascun socio e - salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo - si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, in quanto la legge presume che la volontà dichiarata dal rappresentante nell’interesse della società corrisponda alla volontà sociale; a tal fine non è necessario che per manifestare il rapporto rappresentativo (contemplatio domini) il socio amministratore usi formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l’attività negoziale e dalla struttura e dall’oggetto del negozio, i terzi possano riconoscerne l’inerenza all’impresa sociale, sì da poter presumere che l’attività è espletata nella qualità di socio amministratore (nella specie, relativa ad un contratto con il quale era stato pattuito il subentro nella locazione di un esercizio commerciale, la suprema corte ha ritenuto che il comportamento della socia amministratrice fosse idoneo a portare a conoscenza della controparte il fatto che ella agiva in rappresentanza della società, in quanto costei era amministratrice unica della medesima, la snc era titolare del rapporto di locazione e l’oggetto del contratto ineriva all’impresa sociale). Cass., sez. I, 05-05-2004, n. 8538. I poteri di rappresentanza dell’amministratore di società in nome collettivo vanno individuati con riferimento agli atti che rientrano nell’oggetto sociale, qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica, fatta eccezione per le specifiche limitazioni; pertanto, qualora lo statuto distingua tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione, può ritenersi eccedente l’ordinaria amministrazione, in quanto estraneo all’oggetto sociale, l’atto dispositivo che sia suscettibile di modificare la struttura dell’ente e perciò sia con tale oggetto contrastante, essendo esteriormente riconoscibile come non rivolto a realizzare gli scopi economici della società, perché da essi esorbitante. Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio) …… 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n………. 2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio……………X……Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale - il socio……………Y……Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale - il socio ……………Z..….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: - al socio X il 50% degli utili - al socio Y il 40% degli utili - al socio Z il 10% degli utili.. 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società 8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società 9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. ….. „GRIGLIA“ SOCI NON AMMINISTRATORI COSTITUZIONE diritto ad avere notizia dello svolgimento degli affari sociali CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE in qualsiasi momento CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO pattuizione ridurre i poteri di informazione altri strumenti di controllo gestorio diritto al rendiconto annuale diritto di consultare i documenti relativi all‘amministrazione „GRIGLIA“ RENDICONTO COSTITUZIONE CONFERIMENTI principi di redazione ex disciplina spa REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO (RIMANDO) „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO SCIOGLIMENTO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio) …… 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n………. 2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio……………X……Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale - il socio……………Y……Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale - il socio ……………Z..….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: - al socio X il 50% degli utili - al socio Y il 40% degli utili - al socio Z il 10% degli utili.. 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società 8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società 9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. ….. „GRIGLIA“ modifica del contratto COSTITUZIONE consenso di tutti i soci, CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE anche trasferimento della partecipazione CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO salvo diversa disposizione del contratto forma maggioranza libera opponibilità ai terzi iscrizione R.I. Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio) …… 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n………. 2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio……………X……Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale - il socio……………Y……Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale - il socio ……………Z..….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: - al socio X il 50% degli utili - al socio Y il 40% degli utili - al socio Z il 10% degli utili.. 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società 8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società 9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. ….. recesso „GRIGLIA“ SCIOGLIMENTO LIMITATAMENTE A UN SOCIO COSTITUZIONE CONFERIMENTI esclusione REGIME DELLA PARTECIPAZIONE morte REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE recesso CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO se la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci per giusta causa efficace dopo tre mesi efficace subito ragioni direttamente collegate con il rapporto societario altre cause previste nell‘atto costitutivo Cass., sez. I, 17-04-2003, n. 6169. Il divieto di concorrenza che l’art. 2557 c.c. pone a carico di chi alieni l’azienda non è applicabile nei confronti del socio receduto da una società in nome collettivo, atteso che, nel caso di recesso, non si determina alcun trasferimento della titolarità dell’azienda. esclusione fallimento del socio di diritto quando il creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota facoltativa inadempimento obblighi ex lege o ex contratto sociale se obblighi in quanto amministratore: revoca per giusta causa, non necessariamente esclus. -- interdizione -- inabilitazione -- condanna a pena comportante interdizione anche temporanea dai pubblici uffici sopravvenuta impossibilità di eseguire i conferimenti promessi es., perimento bene conferito in godimento procedimento di esclusione maggioranza per teste decisione motivata e comunicata al socio escluso 30 gg. opposizione Tribunale solo due soci Tribunale morte entro sei mesi dalla morte eredi hanno diritto alla liquidazione della quota salvo diversa disposizione dell‘atto costitutivo salvo diversa volontà dei soci scioglimento dell‘intera società subingresso degli eredi (con il loro consenso) liquidazione della quota al socio uscente o agli eredi in denaro in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento anche utili o perdite da operazioni in corso anche avviamento entro sei mesi dal momento in cui lo scioglimento sia divenuto efficace Cass., sez. I, 16-01-2009, n. 1036. Nelle società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la responsabilità illimitata e solidale tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui, nei rapporti interni, l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi: pertanto, nel giudizio intrapreso dagli eredi del socio per la liquidazione della quota spettante al de cuius, la condanna dei soci superstiti va limitata alla loro quota interna di responsabilità, che può essere determinata dal giudice ai sensi dell’art. 2263 c.c., secondo il quale, salvo prova contraria, le quote si presumono uguali. SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO RAGIONE SOCIALE deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO SE inserito nome dell‘accomandante risponde illimitatamente e solidalmente con gli accomandatari per tutte le obbligazioni sociali deve indicare il rapporto sociale se manca: ragione sociale irregolare RESPONSABILITÀ PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE REGIME DELLA PARTECIPAZIONE soci accomandatari ILLIMITATA CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO SOLIDALE soci accomandanti LIMITATA AL CONFERIMENTO tranne immistione nella amministrazione inserimento nome nella ragione sociale TRASFERIMENTO delle quote sociali quota accomandanti liberamente trasmissibile a causa di morte NO necessità del consenso dei soci superstiti trasferimento tra vivi effetto verso la società quota accomandatari se consenso dei soci (accomandatari e accomandanti) che rappresentano la maggioranza del capitale trasferimento a causa di morte regole snc trasferimento tra vivi „GRIGLIA“ AMMINISTRAZIONE COSTITUZIONE CONFERIMENTI solo i soci accomandatari QUOTE DI PARTECIPAZIONE CONTROLLO REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE nomina/revoca degli amministratori BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO tramite contratto sociale per atto separato tutti i soci accomandatari approvazione tanti soci accomandanti che rappresentano la maggioranza del capitale da loro sottoscritto SE vengono a mancare gli accomandatari accomandante possibile la nomina di un amministratore provvisorio per il compimento atti di ordinaria amministrazione estraneo massimo sei mesi se oltre sei mesi respons. illimitata per obbligazioni sociali soci accomandanti sanzione non possono amministrare responsabilità illimitata e solidale possono trattare e concludere singoli affari in nome della società in virtù di procura speciale possono prestare la loro opera manuale o intellettuale sotto la direzione degli amministratori se l‘atto costitutivo lo consente facoltà di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni (anche categorie di operazioni) facoltà di compiere atti di ispezione e sorveglianza NON ingerenza nell‘amm. „GRIGLIA“ SOCI ACCOMANDANTI COSTITUZIONE sull‘operato degli amministratori CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO diritto alla comunicazione annuale del bilancio possono controllarne l‘esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società „GRIGLIA“ ulteriore causa di scioglimento quando permangono solo soci di una medesima categoria COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE e non ne avviene la ricostituzione entro sei mesi CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO SE società continua trasformazione in snc irregolare crediti fatti valere nei confronti degli accomandatari SE ancora creditori insoddisfatti liquidazione e cancellazione nei confronti dei liquidatori, se si dimostri che il pagamento è dipeso da loro colpa crediti fatti valere nei confronti degli accomandatanti ma limitatamente alla quota di liquidazione, oltre che nei limiti dei conferimenti ancora dovuti Art. 2267. Responsabilità per le obbligazioni sociali. I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza. TIPI di società società semplice società in nome collettivo società in accomandita semplice società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata società cooperative mutue assicuratrici (società mutualistiche) società fra avvocati società europea SOCIETÀ DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI DIRITTO SOCIETARIO ???? ECONOMIA PRINCIPI DI GOVERNO SOCIETARIO DELL’OCSE, 2004 Sempre più sovente, l’OCSE e i Governi dei suoi membri hanno riconosciuto la presenza di sinergie fra le politiche macroeconomiche e quelle strutturali per conseguire i più importanti obiettivi dell’azione governativa. Il governo societario è uno degli elementi fondamentali per migliorare l’efficienza economica e la crescita e per aumentare la fiducia degli investitori. La presenza di un efficace sistema di governo societario, per la singola impresa e per l’economia nel suo complesso, contribuisce ad assicurare un adeguato livello di fiducia, necessario al buon funzionamento dell’economia di mercato. Il risultato è di ridurre il costo del capitale e di incoraggiare le imprese a impiegare le risorse in modo più efficiente, stimolando così la crescita Un fattore sempre più importante per le decisioni di investimento è il grado di rispetto dei principi di base del governo societario da parte delle società. Particolare rilievo è assunto dal rapporto fra le pratiche di governo societario e il carattere sempre più internazionale degli investimenti. I flussi internazionali di capitale consentono alle società di accedere alle attività finanziarie di un pool di investitori ben più ampio. Il governo societario definisce la struttura attraverso cui vengono fissati gli obiettivi della società, vengono determinati i mezzi per raggiungere tali obiettivi e vengono controllati i risultati. Un buon governo societario dovrebbe assicurare al consiglio di amministrazione e ai dirigenti incentivi adeguati alla realizzazione di obiettivi in linea con gli interessi della società e dei suoi azionisti e dovrebbe facilitare un efficace controllo. Il governo societario coinvolge un insieme di relazioni fra i dirigenti di una società, il suo consiglio di amministrazione, i suoi azionisti e le altri parti interessate Il governo societario è influenzato dalle relazioni fra gli attori del sistema di governance. Gli azionisti di controllo, che possono essere singole persone, holding familiari, partecipanti a patti di azionisti o altre società che operano per il tramite di una holding o di partecipazioni incrociate, possono incidere notevolmente sul comportamento di una società. In alcuni mercati, gli investitori istituzionali, in qualità di azionisti, chiedono sempre più spesso che sia dato peso alle loro esigenze in materia di governo societario. Generalmente i singoli azionisti non sono interessati a esercitare i diritti di governance ma sono fortemente interessati a ricevere un equo trattamento dagli azionisti di controllo e dai dirigenti. I creditori svolgono un ruolo importante in numerosi sistemi di governance e possono fungere da controllori esterni delle performance societarie. I lavoratori dipendenti e le altre categorie di stakeholders svolgono un ruolo rilevante contribuendo al successo nel lungo termine e ai risultati della società, mentre i governi stabiliscono l’assetto istituzionale e legale generale che disciplina il governo societario. SOCI AMMINISTRATORI CREDITORI Il governo societario è solo una componente del più ampio contesto economico nel quale operano le imprese definito, ad esempio, dall’azione delle politiche macroeconomiche e dall’intensità della concorrenza nel mercato dei prodotti e dei fattori. PROSPETTIVA COMUNITARIA ALLO STUDIO DEL DIRITTO SOCIETARIO libera circolazione delle persone (fisiche e giuridiche) armonizzazione dei diritti societari nazionali strumenti organizzativi sovranazionali Società Europea, SE „statuto“ per la piccola/ media impresa? SOCIETÀ sodalizio risparmio anonimo gestito in modo efficace da „professionisti“ PROPRIETÀ (azionisti) CONTROLLO (management) SOCI PROBLEMA DI „AGENCY“ NECESSITÀ DI FLESSIBILITÀ AMMINISTRATORI SOCI AMMINISTRATORI ALLOCAZIONE DEI DIRITTI DI CONTROLLO ? CREDITORI SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO MAGGIORANZA minoranza diritti di controllo PROBLEMA DI OPPORTUNISMO („hold up“) SELEZIONE Mercato mobiliare Sentenze della Corte di Giustizia CE Centros (1999) Überseering (2002) Inspire Art (2003) GB D AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ Socio X C X C AZIONE LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ COSTITUZIONE „LIBERA“ FRANCIA: 1807 FRANCIA: 1867 INGHILTERRA: 1855 INGHILTERRA: 1870 GERMANIA: 1861 GERMANIA: 1844 CALIFORNIA: 1931 CALIFORNIA: 1949 DELAWARE:1883 DELAWARE:1883 EVOLUZIONE NORMATIVA IN ITALIA Codice di Commercio, 1882: società anonima C.C. 1942 mini riforma del 1974 T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria d.lgs. 24-02-1998 n. 58 (t.u.f.) spa come emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati assetto organizzativo interno delle spa quotate riforma generale del 2003 Modifiche successive…Ultime: Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 142 attuazione della direttiva 2006/68/CE link SOCIETÀ DI CAPITALI società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata tre MODELLI principali s.p.a. di base (c.d. s.p.a. chiusa) s.p.a. che ricorre al mercato del capitale di rischio (c.d. s.p.a. aperta) s.p.a. con azioni quotate s.p.a. ad azionariato diffuso s.p.a. di base (c.d. s.p.a. chiusa) soci/creditori maggioranza/ minoranza soci risparmiatori/ soci imprenditori s.p.a. che ricorre al mercato del capitale di rischio (c.d. s.p.a. aperta) gruppo di comando/ maggioranza del capitale soci investitori istituzionali soci/amministratori s.p.a. di base (c.d. s.p.a. chiusa) s.p.a. con azioni quotate in mercati regolamentati s.p.a. che ricorre al mercato del capitale di rischio (c.d. s.p.a. aperta) delibera Consob n.14372 s.p.a. ad azionariato diffuso ex regolamento emittenti - azionisti diversi da quelli di controllo minimo 200 capitale almeno pari al 5% - no condizioni per potere redigere il bilancio in forma abbreviata -ecc. CORPORATE GOVERNANCE MODALITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ AZIONISTI AMMINISTRATORI RELAZIONE FRA ORGANI DI CONTROLLO CREDITORI LAVORATORI SOCIETÀ GRUPPO SOCIETÀ SOCIETÀ SOCIETÀ SOCIETÀ ALTRI conflitti MODALITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ soluzione efficace di conflitti fra i diversi „portatori di interesse“ nel caso concreto ? frammentato? • STRUTTURA dell‘azionariato grande azionista dominante? identità degli azionisti: es., famiglia, altre imprese? • DIRITTI degli azionisti? di minoranza? es., nomina dei sindaci? di maggioranza? OBBLIGHI DI INFORMAZIONE? es., norme per la redazione del bilancio? REMUNERAZIONE AMMINISTRATORI? REGOLE SUI TAKE-OVER? ESEMPIO: GEOX S.P.A. Geox e Consob „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI stipulazione simultanea REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO atto pubblico stipulazione dell‘atto costitutivo stipulazione per pubblica sottoscrizione sottoscritto per intero il capitale sociale versato almeno ¼ dei conferimenti in denaro o l‘intero conferimento in caso di unico fondatore e/o integralmente liberato conferimento in natura e crediti controllo del notaio rogante deposito nel R.I. iscrizione nel R.I. controllo di regolarità formale PERSONALITÀ GIURIDICA NULLITÀ DELLA SPA ipotesi tassative atto costitutivo no atto pubblico illiceità dell‘oggetto sociale mancanza ogni indicazione su denominazione conferimenti ammontare capitale sociale oggetto sociale no efficacia retroattiva sentenza dichiarativa di nullità: inizia la liquidazione soci non liberati dall‘obbligo di conferimento fino alla soddisfazione dei creditori sociali fatta valere da soci, terzi con interesse, d‘ufficio dal giudice sanatoria della nullità maggioranze ass.str. tramite modifica dell‘atto costitutivo pubblicità nel R.I. tramite rinnovazione es., mancanza atto pubblico unanimità SPA UNIPERSONALE anche unico socio persona giuridica versamento dell‘intero conferimento pubblicità nel R.I.: obbligo degli amministratori sanzione responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte quando solo un socio in caso di insolvenza „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO DENARO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO BENI IN NATURA CREDITI NO PRESTAZIONI D‘OPERA E SERVIZI se consentito dall‘atto costitutivo DENARO, presunzione, se non stabilito diversamente 25% versato, 75% credito secondo esigenze di finanziamento se in liquidazione, per pagamento dei creditori SOCIO non paga, non può esercitare il diritto di voto esecuzione coattiva dell‘obbligo offerte agli altri soci amm./liquidatore vendita delle azioni sul mercato, per conto e a rischio del socio moroso se vendita non realizzabile esclusione del socio annullamento azioni riduzione capitale D A 50.000 B C 30.000 40.000 145.000 euro capitale sociale 25.000 BENI IN NATURA e CREDITI anche beni immateriali conferimento integralmente liberato alla costituzione es., know-how stima: esperto nominato dal tribunale attestazione che il loro valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione dl cap.soc. e dell‘eventuale sovraprezzo criteri di valutazione stima controllata dagli amministratori se fondati motivi, revisione della stima entro 180 gg. annullamento delle azioni scoperte e riduzione cap.soc. versamento differenza se valore reale - 20% rispetto a quello da stima possibilità di recedere ripartizione non proporzionale Però NOVITÀ: • niente Se valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento • Valutazione da parte di esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità. precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento Niente, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento Però, obbligo di verifica da parte degli amministratori Si sono prodotti eventi eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione? Requisiti di professionalità ed indipendenza? Ecc.