Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)
….
1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale
“................................... di………………………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..…..,
via………………………., n……….
2. La società ha per oggetto la seguente attività: ………………………………………………….
3. La durata della società è fissata fino al…………………………….
4. Il capitale sociale è di Euro ………………………………., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci
nel modo seguente:
- il socio…………………………… Euro…………… pari al………% del capitale sociale
- il socio…………………………… Euro …….……… pari al………% del capitale sociale
- ……..
5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo
amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per
l’approvazione dei soci
6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro ….
giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate
7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio
Sig…………………………… che ha anche la rappresentanza della società
8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un
liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal
Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società
9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di
legge in materia.
…..
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
NATURA
CONTRATTO
verbalmente
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
FORMA
NON È NECESSARIA
LA FORMA SCRITTA
consenso manifestato per
comportamenti concludenti
SE NON PER LA
NATURA DEI BENI
CONFERITI
es., conferimento di
un immobile
1350 n.9
con sottoscrizione autenticata
dei contraenti
forma scritta
atto pubblico
ai fini dell‘iscrizione
DEPOSITO del
contratto
entro 30 gg. dalla stipulazione
ad iniziativa degli amministratori
nel R.I. del luogo in
cui la società ha sede
no pubblicità dichiarativa
„società irregolare“
snc/sas
-minore autonomia patrimoniale
- regime particolare in
materia di rappresentanza
società di fatto
snc irregolare
no esplicitazione del contenuto
conclusa per
fatti concludenti
attività commerciale
principio di
effettività
Cass., sez. lav., 20-04-1998, n. 4013.
In un complesso musicale sono ravvisabili i requisiti strutturali
del contratto di società, vale a dire l’esercizio in comune
dell’attività economica, il patrimonio comune e lo scopo di
lucro; la produzione dei servizi nei quali si sostanziano le
esecuzioni di un complesso musicale dà luogo ad un’attività
commerciale ex art. 2195 c.c.; ed ove non sia diversamente
costituito il complesso può essere ritenuto società in nome
collettivo irregolare, ed il nome sotto il quale esso si presenta
ed opera con i terzi costituisce la sua ragione sociale.
CONTENUTO
snc regolare
generalità dei soci
persone fisiche
persone giuridiche
ragione sociale
nome di almeno
un socio
indicazione del
rapporto sociale
soci che hanno
l‘amministrazione e
la rappresentanza
sede della società
oggetto sociale
conferimenti di ciascun socio, valore ad essi
attribuito e modo di valutazione
prestazioni cui sono obbligati i soci d‘opera
norme di attribuzione di utili e perdite
durata della società
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
MISURA
ammontare/investimento
di ciascuno
pattuizione
dei soci
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
doppia presunzione semplice
ammontare
quanto oggettivamente necessario
per il conseguimento dell‘oggetto
sociale
investimento
di ciascuno
in parti uguali fra loro
socio d‘opera
contratto
se manca: dal giudice secondo equità
es., crediti, garanzie reali e
personali, servizi, opera
TIPOLOGIA
qualunque apporto suscettibile
di valutazione economica
--nome (inserito nella ragione
sociale)
se nulla è previsto
dal contratto
denaro
CREDITI
socio risponde della eventuale
insolvenza del debitore
nei limiti del valore
attribuito al credito
(pro solvendo)
STIMA
conferimenti diversi
dal denaro
criteri fissati contrattualmente
dai soci
indicati nell‘atto costitutivo
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
quota di patrimonio
non si può riprendere
quanto conferito
non si possono utilizzare
le cose appartenenti al
patrimonio sociale per fini
esterni a quelli della società
PARTECIPAZIONE
AGLI UTILI
AGLI UTILI EVIDENZIATI
DA BILANCIO
salvo pattuizione
diversa dei soci
ripartizione
degli utili
pattuizione delle
parti, ma due DIVIETI
divieto di distribuzione
di utili non realmente
conseguiti
restituzione se
non in buona fede
divieto di esclusione (totale o equiparabile)
dalla partecipazione agli utili (nei rapporti fra i soci)
patto nullo
ripartizione
degli utili
secondo pattuizione dei soci
se manca la pattuizione
si presume proporzionale
ai conferimenti
PARTECIPAZIONE
ALLE PERDITE
divieto di esclusione (totale o equiparabile)
dalla partecipazione alle perdite (nei rapporti fra i soci)
ripartizione
delle perdite
secondo pattuizione dei soci
se manca la pattuizione
si presume proporzionale
ai conferimenti
se solo pattuita ripartizione
degli utili
nella stessa misura
determinazione della
partecipazione alle perdite
socio d‘opera
partecipazione
ai guadagni
e alle perdite
contratto
se manca: dal giudice
secondo equità
RESPONSABILITÀ PER I
DEBITI DELLA SOCIETÀ
ILLIMITATA
SOLIDALE
escutere
C
Z
V
X
Y
azione di
regresso
però
beneficio di
escussione
società
X
escutere
escutere
C
esercitato
azione
esecutiva
o dimostrata
incapienza del
patrimonio
sociale
I creditori « accorti » (banche) chiedono as es. fideiussioni ai
Soci direttamente)
Cass., sez. I, 18-08-2006, n. 18185.
Il socio di una società in nome collettivo che, per
effetto della responsabilità solidale e illimitata
stabilita dall’art. 2291 c.c., abbia pagato un debito
sociale, può direttamente rivalersi nei confronti
del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere
la parte di debito sociale su di lui gravante, senza
che tale rivalsa resti condizionata
all’insufficienza del patrimonio sociale al
soddisfacimento dei creditori, dato che il
beneficio di previa escussione di detto
patrimonio, previsto dall’art. 2304 c.c., opera solo
nei confronti dei creditori e non dei soci che
abbiano pagato i debiti sociali.
receduto
socio USCITO
dalla società
eredi del socio
defunto (che hanno
accettato l‘eredità)
escluso
cessione della quota
responsabilità illimitata per i debiti
sorti fino al momento della cessazione
del rapporto sociale
debito sorti successivamente
se scioglimento iscritto
nel registro delle imprese
ex socio/eredi
liberati
scioglimento
non iscritto
no liberazione
salvo prova che il
terzo era a conoscenza
della vicenda
socio ENTRANTE
quota
A
risponde illimitatamente
anche per i debiti sociali
sorti in precedenza
B
escutere
C
POSIZIONE DEI CREDITORI
PARTICOLARI DEI SOCI
C
non può chiedere la
liquidazione della quota
può rivalersi sugli utili
può compiere atti conservativi
sulla quota
no
società
X
si
U
C
deve attendere lo
scioglimento della
società
se proroga
espressa
tre mesi per fare
opposizione
se proroga
tacita
opposizione
senza limiti
di tempo
può ottenere la dichiarazione
di fallimento del socio
esclusione automatica
liquidazione quota
acquisizione quota alla
massa attiva
Art. 2297.
Mancata registrazione.
Fino a quando la società non è
iscritta nel registro delle imprese i
rapporti tra la società e i terzi ferma
restando la responsabilità illimitata
e solidale di tutti i soci, sono
regolati dalle disposizioni relative
alla società semplice
beneficio di
escussione
„affievolito“
società semplice
snc regolare
indicazione beni
sui quali agevolmente
soddisfarsi
società
X
escutere
escutere
C
società
X
esercitato
azione
esecutiva
o dimostrata
incapienza del
patrimonio
sociale
escutere
X
escutere
C
Snc irregolare/ss
C
POSIZIONE DEI CREDITORI
PARTICOLARI DEI SOCI
può chiedere la
liquidazione della quota
può rivalersi sugli utili
può compiere atti conservativi
sulla quota
si
società
X
si
U
ove dimostri che gli altri beni
sono insufficienti a soddisfare
il proprio credito
C
quota da liquidare
entro tre mesi dalla
domanda
socio escluso
oppure
deliberazione di
scioglimento
della società
CIRCOLAZIONE
DELLE QUOTE
modificazione del
contratto sociale
necessario il consenso di
tutti gli altri soci
se non pattuito
diversamente
es., maggioranza
es., liberamente
trasferibile
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio)
1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale
“................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..…..,
……
via………………………., n……….
2. La società ha per oggetto la seguente attività: ………………………………………………….
3. La durata della società è fissata fino al…………………………….
4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel
modo seguente:
- il socio……………X……………… Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale
- il socio……………Y……………… Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale
- il socio ……………Z……………….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale.
5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo
amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione
dei soci
6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla
distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate:
- al socio X il 50% degli utili
- al socio Y il 40% degli utili
- al socio Z il 10% degli utili..
7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio
Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società
8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore
nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale
nella cui circoscrizione ha sede la società
9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in
materia.
…..
„GRIGLIA“
decisioni dei soci
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
sull‘organizzazione
sociale
BILANCIO
Pr.: unanimità o
maggioranza ?
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
talvolta la legge
lo indica
es.:decisione di
sciogliere la società
maggioranza
eccezionale?
spesso, no
es., esclusione della
ripartizione degli utili
es., approvazione
del rendiconto
d1
maggioranza,
molto spesso
d3
d2
unanimità, quasi
sempre
organizzazione
modifica della
pattuizione di base,
incidendo sui diritti
individuali dei soci
unanimità
funzionamento
dell‘organizzazione
maggioranza
RAPPORTI FRA SOCI
DIVIETO DI
CONCORRENZA
2301. Divieto di concorrenza. — Il socio non può, senza il consenso degli altri
soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della
società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra
società concorrente.
Il consenso si presume se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società
preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.
In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al
risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’articolo 2286.
AMMINISTRAZIONE
principio
ogni socio ha pieno potere
di gestione anche nell‘interesse
degli altri soci
AMMINISTRAZIONE
DISGIUNTIVA
ATTO immediatamente efficace
per la società
PRIMA del compimento
dell‘atto
opposizione
decisione presa a maggioranza
secondo la parte attribuita a
ciascun socio negli utili
AMMINISTRAZIONE
CONGIUNTIVA
maggioranza
unanimità
salvo necessità di
evitare un danno
alla società
regimi diversi
ciascuno può
compiere
l‘atto
pattuizione
es., amministrazione riservata
solo ad alcuni fra i soci
diritti e obblighi
degli amministratori
norme sul mandato
amministrare con la diligenza del buon
padre di famiglia (!)
atti di ordinaria e
straordinaria amm.
responsabilità per inadempimento ai loro
obblighi nei confronti della società è
solidale
salvo prova di essere
esente da colpa
disg.: non
era a conoscenza
cong a magg.:
non poteva
impedire decisione
revoca degli
amministratori
se nomina con
contratto
se nomina con
atto separato
anche senza
giusta causa
unanimità
immediatamente efficace
se ricorre giusta causa
ciascun socio
se giusta causa, può chiedere
giudizialmente la revoca
però diritto al
risarcimento
del danno
T. Torre Annunziata, 21-10-2003.
Nella società in nome collettivo, ciascun socio
può, in caso di inerzia della società o di
disaccordo tra i soci, chiedere giudizialmente la
revoca dell’amministratore ricorrendone una
giusta causa; la giusta causa ricomprende, da un
lato, tutti quei comportamenti dell’amministratore
che compromettono l’esistenza stessa
dell’impresa collettiva e il suo funzionamento,
dall’altro, le condotte che, violando obblighi di
legge o doveri di correttezza e diligenza propri
dell’amministratore, non garantiscono la puntuale
gestione della società e la tutela degli interessi
privati dei soci della stessa e dei terzi.
T. Torre Annunziata, 21-10-2003.
Nella società in nome collettivo, in caso di
amministratore unico, conseguenza della revoca
giudiziale dell’amministratore stesso sarà
l’applicazione del modello legale di amministrazione
disgiuntiva, per cui ogni socio deterrà poteri gestori e
rappresentativi, non potendo il giudice nominare un
amministratore giudiziario in sostituzione di quello
revocato, giacché quando lo si è voluto consentire il
legislatore lo ha espressamente previsto, come per le
società di capitali (art. 2409 c.c.) e nell’ambito della
comunione (art. 1105 c.c.).
RAPPRESENTANZA
spetta a tutti gli
amministratori
estesa a TUTTI GLI ATTI
che rientrano nell‘oggetto
sociale
salvo diversa
pattuizione
salvo limitazioni ex contratto
o ex procura
opponibili ai terzi solo se iscritte
nel registro delle imprese
però prova che il
terzo ne era a
conoscenza
Cass., sez. III, 12-11-2004, n. 21520.
Nelle società in nome collettivo, in base al combinato disposto degli
art. 2293, 2266 c.c., la rappresentanza dell’ente spetta,
disgiuntamente, a ciascun socio e - salvo diversa disposizione
dell’atto costitutivo - si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto
sociale, in quanto la legge presume che la volontà dichiarata dal
rappresentante nell’interesse della società corrisponda alla volontà
sociale; a tal fine non è necessario che per manifestare il rapporto
rappresentativo (contemplatio domini) il socio amministratore usi
formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle
circostanze in cui ha svolto l’attività negoziale e dalla struttura e
dall’oggetto del negozio, i terzi possano riconoscerne l’inerenza
all’impresa sociale, sì da poter presumere che l’attività è espletata
nella qualità di socio amministratore (nella specie, relativa ad un
contratto con il quale era stato pattuito il subentro nella locazione di
un esercizio commerciale, la suprema corte ha ritenuto che il
comportamento della socia amministratrice fosse idoneo a portare a
conoscenza della controparte il fatto che ella agiva in rappresentanza
della società, in quanto costei era amministratrice unica della
medesima, la snc era titolare del rapporto di locazione e l’oggetto del
contratto ineriva all’impresa sociale).
Cass., sez. I, 05-05-2004, n. 8538.
I poteri di rappresentanza dell’amministratore di società in nome
collettivo vanno individuati con riferimento agli atti che rientrano
nell’oggetto sociale, qualunque sia la loro rilevanza economica e
natura giuridica, fatta eccezione per le specifiche limitazioni;
pertanto, qualora lo statuto distingua tra atti di ordinaria e atti di
straordinaria amministrazione, può ritenersi eccedente l’ordinaria
amministrazione, in quanto estraneo all’oggetto sociale, l’atto
dispositivo che sia suscettibile di modificare la struttura dell’ente e
perciò sia con tale oggetto contrastante, essendo esteriormente
riconoscibile come non rivolto a realizzare gli scopi economici della
società, perché da essi esorbitante.
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio)
……
1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale
“................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..…..,
via………………………., n……….
2. La società ha per oggetto la seguente attività: ………………………………………………….
3. La durata della società è fissata fino al…………………………….
4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel
modo seguente:
- il socio……………X……Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale
- il socio……………Y……Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale
- il socio ……………Z..….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale.
5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo
amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per
l’approvazione dei soci
6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla
distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate:
- al socio X il 50% degli utili
- al socio Y il 40% degli utili
- al socio Z il 10% degli utili..
7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio
Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società
8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore
nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale
nella cui circoscrizione ha sede la società
9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in
materia.
…..
„GRIGLIA“
SOCI NON AMMINISTRATORI
COSTITUZIONE
diritto ad avere notizia dello
svolgimento degli affari sociali
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
in qualsiasi momento
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
pattuizione
ridurre i poteri di
informazione
altri strumenti di
controllo gestorio
diritto al rendiconto annuale
diritto di consultare i documenti
relativi all‘amministrazione
„GRIGLIA“
RENDICONTO
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
principi di redazione ex
disciplina spa
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
(RIMANDO)
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
SCIOGLIMENTO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio)
……
1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale
“................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..…..,
via………………………., n……….
2. La società ha per oggetto la seguente attività: ………………………………………………….
3. La durata della società è fissata fino al…………………………….
4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel
modo seguente:
- il socio……………X……Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale
- il socio……………Y……Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale
- il socio ……………Z..….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale.
5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo
amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per
l’approvazione dei soci
6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla
distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate:
- al socio X il 50% degli utili
- al socio Y il 40% degli utili
- al socio Z il 10% degli utili..
7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio
Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società
8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore
nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale
nella cui circoscrizione ha sede la società
9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni
di legge in materia.
…..
„GRIGLIA“
modifica del contratto
COSTITUZIONE
consenso di tutti i soci,
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
anche trasferimento della
partecipazione
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
salvo diversa disposizione
del contratto
forma
maggioranza
libera
opponibilità
ai terzi
iscrizione R.I.
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio)
……
1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale
“................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..…..,
via………………………., n……….
2. La società ha per oggetto la seguente attività: ………………………………………………….
3. La durata della società è fissata fino al…………………………….
4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel
modo seguente:
- il socio……………X……Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale
- il socio……………Y……Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale
- il socio ……………Z..….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale.
5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo
amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per
l’approvazione dei soci
6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla
distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate:
- al socio X il 50% degli utili
- al socio Y il 40% degli utili
- al socio Z il 10% degli utili..
7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio
Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società
8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un
liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal
Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società
9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni
di legge in materia.
…..
recesso
„GRIGLIA“
SCIOGLIMENTO
LIMITATAMENTE
A UN SOCIO
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
esclusione
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
morte
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
recesso
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
se la società è contratta
a tempo indeterminato o
per tutta la vita di uno
dei soci
per giusta causa
efficace dopo
tre mesi
efficace subito
ragioni direttamente collegate
con il rapporto societario
altre cause previste
nell‘atto costitutivo
Cass., sez. I, 17-04-2003, n. 6169.
Il divieto di concorrenza che l’art. 2557 c.c. pone a
carico di chi alieni l’azienda non è applicabile nei
confronti del socio receduto da una società in nome
collettivo, atteso che, nel caso di recesso, non si
determina alcun trasferimento della titolarità
dell’azienda.
esclusione
fallimento del socio
di diritto
quando il creditore particolare
abbia ottenuto la liquidazione
della quota
facoltativa
inadempimento obblighi ex lege
o ex contratto sociale
se obblighi in quanto
amministratore: revoca
per giusta causa, non
necessariamente esclus.
-- interdizione
-- inabilitazione
-- condanna a pena comportante interdizione
anche temporanea dai pubblici uffici
sopravvenuta impossibilità di
eseguire i conferimenti promessi
es., perimento bene
conferito in godimento
procedimento di
esclusione
maggioranza
per teste
decisione motivata e
comunicata al socio
escluso
30 gg.
opposizione
Tribunale
solo due soci
Tribunale
morte
entro sei mesi
dalla morte
eredi hanno diritto alla
liquidazione della quota
salvo diversa disposizione
dell‘atto costitutivo
salvo diversa volontà
dei soci
scioglimento
dell‘intera società
subingresso degli
eredi (con il loro
consenso)
liquidazione della quota
al socio uscente o agli eredi
in denaro
in base alla situazione patrimoniale
della società nel giorno in cui si verifica
lo scioglimento
anche utili o perdite
da operazioni in corso
anche avviamento
entro sei mesi dal momento in cui
lo scioglimento sia divenuto efficace
Cass., sez. I, 16-01-2009, n. 1036.
Nelle società di persone (nella specie, società in nome
collettivo), la responsabilità illimitata e solidale tra i soci
è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei
confronti della società e non è applicabile alle
obbligazioni della società nei confronti dei soci
medesimi, conformemente alla regola generale secondo
cui, nei rapporti interni, l’obbligazione in solido si divide
tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta
nell’interesse esclusivo di alcuno di essi: pertanto, nel
giudizio intrapreso dagli eredi del socio per la
liquidazione della quota spettante al de cuius, la
condanna dei soci superstiti va limitata alla loro quota
interna di responsabilità, che può essere determinata dal
giudice ai sensi dell’art. 2263 c.c., secondo il quale,
salvo prova contraria, le quote si presumono uguali.
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
RAGIONE
SOCIALE
deve essere costituita dal nome
di almeno uno dei soci accomandatari
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
SE inserito nome dell‘accomandante
risponde illimitatamente e
solidalmente con gli
accomandatari per tutte le
obbligazioni sociali
deve indicare il rapporto sociale
se manca: ragione
sociale irregolare
RESPONSABILITÀ PER I
DEBITI DELLA SOCIETÀ
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
soci accomandatari
ILLIMITATA
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
SOLIDALE
soci accomandanti
LIMITATA AL
CONFERIMENTO
tranne
immistione nella
amministrazione
inserimento nome
nella ragione sociale
TRASFERIMENTO
delle quote sociali
quota accomandanti
liberamente trasmissibile
a causa di morte
NO necessità del consenso
dei soci superstiti
trasferimento tra vivi
effetto verso la società
quota accomandatari
se consenso dei soci (accomandatari e accomandanti)
che rappresentano la
maggioranza del capitale
trasferimento a causa
di morte
regole snc
trasferimento tra vivi
„GRIGLIA“
AMMINISTRAZIONE
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
solo i soci accomandatari
QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
CONTROLLO
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
nomina/revoca degli
amministratori
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
tramite contratto
sociale
per atto separato
tutti i soci accomandatari
approvazione tanti soci
accomandanti che rappresentano
la maggioranza del capitale da
loro sottoscritto
SE vengono a mancare
gli accomandatari
accomandante
possibile la nomina di un amministratore
provvisorio per il compimento atti di
ordinaria amministrazione
estraneo
massimo sei mesi
se oltre sei mesi
respons. illimitata
per obbligazioni
sociali
soci accomandanti
sanzione
non possono amministrare
responsabilità
illimitata e solidale
possono trattare e concludere
singoli affari in nome della
società in virtù di procura speciale
possono prestare la loro opera manuale
o intellettuale sotto la direzione degli
amministratori
se l‘atto costitutivo lo consente
facoltà di dare autorizzazioni
e pareri per determinate operazioni
(anche categorie di operazioni)
facoltà di compiere atti di
ispezione e sorveglianza
NON
ingerenza
nell‘amm.
„GRIGLIA“
SOCI ACCOMANDANTI
COSTITUZIONE
sull‘operato degli
amministratori
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
diritto alla comunicazione
annuale del bilancio
possono controllarne
l‘esattezza, consultando i
libri e gli altri documenti
della società
„GRIGLIA“
ulteriore causa di
scioglimento
quando permangono solo soci
di una medesima categoria
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
e non ne avviene
la
ricostituzione
entro sei mesi
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
SE società
continua
trasformazione in
snc irregolare
crediti fatti valere nei confronti degli accomandatari
SE ancora creditori
insoddisfatti
liquidazione e
cancellazione
nei confronti dei liquidatori, se si dimostri che
il pagamento è dipeso da loro colpa
crediti fatti valere nei confronti degli accomandatanti
ma limitatamente alla quota di liquidazione, oltre che
nei limiti dei conferimenti ancora dovuti
Art. 2267.
Responsabilità per le obbligazioni sociali.
I creditori della società possono far valere i loro
diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni
sociali rispondono inoltre personalmente e
solidalmente i soci che hanno agito in nome e per
conto della società e, salvo patto contrario, gli altri
soci.
Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi
con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della
responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è
opponibile a coloro che non ne hanno avuto
conoscenza.
TIPI
di società
società semplice
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperative
mutue assicuratrici (società mutualistiche)
società fra avvocati
società europea
SOCIETÀ DI
PERSONE
SOCIETÀ DI
CAPITALI
DIRITTO
SOCIETARIO
????
ECONOMIA
PRINCIPI DI GOVERNO SOCIETARIO DELL’OCSE, 2004
Sempre più sovente, l’OCSE e i Governi dei suoi membri hanno
riconosciuto la presenza di sinergie fra le politiche
macroeconomiche e quelle strutturali per conseguire i più
importanti obiettivi dell’azione governativa. Il governo
societario è uno degli elementi fondamentali per migliorare
l’efficienza economica e la crescita e per aumentare la fiducia
degli
investitori.
La presenza di un efficace
sistema di governo societario, per la
singola impresa e per l’economia nel
suo complesso, contribuisce
ad assicurare un adeguato livello di
fiducia, necessario al buon
funzionamento dell’economia di
mercato. Il risultato è di ridurre il costo
del capitale e di incoraggiare le imprese
a impiegare le risorse
in modo più efficiente, stimolando così
la crescita
Un fattore sempre più importante per le
decisioni di investimento è il grado di rispetto
dei principi di base del governo societario da
parte delle società. Particolare rilievo è
assunto dal rapporto
fra le pratiche di governo societario e il
carattere sempre più internazionale degli
investimenti. I flussi internazionali di capitale
consentono alle società di accedere alle
attività finanziarie di un pool di investitori ben
più ampio.
Il governo societario definisce la struttura attraverso cui
vengono fissati gli obiettivi della società, vengono
determinati i mezzi per raggiungere tali obiettivi e
vengono controllati i risultati. Un buon governo societario
dovrebbe assicurare al consiglio di
amministrazione e ai dirigenti incentivi adeguati alla
realizzazione di obiettivi in linea con gli interessi
della società e dei suoi azionisti e dovrebbe facilitare un
efficace controllo.
Il governo societario coinvolge
un insieme di relazioni fra i
dirigenti di una società, il suo
consiglio di amministrazione, i
suoi azionisti e le altri parti
interessate
Il governo societario è influenzato dalle relazioni fra gli
attori del sistema di governance. Gli
azionisti di controllo, che possono essere singole persone,
holding familiari, partecipanti a patti di
azionisti o altre società che operano per il tramite di una
holding o di partecipazioni incrociate,
possono incidere notevolmente sul comportamento di
una società. In alcuni mercati, gli investitori
istituzionali, in qualità di azionisti, chiedono sempre più
spesso che sia dato peso alle loro esigenze in materia di
governo societario. Generalmente i singoli azionisti non
sono interessati a esercitare i diritti di governance ma
sono fortemente interessati a ricevere un equo
trattamento dagli azionisti di controllo e dai dirigenti.
I creditori svolgono un ruolo importante in numerosi
sistemi di governance e possono fungere da controllori
esterni delle performance societarie.
I lavoratori dipendenti e le altre
categorie di stakeholders svolgono un ruolo rilevante
contribuendo al successo nel lungo termine e ai risultati
della società,
mentre i governi stabiliscono l’assetto istituzionale e
legale generale che disciplina il governo societario.
SOCI
AMMINISTRATORI
CREDITORI
Il governo societario è solo una
componente del più ampio contesto
economico nel quale operano le imprese
definito, ad esempio, dall’azione delle
politiche macroeconomiche e
dall’intensità della concorrenza nel
mercato dei prodotti e dei fattori.
PROSPETTIVA
COMUNITARIA ALLO
STUDIO DEL DIRITTO
SOCIETARIO
libera circolazione delle
persone (fisiche e giuridiche)
armonizzazione dei diritti
societari nazionali
strumenti organizzativi
sovranazionali
Società Europea, SE
„statuto“ per la piccola/
media impresa?
SOCIETÀ
sodalizio
risparmio anonimo gestito
in modo efficace da „professionisti“
PROPRIETÀ
(azionisti)
CONTROLLO
(management)
SOCI
PROBLEMA DI „AGENCY“
NECESSITÀ DI
FLESSIBILITÀ
AMMINISTRATORI
SOCI
AMMINISTRATORI
ALLOCAZIONE DEI
DIRITTI DI CONTROLLO ?
CREDITORI
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
MAGGIORANZA
minoranza
diritti di controllo
PROBLEMA DI
OPPORTUNISMO
(„hold up“)
SELEZIONE
Mercato mobiliare
Sentenze della
Corte di Giustizia CE
Centros (1999)
Überseering (2002)
Inspire Art (2003)
GB
D
AUTONOMIA
PATRIMONIALE
PERFETTA
LIMITAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ
Socio
X
C
X
C
AZIONE
LIMITAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ
COSTITUZIONE „LIBERA“
FRANCIA: 1807
FRANCIA: 1867
INGHILTERRA: 1855
INGHILTERRA: 1870
GERMANIA: 1861
GERMANIA: 1844
CALIFORNIA: 1931
CALIFORNIA: 1949
DELAWARE:1883
DELAWARE:1883
EVOLUZIONE NORMATIVA IN ITALIA
Codice di Commercio, 1882: società anonima
C.C. 1942
mini riforma del 1974
T.U. delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria
d.lgs. 24-02-1998 n. 58 (t.u.f.)
spa come emittente strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
assetto organizzativo interno
delle spa quotate
riforma generale del 2003
Modifiche successive…Ultime:
Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 142
attuazione della direttiva 2006/68/CE link
SOCIETÀ DI
CAPITALI
società per
azioni
società in
accomandita
per azioni
società a
responsabilità
limitata
tre MODELLI
principali
s.p.a. di base
(c.d. s.p.a. chiusa)
s.p.a. che ricorre al
mercato del capitale
di rischio
(c.d. s.p.a. aperta)
s.p.a. con
azioni quotate
s.p.a. ad
azionariato
diffuso
s.p.a. di base
(c.d. s.p.a. chiusa)
soci/creditori
maggioranza/
minoranza
soci risparmiatori/
soci imprenditori
s.p.a. che ricorre al
mercato del capitale
di rischio
(c.d. s.p.a. aperta)
gruppo di comando/
maggioranza del capitale
soci investitori istituzionali
soci/amministratori
s.p.a. di base
(c.d. s.p.a. chiusa)
s.p.a. con
azioni quotate in
mercati regolamentati
s.p.a. che ricorre al
mercato del capitale
di rischio
(c.d. s.p.a. aperta)
delibera Consob
n.14372
s.p.a. ad
azionariato
diffuso
ex regolamento
emittenti
- azionisti diversi da quelli
di controllo minimo 200
capitale almeno
pari al 5%
- no condizioni per potere redigere
il bilancio in forma abbreviata
-ecc.
CORPORATE
GOVERNANCE
MODALITÀ DI GESTIONE E
CONTROLLO DELLA SOCIETÀ
AZIONISTI
AMMINISTRATORI
RELAZIONE FRA
ORGANI DI CONTROLLO
CREDITORI
LAVORATORI
SOCIETÀ
GRUPPO
SOCIETÀ
SOCIETÀ
SOCIETÀ
SOCIETÀ
ALTRI conflitti
MODALITÀ DI GESTIONE E
CONTROLLO DELLA SOCIETÀ
soluzione efficace di conflitti fra
i diversi „portatori di interesse“
nel caso concreto ?
frammentato?
• STRUTTURA dell‘azionariato
grande azionista dominante?
identità degli azionisti: es., famiglia,
altre imprese?
• DIRITTI degli azionisti?
di minoranza?
es., nomina dei
sindaci?
di maggioranza?
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE?
es., norme per la
redazione del bilancio?
REMUNERAZIONE AMMINISTRATORI?
REGOLE SUI TAKE-OVER?
ESEMPIO: GEOX S.P.A.
Geox e Consob
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
stipulazione
simultanea
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
atto pubblico
stipulazione
dell‘atto
costitutivo
stipulazione
per pubblica
sottoscrizione
sottoscritto per intero
il capitale sociale
versato almeno ¼ dei conferimenti
in denaro o l‘intero conferimento in
caso di unico fondatore e/o integralmente liberato conferimento in
natura e crediti
controllo del notaio rogante
deposito nel R.I.
iscrizione nel R.I.
controllo di regolarità
formale
PERSONALITÀ
GIURIDICA
NULLITÀ
DELLA SPA
ipotesi
tassative
atto costitutivo no atto pubblico
illiceità dell‘oggetto sociale
mancanza ogni indicazione su
denominazione
conferimenti
ammontare capitale sociale
oggetto sociale
no efficacia retroattiva
sentenza dichiarativa di nullità: inizia la liquidazione
soci non liberati dall‘obbligo di conferimento
fino alla soddisfazione dei creditori sociali
fatta valere da soci, terzi con interesse, d‘ufficio dal giudice
sanatoria della nullità
maggioranze
ass.str.
tramite modifica dell‘atto costitutivo
pubblicità nel R.I.
tramite rinnovazione
es., mancanza
atto pubblico
unanimità
SPA
UNIPERSONALE
anche unico socio persona giuridica
versamento dell‘intero
conferimento
pubblicità nel R.I.: obbligo degli
amministratori
sanzione
responsabilità
illimitata per le
obbligazioni sorte
quando solo un socio
in caso di insolvenza
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
DENARO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
BENI IN NATURA
CREDITI
NO PRESTAZIONI D‘OPERA
E SERVIZI
se consentito dall‘atto
costitutivo
DENARO, presunzione, se non
stabilito diversamente
25% versato, 75% credito
secondo esigenze di
finanziamento
se in liquidazione, per
pagamento dei creditori
SOCIO
non paga, non può
esercitare il diritto
di voto
esecuzione coattiva dell‘obbligo
offerte agli altri soci
amm./liquidatore
vendita
delle azioni
sul mercato, per conto e
a rischio del socio moroso
se vendita non realizzabile
esclusione del socio
annullamento azioni
riduzione capitale
D
A
50.000
B
C
30.000
40.000
145.000 euro
capitale sociale
25.000
BENI IN NATURA e CREDITI
anche beni immateriali
conferimento
integralmente liberato
alla costituzione
es., know-how
stima: esperto nominato
dal tribunale
attestazione che il loro valore è almeno
pari a quello attribuito ai fini della
determinazione dl cap.soc. e
dell‘eventuale sovraprezzo
criteri di valutazione
stima controllata dagli
amministratori
se fondati motivi,
revisione della stima
entro 180 gg.
annullamento delle azioni
scoperte e riduzione cap.soc.
versamento differenza
se valore reale - 20%
rispetto a quello da stima
possibilità di recedere
ripartizione non proporzionale
Però NOVITÀ:
• niente
Se valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno,
sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del
revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto
del conferimento
• Valutazione da parte di esperto indipendente da chi effettua
il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e
comprovata professionalità.
precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e
criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto
del conferimento
Niente,
se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione
del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è
pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale
sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati
nei sei mesi precedenti il conferimento
Però, obbligo di verifica da parte degli amministratori
Si sono prodotti eventi eccezionali o
rilevanti che incidono sulla valutazione?
Requisiti di professionalità ed
indipendenza?
Ecc.
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lezioni vii-viii