Premessa
• La delega ai notai per la vendita dei beni
immobili e mobili registrati nelle esecuzioni, è
prevista per la prima volta con legge 3 agosto
1998 n.302 che ha inserito nel c.p.c. artt. 534 bis,
534 ter, 591 bis, 591 ter.
• La legge 14.5.05 n.80 e la L. 28.12.05 n.263 sono
poi intervenute per ampliare la platea dei soggetti
delegabili e l’oggetto
PREMESSA(continua)
• La prima novità
riguarda il
procedimento di
vendita ,si ha prima la
vendita SENZA
incanto e poi
eventualmente quella
CON incanto se la
prima ha esito
negativo
• Ora delegati alla
vendita sono non solo
notai ma anche
avvocati e
commercialisti
I professionisti delegabili
• L’art. di riferimento è il 591 bis
• Che fissa requisiti,onorario ecc.
• Sanzioni eventuali
c.p.c
Fase preliminare
• La riforma del 2005 ha stabilito che l’incarico è
conferito dopo il deposito della stima del bene da
parte del perito stimatore.
• Quindi l’attività dell’esperto(geometra,ingegnere )
e la sua relazione precedono la nomina del
professionista delegato,ciò implica che il
prof.delegato è vincolato alla perizia e comunque
la utilizzerà con le note dei CT di parte per la
fissazione del PREZZO
Quota indivisa
• Qualora il pignoramento abbia ad oggetto
una quota indivisa il G.può disporre la
vendita (anche c/delega al D.C.) SOLO se la ritenga
probabile al valore pari o superiore della
stessa altrimenti deve disporre che si
proceda al giudizio per realizzare lo
scioglimento della Comunione e può
delegare il professionista a vendere l’intero
bene di cui fa parte la quota pignorata
Ordinanza di delega
• L’O.di Delega al professionista è adottata
nella udienza di comparazione delle parti
prevista ex art 569 c.p.c,
• assieme alla ordinanza di vendita ci può
essere quella che eventualmente dispone
l’inizio del giudizio di divisione
Contenuto Ordinanza di delega
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Estremi della procedura
Descrizione del bene di cui è disposta la vendita
Generalità del professionista delegato
Modalità della pubblicità della vendita senza incanto
Termine non inferiore a 90 gg.e non sup.a 120 entro il
quale far pervenire le offerte di acquisto
Luogo di presentazione delle offerte
Luogo in cui si procede all’esame delle offerte e gara
fra gli offerenti
Modalità della pubblicità della vendita con incanto e
luogo della vendita.
Temine per lo svolgimento delle operazioni delegate
Contenuto ulteriore Ord.Vendita
• Fissa criteri per garantire la segretezza delle
offerte per determinare modalità di apertura delle
buste
• Di svolgimento della gara
• Determina le modalità concrete del versamento del
prezzo
• Determina le modalità con cui fissare e
comunicare la somma da versare per spese
• Individua il procedimento da adottare per
predisporre e approvare il Progetto di
Distribuzione somme
Custodia
• L’ordinanza di vendita deve inoltre
contenere le prescrizioni inerenti la
custodia dell’immobile (ex art 559 cpc
4°co.) può essere custode lo stesso
professionista delegato.
• L’autorizzazione a concedere in locazione
l’immobile pignorato è concessa con ordinanza
• Il Giudice può disporre la liberazione
dell’immobile pignorato quando NON ritiene di
autorizzare il debitore ad abitare lo stesso
• Il Giudice stabilisce nell’ordinanza di nomina le
MODALITA’ con cui il custode deve adoperarsi
perché gli interessati all’offerta esaminino i beni.
• L’ art.560 ultimo co. stabilisce che il Custode
provvede alla amministrazione e gestione del
bene e pone in essere le azioni occorrenti per
conseguirne la disponibilità
Avviso di vendita
• Il professionista poi provvede alla
redazione dell’AVVISO di vendita che non
deve avere solo il contenuto
dell’art.576,1°co, ma deve contenere tutte
le indicazioni necessarie per lo svolgimento
della vendita senza incanto in conformità
con l’ordinanza di delega
Avviso di vendita: per Vendita
senza incanto,contiene
• Natura e descrizione del bene da vendere e
Comune in cui si trova
• Dati catastali,almeno 3 confini
• Valore,sito internet in cui c’è la relazione di stima
e recapito del custode
• Numero dei lotti,con prezzo base e termine per le
offerte ,con modalità e luogo di presentazione con
data e ora non che giorno di scadenza per le
offerte/disciplina generale della gara
Avviso di vendita
• E’ necessario avvisare che al momento
dell’offerta l’offerente deve dichiarare o eleggere
domicilio nel comune del Tribunale e che in
mancanza le comunicazioni verranno fatte alla
cancelleria
• Se Il G. ritiene opportuna la notifica dell’avviso
ai creditori iscritti lo prevede in Ordinanza ed è
pertanto effettuata dal Professionista delegato
Pubblicità art.490 cpc
• L’avviso va pubblicizzato almeno 40 giorni
prima del termine per la presentazione delle
offerte o data dell’incanto,lo stesso avviso
assieme alla ordinanza,alla stima è inserito
nei siti internet appositi
• L’ordinanza comunque fissa le forme di
pubblicità già previste dalla legge
La vendita senza incanto
• Nel termine stabilito nell’ordinanza di delega,il
prof.delegato dovrà ricevere le offerte presentate
ai sensi dell’art.571 c.p.c.
• Il giorno successivo al termine finale per la
presentazione delle offerte,nell’ora e nel luogo
fissato nella ordinanza di vendita,si procede alla
deliberazione previa apertura delle buste
dell’offerta alla presenza degli offerenti.
• L’offerta inferiore al prezzo base d’asta è
inefficace. Dopo il versamento del prezzo
dell’aggiudicatario il G.emette il D.di T.
La vendita con incanto
• Per partecipare è necessario avere depositato una
cauzione e nell’ordinanza il G.fissa tale cauzione
non superiore al decimo del prezzo base d’asta
• Tale cauzione è restituita immediatamente dopo
l’incanto
• La cauzione è restituita per 9/10 se l’offerente non
partecipa e non giustifica l’assenza.
Le offerte dopo l’incanto
• L’art 584 cpc prevede che avvenuto l’incanto
possano essere ancora fatte offerte entro il termine
perentorio di 10 giorni,ma se non sono efficaci se
il prezzo offerto non supera di 1/5 quello
raggiunto dall’incanto
• Il G.verificata la regolarità dell’offerta indice la
gara
• Il professionista che indice quindi la gara
comunica il termine perentorio entro cui nuove
offerte possono essere fatte.
L’esito positivo della vendita
• L’aggiudicatario è obbligato a depositare oltre al
saldo-prezzo anche le somme necessarie per
l’emissione e la trascrizione del D.T
• Il D.T. oltre a prevedere l’iscrizione di ipoteca a
favore di chi ha concesso il finanziamento
(eventuale ) contiene anche l’ordine di cancellare
le ipoteche successive alla trascrizione del
pignoramento.
L’esito negativo della vendita
• Rif. Art. 591 bis cpc comma 2,n.8 e comma
7,soggetto a interpretazioni poiché impreciso
• Si potrebbe ritenere che il professionista delegato
possa senza restituire al G.il fascicolo fissare
un’altra vendita senza incanto seguita
eventualmente da una con incanto,prezzo ridotto
di ¼ ,sarebbe però opportuno che questa
eventualità fosse fissata nella Ordinanza di delega
al professionista di tale potere
Ulteriori attività delegate
• Redazione del verbale di vendita
• Predisposizione del Decreto di
Trasferimento (atto che trasferisce la
proprietà)
• Assunzione de debiti da parte
dell’aggiudicatario ex art.508 cpc
• Formalità di esecuzione registrazione e
voltura catastale e comunicazioni alle
Pubblica Amministrazione ove occorrano.
La distribuzione del ricavato
artt.596-597 c.p.c 591 bis c.p.c
• Se vi è un solo creditore procedente non si
redige progetto di distribuzione
• L’art.591 bis prevede comma 2 n.12
prevede che il professionista formi il
progetto e lo trasmetta al Giudice per
consentire a questi di depositarlo in
cancelleria e fissare l’udienza per
l’approvazione
Obblighi fiscali
• Con la circolare 62/E del 16.5.05 ha chiarito
che il prof.delegato deve emettere la fattura
di vendita del bene venduto, in nome e per
conto del debitore esecutato e deve altresì
provvedere al versamento dell’IVA
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Avviso di vendita