CORSO DI TECNICA PROFESSIONALE
Dott. Prof.Silvia
Cecchini
PREMESSA
La delega ai notai per la vendita dei beni
immobili e mobili registrati nelle esecuzioni,
è prevista per la prima volta con legge 3
agosto 1998 n.302 che ha inserito nel c.p.c.
artt. 534 bis, 534 ter, 591 bis, 591 ter.
 La legge 14.5.05 n.80 e la L. 28.12.05
n.263 sono poi intervenute per ampliare la
platea dei soggetti delegabili e l’oggetto

PREMESSA(CONTINUA)

La prima novità
riguarda il
procedimento di
vendita ,si ha prima la
vendita SENZA
incanto e poi
eventualmente quella
CON incanto se la
prima ha esito
negativo

Ora delegati alla
vendita sono non solo
notai ma anche
avvocati e
commercialisti
I PROFESSIONISTI DELEGABILI

L’art. di riferimento è
il 591 bis c.p.c
Che fissa anche requisiti,onorario ecc.
 Sanzioni eventuali

FASE PRELIMINARE
 La
riforma del 2005 ha stabilito che
l’incarico è conferito dopo il deposito
della stima del bene da parte del perito
stimatore.
 Quindi l’attività
dell’esperto(geometra,ingegnere ) e la sua
relazione precedono la nomina del
professionista delegato,ciò implica che il
prof.delegato è vincolato alla perizia e
comunque la utilizzerà con le note dei CT
di parte per la fissazione del PREZZO
QUOTA INDIVISA


Qualora il pignoramento abbia ad oggetto una
quota indivisa il Giudice può disporre la
vendita (anche c/delega al D.C.) SOLO se la ritenga
probabile al valore pari o superiore della stessa
altrimenti deve disporre che si proceda al giudizio
per realizzare lo scioglimento della Comunione e
può delegare il professionista a vendere l’intero
bene di cui fa parte la quota pignorata
assieme alla ordinanza di vendita ci può essere
quella che eventualmente dispone l’inizio del
giudizio di divisione
ORDINANZA DI DELEGA


L’O.di Delega al professionista
è adottata nella udienza di comparazione delle
parti prevista ex art 569 c.p.c,
CONTENUTO ORDINANZA DI
DELEGA
Estremi della procedura
 Descrizione del bene di cui è disposta la
vendita
 Generalità del professionista delegato
 Modalità della pubblicità della vendita senza
incanto
 Termine non inferiore a 90 gg.e non sup.a 120
entro il quale far pervenire le offerte di
acquisto

CONTENUTO ORDINANZA DI
DELEGA
Luogo in cui si procede all’esame delle offerte
e gara fra gli offerenti
 Modalità della pubblicità della vendita con
incanto e luogo della vendita.
 Temine per lo svolgimento delle operazioni
delegate

CONTENUTO ULTERIORE ORD.VENDITA
Fissa criteri
 per garantire la segretezza delle offerte per
determinare modalità di apertura delle
buste
 Di svolgimento della gara
 Determina le modalità concrete del
versamento del prezzo
 Determina le modalità con cui fissare e
comunicare la somma da versare per spese
 Individua il procedimento da adottare per
predisporre e approvare il Progetto di
Distribuzione somme
CUSTODIA

L’ordinanza di vendita deve inoltre contenere le
prescrizioni inerenti la custodia dell’immobile
(ex art 559 cpc 4°co.) può essere custode lo stesso
professionista delegato.




L’autorizzazione a concedere in locazione
l’immobile pignorato è concessa con
ordinanza
Il Giudice può disporre la liberazione
dell’immobile pignorato quando NON ritiene di
autorizzare il debitore ad abitare lo stesso
Il Giudice stabilisce nell’ordinanza di nomina
le MODALITA’ con cui il custode deve
adoperarsi perché gli interessati all’offerta
esaminino i beni.
L’ art.560 ultimo co. stabilisce che il Custode
provvede alla amministrazione e gestione del
bene e pone in essere le azioni occorrenti per
conseguirne la disponibilità
AVVISO DI VENDITA
Il professionista poi provvede alla redazione
 dell’AVVISO di vendita
 che non deve avere solo il contenuto
dell’art.576,1°co,
 ma deve contenere tutte le indicazioni
necessarie per lo svolgimento della vendita senza
incanto in conformità con l’ordinanza di delega

AVVISO DI VENDITA: PER VENDITA SENZA
INCANTO,
CONTIENE
 Natura
e descrizione del bene da
vendere e Comune in cui si trova
 Dati catastali,almeno 3 confini e Valore,
 sito internet in cui c’è la relazione di
stima e recapito del custode
 Numero dei lotti,con prezzo base e
termine per le offerte ,con modalità e
luogo di presentazione con data e ora non
che giorno di scadenza per le
offerte/disciplina generale della gara
AVVISO DI VENDITA
 E’
necessario avvisare che al momento
dell’offerta l’offerente deve dichiarare o
eleggere domicilio nel comune del
Tribunale e che in mancanza le
comunicazioni verranno fatte alla
cancelleria
 Se Il G. ritiene opportuna la notifica
dell’avviso ai creditori iscritti lo prevede
in Ordinanza ed è pertanto effettuata dal
Professionista delegato
PUBBLICITÀ ART.490 CPC
L’avviso va pubblicizzato almeno 40 giorni prima
del termine per la presentazione delle offerte o
data dell’incanto lo stesso avviso assieme alla
ordinanza,alla stima è inserito nei siti internet
appositi
 L’ordinanza comunque fissa le forme di
pubblicità già previste dalla legge

LA VENDITA SENZA INCANTO
 Nel
termine stabilito nell’ordinanza di
delega,il prof.delegato dovrà ricevere le
offerte presentate ai sensi dell’art.571 c.p.c.

Il giorno successivo al termine finale per la
presentazione delle offerte,nell’ora e nel luogo
fissato nella ordinanza di vendita,si procede alla
deliberazione previa apertura delle buste
dell’offerta alla presenza degli offerenti.
 L’offerta
inferiore al prezzo base d’asta è
inefficace.

Dopo il versamento del prezzo
dell’aggiudicatario il G.emette il D.di T.
LA VENDITA CON INCANTO
 Per
partecipare è necessario avere
depositato una cauzione e nell’ordinanza
il G.fissa tale cauzione non superiore al
decimo del prezzo base d’asta
 Tale cauzione è restituita
immediatamente dopo l’incanto
 La cauzione è restituita per 9/10 se
l’offerente non partecipa e non giustifica
l’assenza.
LE OFFERTE DOPO L’INCANTO
 L’art
584 cpc prevede che avvenuto
l’incanto possano essere ancora fatte
offerte entro il termine perentorio di 10
giorni,ma se sono efficaci se il prezzo
offerto non supera di 1/5 quello raggiunto
dall’incanto
 Il Giudiceverificata la regolarità
dell’offerta indice la gara
 Il professionista che indice quindi la gara
comunica il termine perentorio entro cui
nuove offerte possono essere fatte.
L’ESITO POSITIVO DELLA
VENDITA
 L’aggiudicatario
è obbligato a depositare
oltre al saldo-prezzo anche le somme
necessarie per l’emissione e la trascrizione
del Decreto di Trasferimento che viene
emesso dal Giudice..
 Il D.T. oltre a prevedere l’iscrizione di
ipoteca a favore di chi ha concesso il
finanziamento (eventuale ) contiene anche
l’ordine di cancellare le ipoteche
successive alla trascrizione del
pignoramento.
L’ESITO NEGATIVO DELLA
VENDITA
 Rif.
Art. 591 bis cpc comma 2,n.8 e comma
7,soggetto a interpretazioni poiché
impreciso
 Si potrebbe ritenere che il professionista
delegato possa senza restituire al G.il
fascicolo fissare un’altra vendita senza
incanto seguita eventualmente da una con
incanto,prezzo ridotto di ¼ ,sarebbe però
opportuno che questa eventualità fosse
fissata nella Ordinanza di delega al
professionista di tale potere
ULTERIORI ATTIVITÀ DELEGATE
Redazione del verbale di vendita
 Predisposizione del Decreto di Trasferimento (atto
che trasferisce la proprietà)
 Formalità di esecuzione registrazione e voltura
catastale e comunicazioni alle Pubblica
Amministrazione ove occorrano.

LA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO ARTT.596-
597 C.P.C 591 BIS C.P.C
Se vi è un solo creditore procedente non si redige
progetto di distribuzione
 L’art.591 bis prevede comma 2 n.12 prevede che
il professionista formi il progetto e lo trasmetta
al Giudice per consentire a questi di depositarlo
in cancelleria e fissare l’udienza per
l’approvazione

OBBLIGHI

FISCALI
Con la circolare 62/E del 16.5.05 ha chiarito che il
prof.delegato deve emettere la fattura di
vendita del bene venduto, in nome e per
conto del debitore esecutato e deve altresì
provvedere al versamento dell’IVA
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AVVISO DI VENDITA