L’AIFM
E LA PROFESSIONE DELLO
SPECIALISTA IN FISICA MEDICA
LO SPECIALISTA IN FISICA MEDICA
Figura professionale con caratteristiche culturali e
formative specifiche:
• deve conoscere le basi scientifiche e gli aspetti
tecnologici fondamentali delle apparecchiature e
delle tecniche fisiche applicate alla medicina;
• deve interpretare e comprendere le necessità dei
Medici Specialisti, individuando le specifiche
tecniche diagnostiche e terapeutiche ottimali, in
rapporto al progresso tecnologico e alle finalità di
utilizzo;
• deve cooperare in modo interdisciplinare con tutte
le figure professionali coinvolte (medico, ingegnere,
informatico, TSRM, ecc.) al fine del raggiungimento
delle migliori condizioni tecniche di lavoro.
LO SPECIALISTA IN FISICA MEDICA
GARANZIA
DELLA
QUALITA’
Assicura la qualità tecnica
della tecnologia impiegata
Garantisce la sicurezza
nell’impiego della tecnologia
(IR, MR, NIR).
Protezione dei pazienti
e dei lavoratori
SICUREZZA
Dosimetria
Medico
Tecniche
di calcolo
MATEMATICO
INFORMATICO
Impiego
Attrezzature
INGEGNERE
CLINICO
Gestione
immagini
INFORMATICO
FISICO
Il fisico agisce da “interfaccia”
tra il medico,
la fisica e la tecnologia
LA FISICA MEDICA
PROFESSIONE
PER FISICI
Studio delle modalità ottimali di utilizzo
delle apparecchiature ad alta tecnologia
• TC
–
–
–
–
–
multistrato con n. strati sempre maggiore (256 – 320)
strati sempre più sottili (< 0,2 mm)
sempre più veloci (< 0,3 s per rotazione)
nuovi rivelatori e nuove tecniche di ricostruzione
dual energy
• RM
– campi magnetici sempre più intensi (> 7 T)
– gradienti di campo con intensità massima e velocità di
salita sempre più elevate
– bobine radiofrequenza multicanale
• PET
– PET/TC e PET/RM
– nuovi rivelatori
– TOF (time of flight)
Messa a punto e applicazione
di tecniche complesse in radioterapia
IMRT
ADROTERAPIA
VMAT
Messa a punto di tecniche di calcolo
(es. RM)
Cognitivo
(comprensione di frasi)
Imaging Funzionale (fMRI)
Segnale dell’acqua
Acqua Altri metaboliti
Segnale metaboliti
sibio136.1.10.10.001
Lattato
N Aceti-Aspartato
Creatina
Colina
Spettroscopia
PPM
Right Cortical Spinal Tract
Left Cortical Spinal Tract
Courtesy:
Samsung Medical Center, Seoul, South Korea
Da Philips Medical System
3.0
2.0
1.0
Diffusione (fiber track)
LA PROFESSIONE
LE PROFESSIONI IN ITALIA
• Professioni “protette” di cui all’art. 2229 del
codice civile (Ordini, Collegi) per le quali è
richiesta la necessaria iscrizione in appositi albi
o elenchi, sulla base di titoli d’abilitazione o
autorizzazione e di altri requisiti legali, accertati
di regola da ordini, collegi o associazioni
professionali, sotto la vigilanza dello Stato.
LE PROFESSIONI IN ITALIA
• Professioni regolamentate per le quali non è prevista
l’esistenza di ordini o collegi, ma per le quali l’attività è
consentita solo a seguito di iscrizione in albi, registri ed
elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni o enti pubblici
e l’iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche
professionali
o
all’accertamento
delle
specifiche
professionalità
• Professioni regolamentate per le quali non
l’iscrizione, subordinata al possesso di
professionali
o
all’accertamento
delle
professionalità, in albi, registri ed elenchi
pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
• Professioni non regolamentate
è prevista
qualifiche
specifiche
tenuti da
IL FISICO IN AMBITO SANITARIO
RUOLO SANITARIO
PROFILO PROFESSIONALE: FISICO
- Diploma di laurea in Fisica
- Specializzazione in Fisica Sanitaria/Medica
(art. 48, DPR 483/97)
D. L.vo 187/2000
ESPERTO IN FISICA
MEDICA
- una persona esperta nella fisica o nella tecnologia
delle radiazioni applicata alle esposizioni che
rientrano nel campo di applicazione del presente
decreto legislativo, con una formazione ai sensi
dell’articolo 7, comma 5, e che,……..
L’ Esperto in Fisica Medica deve possedere la laurea in
fisica e il diploma di specializzazione in fisica sanitaria o
titolo equipollente ai sensi del Decreto del Ministro della
sanità 30/01/1998
RISONANZA MAGNETICA
ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
DELLE APPARECCHIATURE RM:
figura tecnica con diploma di laurea
e curriculum professionale specifico
(Art. 2, D.M. 29/11/1985 - All. 3 e 4 – punto 4.10, DM 2/8/91)
ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
SPECIALISTA IN FISICA MEDICA
(D.M. in attesa di parere da parte
della conferenza Stato - Regioni)
PROTEZIONE DEI LAVORATORI
E DELLA POPOLAZIONE
DAI RISCHI DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI
D. L.vo 230/1995
ESPERTO QUALIFICATO
L’ esperto qualificato deve essere iscritto in un elenco
apposito del Ministero del Lavoro. Per iscriversi bisogna
possedere la laurea in fisica, chimica, chimica
industriale o ingegneria (sufficiente laurea breve per I e
II grado), svolgere un tirocinio e sostenere un esame
presso il Ministero del Lavoro
Lo specialista non deve svolgere il tirocinio previsto
INIZIATIVE PER UN
RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE
• Riconoscimento
della
professione
sanitaria di specialista in fisica medica
Nella scorsa legislatura è stato proposto
un disegno di legge per il riconoscimento
della professione sanitaria di fisico
medico
INIZIATIVE PER UN
RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE
• Riconoscimento della professione di
fisico divisa in diversi settori (tra cui la
fisica medica)
E’ perseguito da ANFeA (Associazione
Nazionale Fisica e Applicazioni)
ALTRE INIZIATIVE PER UN
RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE
La SIF, con l’ordine dei chimici, sta
operando per l’istituzione di un nuovo
ordine:
"Ordine dei Chimici e Fisici ……“
CLASSIFICAZIONE ILO
L’ILO (International Labour Organization) ha inserito
nell’ambito dell’International Standard Classification of
Occupation (ISCO-08) i Medical Physicists nella classe
2111 (Physicists and Astronomers)
E’ stata definita la specificità del Medical Physicist e c’è
uno specifico riferimento alle professioni sanitarie in
relazione al Medical Physicist .
It should be noted that, while they are appropriately
classified in this unit group with other physicists,
medical physicists are considered to be an integral part
of the health work force alongside those occupations
classified in sub-major group 22,
L’AIFM
E LA PROFESSIONE DELLO
SPECIALISTA IN FISICA MEDICA
LE PROFESSIONI IN ITALIA
• Professioni regolamentate con albi elenchi, ecc.
riordino
• Professioni non regolamentate
riconoscimento
delle
associazioni professionali
rappresentative
D. L.vo 206/2007
Riconoscimento di associazione rappresentativa a livello
nazionale di una professione non regolamentata:
a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del
registro, da almeno quattro anni;
b) adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle
attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli
professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività
elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di
interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e
l'attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e
tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità
dell'associazione;
D. L.vo 206/2007
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con
l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per
gli scopi statutari;
d) sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
e) obbligo della formazione permanente;
f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di
condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività
dell'associazione medesima.
A seguito delle modifiche di statuto e
regolamento e la nomina dei
componenti del collegio dei probiviri
e del comitato di accreditamento
può essere avviato
dall’AIFM l’iter per il riconoscimento
“Specialista in fisica medica”
Art.3
L’Associazione rappresenta la professione sanitaria di
“specialista in fisica medica” per tutelare le istanze
connesse con l’esercizio delle attività comportanti
l’applicazione dei princıpi e delle metodologie della
fisica in medicina, nei settori della prevenzione, della
diagnosi e della cura, al fine di assicurare la qualità delle
prestazioni erogate e la prevenzione dei rischi per i
pazienti, gli operatori e gli individui della popolazione
in generale.
Elenco degli “specialisti in fisica medica”
Art. 3 (cont.)
.
A tal fine istituisce e tiene aggiornato un elenco
professionale degli “specialisti in fisica medica”,
costituito dai soci, in possesso della Laurea in Fisica
(Laurea Specialistica ex DM 509/99 oppure Laurea
quadriennale
Vecchio
Ordinamento)
e
della
Specializzazione in Fisica Medica/Sanitaria.
.
.
Comitato di accreditamento
è delegato a decidere in merito al possesso da parte dei
Soci dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli
“specialisti in fisica medica”.
Elenco degli “specialisti in fisica medica”
Art. 3 (cont.)
.
.
All’elenco possono accedere anche i soci, in possesso
della Laurea in Fisica, che, alla data dell’1.1.2001,
abbiano svolto, in strutture del servizio sanitario
nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di
servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle
discipline equipollenti così come definite nel Decreto
Ministeriale 30/01/1998.
“Attestato di competenza”
Art. 3
.
L’Associazione rilascia al Socio iscritto nell’elenco di
cui sopra, che ne fa richiesta, un “attestato di
competenza” ai sensi della Direttiva Europea n. 92/51
ed eventuali integrazioni successive, con il quale è
attestato il possesso, da parte del Socio richiedente, dei
requisiti ritenuti essenziali per l’esercizio della
professione di “specialista in fisica medica”, compreso
lo svolgimento dell’attività di aggiornamento.
ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI
SPECIALISTI IN FISICA MEDICA
Il professionista deve:
• mantenere
aggiornata
la
propria
professionalità, procedendo all’attività di
aggiornamento professionale costantemente,
• svolgere la professione in modo continuativo,
• rispettare il codice deontologico.
Dal prossimo anno si darà inizio alle
procedure per l’iscrizione nell’elenco
degli “specialisti in fisica medica”.
OTTIMIZZAZIONE IN RADIOLOGIA
• Caratterizzazione dei sistemi e ottimizzazione delle
procedure, in particolare per quanto riguarda
l’impiego di nuove tecnologie
qualità dell’immagine
dose assorbita
dal paziente
elaborazioni
tecnica
radiografica
attrezzature
impiegate
• Valutazione delle dosi nelle procedure radiologiche
• Messa a punto di tecniche di calcolo
TERAPIA E IMAGING MOLECOLARE
•
•
•
In MN (metabolismo del glucosio, ipossia, proliferazione
cellulare, recettori naturali, enzimi)
In RM (sonde paramagnetiche, enzimi, chelati
paramagnetici)
In US (microbolle in cui vengono incorporate sostanze
che si legano a bersagli specifici)
Nanosystems
Biology
Protein dynamics
Stem cell function
~102 atoms/cell Optical
Signal transduction
Gene expression
NM/PET
Receptors
~3x107 atoms/cell
MRS
Metabolism
MRI
Perfusion
Echocardio, NM/PET
X Ray Angio
MSCT
X Ray
Anatomy
~109 atoms/cell
RADIAZIONI NON IONIZZANTI
Terapia con US
Ultrasuoni ad alta intensità
Terapia molecolare con ultrasuoni
• uso di microbolle in cui vengono incorporate
sostanze che si legano a bersagli specifici
• farmaci rilasciata dagli ultrasuoni nei “siti”
patologici
LE PROFESSIONI IN ITALIA
• Professioni “protette” di cui all’art. 2229 del codice civile
(Ordini, Collegi) per le quali è richiesta la necessaria
iscrizione in appositi albi o elenchi, sulla base di titoli
d’abilitazione o autorizzazione e di altri requisiti legali,
accertati di regola da ordini, collegi o associazioni
professionali, sotto la vigilanza dello Stato.
• Professioni regolamentate per le quali non è prevista
l’esistenza di ordini o collegi, ma per le quali l’attività è
consentita solo a seguito di iscrizione in albi, registri ed
elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni o enti pubblici
e l’iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche
professionali
o
all’accertamento
delle
specifiche
professionalità
ESPERTO IN FISICA MEDICA
agisce o consiglia sulla dosimetria dei pazienti,
sullo sviluppo e l’impiego di tecniche e
attrezzature complesse, sull’ottimizzazione, sulla
garanzia di qualità, compreso il controllo di
qualità, e su altri problemi riguardanti la
radioprotezione relativa alle esposizioni che
rientrano nel campo d’azione della presente
direttiva.
(art. 2, comma 1, lett. i, D. L.vo 187/2000)
ESPERTO IN FISICA MEDICA
- Deve essere disponibile nelle attività di medicina
nucleare in vivo
- Nelle linee guida di cui al comma 1, sono eventualmente
stabilite le altre pratiche radiologiche in cui debba
essere previsto l’intervento dell’esperto in fisica medica
per consulenza sull’ottimizzazione, ivi compresa la
dosimetria dei pazienti e la garanzia di qualità,
compreso il controllo di qualità, nonché per consulenza
su problemi connessi con la radioprotezione relativa alle
esposizioni mediche, se richiesto.
(art. 6, comma 3, D. L.vo 187/2000)
ESPERTO IN FISICA MEDICA:
competenze obbligatorie
Garanzia della qualità delle attrezzature radiologiche
(art. 8, commi 2 e 3)
- partecipazione, con il responsabile dell’Impianto radiologico, alla
predisposizione dei programmi di garanzia della qualità e di
controllo di qualità,
- effettuazione delle prove di accettazione delle attrezzature
radiologiche prima dell’entrata in uso,
- effettuazione delle prove di stato dopo rilevanti interventi di
manutenzione sulle attrezzature radiologiche,
- effettuazione, se espressamente incaricato dal responsabile
dell’Impianto radiologico, delle prove di costanza e la
predisposizione del protocollo di effettuazione dei controlli
ESPERTO IN FISICA MEDICA:
competenze obbligatorie
- predisposizione, su richiesta e per conto del responsabile
dell’impianto radiologico, dei programmi di valutazione
della dose o dell’attività somministrata
(art. 8, comma 2, D. L.vo 187/2000)
- verifica dei Livelli diagnostici di riferimento
(all. II, D. L.vo 187/2000)
- esecuzione di valutazioni dosimetriche periodiche nelle
attività che comportano esposizione di bambini, programmi
di screening e procedure comportanti alte dosi per il
paziente
(art. 9, comma 3, D. L.vo 187/2000)
ESPERTO IN FISICA MEDICA:
competenze
- valutazione
della
dose
all’utero
per prestazioni
diagnostiche in cui non possa essere esclusa la gravidanza
(all. VI, D. L.vo 187/2000)
ECOGRAFIA
Le apparecchiature ecografiche, quali dispositivi medici, in
analogia con le apparecchiature radiologiche e RM, devono
essere sottoposte a controlli periodici da parte di un Esperto con
adeguato curriculum professionale, che operi su indicazione del
Medico Responsabile.
(Circolare ISPESL/Ministero della Sanità LR-154 del 25.2.99)
I parametri tecnici oggetto della verifica di qualità devono
essere controllati ad intervallo costante, con una periodicità da
mettere in relazione ai carichi di lavoro e alla stabilità
complessiva dell’apparecchiatura secondo il giudizio del medico
responsabile e dell’esperto in fisica medica incaricato.
(Controlli di qualità in ecografia, SIRM, 2004, Suppl. de “Il Radiologo” 1/2004)
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L`AIFM e la professione dello specialista in fisica medica