Il quadro normativo e gli strumenti del GPP Quarrata, 20 novembre 2007 Simone Ricotta ARPAT – AF Educazione Ambientale Rete delle Agenda 21 Locali della Toscana Introduzione al GPP Introduzione al GPP Sommario Introduzione al GPP Il quadro normativo In particolare: - Il quadro normativo europeo, nazionale e regionale - Il Piano d’Azione Nazionale per il GPP – PAN PP I sistemi di ecoetichettatura I sistemi di gestione ambientale I sistemi di gestione della responsabilità sociale L’esperienza di ARPAT I riferimenti per il GPP Premio Toscana Ecoefficiente 2007-08 Introduzione al GPP Partiamo dagli “acquisti verdi”…. Green Public Procurement (GPP) In termini generali: L’integrazione di considerazioni ambientali negli appalti pubblici In termini specifici: L’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita (definizione della Commissione Europea) Introduzione al GPP Le potenzialità del GPP • a livello europeo, gli appalti pubblici costituiscono circa il 16,3% del PIL europeo • a livello italiano, la spesa di Stato, Regioni, Province e Comuni, solo per acquisti di beni e servizi, ammonta a circa 50 miliardi di euro (dati ISTAT). Perché fare GPP? • orientare il mercato • migliorare le prestazioni ambientali degli enti pubblici • indurre comportamenti “ambientalmente preferibili” nei consumatori Il quadro normativo Il contesto normativo europeo - Comunicazione interpretativa della Commissione Europea (n.274/2001) - Sentenze della Corte di Giustizia Europea - caso Helsinki (2002) - caso Wienstrom (2003) - Direttiva 17/2004/CE (appalti acqua, energia, trasporto e servizi postali – utilities) - Direttiva 18/2004/CE (appalti lavori, forniture e servizi) Il quadro normativo Il contesto normativo italiano D.Lgs 22/97: il 40% del totale dei consumi di carta riciclata D.M. 27.03.98: il 50% di veicoli a carburanti alternativi entro l’anno 2003 L. 448/01 (legge finanziaria 2002): 20% dei pneumatici ricostruiti DM 203/2003: almeno il 30% del fabbisogno annuale di manufatti e beni coperto con prodotti ottenuti da materiale riciclato D.Lgs. 163/06, “Codice appalti” Legge Finanziaria 2007 (L. 296/06) Il quadro normativo Il contesto normativo toscano ● L.R. 25/98 (art 4, come modificato dalla LR 29/02): c.2: la Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti, istituti e aziende soggette alla vigilanza degli stessi, sono tenuti a impiegare, per la proprie necessità e in misura non inferiore al 40% del fabbisogno, carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o prevalentemente, residui recuperabili. Essi sono altresì tenuti a utilizzare, nell’identica misura del 40% del fabbisogno annuale relativo, manufatti in plastica riciclata. c.3: ai soggetti di cui al comma 2 è fatto divieto di utilizzare, nelle proprie mense per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere. I medesimi soggetti hanno altresì l’obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce di inchiostro e toner per fotocopiatrici e stampanti, o nastri per macchine da scrivere. Il quadro normativo ● L.R. 38/07 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro. Art. 33 Clausole ambientali 1. Le stazioni appaltanti, in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia, prevedono nei bandi di gara e nei capitolati specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali. A tale fine, configurano la prestazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati; b) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili; c) minore produzione di rifiuti; d) utilizzo di materiali recuperati e riciclati; e) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale; f) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento. 2. Restano fermi gli obblighi vigenti in materia di acquisti di beni realizzati con materiali riciclati. Il quadro normativo Art. 34 Requisiti di capacità delle imprese 1. Le stazioni appaltanti, sulla base dei capitolati tipo, definiscono e verificano i requisiti necessari a dimostrare la capacità tecnicoorganizzativa ed economico-finanziaria delle imprese, tenendo conto anche: a) nel caso di appalti di servizi, delle specifiche esperienze dell’impresa in campo ambientale, nonché delle misure di gestione ambientale che saranno applicate durante l’esecuzione dell’appalto; b) del possesso di certificazioni di qualità, responsabilità sociale e gestione ambientale conformi a norme comunitarie e internazionali; c) degli indici di congruità determinati ai sensi dell’articolo 1, commi 1173 e 1174, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”) e successive modifiche. Il quadro normativo Art. 36 Criterio di aggiudicazione 1. Le stazioni appaltanti utilizzano per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ad esclusione dei casi nei quali la natura dell’appalto non lo consente, individuati e motivati in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni della prestazione, con particolare riferimento all’assenza di impiego diretto di lavoratori e sulla base di specifiche linee guida approvate ai sensi dell’articolo 30. 2. Le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell’offerta, tengono conto anche di elementi di sostenibilità ambientale, quali, in particolare, il risparmio energetico, l’utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l’approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l’utilizzo di materiali riciclati, l’introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica. Nei casi in cui è previsto l’impiego diretto di lavoratori, le stazioni appaltanti tengono conto, compatibilmente con la natura del contratto, di misure per l’inserimento lavorativo di persone disabili, di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori in cassa integrazione. Il quadro normativo Il PAN GPP La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)“ prevede il finanziamento per la elaborazione di un "Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", detto Piano d’Azione Nazionale GPP – PAN GPP (art. 1, commi 1126, 1127 e 1128). Il quadro normativo 1126. "Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", predisposto dal Ministero dell’ambiente di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa Criteri del Piano: a) riduzione dell’uso delle risorse naturali; b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili; c) riduzione della produzione di rifiuti; d) riduzione delle emissioni inquinanti; e) riduzione dei rischi ambientali. Il quadro normativo 1127. Il Piano indica gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche: a) arredi; b) materiali da costruzione; c) manutenzione delle strade; d) gestione del verde pubblico; e) illuminazione e riscaldamento; f) elettronica; g) tessile; h) cancelleria; i) ristorazione; l) materiali per l’igiene; m) trasporti. Il quadro normativo 1128. Per il monitoraggio degli obiettivi è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonché dai presidenti delle regioni interessate. Il quadro normativo Il Codice appalti e il GPP Il principale riferimento normativo italiano per gli appalti pubblici è il D.Lgs. 163/06, “Codice appalti”, recepimento delle Direttive 17/2004/CE e 18/2004/CE. La “tutela dell’ambiente” è integrata tra i principi degli appalti pubblici: Art 2 - Principi 2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. Il quadro normativo Il Codice appalti, le fasi di un appalto pubblico e il GPP Oggetto: libertà della stazione appaltante Selezione dei candidati (artt. 40, 42 e 44): solo negli appalti di servizi o lavori, unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento (2008), possibile riferimento ai sistemi di gestione ambientale (es.: EMAS/ISO 14001) come mezzo di prova (non esclusivo) della capacità tecnica degli operatori ad applicare misure di gestione ambientale durante la realizzazione dell’appalto Specifiche tecniche (art. 68 c. 9): possibile riferimento alle specifiche definite dalle eco-etichettature europee (multi)nazionali Aggiudicazione (art. 83): caratteristiche ambientali tra i criteri di valutazione delle offerte Esecuzione: misure di gestione ambientale (gestione imballaggi, rifiuti, mezzi di trasporto, ecc.) Il quadro normativo 1. Definizione dell’oggetto dell’appalto Le direttive sugli appalti pubblici non contengono alcuna prescrizione riguardo le caratteristiche degli acquisti, e sono quindi “neutrali” quanto all’oggetto dell’appalto Gli Enti aggiudicatori hanno ampia possibilità di tener conto di considerazioni ambientali nella scelta di ciò che intendono appaltare. Le possibilità dipendono dal tipo di appalto: Suggerimento: indicare chiaramente l’intenzione di acquistare un bene/servizio dal ridotto impatto ambientale. Es.: acquisto di stampanti a basso consumo energetico; contratto per servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale, ecc. Il quadro normativo 2. Definizione delle specifiche tecniche dell’oggetto Art. 68 - Specifiche tecniche “Ogni qualvolta sia possibile le specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto … della tutela ambientale.” Le specifiche tecniche possono essere formulate secondo due modalità: a) in termini di norme tecniche: caratteristiche, livelli di qualità, processi e metodi di produzione ecc. contenute in leggi o normative tecniche di settore; ciascun riferimento contiene la menzione “o equivalente”; L'allegato VIII riporta un elenco esemplificativo di tali standard tecnici, tra cui vi possono essere anche "i livelli di prestazione ambientale” b) in termini di prestazioni e requisiti funzionali, che "possono includere caratteristiche ambientali” In tal caso l'amministrazione lascia i concorrenti liberi di proporre soluzioni tecniche innovative per il raggiungimento della prestazione richiesta. Offre maggiori opportunità alla creatività del mercato e in alcuni casi rappresenta una sfida per il mercato nello sviluppo di soluzioni tecniche innovative. Il quadro normativo Si possono usare i sistemi di eco-etichettatura: Art. 68, comma 9: “Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto; b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche; c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali; d) siano accessibili a tutte le parti interessate.” Il quadro normativo “10. Nell’ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 11. Per “organismi riconosciuti” ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.” Dal manuale sul GPP della Commissione europea: “… non è consentito porre come requisito il possesso da parte delle società di un’ecoetichetta oppure la (totale) conformità ad una certa ecoetichetta. È sempre obbligatorio accettare anche altre prove adeguate, come ad esempio una relazione valutativa redatta da un ente riconosciuto o un fascicolo tecnico del produttore.” Il quadro normativo L’allegato VIII definendo le specifiche tecniche, indica la possibilità di far riferimento a: • materiali specifici: è possibile indicare la gamma di materiali preferiti (es.: % minima di materiale riciclato), o specificare i materiali o le sostanze chimiche che non devono essere utilizzati. Es. appalti di pulizia: l’ente aggiudicatore può fornire un elenco indicativo di sostanze pericolose che non devono essere presenti nel prodotto. • processi e metodi di produzione: ad esempio, è possibile: – richiedere la fornitura di elettricità prodotta da fonti rinnovabili anche se l’elettricità “verde” non è fisicamente diversa da quella prodotta da fonti energetiche convenzionali – per la mensa, richiedere la fornitura di una certa percentuale di cibo biologico oppure che certi alimenti siano prodotti biologicamente. – per il legname, richiedere requisiti sulla sostenibilità della gestione delle foreste da cui proviene il legname Il quadro normativo 3. Selezione dei candidati • Motivi di esclusione dalla partecipazione all’appalto (Direttiva 18/2004: art. 45; Direttiva 17/2004: art. 54) a) condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidano sulla moralità professionale b) in materia professionale, aver commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice E’ necessario che la normativa nazionale indichi per quali reati ambientali è prevista l’incidenza sulla moralità professionale, e sia definito il concetto di “errore grave” in materia professionale. • Capacità economica e finanziaria del candidato Non è riscontrabile una possibile integrazione con considerazioni ambientali Il quadro normativo • Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi D.Lgs 163/03, art. 40 - Qualificazione per eseguire lavori pubblici …omissis… “c. 4. Il regolamento definisce in particolare: … omissis… Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale.” Il quadro normativo D.Lgs 163/03, art. 42 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi “Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi:: … f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l’operatore potrà applicare durante la realizzazione dell’appalto; Quindi l’amministrazione può richiedere di specificare come il candidato renderebbe la propria prestazione ambientalmente efficace. “...unicamente nei casi appropriati...” Il manuale europeo “Acquistare verde!” considera la competenza tecnica in campo ambientale come particolarmente “rilevante” nel casi di gestione dei rifiuti, costruzioni, manutenzioni e ristrutturazioni di edifici, e nei servizi di trasporto. Il quadro normativo D.Lgs 163/06, art. 44 - Norme di gestione ambientale 1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.” Quindi l’amministrazione può richiedere, unicamente in casi appropriati, la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti quali prova del rispetto di determinate norme di gestione ambientale. Quando ciò accade, l’amministrazione fa riferimento al sistema EMAS o a norme “equivalenti” (ISO 14001, ad esempio) Il quadro normativo 4. Aggiudicazione dell’appalto (Art. 83 D.Lgs 163/06) Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa “1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività; h) il servizio successivo alla vendita; i) l’assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.” Il quadro normativo 5. Esecuzione dell’appalto È ammesso che le considerazioni ambientali siano inserite tra le clausole di esecuzione di un appalto, a condizione che queste siano pubblicate nell’avviso di gara o nelle specifiche e siano conformi al diritto comunitario. Tali clausole possono riguardare ad esempio: – consegna/imballaggio di merci all'ingrosso anziché per singola unità – recupero o riutilizzo dei materiali d'imballaggio e dei prodotti usati da parte del fornitore – consegna di merci in contenitori riutilizzabili – raccolta, ritiro, riciclaggio o riutilizzo da parte del fornitore dei rifiuti prodotti durante o dopo l'uso o il consumo di un prodotto – trasporto e consegna di prodotti chimici (ad esempio prodotti per la pulizia) concentrati e loro diluizione sul luogo di impiego. - modalità di trasporto (a condizione che tale requisito non sia discriminante) Il quadro normativo In sostanza, i sistemi di etichettatura ambientale … • come supporto nella redazione delle specifiche tecniche per definire le caratteristiche delle forniture o dei servizi da acquistare; • come supporto per la valutazione delle offerte nella fase di aggiudicazione (cioè nella fase di attribuzione dei punteggi); altri idonei mezzi di prova dovranno comunque essere accettati; • nella fase di controllo della conformità ai requisiti richiesti, l’etichetta può essere accettata come prova di conformità (non unica); i sistemi di gestione ambientale … • nel caso di servizi e lavori, e solo in casi appropriati, la certificazione/registrazione dei sistemi di gestione ambientale (EMAS/ISO 14001) come mezzo di prova della capacità tecnica di un candidato a implementare determinate misure di gestione ambientale Il quadro normativo Recenti orientamenti istituzionali confermano la ratio del quadro normativo degli appalti pubblici rispetto alle certificazioni ambientali • Circolare del Ministro per le Politiche Comunitarie 1 marzo 2007 “Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi.” • Deliberazione n. 197 del 14.06.2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture I sistemi di ecoetichettatura I sistemi di eco-etichettatura Per rendere effettiva la capacità dei consumatori (pubblici e privati) di orientamento del mercato verso prodotti dalle migliori prestazioni ambientali, l’informazione sulle caratteristiche dei prodotti assume un ruolo fondamentale. Dai primi anni ‘80 sono proliferati programmi di etichettatura ambientale. Le norme tecniche ISO distinguono tre tipologie di etichettature ambientali volontarie: - etichettatura ambientale di Tipo I (UNI EN ISO 14024); - asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II, UNI EN ISO 14021); - dichiarazioni ambientali di Tipo III (UNI ISO 14025). I sistemi di ecoetichettatura Le tipologie delle etichette ambientali I sistemi di ecoetichettatura Le etichette ambientali Tipo I - caratteristiche - sono volontarie e di “parte terza” (necessaria la verifica a cura di un organismo pubblico o privato, di carattere nazionale, regionale o internazionale, indipendente dal fornitore, che certifica la conformità a determinati criteri); - vengono assegnate a prodotti che rispondono a determinati criteri ambientali e prestazionali; - i criteri sono predeterminati per ogni categoria di prodotto e sono di dominio pubblico; - i criteri vengono definiti considerando gli aspetti ambientali lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, a cura di un forum di parti interessate mediante un processo di consultazione aperta; I programmi di etichettatura ambientale di Tipo I hanno il compito di identificare e promuovere prodotti di avanguardia ambientale, per cui i criteri sono stabiliti su prestazioni superiori al livello medio (prodotti “di eccellenza”). I sistemi di ecoetichettatura Etichettature ambientali di Tipo I Esempi: Blauer Angel (Germania) Nordic Swan (Danimarca, Islanda, Finlandia, Svezia e Norvegia) NF Environnement (Francia) Umweltzeichen (Austria) I sistemi di ecoetichettatura Etichettature ambientali di Tipo I Esempi: El Distintiu (Catalogna) Milieukeur (Danimarca) AENOR Medio Ambiente (Spagna) Ecolabel (Unione Europea) ? Marchio ecologico nazionale (L. 344/97) I sistemi di ecoetichettatura Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichette ambientali di Tipo II) - non sono certificabili da una parte terza; - non si basano su criteri predefiniti e riconosciuti; - fanno riferimento solo a singoli aspetti del prodotto Non devono essere utilizzate asserzioni ambientali vaghe o non specifiche, come “sicuro per l’ambiente”, “amico dell’ambiente”, “amico della terra”, “non inquinante”, “verde”, “amico della natura” e “amico dell’ozono”. Neppure asserzioni con riferimenti alla “sostenibilità”. La norma UNI EN ISO 14021 tratta solo dell’uso di un simbolo (ciclo di Mobius) I sistemi di ecoetichettatura - riciclabile se un simbolo è utilizzato per asserzioni di riciclabilità, deve essere il ciclo di Mobius (senza valore percentuale) - contenuto riciclato se è utilizzato un simbolo per un’asserzione di “contenuto riciclato”, deve essere il ciclo di Mobius accompagnato da un valore percentuale indicato come “X%” dove X esprime il rapporto tra la massa di materiale riciclato e la massa del prodotto. I sistemi di ecoetichettatura Esempi di asserzioni auto-dichiarate PANNELLO ECOLOGICO 100% legno riciclato (400 produttori italiani) DIGODREAM pavimentazione tessile riciclabile al 100% (Diddi & Gori, Calenzano – Firenze) I sistemi di ecoetichettatura Dichiarazioni ambientali di Tipo III Dichiarazioni Ambientali di Prodotto – DAP Environmental Product Declaration – EPD - forniscono dati standardizzati sugli impatti ambientali del ciclo di vita del prodotto/servizio verificate da un organismo di terza parte si applicano a tutti i prodotti, indipendentemente dalla posizione nella filiera produttiva Caratteristiche: credibili permettono il confronto tra le prestazioni ambientali dei prodotti della stesso gruppo destinate al consumatore professionale (B2B o PA) I sistemi di ecoetichettatura Dichiarazioni ambientali di Tipo III Esempio: I sistemi di ecoetichettatura Marchi di settore Esempi: Energy Star (USA e EU) TCO (Svezia) Forest Stewardship Council (internazionale) Pan European Forest Certification (internazionale) I sistemi di ecoetichettatura FSC I sistemi di ecoetichettatura I sistemi di ecoetichettatura I sistemi di ecoetichettatura I sistemi di ecoetichettatura Il trend delle certificazioni FSC I sistemi di ecoetichettatura Il trend delle certificazioni PEFC I sistemi di ecoetichettatura Energy Star I sistemi di ecoetichettatura I sistemi di ecoetichettatura I sistemi di ecoetichettatura I sistemi di ecoetichettatura Etichette obbligatorie - alcuni esempi etichetta energetica frigoriferi, congelatori, frigo-congelatori lavatrici domestiche asciugabiancheria lavatrici-asciugabiancheria combinate lavastoviglie lampade condizionatori d’aria materiali da imballaggio sostanze pericolose I sistemi di ecoetichettatura L’Ecolabel Europeo L’Ecolabel europeo è il marchio di qualità ecologica rivolto ai prodotti e ai servizi di largo consumo dell’Unione Europea. E’ stato istituito dal Regolamento CE 880/92, revisionato dal Regolamento CE 1980/00. Possono richiedere il marchio: produttori/fornitori di beni/servizi venditori all’ingrosso e al dettaglio che utilizzino il proprio marchio gli importatori Il marchio viene rilasciato dall’Organismo Competente presente in ogni Stato Membro. In Italia è deputato il Comitato Ecolabel-Ecoaudit. I sistemi di ecoetichettatura Gruppi di prodotti/servizi etichettabili con Ecolabel ammendanti frigoriferi aspirapolveri lavastoviglie calzature lampade elettriche carta per copie materassi computer portatili personal computer coperture dure per pavimenti pitture e vernici detergenti multiuso prodotti in carta-tessuto detersivi per il lavaggio a mano dei piatti prodotti tessili detersivi per lavastoviglie televisori detersivi per bucato servizio di ricettività turistica lavatrici servizio campeggio lubrificanti shampoo e saponi pompe di calore I sistemi di ecoetichettatura Licenze Ecolabel - per Stato Membro EUROPA - Numero licenze Ecolabel europeo per Paese - 31.05.2007 100 92 90 77 80 N° di licenze 70 60 52 50 40 30 32 25 24 17 16 20 10 25 11 5 6 1 0 4 1 8 0 0 0 3 0 1 6 3 10 6 0 0 AT BE CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU ICE IE IT LIE LT LV LX MT NL NO PL PT SE Paese Sito APAT, 31 ottobre 2007 SI SK UK I sistemi di ecoetichettatura Licenze Ecolabel - per gruppo di prodotti Sito APAT, 31 ottobre 2007 I sistemi di ecoetichettatura Evoluzione Ecolabel in Italia 1998-2007 Sito APAT, 3 ottobre 2007 I sistemi di ecoetichettatura Ecolabel in Italia, per Regione, 2007 Numero di licenze Sito APAT, 31 ottobre 2007 I sistemi di ecoetichettatura Per avere informazioni sui prodotti/servizi con il marchio Ecolabel: www.apat.it I sistemi di ecoetichettatura I sistemi di ecoetichettatura I sistemi di ecoetichettatura I sistemi di ecoetichettatura I sistemi di gestione ambientale • I Sistemi di Gestione Ambientale I Sistemi di Gestione Ambientale rappresentano strumenti innovativi per favorire l’impegno consapevole e continuativo delle organizzazioni al rispetto della normativa in campo ambientale in un’ottica di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Sono basati sull'adesione volontaria delle organizzazioni alla norma internazionale ISO 14001 e al Regolamento Comunitario 761/2001 “EMAS” (Enviromental Management and Audit Scheme) che disciplinano un metodo per la gestione e controllo degli aspetti ambientali. • Si tratta di vere e proprie tecniche di gestione che, con approccio analogo a quello della certificazione di Qualità (ISO 9000-Vision 2000), tendono a portare all’interno dell’organizzazione la tematica ambientale, intesa come parte integrante della produzione/servizio, favorendo atteggiamenti “pro-attivi” basati sulla prevenzione dei problemi e sulla partecipazione di tutti i soggetti che con diversi ruoli intervengono nelle varie attività. I sistemi di gestione ambientale Relazione tra sistemi di gestione ambientale e prestazioni ambientali dei prodotti I sistemi di gestione ambientale: - non specificano quali debbono essere i livelli di performance ambientale da raggiungere; - non specificano le prestazioni ambientali del prodotto - non sono in grado di assicurare che il prodotto/servizio dell’organizzazione sia più eco-compatibile dei succedanei. I sistemi di gestione ambientale I sistemi di gestione ambientale sono “strumenti che riguardano la gestione delle organizzazioni e non riguardano direttamente le prestazioni ambientali dei beni prodotti o dei servizi offerti dalle organizzazioni.” (Documento di Posizionamento Tecnico del Gruppo di Lavoro Acquisti Verdi del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane) I sistemi di gestione della responsabilità sociale I sistemi di gestione della Responsabilità Sociale d’Impresa - la norma SA 8000 I sistemi di gestione della responsabilità sociale SA 8000 - caratteristiche principali - l’organizzazione deve rispettare gli otto requisiti previsti dalla norma e le leggi nazionali vigenti; nel caso lo standard e le leggi riguardino la stessa materia, l’organizzazione deve applicare quella più restrittiva (a garanzia dei lavoratori); - l’organizzazione deve garantire che la catena dei fornitori e subfornitori rispetti i requisiti sociali; - il meccanismo della certificazione del sistema, da parte di un organismo terzo, è analogo a quello riguardante i sistemi qualità ISO 9000 e di gestione ambientale ISO 14001. I sistemi di gestione della responsabilità sociale I requisiti 1. lavoro infantile 2. lavoro obbligato 3. salute e sicurezza 4. libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 5. discriminazione 6. pratiche disciplinari 7. orario di lavoro 8. retribuzione 9. sistema di gestione I sistemi di gestione della responsabilità sociale I sistemi di certificazione del commercio equo e solidale I sistemi di gestione della responsabilità sociale Il commercio equo e solidale Il Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo al commercio convenzionale; esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l’ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l’educazione, l’informazione e l’azione politica. Il Commercio Equo e Solidale è una relazione paritaria fra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione: produttori, lavoratori, Botteghe del Mondo, importatori e consumatori. (art. 1 della “Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale”) I sistemi di gestione della responsabilità sociale Come introdurre il commercio equo e solidale negli acquisti pubblici? Progetto “Fair Procura” Co-finanziato dalla Commissione Europea, con partner da Italia, Belgio, Olanda e Spagna. http://www.altromercato.it/it/informazione/fairprocura Un manuale: Acquisti pubblici e commercio equo e solidale. Pubbliche amministrazioni protagoniste dello sviluppo sostenibile Il manuale si scarica dal sito del progetto “Fair Procura” L’esperienza di ARPAT L’esperienza di ARPAT 1. Attuazione del GPP e del consumo sostenibile nelle proprie strutture 2. Promozione del GPP nella comunità Toscana L’esperienza di ARPAT 1. Attuazione del GPP e del consumo sostenibile nelle proprie strutture a. adozione di una "Politica degli appalti” che integra considerazioni di carattere ambientale e sociale b. integrazione di criteri ambientali per gli appalti di ARPAT Carta per copie: 80% di carta ecologica fornitura 2004: carta con marchio Ecolabel europeo fornitura 2005-06: carta con marchio Blue Angel Fornitura 2007-08: convenzione CONSIP Fotocopiatrici: con marchio Blue Angel (criteri energetici più selettivi rispetto al marchio “Energy Star” Pubblicazioni: su carta con marchio Ecolabel europeo L’esperienza di ARPAT Cancelleria: su carta riciclata/ecologica, con marchio Blue Angel Autoveicoli: automezzi con alimentazione metanobenzina (acquisto/noleggio) PC e monitor: consumi energetici più bassi dei criteri del marchio Energy Star Servizi di pulizia: applicazione dei criteri proposti dalla campagna europea “Procura+” promossa da ICLEI L’esperienza di ARPAT c. integrazione delle considerazioni ambientali tra le attività dei Gruppi di lavoro per la razionalizzazione degli approvvigionamenti d. adesione alla Campagna europea "Procura+" promossa da ICLEI (aderiscono 36 Enti pubblici europei); e. formazione interna f. adesione all’iniziativa "M'illumino di meno" sul risparmio energetico (2005-06-07) g. progetto “Se spengo, non spreco e non spendo!” con Azienda USL 11 di Empoli L’esperienza di ARPAT h. integrazione del GPP nel Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2000 Esempio: “PG 10. Approvvigionamento e valutazione fornitori” i. integrazione tra GPP e EMAS. Registrazione EMAS del Dipartimento Provinciale di Lucca Esempio: informazione ai fornitori Registrazione n. IT-000704 L’esperienza di ARPAT 2. Promozione nelle Pubbliche Amministrazioni – – – – – – AER S.p.A.; Prov. Firenze Prov. Massa-Carrara Prov. Livorno Prov. Bologna Comuni di Firenze, Livorno, Comunità Montana Alta Versilia, ecc. L’esperienza di ARPAT a. b. c. dal 2003, percorsi formativi sugli appalti pubblici sostenibili a favore degli EE.LL toscani su indicazione della Regione Toscana, PRAA 20042006, Azione B.15, Diffusione degli “Acquisti pubblici sostenibili” negli Enti locali, ARPAT ha svolto attività di progettazione ed erogazione di percorsi formativi sugli "appalti sostenibili“ (coinvolti oltre 90 Enti locali toscani) partecipazione ai Gruppi di Lavoro sul GPP: – GdL “Acquisti Verdi” del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane L’esperienza di ARPAT – GdL “GPP” della Rete delle Agenda 21 Locali della Toscana Il GdL ha realizzato la pubblicazione: “L’ABC degli acquisti verdi pubblici“ – GdL per l’integrazione di aspetti sociali ed ambientali nel Mercato Elettronico del Comune di Firenze-Regione Toscana Il GdL ha definito il “Disciplinare per l’acquisto di beni e servizi con caratteristiche etico-ambientali” L’esperienza di ARPAT d. partecipazione a “reti locali di GPP”: e. “Carta degli impegni per la promozione del GPP” promossa dal Comune di Pisa “Protocollo d’intesa per gli acquisti pubblici verdi” promosso dalla Prov. di Massa-Carrara supporto tecnico alle PA della Toscana progetto “Rete GPP” promosso dai Comuni di Follonica, Gavorrano e Scarlino, in Provincia di Grosseto progetto “PS 21 Grosseto” promosso del Comune di Grosseto L’esperienza di ARPAT f. Partecipazione al “Comitato di Gestione per l’attuazione del Piano d’Azione Nazionale sul GPP e per lo sviluppo della strategia Nazionale di Politica Integrata di Prodotto”, coordinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare g. Attività di assistenza agli EE.LL toscani vedi (slide successiva) Per le attività sul GPP, ARPAT ha ottenuto la segnalazione al premio “Toscana Ecoefficente 2005” e al premio nazionale “Innovazione amica dell’Ambiente” promosso da Legambiente e Regione Lombardia L’esperienza di ARPAT L’assistenza di ARPAT per il GPP Servizio di supporto tecnico e informativo per via telematica post formazione di assistenza ed informazione sulla “Spesa Verde” in attuazione della Azione B.15.2 P.R.A.A. 2004-2006 - Diffusione degli “Acquisti pubblici sostenibili” negli Enti locali. Formazione specializzata promossa dalla Regione Toscana e organizzata da ARPAT. Possibilità richiedere pareri tecnici (sugli aspetti normativi e sulle criticità ambientali delle categorie di prodotti/servizi acquistabili) e sottoporre alla supervisione di i documenti di gara, redatti dalle Amministrazioni (es. lettere di invito, capitolati speciali, ecc.). Attraverso l’invio di e-mail al seguente indirizzo dedicato [email protected], telefonicamente al numero 055/3206054, ogni mercoledì dalle 9.00 alle 12.00. Dal 3 ottobre 2007, per 6 mesi I riferimenti per il GPP I riferimenti per il GPP - Manuali Linee guida Disciplinari Siti internet Pubblicazioni Ecc. Vedi file “Riferimenti GPP 13-11-07.doc” nel materiale didattico Premio Toscana Ecoefficiente 2007-2008 Il “Premio Toscana Ecoefficiente” è l'invito a segnalare le azioni e le buone pratiche che la Regione Toscana rivolge a tutti i cittadini che, in Toscana, abbiano concretamente innovato processi, sistemi, tecnologie, e prodotti in un'ottica di ecoefficienza, sviluppo sostenibile, condivisione di buone pratiche ambientali, rispetto degli aspetti etico-sociali, qualità e sostenibilità della vita dei cittadini. Il Premio consiste in azioni di comunicazione: logo, campagne stampa, partecipazione a trasmissioni televisive RAI, ecc. A chi è rivolto il premio Possono presentare candidatura: • imprese di produzione di beni o servizi - private, pubbliche, individuali, cooperative, consorzi, organizzazioni no-profit - e liberi professionisti per realizzazioni effettuate in Toscana. • amministrazioni pubbliche e singoli settori della pubblica amministrazione scuole, università pubbliche e private nel territorio della regione Toscana. • istituzioni scientifiche e tecniche, pubbliche e private, per azioni realizzate in Toscana. • associazioni di cittadini, condomini, famiglie, studenti, gruppi scolastici e singoli soggetti per azioni realizzate in Toscana. Verranno premiati i seguenti ambiti: • azioni in agricoltura • azioni nel commercio e turismo • azioni nelle attività produttive e servizi • buone pratiche delle pubbliche amministrazioni • buone pratiche dei cittadini (singoli, associazioni, famiglie, studenti e gruppi scolastici, tutti gli altri) In tema di: • uso dei materiali, riduzione, riuso e valorizzazione dei rifiuti • acqua • edilizia e abitare sostenibile • consumo • energia e fonti rinnovabili • pianificazione urbanistica Per informazioni: http://www.primapagina.regione.toscana.it/premioecoefficienza Bando, domanda di partecipazione, ecc. Scadenza: 12 dicembre 2007 Vincitori precedente edizione (2005): (pubbliche amministrazioni per il tema “Consumo”) • Comune di Capannori per "Palazzo comunale ecologico – Green Public Procurement” • Azienda USL 7 Siena, Ospedali Riuniti Valdichiana Loc. Nottola – Montepulciano (SI) e Monoblocco Ospedaliero Alta Valdelsa Loc. Campostaggia – Poggibonsi (SI) per "Registrazione EMAS di due presidi ospedalieri” Contatti: Simone Ricotta ARPAT A.F. Educazione Ambientale Via N. Porpora, 22 50144 Firenze Tel.: 055 - 3206336 e-mail: [email protected] www.arpat.toscana.it