AUTONOMIA DIDATTICA PROBLEMATICHE APPLICATIVE PERUGIA 21 febbraio 2006 Claudia Perini L. 341/90 Art. 11 11. Autonomia didattica. 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, (…), è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi (…), i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati. Bassanini 127/97 Art. 17. Ulteriori Disposizioni in Materia Di Semplificazione dell'attivita' Amministrativa E Di Snellimento Dei Procedimenti Di Decisione E Di Controllo 95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentito il consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì: a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari. Evoluzione normativa Documento Martinotti 1997 A) I crediti didattici nel sistema universitario B) Struttura dell'ordinamento didattico C) La valutazione D) L’orientamento E) Coordinamento territoriale e differenziazione competitiva F) I collegamenti con gli altri i sistemi europei G) Conoscenze per il governo del sistema Evoluzione normativa Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento D.P.R. n. 25/1998, che disciplina i procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, e i comitati regionali di coordinamento. In questo quadro temporale non va dimenticata la leggi n. 370 del 19 ottobre 1999 con cui il Parlamento disciplinava i Nuclei di valutazione interna degli atenei A livello europeo Dichiarazione congiunta su: "L'armonizzazione dell'architettura dei sistemi di istruzione superiore in Europa."la Sorbona, 25 Maggio 1998 Dichiarazione di Bologna con cui nel giugno 1999 i ministri di ben 31 Paesi europei, facendo propri, ampliando e chiarendo i contenuti della Dichiarazione della Sorbona, sottoscrissero l’impegno a realizzare entro il primo decennio del 2000 uno “Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore” D.M. 509/99 Decreto 3 novembre 1999, n. 509, Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Decreto 4 agosto 2000 , Determinazione delle classi delle lauree universitarie. Decreto 28 novembre 2000, Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche. Decreto 2 aprile 2001 Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; e Decreto 2 aprile 2001 Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie. Decreto 12 aprile 2001 Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche e universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza. Art. 1- Definizioni per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline per ambito disciplinare, un insieme di settori scientificodisciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali; per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato; n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio; p) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo. o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; Art. 3 Titoli e corsi di studio 1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello: a) laurea (L) b) laurea specialistica (LS). 2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). Art. 4 - Classi di corsi di studio 1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi. 2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. 3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale. Art. 5 Crediti formativi universitari Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente; 2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti. 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, 5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente. Art. 7 Conseguimento dei titoli di studio 1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, 2. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica. Art. 8 Durata normale dei corsi di studio La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; La durata normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea. Art. 10 Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi 1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole in sei tipologie: a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe; c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; d) attività formative autonomamente scelte dallo studente; e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza della lingua straniera ; f) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonchè abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142. 2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio: a) la somma totale dei crediti riservati non potrà essere superiore al 66 per cento. 29 average duration 28 legal duration 27 26 25 24 23 22 21 20 19 d i p l o m a d i p l o m a p h y s i c s h u m a n i t i e s l a w e c o n o m i c s p h a r m a c y c h e m i s t r e n g i n e e r . d e n t i s t r y m e d i c i n e dottorato di ricerca Veli di cipolla laurea specialistica laurea 300 180 credits 20 21 22 23 24 25 26 27 age La riforma interviene in profondità sul sistema delle denominazioni e dei curricula, realizzando finalmente l’autonomia didattica e introducendo un modello funzionale nuovo che dà spazio alle scelte autonome in campo didattico di ogni singolo ateneo. Sparisce l’elenco chiuso delle denominazioni delle possibili lauree e delle relative tabelle perché è ciascuna università che, istituendo un corso di studio, ne stabilisce autonomamente la denominazione e i curricula formativi proposti agli studenti iscritti. Con l’obbligo però di mantenersi all’interno di un quadro di standard nazionali, (valore legale dei titoli). A livello nazionale è stata introdotta una sorta di partizione del sapere in classi. Per ogni classe il ministero indica gli obiettivi formativi generali e i contenuti disciplinari minimi di ogni laurea che si riferisca ad essa. La reale autonomia didattica degli atenei è garantita dalla libertà di scelta della denominazione della laurea ma soprattutto dal fatto che i contenuti disciplinari minimi di ciascuna classe non possono coprire più di due terzi del curriculum, l’altro terzo restando a completa disposizione delle autonome scelte didattiche e culturali dell’ateneo. Inoltre, anche per i due terzi standardizzati a livello nazionale, si tratta pur sempre di standard assai generali che si riferiscono solo ad ambiti disciplinari plurisettoriali (mai a singole discipline o a singoli settori disciplinari), il che lascia ampi spazi alla creatività e alla responsabilità di ogni sede. Quali corsi di insegnamento impartire, in quale ordine, con quali metodologie e tecnologie didattiche, a quale livello di professionalizzazione puntare, quali e quante attività formative integrative proporre agli studenti (informatica, lingue straniere, tirocini lavorativi, culture di contesto, etc.) sono tutte decisioni lasciate alla singola università. Classi Ogni laurea (laurea specialistica) appartiene ad una classe di titoli equivalenti Le regole centrali valgono per le classi, non per i singoli titoli La denominazione di ogni titolo è assegnata dall’università Crediti Credito = unità di misura del carico di lavoro di apprendimento dello studente 1 credito = 25 ore di lavoro 1 anno di lavoro = 60 crediti = 1500 ore I crediti di ogni attività formativa sono guadagnati dallo studente quando supera l’esame Assioma dei crediti Uno studente normalmente dotato e con una adeguata preparazione iniziale, dedicando 1500 ore al lavoro di apprendimento in un anno, è in grado di superare gli esami delle attività formative dell’anno e guadagnare 60 crediti per la sua carriera. LAUREA 180 CFU 3 ANNI LAUREA SPECIALISTICA 300 CFU (180+120) 5 ANNI (3+2) DOTTORATO DI RICERCA MASTER 60 CFU 1 ANNO MASTER 60 CFU 1 ANNO SPECIALIZZAZIONE 120/180 CFU 2/3 ANNI SPECIALIZZAZIONE 120/180 CFU 2/3 ANNI Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari Di base Discipline sociologiche SPS/07 - Sociologia generale SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 23 Caratterizzanti Discipline sociologiche SPS/07 SPS/08 SPS/09 SPS/10 SPS/11 SPS/12 sociale 27 Affini o integrative Formazione interdisciplinare IUS/01 - Diritto privato IUS/07 - Diritto del lavoro IUS/14 - Diritto dell'unione europea L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del ……………………. Discipline giuridicopolitologiche, economicostatistiche, demoetnoantropol ogiche, storiche e psicologiche IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche M-PSI/05 - Psicologia sociale M-STO/04 - Storia contemporanea SECS-P/01 - Sociologia Sociologia Sociologia Sociologia Sociologia Sociologia generale dei processi culturali e comunicativi dei processi economici e del lavoro dell'ambiente e del territorio dei fenomeni politici giuridica, della devianza e mutamento CFU Tot. CFU 34 Attività formative: Tipologie To t.C F U 9 A scelta dello studente Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera C F U Prova finale 10 Lingua straniera Altre (art. 10, comma 1, lettera f ) Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 10 TOTALE 113 Schema delle regole Le regole del ministero fissano il 66% dei crediti riferendoli a larghe aree disciplinari Le regole dell’università fissano il 100% dei crediti riferendoli a settori disciplinari Le regole delle facoltà/corsi di studio riferiscono i crediti ad ogni attività formativa Definizione dell’offerta formativa per livelli progressivi di dettaglio decreto ministeriale sulle classi delle lauree (lauree specialistiche) regolamento didattico dei vari atenei crediti su settori disciplinari regolamento didattico del singolo corso di studio di ciascun ateneo crediti su ambiti disciplinari crediti su discipline/insegnamenti programmazione didattica annuale di ciascun corso di studio Ordinamento di corso di studio fa parte integrante del Regolamento Didattico di Ateneo. Istituzione di un corso di studio prevede la redazione di due documenti: Ordinamento didattico (fa parte del RDA) • nome/classe • obiettivi formativi • quadro attività • crediti assegnati •prova finale Regolamento didattico di corso • insegnamenti e altre attività • obiettivi specifici • crediti assegnati • curricula • esami obbligo frequenza Art. 9 Istituzione e attivazione dei corsi di studio 1. La procedura per l'istituzione dei corsi di studio è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. 2. Con autonome deliberazioni le università attivano o disattivano i corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1, dandone comunicazione al Ministero. 3 Una università può istituire un corso di laurea specialistica a condizione di aver attivato un corso di laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti per il corso di laurea specialistica, 4. All'atto dell'istituzione di un corso di laurea, l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso la medesima università, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre università. Cosa contiene un ordinamento Ogni ordinamento didattico determina: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Descrizione delle procedure L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio fa parte integrante del Regolamento Didattico di Ateneo (che chiameremo RAD), sottoposto all'approvazione del MIUR. Il RAD è deliberato dal Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero per l'approvazione. Il Ministro, sentito il Comitato Universitario Nazionale, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il RAD si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del Rettore. I corsi di studio sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure sopra dette e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario, in particolare il parere del comitato regionale di coordinamento. nonché previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Art. 11 Regolamenti didattici di ateneo 1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministro ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale e sono resi noti anche con le modalità di cui all'articolo 17, comma 95, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione. 3. Ogni ordinamento didattico determina: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientificodisciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 4. Le determinazioni di cui al comma 3, lettere a) e b), sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. 5. Per il conseguimento della laurea specialistica deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe. 7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative; b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato; c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica; f) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6; g) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonchè in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; h) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno; i) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità; l) alla valutazione della qualità delle attività svolte; m) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; n) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 9. Regolamento didattico di corso di studio Regolamento Didattico di Corso di Studio è un documento interno all'Ateneo, stabile, che specifica, in piena conformità con l'ordinamento didattico relativo inserito nel regolamento didattico di ateneo, l'impianto organizzativo dettagliato del corso di studio. Art. 12- Regolamenti didattici dei corsi di studio 1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonchè dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo. 2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare: a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza. I Contenuti del Regolamento didattico del corso I contenuti imprescindibili del regolamento didattico di un corso di studio sono, in breve: a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientificodisciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza Programmazione didattica Le attività didattiche sono oggetto di programmazione e di coordinamento, La programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche hanno le seguenti finalità: a) garantire allo studente la qualità della didattica, una formazione culturale aggiornata e una preparazione professionale consona alle esigenze poste dalla società e dal mondo del lavoro; b) favorire la conseguibilità dei titoli di studio nei tempi previsti dagli ordinamenti; c) assicurare la sostenibilità, da parte dello studente a tempo pieno, del carico complessivo dell’attività programmata per ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di lavoro; Sedi della programmazione e del coordinamento delle attività didattiche sono, i consigli delle facoltà e dei corsi di studio. La programmazione delle attività didattiche ha cadenza annuale e deve contenere almeno i seguenti punti: a) la descrizione dei percorsi formativi offerti agli studenti e del loro coordinamento; b) l’indicazione degli strumenti generali di sostegno e di complemento alla formazione degli studenti, ivi compresi il tutorato e l’orientamento interno al corso di studi; c) le specifiche conoscenze richieste agli studenti per l’accesso al corso di studio; d) le modalità di recupero degli eventuali debiti formativi evidenziati dalla verifica e quantificati in crediti aggiuntivi e le azioni relative alle eventuali necessità di riorientamento; e) l’elenco dei corsi attivati, con l’eventuale specificazione della suddivisione in moduli, e dei corsi integrativi; f) la designazione del professore ufficiale di ciascun corso o modulo e, nel caso di corsi suddivisi in moduli, del responsabile del corso; g) l’indicazione dei ricercatori o professori eventualmente incaricati delle esercitazioni ai singoli corsi, dei professori a contratto per i corsi integrativi e del personale che presta supporto didattico ad un singolo corso; h) la composizione delle commissioni di esame di ciascun corso; i) il programma di ciascun corso attivato, coerente coi crediti ad esso attribuiti, proposto dal rispettivo professore ufficiale o, nel caso di corsi suddivisi in moduli, predisposto in modo coordinato dai rispettivi professori ufficiali. l) l’indicazione, per ogni corso che comporti attività complesse (esercitazioni di laboratorio, progettazione, didattica fortemente interattiva), dei crediti già acquisiti e/o delle firme di frequenza obbligatorie già ottenute che attestino le competenze ed abilità necessarie alla frequenza del corso, requisiti in carenza dei quali lo studente non è ammesso a frequentare il corso stesso. Il programma di ciascun corso dovrà almeno contenere: a) l’articolazione degli argomenti di studio e delle attività pratiche, differenziando quelli svolti interamente nelle lezioni ed esercitazioni da quelli che richiedono autonomo approfondimento di conoscenza o di abilità da parte degli studenti, garantendo soprattutto per questi ultimi un adeguato quadro di riferimenti bibliografici; b) l’indicazione delle modalità di svolgimento dell’esame e di eventuali valutazioni in itinere; c) gli obiettivi formativi finali del corso, le relazioni di coordinamento con altri corsi e gli eventuali argomenti la cui conoscenza preliminare è suggerita agli studenti D.M. 509/99 R.A.D. DI ATENEO Ordinamento I Ordinamento II Regolamento didattico di corso I Regolamento didattico di corso II Programmazione I Programmazione II Ordinamento III Regolamento didattico di corso III Programmazione III Attivazione di un corso di studio il Ministero ha reso operativa una procedura informatizzata che dovrà essere utilizzata per rendere pubbliche e consultabili tutta una serie di informazioni concernenti i corsi di studio universitario La Banca dati nasce per soddisfare due esigenze peculiarmente distinte, e solo in seguito è diventato anche strumento del CNVSU. Queste esigenze sono: la predisposizione di un quadro informativo sull'offerta didattica degli atenei prioritariamente destinata agli studenti) art. 17, comma 95, L. 127/97) l'implementazione per via telematica dei nuovi corsi di studio al fine del loro esame da parte del CUN e dell'approvazione ministeriale, (art. 11 DM 509/99) La Banca dati dell'offerta formativa è ormai un impegno ineludibile e indifferibile considerando che costituisce un obbligo normativo (L. 127/97). Tale adempimento si configura come requisito di efficacia del provvedimento rettorale. Inoltre, dalla creazione di tale strumento, le università sono invitate a trasmettere esclusivamente per via telematica le proposte di istituzione e di modifica di ordinamenti: l'efficacia dei regolamenti didattici è subordinata all'inserimento in Banca dati dei corsi di studio. Attivazione di un corso di studio La proposta di ordinamento compilata per via telematica si è dimostrata un valido strumento di controllo per gli stessi atenei, che possono valutare se, almeno da un punto di vista normativo, i corsi da loro proposti sono corretti. Ma anche per lo stesso Ministero e per il CUN, che possono così avere delle proposte di istituzione che hanno già superato la prima verifica, quelle del rispetto dei minimi indicati per le classi di laurea. Nella sua applicazione, la Banca Dati ha subito alcune evoluzioni, suggerite, principalmente dal CUN, con delibera del 13 dicembre 2001, recepita dal Ministero. Sono state individuate ulteriori regole da applicarsi per la progettazione dei corsi e per la loro modifica, variando in corso d'opera non tanto le procedure quanto la presentazione delle strutturazione didattica degli ordinamenti. È stata infatti disciplinata una nuova presentazione degli ordinamenti, con l'introduzione dei range e dell'ambito di sede. In ordine alle modalità di attribuzione dei crediti agli ambiti le procedure informatiche, a partire dal 2002, hanno consentito di indicare: a) un numero di crediti fissi per ogni ambito; b) o alternativamente un intervallo di crediti per ciascun ambito; c) un apposito ambito per i crediti di sede, indistinto per tipologia di attività. L'articolazione in curricula quindi, dal 2002 deve essere inserita esclusivamente nei Regolamenti Didattici di Corso di Studio, perdendone l'evidenza a livello Ordinamentale. A seguito di questo, il MIUR ha reso obbligatorio che le università, in fase successiva all'approvazione del RAD, esplicitino tutti i possibili curricula che intendono attivare nella scheda dell'Offerta Formativa Pubblica, parte della Banca Dati Il D.M. 5 agosto 2004, n. 262/2004, Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 dedica un articolo, (Art. 5) alla Banca Dati rinviando le modalità ad un successivo decreto ministeriale. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale Il decreto determina altresì i termini perentori entro i quali le proposte delle Università, unitamente alle deliberazioni dei competenti organi accademici, preordinate alle modifiche dei Regolamenti Didattici di Ateneo, devono pervenire al Ministero per il prescritto parere del Consiglio Universitario Nazionale, subordinatamente alla verifica annuale del rispetto dei requisiti di disponibilità delle dotazioni (di personale e di strutture) necessarie, determinati annualmente con decreto del Ministro, sentito il Comitato. Inoltre lo stesso DM sulla programmazione fa riferimento a sanzioni per gli ateni: Il mancato inserimento dei corsi nei termini, nella banca dati dell'offerta formativa comporta: la riduzione, nella misura non superiore al 5 %, delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del nuovo modello predisposto dal Comitato, relativamente all'anno 2004; per i successivi anni l'entità di tale riduzione è determinata con decreto del Ministro. Gli elementi e le informazioni che ogni ateneo è tenuto ad inserire nella Banca Dati rappresentano per il MIUR una base essenziale per la ripartizione dei finanziamenti. Quanto inserito in Banca dati è utilizzato dal Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario (modello ripartizione FFO) ai fini della verifica della disponibilità dei requisiti minimi necessari per l'adozione dei provvedimenti ministeriali richiesti per l'attivazione dei corsi di studio nell'ambito della programmazione triennale del sistema universitario. Una volta istituito l’ordinamento di corso di studio, nei termini fissati, (questo anno è stato il 31 gennaio), al 31 marzo successivo gli atenei devono completare la propria offerta formativa È stata scelta la data del 31 marzo per poter definire in tempi utili: il contingente dei posti riservati agli studenti stranieri; la definizione dei posti a programmazione nazionale; la verifica dei requisiti minimi Al 31 di marzo di ogni anno le università sono tenute ad indicare, tra i corsi istituiti a RAD: quali intendono attivare, cioè su quali accoglieranno le nuove matricole i percorsi formativi da attivare, definire i crediti degli ordinamenti che nella sezione RAD della Banca Dati sono state sintetizzate con l'introduzione dei range: vale a dire che ogni anno dovranno essere fissati i crediti curriculum per curriculum per i corsi di studio i cui ordinamenti sono costruiti con i range, con la possibilità di decidere, annualmente quali di questi curricula attivare indicare su quali dei settori scientifico disciplinari si intende accendere gli insegnamenti, tra tutti quelli indicati nell'ordinamento, in particolare negli ambiti di sede. Inoltre, ai fini dell'attivazione di tutti i corsi di studio gli Atenei, a partire dalla definizione dell'offerta formativa, dovranno inserire nella Banca dati dell'offerta formativa le seguenti informazioni, che diverranno pubblicamente disponibili: 1. 2. riferimenti circa le strutture di accoglienza e gli strumenti di sostegno disponibili nell'Ateneo in cui il corso è attivato; riferimenti, anche informatici, attraverso i quali si renda consultabile l'ordinamento didattico del corso approvato dal Ministero; 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. indirizzo internet nel quale sono contenute tutte le informazioni utili a facilitare l'orientamento e la mobilità degli studenti; indicazione delle prospettive occupazionali, con i relativi ambiti, con l'indicazione delle parti sociali consultate, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.M. n. 509/'99, e del parere espresso dalle stesse, precisando se: alte, medie o basse; esistenza o meno di un test di orientamento preliminare alle iscrizioni; esistenza o meno di un test per la valutazione della preparazione dello studente; esistenza o meno di attività per il recupero degli eventuali debiti formativi accertati; esistenza o meno di un servizio organizzato di tutorato; esistenza o meno di un servizio organizzato rivolto a favorire l'inserimento occupazionale dei laureati; dimensione della domanda ritenuta pienamente sostenibile (informazione non obbligatoria). A complemento delle informazioni inserite dagli Atenei il Ministero, nella Banca dati dell'offerta formativa, rende disponibili, in corrispondenza degli insegnamenti individuati dall'Ateneo e limitatamente alle attività di base e caratterizzanti, il numero ed i nomi dei docenti di ruolo presenti in ciascuno dei settori scientifico-disciplinari corrispondenti. Tutto questo per arrivare al controllo per ogni corso di studio dei requisiti minimi indicati dal CNVSU, con conseguenze assai rilevanti: “I corsi attivati non in possesso dei requisiti minimi…sono stati consentiti soltanto nell'ambito del sistema transitorio delineato dal DM relativo alla programmazione 2001-2003, per un triennio, e pertanto la loro regolarizzazione dovrà essere effettuata in tale arco temporale entro cioè l'a.a. 2004-2005 ”. Quindi, annualmente verrà effettuata la verifica dei requisiti minimi per i corsi di studio già istituiti, ma, dall'anno accademico 2005-2006 l'attivazione dei corsi sarà subordinata alla verifica preventiva del possesso dei requisiti minimi in questione .” Requisiti minimi I Requisiti minimi comuni sia per i corsi di laurea che di laurea specialistica: La numerosità degli studenti iscritti al primo anno di corso Numero minimo di docenti di ruolo necessari Il numero minimo dei docenti di ruolo (ordinari, associati e ricercatori) ed in servizio nell’Ateneo, complessivamente necessari per ogni corso di laurea, e non impegnati anche in altre tipologie di corsi, è determinato come segue: per il primo corso della classe Corsi di laurea per ogni ulteriore corso della stessa classe 9 7 5 6 4 4 Corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie Corsi di laurea specialistica L'insieme dei docenti della facoltà di riferimento per ciascun corso attivato deve essere in grado, inoltre, di assicurare la copertura di almeno il 40 % per le lauree e 50 % per le lauree specialistiche dei settori scientifico-disciplinari, relativi alle attività formative di base e caratterizzanti, contemplati dall’offerta formativa di tutti i corsi di laurea attivati dalla facoltà nell'anno accademico di riferimento. Strutture: aule, laboratori, biblioteche La relazione dell’Università sulla disponibilità di strutture nella misura necessaria per il corretto funzionamento del corso deve essere accompagnata da una motivata relazione del Nucleo di valutazione di Ateneo sulla loro adeguatezza qualitativa e quantitativa minima, con riferimento al numero di studenti iscrivibili ed alle specifiche esigenze del corso stesso. Rapporti tra studenti e docenti e rapporti tra studenti e “tutor” Per le attività di tutorato, si rende necessario assicurare la disponibilità di tutor in ragione di almeno uno ogni 20 studenti iscritti ai corsi dei gruppi A e B e uno ogni 40 studenti iscritti ai corsi degli altri gruppi A rafforzare questo indirizzo si è inserito il D.M.146/2004, Approvazione Nuovo Modello di Valutazione Sistema Universitario, dove i richiami al possesso dei Requisiti Minimi per i corsi di studio viene legato alla ripartizione dei finanziamenti ordinari. Il Ministro ha infatti richiesto al Comitato Nazionale di elaborare un nuovo modello da utilizzare per le ripartizioni della quota per il riequilibrio di cui all'art.5 della Legge 537/1993, “ considerate le innovazioni recentemente introdotte in materia di ordinamenti didattici e l'esigenza di adottare criteri di valutazione rapportati anche a standard internazionali ”. In modo che i criteri di ripartizione che siano rigorosamente riferiti agli obiettivi da perseguire nonché la predisposizione di idonee attività di valutazione dei risultati raggiunti. Con questa premessa, il FFO dovrebbe essere scomposto in quattro parti, ciascuna delle quali riferita a specifiche attività, e attribuito alle università in funzione della combinazione dei loro contributi relativi, valutando, in tal modo, il “peso” complessivo dell'ateneo su tutto il sistema delle università statali. Tale valore, confrontato con la quota di risorse assegnate nell'anno precedente rende possibile individuare, con verifiche annuali, gli interventi per raggiungere condizioni (dinamiche) di “equilibrio. A partire dall’anno accademico 2005-2006, le verifiche sull’offerta formativa attivata dalle Università terranno conto anche dei risultati di processo, considerando che l’Anagrafe Nazionale degli Studenti è ormai in fase operativa. L’Anagrafe Nazionale è una ulteriore banca dati dove i sistemi informativi delle Università, per ogni studente che è iscritto ai corsi di studio di cui al D.M. n. 509/99, devono registrare e rendere disponibili per il loro periodico invio telematico all’Anagrafe stessa i dati riportati all’allegato 1. Una volta avviata l’Anagrafe nazionale degli studenti sarà possibile conoscere, senza i ritardi che attualmente si verificano nelle rilevazioni statistiche annuali, l’effettiva consistenza degli studenti iscritti, il loro impegno assunto all’iscrizione ed il numero di crediti ottenuti nell’anno solare di riferimento.