AUTONOMIA DIDATTICA
PROBLEMATICHE APPLICATIVE
PERUGIA
21 febbraio 2006
Claudia Perini
L. 341/90 Art. 11
11. Autonomia didattica.
1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1,
(…), è disciplinato, per ciascun ateneo, da un
regolamento degli ordinamenti didattici, denominato
"regolamento didattico di ateneo". Il regolamento è
deliberato dal senato accademico, su proposta delle
strutture didattiche, ed è inviato al ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica per
l'approvazione. Il ministro, sentito il CUN, approva il
regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i
quali senza che il ministro si sia pronunciato il
regolamento si intende approvato. Il regolamento è
emanato con decreto del rettore.
I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito
regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo
e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei
corsi (…), i piani di studio con relativi insegnamenti
fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle
forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a
distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della
preparazione degli studenti e la composizione delle relative
commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in
riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti
delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la
posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti
utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la
propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di
laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema
di crediti didattici finalizzati.
Bassanini 127/97
Art. 17.
Ulteriori Disposizioni in Materia Di Semplificazione dell'attivita' Amministrativa E
Di Snellimento Dei Procedimenti Di Decisione E Di Controllo

95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di
laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19
novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di
cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente
in materia, sentito il consiglio universitario nazionale e le commissioni
parlamentari competenti, con uno o più decreti del ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con altri ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli
ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a
119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma
determinano altresì:
a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi
qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai
settori scientifico-disciplinari.
Evoluzione normativa

Documento Martinotti 1997
A) I crediti didattici nel sistema universitario
B) Struttura dell'ordinamento didattico
C) La valutazione
D) L’orientamento
E) Coordinamento territoriale e
differenziazione competitiva
F) I collegamenti con gli altri i sistemi europei
G) Conoscenze per il governo del sistema
Evoluzione normativa

Regolamento
recante
disciplina
dei
procedimenti relativi allo sviluppo ed alla
programmazione del sistema universitario,
nonché
ai
comitati
regionali
di
coordinamento D.P.R. n. 25/1998, che
disciplina i procedimenti relativi allo sviluppo
ed alla programmazione del sistema
universitario, e i comitati regionali di
coordinamento.
In questo quadro temporale non va dimenticata
la leggi n. 370 del 19 ottobre 1999 con cui il
Parlamento disciplinava i Nuclei di
valutazione interna degli atenei
A livello europeo


Dichiarazione
congiunta
su:
"L'armonizzazione
dell'architettura dei sistemi di istruzione superiore in
Europa."la Sorbona, 25 Maggio 1998
Dichiarazione di Bologna con cui nel giugno 1999 i
ministri di ben 31 Paesi europei, facendo propri,
ampliando e chiarendo i contenuti della Dichiarazione
della Sorbona, sottoscrissero l’impegno a realizzare
entro il primo decennio del 2000 uno “Spazio Europeo
dell’Istruzione Superiore”
D.M. 509/99





Decreto 3 novembre 1999, n. 509, Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Decreto 4 agosto 2000 , Determinazione delle classi delle
lauree universitarie.
Decreto 28 novembre 2000, Determinazione delle classi delle
lauree universitarie specialistiche.
Decreto 2 aprile 2001 Determinazione delle classi delle lauree
universitarie delle professioni sanitarie; e Decreto 2 aprile 2001
Determinazione delle classi delle lauree specialistiche
universitarie delle professioni sanitarie.
Decreto 12 aprile 2001 Determinazione delle classi delle lauree
e delle lauree specialistiche e universitarie nelle scienze della
difesa e della sicurezza.
Art. 1- Definizioni




per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di
discipline
per ambito disciplinare, un insieme di settori scientificodisciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito
dai decreti ministeriali;
per credito formativo universitario, la misura del
volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio
individuale, richiesto ad uno studente in possesso di
adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di
conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli
ordinamenti didattici dei corsi di studio;
per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità
che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al
conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;



n) per ordinamento didattico di un corso di studio,
l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di
studio;
p) per curriculum, l'insieme delle attività formative
universitarie ed extrauniversitarie specificate nel
regolamento didattico del corso di studio al fine del
conseguimento del relativo titolo.
o) per attività formativa, ogni attività organizzata o
prevista dalle università al fine di assicurare la formazione
culturale e professionale degli studenti, con riferimento,
tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle
esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività
didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai
tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio
individuale e di autoapprendimento;

Art. 3
Titoli e corsi di studio




1. Le università rilasciano i seguenti titoli di
primo e di secondo livello:
a) laurea (L)
b) laurea specialistica (LS).
2. Le università rilasciano altresì il diploma
di specializzazione (DS) e il dottorato di
ricerca (DR).




Art. 4 - Classi di corsi di studio
1. I corsi di studio dello stesso livello,
comunque denominati dagli atenei, aventi gli
stessi obiettivi formativi qualificanti e le
conseguenti attività formative indispensabili
sono raggruppati in classi di appartenenza,
nel seguito denominate classi.
2. Le classi sono individuate da uno o più
decreti ministeriali.
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di
studio dello stesso livello, appartenenti alla
stessa classe, hanno identico valore legale.
Art. 5
Crediti formativi universitari




Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito,
corrispondono 25 ore di lavoro per studente;
2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un
anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi
universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono
acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra
forma di verifica del profitto,
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno
studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della
stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra
università, compete alla struttura didattica che accoglie lo
studente.

Art. 7
Conseguimento dei titoli di studio


1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver
acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi
alla conoscenza obbligatoria di una lingua
dell'Unione Europea oltre l'italiano,
2. Per conseguire la laurea specialistica lo
studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi
compresi quelli già acquisiti dallo studente e
riconosciuti validi per il relativo corso di laurea
specialistica.

Art. 8
Durata normale dei corsi di studio
La durata normale dei corsi di laurea è di
tre anni; La durata normale dei corsi di
laurea specialistica è di ulteriori due anni
dopo la laurea.
Art. 10 Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi






1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per
ogni classe di corsi di studio, gli obiettivi formativi
qualificanti e le attività formative indispensabili per
conseguirli, raggruppandole in sei tipologie:
a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi
alla formazione di base;
b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari
caratterizzanti la classe;
c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o
integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo
alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
d) attività formative autonomamente scelte dallo studente;
e) attività formative relative alla preparazione della prova
finale per il conseguimento del titolo di studio e, con
riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza della
lingua straniera ;



f) attività formative, non previste dalle lettere precedenti,
volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonchè
abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque
utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché
attività formative volte ad agevolare le scelte professionali,
mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il
titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i
tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del
Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.
2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna
classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti
didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni
ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando i
seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari
per conseguire il titolo di studio:
a) la somma totale dei crediti riservati non potrà essere
superiore al 66 per cento.
29
average duration
28
legal duration
27
26
25
24
23
22
21
20
19
d
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p
l
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dottorato di ricerca
Veli di cipolla
laurea specialistica
laurea
300
180
credits
20 21 22 23 24 25 26 27
age


La riforma interviene in profondità sul sistema delle
denominazioni e dei curricula, realizzando finalmente
l’autonomia didattica e introducendo un modello
funzionale nuovo che dà spazio alle scelte autonome in
campo didattico di ogni singolo ateneo.
Sparisce l’elenco chiuso delle denominazioni delle
possibili lauree e delle relative tabelle perché è ciascuna
università che, istituendo un corso di studio, ne
stabilisce autonomamente la denominazione e i
curricula formativi proposti agli studenti iscritti. Con
l’obbligo però di mantenersi all’interno di un quadro di
standard nazionali, (valore legale dei titoli). A livello
nazionale è stata introdotta una sorta di partizione del
sapere in classi. Per ogni classe il ministero indica gli
obiettivi formativi generali e i contenuti disciplinari
minimi di ogni laurea che si riferisca ad essa.

La reale autonomia didattica degli atenei è garantita dalla
libertà di scelta della denominazione della laurea ma
soprattutto dal fatto che i contenuti disciplinari minimi di
ciascuna classe non possono coprire più di due terzi del
curriculum, l’altro terzo restando a completa
disposizione delle autonome scelte didattiche e culturali
dell’ateneo. Inoltre, anche per i due terzi standardizzati a
livello nazionale, si tratta pur sempre di standard assai
generali che si riferiscono solo ad ambiti disciplinari
plurisettoriali (mai a singole discipline o a singoli settori
disciplinari), il che lascia ampi spazi alla creatività e alla
responsabilità di ogni sede. Quali corsi di insegnamento
impartire, in quale ordine, con quali metodologie e
tecnologie didattiche, a quale livello di professionalizzazione
puntare, quali e quante attività formative integrative
proporre agli studenti (informatica, lingue straniere, tirocini
lavorativi, culture di contesto, etc.) sono tutte decisioni
lasciate alla singola università.
Classi



Ogni laurea (laurea specialistica)
appartiene ad una classe di titoli
equivalenti
Le regole centrali valgono per le classi,
non per i singoli titoli
La denominazione di ogni titolo è
assegnata dall’università
Crediti




Credito = unità di misura del carico di
lavoro di apprendimento dello studente
1 credito = 25 ore di lavoro
1 anno di lavoro = 60 crediti = 1500
ore
I crediti di ogni attività formativa sono
guadagnati dallo studente quando
supera l’esame
Assioma dei crediti

Uno studente normalmente dotato
e con una adeguata preparazione
iniziale, dedicando 1500 ore al
lavoro di apprendimento in un
anno, è in grado di superare gli
esami delle attività formative
dell’anno e guadagnare 60 crediti
per la sua carriera.
LAUREA
180 CFU
3 ANNI
LAUREA
SPECIALISTICA
300 CFU (180+120)
5 ANNI (3+2)
DOTTORATO DI
RICERCA
MASTER
60 CFU
1 ANNO
MASTER
60 CFU
1 ANNO
SPECIALIZZAZIONE
120/180 CFU
2/3 ANNI
SPECIALIZZAZIONE
120/180 CFU
2/3 ANNI
Attività formative
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
Di base
Discipline
sociologiche
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
23
Caratterizzanti
Discipline
sociologiche
SPS/07 SPS/08 SPS/09 SPS/10 SPS/11 SPS/12 sociale
27
Affini o integrative
Formazione
interdisciplinare
IUS/01 - Diritto privato
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del
…………………….
Discipline
giuridicopolitologiche,
economicostatistiche,
demoetnoantropol
ogiche, storiche e
psicologiche
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-P/01 -
Sociologia
Sociologia
Sociologia
Sociologia
Sociologia
Sociologia
generale
dei processi culturali e comunicativi
dei processi economici e del lavoro
dell'ambiente e del territorio
dei fenomeni politici
giuridica, della devianza e mutamento
CFU
Tot. CFU
34
Attività
formative:
Tipologie
To
t.C
F
U
9
A scelta dello
studente
Per la prova
finale e per la
conoscenza
della lingua
straniera
C
F
U
Prova finale
10
Lingua straniera
Altre (art. 10,
comma 1,
lettera f )
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
relazionali, tirocini, etc.
10
TOTALE
113
Schema delle regole



Le regole del ministero fissano il 66% dei
crediti riferendoli a larghe aree disciplinari
Le regole dell’università fissano il 100% dei
crediti riferendoli a settori disciplinari
Le regole delle facoltà/corsi di studio
riferiscono i crediti ad ogni attività formativa
Definizione dell’offerta formativa per livelli
progressivi di dettaglio

decreto ministeriale sulle classi delle lauree
(lauree specialistiche)


regolamento didattico dei vari atenei


crediti su settori disciplinari
regolamento didattico del singolo corso di
studio di ciascun ateneo


crediti su ambiti disciplinari
crediti su discipline/insegnamenti
programmazione didattica annuale di
ciascun corso di studio
Ordinamento di corso di studio fa
parte integrante del
Regolamento Didattico di Ateneo.
Istituzione di un corso di studio prevede la
redazione di due documenti:
Ordinamento didattico (fa parte del RDA)
• nome/classe
• obiettivi formativi
• quadro attività
• crediti assegnati
•prova finale
Regolamento didattico di corso
• insegnamenti e altre attività
• obiettivi specifici
• crediti assegnati
• curricula
• esami
obbligo frequenza

Art. 9
Istituzione e attivazione dei corsi di studio




1. La procedura per l'istituzione dei corsi di studio è
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 27
gennaio 1998, n. 25.
2.
Con autonome deliberazioni le università attivano o
disattivano i corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1,
dandone comunicazione al Ministero.
3
Una università può istituire un corso di laurea
specialistica a condizione di aver attivato un corso di
laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti
formativi universitari siano integralmente riconosciuti per il
corso di laurea specialistica,
4. All'atto dell'istituzione di un corso di laurea,
l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti
saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione
degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso
la medesima università, nonché, sulla base di specifiche
convenzioni, presso altre università.
Cosa contiene un ordinamento
Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi
di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da
inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a
ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle
previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma
1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro
complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il
conseguimento del titolo di studio.
Descrizione delle procedure


L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio fa parte integrante del
Regolamento Didattico di Ateneo (che chiameremo RAD), sottoposto
all'approvazione del MIUR.
Il RAD è deliberato dal Senato Accademico, su proposta delle strutture
didattiche, ed è inviato al Ministero per l'approvazione.
Il Ministro, sentito il Comitato Universitario Nazionale, approva il regolamento
entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia
pronunciato il RAD si intende approvato.
Il regolamento è emanato con decreto del Rettore.
I corsi di studio sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure sopra
dette e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema
universitario, in particolare il parere del comitato regionale di
coordinamento. nonché previa relazione favorevole del Nucleo di
valutazione dell'università. previa consultazione con le
organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei
servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei
fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Art. 11
Regolamenti didattici di ateneo









1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei
regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio,
delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono
approvati dal Ministro ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990,
n. 341.
2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto
rettorale e sono resi noti anche con le modalità di cui all'articolo 17, comma 95, lettera
b), della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è
stabilita nel decreto rettorale di emanazione.
3. Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi
di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle
previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientificodisciplinari nel loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
4. Le determinazioni di cui al comma 3, lettere a) e b), sono assunte dalle università
previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della
produzione, dei servizi e delle professioni.
5. Per il conseguimento della laurea specialistica deve comunque essere prevista la
presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un
relatore.







6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio
appartenenti alla medesima classe.
7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti,
disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica
comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture
didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al
coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai
professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche
integrative, di orientamento e di tutorato;
c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche
di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di
studio;
d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto
individuale dello studente, che deve comunque essere espressa
mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per
la prova finale, con eventuale lode;
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che
accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica;







f) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione
della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea,
nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al
comma 1 dell'articolo 6;
g) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle
attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti
d'istruzione secondaria superiore, nonchè in ogni corso di studio, di un
servizio di tutorato per gli studenti;
h) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle
attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
i) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della
singola persona che ne assume la responsabilità;
l) alla valutazione della qualità delle attività svolte;
m) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
n) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3,
comma 9.
Regolamento didattico di corso
di studio
Regolamento Didattico di Corso di
Studio è un documento interno
all'Ateneo, stabile, che specifica, in
piena conformità con l'ordinamento
didattico relativo inserito nel
regolamento didattico di ateneo,
l'impianto organizzativo dettagliato del
corso di studio.

Art. 12- Regolamenti didattici dei corsi di studio







1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il
regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente
struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della
libertà d'insegnamento, nonchè dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti,
specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato
con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari
di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività
formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni
insegnamento e di ogni altra attività formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario,
dei piani di studio individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre
verifiche del profitto degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
I Contenuti del Regolamento didattico del corso
I contenuti imprescindibili del regolamento didattico di un corso di
studio sono, in breve:
a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientificodisciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli,
nonché delle altre attività formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità
di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove
necessario, dei piani di studio individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e
delle altre verifiche del profitto degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza
Programmazione didattica
Le
attività didattiche sono oggetto di programmazione e di
coordinamento,
La programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche hanno le
seguenti finalità:

a) garantire allo studente la qualità della didattica, una formazione
culturale aggiornata e una preparazione professionale consona alle
esigenze poste dalla società e dal mondo del lavoro;

b) favorire la conseguibilità dei titoli di studio nei tempi previsti dagli
ordinamenti;

c) assicurare la sostenibilità, da parte dello studente a tempo pieno,
del carico complessivo dell’attività programmata per ciascun periodo
didattico e dei relativi ritmi di lavoro;
Sedi della programmazione e del coordinamento delle attività didattiche
sono, i consigli delle facoltà e dei corsi di studio.










La programmazione delle attività didattiche ha cadenza annuale e deve contenere almeno i
seguenti punti:
a) la descrizione dei percorsi formativi offerti agli studenti e del loro coordinamento;
b) l’indicazione degli strumenti generali di sostegno e di complemento alla formazione
degli studenti, ivi compresi il tutorato e l’orientamento interno al corso di studi;
c) le specifiche conoscenze richieste agli studenti per l’accesso al corso di studio;
d) le modalità di recupero degli eventuali debiti formativi evidenziati dalla verifica e
quantificati in crediti aggiuntivi e le azioni relative alle eventuali necessità di
riorientamento;
e) l’elenco dei corsi attivati, con l’eventuale specificazione della suddivisione in moduli, e
dei corsi integrativi;
f) la designazione del professore ufficiale di ciascun corso o modulo e, nel caso di corsi
suddivisi in moduli, del responsabile del corso;
g) l’indicazione dei ricercatori o professori eventualmente incaricati delle esercitazioni ai
singoli corsi, dei professori a contratto per i corsi integrativi e del personale che presta
supporto didattico ad un singolo corso;
h) la composizione delle commissioni di esame di ciascun corso;
i) il programma di ciascun corso attivato, coerente coi crediti ad esso attribuiti, proposto
dal rispettivo professore ufficiale o, nel caso di corsi suddivisi in moduli, predisposto in
modo coordinato dai rispettivi professori ufficiali.





l) l’indicazione, per ogni corso che comporti attività complesse
(esercitazioni di laboratorio, progettazione, didattica fortemente
interattiva), dei crediti già acquisiti e/o delle firme di frequenza
obbligatorie già ottenute che attestino le competenze ed abilità
necessarie alla frequenza del corso, requisiti in carenza dei quali lo
studente non è ammesso a frequentare il corso stesso.
Il programma di ciascun corso dovrà almeno contenere:
a) l’articolazione degli argomenti di studio e delle attività pratiche,
differenziando quelli svolti interamente nelle lezioni ed esercitazioni da
quelli che richiedono autonomo approfondimento di conoscenza o di
abilità da parte degli studenti, garantendo soprattutto per questi ultimi
un adeguato quadro di riferimenti bibliografici;
b) l’indicazione delle modalità di svolgimento dell’esame e di eventuali
valutazioni in itinere;
c) gli obiettivi formativi finali del corso, le relazioni di coordinamento
con altri corsi e gli eventuali argomenti la cui conoscenza preliminare è
suggerita agli studenti
D.M. 509/99
R.A.D. DI ATENEO
Ordinamento I
Ordinamento II
Regolamento didattico
di corso I
Regolamento didattico
di corso II
Programmazione I
Programmazione II
Ordinamento III
Regolamento didattico
di corso III
Programmazione III
Attivazione di un corso di studio
il Ministero ha reso operativa una procedura informatizzata
che dovrà essere utilizzata per rendere pubbliche e
consultabili tutta una serie di informazioni concernenti i
corsi di studio universitario
La Banca dati nasce per soddisfare due esigenze
peculiarmente distinte, e solo in seguito è diventato
anche strumento del CNVSU. Queste esigenze sono:
 la predisposizione di un quadro informativo sull'offerta
didattica degli atenei prioritariamente destinata agli
studenti) art. 17, comma 95, L. 127/97)
 l'implementazione per via telematica dei nuovi corsi di
studio al fine del loro esame da parte del CUN e
dell'approvazione ministeriale, (art. 11 DM 509/99)
La Banca dati dell'offerta formativa è ormai un
impegno ineludibile e indifferibile considerando
che costituisce un obbligo normativo (L. 127/97).
Tale adempimento si configura come requisito di
efficacia del provvedimento rettorale.
Inoltre, dalla creazione di tale strumento, le
università sono invitate a trasmettere
esclusivamente per via telematica le
proposte di istituzione e di modifica di
ordinamenti: l'efficacia dei regolamenti didattici
è subordinata all'inserimento in Banca dati dei
corsi di studio.
Attivazione di un corso di studio
La proposta di ordinamento compilata per via telematica si è
dimostrata un valido strumento di controllo per gli stessi atenei,
che possono valutare se, almeno da un punto di vista normativo, i
corsi da loro proposti sono corretti. Ma anche per lo stesso
Ministero e per il CUN, che possono così avere delle proposte di
istituzione che hanno già superato la prima verifica, quelle del
rispetto dei minimi indicati per le classi di laurea.
Nella sua applicazione, la Banca Dati ha subito alcune evoluzioni,
suggerite, principalmente dal CUN, con delibera del 13 dicembre
2001, recepita dal Ministero.
Sono state individuate ulteriori regole da applicarsi per la
progettazione dei corsi e per la loro modifica, variando in corso
d'opera non tanto le procedure quanto la presentazione delle
strutturazione didattica degli ordinamenti.
È stata infatti disciplinata una nuova presentazione degli
ordinamenti, con l'introduzione dei range e dell'ambito di sede.
In ordine alle modalità di attribuzione dei crediti agli ambiti
le procedure informatiche, a partire dal 2002, hanno
consentito di indicare: a) un numero di crediti fissi per
ogni ambito; b) o alternativamente un intervallo di crediti
per ciascun ambito; c) un apposito ambito per i crediti di
sede, indistinto per tipologia di attività.
L'articolazione in curricula quindi, dal 2002 deve essere
inserita esclusivamente nei Regolamenti Didattici di Corso
di Studio, perdendone l'evidenza a livello Ordinamentale.
A seguito di questo, il MIUR ha reso obbligatorio che le
università, in fase successiva all'approvazione del RAD,
esplicitino tutti i possibili curricula che intendono attivare
nella scheda dell'Offerta Formativa Pubblica, parte della
Banca Dati
Il D.M. 5 agosto 2004, n. 262/2004,
Programmazione del sistema universitario per il
triennio 2004-2006 dedica un articolo, (Art. 5) alla
Banca Dati rinviando le modalità ad un successivo
decreto ministeriale.
L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata
all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del
Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto
ministeriale
Il decreto determina altresì i termini perentori entro i quali le
proposte delle Università, unitamente alle deliberazioni dei
competenti organi accademici, preordinate alle modifiche dei
Regolamenti Didattici di Ateneo, devono pervenire al Ministero per
il prescritto parere del Consiglio Universitario Nazionale,
subordinatamente alla verifica annuale del rispetto dei requisiti di
disponibilità delle dotazioni (di personale e di strutture) necessarie,
determinati annualmente con decreto del Ministro, sentito il
Comitato.
Inoltre lo stesso DM sulla programmazione fa
riferimento a sanzioni per gli ateni:
Il mancato inserimento dei corsi nei termini, nella
banca dati dell'offerta formativa comporta: la
riduzione, nella misura non superiore al 5 %, delle
quote di finanziamento da attribuire in
applicazione del nuovo modello predisposto dal
Comitato, relativamente all'anno 2004; per i
successivi anni l'entità di tale riduzione è determinata
con decreto del Ministro.
Gli elementi e le informazioni che ogni ateneo è
tenuto ad inserire nella Banca Dati
rappresentano per il MIUR una base essenziale
per la ripartizione dei finanziamenti.
Quanto inserito in Banca dati è utilizzato dal
Comitato Nazionale per la valutazione del
sistema universitario (modello ripartizione FFO)
ai fini della verifica della disponibilità dei
requisiti minimi necessari per l'adozione dei
provvedimenti ministeriali richiesti per
l'attivazione dei corsi di studio nell'ambito della
programmazione triennale del sistema
universitario.
Una volta istituito l’ordinamento di corso di
studio, nei termini fissati, (questo anno è stato il
31 gennaio), al 31 marzo successivo gli atenei
devono completare la propria offerta formativa
È stata scelta la data del 31 marzo per poter
definire in tempi utili:



il contingente dei posti riservati agli studenti stranieri;
la definizione dei posti a programmazione nazionale;
la verifica dei requisiti minimi
Al 31 di marzo di ogni anno le università sono tenute ad
indicare, tra i corsi istituiti a RAD:
 quali intendono attivare, cioè su quali accoglieranno le
nuove matricole
 i percorsi formativi da attivare,
 definire i crediti degli ordinamenti che nella sezione RAD
della Banca Dati sono state sintetizzate con l'introduzione
dei range: vale a dire che ogni anno dovranno essere fissati
i crediti curriculum per curriculum per i corsi di studio i cui
ordinamenti sono costruiti con i range, con la possibilità di
decidere, annualmente quali di questi curricula attivare
 indicare su quali dei settori scientifico disciplinari si intende
accendere gli insegnamenti, tra tutti quelli indicati
nell'ordinamento, in particolare negli ambiti di sede.
Inoltre, ai fini dell'attivazione di tutti i corsi di
studio gli Atenei, a partire dalla definizione
dell'offerta formativa, dovranno inserire nella
Banca dati dell'offerta formativa le seguenti
informazioni, che diverranno pubblicamente
disponibili:
1.
2.
riferimenti circa le strutture di accoglienza e gli
strumenti di sostegno disponibili nell'Ateneo in cui il
corso è attivato;
riferimenti, anche informatici, attraverso i quali si
renda consultabile l'ordinamento didattico del corso
approvato dal Ministero;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
indirizzo internet nel quale sono contenute tutte le informazioni utili a
facilitare l'orientamento e la mobilità degli studenti;
indicazione delle prospettive occupazionali, con i relativi ambiti, con
l'indicazione delle parti sociali consultate, ai sensi dell'art. 11, comma
4, del D.M. n. 509/'99, e del parere espresso dalle stesse, precisando
se: alte, medie o basse;
esistenza o meno di un test di orientamento preliminare alle iscrizioni;
esistenza o meno di un test per la valutazione della preparazione dello
studente;
esistenza o meno di attività per il recupero degli eventuali debiti
formativi accertati;
esistenza o meno di un servizio organizzato di tutorato;
esistenza o meno di un servizio organizzato rivolto a favorire
l'inserimento occupazionale dei laureati;
dimensione della domanda ritenuta pienamente sostenibile
(informazione non obbligatoria).
A complemento delle informazioni inserite dagli Atenei il
Ministero, nella Banca dati dell'offerta formativa,
rende disponibili, in corrispondenza degli
insegnamenti individuati dall'Ateneo e limitatamente
alle attività di base e caratterizzanti, il numero ed i
nomi dei docenti di ruolo presenti in ciascuno dei
settori scientifico-disciplinari corrispondenti.
Tutto questo per arrivare al controllo per ogni corso di
studio dei requisiti minimi indicati dal CNVSU, con
conseguenze assai rilevanti:
“I corsi attivati non in possesso dei requisiti minimi…sono
stati consentiti soltanto nell'ambito del sistema
transitorio delineato dal DM relativo alla
programmazione 2001-2003, per un triennio, e pertanto
la loro regolarizzazione dovrà essere effettuata in tale
arco temporale entro cioè l'a.a. 2004-2005 ”. Quindi,
annualmente verrà effettuata la verifica dei requisiti
minimi per i corsi di studio già istituiti, ma, dall'anno
accademico 2005-2006 l'attivazione dei corsi sarà
subordinata alla verifica preventiva del possesso dei
requisiti minimi in questione .”
Requisiti minimi

I Requisiti minimi comuni sia per i corsi di laurea che di laurea
specialistica:
La numerosità degli studenti iscritti al primo anno di corso
Numero minimo di docenti di ruolo necessari

Il numero minimo dei docenti di ruolo (ordinari, associati e ricercatori) ed
in servizio nell’Ateneo, complessivamente necessari per ogni corso di
laurea, e non impegnati anche in altre tipologie di corsi, è determinato
come segue:
per il primo corso della classe
Corsi di laurea
per ogni ulteriore corso della stessa classe
9
7
5
6
4
4
Corsi di laurea relativi
alle professioni sanitarie
Corsi di laurea specialistica





L'insieme dei docenti della facoltà di riferimento per ciascun corso attivato
deve essere in grado, inoltre, di assicurare la copertura di almeno il 40
% per le lauree e 50 % per le lauree specialistiche dei settori
scientifico-disciplinari, relativi alle attività formative di base e
caratterizzanti, contemplati dall’offerta formativa di tutti i corsi di laurea
attivati dalla facoltà nell'anno accademico di riferimento.
Strutture: aule, laboratori, biblioteche
La relazione dell’Università sulla disponibilità di strutture nella misura
necessaria per il corretto funzionamento del corso deve essere
accompagnata da una motivata relazione del Nucleo di valutazione di
Ateneo sulla loro adeguatezza qualitativa e quantitativa minima, con
riferimento al numero di studenti iscrivibili ed alle specifiche esigenze del
corso stesso.
Rapporti tra studenti e docenti e rapporti tra studenti e
“tutor”
Per le attività di tutorato, si rende necessario assicurare la disponibilità di
tutor in ragione di almeno uno ogni 20 studenti iscritti ai corsi dei gruppi A
e B e uno ogni 40 studenti iscritti ai corsi degli altri gruppi
A rafforzare questo indirizzo si è inserito il D.M.146/2004,
Approvazione Nuovo Modello di Valutazione Sistema
Universitario, dove i richiami al possesso dei Requisiti Minimi per
i corsi di studio viene legato alla ripartizione dei finanziamenti
ordinari.
Il Ministro ha infatti richiesto al Comitato Nazionale di
elaborare un nuovo modello da utilizzare per le
ripartizioni della quota per il riequilibrio di cui all'art.5
della Legge 537/1993, “ considerate le innovazioni
recentemente introdotte in materia di ordinamenti
didattici e l'esigenza di adottare criteri di valutazione
rapportati anche a standard internazionali ”. In modo
che i criteri di ripartizione che siano rigorosamente
riferiti agli obiettivi da perseguire nonché la
predisposizione di idonee attività di valutazione dei
risultati raggiunti.
Con questa premessa, il FFO dovrebbe essere
scomposto in quattro parti, ciascuna delle quali
riferita a specifiche attività, e attribuito alle università
in funzione della combinazione dei loro contributi
relativi, valutando, in tal modo, il “peso” complessivo
dell'ateneo su tutto il sistema delle università statali.
Tale valore, confrontato con la quota di risorse
assegnate nell'anno precedente rende possibile
individuare, con verifiche annuali, gli interventi per
raggiungere condizioni (dinamiche) di “equilibrio.


A partire dall’anno accademico 2005-2006, le
verifiche sull’offerta formativa attivata dalle Università
terranno conto anche dei risultati di processo,
considerando che l’Anagrafe Nazionale degli Studenti
è ormai in fase operativa. L’Anagrafe Nazionale è una
ulteriore banca dati dove i sistemi informativi delle
Università, per ogni studente che è iscritto ai corsi di
studio di cui al D.M. n. 509/99, devono registrare e
rendere disponibili per il loro periodico invio
telematico all’Anagrafe stessa i dati riportati
all’allegato 1.
Una volta avviata l’Anagrafe nazionale degli studenti
sarà possibile conoscere, senza i ritardi che
attualmente si verificano nelle rilevazioni statistiche
annuali, l’effettiva consistenza degli studenti iscritti, il
loro impegno assunto all’iscrizione ed il numero di
crediti ottenuti nell’anno solare di riferimento.
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