Codice dei contratti pubblici
Appalti di servizi dell’allegato IIB
27 aprile 2008
Alberto Mischi
1
Appalti pubblici
Gli “appalti pubblici” sono i contratti a
titolo oneroso, stipulati per iscritto tra
una stazione appaltante o un ente
aggiudicatore e uno o più operatori
economici, aventi per oggetto
 l’esecuzione di lavori
 la fornitura di prodotti
 la prestazione di servizi
come definiti dal presente codice.
(art.3/6 D. Lgs. 163/2006)
2
Appalti pubblici di forniture
Gli “appalti pubblici di forniture” sono
appalti pubblici diversi da quelli di
lavori o di servizi, aventi per oggetto
l'acquisto, la locazione finanziaria, la
locazione o l'acquisto a riscatto, con o
senza
opzione per
l'acquisto, di
prodotti.
(art.3/9 D.Lgs. 163/2006)
3
Appalti pubblici di servizi
Gli “appalti pubblici di servizi” sono
appalti pubblici diversi dagli appalti
pubblici di lavori o di forniture, aventi
per oggetto la prestazione dei servizi di
cui all'allegato II.
(art.3/10 D.Lgs. 163/2006)
Gli appalti di servizi dell’allegato II A sono
soggetti alle disposizioni del codice.
L’aggiudicazione degli appalti di servizi
dell’allegato II B è disciplinata esclusivamente
dagli articoli 65, 68 e 225.
(art.20 D.Lgs. 163/2006)
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Servizi dell’allegato II A
1. Servizi di manutenzione e riparazione
2. Servizi di trasporto terrestre
3. Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci
4. Servizi di posta per via terrestre e aerea
5. Servizi di telecomunicazione
6. Servizi finanziari
7. Servizi informatici ed affini
8. Servizi di ricerca e sviluppo
9. Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri
contabili
10. Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione
pubblica
11. Servizi di consulenza gestionale e affini
12. Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
13. Servizi pubblicitari
14. Servizi di pulizia degli edifici
15. Servizi di editoria e di stampa
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16. Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione
Servizi dell’allegato II B
17. Servizi alberghieri e di ristorazione
18. Servizi di trasporto per ferrovia
19. Servizi di trasporto per via d’acqua
20. Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei
trasporti
21. Servizi legali
22. Servizi di collocamento e reperimento di personale
(esclusi i contratti di lavoro)
23. Servizi di investigazioni e di sicurezza, eccettuati i
servizi con furgoni blindati
24. Servizi relativi all’istruzione, anche professionale
25. Servizi sanitari e sociali
26. Servizi ricreativi, culturali e sportivi
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27. Altri servizi
Appalto misto
Gli appalti aventi per oggetto sia
servizi elencati nell’allegato IIA che
servizi elencati nell’allegato IIB sono
aggiudicati
conformemente
all’articolo che precede se il valore dei
servizi elencati nell’allegato IIB sia
superiore al valore dei servizi elencati
nell’allegato IIA.
(art.21 D.Lgs. 163/2006)
7
Appalto misto
L’operatore economico che concorre
alla procedura di affidamento di un
contratto misto, deve possedere i
requisiti di qualificazione e capacità
prescritti dal codice per ciascuna
prestazione
di
lavori,
servizi,
fornitura prevista nel contratto.
(art.15 D.Lgs. 163/2006)
8
Disciplina degli appalti di servizi
Gli appalti di servizi dell’allegato II A
sono soggetti alle disposizioni del
codice.
L’aggiudicazione degli appalti di servizi
dell’allegato
II
B
è
disciplinata
esclusivamente dagli articoli 65, 68 e
225.
(art.20 D.Lgs. 163/2006)
9
Appalti di servizi dell’allegato IIB
Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato
VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il
bando di gara, il capitolato d’oneri o i documenti
complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette
specifiche tecniche devono essere definite in modo da
tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti
disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli
utenti, della tutela ambientale.
(art.68/1 D.Lgs. 163/2006)
Le specifiche tecniche devono consentire pari
accesso agli offerenti e non devono comportare
la
creazione
di
ostacoli
ingiustificati
all’apertura
dei
contratti
pubblici
alla
concorrenza.
(art.68/2 D.Lgs. 163/2006)
10
Appalti di servizi dell’allegato IIB
Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un
contratto pubblico o concluso un accordo quadro
inviano un avviso secondo le modalità di
pubblicazione di cui all’articolo 66, conforme
all’allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della
procedura di aggiudicazione, entro quarantotto
giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla
conclusione dell'accordo quadro.
(art.65/1 D.Lgs. 163/2006)
Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità
all'articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate
dall'invio di un avviso in merito ai risultati della
procedura di aggiudicazione di ciascun appalto
basato su tale accordo.
11
(art.65/2 D.Lgs. 163/2006)
Appalti di servizi dell’allegato IIB
Nel caso degli appalti pubblici di servizi
elencati nell'allegato II B, le stazioni
appaltanti
indicano
nell'avviso
se
acconsentono
o
meno
alla
sua
pubblicazione.
(art.65/4 D.Lgs. 163/2006)
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene gli elementi indicati nel presente codice, le
informazioni di cui all’allegato X A, punto 5, e ogni
altra informazione ritenuta utile, secondo il formato
dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.
(art.65/5 D.Lgs. 163/2006)
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Appalti di servizi dell’allegato IIB
Talune
informazioni
relative
all'aggiudicazione del contratto o alla
conclusione dell’accordo quadro possono
essere omesse qualora la loro divulgazione
 ostacoli l'applicazione della legge,
 sia contraria all'interesse pubblico,
 pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di operatori economici
pubblici o privati oppure
 possa
recare
pregiudizio
alla
concorrenza leale tra questi.
(art.65/6 D.Lgs. 163/2006)
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Contratti esclusi
L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori, servizi forniture, esclusi in tutto o in
parte dall’applicazione del codice, avviene nel
rispetto dei principi di
 economicità
 efficacia
 imparzialità
 parità di trattamento
 trasparenza e
 proporzionalità
L’affidamento deve essere preceduto da invito ad
almeno 5 concorrenti, se compatibile con l’oggetto
del contratto.
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(art.27/1 D.Lgs.163/2006)
Contratti esclusi
Si applica altresì l’articolo 2, commi 2, 3 e
4.
(art.27/2 D.Lgs.163/2006)
Le
amministrazioni
aggiudicatrici
stabiliscono se è ammesso o meno il
subappalto, e, in caso affermativo, le
relative condizioni di ammissibilità. Se le
amministrazioni aggiudicatrici consentono
il subappalto, si applica l’articolo 118.
(art.27/3 D.Lgs.163/2006)
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Principio di economicità
Il principio di economicità può essere
subordinato, entro i limiti in cui sia
espressamente consentito dalle norme vigenti e
dal codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati
 a esigenze sociali (art.52)
 alla
tutela
della
salute
e
dell’ambiente
 alla promozione dello sviluppo
sostenibile
(art.2/2 D.Lgs.163/2006)
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Appalti riservati
Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative
sociali e le imprese sociali, le stazioni appaltanti
possono riservare la partecipazione alle procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici, in
relazione a singoli appalti, o in considerazione
dell’oggetto di determinati appalti, a laboratori
protetti nel rispetto della normativa vigente, o
riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi
di lavoro protetti quando la maggioranza dei
lavoratori interessati è composta di disabili i quali,
in ragione della natura o della gravità del loro
handicap, non possono esercitare un’attività
professionale in condizioni normali. Il bando di
gara menziona la presente disposizione.
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(art.52/1 D.Lgs.163/2006)
Principi generali
Per quanto non espressamente previsto
nel codice, le procedure di affidamento e
le altre attività amministrative in
materia
di
contratti
pubblici
si
espletano nel rispetto delle disposizioni
sul procedimento amministrativo di cui
alla L.7/8/1990, n.241.
(art.2/3 D.Lgs.163/2006)
Per quanto non espressamente previsto
nel codice, l’attività contrattuale delle
stazioni appaltanti si svolge nel rispetto,
altresì, delle disposizioni stabilite dal
codice civile.
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(art.2/4 D.Lgs.163/2006)
Istituiti e luoghi della cultura
Presso gli istituti e i luoghi della cultura
possono
essere
istituiti
servizi
aggiuntivi
a) servizio editoriale e di vendita dei cataloghi e i
sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni
altro materiale informativo, le riproduzioni dei
beni culturali e di merchandising
b) fornitura di riproduzioni e il recapito del
prestito librario
c) raccolte discografiche, di diapoteche e
biblioteche museali
d) gestione dei punti vendita e utilizzazione
commerciale delle riproduzioni dei beni
(art. 3 D.M.29/1/2008)
19
Istituiti e luoghi della cultura
Presso gli istituti e i luoghi della cultura
possono
essere
istituiti
servizi
aggiuntivi
e) servizi di accoglienza
f) servizio guardaroba e deposito
g) servizi di caffeteria e di ristorazione
h) organizzazione di mostre e manifestazioni
culturali, di iniziative promozionali,nonché di ogni
altra attività di valorizzazione.
(art. 3 D.M.29/1/2008)
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Soglie di applicazione
I contratti di rilevanza
superano le soglie
comunitaria
 di lavori e concessioni di importo 
5.150.000 €
 di forniture e di servizi  133.000 €
aggiudicati dalle autorità governative
centrali
 di forniture e di servizi  206.000 €
aggiudicati dalle altre amministrazioni
aggiudicatrici
(art.2 reg. CE 1422/2007 e art.28 D.Lgs.163/2006)21
Convenzioni
Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società
di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla
disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione, possono stipulare convenzioni con le
cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo
1/1/b, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli
altri Stati membri della Comunità europea, per la
fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari
ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia
inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in
materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano
finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
(art.5/1 L.381/1991)
Per la stipula delle convenzioni di cui al presente
articolo, le cooperative debbono risultare iscritte
22
all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1.
Condizioni di esecuzione
Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto
dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli
enti pubblici compresi quelli economici, nonché le
società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi
di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono
inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di
eseguire il contratto con l'impiego delle persone
svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con
l'adozione di specifici programmi di recupero e
inserimento lavorativo. La verifica della capacità di
adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base
alla presente legge, non può intervenire nel corso delle
procedure
di
gara
e
comunque
prima
dell'aggiudicazione dell'appalto .
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(art.5/4 L.381/1991)
Cooperative sociali
L'Ente pubblico che intende affidare in gestione ad
una cooperativa sociale di tipo "A" o ad un
consorzio di tipo "C" un servizio socio- assistenziale,
sanitario ed educativo tramite la stipula di una
convenzione di cui all'art. 9, comma 2, della legge n.
381/1991, deve procedere, attraverso apposito avviso
di selezione fra le cooperative iscritte nella sezione
"A" o "C" dell'albo regionale, invitando a
presentate una offerta quelle che risultano in grado
di erogare il servizio oggetto di affidamento ed in
possesso dei requisiti attinenti alle capacità
tecnico/organizzative ed economico/finanziarie,
individuati dall'Ente pubblico e riportate nell'avviso
di selezione stesso.
(art.12/1 L.R. Toscana 87/1997)
24
Cooperative sociali
I servizi di cui al comma 1 sono affidati, tramite
convenzione, alla cooperativa che ha presentato
l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile
in base ad elementi diversi, variabili in relazione
all'attività, quali
 il merito tecnico,
 la qualità del progetto,
 le sue modalità di gestione,
 la
formulazione
di
un
piano
concernente la sicurezza sul lavoro ai
sensi del D. Lgs. 19/9/1994, n. 626 e
 il prezzo.
(art.12/2 L.R. Toscana 87/1997)
25
Cooperative sociali
L'elemento prezzo non può avere un peso
superiore al 50% del punteggio complessivo
previsto fino all'emanazione dell'apposita
direttiva regionale di cui al comma 4.
(art.12/2 L.R. Toscana 87/1997)
I costi relativi al personale non sono
soggetti a ribasso in sede di gara.
(art.12/2-bis L.R. Toscana 87/1997)
26
Cooperative sociali
Al fine di conseguire obiettivi di risparmio sulla spesa ed
al fine di costruire un sistema di responsabilità condivise
tra soggetti istituzionali e soggetti sociali ai sensi dell'art.
24 L.R. n. 72/1997, tra gli elementi di valutazione
dell'offerta concorrono i seguenti standard di qualità dei
servizi:
a) il legame della cooperativa con il territorio nel
quale viene eseguito un determinato progetto inserito
nel piano zonale di assistenza sociale nei modi e nelle
forme di cui all'art. 11, comma 2, della L.R. 72/1997;
b) l'incidenza della presenza di soci volontari
impiegati nel servizio;
c) la ricollocazione di operatori già impiegati nelle
stesse attività oggetto della convenzione e rimasti
inoccupati.
27
(art.12/3 L.R. Toscana 87/1997)
Disposizioni regionali
I contratti pubblici esclusi, di cui agli
articoli 19, 20 e 22 del D.Lgs.163/2006,
osservano le disposizioni dei Capi
II - Osservatorio regionale sui contratti
pubblici (artt.4 - 13)
III - Disposizioni a tutela della sicurezza
e della regolarità del lavoro (artt.14 - 27)
IV - Programmazione (artt. 28 - 29)
e
VI - Disposizioni per la qualificazione,
razionalizzazione e semplificazione delle
attività della committenza pubblica
(artt. 42 - 49)
della presente legge.
28
(art.3/1 L.R. Toscana 38/2007)
Disposizioni regionali
Le stazioni appaltanti disciplinano le modalità di
affidamento dei contratti di cui al comma 1 nel
rispetto dei principi di
economicità
efficacia
impazialità
parità di trattamento
trasparenza e
proporzionalità
disponendo la preventiva pubblicazione di un avviso
pubblico sul profilo del committente e sul sito
dell’Osservatorio regionale per i contratti di importo 
alla soglia comunitaria e, di norma, anche per i
contratti di importo inferiore.
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(art.3/2 L.R. Toscana 38/2007)
Disposizioni regionali
Tutti i soggetti che hanno manifestato
interesse sono invitati a presentare offerta.
Qualora questi ultimi siano in numero
inferiore a quello previsto dall’articolo 27
D.Lgs.163/2006 (5), la stazione appaltante,
ove possibile, integra il numero dei soggetti
da invitare, sino a raggiungere quello
minimo previsto dalla disposizione.
(art.3/3 L.R. Toscana 38/2007)
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Disposizioni regionali
1. La partecipazione alle gare per l'appalto dei servizi di
cui alla presente legge è subordinata all'assenza di cause
di esclusione ed, in particolare, al rispetto delle norme
contrattuali di lavoro, previdenziali e assicurative,
nonché al possesso dei requisiti di capacità tecnicoorganizzativa ed economico-finanziaria definiti con
direttiva adottata dalla Giunta regionale, sentito il
parere della Commissione consiliare competente.
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono
aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi,
variabili in relazione al contratto, quali, tra l'altro, il
merito tecnico, la qualità del progetto e del servizio, le
sue modalità di gestione ed il prezzo.
(art.10 L.R. E-R 7/1994)
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Disposizioni regionali
3. Qualora la fornitura abbia ad oggetto beni o
servizi diversi da quelli socio-assistenziali, sanitari
ed educativi, il progetto di inserimento dei soggetti
svantaggiati costituisce particolare elemento di
valutazione qualitativa, sulla base dei criteri di
ponderazione determinati con la direttiva della
Giunta regionale di cui al comma 1.
4. Il bando di gara o il capitolato d'oneri indicano
gli elementi di valutazione che saranno applicati e
l'ordine di importanza loro attribuita.
(art.10 L.R. E-R 7/1994)
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Avv. Alberto Mischi
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Scarica

art.20 D.Lgs. 163/2006