4.
L’ASSETTO ISTITUZIONALE:
SOGGETTO GIURIDICO E SOGGETTO
ECONOMICO
Distinzione tra soggetto giuridico e soggetto economico
All’interno dell’IMPRESA
è sempre possibile individuare 2 SOGGETTI:
Il SOGGETTO GIURIDICO
è il responsabile giuridico
dell’attività svolta
soggetto nel cui nome
viene svolta l’attività
d’impresa e a cui fanno capo
tutti i diritti e i doveri

Il SOGGETTO EONOMICO
è il responsabile delle scelte economiche
che muovono l’attività di impresa
soggetto che:
 ha potere volitivo
 prende decisioni strategiche
 determina gli obiettivi
Il soggetto giuridico
Il soggetto giuridico consiste nella persona, gruppo di persone o
ente nel cui nome l’attività imprenditoriale viene esercitata e a cui
fanno capo i diritti e gli obblighi che da questa attività derivano
Nel nostro ordinamento il soggetto giuridico può essere:
- una persona fisica;
- una persona giuridica.
Entrambi hanno la capacità giuridica cioè l’attitudine ad essere
titolari di diritti da non confondere con la capacità di agire, cioè la
capacità di costituire, modificare, estinguere rapporti giuridici.
Tutti i soci dell’impresa
La società stessa
Il soggetto giuridico: persona fisica
Secondo l’art. 1 c.c. una persona fisica acquista la capacità giuridica al momento della nascita.
Secondo l’art. 2 c.c. una persona fisica acquista la capacità d’agire al raggiungimento della
maggiore età (18 anni).
Alcune persone fisiche sono limitate nella loro capacità di agire:
o perché non hanno
raggiunto la maggiore età
- minore
o perché detta capacità è stata
limitata successivamente da appositi
provvedimenti di un giudice
- interdetto
Minore (curatore)
- inabilitato
Interdetto (tutore)
Inabilitato (curatore)
Assente
- l’assente
Il soggetto giuridico : persona giuridica
La capacità giuridica si acquista in base alla legge e in base ad un particolare iter,
diverso in funzione delle due seguenti fattispecie:
persone giuridiche pubbliche
persone giuridiche private
LA PERSONA GIURIDICA NASCE DALLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ DI UN ENTE CHE PUO’ ESSERE PUBBLICO O PRIVATO
- sono soggette alle leggi e agli usi di diritto pubblico
- sono regolate, nella costituzione e nel funzionamento, dal
codice civile
- perseguono fini di interesse generale
- perseguono scopi privati
- nascono in seguito alla manifestazione di volontà
di un ente pubblico, mediante l’emanazione di
leggi o provvedimenti speciali
- nascono per una manifestazione di volontà privata
- hanno un atto costitutivo non standardizzato
- hanno una procedura di costituzione standardizzata
Sono:
- gli enti pub. territoriali (Regioni, Province, Comuni)
- gli enti pubblici economici (Istituti di credito di diritto
pubblico)
- gli enti pubblici non economici o istituzionali (INPS,
Università, Camere di Commercio)
Sono:
- le associazioni (complesso di persone che si associano per
realizzare finalità private)
- le fondazioni (patrimonio fruttifero permanentemente
vincolato ad uno scopo predeterminato per donazione o
testamento)
- le imprese commerciali /società commerciali con
personalità giuridica
La forma giuridica d’impresa
Imprese commerciali con personalità giuridica (società di capitali)
(Società per Azioni, Società a Responsabilità Limitata,
Società in Accomandita per Azioni, Società Cooperative)
Nascono mediante un contratto di società
(art. 2447 c.c.: contratto mediante il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per
l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili)
che si concretizza in un atto costitutivo redatto nella forma di atto pubblico.
L’atto costitutivo va depositato entro 30 giorni
presso l’Ufficio del Registro delle Imprese per i controlli di legittimità.
Se il controllo dà esito positivo, la società viene iscritta nel Registro
dall’Ufficio del Registro delle Imprese e acquista così la personalità giuridica.
Attività svolta dalle società commerciali
-Industriale (produzione di beni/servizi)
-Intermediaria nella circolazione dei beni
-Bancaria o assicurativa
-Trasporto (terra, acqua, aria)
-Ausiliaria delle precedenti
art 2135
art 1834
art 1882;1883
art 1678
art 1754
Perché parlare di forma giuridica
d’impresa?
Forma giuridica: per poter svolgere un’attività imprenditoriale è
necessario identificarsi in una delle forme giuridiche previste dalla
vigente normativa, tale scelta uno dei momenti fondamentali e va
operata sulla base di diverse considerazioni.



Impresa Individuale
Società (di capitali o di persone)
Altre forme di lavoro autonomo
(LE ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO si
distinguono dall’attività di impresa perché:
l'attività di impresa è una attività economica finalizzata
alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi,
mentre nell'attività di lavoro autonomo è prioritario il
carattere intellettuale delle prestazioni; es. studi
associati o liberi professionisti)
La scelta della forma giuridica
La scelta va operata sulla base di diverse considerazioni correlate ad
aspetti soggettivi ed oggettivi:
 Numero dei promotori
 Natura dell’attività esercitata
 Dimensione dell’impresa
 Disponibilità di capitali
 Grado di responsabilità che soci intendono assumere
 Possibilità di ricorrere a particolari forme di finanziamento e
agevolazioni
Ogni forma giuridica presenta in sé aspetti vantaggiosi e
controindicazioni: non esiste una forma giuridica ideale, occorre tenere
in considerazione le esigenze e le caratteristiche della attività che si
andrà a svolgere.
Alcuni criteri per la scelta della forma giuridica
a. Attività svolta e redditi personali dei soci
Se disponiamo di elevati redditi personali avremo convenienza a costituire una
società di capitali, per la quale dovremo dichiarare esclusivamente gli utili che
effettivamente abbiamo ricevuto.
Se la nostra scelta cadesse invece su una società di persone, ci verrebbe
attribuita dalla società una parte di reddito prodotto proporzionale alla quota di
partecipazione, indipendentemente dall' effettiva distribuzione dell'utile.
b. Responsabilità personale dei soci
Per la costituzione di una società di persone, che prevede l'assunzione della
responsabilità solidale e illimitata, occorrerà valutare il grado di fiducia nelle
persone con le quali abbiamo intenzione di realizzare il progetto di impresa.
Anche la possibilità di seguire da vicino l'attività, lavorando, per esempio,
personalmente in azienda, potrebbe essere considerata un valido fattore di
scelta. Dobbiamo quindi rilevare che, a causa soprattutto di questi motivi, le
società di persone presentano generalmente una composizione societaria
piuttosto limitata.
c. Patrimonio personale dei soci
Nel caso in cui disponessimo di un cospicuo patrimonio non avremmo alcuna
convenienza a costituire una società di persone con soci che non fossero
titolari di beni, poiché, in caso di insolvenza, ci troveremmo a rispondere, per il
principio di responsabilità solidale e illimitata dei debiti sociali, anche per gli altri
soci.
Alcuni criteri per la scelta della forma giuridica
(continua)
d. Quota di partecipazione sociale
L'impiego di un consistente investimento nella costituzione di una
società di persone potrà essere realizzato soltanto a condizione di
poter svolgere un controllo diretto sulla società e sulle decisioni da
assumere per il suo funzionamento. L'acquisizione di una modesta
quota di partecipazione alla società, e quindi agli utili realizzati,
risulterebbe antieconomica a fronte dell'assunzione di una
responsabilità illimitata e solidale.
e. Capitale investito/fatturato
Anche il capitale investito rappresenta un fattore condizionante la
scelta della forma societaria; infatti, in presenza di responsabilità
illimitata e solidale, il rischio d'impresa aumenta in proporzione ai mezzi
necessari per il funzionamento dell'impresa.
f. Capitale minimo per la costituzione
La misura minima del capitale richiesto per la costituzione delle società
di capitali può rappresentare un elemento di ostacolo alla loro
costituzione.
Alcuni criteri per la scelta della forma giuridica
(continua)
g. Sistema di tassazione
Il tipo di tassazione prevista per il modello societario adottato rappresenta un
importante fattore di scelta. E' possibile individuare alcuni criteri generali a cui
attenersi:
il livello di utili previsti della società, oltre il quale sarà conveniente la
costituzione di una società di capitali, tenderà a ridursi quando i singoli soci
abbiano già dei redditi propri abbastanza consistenti;
lo stesso livello di convenienza, per le società di persone, tenderà ad
aumentare quando, a parità di altre condizioni, gli utili conseguiti verranno
distribuiti quasi integralmente ai soci. Il motivo è semplice: nella società di
persone il socio è comunque soggetto alla tassazione dell'intero utile sia nel
caso che venga distribuito che accantonato; nelle società di capitali il socio è
invece sottoposto a tassazione solo sulla parte di utili effettivamente distribuiti.
h. Trasferibilità della quota
La possibilità di trasferimento della propria quota di partecipazione societaria,
anche in sede di successione, le formalità e gli oneri relativi rappresentano un
fattore di scelta da tenere in giusta considerazione. Senza entrare nel dettaglio
dei rispettivi trattamenti fiscali, il trasferimento di azioni e di quote di s.r.l.
appare più semplice del trasferimento di quote di società di persone.
A causa della responsabilità solidale e illimitata l'identità personale dei soci
assume, infatti, nelle società di persone, un rilievo di assoluta importanza, tanto
da richiedere la modifica dell'atto costitutivo con le stesse formalità previste per
la costituzione della società.
Il soggetto economico
Il soggetto economico è la persona o il gruppo di persone che di
fatto:
1) detiene il supremo potere volitivo in azienda e determina gli
indirizzi di fondo della gestione;
2) prende le decisioni strategiche;
3) determina gli obiettivi generali.
Per far ciò il soggetto economico deve:
- avere la volontà di governare l’azienda;
- avere le competenze manageriali (capacità di programmazione,
organizzazione, controllo, leadership);
- disporre del potere sufficiente per imporre la propria volontà.
Il soggetto economico
ESISTONO DEI CASI IN CUI L’ESISTENZA DEL
SOGGETTO ECONOMICO PRESCINDE DAL POSSESSO
DELLA MAGGIORANZA DEI VOTI IN ASSEMBLEA
CONTROLLO
CON ALIQUOTA DI CAPITALE
INFERIORE AL 50%
CONTROLLO
SENZA INVESTIMENTI
DIRETTI DI CAPITALE
CONTROLLO
SENZA INVESTIMENTI
DI CAPITALE
CONTROLLO CON ALIQUOTA DI CAPITALE INFERIORE
AL 50%



PRESENZA DI AZIONI PRIVILEGIATE
REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLE
ASSEMBLEE
INTEGRAZIONE DELLA QUOTA AZIONARIA
Deleghe: gratuite; titolo oneroso (pegno, usufrutto, riporto; per iscritto; per una
sola assemblea; per non più di 20 soci (soc. quotate); più di 50 (quotate con
capitale < 5 mil euro; non più di 100 (quotate con capitale < 25 mil euro; non
più di 200 (quotate con capitale < 25 milioni di euro)
CONTROLLO SENZA INVESTIMENTO DIRETTO DI
CAPITALI

CIO’ AVVIENE QUANDO SI HA COME
SOGGETTO ECONOMICO UNA
SOCIETA’ CAPOGRUPPO (HOLDING)
CHE PUO’ AVERE CONTROLLO
DIRETTO O INDIRETTO
PURE
MISTE
SVILUPPO VERTICALE
Y
La società Y produce ghisa
Sviluppo a monte
HOLDING
Z
La società capogruppo
produce acciaio
La società Z produce
laminati
Sviluppo a valle
SVILUPPO ORIZZONTALE
Z
La società Z
produce
orologi
HOLDING
La società capogruppo
produce orologi
Y
La società Y
produce
orologi
SVILUPPO DIVERSIFICIATO
Z
SVILUPPO
CONGLOMERALE
La società Z
produce automobili
HOLDING
Y
La società capogruppo
produce carta da
imballo
La società Y
produce carta da
lettere
SVILUPPO
LATERALE
CONTROLLO SENZA INVESTIMENTI DI CAPITALI
INFLUENZA DOMINANTE in virtù delle
azioni o quote possedute o in virtù di
particolari vincoli contrattuali
 IMPRESA PUBBLICA dove il soggetto
economico è un ente pubblico
rappresentato da un amministratore
competente
 IMPRESA MATURA dove il soggetto
economico è il manager

STRUTTURA DI GOVERNO TRADIZIONALE
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
COLLEGIO SINDACALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DIRETTORE GENERALE
P
V
A
F
D
R
P= produzione
F= finanza
V= vendite
D= personale
A= approvvigionamenti R= R & S
PROPOSTA DELLA V DIRETTIVA CEE
AZIONISTI
LAVORATORI
ORGANO DI VIGILANZA
ORGANO DI DIREZIONE
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soggetto giuridico - Università di Urbino