4. L’ASSETTO ISTITUZIONALE: SOGGETTO GIURIDICO E SOGGETTO ECONOMICO Distinzione tra soggetto giuridico e soggetto economico All’interno dell’IMPRESA è sempre possibile individuare 2 SOGGETTI: Il SOGGETTO GIURIDICO è il responsabile giuridico dell’attività svolta soggetto nel cui nome viene svolta l’attività d’impresa e a cui fanno capo tutti i diritti e i doveri Il SOGGETTO EONOMICO è il responsabile delle scelte economiche che muovono l’attività di impresa soggetto che: ha potere volitivo prende decisioni strategiche determina gli obiettivi Il soggetto giuridico Il soggetto giuridico consiste nella persona, gruppo di persone o ente nel cui nome l’attività imprenditoriale viene esercitata e a cui fanno capo i diritti e gli obblighi che da questa attività derivano Nel nostro ordinamento il soggetto giuridico può essere: - una persona fisica; - una persona giuridica. Entrambi hanno la capacità giuridica cioè l’attitudine ad essere titolari di diritti da non confondere con la capacità di agire, cioè la capacità di costituire, modificare, estinguere rapporti giuridici. Tutti i soci dell’impresa La società stessa Il soggetto giuridico: persona fisica Secondo l’art. 1 c.c. una persona fisica acquista la capacità giuridica al momento della nascita. Secondo l’art. 2 c.c. una persona fisica acquista la capacità d’agire al raggiungimento della maggiore età (18 anni). Alcune persone fisiche sono limitate nella loro capacità di agire: o perché non hanno raggiunto la maggiore età - minore o perché detta capacità è stata limitata successivamente da appositi provvedimenti di un giudice - interdetto Minore (curatore) - inabilitato Interdetto (tutore) Inabilitato (curatore) Assente - l’assente Il soggetto giuridico : persona giuridica La capacità giuridica si acquista in base alla legge e in base ad un particolare iter, diverso in funzione delle due seguenti fattispecie: persone giuridiche pubbliche persone giuridiche private LA PERSONA GIURIDICA NASCE DALLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ DI UN ENTE CHE PUO’ ESSERE PUBBLICO O PRIVATO - sono soggette alle leggi e agli usi di diritto pubblico - sono regolate, nella costituzione e nel funzionamento, dal codice civile - perseguono fini di interesse generale - perseguono scopi privati - nascono in seguito alla manifestazione di volontà di un ente pubblico, mediante l’emanazione di leggi o provvedimenti speciali - nascono per una manifestazione di volontà privata - hanno un atto costitutivo non standardizzato - hanno una procedura di costituzione standardizzata Sono: - gli enti pub. territoriali (Regioni, Province, Comuni) - gli enti pubblici economici (Istituti di credito di diritto pubblico) - gli enti pubblici non economici o istituzionali (INPS, Università, Camere di Commercio) Sono: - le associazioni (complesso di persone che si associano per realizzare finalità private) - le fondazioni (patrimonio fruttifero permanentemente vincolato ad uno scopo predeterminato per donazione o testamento) - le imprese commerciali /società commerciali con personalità giuridica La forma giuridica d’impresa Imprese commerciali con personalità giuridica (società di capitali) (Società per Azioni, Società a Responsabilità Limitata, Società in Accomandita per Azioni, Società Cooperative) Nascono mediante un contratto di società (art. 2447 c.c.: contratto mediante il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili) che si concretizza in un atto costitutivo redatto nella forma di atto pubblico. L’atto costitutivo va depositato entro 30 giorni presso l’Ufficio del Registro delle Imprese per i controlli di legittimità. Se il controllo dà esito positivo, la società viene iscritta nel Registro dall’Ufficio del Registro delle Imprese e acquista così la personalità giuridica. Attività svolta dalle società commerciali -Industriale (produzione di beni/servizi) -Intermediaria nella circolazione dei beni -Bancaria o assicurativa -Trasporto (terra, acqua, aria) -Ausiliaria delle precedenti art 2135 art 1834 art 1882;1883 art 1678 art 1754 Perché parlare di forma giuridica d’impresa? Forma giuridica: per poter svolgere un’attività imprenditoriale è necessario identificarsi in una delle forme giuridiche previste dalla vigente normativa, tale scelta uno dei momenti fondamentali e va operata sulla base di diverse considerazioni. Impresa Individuale Società (di capitali o di persone) Altre forme di lavoro autonomo (LE ALTRE FORME DI LAVORO AUTONOMO si distinguono dall’attività di impresa perché: l'attività di impresa è una attività economica finalizzata alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi, mentre nell'attività di lavoro autonomo è prioritario il carattere intellettuale delle prestazioni; es. studi associati o liberi professionisti) La scelta della forma giuridica La scelta va operata sulla base di diverse considerazioni correlate ad aspetti soggettivi ed oggettivi: Numero dei promotori Natura dell’attività esercitata Dimensione dell’impresa Disponibilità di capitali Grado di responsabilità che soci intendono assumere Possibilità di ricorrere a particolari forme di finanziamento e agevolazioni Ogni forma giuridica presenta in sé aspetti vantaggiosi e controindicazioni: non esiste una forma giuridica ideale, occorre tenere in considerazione le esigenze e le caratteristiche della attività che si andrà a svolgere. Alcuni criteri per la scelta della forma giuridica a. Attività svolta e redditi personali dei soci Se disponiamo di elevati redditi personali avremo convenienza a costituire una società di capitali, per la quale dovremo dichiarare esclusivamente gli utili che effettivamente abbiamo ricevuto. Se la nostra scelta cadesse invece su una società di persone, ci verrebbe attribuita dalla società una parte di reddito prodotto proporzionale alla quota di partecipazione, indipendentemente dall' effettiva distribuzione dell'utile. b. Responsabilità personale dei soci Per la costituzione di una società di persone, che prevede l'assunzione della responsabilità solidale e illimitata, occorrerà valutare il grado di fiducia nelle persone con le quali abbiamo intenzione di realizzare il progetto di impresa. Anche la possibilità di seguire da vicino l'attività, lavorando, per esempio, personalmente in azienda, potrebbe essere considerata un valido fattore di scelta. Dobbiamo quindi rilevare che, a causa soprattutto di questi motivi, le società di persone presentano generalmente una composizione societaria piuttosto limitata. c. Patrimonio personale dei soci Nel caso in cui disponessimo di un cospicuo patrimonio non avremmo alcuna convenienza a costituire una società di persone con soci che non fossero titolari di beni, poiché, in caso di insolvenza, ci troveremmo a rispondere, per il principio di responsabilità solidale e illimitata dei debiti sociali, anche per gli altri soci. Alcuni criteri per la scelta della forma giuridica (continua) d. Quota di partecipazione sociale L'impiego di un consistente investimento nella costituzione di una società di persone potrà essere realizzato soltanto a condizione di poter svolgere un controllo diretto sulla società e sulle decisioni da assumere per il suo funzionamento. L'acquisizione di una modesta quota di partecipazione alla società, e quindi agli utili realizzati, risulterebbe antieconomica a fronte dell'assunzione di una responsabilità illimitata e solidale. e. Capitale investito/fatturato Anche il capitale investito rappresenta un fattore condizionante la scelta della forma societaria; infatti, in presenza di responsabilità illimitata e solidale, il rischio d'impresa aumenta in proporzione ai mezzi necessari per il funzionamento dell'impresa. f. Capitale minimo per la costituzione La misura minima del capitale richiesto per la costituzione delle società di capitali può rappresentare un elemento di ostacolo alla loro costituzione. Alcuni criteri per la scelta della forma giuridica (continua) g. Sistema di tassazione Il tipo di tassazione prevista per il modello societario adottato rappresenta un importante fattore di scelta. E' possibile individuare alcuni criteri generali a cui attenersi: il livello di utili previsti della società, oltre il quale sarà conveniente la costituzione di una società di capitali, tenderà a ridursi quando i singoli soci abbiano già dei redditi propri abbastanza consistenti; lo stesso livello di convenienza, per le società di persone, tenderà ad aumentare quando, a parità di altre condizioni, gli utili conseguiti verranno distribuiti quasi integralmente ai soci. Il motivo è semplice: nella società di persone il socio è comunque soggetto alla tassazione dell'intero utile sia nel caso che venga distribuito che accantonato; nelle società di capitali il socio è invece sottoposto a tassazione solo sulla parte di utili effettivamente distribuiti. h. Trasferibilità della quota La possibilità di trasferimento della propria quota di partecipazione societaria, anche in sede di successione, le formalità e gli oneri relativi rappresentano un fattore di scelta da tenere in giusta considerazione. Senza entrare nel dettaglio dei rispettivi trattamenti fiscali, il trasferimento di azioni e di quote di s.r.l. appare più semplice del trasferimento di quote di società di persone. A causa della responsabilità solidale e illimitata l'identità personale dei soci assume, infatti, nelle società di persone, un rilievo di assoluta importanza, tanto da richiedere la modifica dell'atto costitutivo con le stesse formalità previste per la costituzione della società. Il soggetto economico Il soggetto economico è la persona o il gruppo di persone che di fatto: 1) detiene il supremo potere volitivo in azienda e determina gli indirizzi di fondo della gestione; 2) prende le decisioni strategiche; 3) determina gli obiettivi generali. Per far ciò il soggetto economico deve: - avere la volontà di governare l’azienda; - avere le competenze manageriali (capacità di programmazione, organizzazione, controllo, leadership); - disporre del potere sufficiente per imporre la propria volontà. Il soggetto economico ESISTONO DEI CASI IN CUI L’ESISTENZA DEL SOGGETTO ECONOMICO PRESCINDE DAL POSSESSO DELLA MAGGIORANZA DEI VOTI IN ASSEMBLEA CONTROLLO CON ALIQUOTA DI CAPITALE INFERIORE AL 50% CONTROLLO SENZA INVESTIMENTI DIRETTI DI CAPITALE CONTROLLO SENZA INVESTIMENTI DI CAPITALE CONTROLLO CON ALIQUOTA DI CAPITALE INFERIORE AL 50% PRESENZA DI AZIONI PRIVILEGIATE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE INTEGRAZIONE DELLA QUOTA AZIONARIA Deleghe: gratuite; titolo oneroso (pegno, usufrutto, riporto; per iscritto; per una sola assemblea; per non più di 20 soci (soc. quotate); più di 50 (quotate con capitale < 5 mil euro; non più di 100 (quotate con capitale < 25 mil euro; non più di 200 (quotate con capitale < 25 milioni di euro) CONTROLLO SENZA INVESTIMENTO DIRETTO DI CAPITALI CIO’ AVVIENE QUANDO SI HA COME SOGGETTO ECONOMICO UNA SOCIETA’ CAPOGRUPPO (HOLDING) CHE PUO’ AVERE CONTROLLO DIRETTO O INDIRETTO PURE MISTE SVILUPPO VERTICALE Y La società Y produce ghisa Sviluppo a monte HOLDING Z La società capogruppo produce acciaio La società Z produce laminati Sviluppo a valle SVILUPPO ORIZZONTALE Z La società Z produce orologi HOLDING La società capogruppo produce orologi Y La società Y produce orologi SVILUPPO DIVERSIFICIATO Z SVILUPPO CONGLOMERALE La società Z produce automobili HOLDING Y La società capogruppo produce carta da imballo La società Y produce carta da lettere SVILUPPO LATERALE CONTROLLO SENZA INVESTIMENTI DI CAPITALI INFLUENZA DOMINANTE in virtù delle azioni o quote possedute o in virtù di particolari vincoli contrattuali IMPRESA PUBBLICA dove il soggetto economico è un ente pubblico rappresentato da un amministratore competente IMPRESA MATURA dove il soggetto economico è il manager STRUTTURA DI GOVERNO TRADIZIONALE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI COLLEGIO SINDACALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DIRETTORE GENERALE P V A F D R P= produzione F= finanza V= vendite D= personale A= approvvigionamenti R= R & S PROPOSTA DELLA V DIRETTIVA CEE AZIONISTI LAVORATORI ORGANO DI VIGILANZA ORGANO DI DIREZIONE