LE OPERAZIONI CON SOGGETTI BLACK-LIST.
LO SPESOMETRO, L’AUTORIZZAZIONE A
COMPIERE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Corso IVA Università di Pisa Ottobre/Novembre 2011
Black-list : le fonti dell’adempimento
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Art. 1 DL 40/2010
Dm 30 Marzo 2010 (decreto attuativo)
Provvedimento Agenzia delle Entrate 28 Maggio 2010
(approvazione modello)
DM 27 Luglio 2010 (modifica paesi Black list)
DM 5 Agosto 2010 (integrazione norme
Circolare Agenzia delle Entrate 53 del 21 ottobre 2010
Circolare Agenzia delle Entrate 54 del 28 ottobre 2010
Circolare Agenzia delle Entrate 2 del 28 Gennaio 2011
Black-list: decorso dell’obbligo
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Operazioni realizzate a partire dal 1^ luglio 2010
(c’era la possibilità di sanare senza conseguenze
comunicazioni errate al 31 Gennaio 2011, proroga
delle comunicazione di luglio e agosto 2010 al 2
novembre 2010, inclusione di operazioni non territoriali
a partire dal 1^ settembre 2010)
Entro la fine del mese successivo si comunicano le
operazioni registrate ad IVA nel mese precedente
Black-list : soggetti obbligati
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Sono obbligati i “soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto”
Gli enti non commerciali, come gli enti pubblici, sono obbligati solo nell’
esercizio di attività commerciali eventualmente esercitate anche se per le
norme della territorialità sono soggetti d’imposta ma, come precisa la
circolare 53/2010 “le prestazioni di servizi commesse dagli enti non
commerciali non sono mai soggette all’obbligo di segnalazione quando
l’acquisto di dette prestazioni sia riferibile all’attività istituzionale dell’ente.
Per le operazioni “promiscue” si ritiene sussistente l’obbligo
L’obbligo vale anche per i i soggetti passivi “non stabiliti” con
identificazione IVA in Italia per le operazioni territorialmente rilevanti in
Italia.
Esclusi invece i “minimi” e i soggetti destinatari delle norme sulle nuove
iniziative produttive
Black-list: l’operatore economico
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Per essere rilevante la transazione deve avvenire
con un “operatore economico”
Per verificare lo status di “operatore economico” si
possono utilizzare (Circ.53/2010):
 Certificazione
o numero identificativo rilasciati dalle
autorità competenti dei paesi Black – list attestanti lo
svolgimento di attività economica oppure
 Dichiarazione della controparte che svolge attività
artistica e/o professionale
Black- list: i paesi inclusi
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Sono quelli indicati nei DM 4 maggio1999 e DM 21
Novembre 2001 (c’è il Lussemburgo ed il Principato
di Monaco che sono soggetti per altri versi ad
adempimenti INTRASTAT)
Il DM 5 Agosto 2010 ha escluso Cipro, Malta e
Corea del Sud
Black-list: obbligo per i non residenti
identificati
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Sono compresi tra i soggetti tenuti alla compilazione
del modello anche i soggetti non residenti (comunitari o
extracomunitari)
limitatamente
alle
operazioni
territorialmente rilevanti in Italia eseguiti con operatori
Black-list
Quindi il soggetto identificato direttamente o con
rappresentante fiscale o con stabile organizzazione in
Italia deve segnalare le operazioni che realizza con
operatori black.list.
Black-list : rappresentante fiscale e
stabile organizzazione
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Per l’ Agenzia delle Entrate sono soggetti
“trasparenti”: ciò che conta è lo stabilimento
dell’operatore economico che si serve di tali
strumenti. Ad.es. operatore Lussemburghese
trasferisce merce a propria S.O.
L
SO - IT
IT
Intra tra L e SO-IT ,autofatturazione It, obbligo di comunicazione
Black.list con dati di L
Black-list : ambito oggettivo
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Devono essere comunicate:
 Le
cessioni di beni
 Le prestazioni di servizi rese sia in UE che extraUE
 Gli acquisti di beni
 Le prestazioni di servizi ricevute
Black-list: ambito delle operazioni
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Devono essere comunicate:
Le operazioni imponibili
 Le operazioni non imponibili
 Le operazioni esenti
 Le operazioni non soggette per carenza del requisito
territoriale
REGISTRATE O SOGGETTE A REGISTRAZIONE NEI
REGISTRI IVA

Black-list: esclusioni (Circ. 2/2011)
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Spese di trasferta dei dipendenti in paesi Black list
Campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati
Omaggi non rientranti nell’attività propria dell’impresa se di valore < 25,82 euro
Carte carburanti per rifornimenti effettuati dal contribuente italiano in distributori
di paesi Black-list
I dettaglianti esonerati dall’obbligo di emettere fattura
Cessioni estero su estero
Operazioni di operatori dispensati dall’obbligo di fatturazione ai seni dell’art. 36bis del DPR 633/72 (ma non se effettuano operazioni imponibili
Black-list:gli elementi informativi
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Codice fiscale e partita IVA del soggetto che produce la comunicazione
Codice fiscale del soggetto Black-list con il quale è intercorsa la
transazione o, in mancanza, altro codice identificativo
Periodo di riferimento della comunicazione
Importo delle operazioni per ciascuna controparte distinto tra imponibili,
non imponibili e non soggette al netto delle relative note di variazione
Importo dell’imposta se operazioni imponibili per ciascuna controparte
Note di variazione emesse o ricevute per operazioni effettuate dopo il 1^
luglio 2010 data dalla quale scatta l’obbligo di comunicazione indicando
l’importo complessivo e la relativa imposta.
Black-list: periodicità
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Mensile
Trimestrale se nei quattro trimestri precedenti non si è
superata – per ogni tipologia di operazioni (cessioni
beni e servizi/acquisti beni e servizi) la soglia del
50.000,00 euro di operazioni rese o ricevute con paesi
black list, come per l’INTRASTAT
Se si è iniziata – con l’acquisizione della partita IVA –
l’attività da meno di quattro trimestri e nel periodo
trascorso si è sotto i 50.000,00 euro si è trimestrali
Black-list: cambio di periodicità
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Se nel corso del trimestre viene superata la soglia dei 50.000,00
per una categoria di operazioni (che trascina anche l’altra ad.es.
acquisto beni >50.000,00 al netto IVA si porta dietro l’acqusito
servizi anche se < 50.000,00 euro) si diventa mensili a partire
dal mese successivo.
In tal caso nell’ultimo elenco trimestrale va barrata la casella
“Variazione di periodicità”
Si puo’ anche optare per la periodicità mensile pur avendo i
requisiti per essere trimestrale: in tal caso si è vincolati per
l’intero anno
Le slides successive non riguardano gli enti
pubblici
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In base al provvedimento 22 Dicembre 2010 prot.
184182 l’adempimento dello spesomentro non
riguarda più gli enti pubblici quali le Università.
Spesometro: il restyling del vecchio elenco
clienti e fornitori
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Fonti normative:
D.L. 31 maggio 2010 nr.78 art.21
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate
2010/184182 del 22 Dicembre 2010
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate
2011/59327 del 14 Aprile 2011
Spesometro: soggetti obbligati
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Sono obbligati all’adempimento tutti i soggetti
passivi ai fini dell’ IVA che effettuano operazioni
rilevanti ai fini di questo tributo.
Quindi anche gli enti pubblici nello svolgimento
della loro attività commerciale.
Spesometro: oggetto della comunicazione
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Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti
passivi di imposta (compresi acquisti intracomunitari in attività
commerciale) per le quali i corrispettivi contrattuali sono:
 pari o superiori a 3000,00 euro la netto IVA
 pari o superiori a 3600,00 euro lordo IVA dove non ricorre
l’obbliglo di emissione della fattura.
Problema: ad es il ristoratore può emettere fattura per 3.410 euro che
scorporando fa 3.100,00 +310,00 IVA 10% ed è soggetto
all’obbligo, se invece – come è ammesso art. 22 DPR 633/72 – emette
ricevuta al lordo IVA di 3410,00 euro non è soggetto all’adempimento
Spesometro:esclusioni
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Importazioni
Esportazioni
Cessioni di beni e servizi resi e ricevuti verso paese
black-list
Fino al 1^luglio 2011 non monitorate le operazioni
per le quali non ricorre obbligo di fattura
Tali operazioni sono già monitorate
Spesometro:elementi da indicare
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Anno di riferimento
Partita IVA o – in mancanza – codice fiscale del
cedente del bene o prestatore del servizio e/o
cessionario del bene o committente del servizio
Corrispettivi dovuti dal committente e cessionario e/o al
prestatore e cedente e l’importo dell’imposta o il titolo
di esenzione o il lordo IVA se non ricorre obbligo di
emissione fattura (in tal caso il committente o
commissionario dovrà fornire i propri dati identificativi)
Spesometro: termini di invio
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A regime: entro il 30 Aprile anno successivo a quello di riferimento
Vanno dichiarate le operazioni registrate ai sensi degli artt. 23,24,25 DPR 633/72 o in
mancnza al momento di cui all’articolo 6 dello stesso decreto
Per il 2010 la comunicazione si può fare fino al 31 Ottobre 2011 con limite di 25.000,00
euro per operazioni soggette a fatturazione
Entro trenta giorni successivi si può trasmettere una comunicazione sostitutiva riferita allo
stesso periodo
Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati al fine di calcolare il limite si considera
l’ammontare complessivo dei corrispettivi.
A telefisco 2001 è stata anticipata l’inclusione nello spesometro delle prestazion i di servizio
ricevute da operatori INTRA UE ma non è chiaro se anche quelle ricevute.
Trasmissione esclusivamente telematica
Autorizzazione per le operazioni
intracomunitarie
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Fonti normative:
 Art.
7-bis DPR 633/72
 Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate
2010/188376 del 29 Dicembre 2010
Autorizzazione per le operazioni
intracomunitarie: ambito applicativo
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I soggetti che chiedono la partita IVA per svolgere
attività rilevante IVA nel territorio dello Stato
devono presentare la dichiarazione di inizio attività
secondo quanto previsto dall’ art. 35 DPR 633/72:
nella dichiarazione c’è un campo per esprimere la
volontà di porre in essere operazioni
intracomunitarie (Titolo II Capo II DL 331/1993)
Autorizzazione per le operazioni
intracomunitarie: le specifiche sui modelli
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Persone fisiche  Quadro I campo “Operazioni
intracomunitarie” modello AA7
Soggetti diversi dalle persone fisiche  Quadro I
campo”Operazioni intracomunitarie” modello AA9
Enti non commerciali non soggetti passivi di imposta
casella C quadro A del modello AA7
Autorizzazione a compiere operazioni
intracomunitarie:soggetti già in possesso di partita IVA
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Possono esprimere la volontà o retrocedere da essa
di compiere operazioni intracomunitarie con
apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (ma solo
se non le hanno mai poste in essere)
I soggetti non residenti che si identificano
direttamente col modello ANR possono esprimere le
medesime opzioni al Centro Operativo di Pescara
Autorizzazione per le operazioni intracomunitarie: i tempi
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Entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di volontà l’Agenzia
territorialmente competente verifica in base a certi parametri (presenza
dei requisiti formali, presenza di cause ostative, analisi del rischio fiscale,
cessazione attività, dichiarazioni false in occasione di identificazione IVA o
non comunicazione di variazione della propria posizione, gravi
inadempimenti alla normativa , pregresse frodi fiscali) la posizione del
soggetto ed esprime o meno diniego motivato alla inclusione/permanenza
nel sistema VIES delle partite IVA comunitarie.
Controlli ancor più stretti per chi è già in archivio
Autorizzazione per le operazioni
intracomunitarie: le esclusioni
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L’obbligo decorre 2727dal 31 maggio 2010. Due situazioni:
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Soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività prima del 31 maggio
2010: esclusione d’ufficio di coloro che non hanno presentato elenchi riepilogativi delle
cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intra beni/servizi negli anni
2009 e 2010 o pur avendoli presentati non hanno ottemperato agli obblighi dichiarativi

Soggetti con dichiarazione di inizio attività ai fini IVA presentata a partire dal 31
Maggio e fino al 28 febbraio 2011: se non hanno manifestato la volontà di porre in
essere operazioni intracomunitarie o – avendola manifestata- non hanno posto in essere
operazioni nel secondo semestre 2010, sono esclusi dal VIES.
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Le operazioni con soggetti black-list