MARCHIO
SEGNO/SEGNALE
INFORMAZIONE
„accessorio“ ad un
bene e/o servizio
facilita la scelta
dei consumatori
sventa comportamenti
opportunistici da parte
delle imprese
STRUMENTO DI
COMUNICAZIONE
però anche,
e sempre di più
OGGETTO
DI SCAMBIO
licenze, trasferimento
OGGETTO DI
CONSUMO
prodotti diversi, ma dello
stesso marchio
CAPACITÀ DISTINTIVA
DEL MARCHIO
distinzione nel senso
di identificazione di
una determinata fonte
distinzione e unicità di
un determinato brand
rispetto ad altri
creazione di significati
ulteriori rispetto alle semplici informazio
relative alle caratteristiche di
un determinato prodotto o servizio
BRANDING
eleganza, raffinatezza,
modernità, ricchezza, ecc.
„SIGNIFICATO“
„SIGNIFICANTE“
REFERENTE
„EXPERIENCE ECONOMY“
TUTELA NAZIONALE
MARCHIO COMUNITARIO
TUTELA INTERNAZIONALE
TUTELA INTERNAZIONALE DEL MARCHIO
MARCHIO
nazionale
comunitario
OMPI
registrazione
internazionale
MARCHIO COMUNITARIO
http://oami.europa.eu/
DOMANDA (formulario):
http://oami.europa.eu/pdf/forms/application_ctm_it.pdf
SOLARIS
sostituibilità
limitata
potere di
mercato ?
H&M
DEFINIZIONE
DI MARCHIO
(Art. 4 Reg.40/94)
tutti i SEGNI che possono essere riprodotti
graficamente, in particolare le parole,
compresi i nomi di persone, i disegni, le
lettere, le cifre, la forma dei prodotti o
del loro confezionamento
a condizione che tali segni siano
ADATTI A DISTINGUERE
i prodotti o i servizi di un’impresa
da quelli di altre imprese
„capacità
distintiva“
MARCHIO
COMUNITARIO
(Art. 1 Reg.40/94)
produce gli stessi effetti in tutta la Comunità
Esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto
di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei
diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere
vietato soltanto per la totalità della Comunità.
DURATA
10 ANNI
rinnovabile
all’infinito
MODO DI ACQUISIZIONE
DEL MARCHIO COMUNITARIO
REGISTRAZIONE
NO marchio
comunitario
di fatto
DOMANDA DI
REGISTRAZIONE
SI marchio di fatto
nazionale
Condizioni che la domanda deve soddisfare
La domanda di marchio comunitario deve contenere:
a) una richiesta di registrazione di un marchio comunitario;
b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
c) l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede
la registrazione;
d) la riproduzione del marchio.
CLASSIFICAZIONE
di Nizza
PROCEDURA DI
REGISTRAZIONE
DEL MARCHIO
COMUNITARIO
cliccare QUI
IMPEDIMENTI ASSOLUTI
ALLA REGISTRAZIONE
(Art.7 Reg.40/94)
(anche se le cause d’impedimento
esistono soltanto per una parte
della Comunità)
a) segni che non possono essere
riprodotti graficamente
b) i marchi privi di
carattere distintivo
c) i marchi composti esclusivamente da segni
o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità,
la destinazione, il valore, la provenienza geografica,
ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o
di prestazione del servizio, o altre caratteristiche
del prodotto o servizio
d) i marchi composti esclusivamente
da segni o indicazioni che siano divenuti
di uso comune nel linguaggio corrente
o nelle consuetudini leali e costanti del commercio
e) i marchi che sono di natura tale da
ingannare il pubblico per esempio circa
la natura, la qualità o la provenienza
geografica del prodotto o del servizio
g) i marchi contrari all’ordine
pubblico o al buon costume;
impedimento viene meno
se il marchio ha acquistato,
per tutti i prodotti o servizi per
i quali si chiede la registrazione,
un carattere distintivo in seguito
all’uso che ne è stato fatto.
f) i segni costituiti esclusivamente
dalla forma
• imposta dalla natura stessa del prodotto,
•del prodotto necessaria per ottenere
un risultato tecnico,
•che dà un valore sostanziale al prodotto
(ed altre ipotesi)
Art. 9 Codice Proprietà Ind.
Marchi di forma
1. Non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa i
segni costituiti esclusivamente dalla
forma imposta dalla natura stessa del
prodotto, dalla forma del prodotto
necessaria per ottenere un risultato
tecnico, o dalla forma che dà un valore
sostanziale al prodotto.
IMPEDIMENTI RELATIVI
ALLA REGISTRAZIONE
esclusione dalla registrazione
in seguito all’opposizione del
titolare di un marchio anteriore
se marchio identico
al marchio anteriore
E prodotti o servizi identici
se a causa dell’identità o della somiglianza
fra marchi E prodotti o servizi , sussiste
UN RISCHIO DI CONFUSIONE
per il pubblico del territorio nel quale
il marchio anteriore è tutelato;
il rischio di confusione comprende
IL RISCHIO DI ASSOCIAZIONE
con il marchio anteriore.
(Art.8 Reg.40/94)
di marchio identico o
simile al marchio anteriore
per prodotti o servizi NON simili
a quelli per i quali è registrato il
marchio anteriore
SE
•il marchio gode di notorietà
•E l’uso senza giusto
motivo del marchio richiesto
oppure
possa trarre indebitamente
vantaggio dal carattere
distintivo o dalla notorietà
del marchio anteriore
possa recare
pregiudizio
agli stessi.
IMPEDIMENTI
RELATIVI
MARCHIO : IDENTICO
P/S : IDENTICI
MARCHIO: SOMIGLIANTE
P/S : SOMIGLIANTI
MARCHIO : IDENTICO O
SIMILE
P/S : NON SOMIGLIANTI
SI
SE RISCHIO DI CONFUSIONE
(RICOMPRENDENTE IL RISCHIO
DI ASSOCIAZIONE FRA SEGNI)
SE MARCHIO ANTECEDENTE È
NOTORIO E DALL’USO SI TRAE
INDEBITO VANTAGGIO DAL
CARATTERE DISTINTIVO O
DALLA NOTORIETÀ O SI
ARRECA LORO PREGIUDIZIO
LIMITAZIONI: non può
essere vietato ai terzi l’uso
in commercio
del loro nome
o indirizzo
di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla
quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza
geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di
prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del
prodotto o servizio
del marchio, se esso è necessario per
contraddistinguere la destinazione di
un prodotto o di un servizio, in
particolare accessori o pezzi di ricambio
purché questo uso sia conforme
alle consuetudini di lealtà
in campo industriale o commerciale
DECADENZA DAL DIRITTO
DI MARCHIO REGISTRATO
(Art.50 Reg.40/94)
se il marchio è divenuto
DENOMINAZIONE
ABITUALE
per NON USO
(entro 5 anni)
se per l’uso che ne è stato fatto
il marchio è tale da POTER INDURRE
IN ERRORE IL PUBBLICO,
particolarmente sulla natura, qualità
o provenienza geografica di tali P/S
PRECLUSIONE
PER TOLLERANZA
tollerato l’uso di un marchio comunitario
posteriore nella Comunità, essendo al
corrente di tale uso
NO domandare la nullità del marchio
NO opposizione al suo uso
SALVO deposito in
mala fede
Articolo 64
Marchi comunitari collettivi
1. Possono costituire marchi comunitari collettivi i marchi
comunitari così designati all’atto del deposito
e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri
dell’associazione titolare da quelli di altre imprese.
Possono depositare marchi comunitari collettivi le
associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di
servizi o commercianti che, conformemente alla
legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio
nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi
natura, di stipulare contratti o compiere altri atti
giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone
giuridiche di diritto pubblico
2. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono
costituire marchi comunitari collettivi, ai sensi
del paragrafo 1, segni o indicazioni che, in commercio,
possono servire a designare la provenienza geografica
dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo non
autorizza il titolare a vietare ad un terzo l’uso in commercio
di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme
alle consuetudini di lealtà in campo industriale o
commerciale; in particolare un siffatto marchio non può
essere opposto ad un terzo abilitato ad utilizzare una
denominazione geografica
Art. 11 CPInd.
Marchio collettivo
1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire
l'origine, la natura o la qualità dideterminati prodotti o
servizi, possono ottenere la registrazione per appositi
marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di
concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o
commercianti.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i
controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla
domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari
devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio
italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i
documenti allegati alla domanda
4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può
consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per
designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal
caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con
provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti
possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque
recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella
regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al
riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi
interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo
costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi
l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai
principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione
di indicazione di provenienza.
DISEGNO O
MODELLO
protezione dell‘ASPETTO
ESTERIORE di un prodotto
(le CARATTERISTICHE)
non la funzione
delle linee, dei contorni, dei colori, delle forme,
della struttura superficiale, dei materiali e/o del suo
ornamento
DURATA
5 ANNI, MAX 25
tutela del disegno o
modello comunitario
non registrato
3 anni dalla
divulgazione
però solo tutela
contro la copiatura
sì utilizzo disegno
o modelli „autonomi“
Il brevetto per invenzioni
industriali
La tutela nazionale
codice della proprietà
industriale
tutela
internazionale
•Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti
(P.C.T.)
• La Convenzione d’unione di Parigi
•TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual
Property)
•La Convenzione sul brevetto
europeo
ART. 56 c.p.ind.
(Diritti conferiti dal brevetto europeo)
1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi
diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a
decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino
Europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.
….
2. Le contraffazioni sono valutate in conformità della legislazione
italiana in materia.
MCCCCLXXIII die XVIII Martij
El sono in questa Cità, et anche ala zornada, per la grandeza et bontà soa
concorre homeni de diverse bande, et accutissimi ingegni, apti ad excogitar et
trovar varij ingegnosi artificij. El sel fosse provisto, che le opere et artificij
trovade da loro, altri viste che le havesseno, non podessene farle, et tuor
honor suo, simel homeni exercitariano l'ingegno, troveriano, et fariano dele
chosse, che sariano de non picola utilità et beneficio al stado nostro.
Pero l'andara parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà
in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel
dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar a
perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al
officio di nostri provedeodori de Commun. Siando prohibido a chadaun altro
in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad imagine et
similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X.
El tamen se algun el fesse, l'auctor et inventor predicto, habia libertà
poderlo citar a chadaun officio de questa Cità, dal qual officio, el dicto,
che havesse contrafacto, sia astreto a pagarli ducati cento, et l'artificio, subito
sia desfacto. Siando pro in libertà de la nostra signoria, ad ogni suo piaxer, tuor
et usar ne i suo bisogni chadaun de dicti artificij, et instrumenti, cum questa
però condition, che altri cha i auctori non li possi exercitar.
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lezioni vi-viii