MARCHIO SEGNO/SEGNALE INFORMAZIONE „accessorio“ ad un bene e/o servizio facilita la scelta dei consumatori sventa comportamenti opportunistici da parte delle imprese STRUMENTO DI COMUNICAZIONE però anche, e sempre di più OGGETTO DI SCAMBIO licenze, trasferimento OGGETTO DI CONSUMO prodotti diversi, ma dello stesso marchio CAPACITÀ DISTINTIVA DEL MARCHIO distinzione nel senso di identificazione di una determinata fonte distinzione e unicità di un determinato brand rispetto ad altri creazione di significati ulteriori rispetto alle semplici informazio relative alle caratteristiche di un determinato prodotto o servizio BRANDING eleganza, raffinatezza, modernità, ricchezza, ecc. „SIGNIFICATO“ „SIGNIFICANTE“ REFERENTE „EXPERIENCE ECONOMY“ TUTELA NAZIONALE MARCHIO COMUNITARIO TUTELA INTERNAZIONALE TUTELA INTERNAZIONALE DEL MARCHIO MARCHIO nazionale comunitario OMPI registrazione internazionale MARCHIO COMUNITARIO http://oami.europa.eu/ DOMANDA (formulario): http://oami.europa.eu/pdf/forms/application_ctm_it.pdf SOLARIS sostituibilità limitata potere di mercato ? H&M DEFINIZIONE DI MARCHIO (Art. 4 Reg.40/94) tutti i SEGNI che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento a condizione che tali segni siano ADATTI A DISTINGUERE i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese „capacità distintiva“ MARCHIO COMUNITARIO (Art. 1 Reg.40/94) produce gli stessi effetti in tutta la Comunità Esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per la totalità della Comunità. DURATA 10 ANNI rinnovabile all’infinito MODO DI ACQUISIZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO REGISTRAZIONE NO marchio comunitario di fatto DOMANDA DI REGISTRAZIONE SI marchio di fatto nazionale Condizioni che la domanda deve soddisfare La domanda di marchio comunitario deve contenere: a) una richiesta di registrazione di un marchio comunitario; b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente; c) l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione; d) la riproduzione del marchio. CLASSIFICAZIONE di Nizza PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO cliccare QUI IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE (Art.7 Reg.40/94) (anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità) a) segni che non possono essere riprodotti graficamente b) i marchi privi di carattere distintivo c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio e) i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio g) i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume; impedimento viene meno se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. f) i segni costituiti esclusivamente dalla forma • imposta dalla natura stessa del prodotto, •del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, •che dà un valore sostanziale al prodotto (ed altre ipotesi) Art. 9 Codice Proprietà Ind. Marchi di forma 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE esclusione dalla registrazione in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore se marchio identico al marchio anteriore E prodotti o servizi identici se a causa dell’identità o della somiglianza fra marchi E prodotti o servizi , sussiste UN RISCHIO DI CONFUSIONE per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende IL RISCHIO DI ASSOCIAZIONE con il marchio anteriore. (Art.8 Reg.40/94) di marchio identico o simile al marchio anteriore per prodotti o servizi NON simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore SE •il marchio gode di notorietà •E l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto oppure possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore possa recare pregiudizio agli stessi. IMPEDIMENTI RELATIVI MARCHIO : IDENTICO P/S : IDENTICI MARCHIO: SOMIGLIANTE P/S : SOMIGLIANTI MARCHIO : IDENTICO O SIMILE P/S : NON SOMIGLIANTI SI SE RISCHIO DI CONFUSIONE (RICOMPRENDENTE IL RISCHIO DI ASSOCIAZIONE FRA SEGNI) SE MARCHIO ANTECEDENTE È NOTORIO E DALL’USO SI TRAE INDEBITO VANTAGGIO DAL CARATTERE DISTINTIVO O DALLA NOTORIETÀ O SI ARRECA LORO PREGIUDIZIO LIMITAZIONI: non può essere vietato ai terzi l’uso in commercio del loro nome o indirizzo di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale DECADENZA DAL DIRITTO DI MARCHIO REGISTRATO (Art.50 Reg.40/94) se il marchio è divenuto DENOMINAZIONE ABITUALE per NON USO (entro 5 anni) se per l’uso che ne è stato fatto il marchio è tale da POTER INDURRE IN ERRORE IL PUBBLICO, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza geografica di tali P/S PRECLUSIONE PER TOLLERANZA tollerato l’uso di un marchio comunitario posteriore nella Comunità, essendo al corrente di tale uso NO domandare la nullità del marchio NO opposizione al suo uso SALVO deposito in mala fede Articolo 64 Marchi comunitari collettivi 1. Possono costituire marchi comunitari collettivi i marchi comunitari così designati all’atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese. Possono depositare marchi comunitari collettivi le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico 2. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi comunitari collettivi, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, in commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare ad un terzo l’uso in commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto ad un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica Art. 11 CPInd. Marchio collettivo 1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità dideterminati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti. 2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda 4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza. DISEGNO O MODELLO protezione dell‘ASPETTO ESTERIORE di un prodotto (le CARATTERISTICHE) non la funzione delle linee, dei contorni, dei colori, delle forme, della struttura superficiale, dei materiali e/o del suo ornamento DURATA 5 ANNI, MAX 25 tutela del disegno o modello comunitario non registrato 3 anni dalla divulgazione però solo tutela contro la copiatura sì utilizzo disegno o modelli „autonomi“ Il brevetto per invenzioni industriali La tutela nazionale codice della proprietà industriale tutela internazionale •Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (P.C.T.) • La Convenzione d’unione di Parigi •TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property) •La Convenzione sul brevetto europeo ART. 56 c.p.ind. (Diritti conferiti dal brevetto europeo) 1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino Europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. …. 2. Le contraffazioni sono valutate in conformità della legislazione italiana in materia. MCCCCLXXIII die XVIII Martij El sono in questa Cità, et anche ala zornada, per la grandeza et bontà soa concorre homeni de diverse bande, et accutissimi ingegni, apti ad excogitar et trovar varij ingegnosi artificij. El sel fosse provisto, che le opere et artificij trovade da loro, altri viste che le havesseno, non podessene farle, et tuor honor suo, simel homeni exercitariano l'ingegno, troveriano, et fariano dele chosse, che sariano de non picola utilità et beneficio al stado nostro. Pero l'andara parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provedeodori de Commun. Siando prohibido a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad imagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X. El tamen se algun el fesse, l'auctor et inventor predicto, habia libertà poderlo citar a chadaun officio de questa Cità, dal qual officio, el dicto, che havesse contrafacto, sia astreto a pagarli ducati cento, et l'artificio, subito sia desfacto. Siando pro in libertà de la nostra signoria, ad ogni suo piaxer, tuor et usar ne i suo bisogni chadaun de dicti artificij, et instrumenti, cum questa però condition, che altri cha i auctori non li possi exercitar.