IMPATTO AMBIENTALE
degli apparati
sperimentali e
tecnologici
.
Ing. Cristina Soleri
“Impatto ambientale" = un’alterazione delle singole componenti e
dei sistemi ambientali, prodotta da interventi di origine esterna.
Valutare l’impatto ambientale di un’opera = valutare i potenziali effetti
che un'opera può avere sull’ambiente naturale nel quale dovrebbe
inserirsi (ambito di complessa legislazione).
L’impatto ambientale di qualsivoglia opera umana, così anche per
impianti di tipo sperimentale che interessano l’argomento in questione,
è suddivisibile in diversi ambiti, come viene richiesto dalla normativa
comunitaria e nazionale nelle valutazioni dell’impatto ambientale di
un’opera.
Nell’ambito della realizzazione di un vero e proprio studio di
valutazione di impatto ambientale, oltre ai riferimenti programmatici e
progettuali, va sviluppato, come richiesto dalla legislazione vigente
(D.P.C.M. 27 dicembre 1988: Norme tecniche per la redazione degli
Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di
compatibilità) il cosiddetto quadro ambientale.
Quali siano gli impatti ambientali di un impianto sperimentale INFN: riferimento alle linee guida che ci offre
la normativa italiana nel definire gli aspetti ambientali da tenere in conto per la progettazione di un’opera
sottoposta a VIA.
In linea generale gli ambiti in cui si suddivide il quadro di riferimento ambientale e che possono fungere da
linea guida nella definizione dell’impatto ambientale di un impianto sperimentale sono i seguenti:
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
Atmosfera
Acque superficiali
Acque sotterranee
Assetto idro-geo-morfologico e sottosuolo
Suolo
Clima ed energia
Flora e vegetazione
Fauna
Ecosistemi
Rumore
Vibrazioni
Radiazioni non ionizzanti
Radiazioni ionizzanti
Traffico
Rifiuti
Salute
Paesaggio e aspetti storico-culturali
Territorio.
Ambito di un impianto di tipo sperimentale
Gli impatti ambientali presumibilmente causati da un
impianto di ricerca, correlati agli ambiti ambientali sopra
elencati, possono essere i seguenti:
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
Emissioni aeriformi
Prelievi idrici
Scarichi idrici
Rifiuti
Inquinamento del suolo e del sottosuolo
Consumi energetici
Rumore
Vibrazioni
Radiazioni non ionizzanti
Radiazioni ionizzanti
Traffico
Maggiore evidenza agli aspetti ambientali la cui gestione ha rilevanza
ambientale, economica e legale
impatto ambientale
aspetto ambientale
legislazione esistente
Possibilità tecniche, economiche e gestionali
il caso della gestione ordinaria
Per ogni aspetto e impatto ambientale
il caso di anomalia o emergenza
EMISSIONI AERIFORMI
Un impianto sperimentale, di qualunque tipo, può generare delle emissioni
continue o discontinue in atmosfera
Valutare da un punto di vista tecnico e normativo quali le azioni da attuare e rispettare la normativa
in materia, sia da un punto di vista degli eventuali limiti di legge sia da un punto di vista autorizzatorio.
In materia di emissioni il riferimento normativo principale è rappresentato dal Decreto del Presidente
della Repubblica n° 203 del 24/05/1988 “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e
85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”.
Il DPR 203/1988, unitamente ai decreti e regolamenti attuativi, disciplina:
• gli impianti che possono dar luogo ad emissioni in atmosfera;
• le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego;
• i valori limite e i valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno e i relativi metodi di
campionamento, analisi e valutazione;
• i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione.
Il DPR 203/88 prevede un obbligo di autorizzazione per gli impianti ed il rispetto dei valori
limite per le cosiddette "emissioni“
In senso comune per impianto si intende
un macchinario che viene installato e che nella funzione
genera emissioni in atmosfera.
L'art. 2, punto 9, del D.P.R. 203/88 “stabilimento o altro
impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità
e possa provocare inquinamento atmosferico, ad
esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale"
qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta
nell'atmosfera proveniente da un impianto che possa
produrre inquinamento atmosferico.
ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica,
dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da
alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero
pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli
altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali
pubblici e privati
Sono sottoposti alla disciplina del 203/88 “tutti gli impianti che possono dar luogo ad
emissione nell'atmosfera”
tali impianti sono soggetti ad autorizzazione preventiva
L’obbligo di autorizzazione è previsto per gli stabilimenti o altri impianti fissi che servono per usi industriali o
di pubblica utilità, che possono inquinare l’aria
Esclusione di alcune tipologie di impianti che restano fuori dal campo di applicazione del DPR 203/1988 (gli
impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale, gli impianti di climatizzazione ecc.)
Per altre tipologie sono in vigore regimi autorizzatori semplificati (attività a ridotto inquinamento atmosferico
e attività ad inquinamento poco significativo).
Articolo 6: per la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda di autorizzazione alla
Regione, corredata dal progetto recante
ciclo produttivo,
le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento,
quantità e qualità delle emissioni, termine per messa a regime degli
impianti.
Copia della domanda va trasmessa al Ministro dell'ambiente e allegata alla domanda di concessione edilizia
al sindaco.
Decreto del Pres. Cons. Ministri del 21/07/1989 - criteri interpretativi del DPR n. 203
Capo I, punto1) specifica l’ambito di applicazione del DPR n. 203: si applica agli impianti industriali di
produzione di beni o servizi, compresi gli impianti di imprese artigiane, nonché agli impianti di
pubblica utilità, che diano luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili.
Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203:
gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale, compresi gli impianti inseriti in complessi industriali, ma
destinati esclusivamente a riscaldamento dei locali,
gli impianti di climatizzazione, impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze
civili, a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense, forni da pane ed altri
pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione,
gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione,
gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari.
I Laboratori ?
L’art. 3 riferisce che non sono esclusi dall’ambito di applicazione del DPR 203, bensì non sono soggetti alla
procedura autorizzatoria di cui agli articoli 7 (rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione), 12 (obbligo di
presentazione della domanda di autorizzazione da parte degli impianti esistenti) e 13 (autorizzazione in via
provvisoria per la continuazione delle emissioni con prescrizioni) del decreto del Presidente della Repubblica n.
203 i seguenti impianti:

gli impianti di emergenza e di sicurezza,

i laboratori di analisi e ricerca e gli impianti pilota per prove, ricerche,
sperimentazioni, individuazioni di prototipi.
Gli impianti di emergenza e di sicurezza,
I laboratori di analisi e ricerca e gli impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni,
individuazioni di prototipi
non sono esclusi dall’ambito di applicazione del DPR 203, bensì non sono
soggetti alla procedura autorizzatoria
tale esclusione non si applica per quanto riguarda le sostanze ritenute
cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le sostanze di tossicità e
cumulabilità particolarmente elevate
(come individuate dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (per la
fissazione delle linee guida per il contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, dei metodi di
campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili, ecc.).
Tali criteri sono stati successivamente fissati dal Decreto Ministeriale del
12/07/1990
“Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la
fissazione dei valori minimi di emissione” che riporta all’allegato 1 i valori di
emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del DPR 24 maggio 1988, n. 203.
Il Decreto Ministeriale del 12/07/1990 stabilisce:
•
•
•
•
•
•
le linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti esistenti;
i valori limite di emissione per gli impianti esistenti;
i metodi generali di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni;
i criteri per l'utilizzazione di tecnologie disponibili per il controllo delle emissioni;
i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti;
l’obbligo di limitare le emissioni diffuse anche tenendo conto delle norme in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro.
Allegato 1: riporta, nell’ambito dei valori limite di emissione, l’elenco delle sostanze
ritenute cancerogene, teratogene, mutagene e delle sostanze di tossicità e cumulabilità
particolarmente elevate ……………… la presenza di tali sostanze nelle emissioni
porterebbe a non far valere l’esclusione di particolari categorie, quali i laboratori di
ricerca, dal regime autorizzatorio.
In allegato, il decreto precisa che le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o
teratogene e/o mutagene, le emissioni di sostanze di tossicità e cumulabilità
particolarmente elevate devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto
di vista tecnico e dell'esercizio.
Sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o
mutagene:
CLASSE I
CLASSE II
Asbesto (crisotilo, crocidolite)
Benzo (a) pirene
Berillio e i suoi composti espressi
come Be
Dibenzo (a,h) antracene
2 - naftilammina e suoi sali
Benzo (a) antracene
Benzo (b) fluorantene
Benzo (J) fluorantene
Benzo (k) fluorantene
Dibenzo (a,h) acridina
Dibenzo (a) pirene
Dimetilnitrosamina
5 – Nitroacenaftene
2 – Nitronaftalene
1 - Metil - 3 Nitro- 1Nitrosoguanidina
CLASSE III
Arsenico e suoi composti, come As
Cromo (VI) e suoi composti, come Cr
Cobalto e suoi composti, espressi come Co
3.3'-diclorobenzidina e sali
Dimetilsolfato
Etilenimmina
Nichel e suoi composti espressi come Ni
4-Aminobifenile e suoi sali
Benzidina e suoi sali
4,4' Metilen bis (2Cloroanilina) e suoi sali
ietilsolfato
3,3'-Dimetilbenzidina e sali
Esametilfosforotriamide
2 Metilaziridina
Metil Azossimetile Acetato
Sulfallate
Dimetilcarbamoilcloruro
3,3' Dimetossibenzidina e suoi Sali
Acrilonitrile
Benzene
1,3- butadiene
1-cloro-2,3-epossipropano
(epicloridrina)
1,2-dibromoetano
1,2-epossipropano
1,2-dicloroetano
vinile cloruro
1,3 Dicloro-2-propanolo
Clorometil (Metil) Etere
N,N-Dimetilidrazina
Idrazina
Ossido di etilene
Etilentiourea
2-Nitropropano
Bis-Clorometiletere
3-Propanolide
1,3 Propansultone
Stirene Ossido
Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate:
CLASSE I
Policlorodibenzodiossine
Policlorodibenzofurani
CLASSE II
Policlorobifenili
Policlorotrifenili
Policloronaftale
Altre esclusioni o prassi semplificate
Sono esclusi dall’obbligo di richiesta di autorizzazione, come specificato nel successivo DPR 25/07/91, gli
impianti ad inquinamento poco significativo
(Capo II- Disposizioni in materia di emissioni poco significative - Art. 2): le attività di cui all'allegato 1 sono
attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione
le Regioni possono prevedere che i titolari delle attività di cui all'allegato 1 comunichino alle autorità competenti
la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.
L’Allegato 1 riporta l’elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo
Tra le attività elencate, alcune tipologie che possono eventualmente comparire o fungere da attività accessorie:
…..
….
15. Laboratori fotografici.
16. Autorimesse.
…
21. Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile
annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna unità deve essere
inferiore a 3 MW se funzionanti a metano o GPL, e 1 MW per il gasolio e a 0,3 MW se funzionanti ad olio
combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso.
23. Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro.
24. Impianti trattamento acque.
…..
26. Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 MW se alimentati a metano o GPL
e potenza termica inferiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio.
Attività a ridotto inquinamento: attività i cui impianti producono flussi di
massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali impianti di
abbattimento finali, che risultino inferiori a quelli indicati dai limiti
normativi normativa sono considerate attività a ridotto inquinamento
atmosferico.
Per le cosiddette attività a ridotto inquinamento atmosferico il DPR
203/88 prevede che ne sia consentita l’autorizzazione in via generale
per gli impianti previa autocertificazione del titolare del rispetto delle
prescrizioni indicate dalla Regione.
Anche in questo caso la validità di tale definizione cade in caso di
sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le
sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate.
In via generale un impianto sperimentale non rientra né tra le attività ad inquinamento atmosferico poco
significativo e potrebbe non rientrare tra quelle a ridotto inquinamento atmosferico (a meno che l’impianto
produca flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali impianti di abbattimento finali, che risultino inferiori
ai limiti indicati dai provvedimenti; in tal caso di può considerare attività a ridotto inquinamento atmosferico). Ma possono
rientrarvi eventuali attività accessorie.
Il riferimento legislativo per i Laboratori è rappresentato dal Decreto del Pres. Cons. Ministri del 21/07/1989 che esclude
dalla procedura autorizzatoria di cui agli articoli 7, 12 e 13 del DPR 203/88 i laboratori di analisi e ricerca e gli impianti pilota
per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazioni di prototipi.
Esclusione delle attività di impianto di ricerca dall’iter autorizzatorio, ma non certo dal rispetto dei limiti di
emissione fissati dal DPR 203/88 e s.m.i.
L’esclusione dall’iter autorizzatorio non si applica in caso di presenza di sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o
mutagene e di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate.
Cosa fare?
 è necessario verificare la presenza di sostanze ritenute cancerogene, teratogene, mutagene e di
sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate nelle attività che si svolgono nei laboratori;
 in caso di presenza di certe sostanze nelle attività, è necessario analizzare le emissioni ordinarie dei
Laboratori, considerando tutte le emissioni prodotte dal normale funzionamento dell’intero Laboratorio dal
punto di vista qualitativo (individuazione delle sostanze presenti, anche in traccia, nelle emissioni) e
quantitativo (entità e frequenza dell’emissione)
EMISSIONI IN ATMOSFERA
EVENTO ANOMALO
•
Una tipologia di impatto ambientale può essere ravvisabile non solo
nelle condizioni di normale esercizio, ma anche in situazioni di
emergenza che potrebbero portare all’emissione in aria di sostanze.
Ad esempio a causa di un incendio oppure a causa di un guasto ad un
apparecchiatura o ad un sistema di abbattimento.
•
A livello di vero e proprio impatto ambientale è necessario adottare
una serie di procedure/istruzioni di intervento (SGA o i SGS)
•
In ambito normativo la legislazione prevede che in caso di guasto
tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione,
l'impresa deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel
tempo più breve possibile e informare immediatamente l'autorità
competente, che dispone i provvedimenti necessari (Decreto
Ministeriale del 12/07/1990- Art. 3 - comma 15).
PRELIEVI IDRICI E SCARICHI IDRICI
prelievi idrici per usi specialistici ed igienici
scarichi idrici di tipo tecnologico o di tipo civile
utilizzo della risorsa idrica che rischia di essere
sempre più scarsa e inquinata
scarico di fonti di inquinamento idrico nell’ambiente
parametro che incide sia sull’ambiente circostante ma anche sui
bilanci aziendali
Decreto legislativo di riferimento è rappresentato dal Decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, che ha modificato il panorama normativo esistente in
materia di inquinamento idrico, e che dedica alcuni capitoli alla questione del
risparmio idrico ed alcuni capitoli all’inquinamento idrico.
Il raggiungimento della tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee
viene perseguito attraverso i seguenti strumenti:
a) l’individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione
dei corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ambito di ciascun
bacino idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione
di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
d) l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli
scarichi idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato;
e) l’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
f) l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed
al riciclo delle risorse idriche.
SCARICHI IDRICI
Distinzione tra scarico di tipo industriale e scarico di tipo civile.
La legge 10 maggio 1976 n. 319 (cosiddetta "legge Merli") non definiva
espressamente il concetto di scarico: provenienza da un insediamento
produttivo o civile, ovvero dalla fognatura; carattere continuo, periodico ma
non occasionale; oggetto costituito da sostanze liquide e convogliabili tramite
condotta.
Il Dlgs n. 152 abbandona la definizione di scarico proveniente da insediamento
produttivo e da insediamento civile e stabilisce che si intende per scarico:
"Qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide,
semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul
suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro
natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di
depurazione".
Acque reflue industriali
qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od
installazioni in cui si svolgono attività commerciali o
di produzione di beni, diverse dalle acque reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento
Acque reflue domestiche
acque reflue provenienti da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente
dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Le acque reflue urbane
acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue
domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche
di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche
separate, e provenienti da agglomerato.
La gestione degli scarichi idrici da un laboratorio di
ricerca
Il Capo III Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi del Titolo III- Tutela
dei corpi idrici e disciplina degli scarichi si compone di otto articoli diretti a garantire
la tutela delle risorse idriche dal punto di vista qualitativo: dall’obbligo del rispetto di
limiti di qualità alle modalità per i relativi controlli.
Disciplinare gli scarichi in funzione del rispetto degli obiettivi
di qualità dei corpi idrici e comunque nel rispetto dei valori limite di
emissione: definiti nell'Allegato 5.
L’allegato 5 è il riferimento di legge per il controllo dell’inquinamento
delle risorse idriche provocato da qualsiasi attività umana.
E’ previsto il potere delle regioni di definire valori limite di emissione diversi da quelli
di cui all'Allegato 5, ma, per particolari sostanze indicate nelle tabelle 1, 2, 3/A, e 5
nelle Allegato 5 non si possono fissare valori limite meno restrittivi.
Concetto fondamentale è il divieto di diluizione: il quinto comma dell'art. 28
contiene l'espresso divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante
diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo; è comunque vietata la
diluizione, con acque di lavaggio, raffreddamento o impiegate per la produzione di
energia, degli scarichi parziali contenenti particolari sostanze (riportate ai nn. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5) prima del
trattamento degli scarichi parziali stessi.
I limiti sono fissati nell’allegato 5 a seconda dell'origine dello scarico e del
corpo recettore:
• nella tabella 1: i limiti di emissione per gli impianti di trattamento di acque
reflue urbane in corpi idrici superficiali (o in fognatura per alcuni parametri: Solidi
sospesi totali,BOD5,COD);
• nella tabella 2: i limiti relativamente agli impianti di trattamento di acque
reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
• nelle tabella 3/A sono riportati i limiti di emissione per unità di prodotto
riferiti a specifici cicli produttivi limiti per i cicli produttivi indicati nella
tabella;
• nella tabelle 3 sono riportati i limiti per gli scarichi di acque reflue industriali
in acque superficiali e in fognatura.
• nella tabella 4 sono riportati i limiti per gli scarichi delle acque reflue urbane
ed industriali che recapitano sul suolo.
• nella tabella 5 sono riportate le sostanze per le quali non possono essere
adottati da parte delle Regioni, o da parte del gestore della fognatura, limiti
meno restrittivi di quelli indicati in tab. 3 per lo scarico in acque superficiali
e per lo scarico in fognatura.
Tabella di riferimento degli scarichi industriali
Tabella 3 - Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.
Numero
Sostanze
parametro
1
2
3
pH
temperatura
colore
4
odore
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
….
51
materiali grossolani
Solidi sospesi totali (2)
BOD5 (come O2) (2)
COD (come O2) (2)
Alluminio
Arsenico
Bario
Boro
Cadmio
Cromo totale
Cromo VI
Ferro
Manganese
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Stagno
Zinco
Cianuri totali (come CN)
Cloro attivo libero
Solfuri (come S)
Solfiti (come SO2)
Solfati (come SO3) (3)
Cloruri (3)
Fluoruri
……
…..
unità
di
misura
C°
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Scarico in
acque superficiali
5,5 - 9,5
(1)
non percettibile
con diluizione 1:20
non deve essere
causa di molestie
assenti
80
40
160
1
0,5
20
2
0,02
2
0,2
2
2
0,005
2
0,2
0,1
0,03
10
0,5
0,5
0,2
1
1
1000
1200
6
….
….
Scarico in
pubblica fognatura
(*)
5,5 - 9,5
(1)
non percettibile
con diluizione 1:40
non deve essere
causa di molestie
assenti
200
250
500
2
0,5
4
0,02
4
0,2
4
4
0,005
4
0,3
0,4
0,03
1
1
0,3
2
2
1000
1200
12
…..
…….
I limiti per lo scarico in rete fognaria indicati in tabella 3 sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall’autorità d’ambito o in mancanza di un impianto
finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi stabiliti dall’ente gestore devono essere resi conformi a
dalla tabella 5 relativa a sostanze pericolose
Acque reflue domestiche
Acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal
metabolismo umano e da attività domestiche
La “prevalenza” va valutata analizzando l’attività che genera lo scarico; il termine “servizi”: comprende sia attività che danno
luogo ad acque reflue domestiche che attività che danno luogo ad acque reflue industriali.
Quindi possono essere acque reflue domestiche anche:
• le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica, cioè da servizi igienici, cucine
anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni.
• Scarichi derivanti da attività di servizi anch’essi generati dall’attività di tipo domestico.
Le acque reflue domestiche assimilate “per legge” ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni:
•acque reflue delle imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo/silvicoltura derivanti dalle strutture dove si svolgono le
operazioni strettamente legate alla coltivazione del fondo (come la pulizia dei locali magazzino o la pulizia di mezzi e attrezzature);
•acque reflue derivanti da imprese dedite all’allevamento del bestiame in particolari condizioni;
•acque reflue derivanti da imprese dedite ad attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola in particolari condizioni;
•acque reflue assimilate alle domestiche per caratteristiche qualitative equivalenti. Il comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs 152/99
prevede che le acque reflue possano essere assimilate alle acque reflue domestiche qualora abbiano caratteristiche qualitative
equivalenti.
ACQUE REFLUE DOMESTICHE
In rete fognaria
Gli scarichi sono sempre ammessi purché siano osservati i regolamenti adottati dal gestore dell’impianto di depurazione
terminale. Gli scarichi non sono soggetti ad autorizzazione bensì a semplice richiesta di allaccio alla rete fognante.
Con recapito diverso dalla rete fognaria:
Scarico in corpi d'acqua superficiali:
Lo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate in corpi d'acqua superficiali deve essere autorizzato. Deve rispettare i parametri di
tab. 1
L'autorizzazione ha durata di 4 anni e viene rilasciata dalla provincia competente per territorio.
Scarico sul suolo:
Lo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo è vietato (art. 29 comma 1), salvo
alcuni casi (insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue, gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali
sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici
superficiali.) .
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività
commerciali o di produzione di beni, diverse dalla acque reflue domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento.
Sono da considerare tali anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad
un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici.
Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali
Devono rispettare i limiti della tabella 3 dell’allegato 5.
Lo scarico deve essere autorizzato e la domanda va presentata alla Provincia competente ed ha
durata di 4 anni.
Per alcune sostanze tossiche o bioaccumulabili indicate nelle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5, le regioni
non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nel medesimo allegato 5.
Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria
Lo scarico deve essere autorizzato e la domanda va presentata al Comune.
Lo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria è sottoposto alle norme tecniche, alle prescrizioni
regolamentari e ai valori limite di emissione adottati dai gestori del servizio idrico integrato
(Regolamento di Fognatura) ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di
acque reflue definita dai limiti in tabella 3.
(Ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A e, limitatamente ai
parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5, alla tabella 3).
Laboratorio di ricerca: impatto ambientale sulle
risorse idriche
In un laboratorio si possono individuare tre tipi di
reflui:
acque bianche,
acque nere o sanitarie,
acque di lavorazione o chimiche provenienti dai
laboratori o dagli impianti.
1 Acque di scarico bianche
Che cosa sono
Acque provenienti da lavandini dei servizi e docce per
l’igiene personale dei lavoratori.
Possono essere assimilate alle acque
reflue domestiche?
Sì.
Modalità di scarico
Fognatura
Soggetto di riferimento/Autorità
competente
Non necessaria (se assimilabili ad acque reflue
domestiche).
È sufficiente la domanda di allacciamento fognario.
Gestore del servizio idrico integrato (in genere, le
società che gestiscono i servizi di depurazione);
in caso di assenza, fare riferimento al Comune
Parametri da rispettare
Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
Autorizzazione
Acque superficiali
Autorizzazione
Soggetto di riferimento/Autorità
competente
Parametri da rispettare
Necessaria sempre (art. 45 D.Lgs 152/99)
La Regione competente per territorio può stabilire le
modalità per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione.
Provincia competente per territorio.
L’autorizzazione ha durata di 4 anni.
Devono essere indicati nell’autorizzazione
(si fa riferimento alla Tabella 1 Allegato 5 D.Lgs
152/99, salvo limiti regionali più restrittivi)
2 Acque di scarico nere
Che cosa sono
Possono essere assimilate alle acque
reflue domestiche?
Acque provenienti da servizi igienici utilizzati dai
lavoratori e dalle normali operazioni di pulizia e
lavaggio dei locali di uso comune (esclusi i laboratori).
Sì.
Modalità di scarico
Fognatura
Autorizzazione
Soggetto di riferimento/Autorità
competente
Parametri da rispettare
Non necessaria.
Gestore del servizio idrico integrato (in genere, le
società che gestiscono i servizi di depurazione);
in caso di assenza, fare riferimento al Comune
Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
Acque superficiali
Autorizzazione
Soggetto di riferimento/Autorità
competente
Parametri da rispettare
Necessaria sempre (art. 45 D.Lgs 152/99)
La Regione competente per territorio può stabilire le
modalità per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione.
Provincia competente per territorio
L’autorizzazione ha durata di 4 anni
Devono essere indicati nell’autorizzazione
(in genere si fa riferimento alla Tabella 1 Allegato 5
D.Lgs 152/99, salvo limiti regionali più restrittivi)
3 Acque dai laboratori, dagli impianti
Questi scarichi possono essere di due tipi.
Il primo, che si può definire "normale", costituito da acque di
lavaggio/pulizia in genere di locali di tipo domestico e comunque
assommabili alle acque nere, che possono confluire laddove
confluiscono queste ultime. (situazione uguale alle prime tabelle)
Il secondo tipo, "acque speciali", potendo contenere sostanze tossiche
e/o corrosive o comunque residui significativi delle sostanze usate o
prodotte nei laboratori sono configurabili come acque reflue
industriali. Se inviate a scarico in fognatura, vanno autorizzate.
Altrimenti possono essere raccolte in vasche di stoccaggio
stazionanti adiacenti agli impianti ed inviate ad aziende esterne
autorizzate in grado di ricevere e trattare questi tipi di reflui
inquinanti.
Acque “normali”
Che cosa sono
Acque utilizzate in prevalenza per attività non di
ricerca, bensì ad attività di tipo domestico (ad esempio
di locali adibiti ad uffici, dove non sono presenti
sostanze tossiche) non contaminate da sostanze
pericolose.
Possono essere assimilate alle acque
reflue domestiche?
Sì.
Modalità di scarico
Fognatura
Autorizzazione
Soggetto di riferimento/Autorità
competente
Parametri da rispettare
Non necessaria.
Gestore del servizio idrico integrato (in genere, le
società che gestiscono i servizi di depurazione);
in caso di assenza, fare riferimento al Comune
Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
Acque superficiali
Autorizzazione
Soggetto di riferimento/Autorità
competente
Parametri da rispettare
Necessaria sempre (art. 45 D.Lgs 152/99)
La Regione competente per territorio può stabilire le
modalità per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione.
Provincia competente per territorio
L’autorizzazione ha durata di 4 anni
Devono essere indicati nell’autorizzazione
(in genere si fa riferimento alla Tabella 1 Allegato 5
D.Lgs 152/99, salvo limiti regionali più restrittivi)
Acque “speciali”
Che cosa sono
Acque che possono contenere sostanze pericolose o
comunque residui significativi delle sostanze usate o
prodotte nei laboratori
Possono essere assimilate alle acque
reflue domestiche?
No. Sono configurabili come acque reflue industriali.
Modalità di scarico
Fognatura
Autorizzazione
Soggetto di riferimento/Autorità
competente
Parametri da rispettare
Necessaria.
Gestore del servizio idrico integrato (in genere, le
società che gestiscono i servizi di depurazione);
in caso di assenza, fare riferimento al Comune
Regolamento del servizio di fognatura e depurazione
(in particolare, i limiti di accettabilità )
Prescrizioni autorizzative.
Tabella 3 Allegato 5 D.Lgs 152/99, salvo limiti
regionali più restrittivi
Acque superficiali
Autorizzazione
Soggetto di riferimento/Autorità
competente
Parametri da rispettare
Necessaria sempre (art. 45 D.Lgs 152/99)
Provincia competente per territorio
L’autorizzazione ha durata di 4 anni
Devono essere indicati nell’autorizzazione
(in genere si fa riferimento alla Tabella 3 Allegato 5
D.Lgs 152/99, salvo limiti regionali più restrittivi)
Smaltimento esterno
Invio a smaltimento come rifiuti
Riferimenti
Questa tipologia di acque può essere raccolta in vasche
di stoccaggio stazionanti in vicinanza degli impianti ed
inviata ad aziende esterne autorizzate, in grado di
ricevere e trattare questi tipi di reflui inquinanti.
D.Lgs 22/97 e s.m.i in materia di rifiuti
Consumi idrici
• L’acqua ha una fondamentale importanza sia ambientale che economica
nella gestione di un’attività lavorativa, sia essa industriale che di tipo
specialistico di ricerca.
Per quanto riguarda le attività condotte in un laboratorio di ricerca il consumo
idrico può essere distinto in consumo di acqua per usi civili:
acqua potabile,
acqua per scopi sanitari,
ed in consumo di acqua a scopo tecnologico:
acqua per sistemi di raffreddamento degli apparati sperimentali,
acqua per i sistemi antincendio,
acqua per il lavaggio di serbatoi e/o tubazioni di impianti sperimentali,
acqua per soluzioni acquose con additivi,
acque di risciacquo, ad esempio per il lavaggio di serbatoi o contenitori.
Disposizioni legislative mirate alla salvaguardia ed alla
riduzione del suo utilizzo ed al controllo della qualità degli scarichi:
il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, il Decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31, che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo
umano.
L’utilizzo eccessivo di risorse idriche non è sanzionato come accade
per la materia degli scarichi, ma le incidenze da un punto di vista di
impatto ambientale sono paritarie.
La legislazione vigente in materia di acqua, la Legge 152/99, tiene
conto dell’utilizzazione della risorsa acqua.
In tema di domanda sia per le grandi sia alle piccole derivazioni
definisce dei titoli di presenza nella conduzione delle istruttorie di
concessione di derivazioni d’acqua:
• 1 Evitare gli sprechi e destinare le risorse qualificate all’uso
potabile.
• 2 Migliorare l’utilizzo delle fonti in relazione all’uso.
• 3 Caratteristiche qualitative del corpo idrico.
• 4 Qualità e quantità dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata.
• 5 Adesione al sistema ISO 14001.
I laboratori di ricerca: il consumo idrico è strettamente funzionale alla
tipologia di esperienza tecnologica; figurano tra i maggiori consumatori a
livello industriale di risorse idriche.
Impatto ambientale da considerare
Adottare la politica della riduzione dei consumi (anche attraverso il riciclo),
sebbene i costi per queste operazioni non risultino elevati.
In particolare, possono essere utili alcune regole per predisporre un piano di
risparmio sia in ambito tecnologico, sia in un contesto assimilabile al
domestico.
Difficile immaginare in talune realtà come quelle di laboratori sperimentali, in
cui la purezza e la perfezione dei materiali possono giocare un ruolo
fondamentale, sia possibile attuare una politica di riciclaggio del genere.
Comunque tale impatto ambientale può essere controllato con, in primo
luogo, un’analisi dei consumi e dei costi relativi, quindi con l’adozione di
azioni di risparmio anche solo tramite la formazione ed il coinvolgimento dei
dipendenti in merito agli sprechi.
•Un possibile iter per controllo per la verifica del consumo e le prime azioni di controllo
dell’impatto causato dal consumo delle risorse:
 Informarsi relativamente ai costi e alle normative che tutelano le acque, i pozzi, i consumi della propria regione.
Informarsi sulle azioni a livello regionale che incentivano il risparmio idrico (es. il Bollino blu al risparmio idrico che
viene consegnato alle Aziende meritevoli di aver attuato politiche mirate alla riduzione dei consumi con ritorni di
immagine)
 Controllare dalle bollette i m3 di acqua consumata e i costi relativi.
 Rapportare i m3 consumati all’unità di prodotto.
 Verificare l’umidità e la temperatura degli ambienti di lavoro.
 Verificare se è possibile riutilizzare acqua dal ciclo produttivo.
 Verificare periodicamente la tenuta delle condutture, soprattutto quelle interrate.
 Quantificare le dispersioni di vapore.
 Recuperare il più possibile tutto il vapore disperso che, oltre a essere acqua allo stato gassoso, ha un alto
contenuto di energia (termica) che può essere trasformata in altre forme di energia (meccanica, elettrica ecc.)
con notevoli risparmi, oltre a miglioramenti per le condizioni di comfort termico nell’ambiente di lavoro.
 Se si possiede un pozzo privato, verificare i costi di gestione rispetto al prelievo dalla rete pubblica.
 Applicare ai rubinetti un frangigetto che, miscelando aria e acqua, fa risparmiare migliaia di litri d’acqua.
 Prima di eliminare i rifiuti, disidratarli il più possibile in modo da ridurre il costo per il loro smaltimento e
riutilizzare l’acqua estratta.
RIFIUTI
Acque di scarico o rifiuti?
Solo lo scarico di acque reflue liquide, semiliquide e comunque
convogliabili, diretto in corpi idrici ricettori rientra nella normativa
acque
i rifiuti allo stato liquido costituiti da acque reflue di cui il detentore si
disfaccia senza versamento diretto nei corpi ricettori, avviandole cioè
allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su
strada o comunque non canalizzato, rientrano nella disciplina dei rifiuti
e il loro smaltimento deve essere autorizzato
IMPATTO
SOSTANZE DI SCARTO IMMESSE NELL’AMBIENTE ESTERNO
Le sostanze di scarto possono essere riferibili a differenti categorie in funzione
delle fasi fisiche ed anche in funzione del loro allontanamento dal luogo di
produzione
Nel caso di laboratori di ricerca si possono presentare le seguenti situazioni:



Sostanze gassose, che rientrano nell’ambito normativo del DPR 203/88;
sono escluse dall’adempimento di richiesta di autorizzazione tutte le emissioni
da laboratori e da impianti pilota che non contengano sostanze ad alto rischio
tossico.
Sostanze liquide, cioè tutti i liquidi di servizio, quelli derivanti da attività
metaboliche o domestiche, quelli derivanti dalle attività di ricerca possono
essere scaricati nel corpo idrico recettore nel rispetto delle norme vigenti in
ambito di acque; invece i rifiuti liquidi veri e propri rientrano nella attuale
normativa sullo smaltimento dei rifiuti (Dlgs 22/97 e s.m.i.).
Sostanze solide: rientrano tutti nella attuale normativa sullo smaltimento dei
rifiuti.
Decreto Ronchi
Gestione e smaltimento di rifiuti liquidi e solidi
DEFINIZIONE DI RIFIUTO
È rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi che rientra nelle categorie di sostanze indicate nell'allegato "A" del decreto Ronchi.
L’allegato A riporta le Categorie di rifiuti (Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non
specificati, Q2 Prodotti fuori norma, Q3 Prodotti scaduti, Q4 Sostanze accidentalmente riversate,
perdute ecc.
PRODUTTORE
La persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di
pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione
dei rifiuti.
DETENTORE
Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
STOCCAGGIO
Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti prima di una
delle operazioni di smaltimento (di cui all’allegato B), escluso il deposito temporaneo prima della
raccolta nel luogo in cui sono prodotti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni
di messa in riserva di materiali.
DEPOSITO TEMPORANEO
Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti alle condizioni seguenti:





i rifiuti depositati non devono contenere PCB o PCT oltre certe concentrazioni;
i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in
deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in
deposito raggiunge i 10 metri cubi;
i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero
o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle
quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non
pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi;
il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto
delle relative norme tecniche; per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura
dei rifiuti pericolosi.
CLASSIFICAZIONE
I rifiuti sono classificati, in relazione alla loro origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e
secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Rifiuti Urbani
Sono definiti Rifiuti Urbani:
a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione;
b) rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani
per quantità e qualità;
c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) rifiuti giacenti sulle strade, sulle spiagge, sulle rive dei fiumi e su aree pubbliche;
e) rifiuti vegetali provenienti da giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazioni.
Rifiuti Speciali
Sono identificati come rifiuti speciali i seguenti rifiuti:
a) rifiuti da attività agricole e agro-industriale;
b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
c) rifiuti da lavorazioni industriale;
d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) rifiuti da lavorazioni commerciali;
f) rifiuti da attività di servizio;
g) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dagli impianti di trattamento acque e dei fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsolete;
k) i veicoli a motore, rimorchi e simili.
l) il combustibile derivato da rifiuti
Pericolosità dei rifiuti
Rifiuti Pericolosi
Sono pericolosi tutti i rifiuti riportati nello specifico allegato "D" e sulla base degli allegati G,
H ed I.
ALLEGATO G = categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività
che li ha prodotti; All. G-1 Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato I
e che consistono in: 1. Sostanze anatomiche: 2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari …;
Allegato G-2 Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H, aventi una delle
caratteristiche elencate nell'allegato I e consistenti in: Scorie e/o ceneri 19. Saponi, corpi grassi, cere di
origine animale o vegetale …
ALLEGATO H = costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G-2 quando tali rifiuti possiedono le
caratteristiche dell'allegato I rifiuti aventi come costituenti: C1 berillio, composti del berillio C2 composti
del vanadio C3 composti del cromo esavalente.
Allegato I = caratteristiche di pericolo per i rifiuti. H1 "esplosivo"; H2 "comburente“….
ESCLUSIONE DAL CAMPO D'APPLICAZIONE
Risultano esclusi dal campo di applicazione del decreto i seguenti rifiuti:
 i rifiuti radioattivi
 le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 le terre di coltivazione;
 i rifiuti dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso o dallo sfruttamento delle cave;
 i materiali esplosivi in disuso;
 carogne e materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola.
LABORATORI DI RICERCA
PRODUTTORI DI RIFIUTI
Le prassi principali da seguire
per un laboratorio produttore di
rifiuti pericolosi e non
Divieto di miscelare categorie diverse
di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti
pericolosi di cui all'allegato G con
rifiuti non pericolosi
La miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o
con altri rifiuti, sostanze o materiali, può
essere autorizzata dalla Regione al fine di
rendere più sicuro il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti.
In caso di rifiuti speciali
assimilati agli urbani
Conferirli al servizio pubblico di raccolta per
essere assimilati agli urbani
I rifiuti speciali assimilati devono essere
individuati nel regolamento comunale per la
gestione dei rifiuti urbani.
In caso di rifiuti speciali - non
pericolosi

Classificazione corretta; Deposito e gestione secondo norma.

Obbligo di conferimento a ditta autorizzata.
In via cautelativa, in caso di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e quindi di tenuta
del formulario, sarebbe opportuno tenere e compilare il registro di carico e scarico.

Obbligo di compilazione del formulario di identificazione in quattro copie, numerate e


vidimate dall'ufficio del registro e annotati sul registro IVA acquisti.
Obbligo di smaltimento con cadenza trimestrale oppure prima che il deposito temporaneo
complessivo superi i 20 mc e comunque almeno una volta all'anno.
(L’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico anche in caso di rifiuti speciali non
pericolosi deriva dall’art. 12 che individua i soggetti obbligati alla tenuta del registro nei
produttori dei seguenti rifiuti speciali non pericolosi: c) i rifiuti da lavorazioni industriali, d) i
rifiuti da lavorazioni artigianali; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento
di rifiuti. Pertanto per i rifiuti non pericolosi derivanti da attività di servizio (quali
possibilmente quelle di ricerca?) non sussiste l’obbligo di compilazione dei registri di carico
e scarico e di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale?.
In caso di rifiuti specialipericolosi







Classificazione corretta; deposito e gestione secondo norma;
obbligo di conferimento a ditta autorizzata;
obbligo del registro di carico e scarico integrato con le copie dei
formulari;
obbligo di registrazione entro 1 settimana dalla produzione del
rifiuto e dallo scarico del medesimo;
obbligo della denuncia catasto rifiuti entro il 30 aprile di ogni anno;
obbligo di smaltimento con cadenza bimestrale oppure prima che il
deposito temporaneo complessivo superi i 10 mc e comunque
almeno una volta all'anno;
obbligo di compilazione del formulario di identificazione in quattro
copie. Tali formulari devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio
del Registro e annotati sul registro IVA acquisti.
Codifica e corretta classificazione
Classificazione e sanzioni
Dal 1° gennaio 2002 è stata introdotta la nuova classificazione dei rifiuti che
riunisce in un unico elenco i due precedenti, relativi rispettivamente ai rifiuti e ai
rifiuti pericolosi, individuando nel nuovo elenco questi ultimi con un asterisco
“*”.
La nuova codifica (riprende i criteri adottati nelle precedenti) = codice a sei cifre,
raggruppate a due a due:
la prima coppia, le venti classi di attività da cui originano i rifiuti
( 07 - rifiuti dei processi chimici organici);
seconda coppia, le sottoclassi in cui si articola ciascuna classe di attività
(07 01 -rifiuti da produzione, formulazione, fornitura, ed uso dei prodotti chimici
organici di base);
la terza coppia, i singoli tipi di rifiuti provenienti da un’origine
specifica (per es. 07 01 01 soluzioni acquose di lavaggio e acque madri).
Per identificare il codice da attribuire ad un rifiuto occorre procedere come segue:
a) individuare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli che vanno da 01 a 12 o da 17 a 20:
01 rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca,trattamento e preparazione di alimenti
03 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell’industria tessile
05 rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 rifiuti dei processi chimici inorganici
07 rifiuti dei processi chimici organici
08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura, ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per
stampa
09 rifiuti dell’industria fotografica
10 rifiuti prodotti da processi termici
11 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
17 rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
18 rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne
i rifiuti di cucina e ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
19 rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione
dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20 rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta
differenziata
b) se il rifiuto non è identificabile tra quelli elencati per le attività suddette, per identificare il codice
corretto occorrerà esaminare i capitoli 13, 14 e 15 che riguardano rispettivamente:
13 - oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19);
14 – solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08);
15 – rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti, e indumenti protettivi (non
specificati altrimenti)
c) se neanche in questi capitoli è individuabile il codice identificativo del rifiuto allora bisogna far
riferimento al capitolo 16 (rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco);
d) infine, solo se il rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, bisognerà utilizzare
il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde
all’attività identificata secondo i criteri fissati nel punto a).
Per quanto riguarda i criteri di classificazione di pericolosità dei rifiuti, nella nuova codifica
CER sono riportati, unitamente ai rifiuti non pericolosi, anche i rifiuti pericolosi individuati da
un asterisco.
Questi rifiuti, considerati tali ai sensi della direttiva 91/689/CE, possono presentare una o più
delle seguenti caratteristiche di pericolo (nell’allegato I del D.Lgs. 22/97):
H1 - Esplosivo
 H2 - Comburente
 H3 - Facilmente infiammabile
 H4 - Irritante
 H5 - Nocivo
 H6 - Tossico
 H7 - Cancerogeno
 H8 - Corrosivo
 H9 - Infettivo
 H10- Sostanza tossica per il ciclo produttivo
 H11- Mutageno
 H12- Sostanze e preparati che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano
un gas tossico o molto tossico
 H13- Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche
modo ad un’altra sostanza
 H14- Ecotossico
Questa classificazione di pericolosità non si applica ai rifiuti domestici.

Con la Decisione 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, la Commissione delle Comunità Europee ha emanato un nuovo elenco dei
rifiuti che sostituisce integralmente quelli delle precedenti (recepiti rispettivamente negli Allegati A e D del D.Lgs. 22/97)
riunisce in un unico nuovo elenco i due precedenti, individuando i rifiuti pericolosi con un asterisco *.
La Decisione definisce le caratteristiche che determinano la pericolosità dei rifiuti.
I rifiuti pericolosi individuati da un asterisco sono considerati tali ai sensi della direttiva 91/689/CE, possono presentare una o
più delle seguenti caratteristiche di pericolo (allegato III della direttiva 91/689/CE recepita nell’allegato I del D.lgs. 22/97)
Importanti innovazioni per i casi nei quali nell’elenco, per la classificazione di pericolosità, è fatto riferimento, generico o
specifico, al contenuto in sostanze pericolose di rifiuto.
In questi casi la Decisione (premesso che per “sostanza pericolosa” si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come
pericolosa ai sensi della Direttiva 67/548/CEE) prevede che i rifiuti sono classificati pericolosi se presentano, in riferimento ai
codici da H3 a H8 e H10 e H11, una o più delle seguenti caratteristiche:
punto di infiammabilità < 55 °C,
 una o più sostanze classificate come molto tossiche (R 26, 27, 28 molto tossico per inalazione, molto tossico a contatto con la pelle,
molto tossico per ingestione) in concentrazione totale > 0,1%,
 una o più sostanze classificate come tossiche (R 23, 24, 25 tossico per inalazione, tossico a contatto con la pelle, tossico per ingestione)
in concentrazione totale > 3%,
 una o più sostanze classificate come nocive (R 20, 21, 22 nocivo per inalazione, nocivo a contatto con la pelle, nocivo per ingestione) in
concentrazione totale > 25%,
 una o più sostanze corrosive classificate con frase di rischio R35 (provoca gravi ustioni) in concentrazione totale > 1%,
 una o più sostanze corrosive classificate con frase di rischio R34 (provoca ustioni) in concentrazione totale > 5%,
 una o più sostanze irritanti classificate con frase di rischio R41 (rischio di gravi lesioni oculari) in concentrazione totale > 10%
 una o più sostanze irritanti classificate con frase di rischio R36, R37 e R38 (irritante per gli occhi, irritante per le vie respiratorie e
irritante per la pelle) in concentrazione totale > 20%,
 una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > 0,1%,
 una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > 1%,
 una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata con frase di rischio R60 e R61 (può ridurre
la fertilità e può danneggiare i bambini non ancora nati) in concentrazione > 0,5%,
 una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata con frase di rischio R62 o R63 (possibile rischio
di ridotta fertilità o possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati) in concentrazione > 5%,
 una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 e classificata con frase di rischio R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie) in
concentrazione > 0,1%,
 una sostanza mutagena della categoria 3 classificata con frase di rischio R40 (possibilità di effetti irreversibili) in concentrazione > 1%.


Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante
riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e
come non pericoloso in quanto “diverso” da quello
pericoloso (“voce a specchio”) , esso è classificato come
pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate
concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali a
conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà
di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE, cioè
dell’allegato I.

La classificazione di un rifiuto identificato da una “voce a
specchio” e la conseguente attribuzione del codice sono
effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.
VOCE A SPECCHIO
La maggior parte dei rifiuti pericolosi ha il cosiddetto
corrispondente “codice a specchio”
07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03
11
CER 06 06 02*: rifiuti contenenti solfuri pericolosi
ha come corrispondente “codice a specchio” una precisa
categoria non pericolosa quale
CER 06 06 03: rifiuti contenenti solfuri diversi da quelli di
cui alla voce 06 06 02
In presenza di rifiuti contenenti una o più sostanze pericolose e identificati
come pericolosi all’interno dell’elenco dei CER, occorre procedere come segue:





individuare la sostanza o le sostanze pericolose che possono essere presenti
nel rifiuto: se nel rifiuto si trovano le sostanze utilizzate nell’attività da cui ha
avuto origine il rifiuto stesso, si può fare riferimento alla classificazione
adottata dal produttore di tali sostanze, in particolare alle frasi R (ricavabili
dalle schede di sicurezza). Nel caso in cui nel rifiuto si trovino sostanze
prodotte da reazioni o trasformazioni chimiche dei componenti in ingresso è
necessario identificare tali sostanze (attraverso un esame dell’attività o,
eventualmente, l’analisi chimica) e fare riferimento, per la classificazione di
pericolosità, all’elenco delle sostanze allegato alla Direttiva 67/548/CEE e
successive modifiche.
per ogni sostanza pericolosa individuata stabilire, se possibile, la
concentrazione (espressa in % peso) contenuta nel rifiuto;
sommare tra loro le concentrazioni in % peso delle sostanze appartenenti alla
stessa categoria di pericolosità;
verificare se ciascuna delle somme di sostanze appartenenti alla stessa
categoria di pericolosità raggiunga le relative soglie tali da conferire al rifiuto
stesso una o più delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III alla
Direttiva 91/689/CE sui rifiuti pericolosi
attribuire al rifiuto la caratteristica o le caratteristiche di pericolosità
La gestione secondo buona norma
Una corretta gestione dei rifiuti: controllare l’impatto ambientale
generato dalla produzione di rifiuti e rispettare le prassi normative
Alcune regole consolidate:
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
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allontanare frequentemente i rifiuti, in particolare quelli pericolosi,
dalle aree di ricerca per inviarli alle aree dedicate al deposito;
organizzare il locale di deposito temporaneo in modo da rispettare il
D.Lgs. 22/97 (quantità e periodicità) e la normativa in materia di
sicurezza (ricercare delibere regionali):
Verificare la presenza, negli oli/derivati oleosi esausti stoccati, di
PCB-PCT
Rispettare il divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi,
o pericolosi con pericolosi.
Organizzare aree protette e ben individuate per i rifiuti pericolosi,
depositare i rifiuti separatamente in aree di stoccaggio chiaramente
individuate, prediligendo aree protette dagli agenti atmosferici (e da
irraggiamento solare) e con pavimentazione impermeabile.
Rendere disponibili, in ciascuna area di produzione e di deposito, i
contenitori di materiale idoneo, etichettati con la denominazione
della tipologia del rifiuto che dovranno contenere, con i simboli di
rischio corrispondenti alla pericolosità (possono essere adottati gli
stessi che si riferiscono alla etichettatura di sostanze e preparati).
Stoccare i rifiuti chimicamente incompatibili fra loro in modo che non possano venire a contatto (es.
separazione rifiuti infiammabili da rifiuti comburenti/combustibili).
Non impilare più di 3 fusti/contenitori.
Utilizzare, per rifiuti pericolosi, recipienti (e i relativi bacini) adeguati in base alle proprietà chimico-fisiche ed
alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
Stoccare i rifiuti liquidi in serbatoi dotati di bacino di contenimento (capacità pari all'intero volume del
serbatoio. In caso di più serbatoi, garantire una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva
effettiva dei serbatoi stessi e, in ogni caso, pari a quella del più grande dei serbatoi).
Dotare i serbatoi contenenti rifiuti liquidi di opportuni dispositivi antitraboccamento e convogliare lo scarico
dell’eventuale tubazione di troppo pieno in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.
In caso di stoccaggio in cumuli, depositare i medesimi su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti e
proteggerli dall’azione delle acque meteoriche (e dal vento qualora siano allo stato polverulento).
Dotare i recipienti mobili di:- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto (chiusura stagna) accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
Contrassegnare i recipienti, fissi e mobili, con le indicazioni ben visibili per dimensione e collocazione,
apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio:
1) indicazione generica di rifiuto
2) codice CER e descrizione rifiuto
R 3) eventuali indicazioni di pericolosità

prevedere istruzioni specifiche per la raccolta e l’eventuale trattamento di tutti i prodotti “inutili” che
possono avere origine da ogni fase delle reazioni e delle altre operazioni nelle quali si producano scarti.
Rendere disponibili materiali di adsorbimento /contenimento, attrezzature di emergenza ed istruzioni scritte
per i lavoratori sulla gestione delle emergenze
SCARICHI IDRICI
RIFIUTI LIQUIDI E SOLIDI
EVENTO ANOMALO ED EMERGENZA
Inquinamento del
suolo e del sottosuolo?
Condizioni di normale esercizio
Impatto ambientale
Anomalia/emergenza e possibile emissione
in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo
Es. versamento di sostanze durante un processo lavorativo, la rottura di tubazioni o perdite da serbatoi, un versamento di rifiuti liquidi ecc.
Tale evento anomalo può avvenire in luogo permeabilizzato, su platea opportunamente separata dal terreno, oppure in
luoghi aperti o in connessione con l’esterno con il rischio di rilascio nell’ambiente quali acque o suolo.
RILASCIO CONFINATO - AZIONI IMMEDIATE
In generale è necessario adottare una serie di procedure/istruzioni di intervento che permettano di raggiungere nel più
breve tempo possibile una condizione di sicurezza per l’uomo e per l’ambiente (SGA o i SGS ).
Azioni/sistemi di tipo immediato: dotazione di opportuni sistemi di allarme, di sistemi di contenimento (bacini di
contenimento, cordolature ecc.), di sistemi di intervento (materiali assorbenti) e di procedure di sicurezza.
L’evento di versamento o rilascio di sostanze liquide, siano esse scarichi idrici siano esse rifiuti, può essere
immediatamente contrastato, soprattutto in caso di luoghi ben isolati, senza contatti con l’esterno, ed il relativo impatto
ambientale può essere ridotto al minimo e risultare solo nella generazione di rifiuti e nella perdita di materie prime.
RILASCIO NON CONFINATO
Più complesso è il discorso in caso di possibile contatto con l’ambiente esterno: ad esempio di evento incidentale che
avviene in area aperta, con possibili fuoriuscite verso l’acqua od il suolo. In questo caso si entra in un ambito definito
già da tempo dal decreto ronchi e recentemente reso operativo da un decreto ministeriale. Impatto che può generare
un inquinamento dell’ambiente.
Il decreto ronchi all’Art. 17 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
da rifiuti . Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il
superamento dei limiti di qualità ambientale, in attesa di essere definiti
da successivi decreti, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale
di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie
spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il
pericolo di inquinamento.
Il Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 Regolamento recante criteri, procedure e
modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il
ripristino ambientale dei siti inquinati, e disciplina:
a- i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli. delle acque superficiali e delle
acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti
b - le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c - i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale del siti
inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti;
d - i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a
batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo.
Messa in sicurezza d'emergenza
Ogni intervento necessario ed
urgente per rimuovere le fonti
inquinanti, contenere la diffusione
degli inquinanti e impedire il
contatto con le fonti inquinanti
presenti nel sito, in attesa degli
interventi di bonifica e ripristino
ambientale o degli interventi di
messa in sicurezza permanente
Entro le 96 ore dall’evento.
MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA
Gli interventi di messa in sicurezza hanno carattere di urgenza.
Gli interventi di messa in sicurezza non sono sostitutivi degli interventi di bonifica o degli interventi di messa in
sicurezza permanente.
Gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza devono essere attuati tempestivamente a seguito di incidenti o
all’individuazione di una chiara situazione di pericolo di inquinamento dell’ambiente o di rischio per la salute
umana, per rimuovere o isolare le fonti di contaminazione e attuare azioni mitigative per prevenire ed eliminare
pericoli immediati verso l’uomo e l’ambiente circostante. Tali interventi, in assenza di dati specifici, vengono
definiti in base ad ipotesi cautelative.
Alcune tipologie di interventi di messa in sicurezza:
 rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta liquidi sversati, pompaggio
liquidi inquinanti galleggianti
 installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza
 installazione di drenaggi di controllo
 costruzione o stabilizzazione di argini o dighe
 copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati
 rimozione o svuotamento di bidoni o container, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi
 In caso di adozione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza sono previste attività di monitoraggio e
controllo finalizzati a verificare sia il raggiungimento degli obiettivi previsti che il permanere nel tempo delle
condizioni che assicurano la protezione ambientale e della salute pubblica.
Protezione dei lavoratori
 L’applicazione di un intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di un sito
inquinato deve garantire che non si verifichino emissioni di sostanze o prodotti intermedi pericolosi per la salute
degli operatori che operano sul sito, sia durante l’esecuzione delle indagini, dei sopralluoghi, del monitoraggio,
del campionamento e degli interventi.
 Per ogni sito in cui i lavoratori sono potenzialmente esposti a sostanze pericolose sarà previsto un piano di
protezione con lo scopo di indicare i pericoli per la sicurezza e la salute che possono esistere in ogni fase
operativa ed identificare le procedure per la protezione dei dipendenti. Il piano di protezione sarà definito in
conformità a quanto previsto dal Dlgs 626/94.
1.
Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei valori di
concentrazione limite accettabili riportati in allegato 1 o un pericolo concreto e attuale di
superamento degli stessi, è tenuto a darne comunicazione al Comune, alla Provincia e
alla Regione nonché agli organi di controllo ambientale e sanitario entro le quarantotto
ore successive all'evento, precisando:
a) il soggetto responsabile dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento e il proprietario
del sito;
b) l'ubicazione e le dimensioni stimate dell'area contaminata o a rischio di inquinamento;
c) i fattori che hanno determinato l'inquinamento o il pericolo di inquinamento;
d) le tipologie e le quantità dei contaminanti immessi o che rischiano di essere immessi
nell'ambiente;
e) le componenti ambientali interessate, quali, ad esempio, suolo, corpi idrici, flora, fauna;
f) la stima dell'entità della popolazione a rischio o, se ciò non è possibile, le caratteristiche
urbanistiche e territoriali dell'area circostante a quella potenzialmente interessata
dall'inquinamento.
2. Entro le quarantotto ore successive alla comunicazione, il responsabile della situazione di
inquinamento o di pericolo di inquinamento deve comunicare al Comune, alla Provincia e
alla Regione territorialmente competenti gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza
adottati e in fase di esecuzione.
PROCEDURA DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE
PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE
PROGETTO DEFINITIVO
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V.I.A.