DIRITTO SINDACALE
Lezione 1
a.a. 2013-2014
Natalia Paci
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TEMI
1. COSA E’ IL DIRITTO SINDACALE
2. LE FONTI DEL DIRITTO SINDACALE
3. L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO SINDACALE
4. LA LIBERTA’ SINDACALE
5. IL SINDACATO
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IL DIRITTO SINDACALE
Il diritto sindacale:
una partizione del diritto
del lavoro
Partizioni del diritto del
lavoro
1. Rapporto individuale
di lavoro (diritto del
lavoro in senso
stretto)
2. Diritto sindacale
3. Previdenza sociale
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IL RAPPORTO TRA DIRITTO
SINDACALE E DIRITTO DEL LAVORO
La nascita del diritto sindacale è strettamente legata alla storia del
movimento operaio
Il complesso di regole che costituisce oggi il diritto del lavoro è
frutto delle rivendicazioni condotte dai lavoratori collettivamente
organizzati e, pertanto, ha tra le sue FONTI peculiari il contratto
collettivo
Il diritto sindacale consiste nell’insieme delle norme, statuali o
contrattuali, che disciplinano l’organizzazione collettiva ed
autonoma (sindacati) dei gruppi professionali (lavoratori e
datori di lavoro) e gli strumenti della loro azione (attività
sindacale, contrattazione e contratto collettivo, partecipazione,
conflitto collettivo), trovando sul piano delle FONTI un nesso
diretto con il rapporto individuale di lavoro subordinato
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LE FONTI DEL DIRITTO
SINDACALE
• Le fonti internazionali: le convenzioni e le
raccomandazioni dell’OIL. Assenza di standard
internazionali di diritti, conseguente dumping
sociale e necessità di misure alternative (es:
clausole sociali).
• Le fonti comunitarie: il Trattato di Lisbona e la
Carta dei diritti fondamentali (artt. 27 e 28); i
regolamenti; le direttive; la Corte di Giustizia; il
contratto collettivo europeo e il dialogo sociale.
• La fonte legislativa: l’inattuazione del disegno
del Costituente; lo Statuto dei lavoratori
• Il contratto collettivo
• La giurisprudenza
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LO SVILUPPO DEL DIRITTO
SINDACALE IN ITALIA
Sviluppo tardivo. Rivoluzione industriale in Italia: dalla seconda
metà del 1800. Nel nord Italia primi grossi nuclei industriali ed
agglomerati urbani, con persone che vivono in stato di miseria e
lavorano in condizioni penose. La c.d. Questione sociale.
Il neonato Stato italiano (1861) si limitò ad estendere lo Statuto
albertino (codice penale sardo) che prevedeva come reato ogni
forma di coalizione degli operai (come dei datori). Ciò non ha
impedito l'inarrestabile crescere del c.d. Quarto Stato, dotandosi
di rappresentanza sindacale e politica.
Società di mutuo soccorso (L. n. 3818/1886), leghe di resistenza,
Camere del Lavoro (1891): prime forme di organizzazione
collettiva degli operai (questi si dotano anche di propri partiti:
partito operaio italiano -1885- partito dei lavoratori italiani -1892poi partito socialista italiano-1895-). In questa fase si radica il
sindacato (1901 nasce la FIOM, nel 1906 la Cgil) e si afferma il
contratto collettivo.
Legislazione sociale è la preistoria del diritto del lavoro. L. n.
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3657/1886: legge sul lavoro dei fanciulli. Codice Zanardelli
(1889) mette fine alla repressione penale (non civile).
I “CONCORDATI DI TARIFFA”
Contratti stipulati “tra gruppi di operai e
industriali su determinate norme” perché
entrassero a far parte dei singoli contratti
di lavoro e funzionassero “come fonte del
loro regolamento” (E. Redenti, 1906).
Furono chiamati “di tariffa” perché in origine
si limitavano a regolare collettivamente il
prezzo – la tariffa appunto – del lavoro.
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IL PERIODO CORPORATIVO
Si registra il passaggio da un sistema
caratterizzato dall’astensione legislativa
ad un sistema minutamente regolato dalla
legge in funzione repressiva del conflitto
sindacale
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IL CONTRATTO COLLETTIVO
CORPORATIVO
La funzione:
Nel contratto collettivo
(nazionale) corporativo
trova espressione la
solidarietà tra i vari fattori
della produzione (capitale
e lavoro) mediante la
conciliazione di opposti
interessi dei datori e dei
lavoratori e la loro
subordinazione agli
interessi superiori della
produzione nazionale
Natura:
Contratto di diritto pubblico,
fonte del diritto come la
legge, tipico e nominato,
disciplinato dalle norme
del libro V del codice civile
Efficacia:
Erga omnes come la legge
(art. 2070 c.c.)
Inderogabile con efficacia
reale (art. 2077 c.c.)
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DIRITTO DI SCIOPERO
ART. 40 COST.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito
delle leggi che lo regolano
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LA LIBERTA' SINDACALE
ART. 39 COST.
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di
legge.
E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per
tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce.
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LA LIBERTA’ SINDACALE
Convenzioni OIL n. 87 e 98
LE FONTI
Artt. 12 e 28 Carta dei diritti
fondamentali
Art. 39, comma 1, Cost.
Legge n. 300/1970 (Statuto dei
lavoratori)
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CONTENUTO DELLA LIBERTA’ SINDACALE:
ART. 39, 1° COMMA, COST.
I profili individuali:
Libertà sindacale
positiva
Libertà sindacale
negativa
I profili collettivi
Libertà di
organizzazione (v.
anche oltre)
Libertà di azione
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IL CARATTERE SINDACALE
DELL’ORGANIZZAZIONE PROTETTA
Il criterio teleologico
Il criterio degli “strumenti” impiegati
Il profilo soggettivo
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LA TITOLARITA’ DELLA
LIBERTA’ SINDACALE
La libertà sindacale degli imprenditori
La libertà sindacale dei lavoratori parasubordinati e
autonomi
La libertà sindacale dei pubblici dipendenti
I militari e la polizia di Stato
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LA MULTIDIREZIONALITA’
DELLA LIBERTA’ SINDACALE
La libertà sindacale nei La libertà sindacale nei
confronti dei pubblici
confronti del datore di
poteri
lavoro
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LIBERTA’ SINDACALE
(Titolo II St. lav.)
Artt. 14-18
Della libertà sindacale
Art. 14
Diritto di associazione e di attività
sindacale
• Trasposizione dell’art. 39, primo comma, Cost. nei luoghi di
lavoro.
• Previsione di un plafond garantistico per qualsiasi
momento organizzativo collettivo.
• Il limite della salvaguardia del normale svolgimento
dell’attività aziendale (v. anche art. 26, primo comma, St.
lav.).
• Contenuti individuali e collettivi del diritto: impossibilità del
datore di ingerirsi nella vita interna dei sindacati (v. P.
Macerata, 10.02.1995, in FI, 1996, I, 724).
• Libertà sindacale nei luoghi di lavoro e pluralismo
sindacale con l’unico limite dell’art. 18 Cost. (liceità; non
segretezza).
Art. 15
Atti discriminatori
Il nucleo originario della norma e la successiva evoluzione: L.
n. 903/1977 e D.Lgs. n. 216/2003
I motivi discriminatori vietati: tassativi o esemplificativi? Per
molto tempo ha prevalso la prima opinione:
• ma in senso diverso Cass. 1.02.1988, n. 868, in RGL,
1988, II, 354; P. Nola, 5 agosto 1994, in OGL, 1995, 716.
Divieto di discriminazione non equivale a parità di trattamento
Atti e patti vietati:
• fattispecie aperta e solo teleologicamente determinata
• Deve tuttavia trattarsi di atti dotati di rilevanza giuridica
(non ad es. una minaccia)
Art. 16
Trattamenti economici collettivi
discriminatori
Trattamenti economici collettivi: vietati ad es. i premi
antisciopero
Artt. 15 e 16:
Atti omissivi: rifiuto di assumere, di promuovere, di concedere
trattamenti economici
La scarsa utilizzazione degli artt. 15 e 16:
Preferito l’art. 28. Motivi?
Maggiore ampiezza (comportamenti e non solo atti)
Azione collettiva (sindacato e non singolo lavoratore)
Sanzione più efficace (cessazione del comportamento e non
nullità dell’atto)
Art. 17
Sindacati di comodo
Il fenomeno vietato
• La condotta datoriale: atti di favoritismo,
corruzione, collusione, finanziamento
• La sanzione
• Ricorso ex art. 28 St. lav., ma non allo
scopo di ottenere una radicale
eliminazione dell’organizzazione sindacale
illegittimamente sovvenzionata.
Art. 18
Reintegrazione nel posto di lavoro
E’ la norma di tutela contro il licenziamento
illegittimo:
Rinvio
(v. seconda parte del programma: il rapporto
di lavoro subordinato)
LA MANCATA ATTUAZIONE DELL’ART.
39,SECONDA PARTE, COST.
Le ragioni storiche
La contrarietà della CISL e della UIL che sarebbero risultate minoritarie nella
rappresentanza unitaria.
L’estrema complessità e rigidità del meccanismo
La diffidenza per un controllo statale del sindacato in sede di
registrazione(soprattutto dopo il d.d.l. Rubinacci, che ingabbiava il sindacato,
la contrattazione collettiva e lo sciopero in un rigido sistema di
regolamentazione e controllo statuale)
La contrarietà della stessa Confindustria preoccupata di veder scardinato il
sistema accentrato di relazioni sindacali che era andato sviluppandosi fino a
quel momento sulla base dei reali rapporti di forza
I governi dei primi anni ‘50 capirono che l’assenza di una legge sindacale non
avrebbe impedito il controllo sul movimento sindacale. In quegli anni alla
repressione dei conflitti e dell’attività sindacali corrispose, sul piano
giudiziario, l’orientamento restrittivo dei giudici in tema di sciopero (divieto di
sciopero politico e delle forme anomale di lotta sindacale)
La stessa dottrina giuslavoristica cominciò a mettere definitivamente da parte le
vecchie categorie corporative, valorizzando l’inquadramento privatistico ed il
sistema sindacale di fatto che andava ormai consolidandosi in quegli anni
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IL C.D. SISTEMA SINDACALE DI FATTO
• Data l’assenza di una legge ad hoc in materia di sindacato e
contrattazione collettiva, attuativa dell’art. 39, seconda parte, Cost., se si
eccettua il settore pubblico (v. D.Lgs. n. 165/2001), il nostro sistema
sindacale si regge su:
l’art. 39, c. 1, Cost. e, quindi, sul principio del pluralismo sindacale (fermo
restando, naturalmente in tema di conflitto, l’art. 40 Cost. e la L. n.
146/1990 per lo specifico ambito dei servizi pubblici essenziali);
le norme del codice civile (libro IV, tit. II e alcune norme del libro V, tit. I,
capo III sul contratto collettivo corporativo, debitamente rilette e adattate
dalla giurisprudenza);
l’art. 19 St. lav. (sulla rappresentanza e la rappresentatività nei luoghi di
lavoro ai fini del godimento dei diritti sindacali);
vari accordi sindacali (Protocolli triangolari, Accordi interconfederali stipulati
dalle maggiori confederazioni e associazioni sindacali unitariamente,
salvo alcune eccezioni): Protocollo del 23 luglio 1993; Accordo
interconfederale del 20 dicembre 1993; Accordo quadro del 22 gennaio
2009 (senza la firma della CGIL); Accordo interconfederale del 15 aprile
2009 (senza la firma della CGIL); Accordo interconfederale del 28
giugno 2011; Accordo 21 settembre 2011.
LA “PRIVATIZZAZIONE” DEL DIRITTO SINDACALE
LE CONSEGUENZE:
IL DIRITTO SINDACALE ITALIANO TROVA
FONDAMENTO NELL’ART. 39, 1° COMMA,
Cost. e NELLE NORME DEL CODICE CIVILE
IL SINDACATO E’ UN’ASSOCIAZIONE NON
RICOSCIUTA
IL CONTRATTO COLLETTIVO E’ UN
CONTRATTO C.D. DI DIRITTO COMUNE
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LIBERTA’SINDACALE
COME LIBERTA’ DI ORGANIZZAZIONE
DEI SINDACATI
IL SINDACATO: MODELLI
ORGANIZZATIVI
I Modelli organizzativi del sindacato:
come è andato strutturandosi il sindacato
italiano all’ombra del nostro regime
costituzionale di libertà sindacale?
Quali forme organizzative ha assunto?
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L’organizzazione sindacale dei
lavoratori e degli imprenditori
Linee generali
• Dal sindacalismo di mestiere al
sindacalismo industriale
• Sindacalismo confederale e sindacalismo
autonomo
• Crescita del terziario e modelli
organizzativi diversi da quelli del
sindacalismo tipicamente industriale
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L’organizzazione del sindacato dei
lavoratori
• La doppia linea organizzativa: verticale e orizzontale
• Il pluralismo sindacale: sindacalismo confederale (CGIL –
CISL – UIL)
• sindacalismo autonomo “tradizionale”: spesso sindacati di
mestiere, recentemente riunitisi in confederazioni.
• Nuovi soggetti sindacali: presenti specialmente nel settore
dei servizi, di tipo movimentista (COBAS, CUB) o
professionale (COMU), oggi riuniti in confederazioni.
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L’organizzazione del sindacato
dei datori di lavoro
• L’organizzazione degli imprenditori: la distinzione tra i
grandi settori economici (industria, commercio,
agricoltura); in quest’ambito, rileva poi la dimensione delle
imprese e la natura pubblica o privata del datore di lavoro.
• La struttura organizzativa si articola anche qui secondo
una doppia linea, orizzontale e verticale, con prevalenza
della prima.
• Le funzioni non sono esclusivamente sindacali, ma anche
economiche (erogazione di servizi, ecc.)
• La più consistente associazione sindacale datoriale è la
Confindustria
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Organizzazioni sindacali a livello
sovranazionale
• Particolarmente importanti quelle a livello
europeo:
• Confederazione Europea dei Sindacati
(CES) per i lavoratori
• Unione delle Industrie della Comunità
Europea (UNICE)
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IL SINDACATO: REGIME GIURIDICO
La scelta privatistica ed il sindacato come
associazione non riconosciuta
La disciplina giuridica dell’associazione non
riconosciuta
artt. 36, 37 e 38 cod. civ.
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