ASPETTI SANITARI E VIGILANZA
NELL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
CANTIERI
Dirigente Medico U.O. SPRESAL ASL RM H1
Dott. Stefano Battistini
CASI DI INFORTUNIO SUL LAVORO NEL
SETTORE COSTRUZIONI NELL’ANNO 2004 DIVISI
PER TIPO DI LAVORAZIONE
Preparazione
cantiere
60000
50000
Edilizia e
Genio civile
40000
Installazione
dei servizi
30000
20000
10000
0
TOTALE: 104918
Lavori
completament
o edifici
Noleggio
macchine
CASI DI MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE
RICONOSCIUTI DALL’INAIL NEL SETTORE
COSTRUZIONI NEL PERIODO 2001-2004
Osteoarti
colari
60,00%
Neoplasie
da
asbesto
Ipoacusie
e sordità
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
Malattie
cutanee
10,00%
0,00%
TOTALE: 1741
Altre
CASI DI M. PROFESSIONALI NON TABELLATE
RICONOSCIUTE DALL’INAIL NEL SETTORE
COSTRUZIONI NEL PERIODO 2001-2004
Artrosi e m.
correlate
70,00%
60,00%
S. del tunnel
carpale
50,00%
Malattie dei
tendini
40,00%
30,00%
Ipoacusia
20,00%
10,00%
0,00%
In aumento
Altre
TOTALE: 2195
Altre
neuropatie
SORVEGLIANZA SANITARIA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
E’ obbligatoria quando il lavoratore è esposto a
particolari rischi, o addetto a determinate mansioni,
per cui la legge prevede espressamente tale obbligo.
Situazioni più comuni:
Fattori di rischio e lavorazioni indicate nella tabella
annessa al DPR 303/56 (voci non abolite)
Attività che espongono a polveri silicee(DPR 1124/65)
Attività che espongono ad amianto (D.Lgs. 277/91);
Attività che espongono a rumore (D.Lgs. 195/06);
Attività che espongono a rischi biologici, sostanze
chimiche, sostanze cancerogene, movimentazione
manuale di carichi o lavori al videoterminale (D. Lgs.
626/94 e s.m.i.);
Attività che espongono a radiazioni ionizzanti (D.Lgs.
230/95 e s.m.i.);
Attività che espongono a vibrazioni (D.Lgs.187/05).
IL DATORE DI LAVORO
• Anche in caso di rischi per i quali non ricorre
uno stretto obbligo di sorveglianza sanitaria, ove
esistano condizioni di rischio residuo evidenti,
attestate nel documento di valutazione dei
rischi, e confortate dal giudizio del medico
competente nello stesso documento, può
attivare la sorveglianza sanitaria quale misura
generale di prevenzione prevista dall’art.3 del
D.Lgs. 626/94
SORVEGLIANZA SANITARIA
IN EDILIZIA
-Prevista, e mirata ai rischi specifici, per i lavoratori
esposti a qualcuno dei numerosi rischi, presenti in
edilizia (rumore, fumi, polveri, vibrazioni,
movimentazione manuale dei carichi, ecc.), per i
quali è obbligatoria.
-Finalità:
a) individuare eventuali patologie proprie
dell’operatore che possano aggravarsi con
l’esposizione ai rischi lavorativi;
b) individuare eventuali manifestazioni precoci di
patologie dovute all’esposizione ai fattori di rischio.
SORVEGLIANZA SANITARIA
IN EDILIZIA
- E’ effettuata dal MEDICO COMPETENTE (art. 16 e
17 D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), a cura e spese del Datore di
Lavoro;
- Si articola in:
a) Visita medica preventiva;
b) Visite mediche periodiche.
Le suddette visite sono integrate da esami ed
accertamenti (previsti per legge o stabiliti dal Medico
Competente) e sono sempre concluse da un Giudizio
di Idoneità alla mansione specifica.
IL MEDICO COMPETENTE
E’ un medico specialista in Medicina del Lavoro (o con
titolo equipollente), nominato dal datore di lavoro, a sue
spese, che:
- deve conoscere l’ambiente di lavoro;
- deve effettuare le visite mediche preventive e periodiche
dei lavoratori a rischio;
- deve tenere ed aggiornare la documentazione sanitaria,
con salvaguardia del segreto professionale;
- deve partecipare, per gli aspetti di competenza, alla
valutazione dei rischi, all’individuazione delle
misure di prevenzione, all’informazione e alla
formazione dei lavoratori, all’organizzazione del
pronto soccorso.
IL MEDICO COMPETENTE
deve informare il lavoratore sugli
accertamenti a
cui viene sottoposto,
sui risultati degli stessi e sul giudizio di
idoneità. A richiesta del lavoratore, deve
fornire copia degli accertamenti
effettuati;
- deve informare il datore di lavoro DEL
GIUDIZIO DI IDONEITA’.
-
GIUDIZIO DI IDONEITA’
Conclude sempre una visita medica lavorativa,
preventiva o periodica.
Il lavoratore può essere giudicato:
- IDONEO
- IDONEO CON PRESCRIZIONI
- TEMPORANEAMENTE NON IDONEO
- NON IDONEO
In caso di giudizio di inidoneità parziale o
temporanea o totale si può presentare ricorso, entro
30 gg., allo SPRESAL territorialmente competente sul
luogo di lavoro (art. 17 D.Lgs. 626/94), che deciderà
in merito alla conferma, alla revoca o alla modifica
del giudizio del Medico Competente.
Il Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro della ASL può inoltre con proprio
provvedimento (disposizione) imporre la
sorveglianza sanitaria per altre lavorazioni che
siano soggette all’assicurazione contro le
malattie professionali, quando tali lavorazioni
siano ritenute pericolose per la salute ovvero vi
sia presenza di agenti chimici pericolosi oppure
sia utile in relazione alle situazioni di lavoro, ai
CC.NN.LL vigenti nell’unità produttiva e sentiti
i Rappresentanti dei Lavoratori e dell’Azienda.
RISCHI PER LA SALUTE IN EDILIZIA
DI TIPO FISICO:
- Rumore
- Vibrazioni
DI TIPO CHIMICO:
- Polveri
- Fumi
- Sostanze cancerogene
- Sostanze nocive per contatto
DI TIPO BIOLOGICO:
- Batteri e Virus
- Insetti
LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:
- Movimentazione manuale dei carichi
- Posture
- Ritmi; Stress.
RISCHIO RUMORE
Il Rumore è un suono percepito come sensazione sgradevole.
Effetti: dipendono principalmente dall’intensità del rumore
e dalla durata dell’esposizione.
A livello uditivo l’esposizione a rumore elevato per tempi
prolungati può determinare l’insorgenza di ipoacusia
neurosensoriale bilaterale.
Gli effetti extrauditivi, quali quelli sull’apparato digerente,
sul cuore e sul sistema nervoso centrale, sono meno
conosciuti e la reale capacità del rumore di causare malattie
a carico di tali organi è controversa.
In edilizia le principali fonti di rumore sono: macchine per il
movimento terra; betoniere; seghe circolari; compressori;
gruppi elettrogeni; martelli e scalpelli demolitori; mole
flessibili ecc.
RISCHIO RUMORE
D.Lgs. 195 del 10/04/2006, pubblicato nella
G.U. N. 124 del 30/05/2006:
- pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo
della p. acustica istantanea ponderata in frequenza “C”;
- livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX, 8h):
valore medio dei livelli di esposizione al rumore di una
giornata lavorativa nominale di 8 ore, definito dalla norma
ISO 1999:1990 punto 3.6
- livello di esposizione settimanale al rumore (LEX, 8h):
valore medio dei livelli di espos. giornaliera al rumore per
una settimana nominale di 5 giornate lavorative di 8h,
definito dalla norma ISO 1999:1990 punto 3.6, nota 2
RISCHIO RUMORE
D. Lgs. 195/06
Valori limite di esposizione: LEX, 8h= 87 dBA e
ppeak=140 dBC
Valori superiori di azione: LEX, 8h= 85 dBA e
ppeak=137 dBC
Valori inferiori di azione: LEX, 8h= 80 dBA e
ppeak=135dBC
RISCHIO RUMORE
La riduzione dell’esposizione al rumore può essere
attuata mediante differenti strategie di intervento;
devono essere privilegiati gli interventi alla fonte.
I provvedimenti attuabili sono:
- scelta di macchine e attrezzature meno rumorose;
- insonorizzazione delle seghe circolari, dei gruppi
elettrogeni, dei compressori, ecc.
- riduzione dei tempi di esposizione al rumore;
- inform. e form. sull’uso corretto delle attrezzature di
lavoro
- ecc.
RISCHIO VIBRAZIONI
Le vibrazioni in edilizia sono causate sia da strumenti
vibranti manuali che da macchine operatrici. Le prime, a
frequenza elevata, interessano il segmento mano-bracciospalla; le seconde, a frequenza bassa, interessano il corpo
intero.
La “ Malattia da strumenti vibranti ” è causata dal
microtrauma ripetuto del segmento mano-braccio. Ci sono
concause o fattori scatenanti quali: il freddo, postura e
contratture muscolari, peso e forma dello strumento. Le
manifestazioni principali sono rappresentate da: fenomeno
di Raynaud secondario, artropatie, malattia di
Dupuytren.
I danni causati dalle vibrazioni trasmesse a tutto il corpo,
per la guida di macchine operatrici, sono rappresentati
essenzialmente dall’ artrosi precoce della colonna
vertebrale dorso-lombare. Le possibili misure di
prevenzione vanno dalla scelta di strumenti meno pesanti e
con minor frequenza di colpi, all’adozione di sedili
ergonomici, alla riduzione del tempo di esposizione
avvicendando le lavorazioni fra i vari lavoratori esposti.
Rischio : VIBRAZIONI
Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D. Lgs.
187/2005
VISITE MEDICHE
All’assunzione
Alla destinazione
alla mansione
A richiesta del
lavoratore
PERIODICITA’: Di norma annuale, quando l’esposizione
supera il valore d’azione giornaliero: A(8)>2,5m/s2
mano-braccio; A(8)>0,5m/s2 corpo intero
ACCERTAMENTI INTEGRATIVI
EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO
V. Al sistema mano-braccio (Uso di strumenti
vibranti):
Cold-Test con fotopletismografia digitale
Rx arti superiori
V. Al corpo intero (Conduzione di mezzi meccanici quali
gru, escavatrici, ecc.):
Es. clinico-funzionale del rachide
Rx rachide, TAC, RMN
RISCHIO POLVERI E FUMI
Nei cantieri edili si trovano prevalentemente polveri
miste di varia composizione che comprendono polveri di
silicati contenute nella sabbia o pietrisco usati per il
calcestruzzo e polvere di gesso o di calce. Si tratta di
polveri a basso o nullo contenuto di silice libera
cristallina. Si producono per azioni meccaniche quali
lavori di demolizione, manipolazione di materiali
polverulenti o friabili.
Lavori di saldatura con produzione di fumi si effettuano
in genere nei lavori di carpenteria in ferro e di idraulica.
Polveri e fumi determinano patologie acute e croniche di
tipo irritativo a carico delle vie respiratorie e dei polmoni.
Patologie più specifiche possono determinarsi in
relazione alla presenza nei fumi e nelle polveri di
particolari agenti chimici. La presenza di silice cristallina
può essere causa di quadri di fibrosi polmonare (forme
iniziali di silicosi).
Le misure di prevenzione consistono nell’utilizzo di
sistemi di aspirazione (saldatura), di utensili a bassa
velocità, nella bagnatura dei materiali, e nell’adozione di
dispositivi di protezione individuale.
Rischio : POLVERI SENZA SILICE
Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: non
previste
VISITE MEDICHE CONSIGLIATE
All’assunzione
Alla
A richiesta del
destinazione lavoratore
alla
mansione
PERIODICITA’: annuale
ACCERTAMENTI INTEGRATIVI CONSIGLIATI
PRIMA
VISITA
Spirometria
VISITE SUCCESSIVE
ACCERTAMENTI
PERIODICITA’
Spirometria
Biennale
EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO
Rx Torace
Rischio : POLVERI CONTENENTI SILICE
Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.P.R.
1124/65
VISITE MEDICHE
All’assunzione
Alla destinazione
alla mansione
A richiesta del
lavoratore
PERIODICITA’: annuale
ACCERTAMENTI INTEGRATIVI
PRIMA
VISITA
Spirometria
Rx Torace
VISITE SUCCESSIVE
ACCERTAMENTI
PERIODICITA’
Spirometria
Rx Torace
Annuale
Annuale *
EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO
TAC - RMN
NOTE: * La Periodicità annuale è prevista dalla
normativa del 1965. Nelle attuali realtà lavorative
sarebbe sufficiente un controllo quinquennale.
Rischio : SALDATURA (Fumi di saldatura +
Radiazioni ultraviolette e infrarosse)
Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.P.R.
303/56 (voci 19 F, 25 D e 46 B)
VISITE MEDICHE
All’assunzione
Alla destinazione
alla mansione
A richiesta del
lavoratore
PERIODICITA’: trimestrale
ACCERTAMENTI INTEGRATIVI CONSIGLIATI
PRIMA VISITA
Spirometria
Visita oculistica
VISITE SUCCESSIVE
ACCERTAMENTI
PERIODICITA’
Spirometria
Visita oculistica
Biennale
Triennale
EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO
Rx Torace
RISCHIO AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI
Il lavoro in edilizia comporta l’utilizzo di svariate
sostanze chimiche. Tra queste, oltre all’amianto, i
possibili agenti cancerogeni sono rappresentati dal
catrame, dal bitume e da alcuni tipi di oli minerali
utilizzati come disarmanti.
Il bitume e catrame sono presenti nei materiali usati
per la pavimentazione delle strade, e per
l’impermeabilizzazione di coperture e fondamenta.
L’azione cancerogena è dovuta all’inalazione di fumi con
idrocarburi policiclici aromatici, che si liberano
durante l’utilizzo a caldo. La cancerogenicità del bitume
da solo è in realtà molto dubbia (nessuno studio
epidemiologico condotto su lavoratori esposti a solo
bitume ha dimostrato effetti cancerogeni).
Gli olii disarmanti hanno la funzione di facilitare la
separazione fra il cassero ed il calcestruzzo. Sono
miscele di olii che possono contenere residui di zinco e
manganese, idrocarburi policiclici aromatici e a volte
policlorobifenili.
Azione cancerogena sia per inalazione
(quando vengono applicati a spruzzo),
sia per contatto (quando vengono
applicati con pennelli).
Misure di prevenzione:
- sostituzione, ove possibile, con
prodotti non nocivi;
- divieto di applicazione a spruzzo;
- uso di dispositivi di prevenzione
individuale
(respiratori, guanti, indumenti a
perdere, ecc.).
Rischio : Agenti chimici pericolosi
Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.Lgs.
626/94 Titolo VII-bis
VISITE MEDICHE
All’assunzione
Periodicamente
Alla cessazione del
rapporto di lavoro
PERIODICITA’: di norma annuale, ma variabile in base a val. Rischi
e risultati Sorv. San. e decisa dal MC con adeguata motivazione
ACCERTAMENTI INTEGRATIVI
PRIMA VISITA
Es. Ematochimici
Altri acc. mirati al
rischio specifico
VISITE SUCCESSIVE
ACCERTAMENTI
PERIODICITA’
Come prima visita
+Monitoraggio
biologico mirato
Di norma annuale.
Alla cessazione c.
Sanitarie trasmesse
all’ ISPESL
EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO
Rx torace
Spirometria
Vis. dermatologica
NOTE: La Sorv. San. non è obbligatoria se la valutazione dimostra
solo un rischio moderato. Negli altri casi lo è per esposizione ad
agenti chimici pericolosi classificati come molto tossici, tossici,
nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo
Rischio : AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI
Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.Lgs.
626/94 Titolo VII
VISITE MEDICHE
All’assunzione
Alla destinazione alla
mansione
A richiesta del
lavoratore
PERIODICITA’: non definita dalla Legge
ACCERTAMENTI INTEGRATIVI
PRIMA VISITA
Iscrizione in registro
di esposizione
Istituzione c.
Sanitaria e di rischio
VISITE SUCCESSIVE
ACCERTAMENTI
PERIODICITA’
Mirati al rischio
specifico
Non definita
EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO
Rx torace, spirometria
Altri mirati al rischio specifico
NOTE: La Sorv. San. è obbligatoria per i lavoratori esposti in cui la
valutazione ha evidenziato un rischio per la salute. Alla cessazione
del rapporto di lavoro il DDL invia la c. sanitaria e di rischio
all’ISPESL. Alla cessazione dell’attività dell’azienda il DDL invia il
registro di esposizione e le c. Sanitarie all’ISPESL e 1 copia del
registro all’organo di vigilanza competente
Rischio : AMIANTO
Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.Lgs.
277/91, D.P.R. 1124/65 e s.m.i., DM 21.1.87
VISITE MEDICHE
All’assunzione
Alla destinazione alla
mansione
A richiesta del
lavoratore
PERIODICITA’: annuale
ACCERTAMENTI INTEGRATIVI
PRIMA VISITA
Rx torace
Spirometria con
trasfert CO
Esame citologico
escreato
VISITE SUCCESSIVE
ACCERTAMENTI
PERIODICITA’
Esame citologico
escreato
Spirometria con
trasfert CO
Annuale
EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO
Rx torace
Lavaggio bronchiale con es. citologico escreato
NOTE: A norma del DM 21.1.87 nelle visite periodiche l’es. rx torace
è sostituito da almeno tre indicatori scelti tra 1) corpuscoli
dell’asbesto nell’espettorato, 2) siderociti nell’espettorato, 3) rantolini
crepitanti basilari molto fini 4) insufficienza ventilatoria restrittiva, 5)
compromissione della diffusione alveolo-capillare dei gas
SOSTANZE NOCIVE PER CONTATTO
La seconda causa più frequente di malattia
professionale nei lavoratori edili sono le dermatiti da
contatto. Il meccanismo può essere di tipo irritativo
oppure allergico (in questo caso oltre al potere
sensibilizzante della sostanza risulta determinante
anche la predisposizione individuale del lavoratore).
La Dermatite irritativa è in genere causata da agenti
chimici e il danno sulla cute avviene con meccanismo
diretto e nella sede di contatto. Le sostanze acide ed
alcaline sono quelle più spesso implicate in questa
malattia professionale.
La Dermatite allergica da contatto (DAC) può essere
causata da metalli, quali cromo, cobalto, nichel (molto
comuni in edilizia, in quanto questi metalli sono
presenti sotto forma di sali nel cemento), oppure da
materie plastiche (es.: resine epossidiche).
Altre sostanze quali gli oli minerali esercitano l’azione
dannosa con altri meccanismi (hanno potere
cheratogeno) e possono indurre la formazione di acne e
comedoni.
La prevenzione per queste patologie
cutanee si basa principalmente sull’uso
costante di guanti adatti o di creme
barriera per evitare il contatto con gli
agenti in causa. E’ importante evitare di
tenere a lungo a contatto con la pelle
stracci o indumenti sporchi e lavarsi
accuratamente le mani utilizzando
acqua e sapone oppure le apposite
paste lavamani (mai solventi).
RISCHI BIOLOGICI
- Il rischio biologico nei cantieri edili è rappresentato
soprattutto dalla presenza nel terriccio o sul materiale
sporco della Spora Tetanica che, penetrando
nell’organismo, può provocare il tetano, una grave
malattia anche mortale. La semplice vaccinazione con
i dovuti richiami (ogni 10 anni) è sufficiente per evitare
il rischio. In base alla legge 292/63 per i lavoratori
edili tale vaccinazione è obbligatoria.
- Le condizioni climatiche del lavoro all’aperto possono
concorrere all’insorgenza di malattie infettive sia nei
mesi invernali, per il freddo e l’umidità, sia nei mesi
estivi per l’esposizione a calore eccessivo. La
prevenzione si attua soprattutto facendo uso di un
vestiario idoneo e con una buona organizzazione del
lavoro alternando, quando le condizioni climatiche
sono sfavorevoli (troppo freddo o troppo caldo), i lavori
faticosi con periodi di riposo.
Movimentazione manuale dei
carichi
Definizione
Azioni od operazioni comprendenti, non solo
quelle più tipiche di sollevamento, ma anche quelle,
rilevanti, di spinta, traino e trasporto di carichi che
“in conseguenza di condizioni ergonomiche sfavorevoli
comportano, tra l’altro, rischi di lesioni dorso-lombari”.
“tra l’altro” : nella movimentazione manuale di carichi vi
sono altri tipi di rischio quali quelli di infortunio o per altri
segmenti dell’apparato locomotore diversi dal rachide dorsolombare (es. cumulative trauma disorders del tratto cervicale
e degli arti superiori) o ancora per altri apparati (es.
cardiovascolare).
Alcune cifre
Negli Stati Uniti il low-back pain determina una
media di 28,6 giorni di assenza per malattia ogni 100
lavoratori; le patologie del rachide sono la principale
causa di limitazione lavorativa nelle persone con
meno di 45 anni e gli indennizzi per patologie
professionali della colonna assorbono il 33% dei costi
totali di indennizzo.
In Italia, le sindromi artrosiche sono, secondo ripetute
indagini ISTAT sullo stato di salute della popolazione,
le affezioni croniche di gran lunga più diffuse.
Attività a rischio
Specifici rischi lavorativi in diversi contesti in cui vi è un
largo ricorso alla forza manuale: addetti all'edilizia,
operatori mortuari, addetti all'industria ceramica,
cavatori, operatori ospedalieri, addetti ad operazioni di
facchinaggio.
Anatomia del rachide
Funzionalità dei dischi
intervertebrali
Aumento pressione
Diminuzione pressione
Fuoriuscita sostanze
nutritive
Ingresso sostanze
nutritive
Disturbi alla colonna
Incremento del rischio di contrarre affezioni acute e
croniche dell'apparato locomotore ed in particolare del
rachide lombare
Fattori di rischio
Carico
Pesante
Ingombrante
Difficile da afferrare
Contenuto: Pericoloso o in equilibrio instabile
Obbliga movimentazione a distanza, torsione o inclinazione dorso
Ambiente
Spazio ristretto
Pavimento: scivoloso, irregolare, instabile
Soffitto basso
Illuminazione
Attività
Frequente e ripetuta
Distanze troppo grandi
Ritmo non modulabile
Lavoratore
Inidoneità fisica
Mancata informazione e formazione
626/94: Strategia d’azione
1. Individuazione dei compiti che comportano una
movimentazione manuale potenzialmente a rischio
2. Meccanizzazione dei processi in cui vi sia movimentazione
di carichi per eliminare il rischio
3. Ausiliazione degli stessi processi, laddove ciò non sia
possibile, e/o l’adozione di adeguate misure organizzative per
il massimo contenimento del rischio
4. Uso condizionato della forza manuale. In quest’ultimo
caso si tratta prima di valutare l’esistenza e l’entità del
rischio e di adottare le eventuali misure per il suo
contenimento
5. Sorveglianza sanitaria (accertamenti sanitari preventivi e
periodici) dei lavoratori addetti ad attività di movimentazione
manuale
6. Informazione e la formazione degli stessi lavoratori
Rischio : MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI
Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: Titolo V D.Lgs. 626/94
VISITE MEDICHE
All’assunzione
Alla destinazione
alla mansione
A richiesta del
lavoratore
PERIODICITA’: 1-3 anni (da definire in base all’entità del
rischio e alle condizioni fisiche di ciascun soggetto)
ACCERTAMENTI INTEGRATIVI
PRIMA VISITA
Esame clinicofunzionale del
rachide
VISITE SUCCESSIVE
ACCERTAMENTI
PERIODICITA’
Esame clinicofunzionale del
rachide
da definire in base
all’entità del
rischio e alle
condizioni fisiche
di ciascun soggetto
EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO
Rx rachide
Visita ortopedica
TAC o RMN (in caso di sospetta ernia discale)
Possibili soluzioni
GRAZIE
PER
L’ATTENZIONE
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI