Il consolidato nazionale e
il consolidato mondiale
prof.avv. Giuseppe Zizzo
1
Oggetto della lezione


Il consolidato nazionale: presupposti;
condizioni di efficacia; effetti; scioglimento;
dichiarazione ed accertamento;
responsabilità; riallineamento valori
Il consolidato mondiale: presupposti;
condizioni di efficacia; effetti; scioglimento
2
Presupposti

1.

1.
2.
Possono optare per il consolidato nazionale, come
controllanti o come controllate:
le società di capitali soggette ad ires residenti
Possono optare per il consolidato nazionale, ma solo
come controllanti, anche:
le cooperative e gli enti diversi dalle società commerciali
soggetti ad ires residenti
le società non residenti, a condizione che siano residenti
in un paese con convenzione contro le doppie
imposizioni e che la partecipazione di controllo faccia
parte del patrimonio di una stabile organizzazione che
esercita sul territorio italiano un’attività d’impresa ai
sensi dell’art.55
3
Presupposti
•
1.
2.
3.
4.
•
1.
Non possono optare per il consolidato nazionale, né
come consolidanti né come consolidate:
le società che fruiscono di riduzioni dell’aliquota
d’imposta
le società in fallimento, in liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria
le società il cui reddito è tassato per trasparenza ai sensi
dell’art.115
le società che hanno optato per la tonnage tax
Non possono optare per il consolidato in qualità di
consolidate:
le società che hanno optato per il consolidato mondiale
ai sensi dell’art.130
4
Presupposti

1.
2.
Tra le società che optano deve sussistere, sin
dall’inizio dell’esercizio, il rapporto di controllo
di cui all’art.2359, c.1, n.1, c.c., con i seguenti
requisiti:
partecipazione al capitale in misura superiore al
50%, tenendo conto della demoltiplicazione
prodotta dalla catena societaria e senza
considerare le azioni prive del diritto di voto
partecipazione agli utili in misura superiore al
50%, tenendo conto della demoltiplicazione
prodotta dalla catena societaria e senza
considerare la quota di utile di competenza delle
azioni prive del diritto di voto
5
Presupposti

1.
2.
3.
4.
Capitale Beta: 100 azioni (60 ord., 40 s.d.v.)
Alfa 31 ord.: si controllo di diritto c.c., si
controllo art.120 (31/60)x100
Alfa 31 ord., di cui 20 costituite in usufrutto con
trasferimento diritto di voto: no controllo di
diritto c.c. (11/60)x100
Alfa 31 ord., di cui 20 costituite in usufrutto
conservando diritto di voto: si controllo di diritto
c.c., si controllo ex 120 lett.a) (31/60)x100, no
controllo ex 120 lett.b) (11/60)x100
Alfa 11 ord. più 20 in usufrutto con diritto di
voto: si controllo di diritto c.c., no controllo ex
art.120, lett.a) (11/60)x100
6
Presupposti
Alfa
80%
Beta
70%
Gamma
7
Presupposti
Alfa
70%
Beta
70%
Gamma
8
Presupposti
Alfa
100%
40%
Beta
Delta
40%
49%
Gamma
9
Condizioni di efficacia

1.
2.
3.
4.
E’ necessario:
stessa data di chiusura dell’esercizio
elezione di domicilio presso la controllante ai
fini delle notifiche degli atti e provvedimenti
dell’A.F.
esercizio congiunto dell’opzione da parte di
ciascuna controllata e della controllante
comunicazione dell’esercizio dell’opzione
all’Agenzia delle Entrate entro il sedicesimo
giorno del sesto mese del primo esercizio di
applicazione del consolidato
10
Effetti


1.
2.

L’opzione ha durata triennale ed è rinnovabile
Ciascuna società provvede a determinare il
proprio imponibile secondo le regole ordinarie:
senza considerare i versamenti erogati o ricevuti
a fronte dei benefici ricevuti o attribuiti
considerando gli effetti del riallineamento di cui
all’art.128
Le perdite fiscalmente riconosciute relative agli
esercizi anteriori all’opzione (e le eccedenze
degli interessi passivi) possono essere utilizzate
soltanto dalle società che le hanno prodotte
11
Riallineamento valori

1.

Se nell’anno precedente all’opzione e nei nove
precedenti la controllante o un’altra controllata, anche se
non esercente l’opzione, ha operato svalutazioni in
conseguenza di rettifiche di valore o accantonamenti
fiscalmente non riconosciuti:
i valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività
della controllata, se, rispettivamente, superiori o inferiori
a quelli contabili, sono ridotti o aumentati dell’importo
delle predette svalutazioni, al netto delle rivalutazioni
assoggettate ad imposizione
In forza della finanziaria per il 2008 è possibile applicare
a dette differenze un’imposta sostitutiva del 6%,
eliminando il disallineamento tra valori fiscali e
contabili.
12
Riallineamento valori
Alfa
VFR partecipazione Beta 500 (svalutazioni dedotte: per rettifiche
di valore e accantonamenti non riconosciuti 75; per distribuzioni
di utili 200)
Beta
Attività: VC 750, VFR 800
Passività: VC 500, VFR 400
P.N.: VC 250, VFR 400
Riallineamento
Attività: VC 750, VFR 775 (-25)
Passività: VC 500, VFR 450 (+50)
PN: VC 250, VFR 325 (-75)
13
Effetti

La consolidante provvede a determinare il
reddito di gruppo, corrispondente alla
somma algebrica dei redditi e delle perdite
delle società aderenti al consolidato
(indipendentemente dalla quota di
partecipazione agli utili delle medesime)
con alcune variazioni in diminuzione o in
aumento
14
Effetti: le compensazioni
49,5
Alfa
reddito di gruppo
39,6 80-50+120=150
+80
80%
-50
Beta
70%
Gamma
+120
16,5
imposta di gruppo
con consolidato
150x33%=49,5
imposta di gruppo
senza consolidato
(80x33%)+(120x33%)=
26,4+39,6=66
15
Effetti: le rettifiche di
consolidamento

1.
2.
3.
4.
Nella determinazione del reddito di gruppo la
controllante effettua le seguenti variazioni:
in diminuzione per la quota imponibile dei dividendi
infragruppo (abrogata)
in diminuzione o in aumento per effetto della
rideterminazione del pro-rata patrimoniale (abrogata)
in diminuzione per le plusvalenze realizzate nei
trasferimenti infragruppo neutrali (abrogata)
in diminuzione per effetto della rideterminazione degli
interessi passivi deducibili
16
Effetti: le rettifiche di
consolidamento (dividendi)
Alfa
reddito di gruppo
80-50+120=150
+80
80%
Beta
70%
-50 100
(-95)
div.
Gamma
+120
rettifiche di
consolidamento
150-5=145
imposta di gruppo
145x33%=47,85
17
Effetti: le rettifiche di
consolidamento (pro-rata)
Alfa
+80
reddito di gruppo
80-50+120=150
interessi
-50 indeducibili
30 (35-5)
rettifiche di
consolidamento
150-5-30=115
80%
Beta
70%
Gamma
+120
imposta di gruppo
115x33%=37,95
18
Effetti: le rettifiche di
consolidamento (pro-rata)


1.

1.
2.
P.N. Beta 500, partecipazione pex in Gamma
750, altre attività 250, interessi passivi 70,
dividendi Gamma 100
Pro rata ex art.97 (750-500)/(1000-500)=50%
interessi passivi indeducibili 30, ossia 35
(70x50%)-5 (quota imponibile dividendi
Gamma)
Ricalcolo pro rata ex art.122 0
interessi passivi indeducibili 0
rettifica di consolidamento in diminuzione 30
19
Effetti: le rettifiche di
consolidamento (pro-rata)


1.

1.
2.
P.N. Beta 500, partecipazioni pex varie 750 (in
Gamma 150), altre attività 250, interessi passivi
70, dividendi Gamma 100
Pro rata ex art.97 (750-500)/(1000-500)=50%
interessi passivi indeducibili 30, ossia 35-5
(quota imponibile dividendi Gamma)
Ricalcolo pro rata ex art.122 (600-500)/(1000500)=20%
interessi passivi indeducibili 14 (70x20%)
rettifica di consolidamento in diminuzione 30
più rettifica in aumento 14
20
Effetti: le rettifiche di
consolidamento (pro-rata)


1.

1.
2.
P.N. Beta 500, partecipazioni pex varie 750 (in
Gamma 150), altre attività 250, interessi passivi
70, dividendi Gamma 500
Pro rata ex art.97 (750-500)/(1000-500)=50%
interessi passivi indeducibili 10, ossia 35-25
(quota imponibile dividendi Gamma)
Ricalcolo pro rata ex art.122 (600-500)/(1000500)=20%
interessi passivi indeducibili 14 (70x20%)
rettifica di consolidamento in diminuzione 10
più rettifica in aumento 14
21
Effetti: le rettifiche di
consolidamento (cessioni neutrali)
Alfa
80%
Beta
70%
Gamma
cessioni
beni diversi
da merci
in neutralità
VFR=20 (100-80)
corrispettivo=150
plus.=150-20=130
VC=150
VFR=20
22
Effetti: le rettifiche di
consolidamento (cessioni neutrali)
Alfa
+80
reddito di gruppo
80-50+120=150
-50
rettifiche di
consolidamento
150-5-30-130=-15
80%
Beta
70%
Gamma
+120
cessione
neutrale
plus.=130
imposta di gruppo
0
23
Effetti: le rettifiche di
consolidamento (cessioni neutrali)

1.
2.

1.
2.

1.
2.
Anno X (ammortamento 10%):
ammort.cont.15 (150x10%),VC 135 (150-15)
ammort.trib.10 (100x10%), VFR 10 (100-90)
Anno X+1:
ammort.cont.15 (150x10%), VC 120 (150-30)
ammort.trib.10 (100x10%), VFR 0 (100-100)
Anno X+2, cessione a 140:
plus.cont.20 (140-120)
plus.trib.140 (140-0)
24
Effetti: le rettifiche di
consolidamento (interessi passivi)
Alfa
80%
Beta
70%
Gamma
+80
reddito di gruppo
80-50+120=150
interessi
indeducib. 300
-50
(ROL=1000;
interessi=600)
rettifiche di
consolidamento
150-90 =60
interessi
indeducibili 0
+120 (ROL=500;
interessi=60)
imposta di gruppo
60x27,5%=16,5
25
Effetti

1.
2.
3.
La consolidante provvede quindi a:
liquidare l’imposta dovuta o l’eccedenza
rimborsabile o riportabile a nuovo;
versare il saldo (anche acconti);
riportare a nuovo l’eventuale perdita.
26
Effetti

1.
2.
3.
4.
5.
Nella determinazione dell’imposta da versare la
consolidante considera:
le ritenute subite dalle consolidate;
le detrazioni e i crrediti d’imposta spettanti alle
consolidate;
gli acconti autonomamente versati dalle consolidate;
le eccedenze ires trasferite dalle consolidate (pregresse o
acquisite);
i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art.17
d.lgs. 241/1997 trasferiti dalle consolidate.
27
Effetti: foreign tax credit

1.
2.
Ai fini della determinazione del credito di
imposta per i redditi prodotti all’estero:
per reddito complessivo deve intendersi il
reddito complessivo globale;
la quota di imposta italiana fino a concorrenza
della quale è accreditabile l’imposta estera è
calcolata separatamente per ciascuno dei
soggetti partecipanti al consolidato, e per
ciascuno Stato.
28
Effetti: foreign tax credit
Quota di
imposta
italiana
•
•
•
=
Imposta sul
reddito
complessivo
X
Reddito estero
Reddito complessivo
Imposta sul reddito complessivo = imposta liquidata dalla
consolidante sul reddito complessivo globale
Reddito complessivo = reddito complessivo globale del
consolidato
Reddito estero = reddito prodotto da ciascuna società in
ciascuno stato estero
29
Effetti: foreign tax credit
Alfa
+80
reddito di gruppo
80-50+120=150
-50
imposta di gruppo
con consolidato
150x33%=49,5
80%
Beta
70%
Gamma
+120
30
Effetti: foreign tax credit
• Sistema della per-company e per-country limitation (dall’1/1/05)
Reddito prodotto da Beta nello Stato X
Reddito prodotto da Gamma nello Stato X
Reddito prodotto da Alfa in Italia
Reddito complessivo globale del consolidato
Imposta sul reddito complessivo del consolidato
Imposta estera pagata da Beta (33%)
Imposta estera pagata da Gamma (33%)
•
-50
120
80
150
49,5
0
39,6
Calcolo quota di imposta di Beta = 49,5 x (-50)/150 = -16,5
<0
•
Calcolo quota di imposta di Gamma = 49,5 x 120/150 = 39,6
•
Credito di imposta = 39,6
31
Effetti: foreign tax credit
• Sistema della per-country limitation (anteriore Correttivo Ires)
Reddito prodotto da Beta nello Stato X
Reddito prodotto da Gamma nello Stato X
Reddito prodotto da Alfa in Italia
Reddito complessivo globale del consolidato
Imposta sul reddito complessivo del consolidato
Imposta estera pagata da Beta (33%)
Imposta estera pagata da Gamma (33%)
-50
120
80
150
49,5
0
39,6
•
Calcolo quota d’imposta = 49,5 x (-50 + 120)/150 = 23,1
•
Credito di imposta = 23,1
32
Effetti: foreign tax credit
Alfa
+80
reddito di gruppo
80+20+120 = 220
+20
imposta di gruppo
con consolidato
220x33% = 72,6
80%
Beta
70%
Gamma
+120
33
Effetti: foreign tax credit
• Sistema della per-company e per-country limitation (dall’1/1/05)
Reddito prodotto da Beta nello Stato X
Reddito prodotto da Gamma nello Stato X
Reddito prodotto da Alfa in Italia
Reddito complessivo globale del consolidato
Imposta sul reddito complessivo del consolidato
Imposta estera pagata da Beta (20%)
Imposta estera pagata da Gamma (40%)
•
•
20
120
80
220
72,6
4
48
Calcolo quota di imposta di Beta = 72,6 x 20/220 = 6,6 > 4
Calcolo quota di imposta di Gamma = 72,6 x 120/220 = 39,6
< 48
•
Credito di imposta detraibile = 4 + 39,6 = 43,6
•
Eccedenza imposta estera Gamma = 48 - 39,6 = 8,4
34
Effetti: foreign tax credit
• Sistema della per-country limitation (anteriore Correttivo Ires)
Reddito prodotto da Beta nello Stato X
Reddito prodotto da Gamma nello Stato X
Reddito prodotto da Alfa in Italia
Reddito complessivo globale del consolidato
Imposta sul reddito complessivo del consolidato
Imposta estera pagata da Beta (20%)
Imposta estera pagata da Gamma (40%)
•
20
120
80
220
72,6
4
48
Calcolo quota di imposta = 72,6 x (20 + 120)/220 = 46,2 <
52
•
Credito di imposta detraibile = 46,2
•
Eccedenza imposta estera = 52 – 46,2 = 5,8
35
Effetti: foreign tax credit

•
•
L’eccedenza dell’imposta estera rispetto a quella
italiana:
nella vigenza del consolidato, può essere
compensata soltanto con eccedenze di imposta
italiana riconducibili al reddito prodotto dalla stessa
consolidata nel medesimo Stato estero considerato;
nell’ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo, è
attribuita alla consolidata che ha prodotto il reddito
estero.
36
Il riporto delle perdite
Alfa
+60
reddito di gruppo
60-50-100=-90
-50 (senza scad.)
con rettifiche di
consolidamento
-90-165=-255
80%
Beta
70%
Gamma
-100 (con scad.)
imposta di gruppo
0
37
Scioglimento per interruzione

1.
2.
Nel caso di perdita del controllo prima della
scadenza il reddito della controllante viene:
aumentato o diminuito degli interessi dedotti o
non dedotti per effetto della rideterminazione del
pro-rata patrimoniale;
aumentato delle plusvalenze realizzate nei
trasferimenti infragruppo neutrali e non ancora
assoggettate a tassazione (differenza esistente tra
valore contabile e valore fiscalmente
riconosciuto)
38
Scioglimento per mancato
rinnovo
•
1.
Nel caso di mancato rinnovo alla scadenza
il reddito della controllante viene
aumentato:
delle plusvalenze realizzate nei
trasferimenti infragruppo neutrali e non
ancora assoggettate a tassazione
(differenza esistente tra valore contabile e
valore fiscalmente riconosciuto)
39
questioni legate alla fusione

1.
2.
La fusione interna al gruppo non determina
l’interruzione (in senso tecnico) del regime:
se la consolidante incorpora la consolidata (o
viceversa), il regime cessa di applicarsi, senza
gli effetti dell’interruzione
se una consolidata incorpora un’altra
consolidata, il regime continua ad applicarsi con
riferimento alla consolidante e alla consolidata
incorporante (ma la scadenza è quella della
consolidata incorporata se successiva a quella
della consolidata incorporante)
40
questioni legate alla fusione

1.
2.
•
1.
2.
fusione esterna al gruppo della consolidante:
se incorporante, nessun effetto sul regime (ma
attenzione alle perdite di gruppo);
se incorporata, interruzione, a meno che non
richieda, mediante interpello ai sensi dell’art.11
della l. 212/2000, la sua continuazione (e questa
sia autorizzata)
fusione esterna al gruppo della consolidata:
se incorporante, interruzione del regime se si
verifica la perdita del controllo;
se incorporata, interruzione del regime,
indipendentemente dalla perdita del controllo
41
Scioglimento (perdite)



Di regola, le perdite fiscalmente riconosciute in
base alle dichiarazioni di gruppo restano nella
disponibilità della controllante
Tuttavia, può essere stabilita l’attribuzione alle
società che le hanno prodotte, secondo criteri
predeterminati
Restano comunque alla consolidante le perdite
da rettifiche di consolidamento
42
Scioglimento (perdite)

1.
2.

1.
2.
Perdite esistenti: 90 di cui 40 con scad. e 50
senza:
40 con scad. a Gamma
50 senza scad. a Beta
Perdite esistenti: 90 tutte con scad. o senza:
metodo proporzionale: 30 a Beta, 60 a Gamma
altro: imputazione a quella che ha maggiori
probabilità di recupero; imputazione preliminare
a Beta (50) e per il residuo a Gamma (40);
imputazione preliminare a Gamma (90) e per il
residuo a Beta (0)
43
Dichiarazione ed accertamento

1.
2.
Ciascuna consolidata:
presenta la propria dichiarazione dei redditi
all’Ufficio delle Entrate competente per
territorio, senza liquidazione dell’imposta e con
indicazione dei redditi prodotti all’estero e delle
imposte ivi pagate;
trasmette alla consolidante copia della
dichiarazione; dati relativi ai dividendi; dati
relativi alla rideterminazione del pro-rata; dati
relativi alle cessioni neutrali; ritenute;
detrazioni; crediti d’imposta; acconti
autonomamente versati
44
Dichiarazione ed accertamento



La consolidante presenta all’Ufficio delle
Entrate competente per territorio, la
dichiarazione dei propri redditi e la
dichiarazione consolidata
Il controllo delle dichiarazioni delle consolidate
e della consolidante è effettuato dagli Uffici
delle Entrate rispettivamente competenti
Il controllo della dichiarazione consolidata e la
determinazione dell’unica imposta dovuta
spettano all’Ufficio competente per la
consolidante
45
Responsabilità

1.
2.
3.
4.
La consolidante è responsabile:
per le maggiori imposte accertate (e relativi
interessi) riferite al reddito di gruppo
per le somme dovute a seguito del controllo
formale di cui all’art.36-ter dpr 600/1973 e della
liquidazione di cui all’art.36-bis
per l’adempimento degli obblighi connessi alla
determinazione del reddito di gruppo
in solido, con lo controllate, per le somme da
queste dovute a titolo di sanzione
46
Responsabilità

1.
2.
Le consolidate sono responsabili:
solidalmente con la consolidante, per le
maggiori imposte (e relativi interessi) riferibili
alla loro posizione
per le sanzioni correlate alle predette maggiori
imposte
47
Il consolidato mondiale:
presupposti

1.
2.
Possono optare per il consolidato mondiale,
come controllanti, le società e gli enti soggetti ad
ires residenti che:
sono quotati
sono controllati ai sensi dell’art.2359, c.1, n.1,
c.c. dallo Stato, da altri enti pubblici o da
persone fisiche che non controllino, insieme a
loro parti correlate, ai sensi dell’art.2359, c.1,
n.1 e 2, c.c. altra società o ente residente e non
residente
48
Il consolidato mondiale:
condizioni di efficacia

1.
2.
3.
E’ necessario che:
avvenga per tutte le controllate non residenti
vi sia identità di esercizio sociale
i bilanci della controllante siano soggetti a
revisione da parte di soggetti iscritti in albo
Consob, e quelli delle controllate anche da parte
di altri soggetti, purché il revisore della
controllante utilizzi gli esiti della revisione di
questi soggetti nel giudizio sul bilancio annuale
o consolidato della controllante
49
Il consolidato mondiale:
condizioni di efficacia
4.
5.
le controllate attestino il consenso alla revisione
e l’impegno a collaborare con la controllante ai
fini della determinazione dell’imponibile e nella
eventuale fase di accertamento
entro il primo esercizio sia presentato interpello
all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art.11 della
l. 212/2000 al fine di verificare la sussistenza dei
requisiti di validità dell’opzione
50
Il consolidato mondiale:
condizioni di efficacia


Si considerano controllate le società e gli enti
non residenti di ogni tipo controllate ai sensi
dell’art.2359, c.1, n.1, le cui azioni, quote, diritti
di voto e di partecipazione agli utili sono
posseduti direttamente o indirettanmente per una
percentuale superiore al 50% tenuto conto del
demoltiplicazione prodotta dalla catena
societaria
Eventuali controllate intermedie residenti sono
obbligate ad optare con la controllante per il
consolidato nazionale
51
Il consolidato mondiale:
condizioni di efficacia
ITA
Alfa
80%
Beta
70%
Gamma
FR
52
Il consolidato mondiale:
condizioni di efficacia
ITA
Alfa
70%
Beta
70%
Gamma
FR
53
Il consolidato mondiale:
condizioni di efficacia
ITA
Alfa
80%
Beta
70%
Gamma
FR
54
Il consolidato mondiale: effetti


1.
2.
L’opzione ha durata di cinque anni ed è
rinnovabile (di tre anni in tre anni)
Per effetto dell’opzione la controllante provvede:
ad imputare al proprio reddito, indipendentemente
dalla distribuzione, i redditi e le perdite prodotte
dalle controllate non residenti per la parte
corrispondente alla quota di partecipazione agli
utili delle medesime controllate spettanti alla
controllante stessa (e ad eventuali controllate
residenti intermedie)
ad escludere le partecipazioni nelle controllate non
residenti dal calcolo del proprio pro-rata
patrimoniale (abrogato)
55
Il consolidato mondiale: effetti

1.
2.
3.
La controllante, sulla base dei bilanci revisionati
della controllate non residenti, provvede a
calcolare il loro reddito imponibile secondo le
regole vigenti nel nostro ordinamento (escluse
alcune), procedendo, tra l’altro:
ad escludere la quota imponibile dei dividendi
infragruppo (abrogato);
ad assumere, di regola, come valori fiscalmente
riconosciuti base quelli risultanti dall’ultimo
bilancio della controllata anteriore all’opzione;
a convertire i redditi delle controllate secondo il
cambio del giorno di chiusura dell’esercizio;
56
Il consolidato mondiale: effetti
4.
ad includere le plusvalenze e le minusvalenze
realizzate nei trasferimenti tra le controllate non
residenti di beni diversi dai beni merce solo in
misura corrispondente alla differenza tra la
percentuale di partecipazione della controllante
nella controllata cedente e quella, se minore,
nella controllata acquirente (nel calcolo di queste
plusvalenze e minusvalenze si applica il transfer
price?) (abrogato)
57
Il consolidato mondiale: effetti
ITA
Alfa
TP
80%
TP
Beta
no TP
Plus 10%
70%
no TP
Plus 0%
FR
Gamma
58
Il consolidato mondiale: effetti

La controllante, dopo avere sommato
algebricamente al proprio reddito i redditi
delle controllate calcola l’imposta dalla
quale sono ammesse in detrazione, tra
l’altro, le imposte sui redditi pagate
all’estero a titolo definitivo dalle
controllate
59
Il consolidato mondiale:
scioglimento

1.
2.
Nel caso che, prima della scadenza, venga meno
la qualificazione soggettiva della controllante, e
il nuovo soggetto controllante non opti a sua
volta:
gli effetti dell’opzione cessano dal periodo
d’imposta successivo
le perdite della controllante non ancora utilizzate
si riducono in misura corrispondente al rapporto
tra le perdite prodotte nel periodo di validità
dell’opzione dalle controllate non residenti e
quelle prodotte da tutte le società
60
Il consolidato mondiale:
scioglimento

1.
2.
Nel caso, prima della scadenza, venga meno il
controllo su una o più società non residenti:
il reddito della controllante è aumentato degli
interessi passivi dedotti per effetto della
disapplicazione del pro-rata patrimoniale nei due
esercizi precedenti interessati dal consolidato
se la perdita del controllo coinvolge oltre due
terzi delle controllate non residenti, le perdite
della controllante non ancora utilizzate si
riducono in misura corrispondente al rapporto
tra le perdite prodotte nel periodo di validità
dell’opzione da dette controllate non residenti e
quelle prodotte da tutte le società
61
Il consolidato mondiale:
scioglimento

1.
Nel caso di mancato rinnovo alla
scadenza:
le perdite della controllante non ancora
utilizzate si riducono in misura
corrispondente al rapporto tra le perdite
prodotte nel periodo di validità
dell’opzione dalle controllate non residenti
e quelle prodotte da tutte le società
62
Verso una base imponibile
consolidata europea

1.
2.
3.
4.
5.
necessità di un approccio globale per:
ridurre i costi di conformità
consentire la compensazione di profitti e
perdite transfrontalieri
semplificare le ristrutturazioni
internazionali
evitare la doppia imposizione
eliminare discriminazioni e restrizioni
63
Verso una base imponibile
consolidata europea


•
•
•
le proposte della Commissione
l’imposizione dello Stato di residenza:
la base imponibile comune è calcolata
secondo le disposizioni fiscali dello Stato di
residenza della società madre o dello Stato
in cui si trova la sede centrale;
l’imposta è prelevata a livello nazionale;
regime facoltativo
64
Verso una base imponibile
consolidata europea

•
•
•
la base imponibile comune europea:
la base imponibile consolidata è calcolata
secondo regole comunitarie armonizzate;
l’imposta è prelevata a livello nazionale;
regime facoltativo
65
Verso una base imponibile
consolidata europea

•
•
•
l’imposta europea sul reddito delle società:
la base imponibile consolidata è calcolata
secondo regole comunitarie armonizzate;
l’imposta è prelevata a livello europeo;
regime facoltativo
66
Verso una base imponibile
consolidata europea

•
•
•
l’armonizzazione delle disposizioni
nazionali:
la base imponibile consolidata è calcolata
secondo regole comunitarie comuni che
sostituiscono quelle nazionali vigenti;
l’imposta è prelevata a livello nazionale;
regime obbligatorio
67
Verso una base imponibile
consolidata europea



la Commissione intende proporre agli Stati
una azione pilota volta a sperimentare il
regime dell’imposizione dello Stato di
residenza sulle piccole e medie imprese
(così come definite in ambito comunitario)
l’azione durerebbe 5 anni
il regime sarebbe applicato alla sola imposta
sul reddito delle società
68
Verso una base imponibile
consolidata europea

la Commissione ha promosso uno studio
sulla possibilità di utilizzare i principi
contabili internazionali (IFRS) quale punto
di partenza per la determinazione di una
base imponibile consolidata europea
69
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Lez. 19/02/2011 Prof. Zizzo a) (vnd.ms