SISTEMI DI GESTIONE
AMBIENTALE
RILEVANZA PER L’IMPRESA
D.lgs 121/2011
• Attuazione di una direttiva comunitaria:
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela
penale dell’ambiente.
• Gli Stati membri dovranno punire i seguenti
comportamenti, intenzionali o conseguenti a una
grave negligenza, che violino una normativa
comunitaria nel campo della tutela ambientale:
• lo scarico illecito di sostanze o radiazioni
ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che
provochino o possano provocare il decesso o
lesioni gravi alle persone o danni rilevanti
all’ambiente;
• la raccolta, il trasporto, il recupero o lo
smaltimento illeciti di rifiuti che provochi o possa
provocare il decesso o lesioni gravi alle persone
o danni rilevanti all’ambiente;
• la spedizione illecita di rifiuti in quantità non
trascurabile;
• il funzionamento illecito di un impianto in cui
sono svolte attività pericolose o nel quale siano
depositate o utilizzate sostanze o preparati
pericolosi che provochino o possano provocare
il decesso o lesioni gravi alle persone o danni
rilevanti all’ambiente;
• la produzione, il trattamento, il deposito, l’uso, il
trasporto, l’esportazione o l’importazione e lo
smaltimento illeciti di materiali nucleari o di altre
sostanze radioattive pericolose che provochino
o possano provocare il decesso o lesioni gravi
alle persone o danni rilevanti all’ambiente;
• l’uccisione, la distruzione, il possesso, il prelievo
o il commercio illeciti di specie animali o vegetali
protette;
• il deterioramento illecito di un habitat protetto;
• Tutte ipotesi di danno e di particolare
gravità (decesso, lesioni gravi, rilevante
danno all’ambiente).
• Occasione persa del nostro legislatore di
introdurre nuovi delitti per una più
pregnante tutela.
La vera novità introdotta dalla
direttiva
• Gli Stati membri provvedono altresì
affinché le persone giuridiche possano
essere dichiarate responsabili quando la
carenza di sorveglianza o controllo da
parte di un soggetto abbia reso possibile
la commissione di un reato a vantaggio
della persona giuridica da parte di una
persona soggetta alla sua autorità.
REATI AMBIENTALI NEL
SISTEMA 231
• Responsabilità dell’azienda per i reati commessi
da soggetti in posizione apicale o soggetti a
questi subordinati.
• Se il reato è commesso nell’interesse o a
vantaggio dell’ente.
• Garanzie del procedimento penale responsabilità sostanzialmente penale.
• Sanzioni pecuniarie e interdittive laddove
espressamente previste + confisca del profitto.
Stick and carrot approach
• L’ente non risponde se ha adottato ed
efficacemente applicato un sistema di
gestione, organizzazione e controllo
idoneo a impedire il reato commesso.
• Fondamentale adozione del modello come
causa di esclusione della punibilità
dell’ente (colpa di organizzazione), o se
l’adozione è successiva alla commissione
del reato, riduzione pena pecuniaria,
esclusione pena interdittiva.
Quali reati? Art. 25 - undecies
• 727 bis – 733 bis.
• Scarichi, rifiuti, omessa bonifica, traffico illecito di rifiuti,
formulari, Sistri, aria.
• importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di
specie animali e commercio di piante riprodotte
artificialmente (L. 150/1992)
• falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed
uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per
l’importazione di animali
• violazione delle disposizioni sull’impiego delle sostanze
nocive per lo strato di ozono (L. 549/1993)
• sversamento doloso e colposo in mare da navi di
sostanze inquinanti (D.Lgs 202/2007)
Critiche:
• si impone la responsabilità agli enti per la
prima volta rispetto a reati
contravvenzionali con poco disvalore
offensivo.
• Non è stato inserito fra i reati presupposto
il disastro innominato.
• Infatti non è agevole comprendere la ragione per cui le
persone giuridiche siano chiamate a rispondere anche di
illeciti meramente formali, ma non degli eventi più gravi
in cui possono esitare comportamenti dolosi e colposi
tenuti nel loro interesse e correlati all’inquinamento delle
acque, dell’aria e del suolo. Non solo, l’elezione da parte
della direttiva europea delle conseguenze dannose o
pericolose per gli essere umani a criterio di selezione dei
fatti da sanzionare penalmente e per i quali configurare
la responsabilità da reato rende evidente come i reati
contro l’incolumità pubblica integrabili attraverso
condotte dannose per l‘ambiente fossero candidati ideali
all’inserimento nel nuovo catalogo introdotto dalla
novella nel d. lgs. n. 231/2001.
• La maggior parte dei reati presupposto inseriti
nel nuovo catalogo sono delle contravvenzioni
caratterizzate, sotto il profilo soggettivo, tanto
dal dolo che dalla colpa. Si ripropongono,
dunque, i dubbi già sorti in passato, in occasione
della configurazione della responsabilità per i
delitti contro la vita e l’incolumità personale
commessi con violazione della normativa
antinfortunistica (art. 25-septies d. lgs. n.
231/2001), circa la compatibilità dei criteri di
imputazione oggettiva alla persona giuridica con
la configurazione colposa dei reati presupposto.
• Il concetto di interesse e quello di
vantaggio presentano una evidente
sintonia con l’imputazione all’ente di illeciti
dolosi consumati nel suo ambito, mentre
assai più problematica appare la loro
effettiva capacità a fungere da indici di
collegamento tra il medesimo ente e gli
illeciti colposi.
SOLUZIONE:
• “vantaggio”: risparmio dei costi connessi
agli obblighi cautelari la cui violazione è
posta a fondamento del rimprovero.
Confisca
• Nessuna norma specifica. Regola generale: confisca del
profitto.
• Il profitto ai fini di confisca può essere identificato con i
costi “risparmiati” attraverso la violazione della normativa
ambientale?
• E’ l’aggiramento dei costi imposti all’impresa dalle
restrizioni in materia ambientale e non altro a costituire,
nella maggior parte dei casi, l’effettivo vantaggio di
natura patrimoniale generato dalla consumazione degli
illeciti di cui si tratta.
• In genere la giurisprudenza è apparsa in passato assai
prudente e comunque oscillante in merito alla
riconoscibilità del risparmio di spesa come profitto
confiscabile, ma più di recente le stesse Sezioni Unite
della Cassazione sembrano aver ammesso, in linea
astratta, l’ablazione del risparmio ottenuto grazie alla
condotta criminosa.
Prospettiva.
• Entrato in vigore da troppo poco, vedremo
l’applicazione concreta.
• Le aziende sono ora spinte davvero a
dotarsi del modello, facoltà e non obbligo,
ma data la frequenza con cui si realizzano
questi reati, anche solo per colpa, il
pericolo di incorrere in responsabilità è ora
concreto.
• Importanza del sistema di gestione.
Perché?
• Proliferazione delle leggi
• Conseguenze legali, economiche e di
immagine dei malfunzionamenti
• Aumento di sensibilità del pubblico
• Aumento della complessità
organizzativa/gestionale dell’attività.
Vantaggi
• Riduzione dei costi di gestione palesi e
occulti.
• Prevenzione dei danni ambientali e
minimizzazione del rischio.
• Miglioramento dell’immagine e dei rapporti
con la pubblica autorità
• Miglioramento dei costi assicurativi
• Miglioramento della produttività
AMBIENTE PER LE IMPRESE
• Risorsa da monitorare e gestire, con
approccio strategico per il forte impatto
economico sui bilanci delle aziende e
influenza sull’immagine.
Sistema di Gestione Ambientale
• Norme tecniche stabiliscono i criteri e i
requisiti per un Sistema di Gestione
Ambientale.
• Logica della Certificazione.
EMAS
Eco-Management and
Audit Scheme
EMAS
• Regolamento 1836/93
• Dichiarazione ambientale destinata alla
comunicazione fra impresa e pubblico, con
validazione da parte di un soggetto terzo
indipendente.
• Possono aderire imprese industriali,
imprese di produzione elettricità, gas,
vapore, trattamento rifiuti.
EMAS
• Analisi ambientale.
• Convalida da parte di un verificatore
accreditato indipendente.
• Registrazione e inserimento in un elenco
pubblico e acquisizione di una
“dichiarazione di partecipazione all’Emas”
• Riconoscimento a livello europeo.
ANALISI AMBIENTALE INIZIALE
• Verifica di tutti gli “effetti ambientali” correlati alle
varie matrici e all’attività e organizzazione
aziendale.
• Individuare la normativa applicabile.
• Individuare aree di miglioramento.
– Inquadramento generale del sito
– Descrizione delle attività
– Identificazione delle prescrizioni legislative e
regolamentari
– Analisi delle modalità organizzative e gestionali
– Identificazioni degli aspetti ambientali rispetto a
quanto sopra.
OBIETTIVI E PROGRAMMI
• Assegnazione di responsabilità e
strumenti.
• Individuazione degli obiettivi (esempio,
ridurre la produzione di rifiuti, promuovere
la consapevolezza ambientale, ridurre il
numero di incidenti ambientali, migliorare
gestione energetica).
OBIETTIVI E PROGRAMMI
• Definire i programmi per il conseguimento
degli obiettivi (esempio, modificare il
processo produttivo, introdurre strumenti
per riduzione dell’inquinamento, inserire
strumenti di monitoraggio, verifiche sui
fornitori, formazione e informazione del
personale, procedure tecniche e
gestionali).
Creazione del sistema di gestione
ambientale
• Parte del sistema di gestione complessivo
comprendente la struttura organizzativa, la
responsabilità, le prassi, le procedure, i
processi e le risorse per definire e attuare
la politica ambientale.
ALTRI PASSI
• Rispetto dei requisiti normativi:
individuare azioni per assicurare la
conformità della politica ambientale alla
legge;
aggiornamento sugli sviluppi della
legislazione;
sistema di comunicazione con le autorità
pubbliche.
SORVEGLIANZA
• Verifica del rispetto delle prescrizioni normative
e degli obiettivi ambientali dell’azienda.
• Apparecchiature, personale responsabile:
procedure.
• AUDIT: controllo periodico e sistematico circa:
- la conformità delle attività di gestione
ambientale al programma ambientale;
- validità del sistema di gestione ambientale
nell’applicazione della politica ambientale
dell’impresa.
INOSSERVANZA E AZIONI
CORRETTIVE
• Accertamento dell’inosservanza della
politica o delle norme:
– accertare la causa
– Stabilire un piano d’azione
– Avviare azioni preventive
– Effettuare controlli per verificare l’efficacia
delle azioni preventive
– Registrare qualsiasi cambiamento nelle
procedure a seguito delle azioni correttive
DICHIARAZIONE AMBIENTALE
• Dichiarazione elaborata dall’impresa per ciascun
sito che partecipa al sistema. A seguito
dell’analisi iniziale e al completamento dell’audit.
• È concepita per il pubblico e comprende:
–
–
–
–
Descrizione dell’attività d’impresa
Valutazione di tutti i problemi ambientali rilevanti
Dati circa le emissioni inquinanti
Presentazione della politica,del programma e del
sistema di gestione ambientale.
DICHIARAZIONE AMBIENTALE
• Strumento per instaurare la
comunicazione fra l’azienda e il pubblico.
Garantisce accesso alle informazioni
relative all’ambiente e permette la
formazione di un giudizio sull’attività reale
delle imprese attraverso l’accesso ai dati,
verificati e convalidati da un terzo
indipendente.
UNI EN ISO 14001:2004
UNI EN ISO 14001:2004
• UNI: Ente Nazionale Italiano di
Unificazione
• ISO: International Organization for
Standardization.
• UNI EN ISO: adozione della norma
anche a livello europeo.
• Obiettivo: elaborare, pubblicare e
diffondere norme tecniche.
UNI EN ISO 14001
• Riconoscimento a livello internazionale.
• Possono aderirvi tutte le organizzazioni
imprenditoriali (primario, secondario,
terziario).
• Si applica all’organizzazione (ad esempio,
se si tratta di un’impresa con più sedi o
stabilimenti può riguardare ogni singolo
sito o tutto il gruppo).
PUNTI CHIAVE
• Definizione degli obiettivi ambientali
• Realizzazione di un programma per il
raggiungimento degli obiettivi definiti
• Misurazione e Monitoraggio del
programma
• Eventuali Azioni Correttive e Preventive
• Ripetizione del ciclo
Aspetti Ambientali
• L’organizzazione deve stabilire, attuare e
mantenere attive una o più procedure per
identificare gli aspetti ambientali delle proprie
attività, prodotti e servizi che, all’interno del
campo di applicazione definito per il sistema di
gestione ambientale, l’organizzazione può
tenere sotto controllo e quelli sui quali essa può
esercitare un’influenza, tenendo conto degli
sviluppi o pianificati, o di attività, prodotti e
servizi nuovi o modificati
POLITICA AMBIENTALE
• La Politica Ambientale è la dichiarazione
formale e documentata dell’impegno dell’Alta
Direzione per lo sviluppo di un SGA.
Contiene l’impegno alla prevenzione
dell’inquinamento ed al continuo
miglioramento. Viene comunicata a tutti i
dipendenti ed è resa disponibile al pubblico.
La Politica Ambientale è il punto di inizio per
la definizione degli obiettivi e dei traguardi
ambientali dell’organizzazione.
REQUISITI GENERALI
• Il sistema di gestione ambientale deve
essere stabilito, documentato, attuato,
mantenuto attivo e migliorato in
continuo.
1. PIANIFICAZIONE
• Riesame delle attività, le specifiche di
prodotto e di servizio per identificare le
caratteristiche che agiscono con l’ambiente.
• Verifica delle prescrizioni legali.
• sviluppo, documentazione e comunicazione
di obiettivi e traguardi. Gli obiettivi vanno
considerati come risultati da ottenere in
periodo medio-lungo, mentre i traguardi
sono risultati da raggiungere nel breve
periodo.
2. ATTUAZIONE
• I ruoli, le responsabilità e l’autorità del
personale le cui attività hanno o
possono avere un impatto diretto o
indiretto sull’ambiente vanno definite,
documentate e comunicate
all’organizzazione.
• La Direzione deve provvedere risorse
adeguate alla realizzazione ed al
mantenimento del SGA.
COMPETENZA E FORMAZIONE
• L’organizzazione deve assicurare che il
personale il cui lavoro può creare impatti
significativi sull’ambiente abbia acquisito la
competenza necessaria. L’azienda deve
identificare le necessità formative, e deve
diffondere tra i propri dipendenti e tra quanti
lavorano per conto di essa la Politica
Ambientale, il SGA e i suoi requisiti, le
procedure, e le conseguenze ambientali che
possono derivare dallo scostamento rispetto
alle procedure.
COMUNICAZIONE E
DOCUMENTAZIONE
• Tutte le informazioni rilevanti sugli aspetti
ambientali e sul SGA debbono essere
comunicate al personale, appartenente ai
vari livelli e funzioni. Può inoltre decidere di
comunicarle anche all’esterno.
• La politica, il campo di applicazione, la
descrizione del sistema, le comunicazioni
devono essere documentate.
CONTROLLO OPERATIVO
• Vanno identificati i processi e le attività che
possono avere un impatto significativo
sull’ambiente. L’organizzazione deve
assicurare che questi processi ed attività
siano condotti in condizioni controllate, quali
procedure documentate e criteri operativi.
L’organizzazione deve inoltre identificare gli
aspetti ambientali significativi dei beni e dei
servizi che utilizza e comunicare ai suoi
fornitori ed appaltatori le prescrizioni e le
procedure di loro pertinenza.
EMERGENZE
• L’organizzazione deve identificare i
rischi di incidente e le situazioni di
emergenza. Deve avere procedure per
la loro prevenzione, ed in ogni caso
fornire una tempestiva ed appropriata
risposta in modo da minimizzare le
conseguenze di impatto ambientale.
3. MONITORAGGIO
• Caratteristiche dei processi per
eventualmente modificare il sistema.
• Rispetto delle prescrizioni.
• Eventuali reclami.
• Raggiungimento degli obiettivi.
• Raccomandazioni per il miglioramento.
–riesame del sistema da parte della
direzione.
CERTIFICAZIONE ISO
• Richiesta di certificazione da parte di un
organismo certificatore fra quelli
accreditati da UNI EN ISO 14001.
• Dopo la positiva ispezione da parte
dell’ente di certificazione l’impresa è
certificata e inserita in un elenco pubblico
e acquisisce un certificato di conformità.
Differenze EMAS - ISO
• Possono partecipare
imprese che svolgono
attività industriale
nonché imprese di
produzione di
elettricità, gas, vapore
e acqua, trattamento
rifiuti
• Possono partecipare
tutte le organizzazioni
imprenditoriali
(primario, secondario,
terziario)
Differenze EMAS - ISO
• Si applica al sito
produttivo (ciascun
sito produttivo
dell’azienda deve
avere la sua
dichiarazione
ambientale)
• Si applica
all’organizzazione
(che può scegliere se
chiedere la
certificazione per ogni
sito o un’unica
certificazione)
Differenze EMAS - ISO
• Riconoscimento a
livello europeo
• Natura pubblicistica
del sistema: rapporto
fra azienda e pubblico
• Riconoscimento a
livello internazionale
• Adesione per
esigenze di mercato.
EMAS - ISO
• Entrambe dirette a certificare un sistema
di gestione dell’ambiente
• Importanza rispetto alla disciplina della
responsabilità degli enti ex d.lgs 231/01
SISTRI
SISTRI
• Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti –
destinatari imprese.
• Sistema rete che consentirà di conoscere la
movimentazione completa dei rifiuti dalla
produzione alla destinazione finale.
• Introdotto dal legislatore
• Obbligatorio
• Siamo in fase di attuazione
• Primo paese in Europa con un sistema del
genere
QUADRO NORMATIVO
• Legge finanziaria 2007: stanziati 5 M di euro per
la realizzazione di un sistema integrato per il
controllo e la tracciabilità dei rifiuti ai fini della
prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di
criminalità organizzata nell’ambito dello
smaltimento illecito di rifiuti.
• D.Lgs n. 4/2008: stabilito l’obbligo di
installazione ed utilizzo di apparecchiature
elettroniche per la documentazione in materia di
rifiuti.
QUADRO NORMATIVO
• Decreto Legge n. 78/09 convertito con L.
102/09: il Ministero dell’Ambiente deve definire
con uno o più decreti la costituzione e il
funzionamento del Sistri, modalità e tempi di
attivazione, modalità di interconnessione con
sistemi informativi, modalità di elaborazione dati.
• DECRETO 17.12.2009 MIN. AMB.: istituzione
del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti.
SISTRI
• Il Sistri è gestito dal Comando dei Carabinieri
per la Tutela dell’Ambiente, che dovrà garantire
la messa a disposizione dei dati sulla
produzione, movimentazione e gestione dei
rifiuti.
• Il Sistri sarà connesso telematicamente con:
– ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
– Albo Nazionale dei gestori ambientali
– Sistemi informativi della Guardia Costiera e imprese
ferroviarie
SITRA
• Sistema di tracciabilità dei rifiuti urbani
della Regione Campania: destinatari sono,
in questo caso, gli enti pubblici che
gestiscono i rifiuti della Regione.
• Gli stessi soggetti sono anche destinatari
del Sistri.
SOGGETTI OBBLIGATI
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tenuti ad aderire al Sistri:
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi (imprese ed enti)
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10
dipendenti
Regione Campania
Commercianti e intermediari di rifiuti
Consorzi per il recupero e riciclaggio dei rifiuti
Trasportatori professionali che raccolgono e
trasportano i rifiuti
Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi.
Recuperatori e smaltitori.
SOGGETTI FACOLTATIVI
1. Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
con meno di 10 dipendenti
2. Trasportatori in conto proprio di rifiuti non
pericolosi
FASI E STRUTTURA
• Iscrizione
• Verifica dei dati (attraverso le camere di
commercio e l’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali)
• Personalizzazione dei dispositivi per il
richiedente e consegna.
FASI E STRUTTURA
• DISPOSITIVI ELETTRONICI:
– Dispositivo USB, idoneo alla trasmissione dei
dati, firmare elettronicamente le informazioni
fornite e memorizzarle sul dispositivo stesso
– Dispositivo da installarsi sul veicolo che
trasporta i rifiuti, con la funzione di monitorare
il percorso effettuato
– Apparecchiature idonee per monitorare
l’ingresso e l’uscita degli automezzi dagli
impianti di discarica.
FASI E STRUTTURA
1. REGISTRO DI PRODUZIONE:
-
Il produttore compila, nel sistema informatico, entro
10 giorni dalla produzione del rifiuto una sezione
che contiene le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative del rifiuto prodotto:
CER
Descrizione
Quantità
Stato fisito
Caratteristiche del pericolo
FASI E STRUTTURA
2. MOVIMENTAZIONE.
Inseriti i dati sul rifiuto prodotto, il sistema
elabora una scheda movimentazione in cui
vengono inseriti tutti i dati relativi al rifiuto
creando un codice identificativo che lo seguirà
per tutto il suo percorso.
Il produttore dovrà inserire i dati sul trasporto:
- numero colli, eventuali intermediari, impianto di
destinazione.
FASI E STRUTTURA
3. TRASPORTATORE.
Compilata la scheda da parte del
produttore, si inserisce il trasportatore, che
accede al Sistri e completa la scheda già
aperta dal produttore, inserendo dati
relativi al trasporto: mezzo utilizzato,
conducente, targa, data della
movimentazione, percorso.
FASI E STRUTTURA
4. CONDUCENTE:
Arriva dal produttore per prendere in
carico i rifiuti e inserisce il suo dispositivo
USB nel computer del produttore per dare
il via al tracciato del percorso.
FASI E STRUTTURA
• DESTINATARIO:
Apre la stessa scheda del Sistri e compila
le sezioni “spedizione accettata” e
“quantitativo ricevuto”.
Il conducente inserisce il suo dispositivo
USB nel computer del destinatario per
inserire i dati relativi al percorso eseguito.
IMPLEMENTAZIONE
• Diverse proroghe. Ultima proroga fino a
giugno 2013.
ESEMPIO DI IMPRESA
VIRTUOSA
• Tribunale di Sondrio, sentenza 10.2.2010.
• Impresa produttrice di pompe di benzina.
– Verifica ordinaria ARPA pozzi: rilevato
stabellamento.
– Superamento del limite imposto per le acque
reflue industriali “idrocarburi totali” nel
campione prelevato a valle dell’impianto di
depurazione dell’azienda.
ESEMPIO DI IMPRESA
VIRTUOSA
• Reato contestato: art. 137 D.Lgs
152/2006.
– Reato di pericolo: mero superamento dei limiti
perfeziona il reato a prescindere dal danno o
altri elementi.
ESEMPIO DI IMPRESA
VIRTUOSA
• Sentenza di assoluzione:
– “lo stabilimento era dotato di un sistema di
gestione ambientale certificato e riconosciuto
a livello internazionale ormai da un decennio
definito dal consulente tecnico
“particolarmente affidabile”.
ESEMPIO DI IMPRESA
VIRTUOSA
• Insinuato un ragionevole dubbio sul fatto che il risultato
dell’analisi non fosse corretta sulla base della perfetta
idoneità del sistema di gestione ambientale.
– Dimostrato che il sistema di gestione dei reflui aziendali
funzionava perfettamente.
– Impossibile una perdita di idrocarburi nel sistema di gestione
delle acque utilizzate dall’azienda (sotto il profilo tecnico – acque
di raffreddamento)
– Sistema di gestione delle emergenze e incidenti (pozzetti
disoleatori)
– Tutte le analisi effettuate prima e dopo a quella che costituiva
prova dell’accusa rispettavano i limiti di legge.
– Statistiche e casistica sui “falsi positivi” delle analisi delle acque
(ipotesi di contenitori contaminati, ipotesi di strumentazione di
analisi contaminata).
ESEMPIO DI IMPRESA
VIRTUOSA
• “Allo stato pare a questo Giudice che tutte
le opportune, occorrenti procedure siano
sempre state eseguite dalla società, in
persona di S., al fine di evitare qualsivoglia
sorta di inquinamento ossia di
contaminazione chimica”
ESEMPIO DI IMPRESA
VIRTUOSA
• “Nessuna logica e rigorosa spiegazione è
stata fornita in merito alla presenza nel
campione contenente sostanza
idrocarbura, tanto meno una spiegazione
collegabile, riconducibile ad una condotta
ovvero a un’omissione posta in essere
dall’impuato, a cui nulla pare potersi
rimproverare”.
ESEMPIO DI IMPRESA
VIRTUOSA
• La pena sarebbe comunque stata
contenuta, ma l’impresa ha deciso di
difendersi nel merito per difendere la sua
immagine di azienda rispettosa
dell’ambiente.
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