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Università degli Studi della Calabria
Corso di Diritto Privato
Il contratto
Requisiti
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REQUISITI DEL CONTRATTO
(Artt. 1321 – 1325 cc)
Il contratto è, innanzitutto, l’«accordo tra due o più parti ...»
DISTINZIONE TRA
SOGGETTO e PARTE
Centro di interessi che può accomunare
più soggetti (parte plurisoggettiva) Es.
vendita di un bene comune da parte di
più comproprietari
REQUISITI DEL CONTRATTO
PARTE FORMALE (o della fattispecie = autore dell’atto ovvero del
procedimento di formazione del
negozio.
Deve essere necessariamente determinata altrimenti lo stesso accordo non
sarebbe configurabile.
PARTE SOSTANZIALE (o del regolamento di interessi ) = Destinatario
degli effetti
negoziali
Può anche non essere determinata (salvo che per i negozi intuitu personae)
Es. Rappresentanza in incertam personam
CASI PARTICOLARI: Attribuzione diretta dagli effetti negoziali ad un
soggetto diverso dalla parte sostanziale
1) per volontà dei contraenti
es. Contratto a favore di terzi
2) a titolo di responsabilità
es. Il falsus procurator è destinatario dell’obbligo di dare esecuzione ad un
negozio, a seguito del suo comportamento.
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REQUISITI DEL CONTRATTO
DETERMINAZIONE NEGOZIALE DEI SOGGETTI
IDENTIFICAZIONE
MEZZI DI IDENTIFICAZIONE = Segni rappresentativi della soggettività o
della personalità .
NOME FALSO
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Non rileva – non incide sulla validità ed efficacia del contratto Le parti sono rilevanti nella loro identità fisica e l’uso di false
generalità non impedisce l’esatta individuazione fisica del
soggetto.
NOME ALTRUI Rileva - sorge il dubbio sul soggetto al quale debba attribuirsi il
negozio (al soggetto il nome del quale è stato usurpato o al
soggetto usurpatore )
CONSEGUENZE: sono diverse a seconda delle concrete circostanze e della
rilevanza della persona nell’ambito del concreto negozio.
Ad es., i negozi dove il soggetto è indifferente rimangono validi
ed efficaci – la controparte è disinteressata alla identità del
contraente.
REQUISITI DEL CONTRATTO
ACCORDO
INCONTRO DELLE VOLONTA’ DEI CONTRAENTI
DICHIARAZIONE ESPRESSA
MANIFESTAZIONE
DI VOLONTA’
Disputa sulla rilevanza
della volontà interna
(Teoria della volontà)
o della volontà esterna
(Teoria della dichiarazione)
La volontà è manifestata con segni
espressivi idonei ad esprimere
immediatamente e direttamente la
volontà.
DICHIARAZIONE TACITA
(Comportamento concludente)
Comportamento dal quale possibile
desumere in modo univoco la volontà
negoziale.
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REQUISITI DEL CONTRATTO
SILENZIO = Comportamento ambiguo che non esprime alcuna volontà.
Di norma è irrilevante – Assume rilevanza solo in alcuni casi,
esprimendo una volontà. In tali ipotesi assume valore di una
dichiarazione espressa.
NEGOZI DI ATTUAZIONE = Atto negoziale che si realizza mediante un
comportamento attuativo. La volontà del
privato si realizza senza passare per il momento
della dichiarazione.
Es. Abbandono, Occupazione (art. 923 cc)
Distruzione del testamento olografo.
PROTESTATIO = Possibilità per il soggetto agente di contestare il significato
attribuito al suo comportamento, manifestando espressamente
una volontà contraria.
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REQUISITI DEL CONTRATTO
CAUSA
Art. 1325 c.c. n. 2
Elemento essenziale del contratto – non può mancare
PRINCIPIO DI CAUSALITA’ NEGOZIALE
(Il principio è esteso ai negozi unilaterali tra vivi a contenuto
patrimoniale, nei limiti della compatibilità – art. 1324 cc)
DEFINIZIONE = Assenza di una definizione unitaria
“RATIO”= complessità della identificazione della causa quale “qued”
che illumina il contratto nella sua dimensione di valore.
ORIGINARIA IDENTIFICAZIONE TRA “CAUSA DEL CONTRATTO” e
“CAUSA DELL’OBBLIGAZIONE”
(Nel codice del 1865) Il contratto era inteso esclusivamente come fonte di
obbligazione, sì che causa del contratto era anche causa dell’obbligazione.
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REQUISITI DEL CONTRATTO
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CONCEZIONE SOGGETTIVA DELLA CAUSA = Scopo che induce il soggetto alla
conclusione del contratto.
Limiti = Confusione tra causa e motivi
SUPERAMENTO DELLA CONCEZIONE DEL CONTRATTO COME
MERAMENTE OBBLIGATORIO (Nel codice del 1942)
CONCEZIONI
OGGETTIVE DELLA CAUSA = Causa come ragione economico-giuridica del
negozio, ciò che giustifica in astratto l’operazione
dei privati. La causa diventa strumento di controllo
dell’operare del singolo nell’ordinamento giuridico.
Limiti = Identificazione della causa con il tipo contrattuale, inteso
quale schema astratto regolamentare che racchiude
l’operazione posta in essere dai privati.
Intendendo la causa in astratto si giunge a ricollegare ad
ogni tipo contrattuale una sua causa.
REQUISITI DEL CONTRATTO
TEORIA DELLA CAUSA COME FUNZIONE
ECONOMICO-INDIVIDUALE
CAUSA IN CONCRETO
TEORIA DELLA CAUSA COME SINTESI DI
EFFETTI ESSENZIALI
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OGGETTO
OGGETTO DEL
NEGOZIO/CONTRATTO
CATEGORIA LOGICA
Necessaria
distinzione tra
OGGETTO
DELL’OBBLIGAZIONE/
RAPPORTO
ENTITA’ MATERIALE
Elemento della fattispecie categoria
logica sulla quale si forma il consenso
che si sostanzia nella rappresentazione
della realtà operata dalle parti mediante
segni convenzionali, (es. scrittura,
parola, disegno, ecc.)
La sua mancanza o la sua patologia
comporta l’invalidità della fattispecie.
Elemento del rapporto che scaturisce
dalla fattispecie. Si tratta delle cose
esterne (materiali) mediante le quali i
soggetti conseguono le nullità
perseguite. Se l’oggetto della
prestazione è viziato non si ha
invalidità ma si incide sulla fase
attuativa ed esecutiva del contratto, sì
che può aversi risoluzione.
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OGGETTO
Normalmente SITUAZIONE REALE E SITUAZIONE RAPPRESENTATA coincidono
Oggetto del rapporto
Oggetto del contratto
La mancata coincidenza può avvenire per anomalie o incongruenze della situazione
descritta o per ipotesi patologiche
(es. Negozi su beni futuri – Negozi per relationem)
REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 c.c.)
1) POSSIBILITA’ FISICA = Va valutata sul piano materiale. Si ha impossibilità
fisica quando l’oggetto non esiste in natura o quando il
comportamento umano non può, in base all’esperienza
comune, raggiungere il risultato dedotto nel negozio
GIURIDICA = Va valutata sul piano giuridico – normativo. Si
ha impossibilità giuridica quando l’oggetto non è affatto
configurabile sul piano giuridico (es. Pegno su beni immobili). Si
parla di CONTRATTO ASSURDO. Diversa è l’ipotesi di un
contrasto con la legge (ILLICEITA’)
REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 cc)
2) LICEITA’ =
Conformità dell’oggetto a norme imperative, ordine pubblico
e buon costume. L’essenza dell’illiceità consiste nell’attitudine
del regolamento contrattuale a sacrificare un interesse
superindividuale.
DISTINZIONE DALLA “ILLICEITA’ DELLA CAUSA”
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REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 cc)
3) DETERMINATEZZA / DETERMINABILITA’
Immediata riconducibilità
delle situazioni soggettive
programmate a fatti e casi
univoci
Concreta determinazione in base ai referenti e ai
criteri indicati dalle parti.
DETERMINAZIONE PER RELATIONEM:
Le parti indicano l’oggetto mediante un rinvio ad una
fonte esterna (es. contratto intercorso tra le stesse o
diverse parti; un giornale; ecc.).
ARBITRAGGIO:
L’oggetto è individuato da un terzo soggetto
(arbitratore) al quale le parti, congiuntamente,
deferiscono tale compito (art.1349 cc) La scelta
dell’arbitratore può essere impugnata per manifesta
iniquità o erroneità (arbitraggio prudenziale,
effettuabile dal giudice) o solo a causa di mala fede
(arbitraggio discrezionale, non effettuabile dal
giudice).
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REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 cc)
DISTINZIONE OGGETTO – CAUSA – CONTENUTO
Il “contenuto” esprime la sintesi della causa e dell’ oggetto del contratto
assetto di interessi
perseguiti dalle parti
(Profilo dinamico)
condotte e cose
predisposte per la
realizzazione
dell’interesse delle parti
(Profilo statico)
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FORMA
DEFINIZIONE: La forma, come requisito del contratto, indica il documento
(ATTO PUBBLICO o SCRITTURA PRIVATA) dal quale
risulta la manifestazione di volontà delle parti. E’ necessario
che vi sia un segno autografo in grado di identificare con
certezza i dichiaranti (cd. SOTTOSCRIZIONE).
“PRINCIPIO DI LIBERTA’ DELLE FORME”
Principio che si ritiene vigente nel nostro ordinamento, quale corollario del
principio di autonomia privata: i privati possono scegliere liberamente la forma
delle loro negoziazioni, quando non sia la legge a richiedere una forma particolare
(art. 1325 n. 4 c.c.).
Poiché tale norma individua nella forma un requisito essenziale solo quando è
richiesta dalla legge, si argomenta a contrario che, in assenza di qualsiasi previsione
normativa, le parti sono libere di adottare qualsiasi forma.
In questa prospettiva le norme sulla forma sono norme eccezionali perché
derogano al principio di libertà della forma.
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FORMA
CRITICA
Necessaria prospettiva funzionale della forma:
L’interprete deve guardare al perchè, alla “ratio” della
prescrizione sulla forma, la quale, tende, di norma, a
realizzare un interesse meritevole di tutela.
Quando vi sia un interesse costituzionalmente rilevante
che può essere tutelato utilizzando una certa forma,
questa dovrà essere osservata anche in mancanza di una
previsione di legge.
SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO DI LIBERTA’ DELLE FORME.
Norme sulla forma  Norme ordinarie perchè mirano alla realizzazione
di interessi costituzionalmente rilevanti.
CLASSIFICAZIONI DELLA FORMA
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FORMA AD SUBSTANTIAM = E’ richiesta ai fini della validità del contratto – la
sua mancanza comporta la nullità del contratto.
FORMA AD PROBATIONEM = E’ richiesta per provare in giudizio la stipulazione
del contratto qualora dovesse sorgere una
controversia tra le parti. In mancanza di tale
forma il contratto è valido ma non può essere
provato per testimoni o mediante presunzioni.
FORMA AI FINI PUBBLICITARI = La forma è necessaria ai fini della trascrizione o
dell’iscrizione dell’atto in pubblici registri. Es. Vendita di autoveicoli che può
perfezionarsi anche con una stretta di mano ma per l’iscrizione al P.R.A. occorre una
dichiarazione autenticata del venditore.
FORMA PER L’OPPONIBILITA’ AI TERZI = La forma è richiesta per far valere
nei confronti dei terzi gli effetti del contratto. Es. Vendita con riserva di proprietà non
è opponibile ai creditori se non risulta da atto scritto anteriore al pignoramento.
FENOMENI PARTICOLARI
RELATIO
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Individuazione del regolamento attraverso fonti esterne. Nei negozi
solenni è possibile solo per il cd. contenuto accessorio. Il contenuto
minimo, ossia l’intento delle parti, di conseguire il risultato
corrispondente, deve rivestire necessariamente la forma richiesta –
solenne, sì che non è possibile la RELATIO. In caso contrario si ha
l’invalidità del contratto.
FORME CONVENZIONALI (Art. 1352 cc)
Le parti possono determinare, con patto scritto, la forma del proprio contratto.
REQUISITI DI VALIDITA’ DEL PATTO SULLA FORMA:
1) Forma scritta
2) Meritevolezza
il patto deve tendere a realizzare un interesse meritevole di
tutela, ovvero non imporre un sacrificio al contraente debole
che intenda esercitare un diritto.
EFFETTI DEL PATTO SULLA FORMA: Si presume che la forma sia voluta AD
SUBSTANTIAM sì che si ha invalidità del contratto senza la forma convenzionale,
salvo che risulti una diversa volontà delle parti in ordine alle conseguenze che le
parti hanno dichiarato univocamente di volere.
Rappresentanza cd.
indiretta
Ambasceria (o
nuncius)
Rappresentanza
(o immedesimazione
organica)
Negozio per conto di
chi spetta
Non ha la spendita del
nome del
rappresentato. Il
potere di gestione del
contraente non è
manifestato
all’esterno, alla
controparte. Rimane
oggetto di previsione
nel rapporto (interno)
tra interessato e
rappresentante.
Destinazione al
sostituto delle sole
conseguenze
economiche (ma non
di quelle giuridiche)
della dichiarazione di
volontà
Predeterminazione
dell’intero
regolamento
negoziale da parte
del sostituto.
Il nuncius si limita
a trasmettere le
decisioni adottate
dall’interessato
Mancanza
assoluta nel
sostituito degli
attributi della
persona fisica ai
quali riferire i vizi
della volontà
ovvero gli stati
soggettivi
rilevanti.
Individuazione del
sostituito in base
ad eventi oggettivi
e successivi.
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FIGURE AFFINI DI SOSTITUZIONE NELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE
Rappresentanza indiretta Un soggetto (rappresentante), allo scopo di curare
un interesse altrui, compie un atto giuridico
destinato a produrre effetti nella sfera giuridicopatrimoniale di un altro soggetto (rappresentato)
ELEMENTI COSTITUTIVI
Conclusione di un Spendita del nome Cura degli
interessi altrui
contratto
altrui (ma
ammissibilità anche
della cd. spendita del
nome in bianco)
Potere di
sostituzione
Legittimazione ad
agire del
rappresentante
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FONTI DEL POTERE RAPPRESENTATIVO:
Rappresentanza legale
Il potere rappresentativo è conferito dalla legge allo scopo di curare gli interessi di un
soggetto incapace (es. minore di età, interdetto giudiziale) ed anche in mancanza o contro la
volontà dell’interessato.
La rappresentanza legale risponde, infatti, ad esigenze di interesse generale.
Rappresentanza volontaria
Sussistenza della dichiarazione della volontà dell’interessato di conferire il potere
rappresentativo, cd. procura negozio unilaterale non recettizio (tesi preferibile) autonomia
causale, ma non astrattezza (nullità della procura per inesistenza o illiceità dell’interesse del
rappresentato, ma non per i vizi del titolo costitutivo del rapporto di gestione in quanto tali)
differenza dal mandato: con la procura si ha costituzione del potere di compiere atti
comportanti conseguenze giuridiche o quanto meno economiche per un altro soggetto. Il
mandato, in quanto contratto, vincola. La procura, come negozio unilaterale, conferisce la
facoltà.
Fattori dell’inefficacia della procura:
dichiarazione del rappresentato di modifica (limitativa) ovvero di revoca della procura, salvo
che sia stata conferita anche nell’interesse dello stesso rappresentante, altrimenti essa è
inefficace, e sempre che vi sia la conoscenza da parte dei terzi ovvero la predisposizione di
mezzi idonei per portarle a conoscenza dei terzi, altrimenti essa è inopponibile.
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REGIME DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’
capacità
Vizi della volontà
Stati soggettivi rilevanti
1) Il rappresentante deve
avere la capacità di
intendere e volere, perchè
egli esprime una propria
dichiarazione di volontà – è
parte formale dell’atto.
2) Il rappresentato deve
avere la capacità di agire in
quanto autore della procura
e destinatario del
regolamento negoziale
Vanno valutati con
riferimento al
rappresentante, salvo che
per quegli elementi del
regolamento contrattuale
predeterminati dal
rappresentato.
1) operatività delle
conseguenze della mala
fede (es., annullabilità del
contratto ex art. 428 c.c.;
revocatoria dell’atto
oneroso ex art. 2901 c.c.) se
questa riguarda la persona
del rappresentante ed
elementi del contratto non
predeterminati dal
rappresentato;
2) operatività delle
conseguenze della mala
fede sempre, se questa
riguarda la persona del
rappresentato.
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ABUSO DEL POTERE RAPPRESENTATIVO:
FATTISPECIE: Si ha conflitto di interessi se il rappresentante persegue in via
esclusiva, un interesse proprio o di un terzo incompatibile con la tutela degli
interessi del rappresentato.
Conflitto d’interessi (1394 cc)
Contratto con se stesso. Ipotesi specifica di
abuso di potere (1395 cc)
Annullabilità dell’atto, su domanda del
rappresentato, se il conflitto era
conosciuto o riconoscibile dal terzo
Annullabilità del contratto su domanda
del rappresentato,
1) salvo che il rappresentato abbia
specificamente autorizzato il
rappresentato a concludere il contratto
con se medesimo, ovvero
2) salvo che il contenuto del contratto
sia determinato in modo da escludere la
possibilità di conflitto d’interessi.
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MANCANZA O ECCESSO DI POTERE:
Fattispecie
Conseguenze
Conclusione di un
contratto in nome altrui in
mancanza assoluta di una
procura dell’interessato,
ovvero con caratteristiche
più onerose per il
rappresentato di quelle del
contratto che il
rappresentante era
effettivamente autorizzato
a concludere.
1)Inefficacia delle attribuzione concordate;
2) obbligo del falso rappresentante di risarcire il danno
al terzo contraente, se questi non conosceva né poteva
conoscere la mancanza di procura;
3) potere dell’interessato di far acquistare forza giuridica
alle attribuzioni contrattuali mediante una propria
dichiarazione unilaterale di volontà.
cd. ratifica (negozio giuridico uniolaterale recettizio)
retroattività inter partes
salvezza dei diritti acquistati dai terzi
cause di estinzione del potere di ratifica: accordo tra il falso
rappresentante ed il terzo contraente ovvero scadenza
del termine assegnato all’interessato dal terzo
contraente.
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Contratto per persona da nominare
conclusione di un contratto con il patto che se uno dei contraenti manifesterà in
seguito di volerlo un terzo sarà titolare, attivo e passivo, delle situazioni soggettive
scaturenti dalla dichiarazione contrattuale (cd. riserva di nomina)
INQUADRAMENTO SISTEMATICO
Teoria della rappresentanza
Costituzione degli effetti in capo al terzo in virtù di una procura preventiva ovvero di
una ratifica successiva incompatibilità con la dinamica per la quale il contratto
produce effetti nei confronti del contraente originario, dato che la falsa
rappresentanza non può mai avere questa conseguenza
Teoria della fattispecie a formazione successiva
Costituzione degli effetti in capo al terzo dato che esso diviene parte della stessa
convenzione la quale non si perfeziona fino al momento dell’accettazione della
nomina incompatibilità con il regime per il quale gli effetti del contratto si formano (a
favore o a carico del contraente) anche se la nomina e quindi la sua accettazione
mancano del tutto
INQUADRAMENTO SISTEMATICO
Teoria della cessione e surrogazione
Costituzione degli effetti in capo al terzo in virtù di un trasferimento dal contraente
originario incompatibile con la retroattività degli effetti della nomina
Teoria condizionale
Costituzione degli effetti con il terzo come titolare in ragione dell’avveramento di
una condizione
Incompatibilità con la costituzione degli effetti (sia pure con il contraente come
titolare), anche se l’evento non si verifica.
Teoria della facoltà alternativa
Costituzione delle situazioni soggettive discendenti dal contratto con una pluralità di
titolari (anziché di prestazioni come avviene nella figura di cui all’art. 1285 ss.c.c.)
alternativi fino al momento, anteriore o comunque non successivo all’esecuzione,
della concentrazione su di un unico titolare.
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DICHIARAZIONE DI NOMINA:
Natura
Negozio unilaterale recettizio
Condizioni di efficacia
Compimento e comunicazione all’altra parte entro 3 giorni dalla stipulazione del
contratto ovvero nel diverso termine stabilito dalle parti; accompagnamento con
l’accettazione o la procura preventiva rilasciata dal nominato + emissione nella stessa
forma usata per il contratto (anche se non prescritta per la validità di questo)
Conseguenze giuridiche del compimento
Costituzione delle situazioni discendenti dalla dichiarazione contrattuale con il
nominato come soggetto attivo e passivo e (ma soltanto se la nomina è comunicata
entro 3 giorni, nonostante il termine diverso stabilito dalle parti) mancata
costituzione dell’obbligo di pagare al fisco la tassa per il trasferimento
Conseguenze giuridiche della mancanza o della invalidità
Operatività delle situazioni derivanti dalla dichiarazione contrattuale a favore o a
carico del contraente originario.
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Il contratto