LA
RAPPRESENTANZA
ARTT. 1387-1400 C.C.
• Un soggetto (RAPPRESENTANTE)
pone in essere, per un altro soggetto
(RAPPRESENTATO) un atto giuridico
che quest’ultimo non può o non
vuole porre in essere personalmente.
1388. Contratto concluso
dal rappresentante
• . — 1. Il contratto concluso dal
rappresentante in nome e
nell'interesse del rappresentato, nei
limiti delle facoltà conferitegli,
produce direttamente effetto nei
confronti del rappresentato.
Caratteristiche della
rappresentanza
• IN NOME DEL RAPPRESENTATO:
contemplatio domini.
• NELL’INTERESSE DEL
RAPPRESENTATO: per conto altrui
(art.1703)
• EFFETTI DIRETTI DEL CONTRATTO
NEI CONFRONTI DEL
RAPPRESENTATO
• 1387. Fonti della rappresentanza. —
1. Il potere di rappresentanza è
conferito dalla legge ovvero
dall'interessato.
RAPPRESENTANZA
VOLONTARIA. LA PROCURA
ATTO UNILATERALE RECETTIZIO
1392. Forma della procura. — 1. La
procura non ha effetto se non è
conferita con le forme prescritte per
il contratto che il rappresentante
deve concludere (c. 1350 ss., 1399).
• PROCURA GENERALE
• PROCURA SPECIALE
ESTINZIONE DELLA PROCURA
– PROCURA APPARENTE
• 1396. Modificazione ed estinzione
della procura. — 1. Le modificazioni
e la revoca della procura devono
essere portate a conoscenza dei terzi
con mezzi idonei. In mancanza, esse
non sono opponibili ai terzi, se non si
prova che questi le conoscevano al
momento della conclusione del
contratto.
Tribunale Lecce,09 maggio
2012
Ai fini della validità della procura alle liti
rilasciata da chi si qualifichi legale
rappresentante della persona giuridica è
sufficiente che nell'intestazione dell'atto al
quale la procura si riferisce siano indicati i
poteri rappresentativi di colui che la
sottoscrive, essendo onere della parte che
contesta tale qualità allegare
tempestivamente e fornire la prova
dell'inesistenza del rapporto organico o
della carenza dei poteri dichiarati.
Cause di estinzione della
procura
• 1) compimento dell’affare
• 2) scadenza del termine o
avveramento condizione risolutiva
• 3) estinzione rapporto interno
• 4) morte rappresentato o
rappresentante
• 5) revoca da parte del rappresentato
• 6) rinunzia del rappresentante
ECCESSO DI POTERE E
RAPPRESENTANZA SENZA
POTERE
• Il contratto è privo di effetti nei
confronti del rappresentato
(differenza rispetto alla mancata
conoscenza della revoca della
procura)
• Tuttavia…
• 1399. Ratifica. — 1. Nell'ipotesi
prevista dall'articolo precedente, il
contratto può essere ratificato
dall'interessato, con l'osservanza
delle forme prescritte per la
conclusione di esso (c. 1392).
• 2. La ratifica ha effetto retroattivo,
ma sono salvi i diritti dei terzi.
Cass. 26-07-2012 n. 13296
• In tema di appalti pubblici, l' eccesso di potere
dell'organo competente a concludere il contratto,
la rappresentanza senza potere ovvero la
mancanza di deliberazione da parte dell'organo
munito del potere a contrarre si traducono in
difetti del consenso dell'ente medesimo, che,
incidendo sulla validità ed efficacia del contratto
privatistico, ne comportano l'annullabilità;
questa, peraltro, può essere fatta valere
esclusivamente dall'ente, nel cui interesse sono
poste le norme procedimentali violate, mentre il
contratto può essere convalidato, ai sensi dell'art.
1444 c.c., tutte le volte in cui l'amministrazione,
che conosceva o doveva conoscere la causa
d'invalidità ed alla quale spettava l'azione di
annullamento, vi abbia dato volontariamente
esecuzione.
Art.1398 Rappresentanza
senza potere.
• — 1. Colui che ha contrattato come
rappresentante senza averne i poteri
o eccedendo i limiti delle facoltà
conferitegli, è responsabile del danno
che il terzo contraente ha sofferto
per avere confidato senza sua colpa
nella validità del contratto.
2 casi
• falsus procurator:
• 1.non ha alcun potere di
rappresentanza
• 2. eccesso di poteri
• Non ha poteri quindi il contratto non
ha effetto per il rappresentato
• Danni al terzo contraente DILIGENTE
1394. Conflitto d'interessi
• . — 1. Il contratto concluso dal
rappresentante in conflitto d'interessi col
rappresentato (c. 1395) può essere
annullato (c. 1441 ss.) su domanda del
rappresentato, se il conflitto era
conosciuto o riconoscibile dal terzo.
• Antepone proprio interesse a quello del
rappresentato
1395. Contratto con se
stesso.
• — 1. È annullabile il contratto che il
rappresentante conclude con se stesso, in
proprio o come rappresentante di un'altra
parte, a meno che il rappresentato lo
abbia autorizzato specificatamente ovvero
il contenuto del contratto sia determinato
in modo da escludere la possibilità di
conflitto d'interessi (c. 1394, 1735).
• 2. L'impugnazione può essere proposta
soltanto dal rappresentato.
Due casi
• 1) un soggetto conclude il contratto
nella duplice veste di rappresentante
e di rappresentato
• 2) un soggetto agisce da un lato
come rappresentante di Tizio e nella
veste di rappresentante di Caio
• ANNULLAMENTO del contratto a
meno che autorizzazione ad hoc o
contenuto del contratto
predeterminato
Cass. 29.09.2000, n. 12969
• Il danno risarcibile ex art. 1398 c.c. subito dal
contraente che abbia confidato senza colpa nella
esistenza della procura invocata dal falsus
procurator, si limita al c.d. «interesse negativo»,
e risiede, oltre che nelle spese e nelle perdite
strettamente dipendenti dalle trattative, nel
vantaggio conseguibile dal contraente in buona
fede per il tramite di altre contrattazioni, e non si
estende perciò al lucro cessante ricavabile
dall’adempimento del contratto
RAPPRESENTANZA LEGALE
• Si ha quando il potere di
rappresentanza è attribuito dalla
legge (genitori – tutore – curatore
eredità giacente)
• Diretta attribuzione al rappresentato
degli effetti giuridici del contratto
RAPPRESENTANZA ORGANICA
• Sussiste quando un soggetto, per la
funzione di organo esterno di ente, è
investito del potere di dichiarare la
volontà negoziale dell’ente
medesimo.
RAPPRESENTANZA INDIRETTA O
INTERPOSIZIONE REALE
• Compie atti giuridici in nome proprio
e poi ritrasferisce al rappresentato.
• Agisce per conto altrui ma in nome
proprio
• L’interposto reale è partecipe degli
effetti giuridici del contratto che
stipula
IL CONTRATTO PER
PERSONA DA NOMINARE
• 1401. Riserva di nomina del
contraente. — 1. Nel momento
della conclusione del contratto (c.
1326) una parte può riservarsi la
facoltà di nominare successivamente
la persona che deve acquistare i
diritti e assumere gli obblighi
nascenti dal contratto stesso (1).
1402. Termine e modalità della
dichiarazione di nomina.
• — 1. La dichiarazione di nomina deve
essere comunicata all'altra parte nel
termine di tre giorni dalla stipulazione del
contratto, se le parti non hanno stabilito
un termine diverso.
• 2. La dichiarazione non ha effetto se non
è accompagnata dall'accettazione della
persona nominata o se non esiste una
procura anteriore al contratto.
1403. Forme e pubblicità.
• — 1. La dichiarazione di nomina e la procura o
l'accettazione della persona nominata non hanno
effetto se non rivestono la stessa forma che le
parti hanno usata per il contratto, anche se non
prescritta dalla legge (c. 1392) .
• 2. Se per il contratto è richiesta a determinati
effetti una forma di pubblicità (c. 2643 ss.), deve
agli stessi effetti essere resa pubblica anche la
dichiarazione di nomina, con l'indicazione
dell'atto di procura o dell'accettazione della
persona nominata.
Effetti della nomina
• La persona nominata acquista i diritti e
assume gli obblighi derivanti dal contratto
con effetto dal momento in cui questo fu
stipulato.
• La nomina ha effetto retroattivo al
momento della conclusione del contratto
come se questo fosse stato stipulato
direttamente tra il nominato e l’altra
parte.
• Non è richiesto l’assenso dell’altro
contraente ( a differenza della
cessione del contratto) in quanto
questi ha preventivamente accettato
la clausola di riserva di nomina “per
sé o per persona da nominare”.
• 1405. Effetti della mancata
dichiarazione di nomina. — 1. Se
la dichiarazione di nomina non è
fatta validamente nel termine
stabilito dalla legge o dalle parti, il
contratto produce i suoi effetti fra i
contraenti originari.
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