LA RAPPRESENTANZA ARTT. 1387-1400 C.C. • Un soggetto (RAPPRESENTANTE) pone in essere, per un altro soggetto (RAPPRESENTATO) un atto giuridico che quest’ultimo non può o non vuole porre in essere personalmente. 1388. Contratto concluso dal rappresentante • . — 1. Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato. Caratteristiche della rappresentanza • IN NOME DEL RAPPRESENTATO: contemplatio domini. • NELL’INTERESSE DEL RAPPRESENTATO: per conto altrui (art.1703) • EFFETTI DIRETTI DEL CONTRATTO NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTATO • 1387. Fonti della rappresentanza. — 1. Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato. RAPPRESENTANZA VOLONTARIA. LA PROCURA ATTO UNILATERALE RECETTIZIO 1392. Forma della procura. — 1. La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (c. 1350 ss., 1399). • PROCURA GENERALE • PROCURA SPECIALE ESTINZIONE DELLA PROCURA – PROCURA APPARENTE • 1396. Modificazione ed estinzione della procura. — 1. Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Tribunale Lecce,09 maggio 2012 Ai fini della validità della procura alle liti rilasciata da chi si qualifichi legale rappresentante della persona giuridica è sufficiente che nell'intestazione dell'atto al quale la procura si riferisce siano indicati i poteri rappresentativi di colui che la sottoscrive, essendo onere della parte che contesta tale qualità allegare tempestivamente e fornire la prova dell'inesistenza del rapporto organico o della carenza dei poteri dichiarati. Cause di estinzione della procura • 1) compimento dell’affare • 2) scadenza del termine o avveramento condizione risolutiva • 3) estinzione rapporto interno • 4) morte rappresentato o rappresentante • 5) revoca da parte del rappresentato • 6) rinunzia del rappresentante ECCESSO DI POTERE E RAPPRESENTANZA SENZA POTERE • Il contratto è privo di effetti nei confronti del rappresentato (differenza rispetto alla mancata conoscenza della revoca della procura) • Tuttavia… • 1399. Ratifica. — 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso (c. 1392). • 2. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi. Cass. 26-07-2012 n. 13296 • In tema di appalti pubblici, l' eccesso di potere dell'organo competente a concludere il contratto, la rappresentanza senza potere ovvero la mancanza di deliberazione da parte dell'organo munito del potere a contrarre si traducono in difetti del consenso dell'ente medesimo, che, incidendo sulla validità ed efficacia del contratto privatistico, ne comportano l'annullabilità; questa, peraltro, può essere fatta valere esclusivamente dall'ente, nel cui interesse sono poste le norme procedimentali violate, mentre il contratto può essere convalidato, ai sensi dell'art. 1444 c.c., tutte le volte in cui l'amministrazione, che conosceva o doveva conoscere la causa d'invalidità ed alla quale spettava l'azione di annullamento, vi abbia dato volontariamente esecuzione. Art.1398 Rappresentanza senza potere. • — 1. Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto. 2 casi • falsus procurator: • 1.non ha alcun potere di rappresentanza • 2. eccesso di poteri • Non ha poteri quindi il contratto non ha effetto per il rappresentato • Danni al terzo contraente DILIGENTE 1394. Conflitto d'interessi • . — 1. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato (c. 1395) può essere annullato (c. 1441 ss.) su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. • Antepone proprio interesse a quello del rappresentato 1395. Contratto con se stesso. • — 1. È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi (c. 1394, 1735). • 2. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato. Due casi • 1) un soggetto conclude il contratto nella duplice veste di rappresentante e di rappresentato • 2) un soggetto agisce da un lato come rappresentante di Tizio e nella veste di rappresentante di Caio • ANNULLAMENTO del contratto a meno che autorizzazione ad hoc o contenuto del contratto predeterminato Cass. 29.09.2000, n. 12969 • Il danno risarcibile ex art. 1398 c.c. subito dal contraente che abbia confidato senza colpa nella esistenza della procura invocata dal falsus procurator, si limita al c.d. «interesse negativo», e risiede, oltre che nelle spese e nelle perdite strettamente dipendenti dalle trattative, nel vantaggio conseguibile dal contraente in buona fede per il tramite di altre contrattazioni, e non si estende perciò al lucro cessante ricavabile dall’adempimento del contratto RAPPRESENTANZA LEGALE • Si ha quando il potere di rappresentanza è attribuito dalla legge (genitori – tutore – curatore eredità giacente) • Diretta attribuzione al rappresentato degli effetti giuridici del contratto RAPPRESENTANZA ORGANICA • Sussiste quando un soggetto, per la funzione di organo esterno di ente, è investito del potere di dichiarare la volontà negoziale dell’ente medesimo. RAPPRESENTANZA INDIRETTA O INTERPOSIZIONE REALE • Compie atti giuridici in nome proprio e poi ritrasferisce al rappresentato. • Agisce per conto altrui ma in nome proprio • L’interposto reale è partecipe degli effetti giuridici del contratto che stipula IL CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE • 1401. Riserva di nomina del contraente. — 1. Nel momento della conclusione del contratto (c. 1326) una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso (1). 1402. Termine e modalità della dichiarazione di nomina. • — 1. La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso. • 2. La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto. 1403. Forme e pubblicità. • — 1. La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge (c. 1392) . • 2. Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità (c. 2643 ss.), deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata. Effetti della nomina • La persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato. • La nomina ha effetto retroattivo al momento della conclusione del contratto come se questo fosse stato stipulato direttamente tra il nominato e l’altra parte. • Non è richiesto l’assenso dell’altro contraente ( a differenza della cessione del contratto) in quanto questi ha preventivamente accettato la clausola di riserva di nomina “per sé o per persona da nominare”. • 1405. Effetti della mancata dichiarazione di nomina. — 1. Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari.