Avv. Giampaolo Teodori
IL Lavoro nella PA e la
Digitalizzazione
1
PREMESSA METODOLOGICA
Le accezioni di Lavoro nella P.A. ai fini
dell’inquadramento sistematico del contributo
 Il Lavoro inteso come Organizzazione
Il Lavoro inteso come svolgimento
dell’attività amministrativa
Il Lavoro inteso come disciplina
dell’instaurazione e della gestione del
Rapporto P.A. Dipendenti
2
Interconnessione tra i concetti quanto agli
effetti della “Rivoluzione Digitale”
…L’informatica elimina il cartaceo
…quindi modifica gli strumenti per attuare le
procedure
…I quali strumenti modificano a loro volta
l’organizzazione del lavoro
…Ed anche le procedure interne esterne
riguardanti l’instaurazione e lo svolgimento del
Rapporto di lavoro
3
IL LAVORO COME ORGANIZZAZIONE
ANALISI DELL’EVOLUZIONE DELLA
P.A. DAL ‘90 AD OGGI
4
UN NUOVO SCENARIO

Il decennio di riforme nella pa hanno cercato di
affermare il modello “aziendalistico” di
pubblica amministrazione rispetto a quello
antitetico c.D. “Burocratico” nato con lo stato
liberale.
5
NUOVA MISSION
Nel rispetto dell’ordinamento giuridico, la nuova
missione e’ quella di migliorare la qualita’ dei
servizi erogati in sostituzione di un legalismo fine
a se stesso.
6
NUOVA MISSION
L’art. 97 costituzione afferma i principi di
“imparzialita’ ” e di “buon andamento”
attuati dalle recenti riforme della pa
traducendo tali principi nei moderni
concetti di trasparenza e di qualita’ dei
servizi, qualita’ da misurarsi in termini di
efficacia e di efficienza.
7
LE RIFORME DEGLI ANNI 90’ (I
provvedimenti)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Legge 142/90 sostituita dal nuovo Testo Unico (D.Lgs.
267/2000)
Le legge sul procedimento amministrativo l. 241/90;
L’ordinamento pubblico impiego (L. 421/92, D.lgs
165/2001;
La legge sugli appalti di lavori pubblici (L. 109/94);
Il nuovo testo unico della documentazione
amministrativa (DPR 445/2000);
Il nuovo titolo V Cost. e la legge n. 131 di attuazione.
8
LE RIFORME DEGLI ANNI 90’ (I
nuovi principi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Distinzione tra politica e gestione;
Ampio decentramento di funzioni dal centro
alla periferia (sussidiarietà verticale);
Privatizzazione dei servizi (sussidiarietà
orizzontale);
Semplificazione normativa (testi unici);
Semplificazione
amministrativa
(autocertificazione etc.);
Partecipazione del cittadino (principio del
giusto procedimento);
9
LE RIFORME DEGLI ANNI 90’ (I
nuovi principi)
9.
10
11
12
13
Miglioramento delle relazioni con il
cittadino (Carta dei servizi, URP,sportelli
unici ec)
pubblicità degli atti nel rispetto del diritto
alla riservatezza (privacy)
ampia flessibilità nella gestione delle
risorse umane;
incentivazione nel merito (progressioni di
carriera);
Innovazione tecnologica e messa in rete
della PA
10
LE RIFORME HANNO CERCATO DI ATTUARE I
PRINCIPI COSTITUZIONALI CERCANDO DI
CONCILIARE LA CULTURA DEL RISULTATO CON
QUELLA DELLA LEGALITÀ
Riforma della PA
Principi costituzionali
(art. 97)
Qualità dei servizi
(“buon andamento”) …………………………
CULTURA DEL RISULTATO
Trasparenza
(“imparzialità”) ……………………………. CULTURA
DELLA LEGALITA’
11
QUALITA’DEI SERVIZI
pubblico/privato
La maggiore attenzione verso la qualità
dei servizi da erogare ai cittadini pone
l’attenzione verso il raggiungimento dei
seguenti risultati:
Soddisfazione dei bisogni e delle attese
dei cittadini;
Aumento di produttività ed efficienza;
Recupero di risorse da reinvestire in
servizi;
Riduzione degli sprechi e dei costi della
burocrazia;
Valorizzazione del personale.
12
QUALITA’DEI SERVIZI
Qualità totale

1.
2.
3.
4.
5.
I principi della qualità totale (total
quality management) sono:
Perseguire la soddisfazione del
cittadino/utente;
Necessità di un miglioramento
continuo;
Priorità al processo produttivo;
Coinvolgimento
del
personale
dipendente;
Ruolo del manager
13
QUALITA’DEI SERVIZI
nuovo stile direzionale

Nuovo Know how per una
proficua direzione del settore;

Nuovo modello organizzativo
proteso ai risultati.
14
QUALITA’ DEI SERVIZI
NUOVO STILE DIREZIONALE

1.
2.
3.
4.
5.
ORGANIZZAZIONE
BUROCRATICA PER
PROCEDURE
Accesso per concorso
pubblico;
Promozioni per
anzianità;
Responsabilità in base
al grado;
Risultati grazie al
rapporto gerarchico;
Sostanziale
inamovibilità

1.
2.
3.
4.
5.
ORGANIZZAZIONE
MAGGIORMENTE
PROTESA AI
RISULTATI:
Accesso per concorso
o, nei casi previsti, per
nomina fiduciaria
(artt. 108 e 110
TUEL);
Promozioni per
merito;
Responsabilità in base
al ruolo;
Risultati grazie alla
capacità direzionale;
Ruoli modificabili, nel
rispetto dei diritti
economici acquisiti.
15
Modelli organizzativi
Modello burocratico
1.
2.
3.
4.
Prevalente lavoro operativo di routine;
La presenza di processi di lavoro fortemente
standardizzati con divisione delle mansioni molto
spinta;
Mantenimento di una forte centralizzazione
attraverso il peso dato alle relazioni di tipo
gerarchico;
Il ruolo fondamentale della tecnostruttura che
standardizza il lavoro e consente alla linea
manageriale di focalizzarsi sulla supervisione
dell’attività e sulla soluzione dei problemi emergenti
in chiave di “eccezione”, rispetto alla normale routine.
Infatti con il suo intervento l’organizzazione dispone
di norme e regole che consentono il controllo del
processo operativo e dei comportamenti attraverso la
standardizzazione dei compiti, delle procedure e
l’analisi e ottimizzazione di tempi e metodi di lavoro.
16
Modelli organizzativi
Modello burocratico
La burocrazia riesce a gestire livelli elevati di complessità ma si trova
disarmata quando incontra condizioni di incertezza e dinamismo.
Emerge in questi casi una crisi di rigidità caratterizzata da difficoltà
di adattamento strategico, di coordinamento interno e dalle
conseguenze della demotivazione del personale del nucleo operativo.
Emergono i circoli viziosi della burocrazia che stabilizzano il
funzionamento su livelli bassi di efficacia e di rispondenza alle attese
dei soggetti dei quali l’organizzazione dovrebbe servire bisogni e
interessi.
17
Modelli organizzativi
Modello decentrato per risultato
L’ente viene suddiviso in centri di responsabilità che
rispondono al vertice strategico del conseguimento dei
risultati riguardanti definiti insiemi di attività;
 introduzione di un doppio livello di direzione generale o
almeno di coordinamento complessivo che riguardano
l’intero ente e le singole unità divisionali
 presenza di divisioni che agiscono negli ambiti operativi
affidati con livelli di autonomia sufficientemente ampi
Possibilità di sviluppare strategie articolate, con
distinzione tra il livello divisionale e quello dell’ente nel suo
complesso
L’istituzione di una struttura amministrativa centrale che
offre supporto al vertice strategico nel coordinare alcuni
aspetti del funzionamento
Sviluppo di sofisticate modalità di controllo sui risultati,
soprattutto attraverso il budget.
18
Modelli organizzativi
Modello decentrato per
risultato
È esposta al rischio di diluire le proprie
competenze distintive, o di
defocalizzarsi dal proprio ruolo
istituzionale
Crisi di dispersione di risorse ed
energie e di mancata integrazione tra i
diversi centri di attività
19
Modelli organizzativi
Modello innovativo per risultato
Assetto strutturale flessibile, organico, imperniato su
piccoli gruppi di specialisti ed esperti che costituiscono
il cuore dell’ente
Una sistematica collaborazione tra dirigenti, tecnici e
specialisti, consulenti interni ed esterni, organizzata
con modalità poco formalizzate e orientata a generare
contesti nei quali le diverse specializzazioni integrano il
loro lavoro per produrre innovazioni e realizzare scopi
comuni (tecnostruttura assume la logica di servizi di
supporto)
Un orientamento delle unità di staff ad agire come
unità di servizio interno
Livelli forti di coinvolgimento degli operatori di tuti i
livelli, partecipazione e motivazione.
20
…La realtà dei fatti è costituita ancora di
burocrazia e di scarsa cooperazione
intersettoriale
All’interno le criticità degli SU e degli URP
All’esterno La scarsa diffusione delle Unioni,
Consorzi tra Autonomie per gestione servizi
in comune
21
QUALITA’DEI SERVIZI
il PEG



Concentrazione delle risorse in pochi
obiettivi prioritari, attraverso la
specificazione dei programmi e dei
progetti;
Controllo dei costi per singole
attività del processo di erogazione
del servizio;
Controllo di gestione che analizzi
l’economicità della gestione: ogni
servizio può essere migliorato
aumentando il grado di accoglimento
della domanda e quindi i ricavi
(efficacia) e/o riducendo i costi
(efficienza).
22
QUALITA’DEI SERVIZI
la carta dei servizi e le innovazioni e semplificazioni






URP
CARTA DEI SERVIZI con la quale
l’ente si impegna a garantire ed
offrire prestazioni, predisponendo
forme di tutela degli utenti
Firma e posta elettronica
Sportelli unici per le imprese
Autocertificazioni
Unioni di comuni.
23
QUALITA’DEI SERVIZI
Formazione e valorizzazione delle risorse
umane




Responsabilizzazione della
struttura;
Massima flessibilità
Formazione continua e piena
Utilizzazione dei meccanismi
incentivanti.
24
Gli
effetti
della
Digitalizzazione
nell’Organizzazione della PA
“Una Pubblica Amministrazione orientata all'utente,
cittadino ed impresa, fornitrice di moderni servizi,
creatrice di valore <<pubblico>>, con cui sia facile
operare.” (dal sito http://www.innovazione.gov.it).
Elementi fondamentali:
1- Erogazione servizi
2- Riconoscimento digitale
3- Canali di accesso
4- Enti eroganti
5- Interoperabilità e cooperazione
6- Infrastruttura di comunicazione
25
I Principi dell’E- Government sanciti
dall’Italia e dall’Unione Europea



il servizio universale va garantito ai cittadini e alle aziende; ne deriva la necessità di
connettività di buon livello anche per le aree geografiche periferiche e marginali;
la privatezza personale va tutelata e protetta; ne consegue un equilibrio ragionevole tra
salvaguardia e mancanza di protezione dei dati personali;
i cittadini vanno tutelati dal pericolo di divario digitale; ne risulta la necessità di
formazione diffusa, idonea ai livelli di competenza e di abilità delle persone.
26
La prima fase dell’E-Gov
Tre linee di azione
1-
3
La promozione di progetti di e-government volti allo
sviluppo di servizi infrastrutturali e servizi finali
all’utenza
La definizione di un comune
2- quadro tecnico e
metodologico di riferimento
La creazione della rete dei Centri Regionali di
Competenza (CRC)
27
La seconda fase dell’E-Gov
Cinque linee di azione
123-
Lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali
La diffusione territoriale dei servizi per cittadini ed
imprese (riuso)
L’inclusione dei comuni piccoli nell’attuazione dell’ egovernment
di progetti per lo
4- L’avviamento
cittadinanza digitale (e-democracy)
5-
sviluppo della
La promozione dell’utilizzo dei nuovi servizi presso
cittadini e imprese
28
Le necessità ed i Caratteri dell’Organizzazione
del Lavoro nella PA Digitale
Le capacità informatiche del Dipendente: la Formazione
La condivisione interna delle procedure e degli atti
L’interfaccia digitale con il Cittadino Utente con il
passaggio da una informatica di mera conoscenza a una di
gestione procedurale
L’interfaccia e la condivisione dei dati e dei Sistemi con
le altre Amm.ni
La Fine del rapporto istituzionale gerarchico
Centro-Periferia: l’informatica come garante
dell’attuazione del Principio di sussidiarietà
29
La trasformazione
dell’Amministrazione da A. delle
procedure e A. dell’impulso
…Ove l’attività amministrativa abbia una funzione estrinsecatesi
in atti tipici di natura astratta non coinvolgenti nelle fasi
intermedie e nelle risultanze finali il passaggio esecutivo
attraverso l’Organo amministrativo persona fisica, il lavoro
umano, attualmente impegnato negli iter gestionali delle
procedure, conoscerà un progressivo declino
30
Il realizzarsi di nuove Figure Professionali nella PA
“minore necessità di Risorse Umane, fatta eccezione per i cosiddetti “gestori” dei
sistemi, coloro i quali con profili tecnici di elevata specializzazione sappiano
impostare e manutenere i “sistemi” con i quali l’attività amministrativa si svolge.”
Il Dirigente Digitale con funzioni di impulso e direzione delle attività, il quale
individua ad esempio in una procedura comparativa per l’affidamento di servizi, i criteri
di valutazione dei requisiti di una Ditta oppure gli algoritmi di valutazione delle offerte
delle medesime in riferimento a capacità tecniche ed economiche.
Il Funzionario Digitale il quale cura la gestione esecutiva amministrativa del
sistema, rende informazioni On Line sui procedimenti in esecuzione, dà svolgimento
informatico ai parametri di funzionamento dei sistemi impostati dal Funzionario.
I Tecnici dei Sistemi Informatici
Senior curano la strutturazione dei sistemi informatici adeguandoli ai caratteri del
procedimento amministrativo ed alla tipologia dello stesso (es. se interno o esterno se ad
istanza di parte o con inizio d’ufficio)
Junior Curano la manutenzione dei sistemi in ordine a procedure informatiche esecutive
(es. attivazione disattivazione procedure informatiche in base a termini perentori)
31
La naturale adattabilità del modello
organizzativo per risultato all’E. Gov.
La necessità di uno sviluppo strutturato
dell’informatizzazione della P.A.
La centralità dei concetti di interscambio e
condivisione
Il Sistema Pubblico di Connettività (SPC)
come “autostrada” dei dati e delle
informazioni
32
IL LAVORO INTESO COME
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA
33
LE NORMATIVE RIGUARDANTI L’ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA DIGITALE
Il Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n.82 Codice
dell'amministrazione digitale
È una specie di Costituzione sulla quale si
fonda l’attività amministrativa digitale
diritti e doveri
della PA verso
il Cittadino e
viceversa
principi operativi e tecnici con cui
tali diritti e doveri si devono
concretizzare
34
C.A.D. - La Struttura
CAPO I: PRINCIPI GENERALI
SEZIONE I: (Definizioni, finalità e ambito di applicazione)
Art. 1 (Definizioni)
Art. 2 (Finalità e ambito di applicazione)
SEZIONE II: (Diritti dei cittadini e delle imprese)
Articolo 3 -Diritto all’uso delle tecnologie
Articolo 4 -Partecipazione al procedimento amministrativo informatico
Articolo 5 -Effettuazione dei pagamenti con modalità
Articolo 6 -Utilizzo della posta elettronica certificata
Articolo 7 -Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza
Articolo 8 -Alfabetizzazione informatica dei cittadini
Articolo 9 -Partecipazione democratica elettronica
Articolo 10 -Sportelli per le attività produttive
Articolo 11 -Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese
SEZIONE III: (Organizzazione delle pubbliche amministrazioni – Rapporti fra Stato, Regioni e
autonomie locali)
Articolo 12 -Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni
nell’azione amministrativa
Articolo 13 -Formazione informatica dei dipendenti pubblici
Articolo 14 -Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
Articolo 15 -Digitalizzazione e riorganizzazione
Articolo 16 -Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione
tecnologica
Articolo 17 -Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie
Articolo 18 -Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica
Articolo 19 -Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego
35
CAPO II: DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE;
PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE
SEZIONE I: (Documento informatico)
Articolo 20 -Documento informatico
Articolo 21 -Valore probatorio del documento informatico sottoscritto
Articolo 22 -Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
Articolo 23 -Copie di atti e documenti informatici
SEZIONE II: (Firme elettroniche e certificatori)
Articolo 24 -Firma digitale
Articolo 25 -Firma autenticata
Articolo 26 -Certificatori
Articolo 27 -Certificatori qualificati
Articolo 28 -Certificati qualificati
Articolo 29 -Accreditamento
Articolo 30 -Responsabilità del certificatore
Articolo 31 -Vigilanza sull’attività di certificazione
Articolo 32 -Obblighi del titolare e del certificatore
Articolo 33 -Uso di pseudomini
Articolo 34 -Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati
Articolo 35 -Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma
Articolo 36 -Revoca e sospensione dei certificati qualificati
Articolo 37 -Cessazione dell’attività
SEZIONE III: (Contratti, pagamenti, libri e scritture)
Articolo 38 -Pagamenti informatici
Articolo 39 -Libri e scritture
36
CAPO III: -FORMAZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
INFORMATICI
Articolo 40 -Formazione di documenti informatici
Articolo 41 -Procedimento e fascicolo informatico
Articolo 42 -Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
Articolo 43 -Riproduzione e conservazione dei documenti Articolo
44 -Requisiti per la conservazione dei documenti informatici
CAPO IV -TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Articolo 45 -Valore giuridico della trasmissione
Articolo 46 -Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
Articolo 47 -Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica nelle pubbliche
amministrazioni
Articolo 48 -Posta elettronica certificata
Articolo 49 -Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
CAPO V -DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE
SEZIONE I (Dati delle pubbliche amministrazioni)
Articolo 50 -Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
Articolo 51 -Sicurezza dei dati
Articolo 52 -Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 53 -Caratteristiche dei siti
Articolo 54 -Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 55 -Consultazione delle iniziative normative del Governo Articolo 56 -Dati identificativi
delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile
Articolo 57 -Moduli e formulari
37
SEZIONE II (Fruibilità dei dati)
Articolo 58 -Modalità della fruibilità del dato
Articolo 59 -Dati territoriali
Articolo 60 -Base di dati di interesse nazionale
Articolo 61 -Delocalizzazione dei registri informatici
Articolo 62 -Indice nazionale delle anagrafi
SEZIONE III (Servizi in rete)
Articolo 63 -Organizzazione e finalità dei servizi in rete
Articolo 64 -Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni Articolo 65 Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
SEZIONE IV (Carte elettroniche)
Articolo 66 -Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi
CAPO VI -SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Articolo 67 -Modalità di sviluppo ed acquisizione
Articolo 68 -Analisi comparativa delle soluzioni
Articolo 69 -Riuso dei programmi informatici
Articolo 70 -Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili
CAPO VII -REGOLE TECNICHE
Articolo 71 -Regole tecniche
CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FIINALI E ABROGAZIONI
Articolo 72 -Norme transitorie per la firma digitale
Articolo 73 -Aggiornamenti
Articolo 74 -Oneri finanziari
Articolo 75 -Abrogazioni
Articolo 76 -Entrata in vigore del codice
38
I nuovi diritti
 Diritto all’uso delle tecnologie
 Diritto all'accesso e all'invio di documenti
digitali
 Diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in
forma digitale
 Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione
pubblica per e-mail
 Diritto alla qualità del servizio e alla misura
della soddisfazione
 Diritto alla partecipazione
 Diritto a trovare on-line tutti i moduli e i
formulari validi e aggiornati
39
Diritto all’uso delle tecnologie
Art.3
I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto
previsto nel presente decreto.
Deve essere sempre e dovunque disponibile un canale digitale sicuro,
certificato e con piena validità giuridica che permetta al cittadino o
all’impresa di dialogare con la PA dal proprio computer
40
Diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali
Art.4
La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai
documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli
articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2004, n. 445.
Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni
con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se
formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.
Tutte le amministrazioni devono organizzarsi per rendere disponibili agli
interessati documenti, atti e procedimenti, in modo sicuro e trasparente, in
formato digitale.
41
Diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale
Art.5
A decorrere dal 1° gennaio 2006 le
pubbliche amministrazioni
centrali
con sede nel territorio italiano consentono l’effettuazione con l’uso
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dei pagamenti ad esse
spettanti, a qualsiasi titolo dovuti.
I cittadini e le imprese avranno il diritto di effettuare in modo sicuro
qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni centrali
attraverso le tecnologie informatiche e telematiche. Nessun passaggio
materiale di denaro, nessuna fila
42
Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail
Art.6
Le
pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di
documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno
richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche
amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente
stabilito.
43
Diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione
Art.7
Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed
aggiornamento dei servizi resi; a tal fine sviluppano l’uso delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sulla base di una
preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese,
anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di
soddisfazione degli utenti.
Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali
trasmettono al Ministro per la funzione pubblica e al Ministro per
l’innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi
e sulla soddisfazione dell’utenza.
I cittadini e le imprese hanno diritto a servizi pubblici di qualità e che
rispondano alle loro reali esigenze. Le pubbliche amministrazioni devono
organizzare i servizi in modo da controllarne periodicamente la qualità e
la soddisfazione dell'utenza.
44
Diritto alla partecipazione
Art.8
Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per
promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti
all’estero, al processo democratico e facilitare l’esercizio dei diritti politici
e civili sia individuali che collettivi.
45
Diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati
Art.58
Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche
per via telematica l’elenco della documentazione richiesta, i moduli e i
formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
Trascorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto i documenti
rilevanti per il procedimento, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati
sul sito e che non siano stati resi noti non possono essere richiesti ed i relativi
procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti
documenti.
Entro due anni i cittadini e le imprese avranno diritto a trovare in rete tutti i
moduli e i formulari e tutti i documenti rilevanti per qualsiasi pratica verso le
pubbliche amministrazioni.
46
Strumenti di attuazione
 La posta elettronica certificata
 La firma digitale
 I documenti informatici
 I siti Internet delle PA
 Le carte elettroniche
 Il protocollo informatico
47
La posta elettronica certificata
“Si tratta di una e-mail che garantisce ora e data di spedizione e
di ricezione, provenienza (con una firma elettronica) e integrità
del contenuto. D'ora in poi vale quanto una raccomandata con
ricevuta di ritorno, costituisce una prova certa, costa molto
meno e si può fare da casa.” (dal sito: http://www.padigitale.it).
Risponde ai requisiti delineati nell’art.14 del DPR 445/2000
Il 28 gennaio 2005 è stato approvato in via definitiva dal
Consiglio dei Ministri lo schema di regolamento sulla posta
elettronica certificata (PEC).
48
La firma digitale
“È una firma elettronica che garantisce con sicurezza l'identificazione di chi
firma e la sua volontà di firmare. Questa firma può sostituire per sempre
sigilli, punzoni, timbri e dà validità giuridica a qualsiasi attestazione nei
rapporti tra privati, tra privati e pubbliche amministrazioni e tra
amministrazioni. Per rendere più sicura la firma elettronica questa deve
essere certificata da un ente certificatore che risponda ai requisiti di legge e
che si faccia garante dell'affidabilità della firma. Il codice regola tale
certificazione in modo da conferire massima sicurezza alla firma elettronica,
meglio di quanto ora avviene con la firma autografa.” (dal sito
http://www.padigitale.it).
49
I documenti informatici
DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
1. Non sottoscritto
2. Sottoscritto con firma elettronica
…l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione
logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autentificazione informatica
…ogni mezzo elettronico di identificazione che si affianca alla firma elettronica forte il cui
esempio principale è rappresentato dalla firma digitale propriamente detta, che
rimane pienamente efficace. Le principali differenze tra le due firme riguardano
principalmente il grado di sicurezza relativo alla possibilità di accertare la
provenienza e l'autenticità del documento elettronico collegato
3. Sottoscritto con firma digitale: è la firma per i doc.ti e i
provv.dti della PA
è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la
chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di
un insieme di documenti informatici;
50
DPR 445/2000 alla luce del Decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10 Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa
ad un quadro comunitario per le firme elettroniche
Art. 1 (R) Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per: [...]
n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata
basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una
privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici. [...]
cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) , del
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l’insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera g) , del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica
ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione
univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui
quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai
quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati
successivamente modificati;
51
I siti Internet della P.A.
“I siti pubblici devono essere accessibili da tutti, anche dai disabili,
reperibili, facilmente usabili, chiari nel linguaggio, affidabili, semplici,
omogenei tra loro.” (dal sito http://www.padigitale.it).
I siti Internet diventano la "porta" privilegiata per entrare
nelle pubbliche amministrazioni
52
Le carte elettroniche
“La carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi
diventano lo strumento chiave per razionalizzare e semplificare l'azione
amministrativa e sono regolate dal Codice per essere uno strumento di
autenticazione e di accesso ai servizi in rete della PA che sia universalmente
valido in Italia, ma allo stesso tempo che contenga quei servizi e quelle utilità
che ciascuna amministrazione territoriale giudichi utile per i propri cittadini.”
(dal sito http://www.padigitale.it).
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA: il documento d’identità munito di fotografia del
titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la
prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI: il documento rilasciato su supporto informatico
per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica
amministrazione
53
Il Protocollo informatico
“Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica dei flussi
documentali hanno la finalità di migliorare l’efficienza interna degli uffici attraverso
l’eliminazione dei registri cartacei, la riduzione degli uffici di protocollo e la
razionalizzazione dei flussi documentali. L’adozione di tali sistemi migliorerà
inoltre la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso strumenti che facilitano
l’accesso allo stato dei procedimenti ed ai relativi documenti da parte di cittadini,
imprese ed altre amministrazioni.“ (dalle <<linee guida per l'adozione del
protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti
amministrativi>>).
54
Il Sistema Pubblico di Connettività
È l’insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole
tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la circolarità del
patrimonio informativo della pubblica amministrazione, necessarie per
assicurare l’interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi
informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza e la
riservatezza delle informazioni.
I Fase
Struttura del SPC e fornitura dei servizi di connettività
ed interoperabilità di base
II Fase
Servizi di interoperabilità evoluta e cooperazione
applicativa
55
Il riuso
“Il Codice istituisce la banca dati dei programmi informatici riutilizzabili, un
elenco di programmi applicativi di proprietà pubblica. Prima di acquisire nuove
applicazioni tecnologiche le pubbliche amministrazioni devono verificare se vi
sono soluzioni riutilizzabili, che sono cedute in maniera gratuita dalle
amministrazioni titolari. Il processo di riuso abbatte i costi degli investimenti in
tecnologie e aiuta anche le amministrazioni con minore capacità di spesa ad
acquisire tecnologie innovative. In questo modo tutte le amministrazioni, dalle
più grandi alle più piccole potranno erogare servizi avanzati a cittadini e
imprese.” (dal sito http://www.padigitale.it).
Nel 2001 la spesa delle PA italiane in software ha raggiunto i 675 milioni €
(fonte: Commissione per l’open sourse nella PA – MIT - Indagine conoscitiva
sul software a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione - maggio
2003).
56
Siti Internet di riferimento
http://www.innovazione.gov.it
http://www.padigitale.it
http://indicepa.it
http://protocollo.gov.it
http://www.cnipa.gov.it
57
L’ATTIVITA’ LAVORATIVA DIGITALE ED I
FONDAMENTI DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO ESPRESSI NELLA
NUOVA “241”
58
L’ATTIVITA’ LAVORATIVA DIGITALE ED
I FONDAMENTI DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO ESPRESSI NELLA
NUOVA “241”
Una riforma che fissa in maniera un po’
ondivaga principi espressi uniformemente
da anni in dottrina e giurisprudenza
Un esempio pratico di come normativamente vengono
collocati pesi e contrappesi per contemperare le
esigenze di partecipazione e trasparenza nel
procedimento con le esigenze di economicità e celerità
dell’attività amministrativa
Un “tagliando” ad una legge fondamentale che in ogni
caso introduce un modo più moderno di “fare”
amministrazione
59
Le linee di indirizzo generali della
Riforma:
L’adeguamento ai principi
dell’ordinamento comunitario: in
particolare il principio di proporzionalità e
di legittima aspettativa
L’estensione dell’applicazione del diritto
privato nell’attività non autoritativa e negli
Accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento
La rimodulazione del diritto di accesso
60
La estensione della dialettica partecipativa
Cittadino-Amministrazione
Il consolidamento normativo dei principi
dottrinali e giurisprudenziali riguardanti
l’invalidità, l’efficacia dell’atto e l’autotutela
amministrativa (Capo IV bis)
L’incentivazione della digitalizzazione
dell’attività amministrativa
61
L’art. 3 bis della nuova L. 241 “…Le
Amministrazioni Pubbliche
incentivano l’uso della telematica, nei
rapporti interni, tra le diverse
Amministrazioni e tra queste ed i
privati”
Da questa norma-cardine nasce la
necessità della lettura coordinata
della l. 241 con il codice della PA
digitale
62
Gli articoli “rilevanti” del Codice della PA
Digitale ai fini del lavoro nella PA
Art. 4. Partecipazione al procedimento
amministrativo informatico
1. La partecipazione al procedimento amministrativo e
il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono
esercitabili mediante l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione secondo
quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle
pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione se formato
ed inviato nel rispetto della vigente normativa. 63
Art 59 TUDA (Accesso esterno)
1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, possono essere utilizzate tutte le
informazioni del sistema di gestione informatica dei
documenti anche mediante l'impiego di procedure
applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti
che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni
da parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel
rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure
organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai
documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi
per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di
gestione informatica dei documenti per il reperimento, la
visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei
documenti…
Art. 60 TUDA (Accesso effettuato dalle pubbliche
Amministrazioni). Art. 50 CAD “Disponibilità dei dati
delle PA
64
Art. 41. Procedimento e fascicolo
informatico (CAPO III -FORMAZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE
DEI DOCUMENTI INFORMATICI)
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti
amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla
normativa vigente.
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può
raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i
dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto
della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi
dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli
interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti
di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni
coinvolte, la conferenza dei servizi e' convocata e svolta
avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i
tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime
65
Istanza telematica per avvio
procedimento le fonti di
legittimazione del CAD
Art. 45. Valore giuridico della trasmissione
1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico,
ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione
non deve essere seguita da quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende
consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica
del destinatario messa a disposizione dal gestore.
66
Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sono valide:
a. se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato e'
rilasciato da un certificatore accreditato;
b. ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico
con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei
servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai
sensi della normativa vigente;
c. ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con
i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto
stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa
vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste
dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni
sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento
67
Per la presentazione delle istanze è possibile
avvalersi della posta elettronica oppure dei
moduli o formulari ex art. 57 CAD
La Pubblica Amministrazione può quindi rendere
tutte le comunicazioni inerenti il procedimento
per via telematica con atti provenienti dal
Responsabile
Ciò vale ovviamente anche per il provvedimento
finale la cui data di trasmissione telematica
costituisce termine iniziale di decorrenza ai fini
impugnativi
Art. 48 co. 2 La trasmissione del documento informatico per via telematica,
effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi
consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta
68
L’Accesso agli atti On Line
Art. 52. Accesso telematico ai dati e documenti delle
pubbliche amministrazioni
1. L'accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e' disciplinato dalle pubbliche
amministrazioni secondo le disposizioni del presente
codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di
regolamento in materia di protezione dei dati
personali, di accesso ai documenti amministrativi, di
tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I
regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di
accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per
via telematica.
69
I Processi di lavoro Amministrativi specifici
per i quali esiste già una normativa
“digitale”
Lo Sportello dell’Impresa telematico
Art. 10. Sportelli per le attività produttive
1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 447, e' realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via
telematica.
2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto
trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni.
3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso
l'adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo
Stato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le
migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilità delle soluzioni individuate.
4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui
al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, un sistema informatizzato per le imprese
relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di
quanto previsto all'articolo 11 (Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese)
70
L’E-procurement
come procedimento “pionere” in ordine all’attività
digitale sia dal lato normativo che dal lato
organizzativo e gestionale: il marketplace
obbligatorio per le PA previsto nelle “Finanziarie”
•Istituzione della CONSIP dalla l. 94 del 1997
•D.P.R. n. 101 del 4 aprile 2002 gare digitali e marketplace
La Conferenza dei Servizi On Line
Art. 41 co. 3
Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo
accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi e' convocata e svolta
avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti
dalle amministrazioni medesime
71
Innumerevoli procedimenti amministrativi
complessi necessitano tuttora di una revisione
normativa verso la digitalizzazione, oltre alla loro
fattiva realizzazione: es. il concorso pubblico
elettronico, il Fascicolo del Personale elettronico
L’importanza delle fonti regolamentari di dettaglio e
specificazione per la gestione ed utilizzo dei
singoli sistemi detenuti dalle PA
I Regolamenti degli EE.LL. e la “Tipicità” delle
procedure di competenza dei vari Settori
Istituzionali
72
IL LAVORO COME INSTAURAZIONE E
GESTIONE DEL RAPPORTO DI
DIPENDENZA P.A. / LAVORATORE
73
Un ambito ove normativamente e strutturalmente c’è ancora
molto da fare per “digitalizzare”
La rilevanza assorbente delle norme sul procedimento
amministrativo digitale e l’impatto della Tutela della
Riservatezza prevista nel “Codice”
L’importanza dei Progetti Sperimentali attuati
Elenco sistematico degli Argomenti da affrontare:
 Privacy e Lavoro Pubblico
 Accesso al Lavoro Pubblico: il concorso elettronico
 Gestione del Rapporto di lavoro: il Telelavoro; il Fascicolo
Personale elettronico; la Mobilità; Le comunicazioni (OdS
On Line e Busta paga telematica)
 Il Monitoraggio e controllo: i Sistemi già esistenti (SICO)
74
Lavoro Pubblico e Privacy: la normativa
L’art. 2 Co. 1 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego
Le Amministrazioni devono attuare le linee fondamentali di
organizzazione degli Uffici nel rispetto della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali
Il Codice della Privacy
Art. 111. Codice di deontologia e di buona condotta
“1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per
finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro…”
Le attività volte all’instaurazione e gestione da parte di soggetti
pubblici di rapporti di lavoro come attività di “rilevante interesse
pubblico” legittimante la raccolta di dati sensibili (art. 112)
75
La Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica dell’11 Febbraio
2005 recante “Misure finalizzate all’attuazione nelle PA delle
disposizioni contenute nel DLgs n. 196/2003” per sensibilizzare le PA
alle problematiche della privacy e dell’accesso in materia di gestione
del Personale
Per l’attuazione pratica delle previsioni del Codice in materia di protezione dei dati personali
le amministrazioni devono, pertanto, dotarsi di strumenti quali:
- regolamenti indicanti i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e le
operazioni che possono essere eseguite su di essi in relazione al perseguimento di finalità di
rilevante interesse pubblico qualora manchi una specifica indicazione legislativa (articoli 20,
21 e 22);
- informative all'interessato (art. 13);
- notificazione al Garante nei casi previsti dall'art. 37;
- eventuali comunicazioni al Garante (art. 39);
- misure minime di sicurezza e, in particolare, il documento programmatico sulla sicurezza
(art. 34, comma 1, lettera g) e regola n. 19 dell'allegato B al Codice).
In particolare, quando una disposizione di legge abbia specificato le finalità di rilevante
interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e le
operazioni che possono essere svolte su di essi, le amministrazioni dovranno adottare un
apposito regolamento con il quale identificare e rendere pubblici, a cura dei soggetti che ne
effettuano il trattamento, i tipi di dati utilizzabili e le operazioni eseguibili, in relazione ai
fini istituzionali perseguiti e nel rispetto dei principi affermati dall'art. 22 del Codice
76
La gestione dei dati personali dei Dipendenti. Gli aspetti
rilevanti ai fini dell’interesse pubblico previsti all’art.
112:
 I trattamenti effettuati per accertare il possesso di determinati requisiti
previsti per l’accesso a det. Impieghi
 I trattamenti effettuati per verificare La sussistenza dei presupposti per
la sospensione o la cessazione dall’impiego o dal servizio
 I trattamenti effettuati per adempiere gli obblighi connessi alla
definizione dello stato giuridico ed economico del Personale
 I trattamenti effettuati Obblighi in materia di igiene e sicurezza del
lavoro
 I trattamenti effettuati Attività diretta all’accertamento della
responsabilità civile, contabile ed amministrativa.
Le prescrizioni dello Statuto dei Lavoratori sul divieto di indagine
sulle opinioni politiche religiose e sindacali
Le garanzie sul controllo a distanza del Lavoratore previste nelo
Statuto alla luce della intrusività delle nuove tecnologie.
77
i Si ed i No della raccolta dei Dati Personali del
Lavoratore nella P.A.
No informativa all’interessato
No notifica al Garante
Si Misure di sicurezza
Si Regolamenti; Codice deontologico
Si individuazione Resp.li e Incaricati
Si accessibilità ai propri Dati
No confusione Dati Sensibili con altri Dati
78
Il Concorso Pubblico Elettronico prospettive
giuridiche di realizzazione e sperimentazioni già
avviate
La estensione analogica della disciplina sull’E-Procurement
all’E- Recruitment.
Le Linee della possibile digitalizzazione delle procedure di
concorso
 Le pubblicazioni On Line dei Bandi e delle Comunicazioni nonchè la
messa a disposizione dei modelli
 La trasmissione On Line della domanda di partecipazione
 La possibilità di selezioni On Line per Titoli sulla base delle
Dichiarazioni dei candidati
79
Le problematiche strutturali: la scarsa diffusione della firma
elettronica e della posta elettronica certificata
Le soluzioni provvisorie per il loro superamento
Linee Guida per la Digitalizzazione delle Procedure selettive
pubbliche anticipanti la normativa di dettaglio
80
Le Sperimentazioni già avviate
 I Sistemi Step One e Diogene del Formez
 Il Portale “Reclutamento e Selezione”
 Le esperienze avviate presso EELL
 La Domanda On Line utilizzata dall’EPSO (U.E.)
81
Il Telelavoro: dalla sperimentalità al consolidamento
La normativa vigente applicabile
La L. 191/1998 (art. 4)
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso
l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine,
possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche e
collegamenti telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a
parita' di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione
delle modalita' per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese
quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di
norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure
organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle
specifiche modalita' della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei
dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle
amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
82
Il DPR n. 70/1999
Art. 3 Progetti di telelavoro
1. Nell’ambito degli obiettivi fissati annualmente, l’organo di governo di ciascuna amministrazione,
sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali generali o equiparati,
individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando
apposite risorse per il suo svolgimento.
2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli
obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di
effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei
dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di
verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i costi e i
benefici, diretti e indiretti.
Art. 4
Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria
1. L’amministrazione assegna il dipendente al telelavoro, sulla base di criteri previsti dalla
contrattazione collettiva, che fra l’altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e personali
del telelavoro.
2. La prestazione di telelavoro può effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che sia ivi
disponibile un ambiente di lavoro di cui l’amministrazione abbia preventivamente verificato la
conformità alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche.
3. Il dipendente addetto al telelavoro può richiedere per iscritto all’amministrazione di
appartenenza di essere reintegrato nella sede di lavoro originaria non prima che sia trascorso
un congruo periodo di tempo fissato dal progetto di cui all’articolo 3 del presente decreto
83
L’Accordo quadro nazionale sul Telelavoro del 13.1.1999
Art. 4
Assegnazione ai progetti di telelavoro
l. Nell'ambito dei progetti di telelavoro di cui all'art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 70, l'Amministrazione procederà
con le modalità previste dall'art. 4 dello stesso DPR n. 70 all'assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che
si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste dal progetto, con priorità per coloro
che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da
consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza.
2. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni l'Amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta:
situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente
certificate;
maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede. L'assegnazione a progetti di telelavoro deve
consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di
socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede.
3. L'assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto; tale assegnazione è
revocabile a richiesta del lavoratore, quando sia trascorso il periodo di tempo indicato nel progetto e nel rispetto di
ulteriori condizioni eventualmente previste nello stesso progetto (ad es.: che vi sia un sostituto), o d'ufficio da parte
dell'amministrazione. In tale ultimo caso, la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e
in tempi compatibili con le esigenze del lavoratore, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, elevati a 20 giorni nel
caso di cui al comma 2, lettera b), oppure nel termine previsto dal progetto.
4. In conformità all'articolo 3, comma 6, del citato DPR n. 70, il dirigente, sulla base di quanto previsto dal progetto,
può esercitare le sue funzioni svolgendo parte della propria attività in telelavoro.
Art. 5
Postazione di lavoro e adempimenti dell'Amministrazione
1. Il telelavoro si realizza secondo le modalità previste dal progetto, quali lavoro a domicilio, lavoro mobile,
decentrato in centri - satellite, servizi in rete o altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza,
comunque in luogo idoneo, dove sia tecnicamente possibile la prestazione "a distanza", diverso dalla sede dell'ufficio
al quale il dipendente è assegnato.
Le Regole Tecniche dell’AIPA del 2001
84
Caratteri essenziali del Telelavoro nella PA
•
•
•
•
La delocalizzazione
L’utilizzazione dell’ICT
La collegabilità del Dipendente all’Amm.ne
La parificazione del telelavoratore al lavoratore
“tradizionale”
• La volontarietà dell’assegnazione al telel. ed il reintegro
• La necessità del Progetto per avviare il telelavoro in una
data Amm.ne
85
Le criticità del Telelavoro
•
•
•
•
•
Il controllo delle prestazioni del telelavoratore
Le norme sulla sicurezza ed il telelavoro
L’applicabilità ai soli Dipendenti della PA
Gli effetti sociali del Telelavoro
L’attuale scarsa diffusione
Le prospettive
• I concorsi per telelavoratori
• Il Telelavoro come modalità prevalente di rendere le
proprie prestazioni nel contesto di una PA interamente
Digitalizzata
86
Il Fascicolo del Personale Elettronico
la possibilità di gestire in maniera giuridicamente legittima i
dati dei Dipendenti attraverso sistemi informatici
La possibilità di estendere la normativa vigente sui
procedimenti legati alla gestione del Fascicolo personale
ad attività rese in via digitale
87
La rilevanza della gestione procedimentale On Line
L’art. 3 bis della nuova L. 241 “…Le Amministrazioni Pubbliche
incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le
diverse Amministrazioni e tra queste ed i privati”
L’Art. 34 del Codice della privacy:
Trattamenti con strumenti elettronici








1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se
sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le
seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai
singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto atrattamenti illeciti di dati, ad
accessi non consentiti e adeterminati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della
disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti
di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi
sanitari.
88
L’Art. 22 del Codice Privacy
Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari da
parte della PA
…Co. 6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati,
tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
Le norme del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla Documentazione
Amministrativa”
Le norme del Codice della PA Digitale promulgato il 16 maggio scorso
 La riorganizzazione della PA
 La trasmissione informatica dei documenti
 La gestione informatica dei procedimenti
 Gli archivi digitali
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Caratteri Ideali del Sistema informatico di gestione dei
Fascicoli del Personale
Piattaforma web based con accessi diversificati Gestore-Utente
Necessaria elevata automazione della rilevazione di dati di “ordinaria
amministrazione” quali ad es. presenze, attraverso l’interazione con
sistemi automatizzati già presenti nella pa
Ulteriori interfacciabilità del sistema con sistemi informatici del servizio
controllo di gestione, controllo strategico
Aggiornabilità del sistema in tempo reale con altri dati es. economicostipendiali o legati alle assegnazioni del personale previste nei peg
Possibilità di “digitalizzare” atti già presenti in formato cartaceo, secondo
procedure giuridicamente legittime
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L’accessibilità ai dati del Sistema da parte del Gestore e
dell’Utente
I Soggetti Gestori:
Il Dirigente del Personale Responsabile
•
accesso pieno (dati sensibili solo in caso di necessità) attraverso codici
identificativi, firma elettronica o altro
•
Coordinamento delle RU “Incaricate”,
•
modifica dati ad istanza dell’interessato o ex officio (DPR n. 686/1957 artt.
24-29) vd ante
I Soggetti Incaricati
•
Accesso limitato con rif. alle deleghe ricevute dal Dirigente
•
compiti legati all’ordinaria amministrazione
Altri Soggetti
•
Le Commissioni di valutazione con accesso limitato ai loro compiti
•
Le Commissioni di Disciplina con accesso limitato ai loro compiti
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Gli strumenti di gestione interna ordinaria e non
provvedimentale del rapporto di lavoro
Le Comunicazioni interne alla PA (Direttiva 27 novembre 2003
MIT sulla posta elettronica)
…è sufficiente ricorrere ad un semplice messaggio di posta elettronica, ad
esempio, per richiedere o concedere ferie o permessi, richiedere o
comunicare designazioni in comitati, commissioni, gruppi di lavoro o
altri organismi, convocare riunioni, inviare comunicazioni di servizio
ovvero notizie dirette al singolo dipendente (in merito alla
distribuzione di buoni pasto, al pagamento delle competenze, a
convenzioni stipulate dall'amministrazione ecc...), diffondere circolari
o ordini di servizio;
unitamente al messaggio di posta elettronica, è anche possibile
trasmettere, in luogo di documenti cartacei, documenti amministrativi
informatici in merito ai quali tale modalità di trasmissione va
utilizzata ordinariamente qualora sia sufficiente conoscere il mittente e
la data di invio;
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La busta paga On Line
La legge finanziaria del 2005 prevede che la distribuzione delle buste
paga possa avvenire servendosi delle nuove tecnologie. Andrà quindi
in pensione il vecchio procedimento che vedeva consegnato il cedolino
brevi manu a ciascun dipendente. Evidente il vantaggio che se ne
ricaverà, abbreviando i tempi e diminuendo drasticamente i costi che
derivavano dalla precedente gestione: una semplice email sostituirà
tutte le trafile di un tempo.
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La Mobilità del Personale della P.A.
Le iniziative dei Dipendenti per l’informazione sulla
Mobilità: i Siti di Interscambio
www.impi.it
La necessità di una azione strutturata pubblica per la
mobilità attraverso l’usa della telematica
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Il Monitoraggio e il Controllo del Personale della P.A.
Il DLgs 286/1999, art. 9 Art. 9.
Sistemi informativi
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il sistema di controllo di gestione
e il sistema di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali si avvalgono di un sistema
informativo-statistico unitario, idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative a carattere economicofinanziario. La struttura del sistema informativo-statistico basata su una banca dati delle informazioni rilevanti
ai fini del controllo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e sulla predisposizione
periodica di una serie di prospetti numerici e grafici (sintesi statistiche) di corredo alle analisi periodiche
elaborate dalle singole amministrazioni. Il sistema informativo-statistico e' organizzato in modo da costituire
una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.
2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i
seguenti:
a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione;
b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attivita' presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilita');
c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;
d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attivita' svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali
(erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti;
e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi)
dell'amministrazione;
f) sistemi e procedure di contabilita' analitica.
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I sistemi Informatici del Min. Economia
Il SICO Sistema Conoscitivo del Personale Dipendente delle PA
utilizzato per il Monitoraggio della spesa di personale ed i limiti assunzionali
Utenti con i relativi profili e privilegi
SICO gestisce gli utenti tramite login e password. Sulla base informativa vengono inseriti i dati anagrafici dell'utente a ciascuno dei quali viene associato un
profilo:
end-user, referente amministrativo, ufficio di monitoraggio di primo livello, ufficio di monitoraggio di secondo livello, gestore amministrativo, gestore tecnico.
A ciascun profilo sono associati alcuni privilegi che consistono nelle operazioni che l'utente è abilitato ad effettuare su SICO.
Anagrafe delle Istituzioni
SICO, per popolare la sua base informativa relativa all'anagrafe delle Istituzioni, riceve le informazioni dall'Anagrafe degli Enti della Ragioneria Generale dello
Stato e le integra mediante il contributo dei referenti amministrativi con quelle relative alle unità organizzative e ai livelli gerarchici che costituiscono la struttura
organizzativa dell'Istituzione stessa.
È possibile così registrare l'evoluzione delle strutture dell'Istituzione e rilevare i dati a qualsiasi livello della struttura stessa. I dati rilevati a livello di unità
organizzativa possono essere aggregati al livello gerarchico superiore fino ad arrivare al livello di Istituzione.
Contratti e strutture contrattuali
SICO consente di gestire sulla base della normativa contrattuale:
 i comparti di contrattazione collettiva,
 la contrattazione integrativa (per tutto ciò che è inerente al Fondo di ente/FUA),
le figure professionali,
voci di spesa e relativi importi unitari.
Parametri di rilevazione
SICO permette ai gestori, amministrativo e tecnico, di inserire e modificare una serie di parametri legati alle rilevazioni. Ad esempio: tipi di rilevazione, stati di
rilevazione, livelli di aggregazione, tipologie di informazione.
Dati di organico, spesa, attività svolte, servizi/prodotti
Dati di organico ossia assunti, cessati, presenti al 31/12/...; dati di spesa: competenze fisse, accessorie; attività svolte; servizi/prodotti offerti dalle
Amministrazioni
Dati curriculari/competenze professionali
Questi dati sono rilevati solo per i dipendenti della PA centrale con le stesse modalità già previste nel progetto SIUP-pilota.
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Il SIPA (Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica
Amministrazione) è un progetto di e-government orientato alle
Amministrazioni Pubbliche, al cittadino e alle imprese.
Nasce nel 1999 e si pone il fine di introdurre progressivamente le tecnologie informatiche nelle procedure
di bilancio, sostituendo i documenti cartacei con quelli elettronici, allo scopo di assicurare certezza di
informazioni, efficacia dei controlli e rapidità nella gestione della spesa.
Obiettivi:
·
Favorire il monitoraggio della spesa della Pubblica Amministrazione migliorando l’efficienza del
sistema Paese;
·
Agevolare i processi di gestione della spesa, eliminando alla fonte, e quindi da tutto l’iter
amministrativo, la produzione ed il trasferimento cartaceo degli atti di spesa;
·
Facilitare la circolazione delle informazioni di natura contabile tra tutti i soggetti interessati
(Amministrazioni Centrali, Autonomie Locali ed Enti pubblici).
Il SICOGE (Sistema di Contabilità Gestionale Finanziaria)
Per consentire alle Amministrazioni di gestire la propria contabilità finanziaria, la Ragioneria Generale
dello Stato ha realizzato una applicazione informatica progettata ed integrata organicamente nel Sistema
informativo della Ragioneria Generale dello Stato, in grado di gestire i flussi informativi relativi al
bilancio, agli impegni e ai titoli di spesa:.
Il SICOGE è stato così diffuso a quasi tutte le Amministrazioni centrali con notevoli risparmi economici
connessi alla estensione gratuita.
L’eliminazione dei flussi cartacei tra le Amministrazioni e le Ragionerie ha comportato:
·
una riduzione del margine di errore (legato alle ripetute trascrizioni dei titoli) e dei tempi di inoltro
e di lavorazione;
·
una conoscenza tempestiva per le Amministrazioni della situazione contabile dei propri capitoli di
spesa;
·
un miglioramento dei servizi al cittadino/creditore.
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Gli Strumenti di monitoraggio e di
controllo da mezzi di mera
documentazione ed archiviazione di dati
a strumento di “policy making” nel
settore della gestione e dello sviluppo
delle RU della PA
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