La regolamentazione di attività umane e sostanze pericolose per l’ambiente Il movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi Radici storiche del problema dei rifiuti pericolosi: la fine degli anni ’70 e gli anni ‘80 m ilioni di tonnellate 1. Grande produzione di rifiuti pericolosi 300 275 250 200 150 100 35 50 20 16 0 79 10 6 5 USA UE Est Europa Resto del mondo percentuale 2 2. Normative sempre più severe 3. Chiusura degli impianti di smaltimento 4. Aumento dei prezzi di smaltimento 5. “Not in my backyard syndrome” Aumento dell’esportazione * c.ca il 10 % dei rifiuti prodotti nel mondo attraversa un confine * nei Paesi OECD (OCSE) il 25 % = una spedizione ogni 5 minuti esportazione lungo il “path of least resistance”: * c.ca 5 mil. di ton. di rifiuti pericolosi verso Paesi in via di sviluppo ‘86-‘90 3 Casi di traffico illecito • 1976 “caso Seveso” (contaminazione del suolo con diossina fuoriuscita da impianto della società svizzera ICMESA con sede a Meda) • 1986 “Khian Sea” (15.000 ton di ceneri contenenti diossina da Philadelphia > Panama, Haiti, Bahamas, Bermuda, Honduras, Repubblica Dominicana, Guinea-Bissau, Filippine, ?) • 1987 “Karin B.” (3.800 ton di vari rifiuti tossici da Italia > Koko (Nigeria) > Italia) • 1987 “Lynx” (2.200 ton di rifiuti tossici da Italia > Gibuti, Puerto Cabello - Venezuela, Siria, “Zanoobia”, Italia, ?) 4 La reazione internazionale • Norme nazionali dei Paesi in via di sviluppo • UNEP Montevideo Programme for the Development and Periodic Review of Environmental Law, 1981 • Livello regionale – OCSE Decisione/Raccomandazione C(83)180, 1 febbraio 1984 – CEE Direttiva 84/631, 6 dicembre 1984 • Cairo Guidelines and Principles for the Environmentally Sound Management of Hazardous Wastes, 1987 • Assemblea Generale della Nazioni Unite ris. N. 42/183, 11 dicembre 1987 e ris. N. 43/212, 20 dicembre 1988 • Consiglio dei Ministri dell’OUA, Risoluzione n.1153, 23 maggio 1988 Marzo 1989 negoziati della Convenzione di Basilea (adottata il 22/3/1989, i.v. dal 5/5/1992, ad oggi conta 180 parti contraenti) 5 I negoziati della Convenzione di Basilea La necessità di una regolamentazione internazionale Lo scontro principale Le principali posizioni Paesi industrializzati Permettere esportazioni controllate Paesi in via di sviluppo Bando totale delle esportazioni verso PVS Pro e contro delle 2 posizioni 6 Obiettivi fondamentali della Convenzione • Permettere le spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, ma: – riducendo i rischi derivanti dalla loro produzione e dal loro movimento transfrontaliero – predisponendo una procedura di controllo per le spedizioni – garantendo la gestione ecocompatibile dei rifiuti (“environmentally sound management”) 7 Principi base: PREVENZIONE e COOPERAZIONE 1. Riduzione al minimo della produzione di rifiuti pericolosi alla fonte (Preambolo, para. 3; art. 4 para. 2.a) Perché in uno strumento sul movimento dei rifiuti? 2. Principio di autosufficienza: a. principio di prossimità (Preambolo, para. 8) b. obbligo di dotarsi degli impianti necessari allo smaltimento interno (art. 4 para. 2.b) c. riduzione al minimo del movimento transfrontaliero (art. 4 para. 2.d) A cosa serve questo principio? 8 Il movimento transfrontaliero è quindi permesso solo come extrema ratio e per garantire l’“environmentally sound management” dei rifiuti (1) 1) se lo Stato esportatore non è in grado di smaltirli in modo “environmentally sound” (ES) (art. 4 para. 9.a) • oppure se i rifiuti sono richiesti come materiale destinato al riciclaggio o al ricupero dallo Stato importatore (art. 4 para. 9.b) 9 Il movimento transfrontaliero è quindi permesso solo come extrema ratio e per garantire l’“environmentally sound management” dei rifiuti (2) E in aggiunta 2) se lo Stato importatore è in grado di smaltirli in modo ES: • art. 4 para. 2.e: “Each Party shall take the appropriate measures to:…Not allow the export of hazardous wastes or other wastes…if it has reason to believe that the wastes in question will not be managed in an environmentally sound manner” • art. 4 para. 2.g: “Each Party shall take the appropriate measures to:…Prevent the import of hazardous wastes and other wastes if it has reason to believe that the wastes in question will not be managed in an environmentally sound manner” • – – – Che senso hanno divieti all’importazione? Difetti di questa soluzione È richiesta la prova positiva dell’ESM? Sulla base di quali parametri si valuta l’ESM? Sulla base di quali informazioni si valuta l’ESM? 10 Il movimento transfrontaliero è quindi permesso solo come extrema ratio e per garantire l’“environmentally sound management” dei rifiuti (2) 3) se non è stata proibita l’importazione da un singolo Stato o da un gruppo di Stati (art. 4 para. 1.b; art. 4 para. 2.e) 4) è vietata l’esportazione verso l’Antartide (art. 4 para. 6) 5) è vietato il commercio con Stati non contraenti (art. 4 para. 5) salvo che sia in vigore un trattato speciale ex art. 11 compatibile con la Convenzione • che senso ha il divieto di commercio? 11 3. La regolamentazione del movimento transfrontaliero permesso: principio della notifica preventiva e del consenso preventivo informato (art. 6) 1) Art. 6 par. 1: Notifica (il cui contenuto è disciplinato dall’Annex VA) Da parte del “notifier” (Stato di esportazione, “generator” o “exporter”) Agli “States concerned” (definiti dall’ art. 2 par. 13) • Stato importatore parte • Stato di transito parte • Stato di transito non-parte 12 2) Consenso • Dello Stato importatore parte - no termini – condizione per la partenza della spedizione (art. 6 para. 2-3) • Dello Stato di transito parte – 60 gg - condizione per la partenza della spedizione (art. 6 par. 4) • Dello Stato di transito non-parte (art. 7) ? ? ? 3) Conferma dell’esistenza del contratto di smaltimento (art. 6 para. 3) 4) Partenza della spedizione Movement Document (il cui contenuto è disciplinato dall’Annex VB) 5) lo smaltitore informa che ha ricevuto i rifiuti 6) lo smaltitore informa del “completamento delle operazioni di smaltimento” 13 4. Obbligo di gestione corretta dal punto di vista ambientale (“environmentally sound management”) dei rifiuti • I rifiuti esportati devono essere gestiti in maniera corretta dal punto di vista ambientale (art. 4 para. 8) – L’obbligo spetta allo Stato in cui i rifiuti sono stati prodotti (art. 4 para. 10) – Se la spedizione non va a buon fine per qualunque motivo lo Stato di esportazione deve trovare una soluzione alternativa oppure reimportare i rifiuti (art. 8) • In caso di traffico illecito lo Stato di esportazione / importazione sono responsabili della gestione corretta alternativa o della re-importazione a seconda dei casi (art. 9) • La definizione di environmentally sound management (art. 2 para. 8) 14 Definizione dei rifiuti coperti dalla Convenzione • “rifiuti”: “substances or objects which are disposed of or are intended to be disposed of or are required to be disposed of by the provisions of national law” (art. 2 para. 1) • “pericolosi” (art. 1): – Rifiuti di una certa provenienza (“Waste Streams”) elencati nell’Allegato I (es. “rifiuti ospedalieri” o “rifiuti dalla produzione di solventi”) oppure – Rifiuti che contengono determinate sostanze (“Wastes having as constituents”) elencate nell’Allegato I (es. mercurio, zinco…) e che contemporaneamente – hanno determinate caratteristiche pericolose elencate nell’Allegato III (es. esplosivi, velenosi, infettivi, corrosivi) 15 • Rifiuti definiti tali dalle legislazioni nazionali • Esclusi i rifiuti radioattivi (art. 1 par. 3), coperti dagli strumenti IAEA 16 Il campo di applicazione territoriale della Convenzione • • Definizione di “transboundary movement” (art. 2 para. 3) “area under the national jurisdiction of a State” (art. 2 para. 9) – Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare (Montego Bay, 10 dicembre 1982) A 17 L’art. 11 e gli accordi speciali e regionali • • • • • Convenzione di Bamako sul bando dell’importazione in Africa e il controllo del movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi all’interno dell’Africa Bamako (Mali) il 30 gennaio 1991, in vigore dal 20 marzo 1996. Accordo regionale centro americano sul movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi (CARA), Panama l’11 dicembre 1992 in vigore dal 17 novembre 1995. Convenzione di Waigani per bandire l’importazione nei Paesi delle Forum Islands di rifiuti pericolosi e radioattivi e per controllare il movimento transfrontaliero e la gestione di rifiuti pericolosi all’interno della regione del Sud Pacifico, Port Moresby (Papua Nuova Guinea), 16 settembre 1995. Protocollo sulla prevenzione dell’inquinamento del Mar Mediterraneo da movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e la loro eliminazione, Izmir, 1 ottobre 1996. Normativa comunitaria: Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti 18 Il bando (1995) Decisione della terza Conferenza delle Parti (Decisione III/I): Nuovo articolo 4A: “1. Each Party listed in Annex VII shall prohibit all transboundary movements of hazardous wastes which are destined for operations according to Annex IV A, to States not listed in Annex VII. 2. Each Party listed in Annex VII shall phase out by 31 December 1997, and prohibit as of that date, all transboundary movements of hazardous wastes under Article 1(i)(a) of the Convention which are destined for operations according to Annex IV B to States not listed in Annex VII. Such transboundary movement shall not be prohibited unless the wastes in question are characterised as hazardous under the Convention”. Annex VII Parties and other States which are members of OECD, EC, Liechtenstein Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Australia Austria Belgium Canada Czech Republic Denmark Finland France Germany Annex VII Greece Hungary Iceland Ireland Italy Japan Luxembourg Mexico Netherlands New Zealand Norway Portugal Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom USA non-Annex VII 19 Problemi generali, questioni rimaste in sospeso e profili di attualità nella Convenzione di Basilea Il dibattito degli ultimi anni si è concentrato sul bando (non ancora entrato in vigore) ma nei prossimi dieci anni bisognerà preoccuparsi della gestione corretta dei rifiuti (“Basel Declaration on Environmentally Sound Management”) • La produzione continua ad aumentare, gli scenari cambiano - riduzione deve essere priorità - sviluppo tecnologico - aiuti ai Paesi in via di sviluppo che chiedono possibilità di gestire i rifiuti (problema dei rifiuti elettronici o “e-wastes”) • migliorare il meccanismo delle limitazioni alle esportazioni e alle importazioni - controllo a livello centrale - parametri oggettivi • La definizione di “Environmentally Sound management” deve essere agganciata a criteri oggettivi e collettivi e incorporata nel meccanismo normativo • l’art. 11 e gli accordi regionali • mancano norme efficaci per la supervisione dell’applicazione della Convenzione, anche se istituito meccanismo di compliance 20 • Il rapporto con la disciplina degli scambi commerciali