La regolamentazione di attività
umane e sostanze pericolose per
l’ambiente
Il movimento transfrontaliero di
rifiuti pericolosi
Radici storiche del problema dei rifiuti pericolosi:
la fine degli anni ’70 e gli anni ‘80
m ilioni di tonnellate
1. Grande produzione di rifiuti pericolosi
300
275
250
200
150
100
35
50
20
16
0
79
10
6
5
USA
UE
Est Europa
Resto del mondo
percentuale
2
2. Normative sempre più severe
3. Chiusura degli impianti di smaltimento
4. Aumento dei prezzi di smaltimento
5. “Not in my backyard syndrome”
 Aumento dell’esportazione
*
c.ca il 10 % dei rifiuti prodotti nel mondo
attraversa un confine
* nei Paesi OECD (OCSE) il 25 % = una spedizione
ogni 5 minuti
 esportazione lungo il “path of least resistance”:
* c.ca 5 mil. di ton. di rifiuti pericolosi verso Paesi
in via di sviluppo ‘86-‘90
3
Casi di traffico illecito
• 1976 “caso Seveso” (contaminazione del suolo con
diossina fuoriuscita da impianto della società svizzera
ICMESA con sede a Meda)
• 1986 “Khian Sea” (15.000 ton di ceneri contenenti
diossina da Philadelphia > Panama, Haiti, Bahamas,
Bermuda, Honduras, Repubblica Dominicana,
Guinea-Bissau, Filippine, ?)
• 1987 “Karin B.” (3.800 ton di vari rifiuti tossici da
Italia > Koko (Nigeria) > Italia)
• 1987 “Lynx” (2.200 ton di rifiuti tossici da Italia >
Gibuti, Puerto Cabello - Venezuela, Siria,
“Zanoobia”, Italia, ?)
4
La reazione internazionale
• Norme nazionali dei Paesi in via di sviluppo
• UNEP Montevideo Programme for the Development and Periodic
Review of Environmental Law, 1981
• Livello regionale
– OCSE Decisione/Raccomandazione C(83)180, 1 febbraio 1984
– CEE Direttiva 84/631, 6 dicembre 1984
• Cairo Guidelines and Principles for the Environmentally Sound
Management of Hazardous Wastes, 1987
• Assemblea Generale della Nazioni Unite ris. N. 42/183, 11 dicembre
1987 e ris. N. 43/212, 20 dicembre 1988
• Consiglio dei Ministri dell’OUA, Risoluzione n.1153, 23 maggio 1988
Marzo 1989 negoziati della Convenzione di Basilea
(adottata il 22/3/1989, i.v. dal 5/5/1992, ad oggi conta
180 parti contraenti)
5
I negoziati della Convenzione di Basilea
La necessità di una regolamentazione internazionale
Lo scontro principale
Le principali posizioni
Paesi industrializzati
 Permettere esportazioni
controllate
Paesi in via di sviluppo
 Bando totale delle esportazioni
verso PVS
Pro e contro delle 2 posizioni
6
Obiettivi fondamentali della
Convenzione
• Permettere le spedizioni transfrontaliere di
rifiuti pericolosi, ma:
– riducendo i rischi derivanti dalla loro
produzione e dal loro movimento
transfrontaliero
– predisponendo una procedura di controllo per
le spedizioni
– garantendo la gestione ecocompatibile dei
rifiuti (“environmentally sound management”)
7
Principi base: PREVENZIONE e
COOPERAZIONE
1. Riduzione al minimo della produzione di rifiuti
pericolosi alla fonte (Preambolo, para. 3; art. 4 para. 2.a)

Perché in uno strumento sul movimento dei rifiuti?
2. Principio di autosufficienza:
a. principio di prossimità (Preambolo, para. 8)
b. obbligo di dotarsi degli impianti necessari allo
smaltimento interno (art. 4 para. 2.b)
c. riduzione al minimo del movimento transfrontaliero
(art. 4 para. 2.d)

A cosa serve questo principio?
8
Il movimento transfrontaliero è quindi permesso solo come
extrema ratio e per garantire l’“environmentally sound
management” dei rifiuti (1)
1) se lo Stato esportatore non è in grado di
smaltirli in modo “environmentally sound”
(ES) (art. 4 para. 9.a)
• oppure se i rifiuti sono richiesti come
materiale destinato al riciclaggio o al ricupero
dallo Stato importatore (art. 4 para. 9.b)
9
Il movimento transfrontaliero è quindi permesso solo come
extrema ratio e per garantire l’“environmentally sound
management” dei rifiuti (2)
E in aggiunta
2) se lo Stato importatore è in grado di smaltirli in modo ES:
•
art. 4 para. 2.e: “Each Party shall take the appropriate measures
to:…Not allow the export of hazardous wastes or other wastes…if it
has reason to believe that the wastes in question will not be managed
in an environmentally sound manner”
•
art. 4 para. 2.g: “Each Party shall take the appropriate measures
to:…Prevent the import of hazardous wastes and other wastes if it
has reason to believe that the wastes in question will not be managed
in an environmentally sound manner”

•
–
–
–
Che senso hanno divieti all’importazione?
Difetti di questa soluzione
È richiesta la prova positiva dell’ESM?
Sulla base di quali parametri si valuta l’ESM?
Sulla base di quali informazioni si valuta l’ESM?
10
Il movimento transfrontaliero è quindi permesso solo come
extrema ratio e per garantire l’“environmentally sound
management” dei rifiuti (2)
3) se non è stata proibita l’importazione da un singolo
Stato o da un gruppo di Stati (art. 4 para. 1.b; art.
4 para. 2.e)
4) è vietata l’esportazione verso l’Antartide (art. 4
para. 6)
5) è vietato il commercio con Stati non contraenti (art.
4 para. 5) salvo che sia in vigore un trattato
speciale ex art. 11 compatibile con la
Convenzione
•
che senso ha il divieto di commercio?
11
3. La regolamentazione del movimento transfrontaliero
permesso: principio della notifica preventiva e del
consenso preventivo informato (art. 6)
1) Art. 6 par. 1: Notifica (il cui contenuto è
disciplinato dall’Annex VA)
Da parte del “notifier” (Stato di esportazione,
“generator” o “exporter”)
Agli “States concerned” (definiti dall’ art. 2 par. 13)
• Stato importatore parte
• Stato di transito parte
• Stato di transito non-parte
12
2) Consenso
• Dello Stato importatore parte - no termini – condizione per
la partenza della spedizione (art. 6 para. 2-3)
• Dello Stato di transito parte – 60 gg - condizione per la
partenza della spedizione (art. 6 par. 4)
• Dello Stato di transito non-parte (art. 7) ? ? ?
3) Conferma dell’esistenza del contratto di smaltimento (art.
6 para. 3)
4) Partenza della spedizione
Movement Document (il cui contenuto è disciplinato
dall’Annex VB)
5) lo smaltitore informa che ha ricevuto i rifiuti
6) lo smaltitore informa del “completamento delle operazioni
di smaltimento”
13
4. Obbligo di gestione corretta dal punto di vista
ambientale (“environmentally sound management”) dei
rifiuti
• I rifiuti esportati devono essere gestiti in maniera corretta
dal punto di vista ambientale (art. 4 para. 8)
– L’obbligo spetta allo Stato in cui i rifiuti sono stati prodotti (art. 4
para. 10)
– Se la spedizione non va a buon fine per qualunque motivo lo Stato
di esportazione deve trovare una soluzione alternativa oppure reimportare i rifiuti (art. 8)
• In caso di traffico illecito lo Stato di esportazione /
importazione sono responsabili della gestione corretta
alternativa o della re-importazione a seconda dei casi (art.
9)
• La definizione di environmentally sound management
(art. 2 para. 8)
14
Definizione dei rifiuti coperti dalla
Convenzione
• “rifiuti”: “substances or objects which are disposed of or
are intended to be disposed of or are required to be
disposed of by the provisions of national law” (art. 2 para.
1)
• “pericolosi” (art. 1):
– Rifiuti di una certa provenienza (“Waste Streams”) elencati
nell’Allegato I (es. “rifiuti ospedalieri” o “rifiuti dalla produzione
di solventi”)
oppure
– Rifiuti che contengono determinate sostanze (“Wastes having as
constituents”) elencate nell’Allegato I (es. mercurio, zinco…)
e che contemporaneamente
– hanno determinate caratteristiche pericolose elencate nell’Allegato
III (es. esplosivi, velenosi, infettivi, corrosivi)
15
• Rifiuti definiti tali dalle legislazioni nazionali
• Esclusi i rifiuti radioattivi (art. 1 par. 3), coperti dagli
strumenti IAEA
16
Il campo di applicazione territoriale della
Convenzione
•
•
Definizione di “transboundary movement” (art. 2 para. 3)
“area under the national jurisdiction of a State” (art. 2 para. 9)
–
Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare (Montego Bay, 10 dicembre 1982)
A
17
L’art. 11 e gli accordi speciali e regionali
•
•
•
•
•
Convenzione di Bamako sul bando dell’importazione in Africa e il controllo
del movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi all’interno dell’Africa
Bamako (Mali) il 30 gennaio 1991, in vigore dal 20 marzo 1996.
Accordo regionale centro americano sul movimento transfrontaliero di
rifiuti pericolosi (CARA), Panama l’11 dicembre 1992 in vigore dal 17
novembre 1995.
Convenzione di Waigani per bandire l’importazione nei Paesi delle Forum
Islands di rifiuti pericolosi e radioattivi e per controllare il movimento
transfrontaliero e la gestione di rifiuti pericolosi all’interno della regione del
Sud Pacifico, Port Moresby (Papua Nuova Guinea), 16 settembre 1995.
Protocollo sulla prevenzione dell’inquinamento del Mar Mediterraneo da
movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e la loro eliminazione, Izmir, 1
ottobre 1996.
Normativa comunitaria: Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti
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Il bando (1995)
Decisione della terza Conferenza delle Parti (Decisione III/I):
Nuovo articolo 4A:
“1. Each Party listed in Annex VII shall prohibit all transboundary movements of
hazardous wastes which are destined for operations according to Annex IV A, to States
not listed in Annex VII.
2. Each Party listed in Annex VII shall phase out by 31 December 1997, and prohibit
as of that date, all transboundary movements of hazardous wastes under Article 1(i)(a)
of the Convention which are destined for operations according to Annex IV B to States
not listed in Annex VII. Such transboundary movement shall not be prohibited unless
the wastes in question are characterised as hazardous under the Convention”.
Annex VII
Parties and other States which are members of OECD, EC, Liechtenstein
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Australia
Austria
Belgium
Canada
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Annex VII
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Luxembourg
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
USA
non-Annex VII
19
Problemi generali, questioni rimaste in sospeso e profili di
attualità nella Convenzione di Basilea
Il dibattito degli ultimi anni si è concentrato sul bando (non ancora entrato
in vigore) ma nei prossimi dieci anni bisognerà preoccuparsi della
gestione corretta dei rifiuti (“Basel Declaration on Environmentally Sound
Management”)
• La produzione continua ad aumentare, gli scenari cambiano
- riduzione deve essere priorità
- sviluppo tecnologico
- aiuti ai Paesi in via di sviluppo che chiedono possibilità di gestire i rifiuti
(problema dei rifiuti elettronici o “e-wastes”)
• migliorare il meccanismo delle limitazioni alle esportazioni e alle
importazioni
- controllo a livello centrale
- parametri oggettivi
• La definizione di “Environmentally Sound management” deve essere
agganciata a criteri oggettivi e collettivi e incorporata nel meccanismo
normativo
• l’art. 11 e gli accordi regionali
• mancano norme efficaci per la supervisione dell’applicazione della
Convenzione, anche se istituito meccanismo di compliance
20
• Il rapporto con la disciplina degli scambi commerciali
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