IL LUNGO CAMMINO:
la storia a partire dalle normativa
Parte 1: dall’Unità d’Italia alla
Costituzione
Avanti
Dall’unità d’Italia al 1900
• ammissione delle donne come testimoni
negli atti pubblici e privati (Legge 4167/77 d’iniziativa di
Salvatore Morelli).
• riconoscimento alle donne del diritto ad
essere elette come probiviri nelle
controversie di lavoro (Legge 295/93) .
• rifiuto voto amministrativo agli analfabeti,
agli interdetti, agli inabilitati, ai condannati
all’ergastolo, ai mendicanti e alle donne
(Regio decreto n. 164 1898 che approva il testo unico della legge
comunale e provinciale) .
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I primi dieci anni del secolo
1900
• divieto di lavoro sotterraneo
• 12 ore orario massimo l’orario lavorativo
• divieto di lavoro notturno (solo per le
minorenni)
• le puerpere non potevano essere adibite al
lavoro se non dopo 4 settimane dal parto
(senza tutela salariale)
(Legge 242/02 (legge Carcano) sul lavoro delle donne e dei
fanciulli. Entrerà in vigore il 1 luglio del 1903. La legge è
sostenuta dal Partito socialista e da Anna Kuliscioff)
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I primi dieci anni del secolo
1900
• le donne sono ammesse all'insegnamento
nelle scuole medie (R.D. agosto 1905) .
• divieto del lavoro notturno, derogabile, per le
donne di qualsiasi età (Legge 416/07 Testo unico sul
lavoro delle donne e dei fanciulli)
• Esclusione delle donne dall’elettorato e
dall’eleggibilità per le Camere di Commercio
e arti del Regno (Legge 121/10 ).
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Durante la prima guerra
mondiale
– Molte donne vengono impiegate in attività
produttive, per sostituire gli uomini impiegati
a combattere.
– Vengono quindi sospese tutte le norme di
tutela precedenti.
– Alla fine della guerra le donne vengono
licenziate per far posto ai reduci di guerra.
– In questo periodo il salario delle donne è
del 30-40% inferiore a quello maschile.
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Dalla I guerra mondiale al
fascismo
• Divieto di iscrizione delle donne nelle liste
elettorali amministrative e la loro eleggibilità
(Regio decreto n. 148/15 per l’approvazione della legge comunale
e provinciale) .
• abolizione dell'autorizzazione maritale;
ammissione delle donne a esercitare tutte le
professioni, escluse quelle che implicano poteri
giurisdizionali o l’esercizio di diritti o di potestà
politiche o che attengono alla difesa militare
dello Stato (Legge 1176/19 sull’emancipazione femminile ).
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Piccole conquiste…
1919 - Una piccola conquista: il diritto ad
esercitare tutte le professioni e a coprire
impieghi pubblici, tranne quelli a carattere
militare, giudiziario e la carriera diplomatica.
Bisognerà attendere il 1963, dopo 15 anni
dall’approvazione della Costituzione, per
l’abolizione di queste norme
discriminatorie.
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Periodo fascista
• introduzione per le persone di ambo i sessi dell’assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e
l’assicurazione obbligatoria contro l’invalidità e vecchia a 65
anni (regi decreti nn. 3158/23 e 3184/23 ).
• divieto per le donne ad essere presidi (R.D. 1054/23 ).
• voto amministrativo ad alcune categorie di donne (madri o
vedove di caduti in guerra): le elezioni amministrative saranno
abolite l’anno successivo per l’instaurazione del regime
podestarile (Legge 2125/24 - legge Acerbo).
• istituzione dell’ONMI sulla protezione e assistenza alla maternità
e infanzia (Legge 2277/25 ).
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Periodo fascista (segue)
• esclusione delle donne dalle cattedre di
lettere italiane e latine, latine e greche, storia
e filosofia, storia e economia politica nei licei
(R. D. 2840/26, regolamento sulla legge 1176/19 in deroga ad
essa).
• Il salario femminile è fissato al 50% di quello
maschile (1927)
• Legge per la tutela di operaie e impiegate
durante lo stato di gravidanza e puerperio
(Legge 850/29) .
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Periodo fascista (segue)
• Viene promulgato il Codice penale che configura il
delitto per causa d’onore (1930).
• le amministrazioni statali sono autorizzate ad escludere
o stabilire limiti per l'ammissione delle donne nei
concorsi pubblici (Regio decreto legge n. 1554/33 ).
• esclusione delle donne dagli uffici di podestà e da altre
cariche (dai bandi di concorso della pubblica
amministrazione) (Regio decreto n. 383/34 che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale) .
• divieto di utilizzo di manodopera femminile in mansioni
pesanti o insalubri (Legge 653/34 -Tutela della lavoratrice madre e
della sua maternità) .
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Periodo fascista (segue)
• Istituzione del congedo di maternità obbligatorio coperto da
sussidio e obbligo per le aziende con più di 50 dipendenti di
disporre camere per l’allattamento (Legge 1347/34 -Tutela della
lavoratrice madre e della sua maternità) .
• Si stabilisce che l'assunzione delle donne negli uffici pubblici sia
limitata al 10% degli organici o meno (Decreto legge n. 1514/38 ).
• Vengono emanate le leggi sulla difesa della razza che fra l'altro
vietano i matrimoni con appartenenti a razze non ariane (D. L. n.
1729/38).
• Viene stabilita per decreto una tipologia di mansioni per il
personale femminile nell’impiego pubblico e privato (Regio
decreto n. 989/39 ).
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Riassumendo:
– Dopo la seconda guerra mondiale e durante
il periodo fascista, furono varate una serie di
leggi, che seguivano le concezioni del tempo
sia nella concessione di diritti che nei
divieti.
– Leggi che tendevano a tutelare la maternità
ma che limitavano la capacità giuridica delle
donne, discriminandole con divieti che
saranno aboliti solo nel 1963.
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In particolare
• L’astensione obbligatoria è elevata a 10
settimane – quattro prima e sei dopo il parto
• Viene affermato il divieto di licenziamento
durante il periodo di astensione obbligatoria
• Viene istituito il c.d. trattamento di maternità
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Proibizioni sancite per legge durante il
periodo fascista.
Viene proibita alle donne la direzione delle scuole medie
secondarie
Viene proibito alle donne l’insegnamento della filosofia, della
storia e dell’economia
Si sancisce che la pubblica amministrazione può discriminare le
donne escludendole da una serie di pubblici uffici (magistratura)
Viene emanato il divieto ai datori di lavoro di assumere più del 10
% delle donne, ad esclusione di quei lavori ritenuti più adatti a
loro.
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Dopo la seconda guerra
mondiale
• Le donne voteranno per la prima volta nel
1946 in occasione del Referendum
istituzionale.
• Il DLL (decreto legislativo luogotenenziale) 23/45
aveva riconosciuto alle donne il diritto di voto.
• Tutti i maschi avevano diritto al voto fin
dal 1912.
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La Costituzione e i principi
di parità
•
•
Art. 1 “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”
Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche…
• E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”
• Art. 4 – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto….
Si riconosce, quindi il diritto al lavoro per tutti e si sancisce la
necessità di promuovere condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
•
.
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La Costituzione e i principi
di parità
• Art. 37 – Nel titolo terzo della Costituzione dedicato ai
rapporti economici, si sancisce il diritto alla parità
salariale a parità di lavoro, ma viene stabilito che il
diritto della donna al lavoro debba consentire
l’adempimento della sua “essenziale funzione
famigliare assicurando alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione”.
• Si tratta quindi di tutela, non parità di parità
effettiva, di un limite culturale al desiderio di
esprimersi nel mondo del lavoro a pieno titolo.
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La Costituzione e i principi
di parità
• Art. 51 – tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla
legge.
• L’8 marzo 2003, su iniziativa della Commissione pari
opportunità operante presso la Presidenza del
consiglio, all’art. 51 è stato aggiunto un secondo
comma: “A tale fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e
uomini”
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Anni sessanta
• Dopo 12 anni dall’entrata in vigore della
Costituzione, ci sarà un accordo, solo per il
settore industriale, sulla parità salariale
uomo-donna.
• Dopo 15 anni, nel 1963 sarà approvata una
legge che ammette l’accesso delle donne
ai pubblici uffici e alle professioni senza
limitazioni. Nello stesso anno viene varata
una norma che vieta il licenziamento per
matrimonio.
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Fine
Grazie per l’attenzione
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