IL LUNGO CAMMINO: la storia a partire dalle normativa Parte 1: dall’Unità d’Italia alla Costituzione Avanti Dall’unità d’Italia al 1900 • ammissione delle donne come testimoni negli atti pubblici e privati (Legge 4167/77 d’iniziativa di Salvatore Morelli). • riconoscimento alle donne del diritto ad essere elette come probiviri nelle controversie di lavoro (Legge 295/93) . • rifiuto voto amministrativo agli analfabeti, agli interdetti, agli inabilitati, ai condannati all’ergastolo, ai mendicanti e alle donne (Regio decreto n. 164 1898 che approva il testo unico della legge comunale e provinciale) . Indietro Avanti I primi dieci anni del secolo 1900 • divieto di lavoro sotterraneo • 12 ore orario massimo l’orario lavorativo • divieto di lavoro notturno (solo per le minorenni) • le puerpere non potevano essere adibite al lavoro se non dopo 4 settimane dal parto (senza tutela salariale) (Legge 242/02 (legge Carcano) sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Entrerà in vigore il 1 luglio del 1903. La legge è sostenuta dal Partito socialista e da Anna Kuliscioff) Indietro Avanti I primi dieci anni del secolo 1900 • le donne sono ammesse all'insegnamento nelle scuole medie (R.D. agosto 1905) . • divieto del lavoro notturno, derogabile, per le donne di qualsiasi età (Legge 416/07 Testo unico sul lavoro delle donne e dei fanciulli) • Esclusione delle donne dall’elettorato e dall’eleggibilità per le Camere di Commercio e arti del Regno (Legge 121/10 ). Indietro Avanti Durante la prima guerra mondiale – Molte donne vengono impiegate in attività produttive, per sostituire gli uomini impiegati a combattere. – Vengono quindi sospese tutte le norme di tutela precedenti. – Alla fine della guerra le donne vengono licenziate per far posto ai reduci di guerra. – In questo periodo il salario delle donne è del 30-40% inferiore a quello maschile. Indietro Avanti Dalla I guerra mondiale al fascismo • Divieto di iscrizione delle donne nelle liste elettorali amministrative e la loro eleggibilità (Regio decreto n. 148/15 per l’approvazione della legge comunale e provinciale) . • abolizione dell'autorizzazione maritale; ammissione delle donne a esercitare tutte le professioni, escluse quelle che implicano poteri giurisdizionali o l’esercizio di diritti o di potestà politiche o che attengono alla difesa militare dello Stato (Legge 1176/19 sull’emancipazione femminile ). Indietro Avanti Piccole conquiste… 1919 - Una piccola conquista: il diritto ad esercitare tutte le professioni e a coprire impieghi pubblici, tranne quelli a carattere militare, giudiziario e la carriera diplomatica. Bisognerà attendere il 1963, dopo 15 anni dall’approvazione della Costituzione, per l’abolizione di queste norme discriminatorie. Indietro Avanti Periodo fascista • introduzione per le persone di ambo i sessi dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e l’assicurazione obbligatoria contro l’invalidità e vecchia a 65 anni (regi decreti nn. 3158/23 e 3184/23 ). • divieto per le donne ad essere presidi (R.D. 1054/23 ). • voto amministrativo ad alcune categorie di donne (madri o vedove di caduti in guerra): le elezioni amministrative saranno abolite l’anno successivo per l’instaurazione del regime podestarile (Legge 2125/24 - legge Acerbo). • istituzione dell’ONMI sulla protezione e assistenza alla maternità e infanzia (Legge 2277/25 ). Indietro Avanti Periodo fascista (segue) • esclusione delle donne dalle cattedre di lettere italiane e latine, latine e greche, storia e filosofia, storia e economia politica nei licei (R. D. 2840/26, regolamento sulla legge 1176/19 in deroga ad essa). • Il salario femminile è fissato al 50% di quello maschile (1927) • Legge per la tutela di operaie e impiegate durante lo stato di gravidanza e puerperio (Legge 850/29) . Indietro Avanti Periodo fascista (segue) • Viene promulgato il Codice penale che configura il delitto per causa d’onore (1930). • le amministrazioni statali sono autorizzate ad escludere o stabilire limiti per l'ammissione delle donne nei concorsi pubblici (Regio decreto legge n. 1554/33 ). • esclusione delle donne dagli uffici di podestà e da altre cariche (dai bandi di concorso della pubblica amministrazione) (Regio decreto n. 383/34 che approva il testo unico della legge comunale e provinciale) . • divieto di utilizzo di manodopera femminile in mansioni pesanti o insalubri (Legge 653/34 -Tutela della lavoratrice madre e della sua maternità) . Indietro Avanti Periodo fascista (segue) • Istituzione del congedo di maternità obbligatorio coperto da sussidio e obbligo per le aziende con più di 50 dipendenti di disporre camere per l’allattamento (Legge 1347/34 -Tutela della lavoratrice madre e della sua maternità) . • Si stabilisce che l'assunzione delle donne negli uffici pubblici sia limitata al 10% degli organici o meno (Decreto legge n. 1514/38 ). • Vengono emanate le leggi sulla difesa della razza che fra l'altro vietano i matrimoni con appartenenti a razze non ariane (D. L. n. 1729/38). • Viene stabilita per decreto una tipologia di mansioni per il personale femminile nell’impiego pubblico e privato (Regio decreto n. 989/39 ). Indietro Avanti Riassumendo: – Dopo la seconda guerra mondiale e durante il periodo fascista, furono varate una serie di leggi, che seguivano le concezioni del tempo sia nella concessione di diritti che nei divieti. – Leggi che tendevano a tutelare la maternità ma che limitavano la capacità giuridica delle donne, discriminandole con divieti che saranno aboliti solo nel 1963. Indietro Avanti In particolare • L’astensione obbligatoria è elevata a 10 settimane – quattro prima e sei dopo il parto • Viene affermato il divieto di licenziamento durante il periodo di astensione obbligatoria • Viene istituito il c.d. trattamento di maternità Indietro Avanti Proibizioni sancite per legge durante il periodo fascista. Viene proibita alle donne la direzione delle scuole medie secondarie Viene proibito alle donne l’insegnamento della filosofia, della storia e dell’economia Si sancisce che la pubblica amministrazione può discriminare le donne escludendole da una serie di pubblici uffici (magistratura) Viene emanato il divieto ai datori di lavoro di assumere più del 10 % delle donne, ad esclusione di quei lavori ritenuti più adatti a loro. Indietro Avanti Dopo la seconda guerra mondiale • Le donne voteranno per la prima volta nel 1946 in occasione del Referendum istituzionale. • Il DLL (decreto legislativo luogotenenziale) 23/45 aveva riconosciuto alle donne il diritto di voto. • Tutti i maschi avevano diritto al voto fin dal 1912. Indietro Avanti La Costituzione e i principi di parità • • Art. 1 “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro” Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche… • E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese” • Art. 4 – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto…. Si riconosce, quindi il diritto al lavoro per tutti e si sancisce la necessità di promuovere condizioni che rendano effettivo questo diritto. • . Indietro Avanti La Costituzione e i principi di parità • Art. 37 – Nel titolo terzo della Costituzione dedicato ai rapporti economici, si sancisce il diritto alla parità salariale a parità di lavoro, ma viene stabilito che il diritto della donna al lavoro debba consentire l’adempimento della sua “essenziale funzione famigliare assicurando alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”. • Si tratta quindi di tutela, non parità di parità effettiva, di un limite culturale al desiderio di esprimersi nel mondo del lavoro a pieno titolo. Indietro Avanti La Costituzione e i principi di parità • Art. 51 – tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. • L’8 marzo 2003, su iniziativa della Commissione pari opportunità operante presso la Presidenza del consiglio, all’art. 51 è stato aggiunto un secondo comma: “A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini” Indietro Avanti Anni sessanta • Dopo 12 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, ci sarà un accordo, solo per il settore industriale, sulla parità salariale uomo-donna. • Dopo 15 anni, nel 1963 sarà approvata una legge che ammette l’accesso delle donne ai pubblici uffici e alle professioni senza limitazioni. Nello stesso anno viene varata una norma che vieta il licenziamento per matrimonio. Indietro Avanti Fine Grazie per l’attenzione