L’aumento dell’ aliquota IVA al
21%
Corso Iva Università di Pisa
Ottobre/Novembre 2011
I presupposti normativi
Commi da 2- bis a 2- quater dell’articolo 2 del
Dl 138/2011
Quando scatta l’aumento dell’aliquota
L’aumento dell’aliquota si applica alle
operazioni effettuate a partire dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
decreto nr. 138, come esplicitamente indicato
dal redattore della norma (al comma 2-ter)
La legge di conversione è entrata in vigore il 17
di Settembre, data a cui fare riferimento
Quando una operazione può essere
considerata “effettuata ai fini IVA
 Poiché l’aliquota IVA da applicare correttamente
dipende dalla data in cui l’operazione è cristallizzata
(effettuata) ai fini IVA occorre rifarsi ai principi generali
in materia espressi dall’articolo 6 del DPR 633/72:
 Tale articolo fissa il momento di “esigibilità
dell’imposta” inteso come momento in cui nasce
l’obbligazione tributaria di versamento dell’IVA (con
tutti gli adempimenti connessi il più importante dei
quali è la fatturazione)
e correlativamente per
l’acquirente del bene/servizio il diritto alla detrazione
dell’imposta addebitata in rivalsa.
Momento di esigibilità dell’imposta
 Beni immobili  stipula atto notarile
 Beni mobili  consegna o spedizione
 Prestazioni di servizi momento del pagamento del
corrispettivo
 Prestazioni di servizi in ambito comunitario rese per un
periodo superiore all’anno che non prevedono pagamento
di acconti o pagamenti parziali scadenza di ogni anno
solare (base imponibile : i costi sostenuti fino ad allora).
 In ogni caso l’operazione si considera effettuata se viene
emessa fattura anteriormente al verificarsi di uno dei casi
di cui ai punti precedenti
Il momento di effettuazione dell’operazione nel
contratto estimatorio
 In Ateneo ci sono alcune strutture che vendono
gadgets sulla base di “contratti estimatori” ciò allorchè
un tradens spedisce una certa quantità di materiale ad
un accipiens che si impegna a rivenderla.
 In quel caso il momento in cui il tradens dovrà
fatturare, stanti le disposizioni del Decreto Ministeriale
18 Novembre 1976 , è il momento della rivendita dei
beni a terzi. (nel limite di un anno dalla consegna). Da
quel momento la fattura può essere emessa entro il
mese successivo. Per avere conoscenza del momento
della rivendita di solito la struttura invia un resoconto a
fine mese.
Quando si considera effettuato il pagamento in
base a diverse tipologie di strumenti usati
Tipo di pagamento
Effettuazione dell’operazione
Bonifico bancario o postale
Ricevimento della comunicazione
dell’avvenuto accredito (1)
Assegni bancari o circolari
Consegna dell’assegno
Carta di credito
Momento di utilizzo della carta di credito
Tessere prepagate
Acquisto/ricarica della tessera
(1) Risoluzione 25 gennaio 1978 nr.
363519 e 551041 del 6 dicembre 1989
L’ IVA ad esigibilità differita
• Si premette che il regime dell’ IVA ad esigibilità differita
(art. 6 comma 5 DPR 633/72) applicabile agli enti
pubblici non è il regime dell’ IVA per cassa previsto
dall’articolo 7 del DL 185/2008controllare la dicitura
in fattura)
• Tale regime permette di fatturare, con emissione di
fattura che è a tutti gli effetti definitiva compresa la
cristallizzazione dell’aliquota, agli enti tassativamente
indicati nel medesimo articolo (Stato e relativi organi,
enti pubblici territoriali e loro consorzi, Università, Usl,
agli enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura
aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici
di assistenza, di beneficienza e di previdenza e alle
Camere di Commerciale.
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota
del 20% o 21%
• Con mail del 16.09.2011 l’Ufficio fiscale ha
fornito indicazioni operative che fanno
riferimento ai principi espressi nelle slides
precedenti. L’aliquota del 20% rimane
applicata alle operazioni che possono ritenersi
effettuate alla data del 16 settembre secondo i
principi enunciati.
I casi del mail: fatturazione attiva
Fatturazione attiva :
Pagamento entro il 16.9 20%
Pagamento il 16 ma non si poteva averne
comunicazione e conoscenza se non entro data
successiva 21% tramite scorporo
Fatture emesse entro il 16.09 con Iva
differitarimangono al 20% (la norma prevede
anche che siano registrate ma l’applicativo lo fa
in contemporanea al momento di emissione della
fattura
I casi del mail: fatturazione passiva
Fatture del fornitore con data di spedizione
precedente al 16.09 20%
Fattura del fornitore pagata entro il 16.09
indipendentemente dalla data di fatturazione
da parte del fornitore  20% (o – se si vuole
andare incontro a fornitore – 21% ma tramite
scorporo del bonificato per non gravare
sull’Ateneo
I casi del mail: fatturazione differita
art.21 comma 4 DPR 633/72
 Se vi sono fornitori che hanno consegnato beni entro il
16.09 a più riprese con il documento di trasporto e
fattura riepilogativa
entro fine mese – poiché
l’operazione si è comunque conclusa con la consegna
del bene – l’aliquota è al 20%.
 Se alcuni beni sono stati consegnati dopo il 16.09 ed
esposti nella medesima fattura occorrerà evidenziare
due righe con aliquote al 20% ed al 21%
 Principi simili vanno rispettati nel caso di contratto
estimatorio dove al fornitore andrà fornita una
rendicontazione con le vendite fatte prima e dopo il
16.09.
I casi del mail: le fatture estere
• Le fatture Intra UE sono vere e proprie fatture e
quindi quelle che riportano data 16.09 vanno
integrate al 20%, sia per i beni che per i servizi,
sia in attività commerciale che in attività
istituzionale.
• Per le fatture di servizi Extra – Ue che vanno
autofatturate (dall’ Amm.ne Centrale in attività
ist.le, dai Dip.ti in attività Commerciale) il
momento della valutazione dell’ aliquota era
quello dell’emissione del documento che è
contemporaneo al pagamento.
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