L’università pubblica Brevi appunti schematici Che cosa è l’Università • L'università è il luogo dell'alta formazione e la sede primaria della ricerca scientifica. • Lo scopo dell'università è quello di trasmissione della cultura e della conoscenza e di formazione di figure professionali di alto livello, insegnanti, ricercatori e dirigenti pubblici e privati. • Il livello di qualità e di aggiornamento dell’insegnamento è determinato dalle attività di ricerca dei docenti. • L'università è autonoma (lo dice la costituzione). Tutte le sue componenti concorrono all'elezione degli organi di governo ed al controllo L‘Università “pubblica” ATENEI Consigli di Corso di Laurea Presidenti Senato accademico Rettore di Amministrazione Consiglio Consigli Presidi di Facoltà Direttori Consigli di Dipartimento FACOLTA’ CORSI DI LAUREA DIPARTIMENTI DIDATTICA Studenti RICERCA Lavoratori (strutturati o precari) Professori Ordinari (docenti) Professori Associati (docenti) Ricercatori (possono tenere corsi) tecnici (laboratori) Amministrativi (segreterie, uffici) Chi finanzia l'università ? Funzionamento Stato Governo locale (regioni) Attraverso le tasse Didattica Famiglie degli studenti Attraverso le tasse universitarie Ricerca Stato Governo locale (regioni) Comunità Europea Enti Privati Attraverso il finanziamento di progetti di ricerca Quanto costa l'università ? COSTO PER UNO STUDENTE (stipendio dei professori, costo delle strutture, ecc..). 10-15.000 € /anno COSTO PER UN RICERCATORE 40.000 € /anno (stipendio lordo) COSTO PER UN DOCENTE (stipendio lordo) 60-120.000 € /anno L'università di Firenze per il suo funzionamento riceve circa 500 Mil. € 250 Mil. € dallo Stato 63 Mil. € dalle tasse studentesche Quali sono i percorsi Percorsi di studio Percorsi di carriera Laurea triennale “Tirocinio” con posizioni a tempo determinato Laurea specialistica Master di 1° livello Corso di specializzazione Master di 2° livello Scuola di specializzazione Dottorato di ricerca Ricercatore: Non confermato (3 anni) confermato Professore associato Soggetto a conferma Professore ordinario Soggetto a conferma La didattica La docenza è libera Il docente può impostare liberamente il proprio programma nell’ambito di una filiera definita dal Corso di Laurea Si articola in: Lezioni frontali Esercitazioni di laboratorio Tirocini e Tesi Valutazione della didattica • Da alcuni anni esiste una percorso di qualità (autovalutazione) in cui si decidono gli obiettivi formativi in base alle esigenze delle parti interessate (famiglie, lavoro, corsi futuri), si stabiliscono le politiche per arrivare agli obiettivi (esempio: i programmi dei corsi, la loro progressione, ecc.), e come valutare se gli obiettivi sono raggiunti o no. • Le valutazioni servono poi per aggiornare le politiche, i programmi ecc. La ricerca La ricerca si divide in Ricerca di base Ricerca applicata Cerca di rispondere a quesiti teorici Cerca di rispondere a problematiche applicative I risultati di questo tipo di ricerca sono alla BASE del continuo sviluppo delle conoscenze umane I risultati di questo tipo di ricerca permettono di APPLICARE in concreto le nuove conoscenze scaturite dalla ricerca di base Ricerca di base e ricerca applicata sono strettamente interconnesse tra loro ed insieme concorrono a determinare la qualità culturale e di vita del paese Valutazione della ricerca • La ricerca si valuta (approssimativamente) attraverso il numero e la qualità delle pubblicazioni e dei brevetti • Dal finanziamento attribuito ai progetti • La comparazione ( e quindi la competizione) è effettuata con i risultati che si ottengono in tutto il mondo LA LEGGE 133 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” DDL. 112/2008 viene convertito in legge n. 133/2008 il 6 agosto 2008 e pubblicato in G. U. n 195 del 12 agosto 2008 Articoli che interessano l’Università Articolo 16 – Facoltà di trasformazione delle Università in fondazioni Articolo 49 – Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni Articolo 66 – Turn Over Articolo 66 - Turn Over Comma 3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. Comma 7. Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. Articolo 66 - Turn Over Effetti prevedibili Riduzione del numero dei docenti Impossibilità di accesso dei giovani ricercatori (precari) alla carriera universitaria Fuga dei cervelli all’estero Impossibilità di ricambio generazionale dei docenti con conseguente invecchiamento della classe docente Articolo 66 - Turn Over Alcuni dati su cui riflettere Articolo 66 - Turn Over Comma 13. …In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 1 miliardo e 441,5 milioni di euro in meno per il FF. OO in 5 anni Articolo 66 - Turn Over Effetti prevedibili Minore spesa per l’Università e quindi minore qualità nella didattica e nella ricerca Blocco delle carriere e disincentivazione dei docenti più giovani Articolo 66 - Turn Over Alcuni dati su cui riflettere La spesa pubblica per le università (anno 2005) è lo 0,75% del PIL. Agli ultimi posti in Europa (http://statistica.miur.it/Data/uic2007/Le_Risorse.pdf) Articolo 66 - Turn Over Alcuni dati su cui riflettere La maggior parte della poca ricerca che si fa in Italia viene fatta nell’Università (http://statistica.miur.it/Data/uic2007/Le_Risorse.pdf) Articolo 49 Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni Comma 1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente: «Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. Comma 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Comma 3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. Articolo 49 Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni Effetti prevedibili Le possibilità di rinnovo dei contratti a tempo determinato si assottigliano sempre più Articolo 49 Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni Alcuni dati su cui riflettere Nell’Ateneo Fiorentino i lavoratori precari si trovano: • Nel settore amministrativo • Nel settore tecnico • Nel settore della ricerca come ricercatori a tempo determinato • Nel settore della docenza come professori a contratto Articolo 16 Facoltà di trasformazione in Fondazioni delle Università Comma 1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera. Comma 2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate. Comma 3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse. Articolo 16 Facoltà di trasformazione in Fondazioni delle Università Comma 3. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime. Comma 4. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento. Articolo 16 Facoltà di trasformazione in Fondazioni delle Università Comma 5. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati Comma 9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione. Articolo 16 Facoltà di trasformazione in Fondazioni delle Università Comma 13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto Comma 14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime Articolo 16 Facoltà di trasformazione in Fondazioni delle Università Effetti prevedibili e dubbi L’Università smette di essere un servizio pubblico ed ugualmente offerto su tutto il territorio nazionale E’ prevedibile un forte aumento delle tasse universitarie per chiudere in pari il bilancio Una volta trasformate in fondazioni, le Università private non cessano di ricevere il finanziamento statale e non è chiaro in che misura Al personale amministrativo viene mantenuto lo stesso contratto di lavoro soltanto fino al primo rinnovo. E poi? Nulla si dice del personale ricercatore e docente riguardo allo stato giuridico ed ai sistemi per il reclutamento Articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.