Seconda Università degli Studi di Napoli
Facoltà di Lettere e Beni Culturali
Corso di Diritto Amministrativo dei Beni Culturali
AA.AA.2012/2013
Avv.Prof. Gianmarco Carozza
E’ la disciplina giuridica della P.A. (in parte da essa
posta ed in parte ad essa imposta) nella sua
organizzazione, nei beni e nell’attività ad essa
peculiari e nei rapporti che, esercitando tale
attività, si instaurano con gli altri soggetti
dell’ordinamento.
Il Diritto Amministrativo studia i rapporti tra
amministrazioni o tra amministrazioni e cittadini.
L’amministrazione soggiace alle norme primarie e
secondarie
del
diritto
pubblico.
La costituzione si occupa dell’amministrazione
nella sezione II del titolo III della parte seconda.
Per quanto riguarda le fonti del diritto amministrativo, la prima sorgente da
cui il diritto amministrativo trae la sua origine è la Costituzione.
Principio di legalità: indica la necessità che l’attività dei pubblici poteri trovi
il proprio fondamento nella legge. Secondo questo principio, non ci può
essere apparato amministrativo, ne attribuzione di poteri se non in base alla
legge. Questa definizione del principio di legalità, deve essere intesa a
livello formale, si affianca ad un principio di legalità sostanziale secondo
cui l’amministrazione, non solo deve agire nei limiti e sulla base di una
previsione di legge ma altresì in conformità ad un disciplina sostanziale
posta dalla legge.
Principio di imparzialità: questo principio, previsto dagli artt.3 e 97,
prescrive il dovere dell’amministrazione di non discriminazione delle
posizione dei soggetti coinvolti dalla sua azione, nel perseguimento degli
interessi affidati alla sua cura.
Principio di buon andamento: questo principio esprime l’esigenza che la
P.A. agisca efficientemente. Mentre un’impresa privata agisce con
efficienza se raggiunge un certo profitto, per la pubblica amministrazione
il profitto è rappresentato dall’utile sociale raggiunto attraverso un più o
meno grande sacrificio di posizioni soggettive.
Principio di autonomia e decentramento: questi due principi sono previsti
dall’art.5, in cui la nostra Carta Costituzionale "riconosce e promuove le
autonomie locali e attua nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio
decentramento amministrativo".
Principio di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione: il conferimento delle funzioni amministrative secondo le
rispettive competenze è regolato da questi principi. Il principio di
sussidiarietà verticale, prevede che le competenze vengano attribuite ai
livelli di governo più vicini ai cittadini, o, secondo il principio di
sussidiarietà orizzontale alle formazione sociali o agli individui. Il
conferimento deve inoltre tener conto delle caratteristiche strutturali,
organizzative e associative dei diversi livelli di governo, nel rispetto dei
principi di differenziazione e adeguatezza. Infine il principio di leale
collaborazione si riferisce alle relazioni organizzative fra amministrazioni
pubbliche, principio costituzionalizzato in seguito alla riforma del 2001 del
titolo V della Costituzione. Esso definisce il potere sostitutivo del governo
che si può azionare nel caso in cui gli enti territoriali non adempiano ai
loro obblighi.
Che cos'è la Legislazione dei Beni Culturali?
Legislazione = Insieme di Norme giuridiche
Fonti del Diritto
Sovranazionali, Fonti Comunitarie:
Trattati, Un trattato internazionale è una delle principali fonti
del diritto internazionale e consiste nell'incontro delle volontà
di due o più Stati diretti a disciplinare rapporti intercorrenti tra
essi.
Nella prassi si usano anche altre denominazioni, quali accordo,
patto o convenzione (le ultime due sono di solito adottate per
trattati di particolare rilevanza). Viene usato anche il termine
protocollo, di solito per indicare il trattato con il quale si
stabiliscono norme integrative rispetto a quelle contenute in un
altro, o si disciplina l'attuazione di un altro trattato in attesa
della sua entrata in vigore (protocollo di firma), o viene
regolata una questione specifica.
Tradizionalmente nel testo dei trattati gli Stati tra cui intercorre
l'accordo sono denominati alte parti contraenti.
Regolamenti
Il regolamento dell'Unione Europea è un atto di diritto dell'Unione europea
così descritto:
«Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri » (art.
288 comma 2 TFUE)
Si tratta di un atto giuridico vincolante, diretto non solo agli stati membri, ma
anche ai singoli.
Cosiddetti "self-executing", sono direttamente applicabili nel senso che, a
differenza delle direttive, non necessitano di alcun atto di recepimento o di
attuazione, che sarebbe superfluo e anzi incompatibile, in quanto la
trasposizione di un regolamento in un atto di diritto interno finirebbe per
oscurare la natura di diritto dell'Unione europea, con effetti relativi alla
possibilità di proporre rinvio pregiudiziale, e all'efficacia nel tempo del
regolamento stesso. La diretta applicabilità tuttavia non esclude che il
Consiglio, o più spesso la Commissione, ed eccezionalmente gli Stati
(questo può verificarsi qualora ad esempio agli stati sia demandato di
stabilire l'entità delle sanzioni o altri oneri) intervengano con dei
provvedimenti integrativi o d'esecuzione del regolamento. I giudici
nazionali li applicano direttamente, eventualmente anche al posto delle
disposizioni interne incompatibili.
I regolamenti sono obbligatori in ogni loro elemento (obbligatorietà
integrale), nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo di applicarli
integralmente, senza deroghe o modifiche di sorta.
Di regola sono dotati di efficacia diretta sia verticale sia orizzontale, ma se
sono privi di sufficiente precisione o non sono incondizionati questa è
esclusa.
In linea di principio, i regolamenti comunitari non dovrebbero essere elencati
tra gli atti aventi forza di legge e per di più prevalenti sul diritto interno, in
quanto gli stessi non sono atti internazionali in senso stretto, ma
provvedimenti di carattere secondario che derivano dall'applicazione dei
trattati internazionali veri e propri che sono quelli istitutivi dell'Unione
europea, un ente sovranazionale che comunque non è dotato di sovranità
propria, ma meramente derivata da quella esercitata dai Parlamenti
nazionali (cfr. Corte costituzionale tedesca).
La Corte Costituzionale italiana - nonostante il silenzio della nostra Carta - ha
ammesso tuttavia per via interpretativa dell'art. 11 Costituzione (cfr. Sent.
n. 170/1984 e n. 244/1994) la diretta applicazione dei regolamenti
comunitari erga omnes, col chiaro intento di agevolare l'integrazione
europea, parificando i medesimi agli atti internazionali, che come tali
quindi - allo stato attuale del diritto vivente - prevalgono sul diritto interno.
Direttive,
La direttiva, nell'ambito del diritto dell'Unione europea, è uno degli atti di diritto dell'Unione
europea che il Parlamento europeo, congiuntamente con il Consiglio dell'Unione europea,
può adottare per l'assolvimento dei compiti previsti dai trattati, perseguendo un obiettivo di
armonizzazione delle normative degli stati membri.
Decisioni.
Le decisioni costituiscono la terza categoria degli atti vincolanti dell'Unione europea così
previste:
«La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria
soltanto nei confronti di questi. » (art. 288, comma 4 TFUE)
Con le modifiche introdotte ai trattati dal trattato di Lisbona, le decisioni, che secondo la
previgente disciplina avevano necessariamente destinatari individuati, possono assumere
anche portata generale, assumendo caratteristiche di tipo organizzativo (ex art. 17 TUE, il
Consiglio europeo può, con decisione, modificare il numero dei membri della Commissione
europea, ad esempio).
I destinatari individuati possono essere Stati, gruppi di Stati, e persone fisiche e giuridiche.
Rivolte agli Stati sono simili alle direttive, ma lasciano loro molta meno discrezionalità;
rivolte, invece, ai singoli, costituiscono un titolo esecutivo come stabilito dall'art. 299
TFUE. Nella prassi, questo tipo di provvedimento è frequentemente adottato dalla
Commissione europea in ambito di concorrenza.
Raccomandazioni,
In diritto comunitario la raccomandazione è un atto non vincolante a disposizione di varie
istituzioni. Le raccomandazioni sono normalmente dirette agli Stati membri e contengono
l'invito a conformarsi ad un certo comportamento. Sono in genere emanate dalle istituzioni
comunitarie quando queste non dispongono del potere di emanare atti obbligatori o quando
ritengono che non vi sia motivo di ricorrere a norme vincolanti. Degli atti non vincolanti il
Trattato non impone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Compare all'art. 288 TFUE
(ex art. 249 TCE).
Anche nel diritto internazionale è prevista la raccomandazione, solitamente da parte di
organizzazioni internazionali, anche in questo caso non vincolante.
Pareri,
Il parere dell'Unione europea è un atto di diritto comunitario derivato previsto dall'art. 288 del
TFUE. Insieme alla raccomandazione, è un atto giuridicamente non vincolante. Mentre la
raccomandazione ha come scopo di ottenere che il destinatario tenga un determinato
comportamento, giudicato più rispondente agli interessi comuni, il parere tende piuttosto a
fissare e a rendere noto il punto di vista della istituzione che lo emette in ordine a una
questione.
Tanto per le raccomandazioni, quanto per i pareri, il Consiglio e la Commissione hanno una
competenza generale.
STATALI
Costituzione,
La costituzione è l'atto normativo fondamentale che definisce la natura, la forma, la struttura,
l'attività e le regole fondanti di un'organizzazione.
Rango primario
Legge,
nel diritto s'intende per legge ordinaria l'atto normativo adottato dal parlamento secondo la
procedura ordinariamente prevista dalla costituzione per l'esercizio della funzione
legislativa, in contrapposizione alla legge costituzionale e, in certi ordinamenti, alla legge
organica, adottate con procedure diverse e più complesse (o, come si suol dire, aggravate).
È quella che, anche nel linguaggio comune, suole essere denominata legge, senza ulteriori
specificazioni.
Decreto Legislativo,
Con la specifica locuzione decreto legislativo o decreto delegato (spesso abbreviato in DLgs)
si intende, in particolare nel diritto costituzionale italiano e spagnolo, un atto normativo
avente forza di legge adottato dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale
del potere legislativo (Parlamento). Atti normativi similari esistono anche in altri
ordinamenti, ma assumono una diversa denominazione.
Rango secondario.
Regolamenti governativi,
I regolamenti governativi, nell'ordinamento italiano, costituiscono fonti normative secondarie e si
collocano al di sotto delle fonti costituzionali e delle fonti primarie (leggi ordinarie, atti aventi
forza di legge, trattati e regolamenti dell'Unione europea).
Regolamenti di attuazione-integrazione - norme che vanno a dare attuazione ad una disciplina
contenuta in una fonte primaria.
Regolamenti di organizzazione - provvedimenti che disciplinano l'organizzazione interna dell'ente.
Regolamento esecutivo - danno esecuzione a disposizioni normative (leggi e atti aventi forza di
legge).
Regolamenti indipendenti - mediante i quali il governo procede a disciplinare argomenti di entità
minore nonostante non vi siano norme di tipo primario che li disciplinino.
Regolamenti delegificatori (detti anche autorizzati) - mediante i quali si può procedere alla
delegificazione."
Tali regolamenti sono controfirmati dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della Giustizia,
pubblicati nelle forme della legge sulla Gazzetta Ufficiale e, salva indicazione di un termine
diverso, entrano in vigore dal quindicesimo giorno successivo (al termine cioè della cosiddetta
vacatio legis).
Regolamenti regionali.
Ambito di applicazione territorio regionale.
Non Statali
Regionali.
Provinciali.
Comunali.
Enti non territoriali.
Fonti Fatto
la Consuetudine.
Conflitti tra Fonti.
Criterio Gerarchico.
Criterio Cronologico.
Criterio di Competenza.
Le Fonti del Diritto
Costituzione e leggi costituzionali e di revisione costituzionale;
Fonti dell'Unione Europea (trattati istitutivi, regolamenti, direttive e
decisioni);
Fonti dell'Ordinamento Statale ( leggi ordinarie e atti aventi forza di
legge come decreti legge e decreti legislativi e referendum
abrogativi);
Fonti Regionali (statuti Regionali);
Fonti Locali (statuti comunali e Provinciali);
Fonti esterne all'Ordinamento ( Comunità internazionale)
La Costituzione Italiana entra in vigore il 1 gennaio del 1948 ed è
composta da 139 articoli, è di tipo rigido, non può essere modificata,
ma le norme costituzionali possono essere modificate, integrate,
abrogate solo dalle leggi costituzionali.
La Costituzione è composta da 139 articoli divisi in 4 sezioni:
Principi fondamentali (art. 1-12):
Parte prima diritti e doveri (art.13-54);
Parte seconda, concernente l'Ordinamento della Republica (art. 55-139);
18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al
nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.
Parlamento.
Il parlamento è il corpo legislativo dello Stato, ossia un organo complesso, costituito
essenzialmente da uno o più organi collegiali di tipo assembleare (camere), la cui funzione
precipua, sebbene non unica, è l'approvazione delle leggi. Il nome deriva dalla parola
francese parlement, riferita all'azione di parlare: un parlamento è quindi un luogo dove si
promuove, si discute e si dibatte per giungere a delle decisioni politiche.
Ha una struttura bicamemerale perfetta, poiché composto da due Camere aventi funzioni
identiche.
Camera dei Deputati, 630 deputati.
Senato della Repubblica, 315 senatori.
Governo.
È un organo complesso dello Stato composto dal:
- Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Ministri.
- Sottosegretari di Stato.
Tale organo è posto al vertice del potere esecutivo.
Interpretazione delle Norme
Come si interpretano??
Interpretazione autentica, fatta dal legislatore.
Interpretazione dottrinaria, fatta da chiunque abbia strumenti e
conoscenze in Materia
Interpretazione giudiziaria, fatta dalla Magistratura.
GOVERNO.
È un organo complesso dello Stato composto dal
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
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slide prima lezione - Dipartimento di Lettere e Beni Culturali