Seconda Università degli Studi di Napoli Facoltà di Lettere e Beni Culturali Corso di Diritto Amministrativo dei Beni Culturali AA.AA.2012/2013 Avv.Prof. Gianmarco Carozza E’ la disciplina giuridica della P.A. (in parte da essa posta ed in parte ad essa imposta) nella sua organizzazione, nei beni e nell’attività ad essa peculiari e nei rapporti che, esercitando tale attività, si instaurano con gli altri soggetti dell’ordinamento. Il Diritto Amministrativo studia i rapporti tra amministrazioni o tra amministrazioni e cittadini. L’amministrazione soggiace alle norme primarie e secondarie del diritto pubblico. La costituzione si occupa dell’amministrazione nella sezione II del titolo III della parte seconda. Per quanto riguarda le fonti del diritto amministrativo, la prima sorgente da cui il diritto amministrativo trae la sua origine è la Costituzione. Principio di legalità: indica la necessità che l’attività dei pubblici poteri trovi il proprio fondamento nella legge. Secondo questo principio, non ci può essere apparato amministrativo, ne attribuzione di poteri se non in base alla legge. Questa definizione del principio di legalità, deve essere intesa a livello formale, si affianca ad un principio di legalità sostanziale secondo cui l’amministrazione, non solo deve agire nei limiti e sulla base di una previsione di legge ma altresì in conformità ad un disciplina sostanziale posta dalla legge. Principio di imparzialità: questo principio, previsto dagli artt.3 e 97, prescrive il dovere dell’amministrazione di non discriminazione delle posizione dei soggetti coinvolti dalla sua azione, nel perseguimento degli interessi affidati alla sua cura. Principio di buon andamento: questo principio esprime l’esigenza che la P.A. agisca efficientemente. Mentre un’impresa privata agisce con efficienza se raggiunge un certo profitto, per la pubblica amministrazione il profitto è rappresentato dall’utile sociale raggiunto attraverso un più o meno grande sacrificio di posizioni soggettive. Principio di autonomia e decentramento: questi due principi sono previsti dall’art.5, in cui la nostra Carta Costituzionale "riconosce e promuove le autonomie locali e attua nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo". Principio di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione: il conferimento delle funzioni amministrative secondo le rispettive competenze è regolato da questi principi. Il principio di sussidiarietà verticale, prevede che le competenze vengano attribuite ai livelli di governo più vicini ai cittadini, o, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale alle formazione sociali o agli individui. Il conferimento deve inoltre tener conto delle caratteristiche strutturali, organizzative e associative dei diversi livelli di governo, nel rispetto dei principi di differenziazione e adeguatezza. Infine il principio di leale collaborazione si riferisce alle relazioni organizzative fra amministrazioni pubbliche, principio costituzionalizzato in seguito alla riforma del 2001 del titolo V della Costituzione. Esso definisce il potere sostitutivo del governo che si può azionare nel caso in cui gli enti territoriali non adempiano ai loro obblighi. Che cos'è la Legislazione dei Beni Culturali? Legislazione = Insieme di Norme giuridiche Fonti del Diritto Sovranazionali, Fonti Comunitarie: Trattati, Un trattato internazionale è una delle principali fonti del diritto internazionale e consiste nell'incontro delle volontà di due o più Stati diretti a disciplinare rapporti intercorrenti tra essi. Nella prassi si usano anche altre denominazioni, quali accordo, patto o convenzione (le ultime due sono di solito adottate per trattati di particolare rilevanza). Viene usato anche il termine protocollo, di solito per indicare il trattato con il quale si stabiliscono norme integrative rispetto a quelle contenute in un altro, o si disciplina l'attuazione di un altro trattato in attesa della sua entrata in vigore (protocollo di firma), o viene regolata una questione specifica. Tradizionalmente nel testo dei trattati gli Stati tra cui intercorre l'accordo sono denominati alte parti contraenti. Regolamenti Il regolamento dell'Unione Europea è un atto di diritto dell'Unione europea così descritto: «Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri » (art. 288 comma 2 TFUE) Si tratta di un atto giuridico vincolante, diretto non solo agli stati membri, ma anche ai singoli. Cosiddetti "self-executing", sono direttamente applicabili nel senso che, a differenza delle direttive, non necessitano di alcun atto di recepimento o di attuazione, che sarebbe superfluo e anzi incompatibile, in quanto la trasposizione di un regolamento in un atto di diritto interno finirebbe per oscurare la natura di diritto dell'Unione europea, con effetti relativi alla possibilità di proporre rinvio pregiudiziale, e all'efficacia nel tempo del regolamento stesso. La diretta applicabilità tuttavia non esclude che il Consiglio, o più spesso la Commissione, ed eccezionalmente gli Stati (questo può verificarsi qualora ad esempio agli stati sia demandato di stabilire l'entità delle sanzioni o altri oneri) intervengano con dei provvedimenti integrativi o d'esecuzione del regolamento. I giudici nazionali li applicano direttamente, eventualmente anche al posto delle disposizioni interne incompatibili. I regolamenti sono obbligatori in ogni loro elemento (obbligatorietà integrale), nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo di applicarli integralmente, senza deroghe o modifiche di sorta. Di regola sono dotati di efficacia diretta sia verticale sia orizzontale, ma se sono privi di sufficiente precisione o non sono incondizionati questa è esclusa. In linea di principio, i regolamenti comunitari non dovrebbero essere elencati tra gli atti aventi forza di legge e per di più prevalenti sul diritto interno, in quanto gli stessi non sono atti internazionali in senso stretto, ma provvedimenti di carattere secondario che derivano dall'applicazione dei trattati internazionali veri e propri che sono quelli istitutivi dell'Unione europea, un ente sovranazionale che comunque non è dotato di sovranità propria, ma meramente derivata da quella esercitata dai Parlamenti nazionali (cfr. Corte costituzionale tedesca). La Corte Costituzionale italiana - nonostante il silenzio della nostra Carta - ha ammesso tuttavia per via interpretativa dell'art. 11 Costituzione (cfr. Sent. n. 170/1984 e n. 244/1994) la diretta applicazione dei regolamenti comunitari erga omnes, col chiaro intento di agevolare l'integrazione europea, parificando i medesimi agli atti internazionali, che come tali quindi - allo stato attuale del diritto vivente - prevalgono sul diritto interno. Direttive, La direttiva, nell'ambito del diritto dell'Unione europea, è uno degli atti di diritto dell'Unione europea che il Parlamento europeo, congiuntamente con il Consiglio dell'Unione europea, può adottare per l'assolvimento dei compiti previsti dai trattati, perseguendo un obiettivo di armonizzazione delle normative degli stati membri. Decisioni. Le decisioni costituiscono la terza categoria degli atti vincolanti dell'Unione europea così previste: «La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. » (art. 288, comma 4 TFUE) Con le modifiche introdotte ai trattati dal trattato di Lisbona, le decisioni, che secondo la previgente disciplina avevano necessariamente destinatari individuati, possono assumere anche portata generale, assumendo caratteristiche di tipo organizzativo (ex art. 17 TUE, il Consiglio europeo può, con decisione, modificare il numero dei membri della Commissione europea, ad esempio). I destinatari individuati possono essere Stati, gruppi di Stati, e persone fisiche e giuridiche. Rivolte agli Stati sono simili alle direttive, ma lasciano loro molta meno discrezionalità; rivolte, invece, ai singoli, costituiscono un titolo esecutivo come stabilito dall'art. 299 TFUE. Nella prassi, questo tipo di provvedimento è frequentemente adottato dalla Commissione europea in ambito di concorrenza. Raccomandazioni, In diritto comunitario la raccomandazione è un atto non vincolante a disposizione di varie istituzioni. Le raccomandazioni sono normalmente dirette agli Stati membri e contengono l'invito a conformarsi ad un certo comportamento. Sono in genere emanate dalle istituzioni comunitarie quando queste non dispongono del potere di emanare atti obbligatori o quando ritengono che non vi sia motivo di ricorrere a norme vincolanti. Degli atti non vincolanti il Trattato non impone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Compare all'art. 288 TFUE (ex art. 249 TCE). Anche nel diritto internazionale è prevista la raccomandazione, solitamente da parte di organizzazioni internazionali, anche in questo caso non vincolante. Pareri, Il parere dell'Unione europea è un atto di diritto comunitario derivato previsto dall'art. 288 del TFUE. Insieme alla raccomandazione, è un atto giuridicamente non vincolante. Mentre la raccomandazione ha come scopo di ottenere che il destinatario tenga un determinato comportamento, giudicato più rispondente agli interessi comuni, il parere tende piuttosto a fissare e a rendere noto il punto di vista della istituzione che lo emette in ordine a una questione. Tanto per le raccomandazioni, quanto per i pareri, il Consiglio e la Commissione hanno una competenza generale. STATALI Costituzione, La costituzione è l'atto normativo fondamentale che definisce la natura, la forma, la struttura, l'attività e le regole fondanti di un'organizzazione. Rango primario Legge, nel diritto s'intende per legge ordinaria l'atto normativo adottato dal parlamento secondo la procedura ordinariamente prevista dalla costituzione per l'esercizio della funzione legislativa, in contrapposizione alla legge costituzionale e, in certi ordinamenti, alla legge organica, adottate con procedure diverse e più complesse (o, come si suol dire, aggravate). È quella che, anche nel linguaggio comune, suole essere denominata legge, senza ulteriori specificazioni. Decreto Legislativo, Con la specifica locuzione decreto legislativo o decreto delegato (spesso abbreviato in DLgs) si intende, in particolare nel diritto costituzionale italiano e spagnolo, un atto normativo avente forza di legge adottato dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale del potere legislativo (Parlamento). Atti normativi similari esistono anche in altri ordinamenti, ma assumono una diversa denominazione. Rango secondario. Regolamenti governativi, I regolamenti governativi, nell'ordinamento italiano, costituiscono fonti normative secondarie e si collocano al di sotto delle fonti costituzionali e delle fonti primarie (leggi ordinarie, atti aventi forza di legge, trattati e regolamenti dell'Unione europea). Regolamenti di attuazione-integrazione - norme che vanno a dare attuazione ad una disciplina contenuta in una fonte primaria. Regolamenti di organizzazione - provvedimenti che disciplinano l'organizzazione interna dell'ente. Regolamento esecutivo - danno esecuzione a disposizioni normative (leggi e atti aventi forza di legge). Regolamenti indipendenti - mediante i quali il governo procede a disciplinare argomenti di entità minore nonostante non vi siano norme di tipo primario che li disciplinino. Regolamenti delegificatori (detti anche autorizzati) - mediante i quali si può procedere alla delegificazione." Tali regolamenti sono controfirmati dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della Giustizia, pubblicati nelle forme della legge sulla Gazzetta Ufficiale e, salva indicazione di un termine diverso, entrano in vigore dal quindicesimo giorno successivo (al termine cioè della cosiddetta vacatio legis). Regolamenti regionali. Ambito di applicazione territorio regionale. Non Statali Regionali. Provinciali. Comunali. Enti non territoriali. Fonti Fatto la Consuetudine. Conflitti tra Fonti. Criterio Gerarchico. Criterio Cronologico. Criterio di Competenza. Le Fonti del Diritto Costituzione e leggi costituzionali e di revisione costituzionale; Fonti dell'Unione Europea (trattati istitutivi, regolamenti, direttive e decisioni); Fonti dell'Ordinamento Statale ( leggi ordinarie e atti aventi forza di legge come decreti legge e decreti legislativi e referendum abrogativi); Fonti Regionali (statuti Regionali); Fonti Locali (statuti comunali e Provinciali); Fonti esterne all'Ordinamento ( Comunità internazionale) La Costituzione Italiana entra in vigore il 1 gennaio del 1948 ed è composta da 139 articoli, è di tipo rigido, non può essere modificata, ma le norme costituzionali possono essere modificate, integrate, abrogate solo dalle leggi costituzionali. La Costituzione è composta da 139 articoli divisi in 4 sezioni: Principi fondamentali (art. 1-12): Parte prima diritti e doveri (art.13-54); Parte seconda, concernente l'Ordinamento della Republica (art. 55-139); 18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi. Parlamento. Il parlamento è il corpo legislativo dello Stato, ossia un organo complesso, costituito essenzialmente da uno o più organi collegiali di tipo assembleare (camere), la cui funzione precipua, sebbene non unica, è l'approvazione delle leggi. Il nome deriva dalla parola francese parlement, riferita all'azione di parlare: un parlamento è quindi un luogo dove si promuove, si discute e si dibatte per giungere a delle decisioni politiche. Ha una struttura bicamemerale perfetta, poiché composto da due Camere aventi funzioni identiche. Camera dei Deputati, 630 deputati. Senato della Repubblica, 315 senatori. Governo. È un organo complesso dello Stato composto dal: - Presidente del Consiglio dei Ministri. - Ministri. - Sottosegretari di Stato. Tale organo è posto al vertice del potere esecutivo. Interpretazione delle Norme Come si interpretano?? Interpretazione autentica, fatta dal legislatore. Interpretazione dottrinaria, fatta da chiunque abbia strumenti e conoscenze in Materia Interpretazione giudiziaria, fatta dalla Magistratura. GOVERNO. È un organo complesso dello Stato composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.