Armonizzazione
fiscale
Art. 93 del Trattato di Roma
In questo articolo viene definito l’obiettivo della
armonizzazione delle legislazioni dei singoli Stati
membri in ordine alla disciplina dell’imposta sulla
cifra di affari, delle imposte di consumo e delle
altre imposte indirette, nella misura in cui
l’armonizzazione sia necessaria per assicurare
l’instaurazione ed il funzionamento del mercato
comune.
Segue…

Con questa norma si prefigge l’obiettivo di
raggiungere un assetto normativo
tendenzialmente omogeneo dei sistemi
fiscali dei vari Stati membri, riducendone
la specificità ad aspetti di dettaglio o
comunque non incidenti sulla struttura e
sulla funzione dei tributi, così da
individuare un criterio metodologico
decisivo per l’integrazione comunitaria.
Il procedimento di armonizzazione

È un procedimento con il quale alcuni Stati
di comune accordo ovvero le istituzioni
comunitarie sopraordinate definiscono il
quadro ordinamentale di un determinato
tributo mediante la modifica di una o più
norme delle legislazioni nazionali oppure
attraverso l’adeguamento della struttura
giuridica essenziale del tributo in
conformità ad un modello unico
Profili qualificanti della nozione di
armonizzazione:
1)
2)
Definizione di un modello
impositivo unitario;
Riduzione delle diversità di
ciascuna legislazione nazionale
rispetto al modello unitario.
Differenza fra armonizzazione e
ravvicinamento:
ARMONIZZAZIONE: viene ricercata l’omogeneità
delle legislazioni nazionali attraverso
l’eliminazione di singole norme divergenti;
RAVVICNAMENTO: viene perseguita la conformità
dei sistemi fiscali mediante una più ampia opera
di revisione normativa, riguardante la struttura
ed il complesso normativo dei tributi.
Segue…
Tuttavia, poiché ambedue gli istituti giuridici
hanno come obiettivo la convergenza dei
sistemi tributari nazionali verso un
modello unitario definito a livello europeo
non è possibile tracciare una linea di
distinzione tra di essi.
Strumenti normativi per la
realizzazione dell’armonizzazione
L’armonizzazione fiscale dei tributi, pur
trovando un esplicito richiamo nel Trattato
( art. 93), viene realizzata attraverso gli
atti normativi riconducibili al diritto
comunitario derivato ( regolamenti,
direttive, soft law comunitaria).
Segue…
L’atto preferenziale è la direttiva che fissa:
 I principi generali
 Struttura di fondo del tributo
Lasciando alla legislazione nazionale il
compito di definire i profili attuativi e le
regole di dettaglio.
La procedura normativa
La procedura normativa è regolata nel
Trattato.
E’ prevista la preventiva consultazione del
parlamento, obbligatoria ma non
vincolante per il Consiglio.
E’ inoltre, previsto l’adozione del criterio
dell’unanimità in sede di
segue…
L’armonizzazione dei vari tributi è stata
realizzata in periodi di tempo
differenti e con modalità eterogenee,
tale da rendere improponibile un
ragionamento unitario sui processi di
armonizzazione dell’imposizione
indiretta.
L’ARMONIZZAZIONE
NELL’IVA
L’armonizzazione nell’IVA
È uno degli obiettivi primari del programma
di realizzazione del mercato comune, così
come prefigurato dal Trattato di Roma.
TVA
Modello d’imposta sulla cifra d’affari
applicata in Francia che fu elevato a
parametro di riferimento per una
regolamentazione unitaria
dell’imposizione indiretta sui consumi
in ogni Stato membro

segue…
Il principio sancito affermava che ciascun
Stato membro doveva applicare ai beni e
servizi un’imposta generale sul consumo
esattamente proporzionale al loro prezzo,
qualunque sia il numero delle transazioni
intervenute nel processo di produzione e
di distribuzione antecedente alla fase di
imposizione
Segue…
Il processo di armonizzazione prosegue con una serie
successiva di atti normativi emessi dagli Organi
comunitari.
I periodi che seguono possono idealmente ricondursi
in tre periodi:
1) Il primo periodo va dalla istituzione della Comunità
economica ;
2) Il secondo periodo comincia dall’abolizione delle
frontiere fiscali e coincide con il regime transitorio
di tassazione degli scambi tra Stati membri;
3) Il terzo periodo in cui entra in vigore il regime
definitivo degli scambi intracomunitari.
Primo periodo


Emanazione della VI Direttiva del
17.05.1977
:
fornisce
indicazioni
dettagliate in merito alla formazione di
una base imponibile uniforme;
Emanazione della VIII e XIII Direttiva:
hanno precisato l’ambito applicativo del
tributo.
Secondo periodo




Abolizione delle frontiere fiscali
Ai fini IVA si interviene sulla basa
imponibile al fine di definire regole
omogenee nei paesi membri e
facilitare gli scambi intracomunitari;
Viene confermata la validità del
regime transitorio dell’Iva
Emanazione della Direttiva
n.2006/112/CE del 28.11.2006
Terzo periodo
avrà corso dal momento in cui
entrerà in vigore il regime
definitivo dell’imposta attraverso
l’adozione del criterio di
tassazione degli scambi
intracomunitari nello Stato di
origine
Armonizzazione delle accise
Le accise sono tributi che riguardano la
produzione o la fabbricazione ovvero il
consumo dei prodotti in uno Stato
membro dell’Unione europea
Direttiva quadro del 25 febbraio 1992 n.
92/12/CEE
Ha definito il quadro normativo generale
della disciplina delle accise al fine di
uniformare le aliquote e le modalità
applicative ed ha al contempo decretato
l’abrogazione delle imposte di
fabbricazione e di consumo preesistenti
negli ordinamenti nazionali ed
incompatibili con la disciplina comunitaria
L’armonizzazione comunitaria riguarda
un numero circoscritto di accise:
1. Accisa sugli oli minerali ed i relativi derivati;
2. Accisa sull’alcool e sulle bevande alcoliche;
3. Accisa sui tabacchi lavorati;
4. Imposta di consumo sull’energia elettrica;
5. Accisa sui gas naturali
L’armonizzazione delle accise riguarda
l’individuazione:






del presupposto
Dei soggetti passivi
Delle modalità di applicazione del tributo
Dei regimi di circolazione dei prodotti
assoggettati ad accisa;
Dei controlli
Degli accertamenti
Segue…
Tuttavia a fronte di un modello unico, che
funge da parametro regolamentare della
struttura impositiva del tributo, è
riconosciuto un ampio margine di
discrezionalità (fissazione delle aliquote e
determinazione della base imponibile) agli
Stati per la definizione del livello di
tassazione
Segue…
Inoltre sono numerose le accise
esistenti negli ordinamenti fiscali degli
Stati membri che non sono state
assoggettate ad alcun processo di
Armonizzazione e pertanto disciplinate
in maniera diversa .
Segue…
La direttiva 92/12 CEE consente, inoltre, agli
Stati membri la facoltà di introdurre altre
forme di imposizione, ossia altri tributi non
armonizzati che rispondano soltanto ad
esigenze fiscali o extrafiscali di ordine
nazionale.
L’armonizzazione dei dazi doganali
È stata effettuata attraverso una serie di interventi
normativi quali:
 Istituzione di un codice doganale comunitario
che definisce il presupposto, i soggetti, le
modalità di determinazione dell’obbligazione
doganale e regimi di destinazione doganale;
 Disposizione di attuazione del codice doganale
comunitario;
 Tariffa doganale comune.
L’armonizzazione comunitaria delle imposte
dirette
Non è stata regolamentata nel Trattato,
pertanto si applica l’art. 293 dello stesso
secondo cui dovranno essere avviate
negoziati tra gli Stati membri diretta
garantire l’eliminazione della doppia
imposizione fiscale all’interno della Unione
europea.
Segue…
Resta applicabile all’armonizzazione delle
imposte dirette la regola generale prevista
dall’art. 84 del Trattato in virtù del quale è
possibile procedere al ravvicinamento delle
legislazioni nazionali nella misura in cui sia
necessario, o comunque utile, rispetto al
processo di instaurazione del mercato
comune. Ciò è stato possibile con l’utilizzo
di soft low
L’armonizzazione è un meccanismo di ricerca di
un modello fiscale omogeneo soltanto per i
tributi comuni degli Stati membri, con
conseguente inapplicabilità ai tributi speciali
o atipici di ciascun Stato membro.
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
Politica di armonizzazione delle imposte
dirette
Anni sessanta
Rapporto Neumark 1962: esclusa la
possibilità di una unificazione dei sistemi fiscali
dei vari Stati membri e ravvicinamento delle
imposte dirette al fine di evitare doppie
imposizioni;
Rapporto Segrè 1966: ravvicinamento della
struttura delle imposizione diretta al fine di
eliminare disparità di trattamento tra residenti e
non residenti al fine di escludere forme di
doppia imposizione



Piano Werner 1970: passaggio
obbligatorio per l’unione economica e
monetaria;
Rapporto Delors 1989
1990:direttiva riguardante gli atti di
organizzazione societaria, e direttiva
relativa al trattamento dei dividenti tra
società madre e società figlia,
approvazione della Convenzione
plurilaterale tra gli Stati membri.
La concorrenza
fiscale dannosa
La definizione di politiche fiscali a carattere
fortemente promozionale, rivolte a favorire
la localizzazione di attività economiche, di
capitali, di imprese nel territorio nazionale,
sono state giudicate come espressione di
scelte dannose rispetto ai processi di
globalizzazione e di integrazione
internazionale e dunque elemento da
contrastare o da limitare.
Pacchetto Monti
Disposizione di carattere programmatico emanate
dalla Commissione in data 01.10.1997 nel quale
è prevista come elemento chiave l’emanazione di
un codice di condotta, dal contenuto
giuridicamente non vincolante e dunque avente
i connotati di un impegno politico, che fissa
alcune regole dirette a contenere fenomeni di
concorrenza fiscale dannosa tra Stati


Il codice di condotta
Trova applicazione con riferimento alla
tassazione delle imprese che condizionano
in modo rilevante la scelta dell’ubicazione
di attività imprenditoriali nel territorio
della Comunità
Si applica anche ai regimi tributari speciali
riservati ai lavoratori dipendenti che sono
idonei a produrre un condizionamento
sulla ubicazione delle attività
imprenditoriale


Indicazioni prescrittive del codice di
condotta:
Blocco di nuove misure dell’imposizione
diretta (clausola di standstill);
Smantellamento graduale delle misure
tributarie stabilite nei vari Stati membri
che producono effetti di concorrenza
fiscale dannosa (clausola di rollback)


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
Indici di concorrenza fiscale dannosa:
Le agevolazioni che sono isolate dall’economia
nazionale e non incidono sulla base imponibile
complessiva dello Stato;
Le agevolazioni che sono attributi senza che sia
svolta alcuna attività economica effettiva;
Le norme di determinazione del risultato di
esercizio che si discostano da quelle previste
usualmente a livello internazionale;
Le misure fiscali che difettano di trasparenza
compresi i casi in cui le agevolazioni sono
concesse in sede amministrativa.
Il controllo delle misure fiscali deve essere
effettuato non soltanto dalla Commissione,
ma anche dagli Stati membri i quali
possono chiedere informazioni
direttamente dagli Stati che applicano le
misure fiscali potenzialmente dannose
Per assicurare un costante monitoraggio
sull’attuazione degli impegni assunti con il
codice di condotta è stata istituito un
gruppo di verifica aperto a tutti gli stati
membri, il cui compito principale consiste
nell’esame e nella valutazione delle misure
fiscali e degli effetti potenzialmente
distorsivi che possono produrre sul
mercato comune.
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