FEDERCONFIDI
Perugia, 23 giugno 2005
Basilea 2: ruolo dei confidi
Basilea 2
ha dato risalto al ruolo dei confidi in
qualità di:
prestatori di garanzie valide ai fini di
Basilea 2
 prestatori di servizi

Perugia, 23 giugno 2005
Basilea 2
Regolamentazione garanzie
Tecniche di mitigazione del
rischio di credito:
GARANZIE PERSONALI, DERIVATI
DI CREDITO, GARANZIE REALI
Perugia, 23 giugno 2005
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLE
GARANZIE INDIVIDUALI – Basilea 2
(fonte: ABI)
Standardised
Approach
Requisiti
oggettivi
(operativi)
Requisiti
Soggettivi

Robusto processo di
gestione del rischio

Diretta

Esplicita

Irrevocabile

Incondizionata

A prima richiesta

Obbligo documentato

Tutti i pagamenti

Valida giuridicamente
Foundation
Approach
Idem

Stati
RW <

Enti Pubblici
Idem
borrower

Banche
Corporates >= Rating A-
Rating > A- o
PD equivalente
(non retail)
Advanced
Approach

Certezza legale

Sotto certe condizioni è
possibile riconoscere le
garanzie non
immediatamente escutibili
previa dimostrazione da
parte della banca della
capacità della garanzia di
ridurre il rischio di credito
Idem
RW < Borrower
Perugia, 23 giugno 2005
PROPOSTA DI DIRETTIVA
COMUNITARIA
riconoscimento delle garanzie sussidiarie
(espresse come anticipazione) qualora il
garante abbia una connotazione mutualistica

Riconoscimento di istituzioni finanziarie
diverse dalle banche e dalle imprese di
investimento (Intermediari finanziari ex art.
107 t.u.b.)

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CONTROGARANZIA
Sono considerate valide ai fini di riduzione dei requisiti
di capitale le controgaranzie rilasciate da:
Stati, enti pubblici
Banche multilaterali di sviluppo
Controgarante
Confidi
Impresa
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EFFETTO DELLA GARANZIA DIRETTA
NELL’APPROCCIO IRB
Fonte: ABI
Impresa garantita con PD=3%
Garante con PD=1% e copertura = 100%
Controgarante Stato con copertura del 50%
10,00%
9,00%
8,00%
Capitale di Vigilanza
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
PD
Perugia, 23 giugno 2005
7%
8%
9%
10%
RICONOSCIMENTO DELLE GARANZIE
PERSONALI DEI CONFIDI



Dirette, esplicite, irrevocabili, incondizionate, “a prima
richiesta” o sussidiarie…
prestate da confidi-banche o confidi-intermediari finanziari
A tal fine occorre:
crescita di patrimonio, struttura organizzativa e
professionalità;
superamento
del
localismo
provinciale
sostegno di un quadro normativo idoneo
RIFORMA DEI CONFIDI
Perugia, 23 giugno 2005
RIFORMA DEI CONFIDI
Decreto legge 269/2003, articolo 13
concretizza la decennale aspettativa di una normativa
specifica, organica ed evolutiva ed è in linea con due
obiettivi prioritari:
la razionalizzazione del sistema attuale dei confidi - contrassegnato da
eccessiva frammentazione ed eterogeneità - attraverso la definizione univoca e
chiara di ruolo e campo di attività
l’evoluzione dei confidi attraverso la trasformazione in intermediari
finanziari ed in banche cooperative
Riserve:
alcune norme non appaiono appropriate, altre richiedono interpretazioni,
altre ancora prevedono regole applicative sulla cui emanazione occorre
vigilare
Perugia, 23 giugno 2005
Principali contenuti della riforma –
Razionalizzazione dei confidi
I confidi sono definiti nella loro composizione,
struttura patrimoniale ed attività




Attività: prestazione di garanzie e servizi connessi
e strumentali
Carattere mutualistico; essenza
imprenditoriale (possono essere soci solo le
piccole e medie imprese - altri soggetti, pubblici e
privati solo sostenitori)
Requisiti minimi di capitale (100.000 euro) e di
patrimonio (250.000 euro)
Regime fiscale agevolato (non diverso da quello
sino ad oggi applicato)
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Principali contenuti della riforma –
Razionalizzazione dei confidi
Riforma del Fondo di garanzia per le PMI
Conferimento ad una S.p.a. a prevalente
capitale pubblico
NON ATTUATA
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Principali contenuti della riforma –
Evoluzione dei confidi
Primo passo verso l’evoluzione:
norme che favoriscono le fusioni e le concentrazioni
tra i confidi

superate eventuali preclusioni legate alla forma
giuridica
 previsto un regime di neutralità fiscale
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Principali contenuti della riforma –
Evoluzione dei confidi
2 sentieri evolutivi previsti dalla legge:
trasformazione in
intermediari finanziari
Vigilati
Art. 107 (t.u.b.)
banche
cooperativo
(iscrizione provvisoria o definitiva)
Ministero dell’Economia e Banca d’Italia dovranno
emanare norme attuative
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Principali contenuti della riforma –
Evoluzione dei confidi
107 - NORME ATTUATIVE dovrebbero:
fare attenzione alle reali possibilità e capacità dei
confidi di compiere il passaggio verso il comparto degli
intermediari finanziari vigilati e di restarci stabilmente

evitare di obbligare i confidi a trasformarsi non
avendo maturato le condizioni, anche culturali, per
affrontare i nuovi ed impegnativi oneri di vigilanza

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Evoluzione dei confidi
L’evoluzione dei confidi comporta:
necessità di aggregazioni
 rinegoziare le convenzioni con le
banche
 nuovo approccio al rischio
 revisione aspetti organizzativi

Perugia, 23 giugno 2005
Evoluzione dei confidi:
necessità di aggregazioni

Per evolvere i confidi devono avere
dimensioni patrimoniali, risorse economiche,
organizzative e professionali decisamente
maggiori di quelle di regola oggi presenti nel
sistema

Per raggiungere le dimensioni ottimali la via
più diretta ed efficiente è in genere quella
di unire le forze di più confidi territorialmente
omogenei o contigui attraverso fusioni
Perugia, 23 giugno 2005
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Titolo - CONFINDUSTRIA PERUGIA