FEDERCONFIDI Perugia, 23 giugno 2005 Basilea 2: ruolo dei confidi Basilea 2 ha dato risalto al ruolo dei confidi in qualità di: prestatori di garanzie valide ai fini di Basilea 2 prestatori di servizi Perugia, 23 giugno 2005 Basilea 2 Regolamentazione garanzie Tecniche di mitigazione del rischio di credito: GARANZIE PERSONALI, DERIVATI DI CREDITO, GARANZIE REALI Perugia, 23 giugno 2005 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLE GARANZIE INDIVIDUALI – Basilea 2 (fonte: ABI) Standardised Approach Requisiti oggettivi (operativi) Requisiti Soggettivi Robusto processo di gestione del rischio Diretta Esplicita Irrevocabile Incondizionata A prima richiesta Obbligo documentato Tutti i pagamenti Valida giuridicamente Foundation Approach Idem Stati RW < Enti Pubblici Idem borrower Banche Corporates >= Rating A- Rating > A- o PD equivalente (non retail) Advanced Approach Certezza legale Sotto certe condizioni è possibile riconoscere le garanzie non immediatamente escutibili previa dimostrazione da parte della banca della capacità della garanzia di ridurre il rischio di credito Idem RW < Borrower Perugia, 23 giugno 2005 PROPOSTA DI DIRETTIVA COMUNITARIA riconoscimento delle garanzie sussidiarie (espresse come anticipazione) qualora il garante abbia una connotazione mutualistica Riconoscimento di istituzioni finanziarie diverse dalle banche e dalle imprese di investimento (Intermediari finanziari ex art. 107 t.u.b.) Perugia, 23 giugno 2005 CONTROGARANZIA Sono considerate valide ai fini di riduzione dei requisiti di capitale le controgaranzie rilasciate da: Stati, enti pubblici Banche multilaterali di sviluppo Controgarante Confidi Impresa Perugia, 23 giugno 2005 EFFETTO DELLA GARANZIA DIRETTA NELL’APPROCCIO IRB Fonte: ABI Impresa garantita con PD=3% Garante con PD=1% e copertura = 100% Controgarante Stato con copertura del 50% 10,00% 9,00% 8,00% Capitale di Vigilanza 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% PD Perugia, 23 giugno 2005 7% 8% 9% 10% RICONOSCIMENTO DELLE GARANZIE PERSONALI DEI CONFIDI Dirette, esplicite, irrevocabili, incondizionate, “a prima richiesta” o sussidiarie… prestate da confidi-banche o confidi-intermediari finanziari A tal fine occorre: crescita di patrimonio, struttura organizzativa e professionalità; superamento del localismo provinciale sostegno di un quadro normativo idoneo RIFORMA DEI CONFIDI Perugia, 23 giugno 2005 RIFORMA DEI CONFIDI Decreto legge 269/2003, articolo 13 concretizza la decennale aspettativa di una normativa specifica, organica ed evolutiva ed è in linea con due obiettivi prioritari: la razionalizzazione del sistema attuale dei confidi - contrassegnato da eccessiva frammentazione ed eterogeneità - attraverso la definizione univoca e chiara di ruolo e campo di attività l’evoluzione dei confidi attraverso la trasformazione in intermediari finanziari ed in banche cooperative Riserve: alcune norme non appaiono appropriate, altre richiedono interpretazioni, altre ancora prevedono regole applicative sulla cui emanazione occorre vigilare Perugia, 23 giugno 2005 Principali contenuti della riforma – Razionalizzazione dei confidi I confidi sono definiti nella loro composizione, struttura patrimoniale ed attività Attività: prestazione di garanzie e servizi connessi e strumentali Carattere mutualistico; essenza imprenditoriale (possono essere soci solo le piccole e medie imprese - altri soggetti, pubblici e privati solo sostenitori) Requisiti minimi di capitale (100.000 euro) e di patrimonio (250.000 euro) Regime fiscale agevolato (non diverso da quello sino ad oggi applicato) Perugia, 23 giugno 2005 Principali contenuti della riforma – Razionalizzazione dei confidi Riforma del Fondo di garanzia per le PMI Conferimento ad una S.p.a. a prevalente capitale pubblico NON ATTUATA Perugia, 23 giugno 2005 Principali contenuti della riforma – Evoluzione dei confidi Primo passo verso l’evoluzione: norme che favoriscono le fusioni e le concentrazioni tra i confidi superate eventuali preclusioni legate alla forma giuridica previsto un regime di neutralità fiscale Perugia, 23 giugno 2005 Principali contenuti della riforma – Evoluzione dei confidi 2 sentieri evolutivi previsti dalla legge: trasformazione in intermediari finanziari Vigilati Art. 107 (t.u.b.) banche cooperativo (iscrizione provvisoria o definitiva) Ministero dell’Economia e Banca d’Italia dovranno emanare norme attuative Perugia, 23 giugno 2005 Principali contenuti della riforma – Evoluzione dei confidi 107 - NORME ATTUATIVE dovrebbero: fare attenzione alle reali possibilità e capacità dei confidi di compiere il passaggio verso il comparto degli intermediari finanziari vigilati e di restarci stabilmente evitare di obbligare i confidi a trasformarsi non avendo maturato le condizioni, anche culturali, per affrontare i nuovi ed impegnativi oneri di vigilanza Perugia, 23 giugno 2005 Evoluzione dei confidi L’evoluzione dei confidi comporta: necessità di aggregazioni rinegoziare le convenzioni con le banche nuovo approccio al rischio revisione aspetti organizzativi Perugia, 23 giugno 2005 Evoluzione dei confidi: necessità di aggregazioni Per evolvere i confidi devono avere dimensioni patrimoniali, risorse economiche, organizzative e professionali decisamente maggiori di quelle di regola oggi presenti nel sistema Per raggiungere le dimensioni ottimali la via più diretta ed efficiente è in genere quella di unire le forze di più confidi territorialmente omogenei o contigui attraverso fusioni Perugia, 23 giugno 2005