Il federalismo fiscale
(dalla Costituzione alla legge delega)
Arbatax – 360
(3 luglio 2009)
La Costituzione/1
Articolo 119
Ieri:“Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e
dei Comuni.”
• Gli sviluppi storici:
a) regioni speciali: compartecipazioni
b) trasferimenti a carico del bilancio dello Stato
• Situazione determinata
a) dalla riforma fiscale degli anni '70 (ed estesa agli Enti Locali)
b) dalle riforme degli ultimi 15 anni degli Statuti speciali
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La Costituzione/2
Oggi: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione,
per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Il finanziamento con trasferimenti non è più possibile per nessun livello di
governo.
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La situazione di partenza
1. Le differenze di ricchezza
2. Le differenze di spesa pro capite (costi e
fabbisogni)
3. Le differenze di prelievo (pro capite e in
rapporto al PIL)
4. La spesa storica e il processo di convergenza
5. Il ruolo del fondo perequativo (in teoria
transitorio)
6. Il ruolo degli interventi speciali
4
I nodi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Coordinamento della finanza pubblica
Costi standard
Fabbisogni standard
Entrate standard
Finanziamento integrale
Autonomia di entrata e di spesa senza vincolo di
destinazione
Livelli essenziali delle prestazioni (117/2/m)
Funzioni fondamentali degli Enti Locali (117/2/p)
Poteri sostitutivi (articolo 120)
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Le soluzioni/1 bis
• il testo Camera: “A tali fini, la presente legge
reca disposizioni volte a …. (perseguire) lo sviluppo
delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del
superamento del dualismo economico del Paese.”
(articolo 1)
• “definizione degli obiettivi di servizio cui devono
tendere le amministrazioni regionali e locali
nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli
essenziali delle prestazioni o alle funzioni
fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettere m) e p), della Costituzione” (articolo 2/2/f)
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Le soluzioni 1 bis/2
1. Il coordinamento della finanza pubblica
“individuazione dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci
pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni,
province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e
uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata (articolo 2/2/h)
“Uno dei decreti legislativi ….. è adottato entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e reca i principi fondamentali in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h).
(articolo 2/6)
“La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica … concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per
comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di
indebitamento; (articolo 5/1/a)
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Le soluzioni 1 bis/3
“Nell’ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli
obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del
Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo,
previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza
unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza
pubblica volte a realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e
dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un
percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli
essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della
Costituzione” (articolo 16)
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Le soluzioni 1 bis/4
2. Costi e fabbisogni standard
“Un altro decreto legislativo, da adottare entro
il termine previsto al comma 1 del presente
articolo, contiene la determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard sulla base dei livelli
essenziali delle prestazioni di cui al comma 2
dell’articolo 20.” (art. 2/6)
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Le soluzioni 1 bis/5
1. Il tema del prelievo (articolo 2/2)
l) salvaguardia dell’obiettivo di non alterare il criterio
della progressività del sistema tributario e rispetto del
principio della capacità contributiva ai fini del concorso
alle spese pubbliche;
hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità
al territorio delle compartecipazioni al gettito dei
tributi erariali, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 119 della Costituzione;
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Le compartecipazioni /2
1. Le controindicazioni
• La concentrazione
• La elasticità
• La progressività
2. La scelta della Camera
Asse del sistema i prelievi sui consumi
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La unificazione strutturale del paese
1.
2.
“individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo
economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la
solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a
favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona; l’azione per la
rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e
sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso
interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con
risorse pluriennali, vincolate nella destinazione; (articolo 16/1/d)
“una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle
norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali,
scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la
rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del
gas, le strutture portuali ed aeroportuali”. (articolo 22/1)
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I nodi critici 1
La segmentazione delle funzioni
1. Regioni
•
•
Articolo 117/2/m (assistenza, sanità, scuola) e trasporti;
Altre funzioni
2. Enti Locali
•
•
Funzioni fondamentali
Altre funzioni
3. Altre funzioni tra autonomia e
assistenzialismo (tabella 15)
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I nodi critici 2
Le regioni speciali tra storia e …
“privilegi”
1.
2.
3.
Qualche indicazione quantitativa
Persiste la motivazione per una distinzione nella
definizione delle funzioni ma non per le risorse
Create le condizioni per rompere il fronte attraverso
l’indicazione degli articoli applicabili che escludono
il fondo di perequazione.
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I nodi critici 3
Roma capitale
“Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali
confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di
speciale autonomia” (articolo 16/2)
Questa formulazione cristallizza, e isola, la città di
Roma e rischia di bloccare il decollo della città
metropolitana.
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I nodi critici 4
Il raccordo con La riforma della contabilità
1) La tempistica (articolo 8)
2) La strumentazione (articolo 11)
3) Le procedure decisionali (articolo 2)
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