DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE QUADRO PROVINCIALE PER L’INSERIMENTO DI DISABILI IN COOPERATIVE SOCIALI AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA L.R. 17/2005 Incontro Lombardini REGGIO EMILIA 18/10/12 L’ANTEFATTO Le convenzioni ex art. 12 della L. 68/99 e l’istituto previsto dall’art. 14 del D.Lgs 276/03 abrogato dalla L. 247/2007 che introduce l’art. 12bis IL COLLOCAMENTO MIRATO - L. 68/99 Convenzioni ex art. 12 • Si tratta di convenzioni di inserimento temporaneo in base alle quali il disabile viene assunto, a tempo indeterminato e a totale copertura della quota d’obbligo, dal datore di lavoro aderente alla convenzione, ma viene impiegato, per un periodo di 12 mesi (prorogabili di ulteriori 12 mesi) presso altri soggetti indicati dalla normativa stessa • Tali convenzioni possono essere stipulate, dagli uffici competenti, con i datori di lavoro privati tenuti agli obblighi e le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), della L. n. 381/01 (ossia quelle che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate), o disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale I soggetti “utilizzatori”, aderenti alla convenzione, possono dunque essere: a cui il datore di lavoro si impegna ad affidare commesse di lavoro per un importo non inferiore a quanto necessario per disabili libero professionisti l’assolvimento degli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e formativi cooperative sociali 3 IL COLLOCAMENTO MIRATO - L. 68/99 Convenzioni ex art. 12 I requisiti dei soggetti ospitanti • per il disabile libero professionista • per la cooperativa sociale l’iscrizione al relativo albo professionale da almeno un anno l’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali da almeno un anno e l’avere in corso di svolgimento altre attività oltre a quelle oggetto della commessa A differenza delle convenzioni di cui all’art. 11, sono previsti dei limiti numerici per quanto riguarda i disabili avviabili attraverso questa procedura: > non più di 1 lavoratore disabile per i datori che occupano meno di 50 dipendenti > il 30% dei disabili da assumere per i datori che occupano più di 50 dipendenti 4 L’articolo 12 della L. 68/99 Sostanziale fallimento dello strumento Motivi: Eccessiva complessità e rigidità dell’istituto Obbligo di immediata assunzione del disabile in capo al datore di lavoro Ridotto lasso temporale del distacco (1 anno prorogabile di un altro anno) Non ripetibilità per lo stesso soggetto L’ art. 12 bis Finalità: assunzione da parte del soggetto destinatario Limite del 10% della quota di riserva del soggetto committente Soggetti destinatari: cooperative sociali, consorzi, imprese sociali, aziende non soggette • Durata: non inferiore a 3 anni Alla scadenza l’azienda committente può: Rinnovare la convenzione 1 sola volta per non meno di 2 anni Assumere il lavoratore a tempo indeterminato L’art. 22 della L.R. 17/2005 Applicazione del nuovo Titolo V della Costituzione repubblicana (potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”) Affiancamento del nuovo istituto agli artt. 12 e 12bis della L.68/99, ma anche alle altre agevolazioni previste per l’assunzione di disabili (quindi, carattere integrativo e non alternativo delle convenzioni ex art. 22 L.R. 17/05): Legge regionale n. 17/05, art. 22 Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali 1. Le assunzioni delle persone con disabilità previste all'articolo 20 possono essere realizzate anche attraverso programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991 e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge. 2. Gli inserimenti di cui al comma 1 sono possibili nel rispetto di convenzioni quadro stipulate dalle Province, sentiti gli organismi previsti dall'articolo 18, comma 4, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale nonché con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali del medesimo comma 1. La convenzione quadro provinciale Copertura non superiore al 30% della quota d’obbligo, con arrotondamento all’unità superiore Condizione della completa ottemperanza alla L.68/99 per la quota rimanente Entita della Commessa: Aziende fino a 50 dipendenti: commessa pari almeno al 50%+20% del costo di un lavoratore Aziende oltre i 50 dipendenti: commessa pari almeno al 80%+20% del costo di un lavoratore La coop. sociale dovrà garantire la copertura oraria proporzionale all’entità della commessa Caratteristiche dei disabili a) b) c) Disabili psichici e/o intellettivi Disabili in condizioni di gravità certificata ai sensi della L. 104/92 Disabili con altra disabilità, che renda particolarmente difficili integrazione e permanenza al lavoro per le vie ordinarie, con tipologie individuate entro 1 anno dalla CPT, su proposta del Comitato Tecnico Per i disabili di cui alla lett. c), casi singoli e specifici potranno essere proposti al Comitato Tecnico, che li approverà con voto all’unanimità dei presenti Requisiti datore di lavoro e cooperativa Datori di lavoro privati, soggetti o non soggetti agli obblighi della L. 68/99, anche non aderenti alle associazioni datoriali firmatarie, con unità locali in provincia Cooperative sociali di tipo b) ex L. 381/91 e loro consorzi: Iscrizione nel Registro delle Imprese Iscrizione alla sezione provinciale dell’Albo regionale L.R. 7/94 Esercizio attività non limitato alla sola commessa convenzionata Costituzione antecedente di 2 anni alla stipula della convenzione singola (in mancanza supplisce parere favorevole di associazione di rappresentanza firmataria della convenzione quadro) Flussi del processo convenzionale art. 22 AZIENDA COMMITT. COOP.VA SOCIALE SERVIZIO LAVORO NUCLEI TERRIT. COMITATO TECNICO Disponibilità a erogare commessa Disponibilità a svolgere att. e assumere Eventuale segnalazione nominativo Valutazione Richiesta (Allegato B) Predisposizione rosa nominativi Istruttoria e segnalazione nominativi Valutazione nominativi 12 Flussi del processo convenzionale art. 22 AZIENDA COMMITT. COOP.VA SOCIALE SERVIZIO LAVORO Colloqui e individuazione Presentaz. Convenzione singola Presentaz. Convenzione singola Presentazione nominativi NUCLEI TERRIT. COMITATO TECNICO CPT Assunzione Monitoraggio Valutazione, Convenzione singola e Progetti inserimento Monitoraggio Valutazione monitoraggio e analisi 13 Cessazione della validità della convenzione singola Cause: Scioglimento del contratto di commessa Mancata comunicazione alla Provincia, entro 7gg, della diminuzione del n. di disabili previsto dalla convenzione Riscontro da parte della Provincia, sentito il Comitato Tecnico, di grave inadempimento del programma o il venir meno dei requisiti della coop sociale Venir meno degli obblighi ex L. 68/99 con formale richiesta dell’azienda Nei casi di cessazione, viene comunque assicurato fino alla scadenza il contratto con i disabili in forza Durata delle convenzioni e monitoraggio La convenzione quadro è valida fino al 31/12/12 Il Comitato Tecnico, riferisce alla CPT sull’applicazione della convenzione quadro e sulla gestione delle convenzioni singole Modifiche possibili in itinere in CPT su richiesta di parti firmatarie La convenzione singola ha durata non inferiore a 18 mesi, con l’obiettivo della stabilizzazione Cosa succede alla scadenza della commessa? Assunzioni entro 60gg dalla conclusione, con impegno alla prioritaria valutazione dei disabili previsti in convenzione singola Ulteriori commesse di durata non inferiore a 24 mesi Modifica o stipula di convenzioni ex art. 11 L. 68/99 da richiedere entro 60gg Entro i 60gg successivi, ricorsi ad altri istituti o strumenti previsti dalla L.68/99