DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE QUADRO
PROVINCIALE PER L’INSERIMENTO DI DISABILI
IN COOPERATIVE SOCIALI
AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA L.R. 17/2005
Incontro Lombardini
REGGIO EMILIA 18/10/12
L’ANTEFATTO
Le convenzioni ex art. 12 della L. 68/99 e
l’istituto previsto dall’art. 14 del D.Lgs 276/03
abrogato dalla L. 247/2007 che introduce l’art.
12bis
IL COLLOCAMENTO MIRATO - L. 68/99
Convenzioni ex art. 12
• Si tratta di convenzioni di inserimento temporaneo in base alle quali il
disabile viene
assunto, a tempo indeterminato e a totale copertura della
quota d’obbligo, dal datore di
lavoro aderente alla convenzione, ma viene
impiegato, per un periodo di 12 mesi
(prorogabili di ulteriori 12 mesi)
presso altri soggetti indicati dalla normativa stessa
• Tali convenzioni possono essere stipulate, dagli uffici competenti, con i datori
di
lavoro privati tenuti agli obblighi e le cooperative sociali di cui all’art.
1, comma 1,
lett. b), della L. n. 381/01 (ossia quelle che svolgono attività
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate), o disabili liberi
professionisti, anche se operanti
con ditta individuale
I soggetti “utilizzatori”, aderenti alla convenzione, possono dunque essere:
a cui il datore di lavoro si impegna ad
affidare commesse di lavoro per un importo
non inferiore a quanto necessario per
disabili libero professionisti l’assolvimento degli obblighi retributivi,
previdenziali, assistenziali e formativi
cooperative sociali
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IL COLLOCAMENTO MIRATO - L. 68/99
Convenzioni ex art. 12
I requisiti dei soggetti ospitanti
• per il disabile libero
professionista
• per la cooperativa sociale
l’iscrizione al relativo albo
professionale da almeno un anno
l’iscrizione all’albo regionale delle
cooperative sociali da almeno un
anno e l’avere in corso di
svolgimento altre attività oltre a
quelle oggetto della commessa
A differenza delle convenzioni di cui all’art. 11, sono previsti dei limiti numerici
per quanto riguarda i disabili avviabili attraverso questa procedura:
> non più di 1 lavoratore disabile per i datori che occupano meno di 50
dipendenti
> il 30% dei disabili da assumere per i datori che occupano più di 50 dipendenti
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L’articolo 12 della L. 68/99
Sostanziale fallimento dello strumento
Motivi:

Eccessiva complessità e rigidità dell’istituto

Obbligo di immediata assunzione del disabile in capo
al datore di lavoro

Ridotto lasso temporale del distacco (1 anno
prorogabile di un altro anno)

Non ripetibilità per lo stesso soggetto
L’ art. 12 bis





Finalità: assunzione da parte del soggetto destinatario
Limite del 10% della quota di riserva del soggetto
committente
Soggetti destinatari: cooperative sociali, consorzi,
imprese sociali, aziende non soggette
•
Durata:
non inferiore a 3 anni
Alla scadenza l’azienda committente può:
 Rinnovare la convenzione 1 sola volta per non meno
di 2 anni
 Assumere il lavoratore a tempo indeterminato
L’art. 22 della L.R. 17/2005


Applicazione del nuovo Titolo V della Costituzione
repubblicana (potestà legislativa concorrente delle
Regioni in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”)
Affiancamento del nuovo istituto agli artt. 12 e 12bis
della L.68/99, ma anche alle altre agevolazioni previste
per l’assunzione di disabili (quindi, carattere
integrativo e non alternativo delle convenzioni ex
art. 22 L.R. 17/05):
Legge regionale n. 17/05, art. 22
Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali
1. Le assunzioni delle persone con disabilità previste all'articolo 20
possono essere realizzate anche attraverso programmi di inserimento
individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991 e i consorzi di
cui all'articolo 8 della stessa legge.
2. Gli inserimenti di cui al comma 1 sono possibili nel rispetto di
convenzioni quadro stipulate dalle Province, sentiti gli organismi
previsti dall'articolo 18, comma 4, con le associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello
territoriale nonché con le associazioni di rappresentanza, assistenza e
tutela delle cooperative sociali del medesimo comma 1.
La convenzione quadro provinciale



Copertura non superiore al 30% della quota d’obbligo,
con arrotondamento all’unità superiore
Condizione della completa ottemperanza alla L.68/99 per
la quota rimanente
Entita della Commessa:



Aziende fino a 50 dipendenti: commessa pari almeno al
50%+20% del costo di un lavoratore
Aziende oltre i 50 dipendenti: commessa pari almeno al
80%+20% del costo di un lavoratore
La coop. sociale dovrà garantire la copertura oraria
proporzionale all’entità della commessa
Caratteristiche dei disabili
a)
b)
c)
Disabili psichici e/o intellettivi
Disabili in condizioni di gravità certificata ai sensi della L.
104/92
Disabili con altra disabilità, che renda particolarmente
difficili integrazione e permanenza al lavoro per le vie
ordinarie, con tipologie individuate entro 1 anno dalla
CPT, su proposta del Comitato Tecnico
Per i disabili di cui alla lett. c), casi singoli e specifici
potranno essere proposti al Comitato Tecnico, che li
approverà con voto all’unanimità dei presenti
Requisiti datore di lavoro e cooperativa


Datori di lavoro privati, soggetti o non soggetti agli obblighi
della L. 68/99, anche non aderenti alle associazioni datoriali
firmatarie, con unità locali in provincia
Cooperative sociali di tipo b) ex L. 381/91 e loro consorzi:
 Iscrizione nel Registro delle Imprese
 Iscrizione alla sezione provinciale dell’Albo regionale L.R.
7/94
 Esercizio attività non limitato alla sola commessa
convenzionata
 Costituzione antecedente di 2 anni alla stipula della
convenzione singola (in mancanza supplisce parere
favorevole di associazione di rappresentanza firmataria
della convenzione quadro)
Flussi del processo convenzionale art. 22
AZIENDA
COMMITT.
COOP.VA
SOCIALE
SERVIZIO
LAVORO
NUCLEI
TERRIT.
COMITATO
TECNICO
Disponibilità a
erogare
commessa
Disponibilità a
svolgere att.
e assumere
Eventuale
segnalazione
nominativo
Valutazione
Richiesta
(Allegato B)
Predisposizione
rosa
nominativi
Istruttoria e
segnalazione
nominativi
Valutazione
nominativi
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Flussi del processo convenzionale art. 22
AZIENDA
COMMITT.
COOP.VA
SOCIALE
SERVIZIO
LAVORO
Colloqui e
individuazione
Presentaz.
Convenzione
singola
Presentaz.
Convenzione
singola
Presentazione
nominativi
NUCLEI
TERRIT.
COMITATO
TECNICO
CPT
Assunzione
Monitoraggio
Valutazione,
Convenzione singola
e Progetti inserimento
Monitoraggio
Valutazione
monitoraggio e
analisi
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Cessazione della validità della convenzione singola
Cause:
 Scioglimento del contratto di commessa
Mancata comunicazione alla Provincia, entro 7gg, della
diminuzione del n. di disabili previsto dalla convenzione

Riscontro da parte della Provincia, sentito il Comitato Tecnico,
di grave inadempimento del programma o il venir meno dei
requisiti della coop sociale

Venir meno degli obblighi ex L. 68/99 con formale richiesta
dell’azienda

Nei casi di cessazione, viene comunque assicurato fino alla
scadenza il contratto con i disabili in forza
Durata delle convenzioni e
monitoraggio




La convenzione quadro è valida fino al 31/12/12
Il Comitato Tecnico, riferisce alla CPT
sull’applicazione della convenzione quadro e
sulla gestione delle convenzioni singole
Modifiche possibili in itinere in CPT su richiesta
di parti firmatarie
La convenzione singola ha durata non inferiore a
18 mesi, con l’obiettivo della stabilizzazione
Cosa succede alla scadenza della commessa?

Assunzioni entro 60gg dalla conclusione, con impegno
alla prioritaria valutazione dei disabili previsti in
convenzione singola

Ulteriori commesse di durata non inferiore a 24 mesi

Modifica o stipula di convenzioni ex art. 11 L. 68/99 da
richiedere entro 60gg

Entro i 60gg successivi, ricorsi ad altri istituti o strumenti
previsti dalla L.68/99
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Art.22 Lombardini.1 - Provincia di Reggio Emilia