La “sfida”
delle
rinnovabili in Romania
Avv. Lucian Cumpanasu
Mestre, 07 febbraio 2011
Potenziale energetico rinnovabile in dati
Legenda:
I.
Delta del Danubio– solare
II.
Dobrogea – eolico
III. Moldova – micro-idro, eolico,
biomasse
IV. Monti Carpati – biomasse, micro-idro
V. Transilvania – micro-idro
VI. Campia de Vest – geotermico
VII. Zonaa Sottocarpatica – micro-idro e
biomasse
VIII. Campia de Sud – biomasse,
geotermico, solare.
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Produzione di Energia da FER nel 2009 rapportata al 2010 (MWh)
Grafico realizzato in conformita’ ai dati pubblicati dall’Autorita’ Nazionale di Regolamentazione
in materia Energetica (ANRE).
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Produzione totale di energia nel 2009, rapportata al 2010 (MWh)
Grafico realizzato in conformita’ ai dati pubblicati dall’Autorita’ Nazionale di Regolamentazione in materia
Energetica (ANRE).
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Stime del potenziale energetico della Romania
Fonte di energia
Potenziale*
Solare-termica
144.000 TJ/anno
Solare-fotovoltaica
6,0 TWh/anno
Eolica
23 TWh/anno
Biomasse (vegetale,
biogas, rifiuti)
518.000 TJ/anno
Idro
70 TWh/anno
Geotermica
9.000 TJ/anno
* In conformita’ ai dati pubblicati dall’Autorita’ Nazionale di Meteorologia Rumena, Istituto
rumeno di Ricerca Elettrotecnica ed Istituto Nazionale di Ricerca ed Innovazione Energetica.
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Evoluzione della potenza istallata di energia eolica (MW)
* Dati forniti dall’Autorita’ Nazionale di Regolamentazione in materia Energetica (ANRE); seondo
ANRE per l’anno 2011 si prevede l’installazione di una potenza pari a 3600MW di energia eolica.
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Sistemi di energia eolica installati in U.E. nell’anno 2010 (MW)
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Quadro Normativo per la promozione della
produzione di energia da FER
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Legge n. 220/2008 per la definizione del sistema di promozione
della produzione di energia da FER (versione iniziale)
 Quote obbligatorie + Certificati verdi
 Prezzo fisso (“feed in tariff”)
Decisione Governativa n. 1479/2009
 Quote obbligatorie + Certificati Verdi
Legge n. 220/2008 (modificata succesivamente nel 20101)
 Quote obbligatorie + Certificati verdi
__________________________
1 Entrera’
in vigore solo dopo l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.
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Quote annuali obbligatorie per l’intervallo 2011- 2020
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Schema di supporto tramite certificati verdi
Legge n. 220/2008
(versione iniziale)
Legge n. 220/2008
(versione attuale)
Centrali idroelettriche nuove
1 CV / 1MWh
Centrali idroelettriche nuove
(p.i..≤10MW)
3 CV / 1MWh
Centrali/impianti ritecnologizzati
( p.i.≤ 10 MW)
Altre centrali idroelettriche
(p.i. 1≤10 MW)
Centrali idroelettriche
(p.i. ≤ 1 MW/unita’)
Centrali eoliche
1 CV / 1MWh
Centrali idroelettriche
ritecnologizzate (p.i.≤10MW)
Altre centrali idroelettriche
(p.i. ≤ 10 MW)
2 CV / 1MWh
1 CV / 2MWh
1 CV / 2MWh
2 CV / 1MWh
2 CV / 1MWh <2016 Centrali eoliche
1 CV / 1MWh ≥2016
Impianti di generazione di energia da
3 CV / 1MWh
FER: biomasse, biogas, bioliquide, gas di
fermentazione dei rifiuti organici,
energia geotermica e gas combustibili
associati
Impianti fotovoltaici
4 CV/1MWh
Biomasse, biogas, bioliquide, gas di
fermentazione dei rifiuti organici,
energia geotermica e gas di
fermentazione dei rifiuti da impinati
di depurazione delle acque
Impianti fotovoltaici
2 CV / 1MWh ≤2017
1 CV / 1MWh ≤2018
3 CV / 1MWh
6 CV / 1MWh
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Criteri di eligibilita’
I.
Il sistema di promozione stabilito tramite la presente legge si applica per
energia prodotta da:
a) energia idraulica utilizzata in centrali con una potenza di 10 MW;
b) energia eolica;
c) energia solare;
d) energia geotermica;
e) biomasse;
f) bioliquidi;
g) biogas;
h) gas risultanti dal processo di fermentazione dei rifiuti tramite impianti di
depurazione delle acque.
II. Possono beneficiare del sistema di promozione i soggetti qualificati come
detentori degli impianti di produzione dall’Autorita’ Nazionale di
Regolamentazione Energetica (ANRE).
III. La messa in funzione degli impianti energetici ovvero la ritecnologizzazione
degli stessi puo’ avvenire entro la fine del 2016.
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Eccezioni
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Energia elettrica prodotta da rifiuti industriali/comunali derivanti da importo;
Energia elettrica prodotta in centrali idroelettriche di pompaggio se l'acqua
utilizzata proviene dai pompaggi precedenti nei serbatoi a monte;
Energia elettrica prodotta in centrali multicombustibili (rigenerabile +
convenzionali) se la percentuale del combustibile convenzionale rappresenta piu’
del 75% ;
Energia elettrica afferente al consumo proprio tecnologico della centrale.
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Durata di applicazione del sistema di promozione:
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15 anni per energia elettrica prodotta in centrali/impianti nuovi;
10 anni per energia elettrica prodotta in impianti di centrali idroelettriche
ritecnologizzate con una potenza massima di 10 MW ;
7 anni per energia elettrica prodotta in impianti/centrali gia’ utilizzate per la
produzione di energia elettrcia in altri stati, se utilizzate in sistema
elettroenergetico isolato o messe in funzione prima dell’entrata in vigore della
presente legge, ed in ogni caso non piu’ vecchie di 10 anni e conformi alle norme
di tutela ambientale vigenti;
3 anni per l’energia elettrica prodotta in centrali/impianti idroelettriche
ritecnologizzate con una potenza di massimo 10 MW.
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Commercializzazione dei Certificati Verdi ("CV”)
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Min. 27 Eur – Max. 55 Euro/CV [2008 - 2025];
A partire con l’anno 2011 il valore di commercializzazione si attualizza
annualmente dall’ANRE in base all’indice medio di inflazione registrato nel mese
di dicembre dell’anno precedente, valido al livello dell’UE 27;
Tasso di cambio (Euro/Leu) si stabilisce in funzione del tasso di cambio medio
applicato dalla Banca Nazionale Rumena nel mese di dicembre dell’anno
successivo;
A partire con l’anno 2026 il valore di commercializzazione sara’ quello stabilito
dal mercato dei CV e non sara’ inferiore al valore minimo dell’anno 2025;
L’inadempimento delle “quote” annuali previste a carico dei fornitori di energia
viene “penalizzata” con il pagamento da parte degli stessi della somma di 110
Euro per ciascun CV non acquistato;
I CV non venduti da parte dei produttori di energia da FER in un anno sono
acquistati dall’Operatore di Trasporto e di Sistema (“OTS”) al valore minimo di
commercializzazione stabilito per l’anno di riferimento.
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Procedura per l’allacciamento alla rete elettrica
di pubblico interesse [DG n. 90/2008]
(1) Le richieste di allacciamento per i siti di produzione o di consumo con potenza
superiore a 50 MVA vanno indirizzate dai richiedenti all’operatore di
trasporto della rete.
(2) Le richieste di allacciamento per i siti di produzione o di consumo con potenza
fino a 50 MVA, a seconda del collocamento degli stessi, vanno
indirizzate dai richiedenti a:
a) l’operatore di distribuzione aggiudicatosi il contratto di concessione del
servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica nella zona rispettiva;
b) altri soggetti che detengono una rete elettrica di pubblico interesse o gia’
esistente alla data di entrata in vigore della Legge n. 13/2007
„sull’energia elettrica”.
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I. Fase preliminare: documentazione ed informazioni circa il futuro utente.
l gestore di rete offre al richiedente informazioni generali in merito a:
a) necessita’ di uno studio tecnico delle soluzioni per l’allaciameno; se necessario si indicano
le procedure da applicare, le fasi da percorrere, la documentazione ed i dati necessari;
b) le specifiche possibilita’ di allacciamento alla rete per gli impianti collocati presso il
sito di produzione o di consumo energetico;
c) le tappe del processo di allacciamento alla rete e la durata stimata per ciascuna
delle stesse, in base ai dati energetici del sito di produzione o di consumo;
d) le azioni da porre in essere da parte dell’utente e dall’operatore di rete, ed i
documenti necessari per ciascuna specifica tappa del processo di allacciamento
e) le tariffe applicate dal gestore della rete per il rilascio della soluzione tecnica
di allacciamento e per l’ultimazione dell’intera procedura di allacciamento.
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II. Registrazione da parte del futuro utente della richiesta di allacciamento
e dell’afferente documentazione
La richiesta di allacciamento dovra’ contenere le seguenti informazioni:
a) i dati d’identificazione del sito di produzione o consumo energetico
dell’utente;
b) la tipologia di impinati per cui si richiede l’allacciamento, ad
esempio: generatore, impianto di distribuzione, etc.;
c) la data stimata per l’allacciamento dell’impianto;
d) il potenziale energetico che si presume possa essere sfruttato;
e) eventuali indicazioni in merito al gruppo di misurazione dell’energia
elettrica ovvero per la collocazione dello stesso.
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III. Rilascio da parte del gestore della rete del benestare tecnico di
allacciamento (“ATR”)
Il benestare tecnico di allacciamento contiene le seguenti condizioni tecnico-economiche
come offerta di allaciamento alla rete:
a)
potenza accordata per l’allacciamento ed evoluzione della stessa;
b)
descrizione della soluzione di allacciamento, con la precisazione del punto di
allaccio, del punto di delimitazione ed i lavori che dovranno essere effettuati
per
l’ampliamento della rete elettrica;
c)
l’obbligo del richiedente di rispettare alcune condizioni specifiche per
l’allacciamento;
d)
le richieste di monitoraggio e di regolamentazione, ivi compreso il ricorso a
Sistemi Informatici di Monitoraggio, Processamento ed Acquisizione di dati
(SCADA) ed a telecomunicazioni;
e)
i dati di registrazione che necessitano di essere verificati durante la fase di
funzionamento.
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III. Rilascio da parte del gestore della rete del benestare tecnico di
allacciamento (“ATR”)
f) la tariffa di allacciamento;
g) il livello di continuita’ dell’alimentazione assicurato dalla rete elettrica nel punto di
delimitazione;
h) l’obbligo del richiedente di partecipare alla manutenzione ed al funzionamento del
SEN ed eventualmente l’obbligo di rimettere in funzione lo stesso nel caso
d’interruzione totale o parziale;
i) le condizioni ed i requisiti specifici nella fornitura di servizi tecnologici sulla rete a
vantaggio dell’operatore di trasporto o dell’operatore di distribuzione;
j) i requisiti di sicurezza nell’utilizzo della rete elettrica;
k) l’obbligo di sottoscrivere una convenzione di utilizzo, su richiesta del gestore della
rete, per stabilire gli obblighi necessari al funzionamento ed alla manutenzione degli
impianti, il monitoraggio del consumo effettivo e l’eventuale riduzione dello stesso in
casi eccezionali eventualmente verificatisi durante il funzionamento del SEN;
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III. Rilascio da parte del gestore della rete del benestare tecnico di
allacciamento (“ATR”)
l) la richiesta di idonei equipaggiamenti per la
misurazione, il controllo, la protezione e
l’automatizzazione degli impianti dell’utente;
m) i requisiti concernenti la sruttura e le siperfirci
necessarie
al
montaggio
degli
equipaggiamenti di misurazione necessari a
definire il controvalore del servizio di
trasporto o di distribuzione prestato all’utente
da parte dell’operatore di rete;
n) durata della validita’ della soluzione tecnica
di allacciamento;
o) altre condizioni, in funzione delle specifiche
richieste del richiedente, delle possibilita’
offerte nonche’ dello stato delle reti
esistenti, qualora imposte dalle leggi vigenti
alla data di rilascio della soluzione
tecnica.
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Perdita della validita’ dell’ATR
a) scadenza del periodo per cui e’ stata rilasciata;
b) modifica dei dati (energetici, patrimoniali o d’identificazione) del sito di produzione o di
consumo ovvero dell’utente;
c) eventuali benestare legali richiesti tramite il certificatto urbanistico (ad esempio il permesso di
costruire), rilasciati successivamente all’emissione dell’ATR, impongono la modifica della stessa;
d) qualora non sia stata pagata la tariffa di allacciamento e non sia stato sottoscritto il contratto di
allacciamento o rispettivamente di trasporto, distribuzione e fornitura dell’energia elettrica
ovvero il contratto per l’esecuzione dei lavori necessari all’allacciamento alla rete elettrica. In tal
caso, l’ATR perdera’ la propria validita’ entro i seguenti termini:
i) 6 mesi dalla data di rilascio della stessa per:
- gli utenti allacciati alla rete elettrica con una tensione uguale o maggiore di 110 kV;
- i siti di produzione con una potenza superiore a 10 MW;
ii) 3 mesi dalla data di rilascio della stessa per:
- utenti allacciati alla rete elettrica a bassa o media tensione.
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IV. Sottoscrizione del contratto di allacciamento tra il gestore della rete e
l’utente.
V. Sottoscrizione di un contratto di prestazione di lavori tra il gestore della rete
ed un prestatore di servizi e realizzazione dell’impianto di allacciamento alla
rete nonche’ messa in funzione dello stesso.
VI. Allacciamento alla rete dell’impianto.
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