I contratti della pubblica amministrazione Prof. ssa Elisa Scotti Università di Macerata Diritto delle pubbliche amministrazioni 1 qualche coordinata • LA PA NON HA UNA GENERALE CAPACITA’ DI DIRITTO PRIVATO: «i contratti dello stato si preparano e si concludono sempre e poi sempre per atto di autorità» Mantellini 1882 • LABAND: il contratto di pubblico impiego ha come precedente storico il contratto che dava vita al rapporto di VASSALLAGGIO: • non nascono obbligazioni specifiche tra le parti • nasce un rapporto di supremazia: il singolo si assoggetta al potere dello Stato • l’obbligazione patrimoniale sorge con l’esercizio del potere autoritativo • Jellinek - Majer • manuale di Zanobini 2 attività privata della pubblica amministrazione • «indubbiamente gli enti pubblici non godono di una incondizionata libertà, poiché la loro azione è vincolata in varia guisa dalla indicazione normativa dello scopo; ma questo vincolo non incide sulla autonomia-negoziale vera e propria» LEDDA 1964 • GIANNINI 1960 (attività amministrativa) • «l’amministrazione che negozia […] opera in un regime di pronunciata informalità […]; ma […] nel far ciò essa mai si spoglia della propria qualità di soggetto pubblico legato al rispetto di regole fondamentali nell’esercizio del suo 3 • contratti privatistici: stipulati dalla pubblica amministrazione nell’esercizio di un potere negoziale soggetto, in quanto tale, alle regole del diritto privato, salvo deroghe giustificate dall’esigenza di garantire il perseguimento di interessi pubblici • accordi pubblici: conclusi dalla pubblica amministrazione nell’esercizio del potere amministrativo sottoposto, in quanto tale, alle regole del diritto pubblico, salvo l’applicazione, in quanto compatibili, dei principi generali del codice civile 4 • Art. 1 bis l. n. 241/90: La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente • ma • FUNZIONALIZZAZIONE - Vincolo di scopo - riserva di legge - Tutela dei terzi (SCOCA - CERULLI IRELLI) • l’attività della PA è dotata di carattere unitario a prescindere dalla modalità concreta in cui si manifesta 5 Costituzione • Art. • 97 I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. 6 principio di legalità • individuazione delle finalità da perseguire • disciplina delle modalità di azione attraverso le quali tale scopo può essere raggiunto nell’attività di diritto privato non operano i principi di tipicità e nominatività nel momento finale ma solo nel corso del procedimento di scelta del contraente (momento pubblicistico) 7 • e, infatti, restano significative deroghe al diritto privato: •I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1(art. 1, co. 1ter) • Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto (art. 21 sexies) • revoca (art. 21quinquies) 8 •e limitazioni all’autonomia negoziale della PA perché queste non: • possono determinare le proprie finalità • possono violare i principi di economicità ed efficacia • possono scegliere un contraente che non sia quello “giusto” • possono fare contratti pagando “prezzi stracciati” 9 • ed ancor di più nel contratto di appalto pubblico • vicende soggettive dell’esecutore • subappalto • recesso e risoluzione • revisione prezzi • varianti 10 • così come ci sono obblighi pubblicistici “a monte” • requisiti soggettivi • requisiti tecnici e professionali 11 l’evidenza pubblica • procedura basata su di una duplice serie di atti, sia di una duplice serie di valori (pubblicistico e privatistico) da riconoscersi in alcuni atti della procedura stessa • sussistenza nella medesima fattispecie complessiva di atti di natura (e disciplina) pubblica e di atti di natura (e disciplina) privata 12 • due procedimenti paralleli (e contestuali) (GIANNINI): • il procedimento di formazione della volontà contrattuale quale disciplinato, con alcune varianti, dalle norme di diritto privato • il procedimento amministrativo che si sviluppa tra l’autorità che intende concludere e/o ha concluso il contratto (l’autorità contrattante) e l’autorità che su di essa esercita il controllo. In tale procedimento l’autorità contrattante spiega le ragioni di pubblico interesse per le quali vuole addivenire o è addivenuta a quel contratto avente quel certo contenuto, e perché vuol scegliere o ha scelto quella controparte; la seconda controlla i giudizi le decisioni e le procedure a cui la prima intende addivenire o è addivenuta 13 • non abbiamo due procedure parallele (l’una pubblicistica, l’altra privatistica), ma un’unica procedura, che contiene in sé la doppia valenza di detti due profili: il contratto (di diritto privato) scaturisce, dunque, da tale procedura e ne rimane intimamente collegato, anche se non può essere disconosciuta la sua autonomia concettuale e giuridica (GRECO) 14 obbligo di partecipare alla gara RTI SOVRABBONDANTI Si Tar Rm 161/05 No CdS VI 1267/06 No Tar Rm 4242/07 Si CdS VI 588/08 15 • le Aziende sanitarie locali provvedono all’acquisto dei dispositivi per “stomia” attraverso procedura a trattativa privata che non pone in competizione tra loro gli operatori economici presenti sul mercato. Infatti, tali procedure si concretizzano nella richiesta a tutti i produttori dei dispositivi in questione dell’offerta di uno sconto sul proprio listino, con aggiudicazione a tutti i partecipanti che presentano tale offerta. 16 • nuova metodologia il vincitore avrebbe fornito un’unica tipologia di prodotto (il proprio), con caratteristiche tali da soddisfare la gran parte delle esigenze post-ospedaliere • Alla fase di prequalificazione di tale gara hanno partecipato le quattro ditte che coprono praticamente tutta la domanda nazionale dei prodotti in questione (+ due ditte “piccole”) • Solo le quattro imprese leader hanno superato la fase di prequalificazione. • nessuna della quattro ha poi presentato la propria offerta, né ha partecipato alla successiva trattativa privata indetta dalla ASL, una volta andata deserta la prima gara pubblica 17 • l’AGCM ha deciso di sanzionare le quattro ditte perché ritenute responsabili di intesa restrittiva della concorrenza che si «è concretizzata […] nella mancata partecipazione alle due gare» • «l’eventuale presenza di condizioni poco ragionevoli in un bando non può costituire una ragione per adottare comportamenti anticoncorrenziali, poiché in base ai consolidati principi giurisprudenziali, comunitari e nazionali, è da ritenersi in contrasto con le norme poste a tutela della concorrenza il fatto che le imprese si concertino sul modo in cui rispondere a un bando di gara, anche qualora tale bando contenga condizioni poco ragionevoli o persino “illegittime”. Spetta necessariamente alla singola impresa determinare autonomamente cosa ritenga ragionevole o poco ragionevole e trarne le conseguenze per la 18 Tipologie di appalti • Art. • 1655 cod. civ. “L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro” 19 L’appalto pubblico • Codice dei contratti, art. 3 co. 6: • Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice 20 L’appalto di opere pubbliche • CODICE CONTRATTI ART. 3 COMMA 7 • Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara. 21 L’appalto di opere pubbliche •I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica 22 … esempi Costruzioni Demolizioni Trivellazioni Costruzione completa edifici Autostrade, strade, aviazione impianti Opere ed impianti idraulici, sanitari, elettrici Intonacatura Posa in opera legno, metallo, pavimenti23 vetrate L’appalto di forniture • CODICE CONTRATTI ART. 3 COMMA 9 • Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. 24 L’appalto di servizi •CODICE CONTRATTI ART. 3 COMMA 10 «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II •Gli 25 L’ allegato II A Servizi di manutenzione e riparazione Trasporto terrestre, aereo, merci Telecomunicazione Finanziari, assicurativi, bancari Informatici, ricerca e sviluppo Contabilità, revisione Consulenza gestionale 26 … esempi allegato II B Servizi alberghieri - ristorazione Trasporto Servizi ferroviario e via acqua legali Collocamento Investigazione e reperimento personale e sicurezza Istruzione Sanitari e sociali 27 • contratto di disponibilità (art. 160 ter): • l contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli 28 • appalto di progettazione • concorso di idee 29 Contratti misti (in generale) • L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza 30 a)Se il contratto ha per oggetto la fornitura di prodotti e i lavori sono a titolo accessorio: FORNITURE • b) Se il contratto ha per oggetto prodotti e servizi se quest’ultimi superano in valore quello dei prodotti: SERVIZI altrimenti FORNITURE c) Se il contratto ha per oggetto i servizi e i lavori sono a titolo accessorio: SERVIZI 31 … segue • Il 16° considerando della direttiva lavori precisa che se i lavori sono accessori e non sono oggetto del contratto, essi non possono giustificare la classificazione del contratto come appalto pubblico di lavori. • • • Tali disposizioni sono state interpretate dalla Corte di Giustizia nella causa Gestión Hotelera Internacional in cui è stato dichiarato che "qualora i lavori da effettuare abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dell'aggiudicazione, l'ag-giudicazione nel suo insieme non può essere qualificata come appalto di lavori pubblici“ (Sentenza Corte del 19 aprile 1994 causa C-331/92 Gestion Hotelière). 32 Il quadro normativo • Costituzione • Trattato CE • Direttive CE • Legge nazionale • Regolamento • Leggi Regionali • A.A.I. accordo OMC 33 Corte Cost. n. 401/2007 • Ha affermato che le Commissioni aggiudicatrici e le modalità di scelta dei suoi componenti attengono alla “organizzazione amministrativa” degli organismi cui sia affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, da parte della imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. • Da ciò deriva che non può essere esclusa la competenza legislativa regionale nella disciplina di tali aspetti con la conseguenza che le norme del codice hanno un carattere suppletivo e cedevole rispetto ad una divergente normativa regionale che abbia già diversamente disposto o che disponga per l’avvenire. • 34 L’EVOLUZIONE STORICA 35 … segue Direttiva 93/37/CEE LAVORI L. 109/94 Direttiva 93/36/CEE FORNITURE D.Lgs. 358/93 Direttiva 92/50/CEE SERVIZI D.Lgs. 157/95 SETTORI ESCLUSID. Lgs. 158/95 Direttiva 93/38/CEE 36 … segue DIRETTIVA 18/2004 Lavori servizi e forniture • DIRETTIVA 17/2004 Settori esclusi 37 dopo il codice: • d.l. 12.5.2006 n. 173 primo rinvio • cd. “decreto Bersani” (d.l. 4.7.2006 n. 223) • l. finanziaria (l. 27.12.2006 n. 296) • d.lgs. 26.1.2007 n. 6: cd. “primo decreto correttivo” • d.lgs. 31-07-2007, n. 113: cd. “secondo decreto correttivo” • “regolamento” approvato a dicembre ’07, congelato e riapprovato il 18.6.2010 DPR 207/10 • d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (“milleproroghe”) 38 … segue • Direttiva 2007/66 • Cass. S.U. Civ. 27169/2007 e Cons. St. A.P. 1/08 • lettera di “costituzione in mora” del 31.1.08 e “comunicazione interpretativa” del 5.2.08 • d.lgs. n. 152/08 “terzo correttivo” • d.lgs. n. 52/2010 – Recepimento direttiva • d.l. n. 70 del 2011 39 e non si ferma • ’11 NOVEMBRE: statuto PMI + legge di stabilità • ’11 DICEMBRE: “Salva Italia” • ’12 GENNAIO: “liberalizzazioni” (o “cresci Italia”) • ’12 FEBBRAIO: “semplificazione e sviluppo” • ’12 MARZO: “semplificazione tributaria” • ’12 APRILE: pausa di riflessione • ’12 MAGGIO: “razionalizzazione spesa pubblica” 40 neppure la UE riposa • Libro verde • proposte di nuove direttive • risoluzioni del parlamento 41 NUOVE DIRETTIVE 42 LA STRUTTURA DEL CODICE 43 La struttura del regolamento 359 articoli -Parte V Contratti lavori, servizi e forniture speciali Artt. 339/342 -Parte IV Contratti Servizi e Forniture Ordinari Artt. 271/338 44 Trattato CE • Divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità • Libera circolazione delle merci • Libertà di stabilimento • Libera prestazione di servizi 45 Trattato CE PARITA’ DI TRATTAMENTO: • "il principio generale di uguaglianza, di cui il divieto di discriminazione a motivo della cittadinanza è solo un'espressione specifica, è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario. Questo principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che la differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata“ (Sentenza dell'8 ottobre 1980, causa 810/79, Überschär). • “vieta non solo le discriminazioni palesi a motivo della cittadinanza, (...) ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le stesse conseguenze“ (Sentenza del 13 luglio 1993, causa C-330/91, Commerzbank). • 46 Un esempio: Corte. Cost. 207/01 •Ha affermato che è costituzionalmente illegittimo l’art. 23 L.R. Valle d’Aosta sui Lav. Pub. che prescriveva per la partecipazione a gare il possesso del requisito della "sussistenza di un’organizzazione aziendale stabile sul territorio regionale" come condizione necessaria per la partecipazione alle gare per l’affidamento degli appalti pubblici ivi compresa l’iscrizione ad un albo regionale con riferimento alla presenza di un’adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale. •Imporre un’organizzazione aziendale stabile sul territorio regionale equivale a discriminare le imprese in base all’ elemento di localizzazione territoriale, contrario al principio di eguaglianza nonché al principio in base al quale la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. 47 Trattato CE • La trasparenza: • • la Corte di Giustizia, nella sua giurisprudenza, ha sottolineato la correlazione tra il principio della trasparenza ed il principio della parità di trattamento, di cui mira ad assicurare l'effetto utile garantendo condizioni di concorrenza non falsate (Sentenza Bus Wallons). • La trasparenza può essere garantita con ogni mezzo appropriato per tenere conto delle specificità del settore in questione. 48 Trattato CE •Uno •La dei corollari al principio della trasparenza è il concetto di pubblicità in generale, l’adozione di adeguate forme di pubblicità e conoscenza che consentano l’accesso ad informazioni corrette ed idonee per ogni operatore economico •Ossia, •(Corte di Giustizia 13 ottobre 2005; c-458/03) 49 … segue • Il principio di pubblicità è particolarmente importante nelle gare perché opera: - In fase preliminare - In fase di espletamento della gara - In fase di post gara 50 Trattato CE • La proporzionalità: • La proporzionalità è uno dei principi cardine del Trattato. Esige che ogni provvedimento adottato sia al tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli scopi perseguiti e quindi non sproporzionato tra il pubblico interesse da perseguire e le esigenze del privato. • Uno Stato membro, infatti, nella scelta dei provvedimenti da adottare, deve ricorrere a quelli che comportino le minori turbative per l'esercizio di un'attività economica (Sentenza del TPG del 19 giugno 1997, causa T-260/94, Air Inter SA). 51 … segue • Quindi: • 1)Idoneità nel rapporto tra il mezzo adoperato ed il fine perseguito • 2) Necessarietà del mezzo rispetto al fine • 3) La misura adottata non deve gravare in maniera eccessiva sull’interessato 52 A cosa serve la gara? • Legge di contabilità generale dello Stato (r.d. n. 2440 del 1923): • consente l'erogazione di una spesa, solo qualora sia sperimentato un metodo comparativo di scelta del contraente, in grado di assicurare il contenimento della spesa pubblica e, quindi, l'aggiudicazione al migliore offerente, in concreto. • Acquistare il miglior bene al minor prezzo • TUTELA DELLA AMMINISTRAZIONE 53 A cosa serve la gara? • Norme • comunitarie: c.d. ragione economica, di matrice comunitaria, che impone di realizzare la più ampia libertà di concorrenza tra gli operatori del settore, in modo tale da far prevalere sempre l'impresa maggiormente idonea per capacità morale ed economico-finanziaria a realizzare l’appalto pubblico. • TUTELA DEL PRIVATO 54 PRINCIPI (art. 2 Codice appalti) qualità delle prestazioni economicità correttezza AFFIDAMENTO ESECUZIONE efficacia tempestività 55 … segue libertà di concorrenza pubblicità parità di trattamento affidamento proporzionalità non discriminazione trasparenza 56 • Il principio di • economicità • può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile 57 • art. 42 lett f): indicazione misure di gestione ambientale • art. 44: che possono essere provate con certificati • art. 52: laboratori protetti • art. 68 co 3 lett b): specifiche tecniche formulate in termini di prestazioni o requisiti funzionali anche ambientali (precisi) • art. 69 co 1 e 2: condizioni particolari di esecuzione sociali o ambientali • 83 co 1 lett e): punteggi per contenimento consumo 58 due esempi • Corte di Giustizia casi: • Winstrom • Paesi (C- 448/01) Bassi (C 368/10) 59 … segue • per quanto non espressamente previsto: • l. n. 241/1990 • cod. civile 60 Appalti e antitrust • AGCM segnalazione AS 187 del 1999; • a) derogare al ricorso alla gara nei soli casi eccezionalmente previsti ed espressamente indicati dalla normativa. • Anche nei casi in cui la gara sia facoltativa, è auspicabile l'utilizzo di procedure concorsuali ad evidenza pubblica, in quanto consente il periodico raffronto concorrenziale tra più operatori, garantisce al contribuente che la spesa pubblica risulti effettivamente minimizzata, incentivando peraltro il perseguimento dell'efficienza produttiva ed organizzativa delle imprese; 61 Appalti e antitrust • b) non ricomprendere nell'oggetto della gara più attività che, prese singolarmente, esplicano una funzione economica o tecnica e che quindi potrebbero da sole costituire oggetto di appalto; c) non frazionare il progetto in singoli lotti al fine di eludere la disciplina comunitaria sugli appalti pubblici se ciò comporta che alcuni di essi siano poi sprovvisti di una propria funzione economica o tecnica; 62 Appalti e antitrust • d) evitare le prescrizioni che abbiano l'effetto di favorire alcuni operatori a scapito di altri e che non siano correlate alle effettive capacità tecniche dei soggetti partecipanti, quali i riferimenti a determinati marchi di prodotti o l'obbligo per le imprese partecipanti di avere già svolto per l'amministrazione attività analoghe a quelle oggetto della gara; 63 Appalti e antitrust • e) non subordinare la partecipazione alle gare al raggiungimento di un livello di fatturato sproporzionato rispetto all'ammontare della prestazione oggetto della gara oppure al raggiungimento di un fatturato calcolato sul solo mercato geografico di riferimento; f) soprattutto per le prestazioni di minore complessità, evitare di richiedere il raggiungimento di una determinata soglia di fatturato per un numero di anni sproporzionato rispetto all'oggetto del contratto; 64 Appalti e antitrust • g) che la previsione di raggruppamenti temporanei d'impresa sia limitata ai casi in cui essi siano effettivamente necessari per aumentare, e non per ridurre, il numero dei partecipanti alla gara; h) che nel caso dei raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito della capacità tecnica ed economica venga soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso e non dalle singole imprese associate; 65 Tipi di contratti • appalti “ordinari” • appalti “esclusi” • concessioni di servizi • concessioni di lavori • servizi pubblici 66 contratti esclusi concessioni Economicità trasparenza Efficacia adeguata pubblicità Imparzialità non discriminazione parità di trattamento parità di trattamento Trasparenza mutuo riconoscimento Proporzionalità proporzionalità + commi 2 e 3 art. 2 67 LE FASI SUCCESSIVE ALLA GARA la guerra del latte 68 69 70 • sin dallo schema di contratto (inviato unitamente alla lettera di invito), il Comune aveva previsto il divieto per il contraente di cedere a terzi le azioni della Centrale del latte di Roma per un periodo non inferiore a cinque anni. • La violazione di tale divieto di alienazione avrebbe comportato quale sanzione il pagamento di una elevatissima penale (pari al prezzo di acquisto della quota stessa), il risarcimento dell’ulteriore danno e la risoluzione di diritto del contratto 71 • 1996: CC delibera di cedere Centrale del Latte • 1998: contratto Comune - Cirio • 1999: vendita Cirio-Parmalat • 1999: transazione Comune - Cirio • 2000: Ariete diffida il Comune ad esercitare il potere contrattuale • 2000: • (1) ricorso contro “silenzio rifiuto” 2003: TAR Lazio (sent n. 506) difetto di giur. 72 • (2) Cons. St. V 14.7.2003 n. 4167 • «condivisibile e decisivo il rilievo che con la cristallizzazione negli atti di gara delle condizioni del contratto (sia se imposte dalla legge, sia se discrezionalmente determinate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice) alla cui stipulazione risulta preordinata una procedura selettiva e con la conseguente e coerente conclusione dell'accordo con l'impresa selezionata, l'Ente procedente perde la disponibilità del contenuto del rapporto contrattuale già instaurato (che resta inderogabilmente regolato dallo schema approvato con l'indizione della gara) e, quindi, la capacità di convenire con la controparte condizioni diverse da quelle conosciute dai partecipanti al confronto concorrenziale (con conseguente invalidità di accordi di tal fatta)» 73 • (3) • Cass. S.U. 3.5.2005 n. 9103 l’azione mirava «a rimuovere non tanto e non solo la inerzia della P.A. sulla quale gravava il dovere di rispondere, ma la illegittimità derivata a suo avviso dalla mancata valutazione dell'interesse pubblico alla autotutela, che pertanto, a suo avviso, era da esercitarsi provvedendo positivamente in un certo modo. L’allegazione al Tar riguarda dunque l'esercizio illegittimo, quanto al rapporto sostanziale fatto valere, dei poteri della Pubblica Amministrazione con conseguente lesione del suo interesse legittimo al corretto svolgimento della gara per la dismissione della Centrale del latte di Roma e dunque quello alla sua ripetizione» 74 • (4) • 2006: TAR Lazio II ter 20.4.2006 n. 2833 la nullità della rinegoziazione, dal momento che non è configurabile una capacità generale di diritto privato della P.A. quando questa è tenuta al rispetto delle procedure di evidenza pubblica Di conseguenza, «l’inconfigurabilità in astratto di una capacità di diritto privato della stazione appaltante o, più in generale, dell’Amministrazione tenuta all’osservanza delle procedure di evidenza pubblica, radica comunque l’esame della controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo l’espressa previsione contenuta nell’art. 7, lettera d), II c., della L. n. 205 del 2000, trattandosi in ogni caso di una funzione amministrativa spettante alla stessa P. A., ma esercitata in modo arbitrario e contra legem» 75 • (5) 2007: Consiglio di Stato, 26.1.2007, n. 278 • rileva la mancata integrazione - ab origine - del contraddittorio nei confronti di un controinteressato necessario e, quindi, ha annullato con rinvio la decisione gravata. • (6) 2007: TAR sentenza n. 7119 del 27.7.2007 ipad • (7) 2008: CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 26 novembre 2008 n. 5845 76 • (8) 2009: Cassazione 24.7.2009, n. 17349 • (9) 2010: CdS 1156 del 1.3.2010 • (10) ipad 2010: CdS 7599 del 21.10.2010 (revocazione) • 2010 (dic) il Comune chiede restituzione azioni • (11) 2011: TAR 4982 del 1.6.2011 • (12) 2012: Cass. n. 1149 • (13) 2012: CdS 1570 del 20.3.2012 77 ipad ipad Rinegoziazione • parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato 12.10.2001 ribadisce il divieto di rinegoziazione anche in caso di riduzione del prezzo, perché in simile circostanza ciò che viene in rilievo «è il possibile peggioramento del servizio o della qualità del prodotto fornito in quanto in linea di fatto - come è noto - l'impresa aggiudicataria dovrebbe in qualche modo "scaricare" lo sconto ulteriore effettuato nei confronti dell'Amministrazione». 78 • Pur dovendosi riconoscere il carattere transattivo dell’accordo bonario, si evidenzia come le procedure di affidamento siano rigorosamente soggette alla normativa comunitaria e nazionale a tutela della libera concorrenza e non possono essere oggetto di scambi transattivi in termini di “affidamento lavori/rinuncia alle liti”. • L’amministrazione, in linea generale, può, pertanto, addivenire ad una transazione con l’appaltatore per dirimere controversie insorte in sede di esecuzione del contratto, fermo restando che la particolare natura giuridica del rapporto instaurato tra le parti, sorto a seguito di procedura di scelta del contraente soggetta al regime pubblicistico, impone precisi limiti alla possibilità di modificare il contenuto delle rispettive prestazioni. • Così, mentre deve ritenersi praticabile in ambito pubblicistico una transazione c.d. “semplice”, ossia semplicemente modificativa della situazione giuridica dedotta in lite, deve escludersi invece l’ammissibilità di una transazione “novativa”, intesa come accordo mediante il quale si instaura con l’appaltatore un nuovo e diverso rapporto contrattuale, per soddisfare un interesse diverso da quello dedotto nel contratto originario. • AVCP Deliberazione n. 56 del 03/12/2008 79 • La conclusione di un accordo transattivo tra amministrazione aggiudicatrice ed appaltatore al fine di tacitare le pretese avanzate da quest’ultimo in sede giurisdizionale in cambio di un nuovo affidamento di lavori, determina un grave vulnus agli equilibri concorrenziali (AVCP Deliberazione n. 10 del 19/03/2008) 80 CONTRATTI ATTIVI • la regola del procedimento di evidenza pubblica si impone ogni volta che l’attività amministrativa comporti il trasferimento di risorse pubbliche, e dunque anche nel caso di contratti attivi (da cui, cioè, derivi un’entrata per l’Amministrazione), come è nel caso del contratto di affitto, che viene in rilievo nel caso di specie. Si tratta di un principio risalente alle disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (art. 3 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) che, a garanzia del maggiore vantaggio per l’Amministrazione e degli stessi diritti di accesso dei privati alle commesse ed ai beni pubblici, assoggetta indistintamente alle regole di selezione del contraente sia i contratti che determinino spesa a carico dell’erario, sia quelli da cui derivino entrate (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile 2007, n. 1523) • T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 81 4 maggio 2012 n. 165 contraente privato, l’amministrazione deve osservare i fondamentali canoni della trasparenza, dell’imparzialità e della par condicio; […] • Cons. Stato, sezione VI, 19 maggio 2008, n. 2279, • “anche quando un soggetto pubblico non è direttamente tenuto all’applicazione di una specifica disciplina per la scelta del contraente, il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento comunitario (ottenibili principalmente dagli artt. 43 e 55 del Trattato CE), nonché dei principi generali che governano la materia dei contratti pubblici, impone all’amministrazione procedente di operare con modalità che preservino la pubblicità degli affidamenti e la 82 la sponsorizzazione • La promozione avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione 83 aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonche' 84 • L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonche' alla direzione ed esecuzione del contratto. • Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice. 85 • per assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità • le PA integrano il programma triennale con l’indicazione degli interventi che intendono realizzare tramite sponsorizzazione • la PA predispone studi di fattibilità, progetto preliminare • il privato può manifestare interesse a sponsorizzare intervento anche non ricompreso 86 • bando pubblicato sul sito per almeno 30 giorni • avviso su 2 quotidiani e GURI (+ GUCE se sopra-soglia) • descrizione intervento, valore, tempi • con richiesta di offerta in aumento sull’importo del finanziamento minimo indicato 87 • Due • di tipi di sponsorizzazione puro finanziamento (accollo del costo dell’opera) • s. tecnica (partenariato esteso alla progettazione e realizzazione di parte o tutto l’intervento) 88 • se s. tecnica il bando indica criteri di scelta dell’offerta • termine per offerte non inferiore a 60 giorni • se valore superiore a 1 milione (o opera particolarmente complessa) nomina della commissione • dopo la graduatoria può esserci una fase con offerte migliorative 89 • se nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o tutte le offerte sono irregolari o inammissibili, o non rispettano requisiti formali • la PA nei successivi sei mesi può cercare lo sponsor con cui negoziare FERME RESTANDO LA NATURA E LE CONDIZIONI ESSENZIALI DELLA GARA 90 • REQUISITI DI ORDINE GENERALE • REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA • REQUISITI SPECIALI PER BENI CULTURALI 91 fasi di gara 92 CHI DEVE FARE LA GARA • Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori 93 • Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti 94 • L’«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria: • istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; • dotato • la di personalità giuridica; cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo95Stato, dagli enti pubblici aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente: • a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; • b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa; • c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione,96di direzione o di vigilanza • Gli «enti aggiudicatori» al fine dell’applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti 97 CHI PUò partecipare alla gara •I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. • Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi 98 • Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. • Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica. 99 • REQUISITI DI ORDINE GENERALE (soggettivi) • fallimento • moralità professionale e penale societario • antimafia • regolarità • rispetto • errore norme lavoro o negligenza precedente appalto o attività professionale • iscrizione • vittime contributiva - fiscale casellario per falsa dichiarazione dell’usura che non hanno denunciato • imprese collegate 100 • capacità professionale: • LAVORI: SOA • SERVIZI FORNITURE: • requisiti idoneità professionale • capacità economico-finanziaria • capacità tecnico - professionale • AVVALIMENTO 101 opera servizio fornitura amministr. diretta appalto contratto di disponibilità finanza di progetto 102 concessione Scelta del contraente (art. 54) concorsi di progettazione procedure aperte procedure ristrette procedure negoziate dialogo competitivo 103 scelta del criterio di agg. motivazione e sindacabilità • solo due criteri obiettivi perché garantiscono rispetto principi di parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, concorrenza (46° considerando Dir. 18) • le PA scelgono il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche specifiche dell’appalto 104 • la Merloni, invece, predeterminava i casi in cui era possibile utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: • appalto concorso • concessioni • appalti sopra soglia • appalti con prevalenza o con particolare rilevanza della componente tecnologica 105 • “reflusso” post tangentopoli: “il legislatore nazionale ha inteso, in particolare, lottare contro la corruzione nel settore dell’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, eliminando il margine di discrezionalità dell’amministrazione nell’aggiudicazione dell’appalto” • condanna corte Giust., 7 ott. 2004, C-247/02, Sintesi: “la fissazione da parte del legislatore nazionale, in termini generali ed astratti, di un unico criterio di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici priva le amministrazioni aggiudicatici della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche peculiari di tali appalti, isolatamente considerati, scegliendo per ognuno di essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta” • l’AVCP estende applicazione del principio anche ad appalti sotto soglia (del. 22.6.2005, n. 6) 106 limiti alla scelta • TRASPARENZA: indicazione nel bando • adeguatezza: logicità e ragionevolezza in relazione all’oggetto dell’appalto • mero esecutore • apporto progettuale 107 di regola • prezzo più basso: per beni non complessi di semplice utilizzo e composizione • off. econom. più vantagg: bene qualitativamente complesso a rapida obsolescenza 108 offerta economicamente più vantaggiosa • più adatta a perseguire la massima apertura del mercato e concorrenza • perché si valorizzano capacità innovative • creazione di nuovi standards qualitativi 109 • Il criterio del prezzo più basso può reputarsi adeguato al perseguimento delle esigenze dell'amministrazione quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere adottato quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata. (AVCP det. 5 del 2008) 110 ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA • la legittimità della scelta è direttamente condizionata dalla sua logicità in relazione all’oggetto e non viene minata dall’esistenza di criteri alternativi, attesa l’insindacabilità del merito amministrativo (CdS 4142/03) 111 • la PA può adottare l’uno o l’altro dei criteri, rispecchiando tale scelta valutazioni di amplissima discrezionalità, data l’equiordinazione dei due criteri (TAR Rm 620/05; Mi 3461/05) • nella scelta del criterio c’è ampia discrezionalità con i limiti della logicità e della ragionevolezza: ok maggior ribasso per appalto a contenuto agevolmente predeterminabile e che si svolge mediante operazioni standardizzate e precisamente individuate nella lex specialis (CdS 1246/07) 112 • Gli artt. 81 e 83 del Codice sanciscono una sostanziale equipollenza fra i criteri di valutazione delle offerte ... ma la PA deve “corredare la scelta del criterio con ragionevoli contemperamenti contenuti nella lex specialis” ... “in caso di scelta del criterio del prezzo più basso (scelta di per sé non implausibile in ragione dell’esigenza oramai pressante di riduzione della spesa pubblica), occorre verificare che la stazione appaltante richieda un target qualitativo minimo che assicuri la rispondenza della prestazione dedotta in appalto agli interessi pubblici sottesi alla fornitura dei beni richiesti” (TAR Na 7172/07) fotocopiatrici 113 • il discrimen tra i due criteri del massimo ribasso, di tipo automatico, e dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si ascrive alla più o meno puntuale predeterminazione nella lex specialis dell’oggetto del contratto da parte della stazione appaltante. • Vi sono poi ipotesi in cui invece l’originaria indeterminatezza descrittiva dell’oggetto del contratto costituisce una scelta discrezionale della stazione appaltante, come si verifica in molti casi di appalti di servizi e forniture. Qui la scelta del criterio sarà una variabile dipendente dal grado di determinatezza che la stazione appaltante avrà inteso attribuire in sede di lex specialis all’oggetto della fornitura o al contenuto prestazionale del servizio e dipenderà, ad esempio, da esigenze di ricerca nel mercato di valide alternative o dall’intento di rimettere all’iniziativa delle imprese la predisposizione di soluzioni tecniche migliorative da sottoporre ad un confronto concorrenziale dal punto di vista qualitativo. (TAR Na 54/2010) 114 Il caso della pulizia delle “caserme” • TAR Lazio Roma, I ter 24.1.2011, n. 706 115 dove stiamo andando ? • Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici • Libro verde della Commissione “Sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti” (gennaio 2011) • Proposta di risoluzione del 5.10.2011 sulla modernizzazione in materia di appalti pubblici - in discussione il 24 ottobre 2011 116 risoluzione del 18.5.2010 • “deplora” complessità della disciplina e difficoltà di adeguamento ordinamenti che creano incertezza giuridica • a sua volta incertezza sommata a pressione sui bilanci spingono PA a scegliere prezzo più basso a prescindere da reali esigenze • “teme che questo indebolirà la base innovativa e la competitività globale dell’UE” • “sottolinea” che l’aggiudicazione deve avvenire in condizioni di parità e il criterio “ultimo sia costituito dal rapporto tra prezzo e prestazioni del progetto in modo che gli appalti stessi siano aggiudicati all’offerta migliore e non soltanto a quella di prezzo più basso” 117 • “appoggia” l’ammissione sistematica di offerte alternative che sono cruciali ai fini della promozione e diffusione di soluzioni innovative • (attenzione a CdS V 2251/12) • “promuovere” un ‘programma di sviluppo del fornitore’ quale dialogo tra fornitori e committenti per stimolare innovazione 118 Libro verde • procedure più flessibili • maggiore possibilità di dialogo PA-privato • ammorbidimento distinzione criteri di selezione - criteri di aggiudicazione 119 • strategia Europa 2020 (valenza sociale dell’acquisto, innovazione, ambiente, sviluppo sostenibile ...) • Per garantire la concorrenza effettiva tra gli operatori economici ed evitare decisioni arbitrarie da parte delle amministrazioni pubbliche, le vigenti norme UE in materia di appalti pubblici prevedono che i criteri di aggiudicazione siano connessi all’oggetto dell’appalto, non possano conferire un’illimitata libertà di scelta all’amministrazione aggiudicatrice e debbano essere esplicitamente menzionati nel bando di gara 120 • Per beni e servizi standard, in molti casi è già possibile fissare elevati standard ambientali o sociali nelle specifiche tecniche o nelle condizioni di esecuzione dell’appalto e al contempo aggiudicare l’appalto secondo il criterio del prezzo più basso. In questo modo, le amministrazioni aggiudicatrici possono ottenere prodotti e servizi ai prezzi migliori e nel rispetto di elevati standard • Tuttavia, l’impiego di criteri associati all’ambiente, all’efficienza energetica, all’accessibilità o all’innovazione nella fase di aggiudicazione piuttosto che soltanto nelle specifiche tecniche o come condizioni di esecuzione dell’appalto può avere il vantaggio di spingere le aziende a presentare offerte che vanno al di là dei livelli fissati nelle specifiche tecniche e quindi promuovere l’introduzione di prodotti innovativi sul mercato. Potrebbe anche essere utile applicare tali criteri nella fase di aggiudicazione, nei casi in cui vi sia incertezza in merito ai prodotti o servizi disponibili sul mercato 121 • 70. Il criterio dell’offerta più vantaggiosa sembra il più adatto a realizzare altri obiettivi strategici. Ritenete che, per tener conto nel modo migliore di tali obiettivi, sarebbe utile modificare le norme vigenti (per alcuni tipi di appalti/alcuni settori specifici/in determinate circostanze): • 70.1.1. per eliminare il criterio basato unicamente sul prezzo più basso; • 70.1.2. per limitare l’applicazione del criterio del prezzo o l’importanza che le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire al prezzo; • 70.1.3. per introdurre una terza possibilità tra i criteri di aggiudicazione oltre al prezzo più basso e all’offerta economicamente più vantaggiosa? In caso affermativo, quale criterio alternativo proporreste per realizzare altri obiettivi strategici con maggiore efficacia e per garantire condizioni paritarie e pari condizioni di concorrenza tra le imprese europee? • 71. Ritenete che, in ogni caso, il punteggio attribuito ai criteri ambientali, sociali o innovativi, ad esempio, debba essere limitato ad un massimo fissato preventivamente, in modo che tale criterio non diventi più importante dei criteri basati sulla prestazione o sui costi? • 72. Ritenete che la possibilità di includere criteri ambientali o sociali nella fase di aggiudicazione sia compresa e sfruttata? Pensate che la direttiva debba definirla con maggiore chiarezza? • 73. A parer vostro dovrebbe essere obbligatorio tener conto dei costi del ciclo di vita al momento di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, soprattutto nel caso dei grandi progetti? In caso affermativo, ritenete necessario/opportuno che i servizi della Commissione elaborino una metodologia per determinare i costi del ciclo di vita? 122 Relazione sulla modernizzazione degli appalti pubblici (discussa il 24.10.11) • 6 compiti • migliorare la certezza giuridica • sviluppare piena potenzialità degli appalti - miglior rapporto qualità prezzo • semplificare le norme e le procedure • accesso delle PMI • evitare vantaggi indebiti • estendere uso appalti elettronici 123 rapporto qualità prezzo • ritiene che, al fine di sviluppare la piena potenzialità degli appalti pubblici, il criterio del prezzo più basso non debba più essere il criterio determinante per l'aggiudicazione di appalti e che sia necessario sostituirlo in via generale con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa • non escludere criterio del prezzo più basso quale criterio decisivo per beni o servizi altamente standardizzati 124 • La relatrice accoglie espressamente con favore gli sforzi della Commissione dell'Unione di mettere gli appalti pubblici più adeguatamente al servizio di obiettivi sociali generali, ma fa presente che sono le stesse direttive sugli appalti a porre il maggiore ostacolo. Fino a quando in tali direttive al criterio dell'offerta meno costosa verrà attribuito lo stesso valore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in questo ambito poco cambierà a causa dei notevoli problemi economici dei committenti pubblici 125 • stimolo all’innovazione e sforzi per ottenere la massima qualità ed il massimo valore • promuovere qualitativamente posti di lavoro, retribuzioni • sviluppare competenza e formazione • favorire politiche ambientali • fornire incentivi alla ricerca 126 CRITERI • il fatto che un prodotto o un servizio sia il risultato di un processo sostenibile è giustamente considerato una caratteristica che può essere usata come criterio per operare un confronto con prodotti o servizi realizzati in modo non sostenibile (Wienstrom) • benefici valutabili: • economici • sociali • ambientali (cd. costi ambientali) • costi dell’intero ciclo di vita 127 • costi dell'intero ciclo di vita di lavori, servizi o forniture, fermo restando che alla Commissione viene espressamente richiesto di sviluppare una metodologia ai fini del calcolo dei costi del ciclo di vita che non si limiti al metodo mirato all'efficienza energetica finora unilateralmente utilizzato e contempli tutti gli aspetti della sostenibilità 128 Appalti pre commerciali • gli appalti pre-commerciali rappresentano uno strumento ancora poco sfruttato per promuovere l'innovazione negli appalti pubblici e per contribuire in modo significativo all'identificazione e alla creazione di mercati guida nonché per migliorare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici 129 Principio di continuità della gara • l’aggiudicazione deve avvenire nella stessa seduta in cui si aprono le offerte • INDIPENDENZA (sottrarre a pressioni esterne) • derogabilità per situazioni particolari • vietato rinvio seduta apertura offerte economiche (117R) 130 Procedure aperte o ristrette (55) •la determinazione a contrarre: •indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta •il bando: •indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre 131 •Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette : •quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione •quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa 132 • nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara • Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. • Alle procedure ristrette per l'affidamento di lavori pubblici, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando 133 •il bando può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione: •1 o 2 offerte valide (che non verranno aperte) •in ogni caso le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 81 co. 3) 134 Procedura negoziata con bando (56) • nel corso di precedente procedura tutte le offerte sono irregolari o inammissibili • no modifiche “sostanziali” • possibile omettere pubbl. bando se si invitano tutti i concorrenti (in possesso dei requisiti) che hanno presentato offerte rispondenti a requisiti formali • (lavori di importo inferiore a un milione di euro DL 70) 135 • in casi eccezionali • particolare natura • imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante • non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi • ABROGATO DA II CORR. 136 •per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditivita’ o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo 137 • negoziazione con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore • nel corso della negoziazione • va garantita la parità di trattamento • la PA non può fornire in maniera discriminatoria informazioni • possibili varie fasi per ridurre via via il numero delle offerte (ma va indicato nel bando o nel capitolato d’oneri) 138 Procedura negoziata senza bando •dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre 139 lavORI - servIZI - fornITURE • nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura (solo lavori inf. a 1 milione DL 70) (la Commissione può chiedere notizie) • per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili non imputabili alla PA, rende impossibile normali tempi di gara • nella 140 lavORI - servIZI • per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: • a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; • a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale; 141 servIZI • nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie • (II CORR. LIMITA A SERVIZI) • qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. 142 FORNITURE • prodotti fabbricati solo a scopo di sperimentazione, studio, sviluppo (produzioni che non coprono i costi) • consegne complementari per rinnovo parziale, o ampliamento, qualora il cambiamento del fornitore obbligherebbe a usare prodotto con caratteristiche tecniche differenti che producono incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate (max 3 anni) • beni quotati e acquistati in una borsa delle materie prime • condizioni particolarmente vantaggiose (cessazione attività, fallimento, l.c.a., amm. straordinaria grandi imprese) 143 • (OVE POSSIBILE) selezione di almeno 3 operatori economici • individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato • nel rispetto dei principi di: • trasparenza • concorrenza • rotazione 144 •lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta •gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione •La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose (prezzo più basso o off. economicamente più vantaggiosa) •previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo 145 •è vietato il rinnovo tacito dei contratti: •nullità 146 • Il Giudice che annulla aggiudicazione dichiara l’inefficacia del contratto (o di parte di esso) se l'aggiudicazione definitiva è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti • (salvo per esigenze imperative connesse ad un interesse generale che impongano che i suoi effetti siano mantenuti). 147 Dialogo competitivo •appalti particolarmente complessi - previo parere Cons. Sup. LLPP (no progettazione) •in attesa di regolamento per farlo funzionare (inizialmente rinviato) 148 particolare complessità ?? • quando la PA: • non è oggettivamente in grado di definire le specifiche tecniche o i mezzi tecnici per soddisfare esigenze o raggiungere obiettivi • non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica o finanziaria di un progetto • la PA non ha - non per propria negligenza - studi in merito • identificazione e quantificazione dei propri bisogni • per l’individuazione dei mezzi per soddisfarli • alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali e di analisi dello stato di fatto e di 149 • solo offerta economicamente più vantaggiosa • provvedimento motivato • bando di gara che indica necessità e obiettivi + requisiti ammissione + criteri di valutazione dell’offerta • il privato presenta una o più proposte con studio di fattibilità e previsione di costo 150 • le SA avviano con gli ammessi un “dialogo” finalizzato ad individuazione dei mezzi per soddisfare necessità • parità • non di trattamento e di informazioni si possono rivelare agli altri le soluzioni senza l’accordo • possibile prevedere fasi successive per ridurre numero dei concorrenti (ad es. richiesta di soluzioni migliorative) • il dialogo prosegue fino a individuazione soluzione 151 • se la SA ritiene che nessuna soluzione è ok: NO indennizzo o risarcimento • se si trova la soluzione, termina il “dialogo” e le SA invita a presentare le offerte finali, che contengono prog. preliminare (che, su richiesta, possono essere chiarite, precisate, perfezionate - ma no modifiche a elementi fondamentali, anche dopo aggiudicazione) • per lavori la procedura si può concludere con concessione • l’aggiudicatario predispone progetto definitivo ed esecutivo • si possono prevedere premi o incentivi ai partecipanti (con il pagamento la PA acquista progetto preliminare) 152 accordo quadro •NO per lavori (ad eccezione della manutenzione) •ACCORDO: scelta per prezzo più basso o off. econom. più vantaggiosa - durata massima 4 anni •SINGOLO APPALTO: no modifiche alle condizioni dell’accordo 153 • l’aggiudicazione dei singoli contratti: • se un solo operatore: possibilità di completare l’offerta • se più operatori (almeno 3): possono essere affidati alle condizioni dell’accordo quadro (no nuova gara) - l’accordo prevede criterio di priorità (esito offerta iniziale) - rotazione 154 • se non fissate tutte le condizioni, l’affidamento è successivo a nuovo confronto: • la PA consulta gli operatori • termine • offerte per offerta scritte e segrete • affidamento 155 sistema dinamico di acquisizione •solo per forniture e servizi standardizzati •procedura aperta (e sempre “aperta”: possibile inserirsi) MAX 4 anni •tutti i soggetti con i requisiti e che hanno presentato un’offerta indicativa conforme sono ammessi al sistema •possibilità di migliorare l’offerta indicativa 156 • pubblicazione bando • nel capitolato specificazione della natura degli acquisti e modalità tecniche di connessione • accesso elettronico agli atti di gara • offerta indicativa esaminata entro 15 giorni (prorogabili se non ci sono gare) • info agli ammessi 157 •singola gara - bando semplificato (15 giorni) •esame offerte indicative •invito agli ammessi a fare offerta “finale” •aggiudicazione •il MEF può predisporre SDA per le varie Amm. (art. 287 Reg.) 158 aste elettroniche •procedure •fase aperte, ristrette o negoziate di rilancio nell’accordo quadro e sda •se le specifiche tecniche possono essere fissate in maniera precisa ed elementi dell’offerta possono essere espressi in cifre 159 • va • il indicato nel bando bando precisa: • elementi che saranno valutati automaticamente • eventuali limiti dei valori dell’offerta • info messe a disposizione nel corso dell’asta • modalità svolgimento asta e rilanci (scarti minimi) • elementi tecnici 160 • prima dell’asta, in seduta riservata, valutazione requisiti di qualificazione • invito ai qualificati (in contemporanea) almeno 2 giorni lavorativi prima asta • se off. econom. più vantaggiosa: l’invito contiene risultato dell’offerente e precisa formula che determina le riclassificazioni 161 • nel corso dell’asta (deve durare almeno un’ora) le sa comunicano in tempo reale almeno la classificazione. • “tempo base”: se non ci sono rilanci l’asta è conclusa prima del tempo massimo •5 min prima della fine del tempo massimo avviso: un solo ultimo rilancio (senza che sia possibile vedere posizione) • se off. econom. più vantaggiosa (o più lotti o se serve) è possibile prevedere che ci siano più sedute elettroniche (con una sola offerta) • possono comunicare anche: • numero • prezzi partecipanti e valori degli altri (previsto nel bando) • vietato comunicare nome degli altri 162 • il sistema deve impedire modifiche ai documenti • le sa possono utilizzare soggetto esterno per gestione sistema 163 • procedure • (artt. di gara interamente gestite con sistemi telematici 295 e 296 R) 164 FORCELLA (art. 62) •PROC. RISTRETTE per servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro •(II corr. toglie serv. e forn. il d.l. 70/11 li rimette) •nonché nelle procedure negoziate con bando di gara e nel dialogo competitivo •quale che sia l'oggetto del contratto 165 •le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera: •possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo •purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei 166 •nel bando di gara: •i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare •il numero minimo dei candidati che intendono invitare •e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo 167 •Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei. •Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati non può essere inferiore a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati 168 •In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva •concorrenza 169 •non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti •Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare 170 La concessione di lavori pubblici nella disciplina comunitaria • Dir. • 2007/18: La "concessione di lavori pubblici" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo 171 La concessione di lavori pubblici nella disciplina comunitaria • Il diritto di gestione consente al concessionario di percepire proventi dall'utente (ad esempio, in forma di pedaggio o di canone) per un determinato periodo di tempo. La durata della concessione rappresenta, pertanto, un elemento importante della remunerazione del concessionario. Quest'ultimo non è quindi direttamente remunerato dall'autorità aggiudicatrice, ma ottiene da questa il diritto di percepire i proventi derivanti dall'uso dell'opera realizzata. • Il diritto di gestione implica anche il trasferimento della responsabilità di gestione. • Rientrano sempre nella nozione di concessione le ipotesi in cui lo Stato paghi un prezzo in contropartita dei lavori effettuati, purché esso non elimini il rischio inerente alla gestione. 172 artt. 142 e 143 Codice • progettazione • se (definitiva + esecutiva) + esecuzione + gestione la PA ha già il progetto = completamento o revisione 173 … segue • La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati • di regola massimo 30 anni 174 … segue possibile prezzo se: imposto di praticare prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economicofinanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare 175 assolvono più a funzioni di interesse pubblico anche prevedendo un corrispettivo per il valore residuo (II corr) • • (decreto liberalizzazioni): Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprieta' o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilita' o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economicofinanziario della concessione. Le modalita' di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente alla approvazione ai sensi 176 dell'articolo 97 del progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che … segue • L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione • l’offerta deve dare conto del coinvolgimento di istituti finanziatori 177 ... segue • si possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera 178 requisiti del concessionario (95R) • SOA se eseguono lavori a)fatturato medio degli ultimi 5 anni non inferiore al 10% dell’investimento b)capitale sociale non inferiore a 1/20 dell’investimento c)svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini per un importo medio non inferiore al 5% dell’investimento d)svolgimento negli ultimi 5 anni di servizio affine per un importo medio pari ad almeno il 2% dell’investimento • in alternativa a c) e d) il concessionario può incrementare i requisiti a) e b) nella misura fissata dal bando (compresa tra 1,5 e 3) •il requisito b) può essere dimostrato anche con il patrimonio netto 179 Il Bando (art. 64) • Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice le informazioni di cui all’allegato IX A e ogni altra informazione ritenuta utile dalla Stazione appaltante secondo il formato dei modelli di formulari adottati • Gli effetti giuridici decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. • Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui all’art. 64 e possono pubblicare bandi o avvisi non soggetti ad obblighi. 180 Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando Nelle procedure ristrette gli operatori presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito. Alle procedure ristrette per l’affidamento di lavori pubblici sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando 181 • Il bando può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione •1 o 2 offerte valide • In ogni caso le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81) 182 domande e offerte • Il codice: salvo che il bando o la lettera di invito dispongano diversamente, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle P.A. per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione • II° correttivo: il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle P.A. per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione correttivo: salvo che l’offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo dei moduli per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione • III° 183 GARANZIE A CORREDO OFFERTA •2% (art. 75) Possibile riduzione 50% banca Validità: almeno 180 gg Assicurazione Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, cod. civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della p.a. 184 Intermediari finanziari 35 Serve …. •A “coprire” la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svicolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto •La P.A. provvede contestualmente allo svincolo ai non aggiudicatari della garanzia entro il termine massimo di 30 giorni 185 36 La Commissione di gara • E’ un organo collegiale straordinario, temporaneo e perfetto • Straordinario perché viene istituita in relazione alla specifica procedura (TAR Piemonte Sez. II, 26.10.2007 n. 3305) • Temporaneo perché si scioglie nel momento in cui esaurisce i suoi compiti cioè quando individua la migliore offerta (TAR Sicilia, Palermo Sez. I, 10 novembre 2004) • Perfetto in quanto deve operare nel suo plenum esprimendo un giudizio tecnico che deriva dalla comparazione dei progetti (TAR Campania, Napoli sez. I, 23 marzo 2006 n. 3136) 186 • Numero dispari • Massimo 5 • Esperti • Può presiedere un Dirigente • Il primo periodo del comma 8 dispone quale regola generale che siano selezionati tra i funzionari della Stazione appaltante la cui qualifica presuppone che un’adeguata esperienza e competenza a valutare le offerte tecniche (TAR Lazio, Sez. III-ter, 4 febbraio 2008 n. 905) • Quale criterio sussidiario, il secondo periodo del comma 8 prevede la nomina di Commissari esterni nell’ipotesi di accertata carenza in organico di adeguate professionalità (TAR Lazio, Sez. II, 13 febbraio 2008 n. 1208) 187 • Dipendenti della stazione appaltante non coinvolti nel procedimento e nel contratto • Dipendenti di altre amministrazioni • Professionisti con almeno 10 anni di iscrizione nei relativi albi scelti nell’ambito di un elenco aggiornato biennalmente • Professori universitari scelti nell’ambito di un elenco aggiornato biennalmente • L’individuazione dei componenti al di fuori delle categorie indicate dalla legge implica l’illegittimità della nomina con ricadute in merito al procedimento che viene travolto (TAR Lazio, 188 Sez. III-quater, 24 novembre 2008 n. 10565) Il momento della nomina Deve avvenire dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte In caso di violazione Travolgimento intera procedura 189 61 •I principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa costituiscono principi cardine del diritto comunitario degli appalti • (Cons. Stato Sez. IV, 22 aprile 2008 n. 1856) • La conseguenza che il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente viene ritenuto inderogabile per ogni tipo di gara • (Cons. •a Stato Sez. V, 7 novembre 2006, n. 6529) prescindere dalla previsione o meno negli atti di gara • (TAR Lazio Sez. II-ter, 23 giugno 2008 n. 6478) 190 • In sede di gara d’appalto, il principio di pubblicità delle sedute di gara (che è previsto da una fonte di secondo grado, ossia il regolamento di contabilità generale dello Stato, R.D. n. 827/1924), sebbene sia inderogabile in relazione alla fase di apertura dei plichi, può ben essere derogato allorché la Commissione debba procedere ad una specifica valutazione tecnica delle offerte, il che si verifica nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; negli stessi casi, la deroga deve ritenersi consentita anche rispetto alle offerte economiche (Cons. Stato, Sez. VI - 8 giugno 2010, n. 3634) • Nell’ordinamento comunitario, non esiste alcuna regola espressa (e nemmeno pronunce della Corte di Giustizia) che affermi l’obbligo incondizionato delle stazioni appaltanti di assicurare sempre (anche nelle ipotesi di procedure con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) la pubblicità della fase di apertura dell’offerta economica. (Cons. Stato, Sez. V - 19 settembre 2008, n. 4520) • L’ Adunanza plenaria n. 13 del 28 luglio 2011 del Consiglio di Stato ha sancito che in sede di verifica della documentazione devono essere aperte anche le buste dell’offerta tecnica per controllare, senza penderne cognizione, la presenza dei 191 documenti richiesti nel bando di gara. verifica documentazione • La Commissione di gara procede con la verifica della presenza di tutta la documentazione richiesta nella lex specialis in merito al possesso dei requisiti di ammissione alla procedura. Che succede quando il bando impone a carico dei concorrenti un determinato obbligo e i medesimi non adempiono? 192 Due ipotesi 193 68 • In via generale • Nelle gare di appalto, le clausole di esclusione poste dal bando in ordine alle dichiarazioni cui è tenuta la impresa partecipante alla gara sono di stretta interpretazione, dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione (Cons. Stato, Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6550) 194 • In sede di gara di appalto, le clausole previste dal bando a pena di esclusione devono essere chiare specifiche e puntuali e, nella eventuale incertezza interpretativa, deve essere favorita, anche nell'ottica della più ampia partecipazione di concorrenti, una interpretazione meno restrittiva delle stesse e che, comunque, non lede la par condicio tra i concorrenti (Cons. Stato Sez. VI 27 aprile 2010, n. 2388) 195 •La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle. 196 integrazione documentale • Tipica espressione ed applicazione del principio della massima partecipazione alle gare d’appalto è la norma contenuta all’art. 46 del Codice dei Contratti limiti previsti dagli articoli 38 e 45 le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a presentare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate” • “Nei 197 • Rispetto della par conditio perché non può essere utilizzata per supplire alla violazione di adempimenti procedimentali o alla omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione (es. il documento deve essere solo regolarizzato) • Non può essere riferita a elementi essenziali dell’offerta • Non può essere fatta in merito all’offerta tecnica e/o economica ma solo per i documenti elencati dagli art. 38 a 45 • Trova ingresso essenzialmente per porre rimedio a 198 sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. • B) Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei 199 • con d.l. 5/12: • dal 2013 la prova del possesso dei requisiti è acquisita presso la Banca dati nazione dei contratti pubblici istituita preso l’AVCP 200 • Art. • in 48: controlli preventivi caso di dichiarazioni false: • esclusione • escussione • sanzioni cauzione provvisoria pecuniarie • segnalazione AVCP (possibile esclusione dalle gare fino a 12 mesi) 201 valutazione offerte • parte tecnica (predeterminazione criteri e modalità attribuzione punteggi) • parte economica 202 • Aggiudicazione • verifica • controlli anomalia successivi • aggiudicazione • comunicazioni • stand provvisoria definitiva - accesso still • contratto 203