LA RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE STRUMENTI PER ADERIRE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 1. Fondi chiusi di settore, territoriali, aziendali, interaziendali, regionali ai quali possono aderire solo i soggetti appartenenti a quel settore, territorio, azienda (art. 3 comma 1 lett. da a) a g) dlgs n. 252/05) 2. Fondi aperti ai quali possono aderire tutti i destinatari del d,lgs n. 252/05 (art. 12) 3. Contratti di assicurazione (P.I.P) ai quali possono aderire tutti i destinatari del d.lgs n. 252/05 ( art. 13) I FONDI PENSIONE Fondi chiusi (art. 3 lett. da a a g) 1. Fondi collettivi Fondi aperti su base collettiva (art. 12) 2. Fondi individuali Contratti assicurazione vita (PIP) (art. 13) Fondi aperti su base individuale (art. 13) LA GESTIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL TFR DAL 1.1.2007 DISPOSIZIONI NORMATIVE DECRETO LEGISLATIVO 252/2005: “Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio” DISPOSIZIONI NORMATIVE LEGGE FINANZIARIA 2007 755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, e' istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalita' di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed e' gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo DISPOSIZIONI NORMATIVE LEGGE FINANZIARIA 2007 756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1o gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo e' versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti DISPOSIZIONI NORMATIVE LEGGE FINANZIARIA 2007 758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni erogate,…….., sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759 RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COSA CAMBIA PER IL LAVORATORE – IL LAVORATORE E’ SOLLECITATO A SCEGLIERE E CAMBIANO LE CONSEGUENZE DELLA NON SCELTA FINO AL 31.12.2006: NON SCEGLIERE SIGNIFICA RESTARE FUORI IL SISTEMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DAL 1.1.2007: NON SCEGLIERE SIGNIFICARE INSERIRSI ALL’INTERNO DEL SISTEMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE- RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COSA CAMBIA PER IL LAVORATORE IN PARTICOLARE IL LAVORATORE DEVE SCEGLIERE LA DESTINAZIONE DEL TFR DM 30.01.2007 Art. 1 1. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensionistica complementare …. ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile…. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR1 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta. RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COSA CAMBIA PER IL LAVORATORE IN PARTICOLARE IL LAVORATORE DEVE SCEGLIERE LA DESTINAZIONE DEL TFR 4. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare di cui al Decreto, ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni di cui all’articolo 2120 del codice civile,. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR2 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la manifestazione di volontà dal lavoratore, al quale rilascia copia controfirmata per ricevuta. SE IL LAVORATORE NON ESPRIME NESSUNA SCELTA ESPLICITA SI PRESUME CHE INTENDE ADERIRE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ATTRAVERSO IL CONFERIMENTO DEL TFR CHE IL DATORE DI LAVORO E’ OBBLIGATO A VERSARE AL FONDO (negoziale o FONDINPS) RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COSA CAMBIA PER IL DATORE DI LAVORO DEVE INFORMARSI SE IL LAVORATORE HA SCELTO 1- NON HA SCELTO -DEVE CONSEGNARE L’INFORMATIVA ALL’ATTO DELLA ASSUNZIONE E TRENTA GIORNI PRIMA CHE SCADA IL TRIMESTRE -DEVE METTERE A DISPOSIZIONE I MODULI ( TFR1/2) -RICEVE- SOTTOSCRIVE – RICONSEGNA PER RICEVUTA I MODULI E LI CONSERVA - INFORMA L’INPS ( E-MENS) -SE IL LAVORATORE NON SCEGLIE, INDIVIDUA IL FONDO DESTINATARIO DEL TFR E “ COMPILA” I RELATIVI MODULI RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COSA CAMBIA PER IL DATORE DI LAVORO DEVE INFORMARE IL LAVORATORE D.Lvo 252/2005, art. 8 8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del t.f.r. maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il t.f.r. maturando è destinato alla scadenza del semestre. RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COSA CAMBIA PER IL DATORE DI LAVORO DEVE INFORMARSI SE IL LAVORATORE HA SCELTO 2 - HA SCELTO -DEVE FARSI CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE DELLA SCELTA ( MODULI DI ADESIONE – TFR 1/2 ) -SE IL LAVORATORE HA SCELTO LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ED HA PERSO I REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AL FONDO DI PROVENIENZA, DEVE SOLLECITARE E SEGUIRE L’INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO FONDO -( LA SCELTA DI DESTINAZIONE DEL TFR E’ IRREVOCABILE ) RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COSA CAMBIA PER IL DATORE DI LAVORO LA SCELTA DI ADERIRE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE CON IL TFR E’ DI NORMA IRREVOCABILE ART. 8 comma 7 lett. a) dlgs n. 252/05 qualora il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il t.f.r. maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il t.f.r. maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta; ART. 6 comma 3 DM 30.1.2007. L’aderente ha la facoltà di sospendere e di riattivare successivamente, secondo le modalità determinate dal regolamento di FONDINPS, la contribuzione volontaria, fermo restando l’obbligo, per i soggetti di cui all’art. 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto, del versamento del TFR maturando . RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COSA CAMBIA PER IL DATORE DI LAVORO DEVE “ SEGUIRE “ IL LAVORATORE NELLE SUE SCELTE E’ STATO LIBERALIZZATO L’ACCESSO ALLE DIVERSE FORME PREVIDENZIALI 1. Tutte possono ricevere contributi e TFR 2. Tutte erogano le stesse prestazioni 3. La deducibilità fiscale dei contributi è riconosciuta per qualsiasi forma pensionistica prescelta ADESIONE FINO AL 31.12.2006 REDDITO ANNUO 15.000 FONDO NEGOZIALE CONTRIBUTO DIPENDENTE CONTRIBUTO DATORE TFR RISPARMIO D’IMPOSTA 300 300 1.100 138 (23% di 300+300) FONDO APERTO O POLIZZA CONTRIBUTO DIPENDENTE CONTRIBUTO DATORE NO TFR NO RISPARMIO D’IMPOSTA NO 300 DALL’ 1.1.2007 FONDO NEGOZIALE CONTRIBUTO DIPENDENTE CONTRIBUTO DATORE TFR RISPARMIO D’IMPOSTA 300 300 1.100 138 (23% di 300+300) FONDO APERTO O POLIZZA CONTRIBUTO DIPENDENTE CONTRIBUTO DATORE NO TFR RISPARMIO D’IMPOSTA 300 1.100 69 (23% di 300) PORTABILITA’ PORTABILITA’ (art. 14 co. 6 dlgs 252/05): possibilità di trasferire in modo volontario l’intera posizione ad un altro fondo (collettivo o individuale), decorsi due anni dall’iscrizione al primo. Conseguenze - versamento del TFR al nuovo fondo -versamento della quota dei contributi c/datore al nuovo fondo solo se previsto dal contratto/accordo collettivo PORTABILITA’ 6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del t.f.r. maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COSA CAMBIA PER IL LAVORATORE AUMENTANO LE OPZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE MODALITA’ DI ADESIONE Le diverse modalità di adesione TFR + CONTRIBUTI 1. Esplicita (art. 8 comma 7 lett. a) SOLO TFR 2. Tacita (art. 8 comma 7 lett. b) SOLO TFR LE MODALITA’ DI ADESIONE ESPLICITA 1.1.Con il trattamento di fine rapporto ed i relativi contributi • il datore è obbligato a versare la propria quota di contributi solo se il fondo scelto è quello negoziale 1.2. Solo con il trattamento di fine rapporto • • • Il dipendente sceglie in modo autonomo la forma pensionistica a cui trasferire il TFR Questa adesione non determina l’obbligo di versare ulteriori contributi né a carico del lavoratore né a carico del datore di lavoro In ogni momento può essere integrata con il versamento dei relativi contributi LA MODALITA’ DI ADESIONE TACITA 2. Con modalità TACITA (art. 8 comma 7 lett. b) dlgs 252/05) - Fondo negoziale In caso di pluralità di fondi, al fondo a cui aderisce la maggioranza dei lavoratori, In via residuale, al Fondo di previd. Complem. c/o Inps (FONDINPS) Art. 8 comma 7 lett. b) dlgs n. 252/05 nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti: 1) il datore di lavoro trasferisce il t.f.r. maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del t.f.r.; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale; 2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il t.f.r. maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda; 3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il t.f.r. maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS; RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Come possono variare i rapporti del lavoratore con le diverse forme di previdenza complementare: -Il trasferimento - Il riscatto - La sospensione TRASFERIMENTO (art. 14 co. 2 lett. a) dlgs n. 252/05 come conseguenza della perdita dei requisiti di partecipazione al fondo e contestuale acquisizione del diritto di aderire ad un altro TRASFERIMENTO (art. 14 co. 2 lett. a) dlgs n. 252/05) Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso. RISCATTO (art. 14 co.2 lett. b e c) dlgs n. 252/05 In caso di perdita dei requisiti di partecipazione Riscatto PARZIALE: 1. 2. • • Misura max: 50% Condizione: inoccupazione tra 12 e 48 mesi datore di lavoro interessato da CIGO, CIGS, mobilità Riscatto TOTALE 1. 2. • • Misura: 100% Condizione: inoccupazione oltre 48 mesi invalidità con riduzione capacità lavorativa <1/3 • Non esercitabile nei 5 anni precedenti il conseguimento del diritto alla pensione LE PRESTAZIONI DEI FONDI (art. 11 dlgs n. 252/2005) ANTICIPAZIONI SPESE SANITARIE TIPOLOGIA MASSIM O ANZIANITA ALTRE CONDIZIONI REGIME FISCALE TFR spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche 70% 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro -può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoroentro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, e del 4 per cento del numero totale dei dipendenti Provvisoria da parte del dat. Lavoro Definitiva da parte della Amm. Fin. in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione P. ZA COMPL EMENT ARE per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche 75% IRRILEVANTE NESSUNA Ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota un massimo del 15% ad un minimo del 9 PRIMA CASA TIPOLOGIA MASSIM O ANZIANITA ALTRE CONDIZIONI REGIME FISCALE TFR acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli 70% otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro -può essere ottenuta una sola volta - entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, e del 4 per cento del numero totale dei dipendenti Provvisoria da parte del dat. Lavoro Definitiva da parte della Amm. Fin. in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione P.ZA COMP LEMEN TARE -acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. - interventi di ristrutturazione 75% otto anni di iscrizione alla previdenza (anche altri fondi) NESSUNA Ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota DEL 23% ALTRE ESIGENZE TIPOLOGIA TFR Congedi parentali Congedi per la formazione Qualsiasi P.ZA COMPLEM esigenza ENTARE MASSIMO ANZIANITA ALTRE CONDIZIONI REGIME FISCALE In misura pari alla retribuzione persa otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro -può essere ottenuta una sola volta entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, e del 4 per cento del numero totale dei dipendenti Provvisoria da parte del Datore Lavoro Definitiva da parte della Amm. Fin. in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione 30% otto anni di iscrizione alla previdenza (anche altri fondi) NESSUNA Ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota DEL 23% LA PENSIONE Il trattamento pensionistico • Requisiti: - Raggiungimento del diritto alla pensione obbligatoria minimo 5 anni di versamenti contributivi • Modalità di erogazione: - Rendita - Rendita + Capitale in misura max del 50% della posizione (calcolato al netto delle anticipazioni non reintegrate) - 100% Capitale (se la rendita calcolata sul 70% del montante è inferiore al 50% - 100% Capitale ( riservato ai soli vecchi iscritti alla previdenza complementare ) - Rendita o restituzione del montante (in caso di decesso) dell’assegno sociale) Il trattamento pensionistico •ANTICIPAZIONE DELLA PENSIONE: fino a 5 anni prima del raggiungimento del diritto alla pensione in caso di: - stato di inoccupazione > 48 mesi - richiesta esplicita da parte dell’iscritto • REVERSIBILITA’ La previsione di una rendita reversibile è rimessa alla libertà statutaria dei fondi e alla specifica opzione esercitata da parte del dipendente RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COSA CAMBIA PER IL DATORE DI LAVORO DEVE INFORMARSI SULLE SCELTE DEL LAVORATORE 1. SE NON HANNO SCELTO OCCORRE ATTENDERE – IN ATTESA PER I DATORI CON PIU DI 49 DIPENDENTI – A REGIME- E’ DESTINATO AL FONDO DI TESORERIA INPS 2. SE IL LAVORATORE HA GIA’ SCELTO, LA DESTINAZIONE DEL TFR E’ GIA’ DECISA RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COSA CAMBIA PER IL DATORE DI LAVORO DEVE SOLLECITARE LE SCELTE DEL DIPENDENTE E REGISTRARLE DM 30.01.2007 “…Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR1 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta. LE DIVERSE OPZIONI PER I LAVORATORI IN FORZA AL 31.12.2006 (che devono optare entro il 30.06.07) ↓ EFFETTI E CONSEGUENZE PER I LAVORATORI E PER LE AZIENDE Le diverse categorie dei lavoratori 1. Lavoratori assicurati obbligatoriamente post 29.4.1993 (cd “nuovi assunti”) ⇩ - Non aderenti alla previdenza complementare - Già aderenti alla previdenza complementare che versa il 100% TFR 2. Lavoratori assicurati obbligatoriamente ante 29.4.1993 (cd “vecchi assunti”) ⇩ che versa il 100% TFR - Già aderenti alla previdenza complementare che versa solo una quota TFR che non versa TFR - Non aderenti alla previdenza complementare LAVORATORI ASSICURATI “OBBLIGATORIAMENTE” DOPO IL 28.04.1993 LAVORATORE GIA’ ADERENTE AL FONDO NEGOZIALE NON DEVE FARE NESSUNA SCELTA (in quanto già versa il 100% del TFR) LAVORATORI ASSICURATI “OBBLIGATORIAMENTE” DOPO IL 28.04.1993 – LAVORATORE NON ADERENTE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL 31-12-2006 - LAVORATORE “ ASSICURATI OBBLIGATORIAMENTE “ DOPO IL 28 APRILE 1993” NON ADERENTE AL FONDO AL 31.12.2006 TIPO DI SCELTA CONTRIBUTI DESTINAZIONE TFR E DECORRENZA ADERISCE “ NORMALMENTE“ SI 100% AL FONDO PRESCELTO DALLA DATA DI ADESIONE ADERISCE SOLO CON IL TFR NO 100% AL FONDO PRESCELTO DALLA DATA DI ADESIONE ADERISCE “TACITAMENTE” NO 100% AL FONDO NEGOZIALE DAL 1° LUGLIO (1) NON ADERISCE NO (DICHIARAZIONE ESPLICITA IN FAVORE DELLA CONSERVAZIONE DEL TFR IN AZIENDA) IL TFR CONSERVA LA FORMA DELLA LIQUIDAZIONE E RESTA DISCIPLINATO DALL’ARTICOLO 2120 DEL CODICE CIVILE LAVORATORI ASSICURATI “OBBLIGATORIAMENTE” PRIMA DEL 29.04.1993 LAVORATORE ADERENTE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL 31-12-2006 - LAVORATORE “ASSICURATO OBBLIGATORIAMENTE” PRIMA DEL 29 APRILE 1993- ADERENTE AL FONDO AL 31.12.2006 SITUAZIONE E TIPO DI SCELTA DESTINAZIONE TFR AL FONDO E DECORRENZA GIA VERSA IL 100% DEL TFR AL FONDO NON DEVE FARE ALCUNA SCELTA VERSA SOLO UNA QUOTA E DECIDE DI VERSARE IL RESIDUO 100% AL FONDO AL QUALE GIA’ ADERISCE DALLA DATA DELLA SCELTA NON VERSA IL TFR E DECIDE DI VERSARE IL RESIDUO 100% AL FONDO AL QUALE GIA’ ADERISCE DALLA DATA DELLA SCELTA NON SCEGLIE ENTRO IL 30 GIUGNO 100% AL FONDO AL QUALE GIA’ ADERISCE DAL 1° LUGLIO 2007 DECIDE DI NON VERSARE IL RESIDUO ( SCELTA ESPLICITA IN FAVORE DELLA CONSERVAZIONE IN AZIENDA) LAVORATORI ASSICURATI “OBBLIGATORIAMENTE” PRIMA DEL 29.04.1993 – LAVORATORE NON ADERENTE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL 31-12-2006 - LAVORATORE “ ASSICURATI OBBLIGATORIAMENTE “ PRIMA DEL 29 APRILE 1993- NON ADERENTE AL FONDO AL 31.12.2006 TIPO DI SCELTA ADERISCE NORMALMENTE “ CONTRIBUTI “ SI DESTINAZIONE TFR AL FONDO E DECORRENZA % STABILITA DALL’ACCORDO COLLETTIVO (o 100%) AL FONDO PRESCELTO, DALLA DATA DI ADESIONE ADERISCE SOLO CON NO IL TFR % STABILITA DALL’ACCORDO COLLETTIVO (o 100%) AL FONDO PRESCELTO DALLA DATA DI ADESIONE ADERISCE “TACITAMENTE” 100% AL FONDO NEGOZIALE LUGLIO NO NON ADERISCE NO (DICHIARAZIONE ESPLICITA IN FAVORE DELLA CONSERVAZIONE IN AZIENDA) DAL 1° DAL 1° GENNAIO 2007: -MENO DI 50 DIP. IN AZIENDA -PIU’ DI 50 DIP. AL FONDO TESORERIA PRESSO L’INPS DI Le diverse categorie dei lavoratori 3. Lavoratori assunti dall’1.1.2007 ⇩ - Già aderenti alla previdenza complementare (devono comunicare il fondo al quale intendono continuare a versare) - Non aderenti alla previdenza complementare (devono optare entro 6 mesi dalla data di assunzione secondo le stesse regole valide per i lavoratori già assunti al 31.12.06 che devono scegliere entro il 30.06.07) LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2007 IL TRASFERIMENTO ALL’INPS L’art. 1 comma 755 della Finanziaria 2007 ↓ per i soli datori di lavoro privati con almeno 50 addetti ↓ L’obbligo del versamento al fondo di tesoreria Inps del “TFR non destinato” ai fondi, cioè quello optato per la conservazione in azienda IL DOPPIO RUOLO DELL’INPS NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ⇩ 1.FONDO DI TESORERIA INPS (che riceve i versamenti mensili dei TFR non destinati alla previdenza complementare) 2. FONDINPS (forma pensionistica complementare costituita dall’Inps a cui viene tacitamente destinato il TFR inoptato dei dipendenti “privi” di fondo negoziale). Le regole di funzionamento del fondo di tesoreria Inps 3. Esclusi dall’obbligo contributivo - dipendenti a termine < 3 mesi - lavoratori a domicilio - impiegati- quadri- dirigenti agricoli - dipendenti i cui TFR sono erogati periodicamente - dipendenti i cui TFR sono accumulati presso terzi (Casse edili, Enpaia) FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS PER IL PAGAMENTO DEL TFR (art. 1 Finanziaria) 755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, e' istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalita' di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed e' gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo. FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS PER IL PAGAMENTO DEL TFR (art. 1 Finanziaria) 756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1o gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce •un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, •al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. •Il predetto contributo e' versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757 FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS PER IL PAGAMENTO DEL TFR (DM 30.01.2007) SOGGETTI OBBLIGATI Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), l’articolo 2120 del codice civile Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. le aziende che iniziano l’attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell’individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività. Le regole di funzionamento del fondo di tesoreria Inps (DM 30 gennaio 2007) 1. Calcolo dei 50 addetti - Tutti i dipendenti sono computabili (i part timers in proporzione al minor orario svolto) - Media dei dipendenti in forza nel 2006 (ovvero dell’anno solare di inizio attività) 2. Il versamento del contributo TFR - pari alla quota di TFR mensile calcolato al netto dello 0,50% - mensilmente - secondo le modalità e i termini previste per gli altri contributi obbligatori - si applicano le stesse regole sanzionatorie previste per i caso di omissione/evasione contributivo FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS PER IL PAGAMENTO DEL TFR (DM 30.01.2007) SOGGETTI OBBLIGATI 7. Nel predetto limite devono essere computati • tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile. • I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento. • Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. • Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) apposita dichiarazione. FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS PER IL PAGAMENTO DEL TFR (DM 30.01.2007) SOGGETTI OBBLIGATI 8. L’obbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre con riferimento ai lavoratori - con rapporto di lavoro di durata inferiore a 3 mesi, -ai lavoratori a domicilio, -agli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo - ai lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR ovvero l’accantonamento delle stesse presso soggetti terzi. RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COSA CAMBIA PER IL DATORE DI LAVORO • Gestione del TFR non destinato” alla previdenza complementare: - - Calcolo dell’accantonamento; Calcolo della rivalutazione annuale (la quota relativa al TFR versato all’Inps è ad esclusivo carico dell’Istituto); Erogazione delle anticipazioni (ivi compresa la quota di competenza dell’Inps, solo se non c’è capienza con quanto accantonato in azienda) nonché relativa tassazione; Erogazione e tassazione del saldo TFR (ivi compresa la quota di competenza dell’Inps); Recupero con il sistema del conguaglio contributivo della quota di TFR anticipata per conto dell’Inps • Gestione del “TFR destinato” accantonato in azienda al 31.12.2006: rivalutazione Le regole di funzionamento del fondo di tesoreria Inps (DM 30 gennaio 2007) Il versamento del contributo TFR • pari alla quota di TFR mensile calcolato al netto dello 0,50% •mensilmente • secondo le modalità e i termini previste per gli altri contributi obbligatori • si applicano le stesse regole sanzionatorie previste per i caso di omissione/evasione contributivo FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS PER IL PAGAMENTO DEL TFR (DM 30.01.2007) MODALITA’ E TEMPI DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO LAVORATORI IN FORZA AL 31.12.2006 DM – art. 3 , comma 1, lettera a) Conferimento totale al Fondo Per i lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono , secondo modalità tacite o esplicite, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, non è dovuto alcun contributo al Fondo FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS PER IL PAGAMENTO DEL TFR (DM 30.01.2007) MODALITA’ E TEMPI DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO LAVORATORI IN FORZA AL 31.12.2006 DM – art. 3 , comma 1, lettera a) Conferimento parziale al Fondo o conservazione totale del TFR - Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo (tfr) -a decorrere dal mese successivo alla consegna del modello TFR1 -per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, - maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento, ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento; FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS PER IL PAGAMENTO DEL TFR (DM 30.01.2007) MODALITA’ E TEMPI DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31.12.2006 DM – art. 3 , comma 1, lettera a) Conferimento totale al Fondo . per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro e conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, detto TFR ( TUTTO) a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo è dovuto fino al momento del conferimento del TFR. FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS PER IL PAGAMENTO DEL TFR (DM 30.01.2007) MODALITA’ E TEMPI DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31.12.2006 DM – art. 3 , comma 1, lettera a) Conferimento parziale o conservazione totale del TFR Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al Fondo il contributo , a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2 per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, ….. maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento, ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, con applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre dell’anno precedente, del tasso d’incremento del TFR applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo. Le regole di funzionamento del fondo di tesoreria Inps 4. La liquidazione del TFR -erogata dal datore anche la quota di competenza dell’Inps - il datore anticipa al momento della cessazione/richiesta di anticipazione e recupera con i contributi a debito del mese (prima sui contributi al Fondo TFR e poi sugli altri) -Rivaluta la quota dell’INPS - in caso di incapienza dei contributi a debito, il datore lo comunica all’Inps che eroga entro 30 giorni la sua quota. - il datore di lavoro rimane l’unico interlocutore del dipendente POST 28.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006 DECIDE DI ADERIRE AL FONDO (100%) Modello Tfr1- sezione 1 – opzione 1°DESTINAZIONE TFR OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO TFR AL FONDO GENNAIO AZIENDA FEBBRAIO AZIENDA MARZO AZIENDA APRILE (SCELTA) FONDO LUGLIO MAGGIO FONDO LUGLIO GIUGNO FONDO LUGLIO LUGLIO POST 28.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006 NON DECIDE ENTRO IL 30 GIUGNO – ADESIONE TACITA DESTINAZIONE TFR GENNAIO AZIENDA FEBBRAIO AZIENDA MARZO AZIENDA APRILE AZIENDA MAGGIO AZIENDA GIUGNO AZIENDA LUGLIO FONDO OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO TFR AL FONDO AGOSTO (o diversa scadenza stabilita dal fondo) POST 28.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006 DECIDE DI CONSERVARE IL TFR IN AZIENDA modelloTfr1- sezione 1 – opzione 2°DESTINAZIONE TFR MENO 50 DESTINAZIONE TFR PIU’ 49 OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO ALLA TESORERIA GENNAIO AZIENDA TESORERIA INPS MAGGIO FEBBRAIO AZIENDA TESORERIA INPS MAGGIO MARZO AZIENDA TESORERIA INPS MAGGIO APRILE (SCELTA) AZIENDA TESORERIA INPS MAGGIO MAGGIO AZIENDA TESORERIA INPS GIUGNO GIUGNO AZIENDA TESORERIA INPS LUGLIO LUGLIO ANTE 29.4.1993- ADERENTE AL 31.12.2006 con versamento del 50% del TFR DECIDE IL CONFERIMENTO DEL RESIDUO TFR AL FONDO Modello Tfr1- sezione 2 – opzione 2°DESTINAZIONE TFR OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO AL FONDO DEL RESIDUO GENNAIO 50% AZIENDA 50% FONDO SECONDO LE ORDINARIE SCADENZE GIA’ PREVISTE AL 31.12.2006 FEBBRAIO 50% AZIENDA 50% FONDO SECONDO LE ORDINARIE SCADENZE GIA’ PREVISTE AL 31.12.2006 MARZO 50% AZIENDA 50% FONDO SECONDO LE ORDINARIE SCADENZE GIA’ PREVISTE AL 31.12.2006 APRILE (SCELTA) 100 % FONDO LUGLIO L’ULTERIORE 50% (il 50% già destinato al 31.12.2006 continua ad essere versato alle ordinarie scadenze) MAGGIO 100 % FONDO LUGLIO L’ULTERIORE 50% (il 50% già destinato al 31.12.2006 continua ad essere versato alle ordinarie scadenze) GIUGNO 100 % FONDO LUGLIO L’ULTERIORE 50% (il 50% già destinato al 31.12.2006 continua ad essere versato alle ordinarie scadenze) ASSUNTO ANTE 29.4.1993- ADERENTE AL 31.12.2006 CON VERSAMENTO DEL 50% DEL TFR NON DECIDE ENTRO IL 30 GIUGNO 2007CONFERIMENTO TACITO DEL RESIDUO TFR DESTINAZIONE TFR MENO 50 OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO DEL RESIDUO AL FONDO GENNAIO 50% AZIENDA 50% FONDO SECONDO LE ORDINARIE SCADENZE GIA’ PREVISTE AL 31.12.2006 FEBBRAIO 50% AZIENDA 50% FONDO SECONDO LE ORDINARIE SCADENZE GIA’ PREVISTE AL 31.12.2006 MARZO 50% AZIENDA 50% FONDO SECONDO LE ORDINARIE SCADENZE GIA’ PREVISTE AL 31.12.2006 APRILE 50% AZIENDA 50% FONDO SECONDO LE ORDINARIE SCADENZE GIA’ PREVISTE AL 31.12.2006 MAGGIO 50% AZIENDA 50% FONDO SECONDO LE ORDINARIE SCADENZE GIA’ PREVISTE AL 31.12.2006 GIUGNO 50% AZIENDA 50% FONDO SECONDO LE ORDINARIE SCADENZE GIA’ PREVISTE AL 31.12.2006 LUGLIO 100% FONDO AGOSTO (ovvero secondo le scadenze previste dai fondi) ANTE 29.4.1993- ADERENTE AL 31.12.2006 DECIDE IL MANTENIMENTO IN AZIENDA DEL RESIDUO TFR Modello Tfr1 - sez. 2 – opzione 1° DESTINAZIONE TFR MENO 50 DESTINAZIONE TFR PIU’ 49 OPERATIVITA’ DEL TRASFERIMENTO ALLA TESORERIA INPS GENNAIO 50% AZIENDA 50% FONDO 50 % TESORERIA INPS 50% FONDO MAGGIO FEBBRAIO 50% AZIENDA 50% FONDO 50 % TESORERIA INPS 50% FONDO MAGGIO MARZO 50% AZIENDA 50% FONDO 50 % TESORERIA INPS 50% FONDO MAGGIO APRILE (SCELTA) 50% AZIENDA 50% FONDO 50 % TESORERIA INPS 50% FONDO MAGGIO MAGGIO 50% AZIENDA 50% FONDO 50 % TESORERIA INPS 50% FONDO GIUGNO GIUGNO 50% AZIENDA 50% FONDO 50 % TESORERIA INPS 50% FONDO LUGLIO LUGLIO ANTE 29.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006L’ACCORDO COLLETTIVO PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR ADERISCE CON IL CONFERIMENTO DEL 100% DEL TFR Modello Tfr1 - sezione 3 - opzione 3° DESTINAZIONE TFR OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO DEL TFR AL FONDO GENNAIO AZIENDA FEBBRAIO AZIENDA MARZO AZIENDA APRILE (SCELTA) 100 % FONDO LUGLIO MAGGIO 100 % FONDO LUGLIO GIUGNO 100 % FONDO LUGLIO LUGLIO ANTE 29.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006L’ACCORDO COLLETTIVO PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR ADERISCE TACITAMENTE TFR DESTINAZIONE TFR PIU’ 49 DESTINAZIONE TFR PIU’ 49 GENNAIO AZIENDA AZIENDA FEBBRAIO AZIENDA AZIENDA MARZO AZIENDA AZIENDA APRILE (SCELTA) AZIENDA AZIENDA MAGGIO AZIENDA AZIENDA GIUGNO AZIENDA AZIENDA LUGLIO FONDO NEGOZIALE OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO FONDO AGOSTO (o diversa scadenza stabilita dal fondo) ANTE 29.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006L’ACCORDO COLLETTIVO PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR ADERISCE CON IL CONFERIMENTO PARZIALE DEL TFR modello Tfr1 - sezione 3 – opzione 2°DESTINAZIONE TFR MENO 50 DESTINAZIONE TFR PIU’ 49 OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO FONDO OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO TESORERIA INPS GENNAIO AZIENDA TESORERIA INPS MAGGIO FEBBRAIO AZIENDA TESORERIA INPS MAGGIO MARZO AZIENDA TESORERIA INPS MAGGIO APRILE (SCELTA) 40% % FONDO 60% AZIENDA 40% % FONDO 60% TESORERIA INPS LUGLIO MAGGIO MAGGIO 40% % FONDO 60% AZIENDA 40% % FONDO 60% TESORERIA INPS LUGLIO GIUGNO GIUGNO 40% % FONDO 60% AZIENDA 40% % FONDO 60% TESORERIA INPS LUGLIO LUGLIO LUGLIO ANTE 29.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006L’ACCORDO COLLETTIVO PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR NON ADERISCE (cioè opta per la conservazione in azienda) Modello Tfr1- sezione 3 – opzione 1° DESTINAZIONE TFR MENO 50 DIP DESTINAZIONE TFR PIU’ 49 DIP OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO TESORERIA INPS GENNAIO AZIENDA TESORERIA INPS MAGGIO FEBBRAIO AZIENDA TESORERIA INPS MAGGIO MARZO AZIENDA TESORERIA INPS MAGGIO APRILE (SCELTA) AZIENDA TESORERIA INPS MAGGIO MAGGIO AZIENDA TESORERIA INPS GIUGNO GIUGNO AZIENDA TESORERIA INPS LUGLIO LUGLIO ANTE 29.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006L’ACCORDO COLLETTIVO NON PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR ADERISCE CON IL CONFERIMENTO DEL 100% DEL TFR Modello Tfr1 - sezione 4 – opzione 3° DESTINAZIONE TFR OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO DEL TFR AL FONDO GENNAIO AZIENDA FEBBRAIO AZIENDA MARZO AZIENDA APRILE (SCELTA) 100 % FONDO LUGLIO MAGGIO 100 % FONDO LUGLIO GIUGNO 100 % FONDO LUGLIO LUGLIO ANTE 29.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006L’ACCORDO COLLETTIVO N0N PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR ADERISCE TACITAMENTE TFR DESTINAZION E TFR PIU’ 49 DESTINAZIONE TFR PIU’ 49 GENNAIO AZIENDA AZIENDA FEBBRAIO AZIENDA AZIENDA MARZO AZIENDA AZIENDA APRILE AZIENDA AZIENDA MAGGIO AZIENDA AZIENDA GIUGNO AZIENDA AZIENDA LUGLIO FONDO FONDO OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO FONDO AGOSTO OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO TESORERIA INPS ANTE 29.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006- L’ACCORDO COLLETTIVO NON PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR ADERISCE CON IL CONFERIMENTO PARZIALE DEL TFR (minimo 50%) modello Tfr1 - sezione 4 – opzione 2° DESTINAZIONE TFR MENO 50 DESTINAZIONE TFR PIU’ 49 OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO FONDO OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO TESORERIA INPS GENNAIO AZIENDA TESORERIA INPS MAGGIO FEBBRAIO AZIENDA TESORERIA INPS MAGGIO MARZO AZIENDA TESORERIA INPS MAGGIO APRILE (SCELTA) 50% % FONDO 50% AZIENDA 50% % FONDO 50% TESORERIA INPS LUGLIO MAGGIO MAGGIO 50% % FONDO 50% AZIENDA 50% % FONDO 50% TESORERIA INPS LUGLIO GIUGNO GIUGNO 50% % FONDO 50% AZIENDA 50% % FONDO 50% TESORERIA INPS LUGLIO LUGLIO LUGLIO ANTE 29.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006L’ACCORDO COLLETTIVO NON PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR NON ADERISCE (cioè opta per la conservazione in azienda) Modello Tfr1 - sezione 4 – opzione 1°DESTINAZIONE TFR MENO 50 DIP DESTINAZIONE TFR PIU’ 49 DIP OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO TESORERIA INPS GENNAIO AZIENDA TESORERIA INPS MAGGIO FEBBRAIO AZIENDA TESORERIA INPS MAGGIO MARZO AZIENDA TESORERIA INPS MAGGIO APRILE (SCELTA) AZIENDA TESORERIA INPS MAGGIO MAGGIO AZIENDA TESORERIA INPS GIUGNO GIUGNO AZIENDA TESORERIA INPS LUGLIO LUGLIO DIPENDENTI ASSUNTI DOPO IL 31.12.2006 SITUAZIONI ASSICURATO ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA DAL 28.4.1993 GIA’ ADERENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE CON SCELTA DESTINAZIONE DEL TFR ↓ NON DEVE FARE ALTRA SCELTA (perché la sua scelta è immodificabile) ↓ deve solo comunicare all’azienda il fondo al quale intende continuare a trasferire il TFR POST 28.4.1993- NON ADERENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE 2007) (1° GIUGNO DECIDE DI ADERIRE AL FONDO (100%) Modello Tfr2 - sezione 1- opzione 1° DESTINAZIONE TFR Aziende fino a 49 DESTINAZIONE TFR Aziende + 49 OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO TFR GIUGNO AZIENDA TESORERIA INPS LUGLIO (TESOR) LUGLIO AZIENDA TESORERIA INPS AGOSTO (TESOR) AGOSTO AZIENDA TESORERIA INPS SETTEMBRE (TESOR) SETTEMBRE (scelta) FONDO FONDO OTTOBRE ( FONDO) OTTOBRE FONDO FONDO NOVEMBRE (FONDO) NOVEMBRE FONDO FONDO DICEMBRE ( FONDO) DICEMBRE POST 28.4.1993- NON ADERENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE (1° GIUGNO 2007) NON DECIDE ENTRO SEI MESI (ADESIONE TACITA) DESTINAZIONE TFR Aziende fino a 49 DESTINAZIONE TFR Aziende + 49 OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO TFR GIUGNO AZIENDA TESORERIA INPS LUGLIO (TESOR) LUGLIO AZIENDA TESORERIA INPS AGOSTO (TESOR) AGOSTO AZIENDA TESORERIA INPS SETTEMBRE (TESOR) SETTEMBRE AZIENDA TESORERIA INPS OTTOBRE (TESOR) OTTOBRE AZIENDA TESORERIA INPS NOVEMBRE (TESOR) NOVEMBRE AZIENDA TESORERIA INPS DICEMBRE (TESORERIA) DICEMBRE FONDO FONDO GENNAIO (FONDO) POST 28.4.1993- NON ADERENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE DECIDE DI CONSERVARE IL TFR IN AZIENDA Modello TFR 2- sezione 1 – opzione 2° DESTINAZIONE TFR Aziende fino a 49 DESTINAZIONE TFR Azienda più 49 OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO TFR GIUGNO AZIENDA TESORERIA INPS OTTOBRE ( TESOR) LUGLIO AZIENDA TESORERIA INPS OTTOBRE ( TESOR) AGOSTO AZIENDA TESORERIA INPS OTTOBRE ( TESOR) SETTEMBRE (scelta) AZIENDA TESORERIA INPS OTTOBRE ( TESOR) OTTOBRE AZIENDA TESORERIA INPS OTTOBRE ( TESOR) NOVEMBRE AZIENDA TESORERIA INPS NOVEMBRE ( TESOR) DICEMBRE FONDO TESORERIA INPS DICEMBRE ( TESOR.) ASSICURATO ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA ANTE 28.4.1993 GIA’ ADERENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE CON SCELTA DESTINAZIONE DEL TFR ↓ NON DEVE FARE ALTRA SCELTA (perché la sua scelta è immodificabile) ↓ deve solo comunicare all’azienda il fondo al quale intende continuare a trasferire il TFR ANTE 28.4.1993- NON ADERENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE (1° giugno 2007) L’ACCORDO COLLETTIVO PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR ADERISCE CON IL CONFERIMENTO DEL 100% DEL TFR Modello Tfr2 - sezione 2 – opzione 3° DESTINAZIONE TFR Aziende fino a 49 DESTINAZIONE TFR Aziende più di 49 OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO TFR GIUGNO AZIENDA TESORERIA INPS LUGLIO (TESOR) LUGLIO AZIENDA TESORERIA INPS AGOSTO (TESOR) AGOSTO AZIENDA TESORERIA INPS SETTEMBRE (TESOR) SETTEMBRE (scelta) FONDO FONDO OTTOBRE ( FONDO) OTTOBRE FONDO FONDO NOVEMBRE (FONDO) NOVEMBRE FONDO FONDO DICEMBRE (FONDO) DICEMBRE ANTE 28.4.1993- NON ADERENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE (1° giugno 2007) L’ACCORDO COLLETTIVO PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR ADERISCE CON IL CONFERIMENTO PARZIALE DEL TFR modello Tfr2 - sezione 2 - opzione 2 DESTINAZIONE TFR Aziende fino a 49 DESTINAZIONE TFR Aziende più di 49 OPERATIVITA’ TRASFERIMENT O FONDO OPERATIVITA’ TRASFERIMENT O TESORERIA INPS GIUGNO AZIENDA TESORERIA INPS OTTOBRE LUGLIO LUGLIO AZIENDA TESORERIA INPS OTTOBRE AGOSTO AGOSTO AZIENDA TESORERIA INPS OTTOBRE SETTEMBRE SETTEMBRE (scelta) 40% % FONDO 60% AZIENDA 40% % FONDO 60% TESORERIA INPS OTTOBRE OTTOBRE OTTOBRE 40% % FONDO 60% AZIENDA 40% % FONDO 60% TESORERIA INPS NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE 40% % FONDO 60% AZIENDA 40% % FONDO 60% TESORERIA INPS DICEMBRE DICEMBRE ANTE 28.4.1993- NON ADERENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE (1° giugno 2007) L’ACCORDO COLLETTIVO PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR DECIDE DI CONSERVARE IL TFR IN AZIENDA Modello TFR 2- sezione 2 - opzione 1° DESTINAZIONE TFR Aziende fino a 49 DESTINAZIONE TFR Aziende più di 49 OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO TFR GIUGNO AZIENDA TESORERIA INPS LUGLIO (TESOR) LUGLIO AZIENDA TESORERIA INPS AGOSTO (TESOR) AGOSTO AZIENDA TESORERIA INPS SETTEMBRE (TESOR) SETTEMBRE (scelta) AZIENDA TESORERIA INPS OTTOBRE (TESOR) OTTOBRE AZIENDA TESORERIA INPS NOVEMBRE (TESOR) NOVEMBRE AZIENDA TESORERIA INPS DICEMBRE (TESOR) DICEMBRE FONDO TESORERIA INPS GENNAIO ( TESOR) ANTE 28.4.1993- NON ADERENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE L’ACCORDO COLLETTIVO NON PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR Modello TFR2- sezione 3↓ COME IPOTESI PRECEDENTI DELLA SEZIONE 2 CON LA SOLA DIFFERENZA CHE IN CASO DI CONFERIMENTO PARZIALE DEL TFR QUESTO NON PUO’ ESSERE INFERIORE AL 50% Gli adempimenti del datore di lavoro • Informativa sulle scelte di destinazione del TFR: entro il 31.12.2006 • Consegna moduli ufficiali per la scelta TFR1 e TFR 2 (allegati al DM 30.01.07): prima possibile (modello TFR1) ovvero unitamente alla lettera di assunzione (modello TFR2) • Ricezione dei moduli compilati dai dipendenti e restituzione agli stessi controfirmati. (i dipendenti che già avevano manifestato la scelta con un modulo diverso da quello ufficiale, per confermare tale scelta deve essere ripresentato il modulo ufficiale entro 30 gg. cioè entro il 2 marzo) • Accantonamenti delle somme da destinare alla forma pensionistica complementare prescelta dal lavoratore (con decorrenza dalla data della scelta) ovvero di quelle da versare all’Inps (con decorrenza dall’1.1.2007 ovvero dalla data di assunzione, per quelli che optano per la conservazione in azienda). • Calcolo della rivalutazione dei TFR dei mesi già trascorsi da trasferire alla previdenza complementare (a partire dal 1° luglio) ovvero al Fondo tesoreria Inps (a partire dal mese che l’Inps indicherà come utile per il primo versamento). Gli adempimenti del datore di lavoro • Indicazione sul modello e-mens dei dati indicati nel DM 30.01.2007 (scelta al 31.12.2006, scelte successive, importo mensile del contributo). •Versamenti all’Inps: non appena l’Istituto fornirà le relative istruzioni (con decorrenza 1.1.2007) al lordo della rivalutazione •Versamenti ai fondi pensioni: dal 1° luglio 2007 (compresi i mesi pregressi) al lordo della rivalutazione • Recupero esonero del contributo Fondo Garanzia TFR (in proporzione alla quota di TFR trasferita): dall’1.1.2007 per quelli che al 31.12.2006 già versavano tutto ovvero una quota del TFR alla previdenza complementare (codice TF01 da utilizzare nel quadro D del DM 10/2) Per quelli che opteranno nel corso del primo semestre 2007, il recupero avverrà non appena l’Inps fornirà le relative istruzioni. Gli adempimenti del datore di lavoro • Informativa sulla destinazione del TFR inoptato: a coloro che tardano nell’effettuare la scelta entro il 31.05.2007 il datore deve consegnare una nuova informativa con cui comunicare quale sarà la destinazione del TFR inoptato. LE COMPENSAZIONI CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO Fondo di garanzia del tfr DAL 1.1.2007 I DATORI DI LAVORO SONO ESONERATI DAL VERSAMENTO ALL’INPS DEL CONTRIBUTO PER IL FONDO DI GARANZIA DEL TFR IN PROPORZIONE ALLE QUOTE DI TFR TRASFERITE AI FONDI DIPREVIDENZA COMPLEMENTARE ED ALL’INPS STESSO •per le aziende con più di 49 dipendenti la riduzione del contributo è totale dal momento che l’eventuale TFR non trasferito alla previdenza complementare dovrà essere obbligatoriamente trasferito all’INPS. • Per le aziende con meno di 50 dipendenti la riduzione dello 0,20% sarà diversificata e cioè: •Totale per i dipendenti che trasferiscono il 100% del TFR •Nulla e cioè il contributo sarà interamente dovuto per i dipendenti che optano per la conservazione del TFR in azienda •ridotta parzialmente, in proporzione alla quota di TFR trasferito , per i dipendenti che trasferiscono solo una quota del TFR LE NOVITA’ PREVIDENZIALI MISURE COMPENSATIVE PER LE AZIENDE- ABOLIZIONE O RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FONDO DI GARANZIA SITUAZIONE DEL LAVORATORE ALIQUOTA APPLICABILE Non aderente alla P.C 38,17 Aderente con versamento del 100% del TFR 37,97% ( meno 0,20%) Aderente con versamento del 10% del TFR 38,15 ( meno 10% di 0,20%) Aderente con versamento del 20% del TFR 38,13 ( meno 20% di o,20%) Aderente con versamento del 50% del TFR 38,07 ( meno 50% di o,20%) SGRAVIO TOTALE O PARZIALE DEL CTR FONDO DI GARANZIA per i lavoratori che al 31.12.2006 già trasferivano il 100% ovvero una quota del TFR ad un fondo pensione (Circolare Inps n 23/2007 ) QUADRO B/C N° gg. Retrib. Imponibile Aliquota Somme a debito IMP. 3 78 6.000 38,17 2.290 Modalità di calcolo dello sgravio 1° dip. RID. 100% (trasferisce 100% TFR) 2.000 x 0,20% 2° dip. RID. 30% (trasferisce il 30% TFR) 2.000 x 0,06% (30% di 0,20%) 1,2 3° dip. RID. 50%(trasferisce il 50% TFR) 2.000 x 0,10% (50% di 0,20%) 2 Totale 7,2 QUADRO D TF01 4 7,00 LA LEVA FISCALE ⇩ 1.le nuove regole di deducibilità dei contributi 2. il nuovo regime di tassazione della prestazioni LE NOVITA’ FISCALI 1. Deducibilità dei contributi (art. 8 co. 4-6 dlgs n. 252/05): - limite: 5.164,57 euro all’anno (comprensivo sia della quota c/dipendente che di quella c/azienda) - i contributi non dedotti devono essere comunicati al fondo entro il 31.12 dell’anno successivo, affinchè le corrispondenti prestazioni non siano poi tassate. LE NOVITA’ FISCALI 1.1. Deducibilità dei contributi (casi particolari) - neoccupati: dopo 5 anni di iscrizione al fondo, è ammessa la possibilità di dedurre nei 20 anni successivi al 5°, la quota dei contributi non dedotti pari a Euro 25.822,85contributi versati nei primi 5 anni (nei limiti di euro 2.582,29 per anno) - familiari a carico: la quota non dedotta direttamente dal familiare, è dedotta da parte del soggetto rispetto al quale sono a carico (nel limite complessivo di euro 5.164,57) - vecchi iscritti: si applicano dall’entrata in vigore della riforma le nuove regole di deducibilità (art. 23 co.7) LE NOVITA’ FISCALI CREDITO D’IMPOSTA: per i contributi reintegrati, a seguito di anticipazione, in misura eccedente a quella massima fiscalmente deducibile. •Il credito d’imposta è pari all’imposta versata sulle prestazioni anticipate. •In caso di reintegrazione parziale l’imposta recuperata come credito è proporzionalmente ridotta. LE NOVITA’ FISCALI La tassazione delle prestazioni (art. 11 comma 6 dlgs 252/05) - Aliquota 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno successivo al 15° anno di partecipazione (max riduzione 6%) - per coloro che sono già iscritti, si applica sulle prestazioni maturate dopo l’entrata in vigore della riforma (art. 23 comma 5) - per i vecchi iscritti, è ammessa la facoltà di optare per l’applicazione delle nuove regole sulle prestazioni maturate prima della riforma, a condizione di rinunciare alla liquidazione del 100% della posizione accumulata come capitale (art. 23 comma 6). LE NOVITA’ FISCALI Si applica l’aliquota del 23% (in luogo del 15%): -Anticipazione posizione individuale per cause diverse dalle spese mediche straordinarie (art. 11 comma 7); -Riscatto per cause diverse, da quelle relative allo stato di inoccupazione, invalidità e decesso (art. 14 co. 5).