LA RIFORMA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
STRUMENTI PER ADERIRE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Fondi chiusi di settore, territoriali, aziendali,
interaziendali, regionali ai quali possono aderire solo i
soggetti appartenenti a quel settore, territorio, azienda (art.
3 comma 1 lett. da a) a g) dlgs n. 252/05)
2. Fondi aperti ai quali possono aderire tutti i
destinatari del d,lgs n. 252/05 (art. 12)
3. Contratti di assicurazione (P.I.P) ai quali possono
aderire tutti i destinatari del d.lgs n. 252/05 ( art. 13)
I FONDI PENSIONE
Fondi chiusi (art. 3 lett. da a a g)
1. Fondi collettivi
Fondi aperti su base collettiva (art. 12)
2. Fondi individuali
Contratti assicurazione vita (PIP) (art. 13)
Fondi aperti su base individuale (art. 13)
LA GESTIONE DELLA
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE E DEL TFR
DAL 1.1.2007
DISPOSIZIONI NORMATIVE
DECRETO LEGISLATIVO 252/2005:
“Il presente decreto legislativo disciplina le
forme di previdenza per l’erogazione di
trattamenti pensionistici complementari del
sistema obbligatorio”
DISPOSIZIONI NORMATIVE
LEGGE FINANZIARIA 2007
755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, e' istituito il
"Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalita' di
finanziamento
rispondono
al
principio
della
ripartizione, ed e' gestito, per conto dello Stato,
dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso
la tesoreria dello Stato
Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti
del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine
rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la
quota corrispondente ai versamenti di cui al comma
756, secondo quanto previsto dal codice civile
medesimo
DISPOSIZIONI NORMATIVE
LEGGE FINANZIARIA 2007
756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1o gennaio
2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al
medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui
all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui
all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,
maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle
forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo e' versato
mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755,
secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757.
Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di
lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti
DISPOSIZIONI NORMATIVE
LEGGE FINANZIARIA 2007
758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755,
al netto delle prestazioni erogate,…….., sono
destinate, nei limiti degli importi di cui
all'elenco 1 annesso alla presente legge, al
finanziamento dei relativi interventi, e in ogni
caso nei limiti delle risorse accertate con il
procedimento di cui al comma 759
RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
COSA CAMBIA PER IL LAVORATORE
–
IL LAVORATORE E’ SOLLECITATO A SCEGLIERE
E CAMBIANO LE CONSEGUENZE DELLA NON
SCELTA
FINO AL 31.12.2006:
NON SCEGLIERE SIGNIFICA RESTARE FUORI IL
SISTEMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
DAL 1.1.2007:
NON SCEGLIERE SIGNIFICARE INSERIRSI ALL’INTERNO
DEL SISTEMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE-
RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
COSA CAMBIA PER IL LAVORATORE
IN PARTICOLARE IL LAVORATORE DEVE
SCEGLIERE LA DESTINAZIONE DEL TFR
DM 30.01.2007 Art. 1
1. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici,
che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006,
manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007, la volontà di conferire il
trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensionistica
complementare …. ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto
secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile…. Detta
manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo
TFR1 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di
ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il
modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne
rilascia copia controfirmata per ricevuta.
RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
COSA CAMBIA PER IL LAVORATORE
IN PARTICOLARE IL LAVORATORE DEVE
SCEGLIERE LA DESTINAZIONE DEL TFR
4. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il
cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che
non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in
ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a
precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data di
assunzione, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una
forma pensionistica complementare di cui al Decreto, ovvero di mantenere il
trattamento di fine rapporto secondo le previsioni di cui all’articolo 2120 del
codice civile,. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la
compilazione del modulo TFR2 allegato al presente decreto, che deve essere
messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di
lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la
manifestazione di volontà dal lavoratore, al quale rilascia copia controfirmata
per ricevuta.
SE IL LAVORATORE NON ESPRIME
NESSUNA SCELTA ESPLICITA
SI PRESUME CHE INTENDE ADERIRE
ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
ATTRAVERSO IL CONFERIMENTO DEL
TFR
CHE IL DATORE DI LAVORO E’
OBBLIGATO
A VERSARE AL FONDO
(negoziale o FONDINPS)
RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
COSA CAMBIA PER IL DATORE DI LAVORO
DEVE INFORMARSI SE IL LAVORATORE HA SCELTO
1- NON HA SCELTO
-DEVE CONSEGNARE L’INFORMATIVA ALL’ATTO DELLA ASSUNZIONE E
TRENTA GIORNI PRIMA CHE SCADA IL TRIMESTRE
-DEVE METTERE A DISPOSIZIONE I MODULI ( TFR1/2)
-RICEVE- SOTTOSCRIVE – RICONSEGNA PER RICEVUTA I MODULI E LI
CONSERVA
- INFORMA L’INPS ( E-MENS)
-SE IL LAVORATORE NON SCEGLIE, INDIVIDUA IL FONDO DESTINATARIO
DEL TFR E “ COMPILA” I RELATIVI MODULI
RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
COSA CAMBIA PER IL DATORE DI LAVORO
DEVE INFORMARE IL LAVORATORE
D.Lvo 252/2005, art. 8
8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore
di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse
scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai
fini del conferimento del t.f.r. maturando, il lavoratore che non abbia
ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le
necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare
verso la quale il t.f.r. maturando è destinato alla scadenza del semestre.
RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
COSA CAMBIA PER IL DATORE DI LAVORO
DEVE INFORMARSI SE IL LAVORATORE HA SCELTO
2 - HA SCELTO
-DEVE FARSI CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE DELLA SCELTA (
MODULI DI ADESIONE – TFR 1/2 )
-SE IL LAVORATORE HA SCELTO LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ED HA
PERSO I REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AL FONDO DI PROVENIENZA, DEVE
SOLLECITARE E SEGUIRE L’INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO FONDO
-( LA SCELTA DI DESTINAZIONE DEL TFR E’
IRREVOCABILE )
RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
COSA CAMBIA PER IL DATORE DI LAVORO
LA SCELTA DI ADERIRE ALLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE CON IL TFR E’ DI NORMA
IRREVOCABILE
ART. 8 comma 7 lett. a) dlgs n. 252/05 qualora il lavoratore decida, nel
predetto periodo di tempo, di mantenere il t.f.r. maturando presso il proprio
datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il
lavoratore può conferire il t.f.r. maturando ad una forma pensionistica
complementare dallo stesso prescelta;
ART. 6 comma 3 DM 30.1.2007. L’aderente ha la facoltà di sospendere e di
riattivare successivamente, secondo le modalità determinate dal regolamento
di FONDINPS, la contribuzione volontaria, fermo restando l’obbligo, per i
soggetti di cui all’art. 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto, del versamento
del TFR maturando
.
RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
COSA CAMBIA PER IL DATORE DI LAVORO
DEVE “ SEGUIRE “ IL LAVORATORE NELLE SUE
SCELTE
E’ STATO LIBERALIZZATO L’ACCESSO ALLE DIVERSE FORME
PREVIDENZIALI
1. Tutte possono ricevere contributi e TFR
2. Tutte erogano le stesse prestazioni
3. La deducibilità fiscale dei contributi
è riconosciuta per qualsiasi forma pensionistica prescelta
ADESIONE
FINO AL 31.12.2006
REDDITO ANNUO 15.000
FONDO
NEGOZIALE
CONTRIBUTO DIPENDENTE
CONTRIBUTO DATORE
TFR
RISPARMIO D’IMPOSTA
300
300
1.100
138 (23% di 300+300)
FONDO
APERTO O
POLIZZA
CONTRIBUTO DIPENDENTE
CONTRIBUTO DATORE NO
TFR NO
RISPARMIO D’IMPOSTA NO
300
DALL’ 1.1.2007
FONDO
NEGOZIALE
CONTRIBUTO DIPENDENTE
CONTRIBUTO DATORE
TFR
RISPARMIO D’IMPOSTA
300
300
1.100
138 (23% di 300+300)
FONDO
APERTO O
POLIZZA
CONTRIBUTO DIPENDENTE
CONTRIBUTO DATORE NO
TFR
RISPARMIO D’IMPOSTA
300
1.100
69 (23% di 300)
PORTABILITA’
PORTABILITA’ (art. 14 co. 6 dlgs 252/05):
possibilità di trasferire in modo volontario l’intera
posizione ad un altro fondo (collettivo o
individuale), decorsi due anni dall’iscrizione al
primo.
Conseguenze
- versamento del TFR al nuovo fondo
-versamento della quota dei contributi c/datore
al nuovo fondo solo se previsto dal
contratto/accordo collettivo
PORTABILITA’
6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma
pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire
l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.
Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono
esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole
che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla
portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci
clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano
l'applicazione
di
voci
di
costo,
comunque
denominate,
significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del
rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In
caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della
posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma
pensionistica da lui prescelta del t.f.r. maturando e dell'eventuale
contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le
modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
COSA CAMBIA PER IL LAVORATORE
AUMENTANO LE OPZIONI PER QUANTO
RIGUARDA LE MODALITA’ DI ADESIONE
Le diverse modalità di adesione
TFR + CONTRIBUTI
1. Esplicita
(art. 8 comma 7 lett. a)
SOLO TFR
2. Tacita
(art. 8 comma 7 lett. b)
SOLO TFR
LE MODALITA’ DI ADESIONE ESPLICITA
1.1.Con il trattamento di fine rapporto ed i relativi
contributi
•
il datore è obbligato a versare la propria quota di contributi solo se
il fondo scelto è quello negoziale
1.2. Solo con il trattamento di fine rapporto
•
•
•
Il dipendente sceglie in modo autonomo la forma pensionistica a cui
trasferire il TFR
Questa adesione non determina l’obbligo di versare ulteriori
contributi né a carico del lavoratore né a carico del datore di lavoro
In ogni momento può essere integrata con il versamento dei relativi
contributi
LA MODALITA’ DI ADESIONE TACITA
2. Con modalità TACITA (art. 8 comma 7 lett. b) dlgs 252/05)
-
Fondo negoziale
In caso di pluralità di fondi, al fondo a cui aderisce la maggioranza dei
lavoratori,
In via residuale, al Fondo di previd. Complem. c/o Inps (FONDINPS)
Art. 8 comma 7 lett. b) dlgs n. 252/05
nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà,
a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:
1) il datore di lavoro trasferisce il t.f.r. maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva
prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo
aziendale che preveda la destinazione del t.f.r.; tale accordo deve essere notificato dal datore di
lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;
2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il t.f.r. maturando è trasferito, salvo
diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori
dell'azienda;
3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il
t.f.r. maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;
RIFORMA DELLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
Come possono variare i rapporti del
lavoratore con le diverse forme di
previdenza complementare:
-Il trasferimento
- Il riscatto
- La sospensione
TRASFERIMENTO
(art. 14 co. 2 lett. a) dlgs n. 252/05
come conseguenza della perdita
dei requisiti di partecipazione al
fondo e contestuale acquisizione
del diritto di aderire ad un altro
TRASFERIMENTO
(art. 14 co. 2 lett. a) dlgs n. 252/05)
Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma
pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti
stabiliscono il trasferimento ad altra forma pensionistica
complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla
nuova attività;
Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono
esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di
forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono
altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle
riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma
pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma
pensionistica individuale.
Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari
conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono
essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di
esercizio stesso.
RISCATTO
(art. 14 co.2 lett. b e c) dlgs n. 252/05
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione
Riscatto PARZIALE:
1.
2.
•
•
Misura max: 50%
Condizione:
inoccupazione tra 12 e 48 mesi
datore di lavoro interessato da CIGO, CIGS, mobilità
Riscatto TOTALE
1.
2.
•
•
Misura: 100%
Condizione:
inoccupazione oltre 48 mesi
invalidità con riduzione capacità lavorativa <1/3
•
Non esercitabile nei 5 anni precedenti il conseguimento del diritto
alla pensione
LE PRESTAZIONI
DEI FONDI
(art. 11 dlgs n. 252/2005)
ANTICIPAZIONI
SPESE SANITARIE
TIPOLOGIA
MASSIM
O
ANZIANITA
ALTRE
CONDIZIONI
REGIME FISCALE
TFR
spese sanitarie per
terapie e interventi
straordinari
riconosciuti dalle
competenti strutture
pubbliche
70%
8 anni di servizio
presso lo stesso
datore di lavoro
-può essere
ottenuta una sola
volta nel corso del
rapporto di lavoroentro i limiti del 10
per cento degli
aventi titolo, e del
4 per cento del
numero totale dei
dipendenti
Provvisoria da parte
del dat. Lavoro
Definitiva da parte
della Amm. Fin. in base
all'aliquota media di
tassazione dei cinque
anni precedenti a
quello in cui è maturato
il diritto alla percezione
P. ZA
COMPL
EMENT
ARE
per spese sanitarie a
seguito di gravissime
situazioni relative a
sé, al coniuge e ai figli
per terapie e interventi
straordinari
riconosciuti dalle
competenti strutture
pubbliche
75%
IRRILEVANTE
NESSUNA
Ritenuta a titolo
d'imposta con l'aliquota
un massimo del 15%
ad un minimo del 9
PRIMA CASA
TIPOLOGIA
MASSIM
O
ANZIANITA
ALTRE
CONDIZIONI
REGIME FISCALE
TFR
acquisto della prima
casa di abitazione per
sé o per i figli
70%
otto anni di
servizio
presso lo
stesso datore
di lavoro
-può essere
ottenuta una
sola volta
- entro i limiti
del 10 per
cento degli
aventi titolo, e
del 4 per cento
del numero
totale dei
dipendenti
Provvisoria da parte
del dat. Lavoro
Definitiva da parte
della Amm. Fin. in
base all'aliquota
media di tassazione
dei cinque anni
precedenti a quello
in cui è maturato il
diritto alla
percezione
P.ZA
COMP
LEMEN
TARE
-acquisto della prima
casa di abitazione per
sé o per i figli.
- interventi di
ristrutturazione
75%
otto anni di
iscrizione alla
previdenza
(anche altri
fondi)
NESSUNA
Ritenuta a titolo
d'imposta con
l'aliquota DEL 23%
ALTRE ESIGENZE
TIPOLOGIA
TFR
Congedi
parentali
Congedi per la
formazione
Qualsiasi
P.ZA
COMPLEM esigenza
ENTARE
MASSIMO
ANZIANITA
ALTRE
CONDIZIONI
REGIME FISCALE
In misura
pari alla
retribuzione
persa
otto anni di
servizio
presso lo
stesso datore
di lavoro
-può essere
ottenuta una
sola volta entro i limiti
del 10 per
cento degli
aventi titolo,
e del 4 per
cento del
numero totale
dei dipendenti
Provvisoria da parte
del Datore Lavoro
Definitiva da parte
della Amm. Fin. in
base all'aliquota
media di tassazione
dei cinque anni
precedenti a quello
in cui è maturato il
diritto alla
percezione
30%
otto anni di
iscrizione alla
previdenza
(anche altri
fondi)
NESSUNA
Ritenuta a titolo
d'imposta con
l'aliquota DEL 23%
LA PENSIONE
Il trattamento pensionistico
• Requisiti:
-
Raggiungimento del diritto alla pensione obbligatoria
minimo 5 anni di versamenti contributivi
• Modalità di erogazione:
-
Rendita
-
Rendita + Capitale in misura max del 50% della posizione (calcolato al
netto delle anticipazioni non reintegrate)
-
100% Capitale (se la rendita calcolata sul 70% del montante è inferiore al 50%
-
100% Capitale ( riservato ai soli vecchi iscritti alla previdenza complementare )
-
Rendita o restituzione del montante (in caso di decesso)
dell’assegno sociale)
Il trattamento pensionistico
•ANTICIPAZIONE DELLA PENSIONE:
fino a 5 anni prima del raggiungimento del diritto alla
pensione in caso di:
- stato di inoccupazione > 48 mesi
- richiesta esplicita da parte dell’iscritto
• REVERSIBILITA’
La previsione di una rendita reversibile è rimessa alla libertà
statutaria dei fondi e alla specifica opzione esercitata da parte del
dipendente
RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
COSA CAMBIA PER IL DATORE DI LAVORO
DEVE INFORMARSI SULLE SCELTE DEL
LAVORATORE
1. SE NON HANNO SCELTO OCCORRE
ATTENDERE – IN ATTESA PER I DATORI CON
PIU DI 49 DIPENDENTI – A REGIME- E’
DESTINATO AL FONDO DI TESORERIA INPS
2. SE IL LAVORATORE HA GIA’ SCELTO, LA
DESTINAZIONE DEL TFR E’ GIA’ DECISA
RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
COSA CAMBIA PER IL DATORE DI LAVORO
DEVE SOLLECITARE LE SCELTE DEL DIPENDENTE E
REGISTRARLE
DM 30.01.2007
“…Detta manifestazione di volontà avviene
attraverso la compilazione del modulo TFR1
allegato al presente decreto, che deve essere
messo a disposizione di ciascun lavoratore
dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve
conservare il modulo con il quale è stata
espressa la volontà del lavoratore, al quale ne
rilascia copia controfirmata per ricevuta.
LE DIVERSE OPZIONI PER I
LAVORATORI IN FORZA AL
31.12.2006
(che devono optare entro il 30.06.07)
↓
EFFETTI E CONSEGUENZE PER
I LAVORATORI E PER LE
AZIENDE
Le diverse categorie dei lavoratori
1. Lavoratori assicurati obbligatoriamente
post 29.4.1993 (cd “nuovi assunti”)
⇩
-
Non aderenti alla previdenza complementare
-
Già aderenti alla previdenza complementare
che versa il 100% TFR
2. Lavoratori assicurati obbligatoriamente
ante 29.4.1993 (cd “vecchi assunti”)
⇩
che versa il 100% TFR
- Già aderenti alla previdenza complementare
che versa solo una quota TFR
che non versa TFR
- Non aderenti alla previdenza complementare
LAVORATORI
ASSICURATI “OBBLIGATORIAMENTE”
DOPO IL 28.04.1993
LAVORATORE GIA’ ADERENTE
AL FONDO NEGOZIALE
NON DEVE FARE NESSUNA
SCELTA
(in quanto già versa il 100% del TFR)
LAVORATORI
ASSICURATI “OBBLIGATORIAMENTE”
DOPO IL 28.04.1993 –
LAVORATORE NON ADERENTE ALLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
AL 31-12-2006
- LAVORATORE “ ASSICURATI OBBLIGATORIAMENTE “ DOPO IL 28
APRILE 1993” NON ADERENTE AL FONDO AL 31.12.2006
TIPO DI SCELTA
CONTRIBUTI
DESTINAZIONE TFR E DECORRENZA
ADERISCE
“ NORMALMENTE“
SI
100% AL FONDO PRESCELTO DALLA
DATA DI ADESIONE
ADERISCE
SOLO CON IL TFR
NO
100% AL FONDO PRESCELTO DALLA
DATA DI ADESIONE
ADERISCE
“TACITAMENTE”
NO
100% AL FONDO NEGOZIALE DAL 1°
LUGLIO (1)
NON
ADERISCE NO
(DICHIARAZIONE
ESPLICITA IN FAVORE
DELLA
CONSERVAZIONE
DEL TFR IN AZIENDA)
IL TFR CONSERVA LA FORMA DELLA
LIQUIDAZIONE E RESTA DISCIPLINATO
DALL’ARTICOLO 2120 DEL CODICE CIVILE
LAVORATORI
ASSICURATI “OBBLIGATORIAMENTE”
PRIMA DEL 29.04.1993
LAVORATORE ADERENTE ALLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
AL 31-12-2006
- LAVORATORE “ASSICURATO OBBLIGATORIAMENTE” PRIMA DEL 29
APRILE 1993- ADERENTE AL FONDO AL 31.12.2006
SITUAZIONE E TIPO DI
SCELTA
DESTINAZIONE TFR AL FONDO E
DECORRENZA
GIA VERSA IL 100% DEL TFR
AL FONDO
NON DEVE FARE ALCUNA SCELTA
VERSA SOLO UNA QUOTA E
DECIDE DI VERSARE IL
RESIDUO
100% AL FONDO AL QUALE GIA’ ADERISCE
DALLA DATA DELLA SCELTA
NON VERSA IL TFR E DECIDE
DI VERSARE IL RESIDUO
100% AL FONDO AL QUALE GIA’ ADERISCE
DALLA DATA DELLA SCELTA
NON SCEGLIE ENTRO IL 30
GIUGNO
100% AL FONDO AL QUALE GIA’ ADERISCE
DAL 1° LUGLIO 2007
DECIDE DI NON VERSARE IL
RESIDUO ( SCELTA ESPLICITA
IN FAVORE DELLA
CONSERVAZIONE IN AZIENDA)
LAVORATORI
ASSICURATI “OBBLIGATORIAMENTE”
PRIMA DEL 29.04.1993 –
LAVORATORE NON ADERENTE ALLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
AL 31-12-2006
- LAVORATORE “ ASSICURATI OBBLIGATORIAMENTE “ PRIMA DEL 29
APRILE 1993- NON ADERENTE AL FONDO AL 31.12.2006
TIPO DI SCELTA
ADERISCE
NORMALMENTE “
CONTRIBUTI
“ SI
DESTINAZIONE TFR AL FONDO E
DECORRENZA
%
STABILITA
DALL’ACCORDO
COLLETTIVO (o 100%) AL FONDO
PRESCELTO,
DALLA
DATA
DI
ADESIONE
ADERISCE SOLO CON NO
IL TFR
%
STABILITA
DALL’ACCORDO
COLLETTIVO (o 100%)
AL FONDO
PRESCELTO DALLA DATA DI ADESIONE
ADERISCE
“TACITAMENTE”
100% AL FONDO NEGOZIALE
LUGLIO
NO
NON ADERISCE
NO
(DICHIARAZIONE
ESPLICITA IN FAVORE
DELLA
CONSERVAZIONE
IN
AZIENDA)
DAL 1°
DAL 1° GENNAIO 2007:
-MENO DI 50 DIP. IN AZIENDA
-PIU’ DI 50 DIP. AL FONDO
TESORERIA PRESSO L’INPS
DI
Le diverse categorie dei lavoratori
3. Lavoratori assunti dall’1.1.2007
⇩
- Già aderenti alla previdenza complementare
(devono comunicare il fondo al quale intendono continuare a versare)
- Non aderenti alla previdenza complementare
(devono optare entro 6 mesi dalla data di assunzione secondo le stesse
regole valide per i lavoratori già assunti al 31.12.06 che devono scegliere
entro il 30.06.07)
LE MODIFICHE INTRODOTTE
DALLA FINANZIARIA 2007
IL TRASFERIMENTO ALL’INPS
L’art. 1 comma 755 della Finanziaria 2007
↓
per i soli datori di lavoro privati con almeno 50
addetti
↓
L’obbligo del versamento al fondo di tesoreria
Inps del “TFR non destinato” ai fondi, cioè
quello optato per la conservazione in azienda
IL DOPPIO RUOLO DELL’INPS
NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
⇩
1.FONDO DI TESORERIA INPS
(che riceve i versamenti mensili dei TFR non destinati alla
previdenza complementare)
2. FONDINPS
(forma pensionistica complementare costituita dall’Inps a cui
viene tacitamente destinato il TFR inoptato dei dipendenti
“privi” di fondo negoziale).
Le regole di funzionamento del fondo di tesoreria
Inps
3. Esclusi dall’obbligo contributivo
- dipendenti a termine < 3 mesi
- lavoratori a domicilio
- impiegati- quadri- dirigenti agricoli
- dipendenti i cui TFR sono erogati periodicamente
- dipendenti i cui TFR sono accumulati presso terzi
(Casse edili, Enpaia)
FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS PER IL
PAGAMENTO DEL TFR (art. 1 Finanziaria)
755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, e' istituito il "Fondo
per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo
2120 del codice civile", le cui modalita' di finanziamento
rispondono al principio della ripartizione, ed e' gestito, per
conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente
aperto presso la tesoreria dello Stato.
Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del
settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine
rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la
quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756,
secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS PER IL
PAGAMENTO DEL TFR (art. 1 Finanziaria)
756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1o
gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al
comma 755, al medesimo Fondo affluisce
•un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del
codice civile,
•al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere
dalla predetta data e non destinata alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252.
•Il predetto contributo e' versato mensilmente dai datori di
lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di cui al comma 757
FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS PER IL
PAGAMENTO DEL TFR (DM 30.01.2007)
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del
settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle
proprie dipendenze almeno 50 addetti, per i lavoratori per i quali trova
applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), l’articolo
2120 del codice civile
Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il predetto
limite dimensionale viene calcolato prendendo a
riferimento la media annuale dei lavoratori in forza
nell’anno 2006.
le aziende che iniziano l’attività successivamente al 31 dicembre
2006 ai fini dell’individuazione del limite numerico si prende a
riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di
inizio attività.
Le regole di funzionamento del fondo di tesoreria
Inps (DM 30 gennaio 2007)
1. Calcolo dei 50 addetti
- Tutti i dipendenti sono computabili (i part timers in proporzione al
minor orario svolto)
- Media dei dipendenti in forza nel 2006 (ovvero dell’anno
solare di inizio attività)
2. Il versamento del contributo TFR
- pari alla quota di TFR mensile calcolato al netto dello 0,50%
- mensilmente
- secondo le modalità e i termini previste per gli altri contributi
obbligatori
- si applicano le stesse regole sanzionatorie previste per i caso
di omissione/evasione contributivo
FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS PER IL
PAGAMENTO DEL TFR (DM 30.01.2007)
SOGGETTI OBBLIGATI
7. Nel predetto limite devono essere computati
• tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere
dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro, ivi inclusi
quelli non destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 2120 del
codice civile.
• I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati
in base alla normativa di riferimento.
• Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel
caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore.
• Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro
rilasciano all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
apposita dichiarazione.
FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS PER IL
PAGAMENTO DEL TFR (DM 30.01.2007)
SOGGETTI OBBLIGATI
8. L’obbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre con riferimento
ai lavoratori
- con rapporto di lavoro di durata inferiore a 3 mesi,
-ai lavoratori a domicilio,
-agli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo
- ai lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione
periodica delle quote maturate di TFR ovvero l’accantonamento delle
stesse presso soggetti terzi.
RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
COSA CAMBIA PER IL DATORE DI LAVORO
• Gestione del TFR non destinato” alla previdenza
complementare:
-
-
Calcolo dell’accantonamento;
Calcolo della rivalutazione annuale (la quota relativa al TFR versato
all’Inps è ad esclusivo carico dell’Istituto);
Erogazione delle anticipazioni (ivi compresa la quota di competenza
dell’Inps, solo se non c’è capienza con quanto accantonato in azienda)
nonché relativa tassazione;
Erogazione e tassazione del saldo TFR (ivi compresa la quota di
competenza dell’Inps);
Recupero con il sistema del conguaglio contributivo della quota di TFR
anticipata per conto dell’Inps
• Gestione del “TFR destinato” accantonato in azienda al
31.12.2006: rivalutazione
Le regole di funzionamento del fondo di tesoreria
Inps (DM 30 gennaio 2007)
Il versamento del contributo TFR
• pari alla quota di TFR mensile calcolato al
netto dello 0,50%
•mensilmente
• secondo le modalità e i termini previste per gli
altri contributi obbligatori
• si applicano le stesse regole sanzionatorie
previste per i caso di omissione/evasione
contributivo
FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS PER IL
PAGAMENTO DEL TFR (DM 30.01.2007)
MODALITA’ E TEMPI DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
LAVORATORI IN FORZA AL 31.12.2006
DM – art. 3 , comma 1, lettera a)
Conferimento totale al Fondo Per i lavoratori
con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre
2006 che conferiscono , secondo modalità tacite
o esplicite, l’intero TFR maturando a forme
pensionistiche complementari, non è dovuto
alcun contributo al Fondo
FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS PER IL
PAGAMENTO DEL TFR (DM 30.01.2007)
MODALITA’ E TEMPI DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
LAVORATORI IN FORZA AL 31.12.2006
DM – art. 3 , comma 1, lettera a)
Conferimento parziale al Fondo o conservazione totale del TFR - Per i
lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere,
in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il
contributo (tfr)
-a decorrere dal mese successivo alla consegna del modello TFR1
-per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo
lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007,
- maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella
dell’effettivo versamento, ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in
ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006,
rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di
versamento;
FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS PER IL
PAGAMENTO DEL TFR (DM 30.01.2007)
MODALITA’ E TEMPI DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31.12.2006
DM – art. 3 , comma 1, lettera a)
Conferimento totale al Fondo . per i lavoratori il cui
rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31
dicembre 2006, che non abbiano già espresso la propria
volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a
precedenti rapporti di lavoro e conferiscono, secondo
modalità tacite o esplicite, detto TFR ( TUTTO) a forme
pensionistiche
complementari
entro
sei
mesi
dall’assunzione, il contributo al Fondo è dovuto fino al
momento del conferimento del TFR.
FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS PER IL
PAGAMENTO DEL TFR (DM 30.01.2007)
MODALITA’ E TEMPI DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31.12.2006
DM – art. 3 , comma 1, lettera a)
Conferimento parziale o conservazione totale del TFR Per i lavoratori che,
nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in
parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al Fondo il contributo ,
a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del
modello TFR2
per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il
medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, …..
maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella
dell’effettivo versamento, ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, con
applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre dell’anno
precedente, del tasso d’incremento del TFR applicato a tale data, rapportato
alla durata del periodo medesimo.
Le regole di funzionamento del fondo di tesoreria
Inps
4. La liquidazione del TFR
-erogata dal datore anche la quota di competenza dell’Inps
- il datore anticipa al momento della cessazione/richiesta di
anticipazione e recupera con i contributi a debito del mese
(prima sui contributi al Fondo TFR e poi sugli altri)
-Rivaluta la quota dell’INPS
- in caso di incapienza dei contributi a debito, il datore lo
comunica all’Inps che eroga entro 30 giorni la sua quota.
- il datore di lavoro rimane l’unico interlocutore del
dipendente
POST 28.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006
DECIDE DI ADERIRE AL FONDO (100%)
Modello Tfr1- sezione 1 – opzione 1°DESTINAZIONE TFR
OPERATIVITA’
TRASFERIMENTO TFR AL
FONDO
GENNAIO
AZIENDA
FEBBRAIO
AZIENDA
MARZO
AZIENDA
APRILE
(SCELTA)
FONDO
LUGLIO
MAGGIO
FONDO
LUGLIO
GIUGNO
FONDO
LUGLIO
LUGLIO
POST 28.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006
NON DECIDE ENTRO IL 30 GIUGNO – ADESIONE TACITA
DESTINAZIONE TFR
GENNAIO
AZIENDA
FEBBRAIO
AZIENDA
MARZO
AZIENDA
APRILE
AZIENDA
MAGGIO
AZIENDA
GIUGNO
AZIENDA
LUGLIO
FONDO
OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO
TFR AL FONDO
AGOSTO (o diversa scadenza stabilita
dal fondo)
POST 28.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006
DECIDE DI CONSERVARE IL TFR IN AZIENDA
modelloTfr1- sezione 1 – opzione 2°DESTINAZIONE TFR
MENO 50
DESTINAZIONE TFR
PIU’ 49
OPERATIVITA’
TRASFERIMENTO ALLA
TESORERIA
GENNAIO
AZIENDA
TESORERIA INPS
MAGGIO
FEBBRAIO
AZIENDA
TESORERIA INPS
MAGGIO
MARZO
AZIENDA
TESORERIA INPS
MAGGIO
APRILE
(SCELTA)
AZIENDA
TESORERIA INPS
MAGGIO
MAGGIO
AZIENDA
TESORERIA INPS
GIUGNO
GIUGNO
AZIENDA
TESORERIA INPS
LUGLIO
LUGLIO
ANTE 29.4.1993- ADERENTE AL 31.12.2006
con versamento del 50% del TFR
DECIDE IL CONFERIMENTO DEL RESIDUO TFR AL FONDO
Modello Tfr1- sezione 2 – opzione 2°DESTINAZIONE TFR
OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO AL FONDO DEL
RESIDUO
GENNAIO
50% AZIENDA
50% FONDO
SECONDO LE ORDINARIE SCADENZE GIA’
PREVISTE AL 31.12.2006
FEBBRAIO
50% AZIENDA
50% FONDO
SECONDO LE ORDINARIE SCADENZE GIA’
PREVISTE AL 31.12.2006
MARZO
50% AZIENDA
50% FONDO
SECONDO LE ORDINARIE SCADENZE GIA’
PREVISTE AL 31.12.2006
APRILE
(SCELTA)
100 % FONDO
LUGLIO L’ULTERIORE 50% (il 50% già destinato al
31.12.2006 continua ad essere versato alle ordinarie
scadenze)
MAGGIO
100 % FONDO
LUGLIO L’ULTERIORE 50% (il 50% già destinato al
31.12.2006 continua ad essere versato alle ordinarie
scadenze)
GIUGNO
100 % FONDO
LUGLIO L’ULTERIORE 50% (il 50% già destinato al
31.12.2006 continua ad essere versato alle ordinarie
scadenze)
ASSUNTO ANTE 29.4.1993- ADERENTE AL 31.12.2006 CON
VERSAMENTO DEL 50% DEL TFR
NON DECIDE ENTRO IL 30 GIUGNO 2007CONFERIMENTO TACITO DEL RESIDUO TFR
DESTINAZIONE TFR
MENO 50
OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO DEL
RESIDUO AL FONDO
GENNAIO
50% AZIENDA
50% FONDO
SECONDO LE ORDINARIE SCADENZE GIA’
PREVISTE AL 31.12.2006
FEBBRAIO
50% AZIENDA
50% FONDO
SECONDO LE ORDINARIE SCADENZE GIA’
PREVISTE AL 31.12.2006
MARZO
50% AZIENDA
50% FONDO
SECONDO LE ORDINARIE SCADENZE GIA’
PREVISTE AL 31.12.2006
APRILE
50% AZIENDA
50% FONDO
SECONDO LE ORDINARIE SCADENZE GIA’
PREVISTE AL 31.12.2006
MAGGIO
50% AZIENDA
50% FONDO
SECONDO LE ORDINARIE SCADENZE GIA’
PREVISTE AL 31.12.2006
GIUGNO
50% AZIENDA
50% FONDO
SECONDO LE ORDINARIE SCADENZE GIA’
PREVISTE AL 31.12.2006
LUGLIO
100% FONDO
AGOSTO (ovvero secondo le scadenze
previste dai fondi)
ANTE 29.4.1993- ADERENTE AL 31.12.2006
DECIDE IL MANTENIMENTO IN AZIENDA DEL RESIDUO
TFR
Modello Tfr1 - sez. 2 – opzione 1°
DESTINAZIONE TFR
MENO 50
DESTINAZIONE TFR
PIU’ 49
OPERATIVITA’ DEL
TRASFERIMENTO ALLA
TESORERIA INPS
GENNAIO
50% AZIENDA
50% FONDO
50 % TESORERIA INPS
50% FONDO
MAGGIO
FEBBRAIO
50% AZIENDA
50% FONDO
50 % TESORERIA INPS
50% FONDO
MAGGIO
MARZO
50% AZIENDA
50% FONDO
50 % TESORERIA INPS
50% FONDO
MAGGIO
APRILE
(SCELTA)
50% AZIENDA
50% FONDO
50 % TESORERIA INPS
50% FONDO
MAGGIO
MAGGIO
50% AZIENDA
50% FONDO
50 % TESORERIA INPS
50% FONDO
GIUGNO
GIUGNO
50% AZIENDA
50% FONDO
50 % TESORERIA INPS
50% FONDO
LUGLIO
LUGLIO
ANTE 29.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006L’ACCORDO COLLETTIVO PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR
ADERISCE CON IL CONFERIMENTO DEL 100% DEL TFR
Modello Tfr1 - sezione 3 - opzione 3°
DESTINAZIONE TFR
OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO DEL
TFR AL FONDO
GENNAIO
AZIENDA
FEBBRAIO
AZIENDA
MARZO
AZIENDA
APRILE
(SCELTA)
100 % FONDO
LUGLIO
MAGGIO
100 % FONDO
LUGLIO
GIUGNO
100 % FONDO
LUGLIO
LUGLIO
ANTE 29.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006L’ACCORDO COLLETTIVO PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR
ADERISCE TACITAMENTE TFR
DESTINAZIONE
TFR
PIU’ 49
DESTINAZIONE
TFR
PIU’ 49
GENNAIO
AZIENDA
AZIENDA
FEBBRAIO
AZIENDA
AZIENDA
MARZO
AZIENDA
AZIENDA
APRILE
(SCELTA)
AZIENDA
AZIENDA
MAGGIO
AZIENDA
AZIENDA
GIUGNO
AZIENDA
AZIENDA
LUGLIO
FONDO
NEGOZIALE
OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO
FONDO
AGOSTO (o diversa scadenza
stabilita dal fondo)
ANTE 29.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006L’ACCORDO COLLETTIVO PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR
ADERISCE CON IL CONFERIMENTO PARZIALE DEL TFR
modello Tfr1 - sezione 3 – opzione 2°DESTINAZIONE
TFR
MENO 50
DESTINAZIONE TFR
PIU’ 49
OPERATIVITA’
TRASFERIMENTO
FONDO
OPERATIVITA’
TRASFERIMENTO
TESORERIA INPS
GENNAIO
AZIENDA
TESORERIA INPS
MAGGIO
FEBBRAIO
AZIENDA
TESORERIA INPS
MAGGIO
MARZO
AZIENDA
TESORERIA INPS
MAGGIO
APRILE
(SCELTA)
40% % FONDO
60% AZIENDA
40% % FONDO
60% TESORERIA INPS
LUGLIO
MAGGIO
MAGGIO
40% % FONDO
60% AZIENDA
40% % FONDO
60% TESORERIA INPS
LUGLIO
GIUGNO
GIUGNO
40% % FONDO
60% AZIENDA
40% % FONDO
60% TESORERIA INPS
LUGLIO
LUGLIO
LUGLIO
ANTE 29.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006L’ACCORDO COLLETTIVO PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR
NON ADERISCE (cioè opta per la conservazione in azienda)
Modello Tfr1- sezione 3 – opzione 1° DESTINAZIONE TFR
MENO 50 DIP
DESTINAZIONE TFR
PIU’ 49 DIP
OPERATIVITA’
TRASFERIMENTO
TESORERIA INPS
GENNAIO
AZIENDA
TESORERIA INPS
MAGGIO
FEBBRAIO
AZIENDA
TESORERIA INPS
MAGGIO
MARZO
AZIENDA
TESORERIA INPS
MAGGIO
APRILE
(SCELTA)
AZIENDA
TESORERIA INPS
MAGGIO
MAGGIO
AZIENDA
TESORERIA INPS
GIUGNO
GIUGNO
AZIENDA
TESORERIA INPS
LUGLIO
LUGLIO
ANTE 29.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006L’ACCORDO COLLETTIVO NON PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR
ADERISCE CON IL CONFERIMENTO DEL 100% DEL TFR
Modello Tfr1 - sezione 4 – opzione 3° DESTINAZIONE TFR
OPERATIVITA’ TRASFERIMENTO DEL
TFR AL FONDO
GENNAIO
AZIENDA
FEBBRAIO
AZIENDA
MARZO
AZIENDA
APRILE
(SCELTA)
100 % FONDO
LUGLIO
MAGGIO
100 % FONDO
LUGLIO
GIUGNO
100 % FONDO
LUGLIO
LUGLIO
ANTE 29.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006L’ACCORDO COLLETTIVO N0N PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR
ADERISCE TACITAMENTE TFR
DESTINAZION
E TFR
PIU’ 49
DESTINAZIONE
TFR
PIU’ 49
GENNAIO
AZIENDA
AZIENDA
FEBBRAIO
AZIENDA
AZIENDA
MARZO
AZIENDA
AZIENDA
APRILE
AZIENDA
AZIENDA
MAGGIO
AZIENDA
AZIENDA
GIUGNO
AZIENDA
AZIENDA
LUGLIO
FONDO
FONDO
OPERATIVITA’
TRASFERIMENTO
FONDO
AGOSTO
OPERATIVITA’
TRASFERIMENTO
TESORERIA INPS
ANTE 29.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006-
L’ACCORDO COLLETTIVO NON PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR
ADERISCE CON IL CONFERIMENTO PARZIALE DEL TFR (minimo 50%)
modello Tfr1 - sezione 4 – opzione 2° DESTINAZIONE
TFR
MENO 50
DESTINAZIONE TFR
PIU’ 49
OPERATIVITA’
TRASFERIMENTO
FONDO
OPERATIVITA’
TRASFERIMENTO
TESORERIA INPS
GENNAIO
AZIENDA
TESORERIA INPS
MAGGIO
FEBBRAIO
AZIENDA
TESORERIA INPS
MAGGIO
MARZO
AZIENDA
TESORERIA INPS
MAGGIO
APRILE
(SCELTA)
50% % FONDO
50% AZIENDA
50% % FONDO
50% TESORERIA INPS
LUGLIO
MAGGIO
MAGGIO
50% % FONDO
50% AZIENDA
50% % FONDO
50% TESORERIA INPS
LUGLIO
GIUGNO
GIUGNO
50% % FONDO
50% AZIENDA
50% % FONDO
50% TESORERIA INPS
LUGLIO
LUGLIO
LUGLIO
ANTE 29.4.1993- NON ADERENTE AL 31.12.2006L’ACCORDO COLLETTIVO NON PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR
NON ADERISCE (cioè opta per la conservazione in azienda)
Modello Tfr1 - sezione 4 – opzione 1°DESTINAZIONE TFR
MENO 50 DIP
DESTINAZIONE TFR
PIU’ 49 DIP
OPERATIVITA’
TRASFERIMENTO
TESORERIA INPS
GENNAIO
AZIENDA
TESORERIA INPS
MAGGIO
FEBBRAIO
AZIENDA
TESORERIA INPS
MAGGIO
MARZO
AZIENDA
TESORERIA INPS
MAGGIO
APRILE
(SCELTA)
AZIENDA
TESORERIA INPS
MAGGIO
MAGGIO
AZIENDA
TESORERIA INPS
GIUGNO
GIUGNO
AZIENDA
TESORERIA INPS
LUGLIO
LUGLIO
DIPENDENTI ASSUNTI DOPO IL
31.12.2006
SITUAZIONI
ASSICURATO ALLA PREVIDENZA
OBBLIGATORIA DAL 28.4.1993
GIA’ ADERENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE
CON SCELTA DESTINAZIONE DEL TFR
↓
NON DEVE FARE ALTRA SCELTA
(perché la sua scelta è immodificabile)
↓
deve solo comunicare all’azienda il fondo al quale
intende continuare a trasferire il TFR
POST 28.4.1993- NON ADERENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE
2007)
(1° GIUGNO
DECIDE DI ADERIRE AL FONDO (100%)
Modello Tfr2 - sezione 1- opzione 1° DESTINAZIONE TFR
Aziende fino a 49
DESTINAZIONE TFR
Aziende + 49
OPERATIVITA’
TRASFERIMENTO TFR
GIUGNO
AZIENDA
TESORERIA INPS
LUGLIO (TESOR)
LUGLIO
AZIENDA
TESORERIA INPS
AGOSTO (TESOR)
AGOSTO
AZIENDA
TESORERIA INPS
SETTEMBRE (TESOR)
SETTEMBRE
(scelta)
FONDO
FONDO
OTTOBRE ( FONDO)
OTTOBRE
FONDO
FONDO
NOVEMBRE (FONDO)
NOVEMBRE
FONDO
FONDO
DICEMBRE ( FONDO)
DICEMBRE
POST 28.4.1993- NON ADERENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE (1°
GIUGNO 2007)
NON DECIDE ENTRO SEI MESI (ADESIONE TACITA)
DESTINAZIONE TFR
Aziende fino a 49
DESTINAZIONE TFR
Aziende + 49
OPERATIVITA’
TRASFERIMENTO TFR
GIUGNO
AZIENDA
TESORERIA INPS
LUGLIO (TESOR)
LUGLIO
AZIENDA
TESORERIA INPS
AGOSTO (TESOR)
AGOSTO
AZIENDA
TESORERIA INPS
SETTEMBRE (TESOR)
SETTEMBRE
AZIENDA
TESORERIA INPS
OTTOBRE (TESOR)
OTTOBRE
AZIENDA
TESORERIA INPS
NOVEMBRE (TESOR)
NOVEMBRE
AZIENDA
TESORERIA INPS
DICEMBRE (TESORERIA)
DICEMBRE
FONDO
FONDO
GENNAIO (FONDO)
POST 28.4.1993- NON ADERENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE
DECIDE DI CONSERVARE IL TFR IN AZIENDA
Modello TFR 2- sezione 1 – opzione 2°
DESTINAZIONE TFR
Aziende fino a 49
DESTINAZIONE TFR
Azienda più 49
OPERATIVITA’
TRASFERIMENTO TFR
GIUGNO
AZIENDA
TESORERIA INPS
OTTOBRE ( TESOR)
LUGLIO
AZIENDA
TESORERIA INPS
OTTOBRE ( TESOR)
AGOSTO
AZIENDA
TESORERIA INPS
OTTOBRE ( TESOR)
SETTEMBRE
(scelta)
AZIENDA
TESORERIA INPS
OTTOBRE ( TESOR)
OTTOBRE
AZIENDA
TESORERIA INPS
OTTOBRE ( TESOR)
NOVEMBRE
AZIENDA
TESORERIA INPS
NOVEMBRE ( TESOR)
DICEMBRE
FONDO
TESORERIA INPS
DICEMBRE ( TESOR.)
ASSICURATO ALLA PREVIDENZA
OBBLIGATORIA ANTE 28.4.1993
GIA’ ADERENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE
CON SCELTA DESTINAZIONE DEL TFR
↓
NON DEVE FARE ALTRA SCELTA
(perché la sua scelta è immodificabile)
↓
deve solo comunicare all’azienda il fondo al quale
intende continuare a trasferire il TFR
ANTE 28.4.1993- NON ADERENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE (1° giugno
2007)
L’ACCORDO COLLETTIVO PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR
ADERISCE CON IL CONFERIMENTO DEL 100% DEL TFR
Modello Tfr2 - sezione 2 – opzione 3°
DESTINAZIONE TFR
Aziende fino a 49
DESTINAZIONE TFR
Aziende più di 49
OPERATIVITA’
TRASFERIMENTO TFR
GIUGNO
AZIENDA
TESORERIA INPS
LUGLIO (TESOR)
LUGLIO
AZIENDA
TESORERIA INPS
AGOSTO (TESOR)
AGOSTO
AZIENDA
TESORERIA INPS
SETTEMBRE (TESOR)
SETTEMBRE
(scelta)
FONDO
FONDO
OTTOBRE ( FONDO)
OTTOBRE
FONDO
FONDO
NOVEMBRE (FONDO)
NOVEMBRE
FONDO
FONDO
DICEMBRE (FONDO)
DICEMBRE
ANTE 28.4.1993- NON ADERENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE (1° giugno 2007)
L’ACCORDO COLLETTIVO PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR
ADERISCE CON IL CONFERIMENTO PARZIALE DEL TFR
modello Tfr2 - sezione 2 - opzione 2
DESTINAZIONE TFR
Aziende fino a 49
DESTINAZIONE TFR
Aziende più di 49
OPERATIVITA’
TRASFERIMENT
O FONDO
OPERATIVITA’
TRASFERIMENT
O TESORERIA
INPS
GIUGNO
AZIENDA
TESORERIA INPS
OTTOBRE
LUGLIO
LUGLIO
AZIENDA
TESORERIA INPS
OTTOBRE
AGOSTO
AGOSTO
AZIENDA
TESORERIA INPS
OTTOBRE
SETTEMBRE
SETTEMBRE
(scelta)
40% % FONDO
60% AZIENDA
40% % FONDO
60% TESORERIA INPS
OTTOBRE
OTTOBRE
OTTOBRE
40% % FONDO
60% AZIENDA
40% % FONDO
60% TESORERIA INPS
NOVEMBRE
NOVEMBRE
NOVEMBRE
40% % FONDO
60% AZIENDA
40% % FONDO
60% TESORERIA INPS
DICEMBRE
DICEMBRE
ANTE 28.4.1993- NON ADERENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE (1° giugno 2007)
L’ACCORDO COLLETTIVO PREVEDE IL TRASFERIMENTO DEL TFR
DECIDE DI CONSERVARE IL TFR IN AZIENDA
Modello TFR 2- sezione 2 - opzione 1°
DESTINAZIONE TFR
Aziende fino a 49
DESTINAZIONE TFR
Aziende più di 49
OPERATIVITA’
TRASFERIMENTO TFR
GIUGNO
AZIENDA
TESORERIA INPS
LUGLIO (TESOR)
LUGLIO
AZIENDA
TESORERIA INPS
AGOSTO (TESOR)
AGOSTO
AZIENDA
TESORERIA INPS
SETTEMBRE (TESOR)
SETTEMBRE
(scelta)
AZIENDA
TESORERIA INPS
OTTOBRE (TESOR)
OTTOBRE
AZIENDA
TESORERIA INPS
NOVEMBRE (TESOR)
NOVEMBRE
AZIENDA
TESORERIA INPS
DICEMBRE (TESOR)
DICEMBRE
FONDO
TESORERIA INPS
GENNAIO ( TESOR)
ANTE 28.4.1993- NON ADERENTE ALLA DATA DI
ASSUNZIONE
L’ACCORDO COLLETTIVO NON PREVEDE IL
TRASFERIMENTO DEL TFR
Modello TFR2- sezione 3↓
COME IPOTESI PRECEDENTI DELLA SEZIONE 2
CON LA SOLA DIFFERENZA CHE IN CASO DI
CONFERIMENTO PARZIALE DEL TFR QUESTO
NON PUO’ ESSERE INFERIORE AL 50%
Gli adempimenti del datore di lavoro
• Informativa sulle scelte di destinazione del TFR: entro il 31.12.2006
• Consegna moduli ufficiali per la scelta TFR1 e TFR 2 (allegati al DM
30.01.07): prima possibile (modello TFR1) ovvero unitamente alla lettera di
assunzione (modello TFR2)
• Ricezione dei moduli compilati dai dipendenti e restituzione agli
stessi controfirmati. (i dipendenti che già avevano manifestato la scelta con un
modulo diverso da quello ufficiale, per confermare tale scelta deve essere
ripresentato il modulo ufficiale entro 30 gg. cioè entro il 2 marzo)
• Accantonamenti delle somme da destinare alla forma pensionistica
complementare prescelta dal lavoratore (con decorrenza dalla data della scelta)
ovvero di quelle da versare all’Inps (con decorrenza dall’1.1.2007 ovvero dalla
data di assunzione, per quelli che optano per la conservazione in azienda).
• Calcolo della rivalutazione dei TFR dei mesi già trascorsi da trasferire alla
previdenza complementare (a partire dal 1° luglio) ovvero al Fondo tesoreria Inps
(a partire dal mese che l’Inps indicherà come utile per il primo versamento).
Gli adempimenti del datore di lavoro
• Indicazione sul modello e-mens dei dati indicati nel DM 30.01.2007
(scelta al 31.12.2006, scelte successive, importo mensile del contributo).
•Versamenti all’Inps: non appena l’Istituto fornirà le relative istruzioni (con
decorrenza 1.1.2007) al lordo della rivalutazione
•Versamenti ai fondi pensioni: dal 1° luglio 2007 (compresi i mesi
pregressi) al lordo della rivalutazione
• Recupero esonero del contributo Fondo Garanzia TFR (in proporzione
alla quota di TFR trasferita): dall’1.1.2007 per quelli che al 31.12.2006 già
versavano tutto ovvero una quota del TFR alla previdenza complementare
(codice TF01 da utilizzare nel quadro D del DM 10/2)
Per quelli che opteranno nel corso del primo semestre 2007, il recupero
avverrà non appena l’Inps fornirà le relative istruzioni.
Gli adempimenti del datore di lavoro
• Informativa sulla destinazione del TFR inoptato: a coloro che
tardano nell’effettuare la scelta entro il 31.05.2007 il datore deve
consegnare una nuova informativa con cui comunicare quale sarà la
destinazione del TFR inoptato.
LE COMPENSAZIONI
CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO
Fondo di garanzia del tfr
DAL 1.1.2007 I DATORI DI LAVORO SONO ESONERATI DAL VERSAMENTO
ALL’INPS DEL CONTRIBUTO PER IL FONDO DI GARANZIA DEL TFR IN
PROPORZIONE ALLE QUOTE DI TFR TRASFERITE AI FONDI
DIPREVIDENZA COMPLEMENTARE ED ALL’INPS STESSO
•per le aziende con più di 49 dipendenti la riduzione del contributo è totale dal
momento che l’eventuale TFR non trasferito alla previdenza complementare dovrà
essere obbligatoriamente trasferito all’INPS.
• Per le aziende con meno di 50 dipendenti la riduzione dello 0,20% sarà
diversificata e cioè:
•Totale per i dipendenti che trasferiscono il 100% del TFR
•Nulla e cioè il contributo sarà interamente dovuto per i dipendenti che optano per
la conservazione del TFR in azienda
•ridotta parzialmente, in proporzione alla quota di TFR trasferito , per i dipendenti
che trasferiscono solo una quota del TFR
LE NOVITA’ PREVIDENZIALI
MISURE COMPENSATIVE PER LE AZIENDE- ABOLIZIONE O
RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FONDO DI GARANZIA
SITUAZIONE DEL LAVORATORE
ALIQUOTA APPLICABILE
Non aderente alla P.C
38,17
Aderente con versamento del 100%
del TFR
37,97% ( meno 0,20%)
Aderente con versamento del 10%
del TFR
38,15 ( meno 10% di 0,20%)
Aderente con versamento del 20%
del TFR
38,13 ( meno 20% di o,20%)
Aderente con versamento del 50%
del TFR
38,07 ( meno 50% di o,20%)
SGRAVIO TOTALE O PARZIALE DEL CTR FONDO DI GARANZIA per i
lavoratori che al 31.12.2006 già trasferivano il 100% ovvero una quota del
TFR ad un fondo pensione
(Circolare Inps n 23/2007 )
QUADRO
B/C
N°
gg.
Retrib. Imponibile
Aliquota
Somme a
debito
IMP.
3
78
6.000
38,17
2.290
Modalità di calcolo dello sgravio
1° dip. RID. 100% (trasferisce 100% TFR)
2.000 x 0,20%
2° dip. RID. 30% (trasferisce il 30% TFR)
2.000 x 0,06% (30% di 0,20%)
1,2
3° dip. RID. 50%(trasferisce il 50% TFR)
2.000 x 0,10% (50% di 0,20%)
2
Totale 7,2
QUADRO D
TF01
4
7,00
LA LEVA FISCALE
⇩
1.le nuove regole
di deducibilità dei contributi
2. il nuovo regime
di tassazione della prestazioni
LE NOVITA’ FISCALI
1. Deducibilità dei contributi (art. 8 co. 4-6 dlgs n.
252/05):
- limite: 5.164,57 euro all’anno (comprensivo sia della quota
c/dipendente che di quella c/azienda)
- i contributi non dedotti devono essere comunicati al fondo
entro il 31.12 dell’anno successivo, affinchè le corrispondenti
prestazioni non siano poi tassate.
LE NOVITA’ FISCALI
1.1. Deducibilità dei contributi (casi particolari)
- neoccupati: dopo 5 anni di iscrizione al fondo, è ammessa
la possibilità di dedurre nei 20 anni successivi al 5°, la
quota dei contributi non dedotti pari a Euro 25.822,85contributi versati nei primi 5 anni (nei limiti di euro 2.582,29
per anno)
- familiari a carico: la quota non dedotta direttamente dal
familiare, è dedotta da parte del soggetto rispetto al quale
sono a carico (nel limite complessivo di euro 5.164,57)
- vecchi iscritti: si applicano dall’entrata in vigore della
riforma le nuove regole di deducibilità (art. 23 co.7)
LE NOVITA’ FISCALI
CREDITO D’IMPOSTA: per i contributi reintegrati,
a seguito di anticipazione, in misura eccedente a
quella massima fiscalmente deducibile.
•Il credito d’imposta è pari all’imposta versata sulle
prestazioni anticipate.
•In caso di reintegrazione parziale l’imposta
recuperata come credito
è proporzionalmente
ridotta.
LE NOVITA’ FISCALI
La tassazione delle prestazioni (art. 11 comma 6 dlgs
252/05)
- Aliquota 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno successivo al
15° anno di partecipazione (max riduzione 6%)
- per coloro che sono già iscritti, si applica sulle prestazioni
maturate dopo l’entrata in vigore della riforma (art. 23 comma 5)
- per i vecchi iscritti, è ammessa la facoltà di optare per
l’applicazione delle nuove regole sulle prestazioni maturate
prima della riforma, a condizione di rinunciare alla liquidazione del
100% della posizione accumulata come capitale (art. 23 comma
6).
LE NOVITA’ FISCALI
Si applica l’aliquota del 23% (in luogo del
15%):
-Anticipazione posizione individuale per
cause diverse dalle spese mediche
straordinarie (art. 11 comma 7);
-Riscatto per cause diverse, da quelle
relative allo stato di inoccupazione,
invalidità e decesso (art. 14 co. 5).
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