MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Bianca Maria Testarmata 6 ottobre 2008 1 Le ragioni della riforma Cambiamento degli scenari GLOBALIZZAZIONE COMPLESSITA’ COMPETITIVITA’ CRISI ECONOMICA 2 Le ragioni della riforma Incapacità del sistema P.A. di affermarsi come fattore di sviluppo del Paese 3 1990 ESIGENZA DI MODERNIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 4 ITALIA Disfunzioni Crisi economica Impegni comunitari 5 Un’amministrazione obsoleta: nessuna riforma organica dal 1865 L’amministrazione italiana si presentava fortemente arretrata rispetto a quelle degli altri paesi europei: • un’amministrazione attenta soprattutto alle questioni giuridiche e alla regolarità formale degli atti e delle procedure, • poco sensibile al profilo economico, • spesso senza strategie e obiettivi a medio- lungo termine. 6 Occorre un radicale ripensamento della pubblica amministrazione Per accrescere la capacità dell’amministrazione di impiegare in modo efficiente le risorse a disposizione e di svolgere efficacemente il ruolo istituzionale si imponeva un cambiamento delle logiche della gestione mutuando strumenti e tecniche del mondo aziendale Ci si avvicina a logiche manageriali e a principi aziendalistici 7 Ripensamento della p.a. centralità del cittadino la “ragion d’essere” della P.A. è servire la collettività curare e soddisfare gli interessi dei cittadini in modo efficiente ed efficace 8 Modernizzare la pubblica amministrazione • rilancio della primarietà del servizio in cui si sostanzia la missione della P.A. • l’orientamento dell’attività verso i bisogni e le attese degli utenti che sono la fonte primaria di legittimazione di qualsiasi istituzione pubblica. 9 Legge 8 giugno 1990 n.142 riforma delle autonomie locali definisce e distingue le attribuzioni degli organi di vertice politico e quelle degli organi amministrativi dell’ente locale 10 Principio mutuato dall’impostazione manageriale secondo la quale la vita dell’impresa discende da due fondamentali attività: • il governo, che ha compiti decisionali, • la gestione, che deve realizzare i programmi stabiliti 11 Principio della separazione tra politica ed amministrazione • agli organi politici spettano le funzioni di indirizzo • ai dirigenti i compiti operativi. 12 Legge 241 del 7 agosto 1990 legge sul procedimento amministrativo fissa i criteri a cui deve ispirarsi l’attività amministrativa economicità, efficacia, pubblicità, riconosce la centralità del cittadino e afferma i principi: della trasparenza dell’azione amministrativa, del responsabile del procedimento, della partecipazione al procedimento e di accesso agli atti 13 Principio di buona amministrazione art. 97 Cost. l’azione della pubblica amministrazione deve essere: • efficace: capace di raggiungere gli obiettivi; • efficiente: competenza e prontezza nell’assolvere i compiti • economica: capace di gestire economicamente le risorse affidate. 14 Logica economica e gestionale assimilabile a quella delle imprese private che operano per il mercato. Anche se l’obiettivo non è il profitto, come per le imprese, la sopportabilità dei costi e la relazione risorsa-risultato diventano canoni di riferimento essenziali. 15 Amministrazione per risultati Logiche conseguenze della nuova idea di pubblica amministrazione sono stati il progressivo abbandono dell’amministrazione per atti e l’affermazione di un’amministrazione per risultati 16 Cambiare prospettiva • L’attività è lavoro, sequenza di atti, • l’obiettivo è un risultato atteso da un’attività, una meta da raggiungere in tempi certi, con determinate risorse e secondo un piano definito; è una cosa diversa dall’attività che lo genera e dalla quale si stacca. 17 Legge-delega 23 ottobre 1992, n.421 recante disposizioni di razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina del pubblico impiego è stata avviata la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza e di ridurne i costi. 18 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 ridisegna il rapporto di lavoro con la PA e incide profondamente sulla disciplina del contenzioso. Obiettivo da perseguire: • graduale integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato. D.Lgs. 31.03.1998, n. 80 e con il successivo D.Lgs. 29.10.1998, n.387 sono stati trasfusi nel D.Lgs. 30.3.2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione”. 19 La c.d. riforma Bassanini legge 15 marzo 1997, n.59 ha previsto varie deleghe: • per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli altri Enti locali • per la riforma della P.A. • per la semplificazione amministrativa 127/1997 – c.d. legge “Bassanini 2”L. 16 giugno 1998 n.191 Bassanini ter 20 La riforma Bassanini Il grande progetto di riforma vede in uno Stato “leggero” che fa meno per farlo meglio, il primo passo verso una maggiore efficienza della sua attività. 21 Stato “leggero” ripensare la missione dello Stato focalizzandola sul suo core-business • dismettere funzioni non essenziali • esternalizzare o privatizzare servizi che possono essere meglio svolti dal mercato o da organizzazioni non-profit • liberalizzare le public utilities (servizi di pubblica utilità) 22 Strumenti di attuazione decentramento riorganizzazione semplificazione 23 1) Decentramento Stato unitario ma regionale 24 Decentramento la c.d. riforma Bassanini recepisce il c.d. principio di sussidiarietà, introdotto dal Trattato di Maastricht, in base al quale i compiti di gestione amministrativa della cosa pubblica devono essere affidati alla struttura più vicina alla cittadinanza, e quindi all’ente locale, lasciando alle strutture amministrative sovraordinate solo quelle funzioni che, per loro natura, non possono essere svolte localmente. 25 federalismo amministrativo decentramento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli altri Enti locali (escludendo solo quelli riconducibili a materie tradizionalmente di spettanza dello Stato: affari esteri, difesa, tutela dei beni culturali, cittadinanza, ecc.) e la dismissione e esternalizzazione di funzioni pubbliche di tutte quelle attività ritenute non essenziali. 26 La riforma costituzionale L. 18 ottobre 2001 n. 3 Le ragioni che hanno ispirato la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione derivano dall’esigenza di adeguare l'ambito delle competenze regionali, tanto legislative quanto amministrative, alla nuova impostazione che l'ordinamento si è dato a seguito della legge n. 59 del 1997 27 Stato “policentrico” Art. 114 Cost: • La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. • I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione 28 Potestà legislativa L’art. 117 Cost. novellato prevede l’inversione, rispetto al precedente ordinamento, del criterio della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. STATO Allo Stato non compete più una generale potestà regolatrice: riconosce una potestà legislativa esclusiva ma vincolata da un limite generale di materia, nel senso che tale potestà non può più esplicarsi, come nel regime previgente, in qualsiasi ambito oggettivo che non risulti assegnato alla competenza del legislatore regionale, ma al contrario potrà essere esercitata esclusivamente in riferimento a quelle materie che la norma costituzionale di cui all’art. 117, comma 2, espressamente vi riservi. 29 Art. 117 Cost. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: • • • • • • • • • • • • • • • • • a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 30 Potestà legislativa delle Regioni Le Regioni vedono ampliato il proprio ambito di legittimazione - in funzione, talvolta, di legislazione concorrente con quella statale (le leggi regionali devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato - leggi cornice o leggi quadro - relativamente alla materia di intervento normativo) - e talaltra di legislazione esclusiva (in virtù di tale potestà le Regioni sono equiparate allo Stato nella facoltà di legiferare, escludendo – per le materie afferenti – la normativa statale anche di semplice indirizzo o coordinamento: la legge regionale che interviene a regolare la materia comporta il c.d. effetto ghigliottina con conseguente inapplicabilità della legge statale, ma non perdita di potestà legislativa statale). 31 L. 18 ottobre 2001 n. 3 riconosce, a livello costituzionale, il principio di sussidiarietà verticale, che comporta uno spostamento dell’esercizio delle funzioni amministrative verso i livelli di governo regionale e locale art. 118, co.1: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurare l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza” 32 L. 18 ottobre 2001 n. 3 riconosce, a livello costituzionale, il principio della sussidiarietà orizzontale, che consente l’attribuzione di funzioni e servizi anche a soggetti esterni all’amministrazione pubblica art. 118, co.4: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. 33 Modello di Stato policentrico si tratta di un cambiamento di grande portata che si svolge secondo due direttrici: • la trasformazione verso un assetto federale che valorizza l’autonomia dei livelli di governo più decentrati in quanto più vicini alle istanze dei cittadini e quindi in grado di soddisfarne meglio le esigenze (sussidiarietà verticale); • il riconoscimento del “privato” come soggetto attivo nel perseguimento di fini di interesse generale, nella gestione della res publica ma anche, nelle forme più avanzate, all’interno dei processi decisionali (sussidiarietà orizzontale). 34 2) Riorganizzazione Il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli enti locali e la ridefinizione di missioni delle amministrazioni statali comporta la necessità di riorganizzare le strutture dello Stato interessate dal processo di decentramento. 35 Riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri D.Lgs. 303/1999 • struttura più leggera ma più forte al servizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente • coerente con le funzioni proprie • trasferimento di funzioni operative alle amministrazioni di settore 36 Riorganizzazione dei Ministeri Obiettivi • Eliminazione di duplicazioni, di frammentazioni, di sovrapposizioni di competenze e strutture • Organizzazione interna più flessibile. Libertà di scelta tra i modelli organizzativi • Per ogni missione un solo Ministero • Le Agenzie: strutture tecnico-operative di tipo “aziendale” 37 Riorganizzazione dei Ministeri D.Lgs. 30.07.1999, n.300 • Ministeri restano l’articolazione fondamentale del potere esecutivo. • Essi, tuttavia, vengono numericamente ridotti e riordinati quanto a missione ed organizzazione interna. • Prevede come strutture di primo livello i Dipartimenti e le DDGG coordinate dal Segretario generale. • Fra i principi fondamentali posti a base della comune disciplina dei Ministeri, vi è quello della flessibilità dell’organizzazione, che consente l’adattamento delle strutture ministeriali alle mutevoli situazioni esterne. L’art. 4 del d.lgs. n. 300, prevede in particolare, in attuazione di tale principio, l’obbligo di revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. • Dalla riorganizzazione dei Ministeri deriva altresì, per un processo di sostanziale esternalizzazione di funzioni, compiti ed uffici, la istituzione delle agenzie pubbliche, con il compito precipuo di esercitare funzioni tecnico-operative. 38 D.L. 16-5-2008 n. 85 Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), convertito in legge con modificazioni 14 luglio 2008 n. 121 ha modificato il comma 1 dell’art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedendo 12 Ministeri 1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero dello sviluppo economico; 7) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; 8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 11) Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca; 12) Ministero per i beni e le attività culturali; 39 Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio • • • • • • • • • Rapporti con le Regioni Attuazione del programma di Governo Pubblica amministrazione e Innovazione Pari opportunità Rapporti con il Parlamento Politiche Europee Riforme per il Federalismo Della Gioventù Semplificazione Normativa 40 UFFICI • uffici di line: deputati all’esercizio delle funzioni amministrative, • uffici di staff: gli uffici di diretta collaborazione con l’organo di vertice politico 41 AGENZIE • compiti tecnico - operativi strumentali, in precedenza esercitati da Ministeri o da enti pubblici. • sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro, che ne determina gli obiettivi di cui si assume la responsabilità e sono assoggettate al controllo della Corte dei Conti per quanto attiene al profilo del controllo della spesa. 42 La riforma del lavoro pubblico Privatizzazione del pubblico impiego: parificazione, sotto il profilo normativo e tecnico-operativo, del lavoro pubblico con quello privatistico. • assoggettato alle disposizioni del codice civile dallo Statuto dei lavoratori e dalla legislazione speciale • contrattazione • giurisdizione del GO 43 La riforma del lavoro pubblico • riordino e valorizzazione della contrattazione collettiva • riforma della dirigenza statale • riformulazione dei principi attinenti all’organizzazione dei pubblici uffici e attribuzione di un’ampia autonomia di gestione ai dirigenti; • riformulazione dei principi e delle regole relative al reclutamento del personale e dirigenza; • passaggio del contenzioso dal GA al GO 44 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 Applicazione della normativa comune Articolo 2:Fonti co. 2: I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. 45 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 Contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego Articolo 2:Fonti co. 3:I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. nel sistema previgente la regolamentazione del rapporto di lavoro era principalmente riservata alle determinazioni unilaterali della P.A. o alla legge nel nuovo sistema viene riservata alla contrattazione, individuale e collettiva, con particolare riferimento ai profili economici. 46 DIRIGENZA La separazione fra attività politica e attività gestionale ha completamente modificato il ruolo della dirigenza pubblica, orientandola ad un modello di management fondato • sulla gestione delle risorse • sulla responsabilità dei risultati ottenuti 47 DIRIGENZA art. 4 D.Lgs. 165/2001 • Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. • Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei 48 relativi risultati. DIRIGENZA art. 5 D.Lgs. 165/2001 - L. 15-7-2002, n. 145 • • • • • La posizione del dirigente è assimilata ora a quella del privato datore di lavoro: art. 5 co.2: le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro. contrattualizzazione temporaneità degli incarichi dirigenziali valutazione dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione retribuzione della qualifica unica dirigenziale articolata in un trattamento economico fondamentale ed accessorio, quest’ultimo distinto in una retribuzione di posizione ed in una retribuzione di risultato 49 3) SEMPLIFICAZIONE Per rendere l'azione amministrativa più efficiente, rapida ed economica, riducendo i gravosi costi burocratici e migliorando il rapporto con gli utenti, occorre un cambiamento complessivo dell’amministrazione e del suo modo di operare. Semplificare l'azione amministrativa vuol dire snellirla eliminando passaggi procedurali, controlli, adempimenti inutili che ostacolano il buon funzionamento dell'amministrazione. 50 SEMPLIFICAZIONE • • • • • • • La semplificazione amministrativa viene assunta a rango di politica istituzionale, da operarsi attraverso la semplificazione delle procedure, la riduzione dei tempi, l’applicazione dei principi di trasparenza, di partecipazione, di accesso, lo snellimento della normativa, la semplificazione del linguaggio, l’incremento della comunicazione, l’uso delle tecnologie, i servizi on line 51 SEMPLIFICAZIONE Strumenti: • Autocertificazioni: sostituiscono i certificati • Denuncia di inizio di attività e silenzio assenso invece di autorizzazioni, licenze e altri atti amministrativi • Conferenza di servizi • Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento • Termini certi per concludere le procedure • Riassetto normativo 52 Semplificazione dei procedimenti amministrativi Il cammino della semplificazione è stato avviato negli anni 90 dalla L. 241/1990 che ha incluso tra i principi che regolano l’attività amministrativa quelli di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza ed ha previsto i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti. 53 Semplificazione come sistema La legge n. 59 del 1997 istituzionalizza il principio della semplificazione e lo strumento della delegificazione L’art. 20 ha previsto uno strumento legislativo a cadenza annuale, la c.d. legge annuale di semplificazione, con la finalità di assicurare un’assidua delegificazione procedimentale. Sulla base della legge annuale di semplificazione, vengono emanati regolamenti di delegificazione volti a disciplinare singoli procedimenti amministrativi secondo criteri e principi fissati dallo stesso art. 20. 54 Dalla semplificazione di singole procedure al riordino per settori organici In attuazione dell’art. 20, il Parlamento ha approvato la legge 8 marzo 1999, n. 50 e la legge 24 novembre 2000, n. 340, quale prima e seconda legge annuale di semplificazione, che oltre a contenere • l’elencazione dei procedimenti da delegificare • hanno previsto un programma di riordino delle norme legislative e regolamentari in determinate materie espressamente indicate, attuarsi mediante la redazione di testi unici, con l’espressa finalità di raccogliere in un corpus unitario le norme legislative e regolamentari vigenti (testi unici misti). Tra le numerose semplificazioni realizzate si ricordano, tra le altre, quelle in materia di documentazione amministrativa (DPR n. 445 del 2000) 55 Dai T.U. ai Codici La legge di semplificazione 2001 (L. 29 luglio 2003, n. 229) introduce profonde modifiche al meccanismo della legge di semplificazione annuale: • • • • • deregolazione come preliminare e pregiudiziale rispetto alla semplificazione sostituisce allo strumento del T.U. quello della codificazione adotta la tecnica del riassetto normativo (riordino sistematico per settori normativi), attraverso la quale, mediante l’adozione di decreti legislativi e regolamentari di esecuzione, oltre che di delegificazione, interviene in ciascuna delle materie indicate annualmente dal Governo come prioritarie, innovando l’ordine esistente e riducendo i poteri della P.A., così da realizzare un’effettiva liberalizzazione sostanziale. meccanismo della "ghigliottina" che consente di eliminare tutte le norme non riprodotte indica i principi e criteri direttivi di liberalizzazione cui uniformarsi nella formulazione delle deleghe legislative per il riassetto, mentre l’individuazione dei principi e criteri direttivi specifici per singole materie è demandata alle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo. 56 LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE N. 246/2005 Ha previsto che il Governo nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completi il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario. 57 Nuovi strumenti della semplificazione normativa LA QUALITA’ DELLA REGOLAZIONE Una regolazione di qualità produce di per sé effetti positivi Superare la complessità della regolazione La legge di semplificazione annuale n. 246/2005, all’art. 14, individua due strumenti chiave per la semplificazione amministrativa: AIR: l’analisi dell’impatto della regolamentazione Consiste nella valutazione a priori degli effetti che l’introduzione di una nuova norma può comportare su imprese e cittadini. VIR: verifica dell’impatto della regolamentazione Consiste nella valutazione periodica del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sulla organizzazione e sul 58 funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Testo unico sulla documentazione amministrativa DPR 28 dicembre 2000 n. 445 modificato dal D.Lgs. 23 gennaio 2002 n.10 e dal DPR 7 aprile 2003 n. 137 • In un unico testo tutte le norme sulla documentazione amministrativa e sul documento informatico • Oltre il 95% dei certificati sostituibile da autocertificazioni non autenticate in carta semplice • Sempre ammesso l’uso di strumenti informatici e telematici, oltre che del fax • Divieto per le Pubbliche amministrazioni di richiedere certificati in tutti i casi in cui è ammessa l'autocertificazione • Verso la decertificazione: soppressione totale dei certificati attraverso lo scambio dei dati per via telematica tra le amministrazioni 59 QUALITA’ Una P.A. performance-oriented una rivoluzione culturale • Prima: approccio giuridico-formale – contano solo regole e procedure, non c’è attenzione a qualità e risultati • Ora: al servizio del cittadino-utente – qualità del servizio e customer satisfaction cioè la soddisfazione delle esigenze dei cittadini come criteri direttivi dell’attività delle Pubbliche Amministrazioni – un nuovo controllo sulle performance, accanto a controlli di legittimità più efficaci ma meno invasivi – Carte dei servizi pubblici – promuovere la crescita professionale – maggiore trasparenza 60 INFORMATIZZAZIONE • ruolo che le nuove tecnologie possono svolgere quali leve per il cambiamento e la modernizzazione della PA • Informatizzazione necessaria, per un verso, a garantire snellezza e produttività, per altro verso, ad assicurare trasparenza e facilitare l’attivazione di adeguati meccanismi di controllo sull’operato dei pubblici poteri. 61 INFORMATIZZAZIONE Il D. Lgs. 165/2001 impone alle amministrazioni pubbliche ispirare la propria organizzazione al criterio del collegamento delle attività degli uffici e dell’interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici (art. 2, comma 1, lett. c). 62 Piano nazionale di e-governemet • • • • • si è inteso realizzare un nuovo modello di Pubblica Amministrazione: orientata all'utente, cittadino ed impresa, fornitrice di moderni servizi, creatrice di valore "pubblico", con cui sia facile operare, che coinvolga e faciliti la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali (eDemocracy). 63 e-governement processo di informatizzazione della P.A. il quale unitamente ad azioni di cambiamento organizzativo - consente di trattare la documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi digitali, grazie all’uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), allo scopo di ottimizzare il lavoro e di offrire agli utenti (cittadini ed imprese) sia servizi più rapidi, che nuovi servizi 64 INFORMATIZZAZIONE Strumenti: • Protocollo informatico • firma elettronica • documento informatico • posta elettronica • la carta nazionale dei servizi (CNS) • carta di identità elettronica 65 INFORMATIZZAZIONE Benefici: • Interoperabilità • deburocraticizzazione delle procedure, • riduzione degli sprechi quindi maggiore efficienza • implementazione di reti • relazione attiva con gli utenti Problemi: sicurezza Codice per l'Amministrazione Digitale decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, che integra il Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 66 RIFORMA DEI CONTROLLI INTERNI Uno dei cardini delle riforme degli anni ‘90 è l’introduzione della “cultura della valutazione” nel mondo delle amministrazioni pubbliche come necessario complemento della riforma del settore pubblico e più specificatamente della trasformazione dell’attività amministrativa in un servizio in favore della collettività. Per questo mutamento era necessario però che l’attività amministrativa fosse improntata a tecniche gestionali di sana amministrazione e assoggettata a valutazioni e misurazioni. 67 D.Lgs. 286 del 1999 • Il controllo di regolarità contabile ed amministrativa: volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; effettuato da organi “appositamente previsti” secondo i principi generali della revisione aziendale. • La valutazione dei dirigenti: valutazioni delle prestazioni (risultati raggiunti) e delle capacità organizzative dei dirigenti; porta all’erogazione dell’indennità di risultato o alla revoca dell’incarico. • Il controllo di gestione:volto a verificare l’efficacia, l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzarla, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; supporto dei processi decisionali. • Il controllo strategico: volto a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; supporta l’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico. 68 Una P.A. diversa Oggi le amministrazioni pubbliche sono chiamate: • a svolgere un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del nostro paese in un contesto caratterizzato da una rapida e costante trasformazione; • a dare risposte a bisogni sempre più articolati e mutevoli rispetto al passato; • ad esercitare le proprie funzioni con maggiore qualità, efficacia ed efficienza; • a tener cono dei diversi livelli istituzionali chiamati a definire le politiche pubbliche di intervento. 69