MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
LA RIFORMA DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Bianca Maria Testarmata
6 ottobre 2008
1
Le ragioni della riforma
Cambiamento degli scenari
GLOBALIZZAZIONE
COMPLESSITA’
COMPETITIVITA’
CRISI ECONOMICA
2
Le ragioni della riforma
Incapacità del sistema P.A. di
affermarsi come fattore di
sviluppo del Paese
3
1990
ESIGENZA DI
MODERNIZZAZIONE
DELLE
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
4
ITALIA
Disfunzioni
Crisi economica
Impegni comunitari
5
Un’amministrazione obsoleta:
nessuna riforma organica dal 1865
L’amministrazione italiana si presentava fortemente
arretrata rispetto a quelle degli altri paesi europei:
• un’amministrazione attenta soprattutto alle
questioni giuridiche e alla regolarità formale degli
atti e delle procedure,
• poco sensibile al profilo economico,
• spesso senza strategie e obiettivi a medio- lungo
termine.
6
Occorre un radicale ripensamento della
pubblica amministrazione
Per accrescere la capacità dell’amministrazione di
impiegare in modo efficiente le risorse a
disposizione e di svolgere efficacemente il ruolo
istituzionale si imponeva un cambiamento delle
logiche della gestione mutuando strumenti e
tecniche del mondo aziendale
Ci si avvicina a logiche manageriali e a
principi aziendalistici
7
Ripensamento della p.a.
centralità del cittadino
la “ragion d’essere” della P.A. è servire
la collettività
curare e soddisfare gli interessi dei
cittadini in modo efficiente ed efficace
8
Modernizzare la pubblica
amministrazione
• rilancio della primarietà del servizio
in cui si sostanzia la missione della P.A.
• l’orientamento dell’attività verso i bisogni e
le attese degli utenti
che sono la fonte primaria di legittimazione
di qualsiasi istituzione pubblica.
9
Legge 8 giugno 1990 n.142
riforma delle autonomie locali
definisce e distingue le attribuzioni
degli organi di vertice politico e quelle
degli organi amministrativi dell’ente
locale
10
Principio mutuato
dall’impostazione manageriale
secondo la quale la vita dell’impresa discende
da due fondamentali attività:
• il governo, che ha compiti decisionali,
• la gestione, che deve realizzare i programmi
stabiliti
11
Principio della separazione
tra politica ed amministrazione
• agli organi politici spettano le funzioni
di indirizzo
• ai dirigenti i compiti operativi.
12
Legge 241 del 7 agosto 1990
legge sul procedimento amministrativo
fissa i criteri a cui deve ispirarsi l’attività amministrativa
economicità, efficacia, pubblicità,
riconosce la centralità del cittadino
e afferma i principi:
della trasparenza dell’azione amministrativa,
del responsabile del procedimento,
della partecipazione al procedimento e
di accesso agli atti
13
Principio di buona amministrazione
art. 97 Cost.
l’azione della pubblica amministrazione deve essere:
• efficace: capace di raggiungere gli obiettivi;
• efficiente: competenza e prontezza
nell’assolvere i compiti
• economica: capace di gestire
economicamente le risorse affidate.
14
Logica economica e gestionale
assimilabile a quella delle imprese private che
operano per il mercato.
Anche se l’obiettivo non è il profitto, come
per le imprese, la sopportabilità dei costi e
la relazione risorsa-risultato diventano
canoni di riferimento essenziali.
15
Amministrazione per risultati
Logiche conseguenze della nuova idea di
pubblica amministrazione sono stati il
progressivo abbandono
dell’amministrazione per atti e
l’affermazione di un’amministrazione per
risultati
16
Cambiare prospettiva
• L’attività è lavoro, sequenza di atti,
• l’obiettivo è un risultato atteso da
un’attività, una meta da raggiungere in
tempi certi, con determinate risorse e
secondo un piano definito; è una cosa
diversa dall’attività che lo genera e dalla
quale si stacca.
17
Legge-delega 23 ottobre 1992,
n.421
recante disposizioni di razionalizzazione
dell’organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina del
pubblico impiego
è stata avviata la privatizzazione del rapporto
di pubblico impiego con l’obiettivo di
migliorarne l’efficienza e di ridurne i costi.
18
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29
ridisegna il rapporto di lavoro con la PA e incide
profondamente sulla disciplina del contenzioso.
Obiettivo da perseguire:
• graduale integrazione della disciplina del lavoro pubblico
con quella del lavoro privato.
D.Lgs. 31.03.1998, n. 80 e con il successivo D.Lgs. 29.10.1998, n.387 sono
stati trasfusi nel D.Lgs. 30.3.2001 n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione”.
19
La c.d. riforma Bassanini
legge 15 marzo 1997, n.59 ha previsto varie
deleghe:
• per il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle Regioni e agli altri Enti
locali
• per la riforma della P.A.
• per la semplificazione amministrativa
127/1997 – c.d. legge “Bassanini 2”L. 16 giugno 1998 n.191 Bassanini ter
20
La riforma Bassanini
Il grande progetto di riforma vede in uno
Stato “leggero”
che fa meno per farlo meglio,
il primo passo verso una maggiore efficienza
della sua attività.
21
Stato “leggero”
ripensare la missione dello Stato
focalizzandola sul suo core-business
• dismettere funzioni non essenziali
• esternalizzare o privatizzare servizi che possono
essere meglio svolti dal mercato o da
organizzazioni non-profit
• liberalizzare le public utilities (servizi di pubblica
utilità)
22
Strumenti di attuazione
decentramento
riorganizzazione
semplificazione
23
1) Decentramento
Stato unitario ma regionale
24
Decentramento
la c.d. riforma Bassanini recepisce
il c.d. principio di sussidiarietà,
introdotto dal Trattato di Maastricht, in base al
quale i compiti di gestione amministrativa della
cosa pubblica devono essere affidati alla struttura
più vicina alla cittadinanza, e quindi all’ente
locale, lasciando alle strutture amministrative
sovraordinate solo quelle funzioni che, per loro
natura, non possono essere svolte localmente.
25
federalismo amministrativo
decentramento di funzioni e compiti amministrativi
alle Regioni e agli altri Enti locali
(escludendo solo quelli riconducibili a materie
tradizionalmente di spettanza dello Stato: affari
esteri, difesa, tutela dei beni culturali,
cittadinanza, ecc.)
e la dismissione e esternalizzazione di funzioni
pubbliche di tutte quelle attività ritenute non
essenziali.
26
La riforma costituzionale
L. 18 ottobre 2001 n. 3
Le ragioni che hanno ispirato la revisione del
Titolo V della parte seconda della Costituzione
derivano dall’esigenza di adeguare l'ambito delle
competenze regionali, tanto legislative quanto
amministrative, alla nuova impostazione che
l'ordinamento si è dato a seguito della legge n. 59
del 1997
27
Stato “policentrico”
Art. 114 Cost:
• La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni
e dallo Stato.
• I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla
Costituzione
28
Potestà legislativa
L’art. 117 Cost. novellato prevede l’inversione, rispetto al
precedente ordinamento, del criterio della ripartizione delle
competenze legislative tra Stato e Regioni.
STATO
Allo Stato non compete più una generale potestà regolatrice:
riconosce una potestà legislativa esclusiva ma vincolata
da un limite generale di materia, nel senso che tale
potestà non può più esplicarsi, come nel regime previgente,
in qualsiasi ambito oggettivo che non risulti assegnato alla
competenza del legislatore regionale, ma al contrario potrà
essere esercitata esclusivamente in riferimento a quelle
materie che la norma costituzionale di cui all’art. 117,
comma 2, espressamente vi riservi.
29
Art. 117 Cost.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
30
Potestà legislativa
delle Regioni
Le Regioni vedono ampliato il proprio ambito di
legittimazione
- in funzione, talvolta, di legislazione concorrente con
quella statale (le leggi regionali devono rispettare i principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato - leggi cornice
o leggi quadro - relativamente alla materia di intervento
normativo)
- e talaltra di legislazione esclusiva (in virtù di tale potestà
le Regioni sono equiparate allo Stato nella facoltà di
legiferare, escludendo – per le materie afferenti – la
normativa statale anche di semplice indirizzo o
coordinamento: la legge regionale che interviene a regolare
la materia comporta il c.d. effetto ghigliottina con
conseguente inapplicabilità della legge statale, ma non
perdita di potestà legislativa statale).
31
L. 18 ottobre 2001 n. 3
riconosce, a livello costituzionale, il principio di
sussidiarietà verticale, che comporta uno
spostamento dell’esercizio delle funzioni
amministrative verso i livelli di governo regionale
e locale
art. 118, co.1: “Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurare
l’esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base
dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza”
32
L. 18 ottobre 2001 n. 3
riconosce, a livello costituzionale, il principio
della sussidiarietà orizzontale, che consente
l’attribuzione di funzioni e servizi anche a soggetti
esterni all’amministrazione pubblica
art. 118, co.4: “Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa di cittadini, singoli o
associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”.
33
Modello di Stato policentrico
si tratta di un cambiamento di grande portata che si svolge
secondo due direttrici:
• la trasformazione verso un assetto federale che valorizza
l’autonomia dei livelli di governo più decentrati in quanto
più vicini alle istanze dei cittadini e quindi in grado di
soddisfarne meglio le esigenze (sussidiarietà verticale);
• il riconoscimento del “privato” come soggetto attivo nel
perseguimento di fini di interesse generale, nella gestione
della res publica ma anche, nelle forme più avanzate,
all’interno dei processi decisionali (sussidiarietà
orizzontale).
34
2) Riorganizzazione
Il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle Regioni e agli enti locali e la
ridefinizione di missioni delle amministrazioni
statali comporta la necessità di riorganizzare le
strutture dello Stato interessate dal processo di
decentramento.
35
Riorganizzazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
D.Lgs. 303/1999
• struttura più leggera ma più forte al servizio
delle funzioni di indirizzo e coordinamento
del Presidente
• coerente con le funzioni proprie
• trasferimento di funzioni operative alle
amministrazioni di settore
36
Riorganizzazione dei Ministeri
Obiettivi
• Eliminazione di duplicazioni, di frammentazioni,
di sovrapposizioni di competenze e strutture
• Organizzazione interna più flessibile. Libertà di
scelta tra i modelli organizzativi
• Per ogni missione un solo Ministero
• Le Agenzie: strutture tecnico-operative di tipo
“aziendale”
37
Riorganizzazione dei Ministeri
D.Lgs. 30.07.1999, n.300
• Ministeri restano l’articolazione fondamentale del potere esecutivo.
• Essi, tuttavia, vengono numericamente ridotti e riordinati quanto a
missione ed organizzazione interna.
• Prevede come strutture di primo livello i Dipartimenti e le DDGG
coordinate dal Segretario generale.
• Fra i principi fondamentali posti a base della comune disciplina dei
Ministeri, vi è quello della flessibilità dell’organizzazione, che
consente l’adattamento delle strutture ministeriali alle mutevoli
situazioni esterne. L’art. 4 del d.lgs. n. 300, prevede in particolare, in
attuazione di tale principio, l’obbligo di revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
• Dalla riorganizzazione dei Ministeri deriva altresì, per un processo di
sostanziale esternalizzazione di funzioni, compiti ed uffici, la
istituzione delle agenzie pubbliche, con il compito precipuo di
esercitare funzioni tecnico-operative.
38
D.L. 16-5-2008 n. 85
Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e
377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), convertito in legge con modificazioni 14
luglio 2008 n. 121
ha modificato il comma 1 dell’art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedendo 12 Ministeri
1) Ministero degli affari
esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e
delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo
economico;
7) Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali;
11) Ministero dell’istruzione,
dell'università e della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attività
culturali;
39
Dipartimenti retti da Ministri senza
portafoglio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rapporti con le Regioni
Attuazione del programma di Governo
Pubblica amministrazione e Innovazione
Pari opportunità
Rapporti con il Parlamento
Politiche Europee
Riforme per il Federalismo
Della Gioventù
Semplificazione Normativa
40
UFFICI
• uffici di line: deputati all’esercizio delle
funzioni amministrative,
• uffici di staff: gli uffici di diretta
collaborazione con l’organo di vertice
politico
41
AGENZIE
• compiti tecnico - operativi strumentali, in
precedenza esercitati da Ministeri o da enti
pubblici.
• sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza
di un Ministro, che ne determina gli obiettivi di
cui si assume la responsabilità e sono assoggettate
al controllo della Corte dei Conti per quanto
attiene al profilo del controllo della spesa.
42
La riforma del lavoro pubblico
Privatizzazione del pubblico impiego:
parificazione, sotto il profilo normativo e
tecnico-operativo, del lavoro pubblico con
quello privatistico.
• assoggettato alle disposizioni del codice civile dallo Statuto dei
lavoratori e dalla legislazione speciale
• contrattazione
• giurisdizione del GO
43
La riforma del lavoro pubblico
• riordino e valorizzazione della contrattazione
collettiva
• riforma della dirigenza statale
• riformulazione dei principi attinenti
all’organizzazione dei pubblici uffici e
attribuzione di un’ampia autonomia di gestione ai
dirigenti;
• riformulazione dei principi e delle regole relative
al reclutamento del personale e dirigenza;
• passaggio del contenzioso dal GA al GO
44
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
Applicazione della normativa comune
Articolo 2:Fonti
co. 2: I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse
disposizioni contenute nel presente decreto.
45
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
Contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego
Articolo 2:Fonti
co. 3:I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente.
nel sistema previgente la regolamentazione del rapporto di
lavoro era principalmente riservata alle determinazioni
unilaterali della P.A. o alla legge
nel nuovo sistema viene riservata alla contrattazione,
individuale e collettiva, con particolare riferimento ai
profili economici.
46
DIRIGENZA
La separazione fra attività politica e attività
gestionale ha completamente modificato il
ruolo della dirigenza pubblica, orientandola
ad un modello di management fondato
•
sulla gestione delle risorse
•
sulla responsabilità dei risultati ottenuti
47
DIRIGENZA
art. 4 D.Lgs. 165/2001
• Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti.
• Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi
poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via
esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei
48
relativi risultati.
DIRIGENZA
art. 5 D.Lgs. 165/2001 - L. 15-7-2002, n. 145
•
•
•
•
•
La posizione del dirigente è assimilata ora a quella del privato datore
di lavoro:
art. 5 co.2: le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli
organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato
datore di lavoro.
contrattualizzazione
temporaneità degli incarichi dirigenziali
valutazione dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione
retribuzione della qualifica unica dirigenziale articolata in un
trattamento economico fondamentale ed accessorio, quest’ultimo
distinto in una retribuzione di posizione ed in una retribuzione di
risultato
49
3) SEMPLIFICAZIONE
Per rendere l'azione amministrativa più efficiente,
rapida ed economica, riducendo i gravosi costi
burocratici e migliorando il rapporto con gli utenti,
occorre un cambiamento complessivo
dell’amministrazione e del suo modo di operare.
Semplificare l'azione amministrativa
vuol dire snellirla eliminando passaggi
procedurali, controlli, adempimenti inutili che
ostacolano il buon funzionamento
dell'amministrazione.
50
SEMPLIFICAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
La semplificazione amministrativa viene assunta a rango di
politica istituzionale, da operarsi attraverso
la semplificazione delle procedure,
la riduzione dei tempi,
l’applicazione dei principi di trasparenza, di
partecipazione, di accesso,
lo snellimento della normativa,
la semplificazione del linguaggio,
l’incremento della comunicazione,
l’uso delle tecnologie, i servizi on line
51
SEMPLIFICAZIONE
Strumenti:
• Autocertificazioni: sostituiscono i certificati
• Denuncia di inizio di attività e silenzio assenso
invece di autorizzazioni, licenze e altri atti
amministrativi
• Conferenza di servizi
• Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
• Termini certi per concludere le procedure
• Riassetto normativo
52
Semplificazione dei procedimenti
amministrativi
Il cammino della semplificazione è stato
avviato negli anni 90 dalla L. 241/1990 che
ha incluso tra i principi che regolano
l’attività amministrativa quelli di
economicità, di efficacia, di pubblicità e di
trasparenza ed ha previsto i termini entro i
quali devono concludersi i procedimenti.
53
Semplificazione come sistema
La legge n. 59 del 1997 istituzionalizza il principio della
semplificazione e lo strumento della delegificazione
L’art. 20 ha previsto uno strumento legislativo a cadenza annuale, la
c.d. legge annuale di semplificazione, con la finalità di assicurare
un’assidua delegificazione procedimentale.
Sulla base della legge annuale di semplificazione, vengono emanati
regolamenti di delegificazione volti a disciplinare singoli procedimenti
amministrativi secondo criteri e principi fissati dallo stesso art. 20.
54
Dalla semplificazione di singole procedure al
riordino per settori organici
In attuazione dell’art. 20, il Parlamento ha approvato la legge 8 marzo
1999, n. 50 e la legge 24 novembre 2000, n. 340, quale prima e
seconda legge annuale di semplificazione, che oltre a contenere
• l’elencazione dei procedimenti da delegificare
• hanno previsto un programma di riordino delle norme legislative e
regolamentari in determinate materie espressamente indicate, attuarsi
mediante la redazione di testi unici, con l’espressa finalità di
raccogliere in un corpus unitario le norme legislative e regolamentari
vigenti (testi unici misti).
Tra le numerose semplificazioni realizzate si ricordano, tra le altre,
quelle in materia di documentazione amministrativa (DPR n. 445 del
2000)
55
Dai T.U. ai Codici
La legge di semplificazione 2001 (L. 29 luglio 2003, n. 229) introduce
profonde modifiche al meccanismo della legge di semplificazione annuale:
•
•
•
•
•
deregolazione come preliminare e pregiudiziale rispetto alla semplificazione
sostituisce allo strumento del T.U. quello della codificazione
adotta la tecnica del riassetto normativo (riordino sistematico per settori
normativi), attraverso la quale, mediante l’adozione di decreti legislativi e
regolamentari di esecuzione, oltre che di delegificazione, interviene in
ciascuna delle materie indicate annualmente dal Governo come prioritarie,
innovando l’ordine esistente e riducendo i poteri della P.A., così da realizzare
un’effettiva liberalizzazione sostanziale.
meccanismo della "ghigliottina" che consente di eliminare tutte le norme non
riprodotte
indica i principi e criteri direttivi di liberalizzazione cui uniformarsi nella
formulazione delle deleghe legislative per il riassetto, mentre l’individuazione
dei principi e criteri direttivi specifici per singole materie è demandata alle
leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo.
56
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE
N. 246/2005
Ha previsto che il Governo nelle materie di
competenza esclusiva dello Stato, completi
il processo di codificazione di ciascuna
materia emanando, anche contestualmente
al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari
regolanti la medesima materia, se del caso
adeguandole alla nuova disciplina di livello
primario.
57
Nuovi strumenti della
semplificazione normativa
LA QUALITA’ DELLA REGOLAZIONE
Una regolazione di qualità produce di per sé effetti positivi
Superare la complessità della regolazione
La legge di semplificazione annuale n. 246/2005, all’art. 14, individua
due strumenti chiave per la semplificazione amministrativa:
AIR: l’analisi dell’impatto della regolamentazione
Consiste nella valutazione a priori degli effetti che l’introduzione di
una nuova norma può comportare su imprese e cittadini.
VIR: verifica dell’impatto della regolamentazione
Consiste nella valutazione periodica del raggiungimento delle finalità e
nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle
attività dei cittadini e delle imprese e sulla organizzazione e sul
58
funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
Testo unico sulla documentazione amministrativa
DPR 28 dicembre 2000 n. 445 modificato dal D.Lgs. 23 gennaio 2002 n.10 e dal DPR 7 aprile 2003 n. 137
• In un unico testo tutte le norme sulla documentazione
amministrativa e sul documento informatico
• Oltre il 95% dei certificati sostituibile da autocertificazioni
non autenticate in carta semplice
• Sempre ammesso l’uso di strumenti informatici e
telematici, oltre che del fax
• Divieto per le Pubbliche amministrazioni di richiedere
certificati in tutti i casi in cui è ammessa
l'autocertificazione
• Verso la decertificazione: soppressione totale dei certificati
attraverso lo scambio dei dati per via telematica tra le
amministrazioni
59
QUALITA’
Una P.A. performance-oriented una rivoluzione
culturale
• Prima: approccio giuridico-formale
– contano solo regole e procedure, non c’è attenzione a qualità e
risultati
• Ora: al servizio del cittadino-utente
– qualità del servizio e customer satisfaction cioè la soddisfazione
delle esigenze dei cittadini come criteri direttivi dell’attività delle
Pubbliche Amministrazioni
– un nuovo controllo sulle performance, accanto a controlli di
legittimità più efficaci ma meno invasivi
– Carte dei servizi pubblici
– promuovere la crescita professionale
– maggiore trasparenza
60
INFORMATIZZAZIONE
• ruolo che le nuove tecnologie possono svolgere
quali leve per il cambiamento e la
modernizzazione della PA
• Informatizzazione necessaria, per un verso, a
garantire snellezza e produttività, per altro verso,
ad assicurare trasparenza e facilitare l’attivazione
di adeguati meccanismi di controllo sull’operato
dei pubblici poteri.
61
INFORMATIZZAZIONE
Il D. Lgs. 165/2001 impone alle
amministrazioni pubbliche ispirare la
propria organizzazione al criterio del
collegamento delle attività degli uffici e
dell’interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici (art. 2,
comma 1, lett. c).
62
Piano nazionale di e-governemet
•
•
•
•
•
si è inteso realizzare un nuovo modello di
Pubblica Amministrazione:
orientata all'utente, cittadino ed impresa,
fornitrice di moderni servizi,
creatrice di valore "pubblico",
con cui sia facile operare,
che coinvolga e faciliti la partecipazione dei
cittadini ai processi decisionali (eDemocracy).
63
e-governement
processo di informatizzazione della P.A. il quale unitamente ad azioni di cambiamento
organizzativo - consente di trattare la
documentazione e di gestire i procedimenti con
sistemi digitali, grazie all’uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ICT),
allo scopo di ottimizzare il lavoro e di offrire agli
utenti (cittadini ed imprese) sia servizi più rapidi,
che nuovi servizi
64
INFORMATIZZAZIONE
Strumenti:
• Protocollo informatico
• firma elettronica
• documento informatico
• posta elettronica
• la carta nazionale dei servizi (CNS)
• carta di identità elettronica
65
INFORMATIZZAZIONE
Benefici:
• Interoperabilità
• deburocraticizzazione delle procedure,
• riduzione degli sprechi quindi maggiore efficienza
• implementazione di reti
• relazione attiva con gli utenti
Problemi: sicurezza
Codice per l'Amministrazione Digitale
decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, che integra il Codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
66
RIFORMA DEI CONTROLLI
INTERNI
Uno dei cardini delle riforme degli anni ‘90 è
l’introduzione della “cultura della valutazione” nel mondo
delle amministrazioni pubbliche come necessario
complemento della riforma del settore
pubblico e più specificatamente della trasformazione
dell’attività amministrativa in un servizio in favore della
collettività.
Per questo mutamento era necessario però che l’attività
amministrativa fosse improntata a tecniche gestionali di
sana amministrazione e assoggettata a valutazioni e
misurazioni.
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D.Lgs. 286 del 1999
• Il controllo di regolarità contabile ed amministrativa: volto a
garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa; effettuato da organi “appositamente previsti” secondo i
principi generali della revisione aziendale.
• La valutazione dei dirigenti: valutazioni delle prestazioni (risultati
raggiunti) e delle capacità organizzative dei dirigenti; porta
all’erogazione dell’indennità di risultato o alla revoca dell’incarico.
• Il controllo di gestione:volto a verificare l’efficacia, l’efficienza ed
economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzarla, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e
risultati; supporto dei processi decisionali.
• Il controllo strategico: volto a valutare l’adeguatezza delle scelte
compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti
di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra
risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; supporta l’attività di
programmazione strategica e di indirizzo politico.
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Una P.A. diversa
Oggi le amministrazioni pubbliche sono chiamate:
• a svolgere un ruolo fondamentale per lo sviluppo
economico e sociale del nostro paese in un contesto
caratterizzato da una rapida e costante trasformazione;
• a dare risposte a bisogni sempre più articolati e mutevoli
rispetto al passato;
• ad esercitare le proprie funzioni con maggiore qualità,
efficacia ed efficienza;
• a tener cono dei diversi livelli istituzionali chiamati a
definire le politiche pubbliche di intervento.
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La Riforma della Pubblica Amministrazione (formato ppt)